Incarto n.
17.2015.64

Locarno

17 dicembre 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 febbraio 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 febbraio 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 29 aprile 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 22 maggio 2015;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con atto d’accusa 13 giugno 2014 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 il reato di:

 

                                          grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 10 aprile 2014, a __________, (…) circolato alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con applicate le targhe professionali __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Laser Trucam”, malgrado il prescritto limite di 60 km/h, superando quindi di almeno 61 km/h la velocità massima consentita.

                                  B.   Con sentenza 10 febbraio 2015, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato l’imputazione contenuta nell’atto d’accusa e ha condannato AP 1 alla pena detentiva - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di 12 mesi, oltre che alla multa di fr. 2’500.-. La prima Corte ha, inoltre, posto a carico del condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.-.

                                  C.   Con scritto 17 febbraio 2015 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato, il 22 maggio 2015, con la dichiarazione scritta d’appello in cui chiede, in via principale, l’annullamento del giudizio di primo grado per violazione del diritto di essere sentito e, in via subordinata, il suo proscioglimento dal reato imputatogli per assenza di prove rispettivamente in applicazione del principio in dubio pro reo.
L’appellante protesta, inoltre, tasse e spese di giustizia nonché un’indennità per le spese di patrocinio da lui sostenute in primo e secondo grado.
Nella dichiarazione d’appello, AP 1 ha pure formulato alcune istanze probatorie (cfr. doc. CARP III, pag. 3-5).
L’istanza è stata accolta limitatamente all’acquisizione agli atti dell’e-mail spedita il 10 febbraio 2015 all’avv. DI 1 dal caposettore traffico, acustica e vibrazione dell’Istituto federale di metrologia (in seguito METAS), ing. __________, di cui si dirà in seguito (allegato F al doc. CARP III).

 

                                  D.   Visto il consenso delle parti alla procedura scritta, con decreto 20 agosto 2015, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni (poi prorogato) per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). In essa, inoltrata il 28 settembre 2015, l’insorgente ha ribadito le richieste già formulate nella dichiarazione d’appello, quantificando l’indennità per le spese legali da lui sostenute in primo e in secondo grado in fr. 15'142.10 oltre agli interessi.

                                  E.   Con scritto 1° ottobre 2015, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e ha chiesto la reiezione del gravame.

 

Considerando

 

 

in diritto:

 

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il CPP permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 778 e ad art. 393, n. 17, pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2998: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 17, pag. 2960-2961; Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Il TF ha stabilito che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

 

 

Diritto

                                   3.   Nell’ambito del programma per la sicurezza stradale “Via Sicura”, il legislatore svizzero ha inasprito le disposizioni penali della LCStr.
La nuova normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’art. 90 LCStr prevede, accanto alle due categorie di infrazioni tradizionali (le contravvenzioni di cui al cpv. 1 e i delitti di cui al cpv. 2), una terza categoria di infrazioni concernenti casi particolarmente gravi (crimini, cpv. 3).

 

Secondo questo capoverso, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
Il cpv. 4 specifica, poi, che il cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

-  di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h (lett. a);

-  di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (lett. b);

-  di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (lett.c);

-  di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h (lett. d).

                                   4.   Per quanto concerne la giurisprudenza e la dottrina relative al nuovo art. 90 LCStr, questa Corte - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - rinvia a quanto esposto al consid. 9 del giudizio impugnato.

 

 

L’imputato: vita e precedenti penali

 

                                   5.   Sulla vita dell’imputato, si riportano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le informazioni contenute nel consid. I della sentenza impugnata (pag. 6):

 

AP 1, è nato l'__________ a __________ (__________), da padre __________ e madre __________ nata __________. Attinente di __________, è attualmente domiciliato in Via __________ a __________. Di professione è impiegato di banca. In merito alla sua situazione personale e finanziaria, dichiarava a verbale:

