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Incarto n. |
Locarno 17 dicembre 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 febbraio 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 febbraio 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 29 aprile 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 22 maggio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 13 giugno 2014 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 il reato di:
grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 10 aprile 2014, a __________,
(…) circolato alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con applicate
le targhe professionali __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar
“Laser Trucam”, malgrado il prescritto limite di 60 km/h, superando quindi di
almeno 61 km/h la velocità massima consentita.
B. Con sentenza 10
febbraio 2015, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato
l’imputazione contenuta nell’atto d’accusa e ha condannato AP 1 alla pena
detentiva - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di 12 mesi,
oltre che alla multa di fr. 2’500.-. La prima Corte ha, inoltre, posto a carico
del condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.-.
C. Con scritto 17
febbraio 2015 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato, il 22
maggio 2015, con la dichiarazione scritta d’appello in cui chiede, in via
principale, l’annullamento del giudizio di primo grado per violazione del
diritto di essere sentito e, in via subordinata, il suo proscioglimento dal
reato imputatogli per assenza di prove rispettivamente in applicazione del
principio in dubio pro reo.
L’appellante protesta, inoltre, tasse e spese di giustizia nonché un’indennità
per le spese di patrocinio da lui sostenute in primo e secondo grado.
Nella dichiarazione d’appello, AP 1 ha pure formulato alcune istanze probatorie
(cfr. doc. CARP III, pag. 3-5).
L’istanza è stata accolta limitatamente all’acquisizione agli atti dell’e-mail spedita
il 10 febbraio 2015 all’avv. DI 1 dal caposettore traffico, acustica e
vibrazione dell’Istituto federale di metrologia (in seguito METAS), ing. __________,
di cui si dirà in seguito (allegato F al doc. CARP III).
D. Visto il consenso
delle parti alla procedura scritta, con decreto 20 agosto 2015, la presidente
di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni (poi prorogato) per
la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art.
406 cpv. 3 CPP). In essa, inoltrata il 28 settembre 2015, l’insorgente ha
ribadito le richieste già formulate nella dichiarazione d’appello, quantificando
l’indennità per le spese legali da lui sostenute in primo e in secondo grado in
fr. 15'142.10 oltre agli interessi.
E. Con scritto 1°
ottobre 2015, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare e ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto:
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi
casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante
eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in
tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello
porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha
spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può
limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il
giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione -
che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita,
fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag.
777).
2. Per quel che
riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il CPP
permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza
(art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 778 e ad art. 393,
n. 17, pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2998: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a
ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 17, pag. 2960-2961; Bernasconi e altri, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 393, n. 37, pag. 732).
Il TF ha stabilito che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo
completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere
d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in
diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Diritto
3. Nell’ambito del
programma per la sicurezza stradale “Via Sicura”, il legislatore svizzero ha
inasprito le disposizioni penali della LCStr.
La nuova normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’art. 90 LCStr
prevede, accanto alle due categorie di infrazioni tradizionali (le
contravvenzioni di cui al cpv. 1 e i delitti di cui al cpv. 2), una terza
categoria di infrazioni concernenti casi particolarmente gravi (crimini, cpv.
3).
Secondo questo
capoverso, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione
di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore.
Il cpv. 4 specifica, poi, che il cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la
velocità massima consentita è superata:
- di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h (lett. a);
- di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (lett. b);
- di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (lett.c);
- di almeno 80
km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h (lett. d).
4. Per quanto concerne la giurisprudenza e la dottrina relative al nuovo art. 90 LCStr, questa Corte - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - rinvia a quanto esposto al consid. 9 del giudizio impugnato.
