Incarto n.
17.2015.63

Locarno

19 ottobre 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 marzo 2015 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 marzo 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Riviera (motivazione scritta intimata il 27 aprile 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2015;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con AA 93/2014 del 19 settembre 2014, art. 356 cpv. 1 CPP, il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Riviera AP 1, siccome ritenuto colpevole di

 

                                         grave infrazione alle norme della circolazione

 

                                         per avere, il 25 gennaio 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

                                         e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi TT RS targato __________, alla velocità di 203 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 km/h superando quindi di almeno 83 km/h la velocità massima consentita;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo

                                         reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;

                                        

                                         Con sentenza 18 marzo 2015 la Corte delle assise correzionali di Riviera, statuente a giudice unico, ha integralmente confermato l’accusa ed ha condannato AP 1 alla pena di 16 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.

 

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 maggio 2015, egli ha dichiarato di impugnare l’intera decisione di condanna, chiedendone l’annullamento, con conseguente suo proscioglimento da ogni accusa, con protesta di tasse, spese e ripedibili d’appello;

 

                                     -   con ordinanza del 26 maggio 2015, la presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare istanze probatorie. Scaduto infruttuosamente lo stesso, con scritto 9 giugno 2015, è stato loro fissato un nuovo termine per comunicare l’eventuale consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta. Tutte le parti hanno tempesticamente comunicato il loro assenso a tale forma di evasione dell’appello;

 

                                     -   così richiesto, il prevenuto ha introdotto la propria motivazione scritta di data 7 agosto 2015;

 

                                     -   a sua volta, il 25 agosto 2015, il procuratore pubblico ha prodotto un allegato scritto con le proprie osservazioni. Per contro il Tribunale penale cantonale non ha ritenuto necessario esprimersi;

                                        

 

ritenuto

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

L’accusato

 

                                   4.   AP 1, cittadino portoghese, è nato il __________ a __________ ed abita attualmente con la sua compagna __________ a __________, in via __________. Ha un fratello più giovane, __________, nato nel __________.

 

                                         Egli ha vissuto a __________ sino alla fine della prima classe di scuola elementare. In seguito, con la famiglia, si è trasferito in Portogallo, ove ha concluso il ciclo delle scuole dell’obbligo e, nel 2006/2007, ha conseguito il diploma di tecnico elettronico. Il padre ha comunque sia continuato a vivere e lavorare in Ticino, così che nel 2008 il prevenuto ha deciso di raggiungerlo. Appena arrivato nel nostro Paese ha trovato un impiego come tecnico manutentore di stabili, professione che svolge tutt’ora, sempre per lo stesso datore di lavoro (MP AP 1 4 settembre 2014, AI 18, pag. 3). Inizialmente e sino all’ottenimento di quello di domicilio, ha beneficiato di un permesso B.

                                         Almeno sino al 10 febbraio marzo 2015 il suo salario mensile era di fr. 4'900.- lordi (VI dib. primo grado 10 febbraio 2015, pag. 1). Per la cassa malati spendeva fr. 230.- al mese, mentre l’affitto del suo appartamento ammontava a mensili fr. 1'200.-.

                                         La fidanzata non lavora.

 

                                         4 anni prima dei fatti, AP 1 ha acquistato l’Audi TT, nuova, a fr. 80'000.-, accendendo un piccolo credito di fr. 20'000.- (poi estinto), compensando in parte il resto con la cessione del veicolo che aveva in precedenza (MP AP 1 4 settembre 2014, AI 18, pag. 3).

 

                                         L’imputato paga regolarmente le imposte e non ha debiti. E’ incensurato.

 

 

 

                                         I fatti

 

                                   5.   I fatti sono ben presto esposti. Il 25 gennaio 2013, la polizia cantonale ha predisposto un controllo della velocità sull’autostrada A2, corsia B nord-sud, al km 65.600 in territorio di __________, per mezzo di un apparecchio Radar Multanova 6F (numero METAS 11653-0), dotato di antenna a misurazione cinometrica in avvicinamento e con unica foto frontale.