"Ho un fratello minore che vive in Italia. Mio padre è deceduto e mia madre vive a __________ in una casa di cure a mio carico. Ho seguito le scuole dell'obbligo, e poi ho fatto l'apprendista di commercio conseguendo il relativo diploma nel 1973. In seguito ho lavorato nel settore del broker finanziario e poi nel 1989 sono entrato in banca e ne ho passate diverse per poi finire alla __________ di __________, dove vi sono dal 1998. Percepisco uno stipendio di circa CHF 16'000.- mensili. Pago CHF 2'000.- di CM per tutta la famiglia. Pago CHF 500.- al mese di prestito bancario e poi pago anche la retta per mia madre che ammonta a CHF 2'000.- mensili circa. Non ho debiti di sorta, né carichi pendenti. Sono sposato dal 1982 ed ho 2 figlie che ora hanno 22 e 26 anni e sono ancora a mio carico siccome stanno ancora studiando.” (VI PP dell'11 giugno 2014, p. 2 e 3, Al 8)

In merito al suo stato di salute, l'imputato affermava:

 

"Nel mese di febbraio di quest'anno 2014 mi era stato diagnosticato un probabile tumore alla prostata. Ultimamente sono andato presso l'ospedale di __________ ad eseguire una Biopsia alla Prostata. Visto il livello di infiammazione avrei dovuto controllare il problema con delle analisi e verifiche periodiche, la prima delle quali è stata eseguita nello studio del dottor __________ (...)"
(VI 10.04.2014, p. 4 allegato 1 Al 2).” (cfr. sentenza impugnata, consid. I, pag. 6).

 

                                   6.   L'imputato è incensurato (AI 5).

 

Inchiesta

 

                                   7.   Alle ore 16:59 del 10 aprile 2014, durante un controllo della velocità sul territorio di __________, la polizia cantonale rilevava - mediante apparecchio “Laser Trucam” n. 2667 - che il veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con targhe professionali __________ circolava alla velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 60 km/h.
Il veicolo veniva, quindi, immediatamente fermato al posto di blocco posizionato all’entrata autostradale direzione sud, dove il conducente veniva identificato in AP 1.

Interrogato poco più tardi alla presenza di un difensore, il prevenuto ha dichiarato di accettare le risultanze del rilevamento tecnico (cfr., per le sue dichiarazioni sulla dinamica, verbale 10 aprile 2014, pag. 2 e 3, allegato all’AI 2).  

 

                                   8.   Anche dinanzi al PP, AP 1 ammetteva - nella sostanza - di essersi reso autore dell'eccesso di velocità registrato dall’apparecchio radar (cfr. verbale PP 11 giugno 2014, AI 8, pag. 2).
Alla fine dell’interrogatorio, il PP gli comunicava che i fatti imputatigli configuravano un’infrazione alla LCStr ai sensi degli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b (recte lett. c) e che, pertanto, egli avrebbe proceduto a promuovere l’accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali (cfr. verbale citato, pag. 3).

 

Giudizio di primo grado

                                   9.   Nella fase predibattimentale, la Difesa ha sostenuto che gli atti non erano completi poiché difettavano dei documenti che comprovassero il corretto funzionamento dell’apparecchio radar nonché l’abilitazione all’uso dell’operatore.
Nell’ambito di un esame preliminare giusta l’art. 329 CPP, il presidente della Corte - con decisione 25 settembre 2014 - ha evaso la questione nei seguenti termini:

 

 

il fascicolo ha da essere considerato completo ed allestito correttamente, da consentire di prendere una decisione di merito. Non essendo stato sollevato alcun fondato dubbio sulla funzionalità dell'apparecchio giustificante un controllo approfondito, non vi è alcun motivo per rispedire l'incarto all'autorità istruttoria al fine di ulteriori controlli. Nulla osta pertanto alla fissazione del dibattimento, a cui le parti saranno citate con atto separato” (doc. TPC 11, pag. 5).

                                10.   Con istanza probatoria 26 gennaio 2015, l’imputato ha chiesto alla Corte delle assise correzionali l’assunzione dei seguenti documenti:

- il rapporto dell’esame dell’apparecchio radar;

- la fotografia dei dispositivi di sigillatura dell’apparecchio;

- il rapporto delle riparazioni eseguite sull’apparecchio rilasciato dal METAS, se esistente; altrimenti una dichiarazione ufficiale dello stesso METAS o dell’istituto/specialista abilitato alle riparazioni che confermi la circostanza (cfr. doc. TPC 16).