L’imputato: vita e precedenti penali
5. Sulla vita dell’imputato, si riportano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le informazioni contenute nel consid. I della sentenza impugnata (pag. 6):
“ AP
1, è nato l'__________ a __________ (__________), da padre __________ e madre __________
nata __________. Attinente di __________, è attualmente domiciliato in Via __________
a __________. Di professione è impiegato di
banca. In merito alla sua situazione
personale e finanziaria, dichiarava a verbale:
"Ho un fratello minore che vive in
Italia. Mio padre è deceduto e mia madre vive a __________ in una casa di cure
a mio carico. Ho seguito le scuole dell'obbligo, e poi ho fatto l'apprendista
di commercio conseguendo il
relativo diploma nel 1973. In seguito ho lavorato nel settore del broker finanziario e poi nel 1989 sono
entrato in banca e ne ho passate diverse per poi finire alla __________
di __________, dove vi sono dal
1998. Percepisco uno stipendio di circa CHF 16'000.- mensili. Pago CHF 2'000.- di CM per tutta la famiglia. Pago
CHF 500.- al mese di
prestito bancario e poi pago anche la retta per mia madre che ammonta a CHF 2'000.- mensili circa. Non ho debiti
di sorta, né carichi
pendenti. Sono sposato dal 1982 ed ho 2 figlie che ora hanno 22 e 26 anni e sono ancora a mio carico siccome stanno
ancora studiando.” (VI PP dell'11 giugno 2014, p. 2 e 3, Al 8)
In merito al suo stato di salute, l'imputato affermava:
"Nel mese di febbraio di
quest'anno 2014 mi era stato diagnosticato un probabile tumore alla prostata. Ultimamente sono
andato presso l'ospedale di __________
ad eseguire una Biopsia alla Prostata. Visto il livello di infiammazione avrei dovuto controllare il
problema con delle analisi e
verifiche periodiche, la prima delle quali è stata eseguita nello studio del dottor __________ (...)"
(VI 10.04.2014, p. 4 allegato 1 Al 2).” (cfr. sentenza impugnata,
consid. I, pag. 6).
6. L'imputato è incensurato (AI 5).
Inchiesta
7. Alle ore 16:59 del
10 aprile 2014, durante un controllo della velocità sul territorio di __________,
la polizia cantonale rilevava - mediante apparecchio “Laser Trucam” n. 2667 -
che il veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con targhe professionali __________
circolava alla velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza)
malgrado il prescritto limite di 60 km/h.
Il veicolo veniva, quindi, immediatamente fermato al posto di blocco
posizionato all’entrata autostradale direzione sud, dove il conducente veniva
identificato in AP 1.
Interrogato poco più tardi alla presenza di un difensore, il prevenuto ha dichiarato di accettare le risultanze del rilevamento tecnico (cfr., per le sue dichiarazioni sulla dinamica, verbale 10 aprile 2014, pag. 2 e 3, allegato all’AI 2).
8. Anche dinanzi al PP,
AP 1 ammetteva - nella sostanza - di essersi reso autore dell'eccesso di velocità registrato dall’apparecchio radar (cfr. verbale PP 11 giugno
2014, AI 8, pag. 2).
Alla fine dell’interrogatorio, il PP gli comunicava che i fatti
imputatigli configuravano un’infrazione alla LCStr ai sensi degli art. 90 cpv.
3 e 4 lett. b (recte lett. c) e che, pertanto, egli avrebbe proceduto a
promuovere l’accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali
(cfr. verbale citato, pag. 3).
Giudizio di primo grado
9. Nella fase
predibattimentale, la Difesa ha sostenuto che gli atti non erano completi
poiché difettavano dei documenti che comprovassero il corretto funzionamento
dell’apparecchio radar nonché l’abilitazione all’uso dell’operatore.
Nell’ambito di un esame preliminare giusta l’art. 329 CPP, il presidente della
Corte - con decisione 25 settembre 2014 - ha evaso la questione nei seguenti
termini:
“
il fascicolo ha da essere considerato completo ed allestito
correttamente, da consentire di prendere una decisione di merito. Non essendo stato sollevato alcun fondato dubbio sulla
funzionalità dell'apparecchio giustificante
un controllo approfondito, non vi è alcun motivo per rispedire l'incarto all'autorità istruttoria al fine di ulteriori controlli. Nulla osta pertanto alla
fissazione del dibattimento,
a cui le parti saranno citate con atto separato” (doc. TPC 11, pag. 5).
10. Con istanza probatoria
26 gennaio 2015, l’imputato ha chiesto alla Corte delle assise correzionali
l’assunzione dei seguenti documenti:
- il rapporto dell’esame dell’apparecchio radar;
- la fotografia dei dispositivi di sigillatura dell’apparecchio;
- il rapporto
delle riparazioni eseguite sull’apparecchio rilasciato dal METAS, se esistente;
altrimenti una dichiarazione ufficiale dello stesso METAS o
dell’istituto/specialista abilitato alle riparazioni che confermi la
circostanza (cfr. doc. TPC 16).