                                         Alle 12:30 l’apparecchio ha intercettato un veicolo, risultato poi essere un’Audi TT RS di colore grigio, circolante alla velocità rilevata di 210 km/h.

                                         Essendo la targa dell’automezzo montata in maniera anomala sul lato sinistro della parte anteriore (invece che come prescritto, al centro), sotto i fari, essa si è trovata fuori campo nella foto scattata dall’apparecchio. Nel contempo, i due agenti sul posto, anche a causa dell’alta velocità, non sono riusciti a leggere la targa posteriore. Le uniche cose che hanno potuto notare erano i colori rosso e blu dello stemma del cantone e il fatto che il numero era piuttosto breve.

                                         Per contro, dalla foto sono risultati essere sufficientemente visibili i due occupanti dell’auto, un giovane uomo, alla guida, ed una giovane donna.

 

                                         Sulla scorta di questi pochi dati sono state avviate le indagini per risalire all’autore del reato. La fortuna (o sfortuna, per l’appellante) ha voluto che il modello di auto in questione fosse poco diffuso, sicché la cerchia dei possibili rei è risultata essere molto limitata, essendo solo 9 le Audi TT RS immatricolate nel nostro Cantone.

                                         Tutti e 9 i proprietari sono quindi stati convocati presso il posto di Polizia Cantonale per consentire agli inquirenti di visionare il loro veicolo.

                                         L’8 febbraio 2013 anche AP 1 è quindi giunto alla centrale di Lugano. In quell’occasione, tuttavia, gli agenti presenti, dopo aver esaminato la sua automobile, targata __________, hanno concluso che, vista la difformità di due o tre accessori, non corrispondeva esattamente a quella fotografata il 25 gennaio 2013, ma hanno nel contempo rilevato come invece l’imputato fosse compatibile con il conducente risultante dalla fotografia:

 

  (…) Il suo veicolo si differenzia da quello della fotografia in tre particolari:

1. i cerchi in lega sono diversi

2. il suo veicolo monta la targa di controllo sotto il simbolo audi sulla griglia anteriore

3. manca la placchetta evidenziata nella foto”.

Nonostante il veicolo presenti delle marcate differenze il AP 1 assomiglia al conducente ritratto nella foto, pertanto le invio i suoi dati.” (AI 12, allegato 12).

                                        

Non avendo quindi potuto identificare con assoluta certezza in nessuno dei veicoli esaminati quello con il quale è stato commesso il reato, l’inchiesta si è de facto arenata per quasi un anno, sino a quando, il 5 gennaio 2014, l’accusato, a bordo della sua Audi TT RS, è incappato in un controllo di polizia, in esito al quale sono state riscontrate delle anomalie al veicolo, e meglio l’uso di componenti non autorizzate, l’eliminazione del silenziatore centrale e la manomissione della valvola di scarico del silenziatore finale (AI 12, allegato 13). In quell’occasione sono pure state scattate delle fotografie che, una volta trasmesse agli inquirenti, hanno loro consentito di prendere atto del fatto che l’automobile in questione era praticamente identica a quella dei fatti del 25 gennaio 2013 (AI 12, allegati14 – 17). In particolare, i cerchioni in lega erano identici, così come la targa si trovava esattamente nella stessa posizione di quel giorno. Egli è così stato convocato in polizia per una nuova ispezione il 31 gennaio 2014 e, dopo aver preso atto delle caratteristiche del veicolo e della somiglianza della sua persona con il conducente di allora, egli è stato interrogato in qualità di imputato. Confrontato con l’accusa, egli ha negato di essere la persona ritratta nella fotografia e ha negato che il veicolo in questione sia il suo, sostenendo che la ricerca non avrebbe dovuto essere limitata alle auto immatricolate in Ticino ma avrebbe dovuto essere estesa a tutta la Svizzera (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 2 seg.). Nel contempo ha ammesso di aver riposizionato la targa al centro in vista dell’ispezione. Su esplicita domanda, ha dichiarato di non ricordare dove si trovava quel giorno a quell’ora.