                                11.   Il 9 febbraio 2015, la segretaria della Corte delle assise ha chiesto via e-mail al sgtm. della polizia cantonale __________ se - durante il periodo di validità del certificato di verificazione dell’apparecchio radar in questione - “fossero stati effettuati lavori di riparazione concernenti le parti importanti per la misurazione” e se “vi sono state verifiche volte ad accertare la corretta posa dei dispositivi di sigillatura” (cfr. doc. TPC 19).

Questa la risposta dell’app. __________, cui il sgtm. __________ aveva girato la e-mail:

 

quale responsabile delle apparecchiature presso il Reparto del Traffico, posso garantire che il laser TruCam numero di serie TC002667 certificato METAS 427886 nel periodo indicato non subiva nessun tipo di riparazione. I sigilli che garantiscono la taratura ufficiale dell'apparecchio erano e sono tuttora intatti. I laser in questione funzionano bene e per questo motivo dal loro arrivo presso il nostro reparto fino ad oggi non si sono mai verificati guasti di nessun genere e non è possibile modificare nessun parametro per quanto riguarda la misurazione della velocità” (cfr. doc. TPC 19).

                                12.   Durante il dibattimento, celebrato il 10 febbraio 2015, AP 1 - in via pregiudiziale - ha lamentato la violazione del diritto di essere sentito chiedendo, in via principale, la sospensione del dibattimento al fine “di avere l’accesso agli atti in modo completo” e, in via subordinata, l’ammissione dell’istanza probatoria già presentata alla Corte il 26 gennaio 2015.
L’imputato ha, al riguardo, spiegato che l’e-mail dell’app. __________ non permetteva di dissipare i dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio (cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 2).

Sia la richiesta di sospensione del dibattimento che l’istanza probatoria sono state respinte dalla Corte di prime cure (cfr. allegato 1 al verbale dib. di primo grado).

Sempre al dibattimento, l’avv. DI 1 ha prodotto un’e-mail da lui inviata il giorno prima all’ing. __________, caposettore METAS, dal seguente tenore:

 

Egregio Signor __________,

(…) avrei bisogno che mi confermasse per iscritto (via e-mail è sufficiente) le informazioni ricevute questa mattina e cioè che il radar in questione, il cui certificato di verificazione 258-19284 rilasciato dal METAS in data 22.10.2013 (data della verificazione 18.10.2013) era valido fino al 31.10.2014, è stato sottoposto a vostra verificazione ancora in data 4 giugno 2014 ed è stata da voi rilasciato un nuovo certificato di verificazione valido fino al 30 giugno 2015.
Le chiedo anche se possibile di sapere il motivo per cui è stata fatta una verificazione in data 04.06.2014 visto che la precedente era valida fino al 31.10.2014 (se è stata fatta una riparazione può indicare qual è stato il difetto riscontrato e se lo stesso riguardava "parti importanti per la misurazione")”
(cfr. doc. dib. 1, allegato al verbale dib. di primo grado).


L’e-mail è stata assunta agli atti.

                                13.   Nel merito, il giudice di prime cure ha accertato che il controllo della velocità avvenuto tramite apparecchio “Trucam” era affidabile e che, pertanto, occorreva concludere che l’imputato, quel giorno, avesse circolato alla velocità indicata nell’AA:

 

chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione (principio dell'affidabilità e della certezza giuridica). L'affidabilità di tali controlli di velocità verrebbe vanificata se ad ogni imputato fosse consentito chiedere, per ogni singolo rilevamento, addirittura la prova di presunte mancate irregolarità, aprendo la strada ad un principio, contra legem, di inaffidabilità e di incertezza giuridica. (…)
Si rilevi inoltre che questa Corte ha comunque proceduto, per puro scrupolo di diligenza, ad ulteriori accertamenti (cfr. e-mail del 9 febbraio 2015 al pt. 7; doc. TPC 19), volti a riconfermare l'affidabilità dell'apparecchio laser TruCam numero di serie TC002667, e meglio se l'apparecchio è stato oggetto di riparazioni tra l'ultima verifica (ottobre 2013) e la scadenza della validità (ottobre 2014). La risposta è stata negativa. Che, poi, il successivo collaudo sia avvenuto prima della scadenza (giugno 2014), è del tutto logico non dovendosi, di certo, attendere per forza l'ultimo giorno per sottoporre l'apparecchio alle dovute verifiche. (…)
Nella fattispecie non si può che concludere che AP 1
quel giorno ha circolato alla velocità punibile di 121 km/h, dedotto il margine di tolleranza, ovvero a ben 61 km/h oltre il limite consentito. L'apparecchio Trucam n. 2667 si è dimostrato conforme alle prescrizioni delle ordinanze di cui ai precedenti considerandi, ed ha superato la procedura di verificazione, come accertato dal METAS nel suo certificato n. 258-19284. In tale documento, il METAS certifica che l'apparecchio è stato esaminato e che, essendosi dimostrato corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le misurazioni ufficiali. Tale certificazione è stata valida fino al 31 ottobre 2014 (Al 6). (…).
In ogni caso, la misura nel
caso di specie è stata effettuata il 10 aprile 2014, dunque, ampiamente nei tempi di validità” (sentenza impugnata, consid. 12-13, pag. 20-21).

 

Vista l’entità del superamento del limite di velocità, il primo giudice ha ritenuto l’imputato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

 

 

Appello

 

                                14.   Come visto, con la dichiarazione d’appello, la difesa ha prodotto l’e-mail 10 febbraio 2015 del caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS (allegato F al doc. CARP III).
In essa, l’ing. __________ ha così risposto alla precedente e-mail (menzionata al consid. 12) dell’avv. DI 1:

possiamo solo confermare le informazioni concernenti le date di rilascio dei certificati. Non siamo a conoscenza del motivo per il quale la polizia ticinese ha richiesto una seconda verifica dell'apparecchio. I radar devono essere verificati ogni anno. La verifica è valida per un anno. Se l'apparecchio viene riparato o modificato dal fabbricante, l'apparecchio deve essere nuovamente verificato”.

 

                                15.   Nella motivazione scritta l’insorgente sostiene che i fatti sono stati accertati dal primo giudice in modo incompleto poiché ciò che emerge dalla menzionata e-mail dell’ing. __________ - e meglio che la polizia aveva chiesto una seconda verifica dell’apparecchio - imponeva ulteriori accertamenti in punto al suo corretto funzionamento:

 

A tutt'oggi non è dato sapere il motivo per cui già ad inizio giugno 2014, ben 5 mesi prima della scadenza del certificato di verificazione disponibile (la scadenza della prima certificazione era il 31 ottobre 2014) la polizia ticinese abbia richiesto una seconda verifica.
Non è dato quindi nemmeno sapere se la verifica è avvenuta a seguito di una riparazione, rispettivamente se l'eventuale riparazione abbia riguardato "parti importanti per la misurazione", con conseguente verosimile perdita di validità della certificazione.
Appare evidente che se l'apparecchio in questione avesse subito in giugno 2014 una riparazione rilevante ai fini dell'idoneità alla misurazione, sarebbe necessario approfondire le cause del guasto, rispettivamente se le stesse fossero già presenti in data 10 aprile 2014, giorno del rilevamento della velocità del qui imputato” (motivazione d’appello, pag. 5).

A suo dire, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice:

 

non si vede alcuna logica ed alcun modo di procedere normale nel sottoporre un apparecchiatura ad un collaudo (certamente costoso) a metà circa del periodo di validità del certificato” (motivazione d’appello, pag. 8).

L’appellante sostiene, pure, che i dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio radar non possono essere fugati dall’e-mail dell’app. __________:

 

L'attestazione circa le possibili avvenute riparazioni nelle parti importanti per la misurazione avrebbe semmai dovuto essere rilasciata dal METAS, sia perché trattasi dell'istituto federale competente, sia per poter avere la necessaria garanzia di indipendenza dal presente procedimento.
La constatazione dell'integrità della sigillatura avrebbe dovuto avvenire mediante ispezione diretta, non sostituibile da una dichiarazione della polizia” (motivazione d’appello, pag. 3-4).

