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Incarto n. 17.2015.96 |
Locarno 2 luglio 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Stefano Manetti e Marco Frigerio |
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assessori giurati: |
AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 1 (I supplente) AS 6 (II supplente) |
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segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 6 febbraio 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 febbraio 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 30 aprile 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 19 maggio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
A. Con atto di accusa 15 ottobre 2014, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 ritenendolo autore colpevole di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, il 19 luglio 2014, senza essere autorizzato, in correità con tale __________ e altre persone non meglio identificate, trasportato, da I-Vicenza, rispettivamente da I-Padova, sino a CH-Ligornetto, a bordo della vettura Mini Cooper targata __________, intestata a tale __________ ma da lui guidata e sulla quale aveva preso posto, come passeggera, la di lui amica __________, dieci pani di eroina (con una purezza compresa tra il 61% ed il 71%) per complessivi 4'958.3 grammi netti, occultati in un vano a doppio fondo nel bagagliaio della citata vettura; sostanza, questa, che egli avrebbe dovuto consegnare a D-Colonia, ottenendo un compenso di € 5'000.-.
B. Con sentenza 3 febbraio 2015 (intimata il 30 aprile 2015) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro (deduzion fatta degli oneri processuali), con distruzione della sostanza stupefacente.
C. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 maggio 2015 (e successivo scritto di data 20 maggio 2015), ha precisato di impugnare unicamente il dispositivo n. 2 (relativo alla pena) chiedendo che la pena a suo carico venga contenuta in tre anni e che essa venga in parte sospesa condizionalmente.
Ne discende che i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.
D. Durante il pubblico dibattimento, esperito il 2 luglio 2015:
- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata;
- l’appellante ha chiesto che la pena detentiva inflittagli sia contenuta in tre anni e posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, rimettendosi al giudizio della Corte per la determinazione della parte di pena da espiare.
considerato
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, ad art. 398, n. 1, pag. 2998, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il CPP attualmente in vigore permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Esso
conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente
anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione
adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il
controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento
giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9,
pag. 778 e ad art. 393, n. 17, pag. 769; Eugster, op. cit., ad art. 398, n. 1,
pag. 2998: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Guidon, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 393, n.
17, pag. 2960-2961; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello
produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
L’accusato e i suoi precedenti penali
3. Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, parte del consid I (pag. 5) della sentenza impugnata:
“AP 1, alias __________, nato il __________ a __________, in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così riassunto la sua vita:
“ Sono nato a __________ in __________. Ho una sorella più giovane di me che studia architettura a __________. I primi anni della mia vita ho vissuto a __________ con i miei genitori e mia sorella. Le scuole dell’obbligo le ho frequentate tutte a __________ e nel 2006 ho iniziato l’università di architettura ma purtroppo non l’ho mai portata a termine. Nel 2008-2009 ho iniziato a lavorare in un piccolo bar di cui ero gestore e accanto a questo bar ho aperto un lavaggio di automobili. Da quando ho sei anni di età ho giocato a calcio fino a vent’anni a livello agonistico. Dal 2009 in avanti ho iniziato a giocare a un gioco d’azzardo che consisteva nello scommettere i risultati delle partite di calcio. Questa attività mi portava a guadagnare qualche soldo per me stesso e per potere aiutare la mia famiglia. Per due – tre anni ho svolto questo genere di scommesse che mi ha portato a guadagnare a risparmiare dei soldi che ho speso per vivere. Nel 2012 mi sono trasferito a __________ dove ho iniziato una scuola di lingua serba poiché necessitavo di saper il serbo per accedere all’università di scienze diplomatiche in __________. Dopo avere imparato discretamente la lingua serba e ottenuto il livello A2, nel 2013 ho iniziato l’università di scienze diplomatiche alla quale tutt’ora sono iscritto. Al momento sono in attesa di dare degli esami. Il 12 giugno 2006 ho perso mio padre a seguito di un infarto. Prima di morire era molto malato di diabete. Negli ultimi dieci anni aveva il vizio di bere alcolici e fumare parecchio, di fatto ha sofferto molto. Attualmente mia madre mi mantiene finanziariamente con il provento di una boutique di vestiti di cui è gerente. Mia madre attualmente è pensionata e svolge questo lavoro per guadagnare qualche soldo. Siccome al momento percepisco unicamente una borsa di studio, mi danno euro 135.- mensili (oltre al vitto e all’alloggio pagato da loro), a volte, quando ho bisogno di soldi, li chiedo a mia madre che se li ha me li dà. Mia madre mi dà circa euro 200 – 300.-.” (VI della polizia cantonale 19.07.2014, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 4, pag. 3) (sentenza impugnata, consid. I, pag. 5).