 

Sentito il 4 aprile 2014, AP 1 ha dichiarato che il 25 gennaio 2013, come emerge dai piani di lavoro prodotti dal suo principiale __________, aveva preso una giornata di libero, a suo dire per arredare il suo appartamento (PG 4 febbraio 2013, AI 12, pag. 2). Messo a confronto con la documentazione fotografica relativa ad un altro superamento dei limiti di velocità da lui commesso con il furgone della ditta sull’autostrada a Rivera il 13 giugno 2013, l’imputato si è riconosciuto nelle immagini mostrategli a computer, anche perché in esse la targa è chiaramente leggibile. Per contro, in relazione ai fatti qui in discussione, negando di essersi potuto trovare in zona __________ alle 12:30 del 25 gennaio 2013, non ha saputo dire dove era quel giorno a quell’ora. In conclusione di verbale, con un’aggiunta manoscritta, il prevenuto ha informato gli interroganti del fatto che suo fratello è molto simile a lui e che persino gli agenti, il giorno della prima ispezione, lo avevano scambiato per lui.

 

                                         Verbalizzato nuovamente il 23 maggio 2014, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

 

Gli inquirenti hanno sentito pure la compagna di AP 1, __________, che ha dichiarato di non riconoscere l’auto ripresa nella foto del 25 gennaio 2013 e di non vedere alcuna somiglianza tra i due occupanti del mezzo e lei o il compagno (PG 14 marzo 2013, AI 12).

 

                                         Infine, dando seguito allo spunto del prevenuto, è stato deciso di interrogare anche il fratello di questi, AP 1, che si è avvalso del diritto di non rispondere (PG 17 aprile 2014, AI 12). Qualche giorno dopo questa audizione, il datore di lavoro di AP 1 (la società __________ di __________ lo stesso dell’accusato) ha trasmesso l’orario di lavoro della settimana dal 21 al 25 gennaio 2013, dal quale risulta che anche lui il 25 gennaio 2013 era assente dal lavoro, al mattino per una visita medica ed al pomeriggio perché aveva preso libero (AI 12, allegato a scritto della __________ del 22 aprile 2013).

                                                                               

                                   6.   Ritenute le prove agli atti sufficienti, con atto d’accusa del 19 settembre 2014, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa di fronte alla corte delle assise correzionali di Riviera nei confronti dell’appellante per grave infrazione alle norme della circolazione.

                                         I primi giudici hanno condiviso integralmente la posizione dell’accusa, dichiarando AP 1 autore colpevole del reato in questione e condannandolo alla pena di sedici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.

 

                                         In occasione del dibattimento, il prevenuto ha avuto modo di ribadire di non essere lui la persona ripresa nella foto dell’apparecchio Multavision il 25 gennaio 2013 alle ore 12:30, così come la donna non è la sua compagna e l’auto non è quella a lui intestata. Egli ha precisato che i cerchioni montati il giorno del controllo del gennaio 2014 erano stati da lui acquistati un paio di settimane prima della loro omologazione, avvenuta il 15 maggio 2013 (VI dibattimento di primo grado del 10 febbraio 2015, pag. 2 e documento allegato al doc. dib.TPC 1). Inoltre, a domanda diretta del presidente della Corte, egli ha risposto che il giorno dei fatti è sempre stato nel luganese, a Grancia a comperare dei mobili e a casa a montarli, senza essere tuttavia in grado di dimostrarlo, nemmeno con uno scontrino dell’acquisto. AP 1 ha poi aggiunto che, essendo il controllo radar stato effettuato sul mezzogiorno, egli, tra quell’ora e la una del pomeriggio, era sicuramente a casa dei suoi genitori a pranzare.

                                        

                                         L’appello

 

                                   7.   Con l’impugnativa, l’appellante chiede di essere prosciolto integralmente da ogni accusa, in quanto non vi sono prove della sua colpevolezza.