 

In conclusione, l’insorgente sostiene che egli dev’essere prosciolto dall’imputazione di grave infrazione alla LCStr per insufficienza di prove.

 

                                16.   Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA).
Perché un apparecchio radar possa essere impiegato per le misurazioni ufficiali occorre in particolare che il METAS (o un altro ufficio legittimato) certifichi che esso è stato esaminato e che si è dimostrato corrispondente ai requisiti legali (cfr. art. 24 cpv. 1 e 2 OStrM, 6 cpv. 1 OStrMV e allegato 7 pto. 1 all’OStrM).
La verifica degli strumenti di rilevazione della velocità ha luogo ogni anno (art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV).
In presenza di un valido certificato di verificazione del METAS, il rilevatore di velocità può senz’altro essere ritenuto affidabile, a meno che non sussistano ragionevoli dubbi sul suo corretto funzionamento (cfr. STF 6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.6; cfr. anche sentenza CARP 17.2013.217 del 16 aprile 2014, consid. 15.a).

 

                                17.   In concreto, risulta dagli atti che l’apparecchio utilizzato dalla polizia durante i fatti qui in esame è stato esaminato dal METAS il 18 ottobre 2013, dimostrandosi conforme ai requisiti legali. Tale certificazione era valida fino al 31 ottobre 2014 (cfr. certificato di verifica n. 258-19284, allegato 6 all’AI 2).
Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, non sussistono - a mente di questa Corte - elementi suscettibili di sconfessare ciò che si deduce dal certificato del METAS, ovvero che l’apparecchio “Laser Trucam n. 0026676” era rispondente ai requisiti legali e, pertanto, perfettamente funzionante.
Si rileva in primo luogo che, nel caso di specie, la misurazione è stata effettuata il 10 aprile 2014 e, dunque, ampiamente nei tempi di validità della certificazione dell’apparecchio.
Essa è stata inoltre proceduta da una prova di funzionamento e di allineamento del sistema di rilevazione (cfr. formulario “controllo della velocità”, all. 5 all’AI 2).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il corretto funzionamento del radar non può essere messo in dubbio dalla circostanza - deducibile dallo scambio di e-mails tra l’avv. DI 1 e l’ing. __________ - secondo cui la polizia, nonostante il suo certificato di validità scadesse 5 mesi più tardi, lo ha sottoposto all’esame del METAS già il 4 giugno 2014.
Un tale assunto, diversamente dall’opinione della Difesa, non appare tanto anomalo né deve giocoforza significare che l’apparecchio è stato oggetto di un guasto o di una riparazione. L’invio dell’apparecchio al METAS prima della scadenza del certificato di verificazione può avere ben altre spiegazioni: ad esempio, può essere motivato dalla necessità per la polizia - dettata da questioni organizzative - di fare revisionare tutti gli strumenti di uno stesso tipo in un’unica occasione.
L’assenza di guasti e di riparazioni è, del resto, avvalorata dal responsabile delle apparecchiature presso il reparto traffico della polizia, app. __________, che ha confermato che il laser Trucam “numero di serie TC002667 certificato METAS 427886”, nel periodo di validità della certificazione, non aveva subito nessun tipo di riparazione e che, pure, ha confermato che “i sigilli che garantiscono la taratura ufficiale dell'apparecchio erano e sono tutt’ora intatti”.

 

In via abbondanziale, va, poi, ancora rilevato che l’appellante - sin dall’inizio patrocinato da un avvocato - ha ammesso sia dinanzi alla polizia che dinanzi al PP di aver commesso l’eccesso di velocità contestatogli dall’accusa (cfr. verbale PS allegato all’AI 2, pag. 3 e verbale PP in AI 8, pag. 2). Una tale ammissione senza riserve da parte dell’insorgente - in un ambito nel quale si tende aprioristicamente a sminuire le proprie responsabilità - conforta la conclusione secondo cui nessun sospetto incombe sul corretto funzionamento del rilevatore di velocità.
Da quanto precede, discende che non sussistono dubbi sul fatto che, il 10 aprile 2014, l’apparecchio radar “Laser Trucam n. 0026676” era perfettamente funzionante e che - come da esso rilevato - l’appellante ha circolato a __________ (su un tratto di strada in cui vigeva il limite di 60 km/h) alla velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza).