11. Il 9 febbraio 2015, la
segretaria della Corte delle assise ha chiesto via e-mail al sgtm. della
polizia cantonale __________ se - durante il periodo di validità del
certificato di verificazione dell’apparecchio radar in questione - “fossero
stati effettuati lavori di riparazione concernenti le parti importanti per la
misurazione” e se “vi sono state verifiche volte ad accertare la
corretta posa dei dispositivi di sigillatura” (cfr. doc. TPC 19).
Questa la risposta dell’app. __________, cui il sgtm. __________ aveva girato
la e-mail:
“
quale
responsabile delle apparecchiature presso il Reparto del Traffico, posso
garantire che il laser TruCam numero di serie TC002667 certificato METAS 427886
nel periodo indicato non subiva nessun tipo di riparazione. I sigilli che
garantiscono la taratura ufficiale dell'apparecchio erano e sono tuttora
intatti. I laser in questione funzionano bene e per questo motivo dal loro
arrivo presso il nostro reparto fino ad oggi non si sono mai verificati guasti
di nessun genere e non è possibile modificare nessun parametro per quanto
riguarda la misurazione della velocità” (cfr. doc. TPC 19).
12. Durante il
dibattimento, celebrato il 10 febbraio 2015, AP 1 - in via pregiudiziale - ha
lamentato la violazione del diritto di essere sentito chiedendo, in via
principale, la sospensione del dibattimento al fine “di avere l’accesso agli
atti in modo completo” e, in via subordinata, l’ammissione dell’istanza
probatoria già presentata alla Corte il 26 gennaio 2015.
L’imputato ha, al riguardo, spiegato che l’e-mail dell’app. __________ non
permetteva di dissipare i dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio
(cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 2).
Sia la richiesta di sospensione del dibattimento che l’istanza probatoria sono
state respinte dalla Corte di prime cure (cfr. allegato 1 al verbale dib. di
primo grado).
Sempre al dibattimento, l’avv. DI 1 ha prodotto un’e-mail da lui inviata il
giorno prima all’ing. __________, caposettore METAS, dal seguente tenore:
“ Egregio Signor __________,
(…) avrei
bisogno che mi confermasse per iscritto (via e-mail è sufficiente) le
informazioni ricevute questa mattina e cioè che il radar in questione, il cui
certificato di verificazione 258-19284 rilasciato dal METAS in data 22.10.2013
(data della verificazione 18.10.2013) era valido fino al 31.10.2014, è stato
sottoposto a vostra verificazione ancora in data 4 giugno 2014 ed è
stata da voi rilasciato un nuovo certificato di verificazione valido fino al 30
giugno 2015.
Le chiedo anche se possibile di sapere il motivo per cui è stata fatta una
verificazione in data 04.06.2014 visto che la precedente era valida fino al
31.10.2014 (se è stata fatta una riparazione può indicare qual è stato il
difetto riscontrato e se lo stesso riguardava "parti importanti per la
misurazione")”
(cfr. doc. dib. 1, allegato al verbale dib. di primo grado).
L’e-mail è stata assunta agli atti.