                                        

                                         In primo luogo, a suo dire, non si può ritenere prova sufficiente la dichiarazione scritta sul rapporto di polizia dal cpl. __________ in base alla quale la bandiera del Cantone che egli ha visto è quella ticinese e il numero di targa era composto da poche cifre. In effetti un rapporto scritto di polizia non è un mezzo di prova. L’unico modo per sanare questa lacuna sarebbe stato quello di interrogare l’agente che ha effettuato la costatazione. In assenza della sua deposizione, fondandosi solo su quanto da questi riportato nel rapporto, il giudice avrebbe violato le norme applicabili in materia di amministrazione delle prove.

                                         Non è dunque dimostrato che l’auto che ha commesso l’infrazione era immatricolata in Ticino.

 

                                         In seconda battuta, l’appellante afferma come non sia nemmeno dimostrato che l’auto in questione sia realmente un’Audi TT RS, poiché dalla foto potrebbe benissimo trattarsi di una semplice audi TT, modificata in modo da assomigliare alla RS.

 

                                         Oltre a ciò, non è neppure corretto sostenere, come invece fatto dai primi giudici, che la targa del veicolo ripreso dall’apparecchio Multavision fosse posizionata sulla sinistra, non essendo visibile né al centro né a destra. La stessa avrebbe anche potuto essere posizionata all’interno dell’abitacolo, in modo da essere visibile dal parabrezza, oppure è parimenti ipotizzabile che l’auto in questione non disponesse di alcuna targa anteriore. La foto in atti è, su questo punto, insufficiente a chiarire il fatto.

                                         E’ invece assodato che né gli apparecchi elettronici, né l’occhio umano hanno potuto leggere la targa dell’Audi in questione.

 

 

 

                                         Neppure provato è che il prevenuto procedesse a modificare il veicolo ogni qualvolta doveva presentarsi in polizia, per poi rimetterlo nello stato a lui più congeniale una volta conclusi i controlli.

                                         Dalla foto in atti non si può desumere che il guidatore fosse AP 1. Il parere di parte di un esperto in materia, prodotto, attesta infatti come l’immagine non sia sufficientemente nitida per permettere di giungere ad una simile conclusione.

 

                                         Infine, allegando al memoriale scritto di motivazione una dichiarazione del padre del prevenuto che lo confermerebbe, quest’ultimo sostiene che al momento in cui è stata riscontrata l’infrazione egli si trovava a pranzo dai genitori.

                                        

                                         In base a questi elementi, i dubbi circa la colpevolezza del ricorrente sono troppo forti, sicché se ne impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo.

                                        

                                   8.   Il primo giudice, nonostante l’impossibilità iniziale di stabilire l’identità del detentore del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi in atti che consentono, nel loro insieme, di concludere che l’Audi immortalata nell’immagine dell’apparecchio radar il 25 gennaio 2013 sia proprio quella del prevenuto.

 

                                         Nel formulare il suo ragionamento, egli è innanzitutto partito dall’accertamento che il veicolo in questione è immatricolato in Ticino, fondato su quanto visto dagli agenti presenti sul luogo quel giorno. A suo dire in effetti, i colori dello stemma, sui quali i poliziotti sono stati apodittici, sono difficilmente confondibili con quelli degli altri cantoni elvetici.

                                         A questo si aggiunge l’accertamento, pure affidabile, che il numero di targa intravvisto dai pubblici ufficiali era composto da meno cifre rispetto alla maggioranza di quelle cantonali (a sei cifre).

                                        

                                         In secondo luogo, la Corte delle assise correzionali ha considerato pure dimostrato che il modello di Audi ripreso nella fotografia è TT RS e non, come sostenuto dalla difesa, una semplice TT modificata. In effetti, nonostante le immagini prodotte da quest’ultima di un esemplare di TT modificato, la tesi difensiva è meramente astratta:

 