 

                                18.   Solo di transenna è, poi, il caso di osservare che, diversamente da quanto sostenuto da AP 1 (cfr. motivazione d’appello, pag. 2-4), il rifiuto di assumere le prove da lui richieste con istanza probatoria 26 gennaio 2015 non configura una violazione del suo diritto di essere sentito.
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga irrilevanti per il giudizio (DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 134, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2.b; STF 6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.4 e seg.; STF 6P.218/2006 e 6S.486/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1).
Ciò che è avvenuto sia in primo grado che in questa sede.

 

                                19.   Visto quanto precede e ritenuta l’entità del superamento del limite di velocità a lui ascrivibile - di ben 61 km/h su un tratto di strada in cui vigeva il limite massimo di 60 km/h - AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta gli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr (cfr. al riguardo i consid. 3 e 4).
La decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma.

 

 

Commisurazione della pena

 

                                20.   Essendo, come assodato, imputabile all’appellante una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi degli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, nessun rimprovero può essere mosso alla pena detentiva di 12 mesi inflitta dal primo giudice, pena corrispondente al minimo edittale.
Corretta - ritenuta, in particolare, l’incensuratezza dell’imputato - è pure la sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla situazione concreta è la fissazione di un periodo di prova di due anni.

Diverso è invece il discorso per la multa aggiuntiva di fr. 2'500.- inflitta dalla prima Corte all’imputato in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.
Il citato disposto permette al giudice d’infliggere al condannato, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.
Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria senza condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur desiderando concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole rinunciare - in un’ottica di prevenzione generale e speciale - ad una sanzione tangibile per il condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione delle due pene non può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid 4.5.2 e STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008, consid. 7.1.2; cfr. anche sentenze CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012 consid. 8).


In concreto, rilevante per la questione è, in particolare, il fatto che AP 1 non ha precedenti di sorta. In particolare, il fatto che egli non ne ha - per quanto risulta dagli atti - nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua età (egli è nato nel 1957), la circostanza è di non poco conto: essa attesta, infatti, che egli è sempre stato un conducente rispettoso delle norme della circolazione e che l’eccesso di velocità di cui oggi risponde - pur se di particolare gravità - rappresenta un deplorevole ma isolato episodio (in cui, peraltro, l’autore è incorso in un tratto di strada rettilineo, con più corsie unidirezionali e che immetteva nell’autostrada A2; cfr. AI 1).

In questo senso, dagli atti non emergono circostanze che impongano - per una migliore prevenzione speciale (e generale) - di andare oltre la già severa sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

Non è, del resto, un caso che il primo giudice non abbia motivato - se non con considerazioni del tutto generiche e senza alcun riferimento alle circostanze del caso concreto - la sua decisione di cumulare la multa alla pena detentiva.

In queste condizioni, cumulare alla pena detentiva una multa significherebbe disattendere i principi ricordati dalla nostra Alta Corte, in particolare, nelle DTF 135 IV 189 consid. 3.3 e 134 IV 1 consid. 4.5.2.

 

 

 

 

 

Oneri processuali

 

                                21.   Vista la conferma della dichiarazione di colpevolezza e della pena principale, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’000.-, sono integralmente posti a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 800.-, sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 3 e 4 LCStr,
42, 47 e segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

                                     

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere circolato alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con applicate le targhe professionali __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 60 km/h, superando quindi di almeno 61 km/h la velocità massima consentita.

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- per il procedimento di primo grado.

 

                               1.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                     

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.          700.--          

-  altri disborsi                            fr.          100.--          

                                                     fr.          800.--          

 

sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.