Al dibattimento di appello (verb. dib. d’appello, pag. 2), l’imputato ha precisato di avere frequentato la facoltà di architettura all’Università di __________ per un anno scarso e di avere abbandonato gli studi perché non era determinato a studiare.
In seguito ha aperto l’autolavaggio e il bar - che si limitava invero a tre o quattro tavoli collegati all’autolavaggio - che ha gestito per circa un anno finché ha deciso di chiudere perché, data la troppa concorrenza, non rendeva.
Per i successivi due anni/due anni e mezzo si è quindi dedicato alle scommesse, trasferendosi anche in __________ dove quell’attività - grazie alla quale, per sua stessa ammissione, riusciva “a vivere normalmente” - poteva fruttare più soldi:
“ chiuso l’autolavaggio ho iniziato a lavorare nell’ambito delle scommesse: si trattava di un’attività paragonabile a quella del cambio valuta. Compravo nei siti online di scommesse asiatici le quote delle partite di calcio e le rivendevo. Ho esercitato quest’attività per 2 anni/2 anni e mezzo. Non ho mai calcolato quanto ho guadagnato da questa attività ma, grazie ad essa, riuscivo a vivere normalmente; mi sono trasferito poi in __________ perché in quel Paese quel tipo di attività poteva rendere meglio; ho smesso quest’attività all’incirca nel 2012 perché avevo iniziato ad avere dei problemi con i gestori del siti online di scommesse” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Trasferitosi a __________, ha ripreso gli studi: dopo aver frequentato per un anno un corso di lingua serba ed aver ottenuto il relativo diploma, si è iscritto alla facoltà di scienze politiche (indirizzo diplomazia) i cui corsi non ha, tuttavia, frequentato spesso vista la “poca voglia di studiare” di cui ha dato atto al dibattimento di appello (verb. dib. d’appello, pag. 2).
4. AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 2).
Secondo le sue dichiarazioni, è questo il primo procedimento penale in cui è coinvolto:
“ non ho precedenti penali, né in Svizzera, né in __________, né in __________. È la prima volta che vengo arrestato e che ho problemi con la giustizia” (MP AP 1 20 luglio 2014, AI 5, pag. 3).
Circostanze dell’arresto, dichiarazioni dell’imputato e sentenza di primo grado
5. Attorno alle 15.20 del 19 luglio 2014, le Guardie di Confine del valico di Ligornetto hanno fermato e controllato la vettura Mini Cooper targata __________ ed intestata a tale __________.
La vettura era guidata da AP 1.
Su di essa viaggiava, pure__________, risultata, poi, essere legata sentimentalmente a AP 1.
Durante il controllo, le Guardie di Confine hanno rinvenuto, nel portabagagli, un vano (che si apriva con un telecomando di cui AP 1 era in possesso) al cui interno erano nascosti dieci pani di eroina dal peso lordo complessivo di 5,6 kg.
Gli accertamenti esperiti dalla polizia scientifica stabilivano che si trattava di 4'958.3 grammi netti di eroina con un grado di purezza variabile tra il 61 e il 71 % (AI 52) che, secondo quanto indicato dal PP nella sua requisitoria sia al primo dibattimento che in sede d’appello, avrebbero potuto diventare, dopo i tagli ormai usuali, almeno 30 chili che, venduti al prezzo corrente, avrebbero reso circa 3 milioni di franchi.
6. Agli inquirenti AP 1 ha, da subito, ammesso di essere partito, in compagnia dell’ignara fidanzata, dalla Serbia alla volta di Vicenza dove ha preso in consegna l’autovettura - al cui interno era nascosto lo stupefacente - che avrebbe dovuto consegnare a Colonia (D). Secondo le sue dichiarazioni, per tale trasporto gli era stato promesso un compenso di 5’000.- Euro.