  Se è vero che, facendo comunque prova di un certo sforzo d'osservazione, si possono intravvedere alcune somiglianze tra il modello TT RS ed un più semplice TT pesantemente modificato, è anche vero che quello ripreso dalla foto del radar, ed identificato da due diversi agenti della polizia stradale, è chiaramente un modello di Audi TT RS, niente di più e niente di meno. Ammettere in astratto la possibilità che questo potrebbe invece anche essere un modello più semplice, in seguito interamente stravolto con tanto di apposizione abusiva dello stemmino distintivo "TT RS", non è, in assenza di chiari e concludenti elementi fattuali evincibili nella concreta fattispecie, ammissibile, e minerebbe irrimediabilmente la sicurezza di ogni accertamento così effettuato, dato che, potenzialmente, ogni modello di automobile si presta a subire importanti modifiche estetiche fino ad arrivare a poter essere scambiato per un altro. Ciò che è, evidentemente, improponibile.” (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 22).

                                        

Nemmeno seguito è stato l’imputato laddove ha sostenuto, presentando agli atti delle fotografie di veicoli transitanti nel punto ove è stato fatto quel giorno il controllo, che i due agenti non avrebbero potuto, a occhio nudo, vedere il colore dello stemma della targa. La contestazione e il valore probatorio delle immagini sono state ritenute nulle e non in grado di inficiare gli elementi in atti.

 

                                         Alla stessa stregua non è stata considerata sufficientemente concreta l’eccezione per la quale la targa avrebbe anche potuto essere stata posizionata sul cruscotto dell’automobile. Pure in questo caso le immagini prodotte non sono state considerate utili, anche perché, come per tutte le altre trasmesse al tribunale, non si sa nulla di esse, della data e degli estremi del loro scatto.

 

                                         Alcuno spazio ha poi trovato l’argomentazione secondo la quale i cerchioni che erano montati nel gennaio del 2014 erano stati comprati a inizio maggio 2013, come sarebbe a detta dell’imputato attestato dal certificato di omologazione del 15 maggio 2013 (allegato al verbale del dibattimento di primo grado). Per il tribunale di prima istanza, la data dell’omologazione non proverebbe nulla, avendo AP 1 averli potuto montare già in precedenza. Tanto più che non sarebbe stata la prima volta che egli montava su un suo veicolo accessori senza sottoporli alla competente autorità per la necessaria preventiva autorizzazione, per poi circolare normalmente su strada. In effetti, ad esempio, il 5 gennaio 2014, in occasione di un controllo di polizia non annunciato, sono stati trovati un airbox e un catalizzatore non omologati.

                                         Inoltre il prevenuto, contrariamente a quanto a suo tempo promesso, non ha mai prodotto le fatture d’acquisto dei cerchi, rispettivamente un documento attestante il loro montaggio.

 

 

                                         Alla stessa stregua, non è stata ritenuta determinante la consulenza di parte sull’identificabilità dell’imputato nella foto presa il 25 gennaio 2015, poiché, oltre a non essere vincolante, non è neppure risolutiva.

 

                                         Da ultimo, il primo giudice non ha potuto mancare di osservare come l’accusato abbia dapprima dichiarato che quel giorno è sempre stato nel Luganese, a Grancia, a comprare qualche mobile, che poi ha montato, e poi, non essendo in alcun modo riuscito a sostanziare tali affermazioni con delle fatture o estratti bancari, abbia per la prima volta sostenuto di essere stato, tra le 12:00 e le 13:00, a pranzo dai suoi genitori. Preso atto di tale atteggiamento e del fatto che neppure in questo caso le affermazioni si sono spinte oltre le mere allegazioni, AP 1 non è stato considerato credibile.

 

                                   9.   Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.2; DTF 106 IV 142 consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a).
Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza (STF 1P.641/2000 del 24 aprile 2001, consid. 4 che rinvia alla STF del 12 novembre 1993 in re S; STF 1P.641/2003 dell’8 aprile 2004, consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF 6B.695/2012 del 9 aprile 2013, consid. 2.2.1; 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.1 che rinvia a STF 6A.82/2006 del 27 dicembre 2006, consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo “Définitions”, n. 41).

 

 

 

                                10.   Sostanzialmente, questa Corte ritiene di poter condividere le argomentazioni ed il risultato cui è giunto il primo giudice.