13. Nel merito, il giudice di prime cure ha accertato che il controllo della velocità avvenuto tramite apparecchio “Trucam” era affidabile e che, pertanto, occorreva concludere che l’imputato, quel giorno, avesse circolato alla velocità indicata nell’AA:
“
chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso
sia conforme ai requisiti legali e
che siano eseguite le procedure per il
mantenimento della stabilità della misurazione (principio dell'affidabilità e
della certezza giuridica). L'affidabilità di tali controlli di velocità
verrebbe vanificata se ad ogni imputato fosse consentito chiedere, per ogni singolo rilevamento,
addirittura la prova di
presunte mancate irregolarità, aprendo la strada ad un principio, contra legem, di inaffidabilità e di
incertezza giuridica. (…)
Si rilevi inoltre che questa Corte ha
comunque proceduto, per puro
scrupolo di diligenza, ad ulteriori accertamenti (cfr. e-mail del 9 febbraio 2015 al pt. 7; doc. TPC 19), volti a
riconfermare l'affidabilità dell'apparecchio laser TruCam numero di serie
TC002667, e meglio se l'apparecchio è stato oggetto di riparazioni tra l'ultima
verifica (ottobre 2013) e la scadenza della validità (ottobre 2014). La
risposta è stata negativa. Che, poi, il successivo collaudo sia avvenuto prima
della scadenza (giugno 2014), è del
tutto logico non dovendosi, di certo, attendere per forza l'ultimo giorno per sottoporre l'apparecchio
alle dovute verifiche. (…)
Nella fattispecie non si può che concludere che AP 1 quel giorno ha circolato alla velocità punibile di 121
km/h, dedotto il margine di
tolleranza, ovvero a ben 61 km/h oltre il limite consentito. L'apparecchio
Trucam n. 2667 si è dimostrato conforme alle prescrizioni delle
ordinanze di cui ai precedenti considerandi, ed ha superato la
procedura di verificazione, come accertato dal METAS nel suo certificato n. 258-19284. In
tale documento, il METAS certifica che
l'apparecchio è stato esaminato e
che, essendosi dimostrato corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le misurazioni
ufficiali. Tale certificazione è stata valida fino al 31 ottobre 2014 (Al 6). (…).
In ogni caso, la misura nel caso di
specie è stata effettuata il 10 aprile 2014, dunque, ampiamente nei
tempi di validità” (sentenza impugnata, consid. 12-13, pag. 20-21).
Vista l’entità del superamento del limite di velocità, il primo giudice ha ritenuto l’imputato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.
Appello
14. Come visto, con la
dichiarazione d’appello, la difesa ha prodotto l’e-mail 10 febbraio 2015 del
caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS (allegato F al doc. CARP
III).
In essa, l’ing. __________ ha così risposto alla precedente e-mail (menzionata
al consid. 12) dell’avv. DI 1:
“ possiamo solo confermare le informazioni concernenti le date di rilascio dei certificati. Non siamo a conoscenza del motivo per il quale la polizia ticinese ha richiesto una seconda verifica dell'apparecchio. I radar devono essere verificati ogni anno. La verifica è valida per un anno. Se l'apparecchio viene riparato o modificato dal fabbricante, l'apparecchio deve essere nuovamente verificato”.
15. Nella motivazione scritta l’insorgente sostiene che i fatti sono stati accertati dal primo giudice in modo incompleto poiché ciò che emerge dalla menzionata e-mail dell’ing. __________ - e meglio che la polizia aveva chiesto una seconda verifica dell’apparecchio - imponeva ulteriori accertamenti in punto al suo corretto funzionamento:
“
A
tutt'oggi non è dato sapere il motivo per cui già ad inizio giugno 2014, ben 5
mesi prima della scadenza del certificato di verificazione disponibile (la
scadenza della prima certificazione era il 31 ottobre 2014) la polizia ticinese
abbia richiesto una seconda verifica.
Non è dato quindi nemmeno sapere se la verifica è avvenuta a seguito di una
riparazione, rispettivamente se l'eventuale riparazione abbia riguardato
"parti importanti per la misurazione", con conseguente verosimile
perdita di validità della certificazione.
Appare evidente che se l'apparecchio in questione avesse subito in giugno 2014
una riparazione rilevante ai fini dell'idoneità alla misurazione, sarebbe
necessario approfondire le cause del guasto, rispettivamente se le stesse
fossero già presenti in data 10 aprile 2014, giorno del rilevamento della
velocità del qui imputato” (motivazione d’appello, pag. 5).
A suo dire, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice:
“
non si vede alcuna logica ed alcun modo di procedere normale
nel sottoporre un apparecchiatura ad un collaudo (certamente costoso) a metà
circa del periodo di validità del certificato” (motivazione d’appello, pag. 8).
L’appellante sostiene, pure, che i dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio radar non possono essere fugati dall’e-mail dell’app. __________:
“
L'attestazione
circa le possibili avvenute riparazioni nelle parti importanti per la
misurazione avrebbe semmai dovuto essere rilasciata dal METAS, sia perché
trattasi dell'istituto federale competente, sia per poter avere la necessaria
garanzia di indipendenza dal presente procedimento.