Se ha, da subito, ammesso di sapere che stava trasportando stupefacente, AP 1 ha, anche, da subito e per buona parte dell’inchiesta, dichiarato di ignorarne sia la natura che il quantitativo:
“ Vorrei precisare che la persona di contatto di Belgrado, mi ha informato che nella vettura che avrei dovuto recuperare, era nascosto della droga senza sapere la quantità e la sostanza precisa” (PS AP 1 19 luglio 2014, AI 4, pag. 5);
“ Riconfermo che ero consapevole che nell’auto sulla quale viaggiavo e in cui sono stato fermato ieri vi fosse nascosta della droga. La persona che mi ha contattato a Belgrado (…) mi aveva detto che dovevo portare la droga nascosta nell’auto fino in Germania (…) Mi ha detto che avrei dovuto lasciare l’auto con la droga in Germania, ricevere il mio compenso di EUR 5000.- e poi sarei ritornato in Italia con l’aereo a riprendere la mia auto (…). Preciso che io non dovevo consegnare la droga a qualcuno, ma lasciare l’autovettura in un certo posto, con il cellulare Samsung all’interno e le chiavi dell’auto nascoste sulla ruota. (…) ribadisco che io non sapevo che tipo di sostanza stupefacente stavo trasportando” (MP AP 1 20 luglio 2014, AI 5, pag. 3 e 6).
Al dibattimento di appello l’imputato ha, invece, dichiarato che, secondo gli accordi presi, il compenso gli sarebbe stato dato, al suo rientro a Belgrado, dall’albanese che gli aveva commissionato il trasporto:
“ da questo trasporto avrei guadagnato Euro 5'000.- che mi sarebbero stati dati dall’albanese stesso al mio ritorno a Belgrado. Oltre a quei 5'000.- Euro, mi era stato promesso che mi avrebbe rimborsato le spese. Non mi sono stati dati anticipi” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Il cambiamento di versione quanto alle modalità di incasso della retribuzione pattuita non depone certo per l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato.
AP 1, alla fine dell’inchiesta, dopo avere precisato che la proposta di trasportare droga gli era stata fatta circa un mese prima del viaggio (PS AP 1 5 agosto 2014, AI 51, pag. 5), si è poi deciso ad ammettere anche che, se è vero che egli non conosceva l’esatta natura dello stupefacente che trasportava, è anche vero che egli sapeva che si trattava di eroina o di cocaina:
“ Il mio contatto di Belgrado mi aveva detto che nell’autovettura sarebbe stata nascosta droga, senza precisare il tipo e quantitativo. Io sapevo che si trattava di droga “pesante”, ho pensato eroina o cocaina, ma non una sostanza specifica, non sapevo neppure il quantitativo (…)” (MP AP 1 10 settembre 2014, AI 79, pag. 2).
Nello stesso interrogatorio, AP 1 così ha descritto quanto successo, confermando che egli era ben cosciente di stare partecipando, non solo ad un traffico di droga, ma anche ad un traffico ben organizzato ed avente estensione internazionale:
“ Ribadisco di essere partito da Krusevac (Serbia), a bordo della mia vettura VW Passat, unitamente alla mia amica __________, in data 17.07.2014. Successivamente abbiamo raggiunto Belgrado (…). Il giorno seguente siamo partiti alla volta dell'Italia, passando dalla Croazia e dalla Slovenia, raggiungendo Padova, dove ci siamo incontrati con due miei amici (di cui non voglio fornire le generalità) e dove ho lasciato la mia macchina, prendendo in consegna la "Mini Cooper". A Padova siamo andati tutti e quattro (io, __________ e i miei due amici) a bere qualcosa al bar "__________". La mia amica __________ è poi stata accompagnata da uno dei miei due amici (quello più giovane) nella casa in cui avremmo pernottato, mentre io sono andato con l'altro mio amico (quello meno giovane) a Vicenza (io con la mia macchina e lui con la "Mini Cooper").
A Vicenza, abbiamo posteggiato la mia Volkswagen ed io ho preso la Mini Cooper. Ci siamo incontrati con una terza persona che era la prima volta che vedevo e che non conosco, alla quale ho consegnato la "Mini Cooper". Questa persona ha preso tale autovettura, si è assentato per circa 4/5 ore e poi me l'ha riconsegnata e io l'ho personalmente riportata a Padova, mentre il mio amico (quello meno giovane) guidava la mia. A questo momento sapevo che nella "Mini Cooper" che mi era stata consegnata era nascosta la droga che avrei dovuto trasportare in Germania (Colonia) con tale autovettura.
Dopo essere ritornato da Vicenza a Padova (quindi dopo aver preso in consegna la "Mini Cooper" con la droga), mi sono recato nell'appartamento in cui stava dormendo __________ e il giorno seguente ci siamo rimessi in viaggio per raggiungere Colonia. Alla dogana di Ligornetto siamo però stati fermati, controllati ed in seguito arrestati avendo le guardie di confine scoperto l'eroina occultata nel bagagliaio della "Mini Cooper"” (MP AP 1 10 settembre 2014, AI 79, pag. 2 e 3).