                                        

                                         In primo luogo, il cpl. __________ ha dichiarato nel rapporto di polizia 23 giugno 2014 (AI 12, pag. 3) di aver avuto la possibilità di notare come il numero di targa fosse composto da poche cifre e che lo stemma era rosso e blu. Evidentemente, non essendo stato interrogato l’agente, si tratta di un mero indizio, ma non si può dimenticare che l’imputato non ha mai chiesto la sua audizione testimoniale, sicché la critica avanzata ora circa la valenza di tale dichiarazione è meramente strumentale e costituisce un abuso di diritto.

 

                                         Circa il modello di veicolo ripreso nella fotografia, si può dare per dimostrato - e nemmeno è contestato dal prevenuto - che si tratta di un Audi TT con tutte le caratteristiche di una RS. Tra i vari segni distintivi si può notare la placchetta posta sulla griglia del radiatore anteriore, a destra, e l’alettone posteriore.

                                         Non mette in dubbio questa conclusione l’argomentazione della difesa per la quale potrebbe trattarsi benissimo anche di un modello di semplice Audi TT modificato esteriormente per assomigliare ad una RS. In effetti, la documentazione fotografica prodotta al processo di primo grado, più che sostenere tale tesi, la sconfessa, poiché il veicolo modificato ripreso diverge dal modello RS in maniera evidente già solo per non avere proprio l’alettone posteriore e neppure la placchetta anteriore con l’indicazione “TT RS”.

                                         Inoltre, anche i cerchioni montati a quel momento, che sono uguali a quelli che l’auto del prevenuto aveva nel gennaio 2014, sono proprio del tipo “Audi TT RS 8J” (come emerge dall’allegato alla licenza di circolazione consegnato al dibattimento di prime cure), quindi delle ruote appositamente progettate per quel genere di veicolo.

                                         E’ dunque legittimo dare per accertato che l’auto con cui è stata commessa l’infrazione era un’Audi TT RS.

 

                                         Non contestato è che al momento del reato vi fossero 9 Audi TT RS immatricolate in Ticino e che, tra queste, l’unica con le caratteristiche di quella ripresa in foto sia stata quella del prevenuto.

                                        

                                         Pure provato è che l’auto dell’imputato, il 5 gennaio 2014, era praticamente identica a quella con la quale è stato commesso l’eccesso di velocità qui in discussione. Il fatto che per contro, il veicolo sottoposto all’ispezione dell’8 febbraio 2014 presentasse delle piccole differenze, nulla significa, poiché egli ha avuto tempo a sufficienza per sistemarlo, rendendolo conforme alle disposizioni di legge e, nel contempo, diverso da quello che stavano cercando gli inquirenti per due particolari di rilievo come le ruote e la posizione della targa. Spostare quest’ultima è un gioco da ragazzi, così come non ci vuole molto tempo per cambiare i cerchioni.

                                         A proposito di quest’ultimi, è più che legittimo concludere che fossero già stati montati al momento dell’infrazione, nonostante la loro omologazione ufficiale sia stata ottenuta solo nel maggio 2014. Confrontato con questa contestazione, di rilievo, l’accusato si è limitato a respingerla genericamente, ma non ha prodotto alcuna prova circa la data del loro acquisto, nonostante sarebbe stato molto semplice farlo e nonostante, nel primo verbale, abbia dichiarato di poterla presentare a breve (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 3).

 

                                         L’obiezione che la targa dell’Audi ripresa nella foto dell’apparecchio Multagraph non doveva per forza essere stata collocata sotto i fari anteriori della parte sinistra, ma avrebbe potuto anche essere assente, può essere accolta senza difficoltà. In effetti, dalle immagini, è da ritenersi provato solo che essa non era nella posizione centrale normale, né spostata un po’ più a destra, né sul cruscotto anteriore. Quindi o non c’era del tutto (fatto anomalo, illegale e decisamente raro per un’auto circolante in autostrada), o era stata posizionata proprio dove era quella dell’auto del prevenuto il 5 gennaio 2014. In ogni caso, quindi, l’assenza della targa anteriore nella parte di veicolo ritratta nella foto scattata il giorno dell’infrazione e il fatto che quella dell’Audi del prevenuto fosse piazzata sulla sinistra, costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi accusatoria.