La constatazione dell'integrità della sigillatura avrebbe dovuto avvenire
mediante ispezione diretta, non sostituibile da una dichiarazione della
polizia” (motivazione d’appello, pag. 3-4).
In conclusione, l’insorgente sostiene che egli dev’essere prosciolto dall’imputazione di grave infrazione alla LCStr per insufficienza di prove.
16. Chi utilizza un
sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali
e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della
misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA).
Perché un apparecchio radar possa essere impiegato per le misurazioni ufficiali
occorre in particolare che il METAS (o un altro ufficio legittimato) certifichi
che esso è stato esaminato e che si è dimostrato corrispondente ai requisiti
legali (cfr. art. 24 cpv. 1 e 2 OStrM, 6 cpv. 1 OStrMV e allegato 7 pto. 1
all’OStrM).
La verifica degli strumenti di rilevazione della velocità ha luogo ogni anno
(art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV).
In presenza di un valido certificato di verificazione del METAS, il rilevatore
di velocità può senz’altro essere ritenuto affidabile, a meno che non
sussistano ragionevoli dubbi sul suo corretto funzionamento (cfr. STF
6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.6; cfr. anche sentenza CARP
17.2013.217 del 16 aprile 2014, consid. 15.a).
17. In concreto, risulta
dagli atti che l’apparecchio utilizzato dalla polizia durante i fatti qui in
esame è stato esaminato dal METAS il 18 ottobre 2013, dimostrandosi conforme ai
requisiti legali. Tale certificazione era valida fino al 31 ottobre 2014 (cfr.
certificato di verifica n. 258-19284, allegato 6 all’AI
2).
Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, non sussistono - a mente di
questa Corte - elementi suscettibili di sconfessare ciò che si deduce dal
certificato del METAS, ovvero che l’apparecchio “Laser Trucam n. 0026676” era
rispondente ai requisiti legali e, pertanto, perfettamente funzionante.
Si rileva in primo luogo che, nel caso di specie, la misurazione è stata
effettuata il 10 aprile 2014 e, dunque, ampiamente nei tempi di validità della
certificazione dell’apparecchio.
Essa è stata inoltre proceduta da una prova di funzionamento e di allineamento
del sistema di rilevazione (cfr. formulario “controllo della velocità”, all. 5
all’AI 2).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il corretto funzionamento del
radar non può essere messo in dubbio dalla circostanza - deducibile dallo
scambio di e-mails tra l’avv. DI 1 e l’ing. __________ - secondo cui la
polizia, nonostante il suo certificato di validità scadesse 5 mesi più tardi, lo
ha sottoposto all’esame del METAS già il 4 giugno 2014.
Un tale assunto, diversamente dall’opinione della Difesa, non appare tanto
anomalo né deve giocoforza significare che l’apparecchio è stato oggetto di un
guasto o di una riparazione. L’invio dell’apparecchio al METAS prima della
scadenza del certificato di verificazione può avere ben altre spiegazioni: ad
esempio, può essere motivato dalla necessità per la polizia - dettata da
questioni organizzative - di fare revisionare tutti gli strumenti di uno stesso
tipo in un’unica occasione.
L’assenza di guasti e di riparazioni è, del resto, avvalorata dal responsabile
delle apparecchiature presso il reparto traffico della polizia, app. __________,
che ha confermato che il laser Trucam “numero di serie
TC002667 certificato METAS 427886”, nel periodo di
validità della certificazione, non aveva subito nessun tipo di riparazione e
che, pure, ha confermato che “i sigilli che garantiscono la taratura ufficiale
dell'apparecchio erano e sono tutt’ora intatti”.
In via abbondanziale, va, poi, ancora rilevato che l’appellante -
sin dall’inizio patrocinato da un avvocato - ha ammesso sia dinanzi alla
polizia che dinanzi al PP di aver commesso l’eccesso di velocità contestatogli
dall’accusa (cfr. verbale PS allegato all’AI 2, pag. 3 e verbale PP in AI 8,
pag. 2). Una tale ammissione senza riserve da parte dell’insorgente - in un
ambito nel quale si tende aprioristicamente a sminuire le proprie
responsabilità - conforta la conclusione secondo cui nessun sospetto incombe
sul corretto funzionamento del rilevatore di velocità.