 

                                         In linea con la costatazione degli agenti di polizia presenti sul posto in occasione del controllo della velocità nel quale è incappato l’imputato, il numero di targa della sua automobile è di 5 cifre, quindi più breve della maggioranza di quelli immatricolati nel nostro Cantone.

 

                                         Da tutto quanto precede, si può dare per provato che il veicolo con cui è stato commesso il reato è proprio l’Audi TT RS intestato a AP 1, quindi targato __________.

 

                                11.   Sulla persona del conducente ritratto nella fotografia scattata il 25 gennaio 2013 alle 12:30, nonostante le considerazioni contenute della consulenza del dott. __________, questa Corte ritiene di poter concludere con sufficiente certezza trattarsi dell’appellante.

                                         Quantunque non sia nitida, in effetti, l’immagine consente di rilevare alcuni tratti morfologici del viso del guidatore uguali a quelli del viso di AP 1: la stessa forma ovale del volto, la stessa fronte, il taglio e l’attaccatura dei capelli, le sopracciglia folte, i baffi leggermente pronunciati (come se fosse per mancata rasatura), la forma del naso, la forma delle orecchie e la loro posizione.

                                         Questa conclusione è rafforzata dal confronto con la foto scattata in occasione dell’infrazione del 13 giugno 2013, nella quale lo stesso prevenuto si è riconosciuto (AI 12, allegato n. 10).

                                         D’altronde il consulente di parte non ha escluso che la persona immortalata sia proprio il suo mandante, limitandosi a lamentare la scarsa qualità della fotografia e a sottolineare come le caratteristiche morfologiche del suo volto siano molto comuni. Così argomentando, l’esperto non è riuscito a scalfire in alcun modo la convinzione del primo giudice, né, tanto meno, quella della scrivente Corte.

                                        

                                12.   In un primo tempo, l’appellante, assistito dal precedente legale, non ha negato perentoriamente di essere stato alla guida del veicolo incappato nel controllo radar del gennaio 2013:

 

  D: Ammette di essere stato alla guida del citato veicolo?

R: Non posso sapere devo effettuare delle verifiche, non ricordo dove mi trovavo in quelle circostanze.” (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 4).

 

                                         Il 4 aprile 2014, in presenza del nuovo difensore, egli ha poi dichiarato di non poter essere lui la persona che ha commesso il reato prospettato, poiché aveva preso una giornata di libero per arredare il suo appartamento a Lugano. Inoltre, dopo aver negato che il veicolo della foto fosse il suo, ha, come detto, ventilato la possibilità che alla guida vi fosse il fratello (PG 4 aprile 2014, AI 12). Contraddicendo così, tra l’altro, la sua tesi sull’identità dell’automezzo.

 

                                         In occasione dell’interrogatorio del 17 aprile 2014, __________ (il fratello) si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come ha fatto l’imputato in precedenza, il 4 aprile 2013.

 

                                         Il 4 settembre 2014, poi, sentito dal procuratore pubblico, il prevenuto si è limitato a confermare quanto detto in precedenza (AI 18).

                                        

                                         Al processo di primo grado, egli ha sostenuto di esser sempre stato nel Luganese il 25 gennaio 2014, prima a Grancia all’Ikea, e poi a casa a montare i mobili. In un secondo tempo ha pure ipotizzato di trovarsi, alle 12:30, dai propri genitori a mangiare, senza brigarsi di sostanziare alcunché.

 

                                         Solo in appello, ribadendo di aver pranzato dai genitori, dopo aver preso atto delle considerazioni del primo giudice, ha prodotto una dichiarazione scritta del padre che dovrebbe andare in questa direzione:

 

  (…) il sottoscritto dichiara che durante il periodo compreso tra l’estate del 2012 e la primavera del 2013, penso che anche il 25 gennaio 2013, mio figlio AP 1 si recava nella mia abitazione ogni giorno per pranzare e che durante il mese di gennaio 2013 si era occupato di arredare il suo appartamento.” (doc. CARP XIII).

 

                                         Nessuna ricevuta e nessun estratto bancario relativo all’acquisto dei mobili è mai stato presentato.

 

                                         A fronte di un simile atteggiamento processuale, con il quale  ha timidamente cercato di sostanziare la sua tesi asserendo di essersi trovato altrove nel momento dell’infrazione, senza mai dimostrarlo e aggiungendo ogni volta elementi che avrebbero dovuti essergli noti sin dall’inizio (addirittura sin dal primo contatto, nel 2013, con la polizia), l’appellante non si può considerare credibile. Un alibi del genere, vista la gravità dell’accusa, se reale, avrebbe dovuto e potuto essere facilmente dimostrabile e, soprattutto, avrebbe dovuto essere esposto nella sua integrità sin dall’inizio, oltretutto senza utilizzare la forma ipotetica.

                                         La controprova della vacuità dell’eccezione è data proprio dalla formulazione utilizzata dal padre nella sua dichiarazione (già di per sé priva di valore probatorio, non essendo stata richiesta nella forma della testimonianza): generica e abilmente volta a non prendere una posizione decisa su quanto avvenuto il giorno dei fatti.

 

                                         Ne consegue che si può dare per accertato, senza dubbio alcuno, che l’autore dell’infrazione sia proprio AP 1.

 

                                         Abbondanzialmente, va rilevato che a tale conclusione si giunge senza la necessità di dover verificare se la donna ritratta accanto al conducente sia la compagna dell’accusato. Un semplice esame superficiale consente comunque sia di affermare che la corporatura è analoga. Costatazione che aggiunge un ulteriore tassello, seppur molto piccolo, alla fondatezza delle accuse.

 

                                13.   Ciò posto, considerato che sull’accertamento dell’infrazione in quanto tale non vi sono contestazioni, l’appello deve essere integralmente respinto.

 

                                         La pena

 

                                14.   Giusta l’art. 90 cpv. 3 deve essere punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chi, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

                                         Per il cpv. 4 della stessa norma, il cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

                                         -     di almeno 40 km/h su tratte dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;

                                         -     di almeno 50 km/h su tratte dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;

                                         -     di almeno 60 km/h su tratte dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;

                                         -     di almeno 80 km/h su tratte dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

 

                                15.   La commisurazione della pena non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte del condannato.

                                         Essendo le considerazioni e le conclusioni del primo giudice sulla questione condivisibili, questa Corte si limita a confermarle integralmente ed a rinviare ad esse (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 25 segg.) in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

                                         In effetti la pena inflitta è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dal ricorrente.

                                         Da confermare è pure la sospensione condizionale della pena detentiva per un periodo di prova di tre anni.

 

                                         In virtù del divieto della reformatio in peius non si entra in merito sull’ipotesi di una confisca del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione ai sensi dell’art. 90a LCStr. Vale tuttavia la pena ricordare all’imputato, affinché ciò funga da ulteriore deterrente nei suoi confronti, che sussiste anche questa possibilità che, in caso di recidiva, verrà presa in considerazione.

 

Tassa di giustizia e spese

 

                                16.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'079.75 sono posti a carico dell’appellante.

                                         Gli oneri processuali d’appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono pure posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      9, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                         27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4, 90a LCStr;

                                         4, 4a ONC, 22 OSStr;

42 e segg., 47 segg. CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                                         grave infrazione alle norme della circolazione

 

                                         per avere,

                                         il 25 gennaio 2013 a __________, sull’autostrada A2 carr. B, circolato alla guida del veicolo Audi TT RS targato __________, alla velocità di 203 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 km/h superando quindi di almeno 83 km/h la velocità massima consentita.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

 

                            1.2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese di fr. 279.75 per il procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’079.75.

 

                            1.2.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.     1’000.00          

-  altri disborsi                            fr.        200.00          

                                                     fr.     1'200.00

 

sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.