Da quanto precede, discende che non sussistono dubbi sul fatto che, il 10
aprile 2014, l’apparecchio radar “Laser Trucam n. 0026676” era perfettamente
funzionante e che - come da esso rilevato - l’appellante ha circolato a __________
(su un tratto di strada in cui vigeva il limite di 60 km/h) alla velocità di
121 km/h (dedotto il margine di tolleranza).
18. Solo di transenna è,
poi, il caso di osservare che, diversamente da quanto sostenuto da AP 1 (cfr.
motivazione d’appello, pag. 2-4), il rifiuto di assumere le prove da lui
richieste con istanza probatoria 26 gennaio 2015 non configura una violazione
del suo diritto di essere sentito.
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per
principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità
può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella
misura in cui le ritenga irrilevanti per il giudizio (DTF 125 I 127 consid.
6c/cc pag. 134, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2.b; STF 6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.4 e seg.; STF 6P.218/2006 e 6S.486/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1).
Ciò che è avvenuto sia in primo grado che in questa sede.
19. Visto quanto precede e
ritenuta l’entità del superamento del limite di velocità a lui ascrivibile - di
ben 61 km/h su un tratto di strada in cui vigeva il limite massimo di 60 km/h -
AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione giusta gli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr (cfr. al riguardo i
consid. 3 e 4).
La decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma.
Commisurazione della pena
20. Essendo, come assodato,
imputabile all’appellante una grave infrazione alle norme della circolazione ai
sensi degli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, nessun rimprovero può essere
mosso alla pena detentiva di 12 mesi inflitta dal primo giudice, pena
corrispondente al minimo edittale.
Corretta - ritenuta, in particolare, l’incensuratezza dell’imputato - è pure la
sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla situazione
concreta è la fissazione di un periodo di prova di due anni.
Diverso è invece il discorso per la multa aggiuntiva di fr. 2'500.- inflitta
dalla prima Corte all’imputato in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.
Il citato disposto permette al giudice d’infliggere al condannato, oltre alla
pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure
una multa ai sensi dell’art. 106 CP.
Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria senza
condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur desiderando
concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole rinunciare - in
un’ottica di prevenzione generale e speciale - ad una sanzione tangibile per il
condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione delle due pene non
può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena
supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere
adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid
4.5.2 e STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008, consid. 7.1.2; cfr. anche sentenze
CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012 consid. 8).
In concreto, rilevante per la questione è, in particolare, il fatto che AP 1
non ha precedenti di sorta. In particolare, il fatto che egli non ne ha - per
quanto risulta dagli atti - nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua
età (egli è nato nel 1957), la circostanza è di non poco conto: essa attesta,
infatti, che egli è sempre stato un conducente rispettoso delle norme della
circolazione e che l’eccesso di velocità di cui oggi risponde - pur se di
particolare gravità - rappresenta un deplorevole ma isolato episodio (in cui,
peraltro, l’autore è incorso in un tratto di strada rettilineo, con più corsie
unidirezionali e che immetteva nell’autostrada A2; cfr. AI 1).
In questo senso, dagli atti non emergono circostanze che impongano - per una migliore prevenzione speciale (e generale) - di andare oltre la già severa sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.
Non è, del resto, un caso che il primo giudice non abbia motivato - se non con considerazioni del tutto generiche e senza alcun riferimento alle circostanze del caso concreto - la sua decisione di cumulare la multa alla pena detentiva.
In queste condizioni, cumulare alla pena detentiva una multa significherebbe disattendere i principi ricordati dalla nostra Alta Corte, in particolare, nelle DTF 135 IV 189 consid. 3.3 e 134 IV 1 consid. 4.5.2.
Oneri processuali
21. Vista la conferma della dichiarazione di colpevolezza e della pena principale, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’000.-, sono integralmente posti a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.
800.-, sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico
dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 3 e 4 LCStr,
42, 47 e segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per
avere circolato alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con applicate
le targhe professionali __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il
margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 60 km/h, superando
quindi di almeno 61 km/h la velocità massima consentita.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.--
- altri disborsi fr. 100.--
fr. 800.--
sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.