7. Al PP che gli chiedeva di spiegare i motivi per cui aveva accettato di trasportare droga, AP 1 ha risposto di averlo fatto per problemi finanziari:
“ se ho commesso questa sciocchezza per la quale mi ritrovo qui oggi è perché avevo bisogno di denaro e per trasportare questa droga mi sono stati promessi EUR 5'000.-” (MP AP 1 20 luglio 2014, AI 5, pag. 2).
Tuttavia, i primi giudici, subito dopo avere annotato queste dichiarazioni, hanno messo in evidenza circostanze che indicano che, in realtà, l’imputato conduceva una vita che non avrebbe potuto permettersi se, davvero, egli avesse vissuto in ristrettezze:
“ In merito alla situazione finanziaria e ai soggiorni all’estero, dai verbali resi da __________ e da AP 1, è emerso come quest’ultimo viaggiasse spesso, sia all’interno dei vari paesi balcanici che nell’Europa occidentale. Egli ha raccontato di una vacanza in Olanda di svariate settimane nel corso del mese di febbraio 2014, e di una vacanza con la compagna __________ in Spagna nella seconda metà di maggio 2014.
Sono pure emersi ulteriori viaggi dell’imputato in Italia e Germania, trasferte a suo dire collegate al commercio di auto. Interrogato su tali viaggi AP 1:
“ Nel mio verbale del 20.07.2014 ho dichiarato di aver trasportato droga siccome avevo bisogno di soldi. Nel corso dei miei verbali è poi emerso che nel corso del corrente anno abbia sostenuto un soggiorno di 3 settimane in Olanda per “turismo” e come abbia potuto soggiornare in Spagna una decina di giorni, 3 dei quali in compagnia della mia compagna. Senza dimenticare come ho poi provveduto ad organizzare il suo rientro in Serbia spendendo solo per questo quasi 500.- Euro. Gli interroganti mi fanno notare come questa mia disponibilità di denaro mal si sposi con la mia condizione di studente che fatica ad arrivare alla fine del mese.
D: Cosa dice in merito?
R: (…) ho vinto del denaro con scommesse sportive – Betting Exchange. Con queste vincite ho potuto fare fronte a queste spese.
D: in totale quanto ritiene di aver vinto con queste scommesse?
R: Negli ultimi 2 anni più o meno tra gli 80'000 e il 100'000 euro in società con il mio amico.
A domanda degli interroganti rispondo che posso comunque dire di essere in attivo di diverse migliaia di euro. Questi soldi vinti magari però li spendevo subito in serate in discoteca o altri divertimenti” (VI 19.08.2014, p. 7 e 8. AI 60)” (sentenza impugnata, consid I, pag. 5 e 6).
Al dibattimento di appello, AP 1 ha, invece, fornito una diversa versione sui suoi viaggi all’esterno:
“ A domanda del PP che mi chiede di spiegare i viaggi che facevo all’estero in compagnia della mia amica, spiego:
- in Olanda sono stato da solo. Ero invitato da amici che mi hanno ospitato e quindi in quel Paese non ho avuto costi né per il vitto né per l’alloggio e ho preso, per andarci, un volo low cost;
- a Barcellona sono andato da un amico di mio padre e ho finanziato il viaggio e il soggiorno con i soldi che mi sono stati dati da un mio cugino per un favore che gli avevo fatto: mi aveva dato Euro 2'000.- per avergli fatto un favore. Lui è commerciante di macchine. Io gli ho preso una macchina e l’ho portata in Montenegro dove l’ho targata. Si trattava di una Passat che lui aveva comprato a buon prezzo in Germania e che avrebbe poi potuto rivendere ad un prezzo molto superiore” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Questi importanti cambiamenti di versione dimostrano, una volta di più, come egli abbia mentito agli inquirenti e ai giudici e come le sue dichiarazioni siano, perciò, inaffidabili.
8. Rilevato come la fattispecie adempia pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup, per la commisurazione della pena, dopo avere correttamente ricordato i principi giurisprudenziali applicabili, i primi giudici hanno svolto le seguenti considerazioni:
“ 13.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto una colpa oggettiva grave, determinata principalmente in termini di messa in pericolo della salute pubblica. Anche se, come visto, quello dei quantitativi non è l’unico criterio, appare ovvio che più droga si mette in commercio maggiormente il bene protetto è violato. Cosicché non è la quantità lorda della droga trasportata ad essere determinante, ma il quantitativo netto di eroina trasportata e destinata al mercato degli stupefacenti, e meglio 3272 grammi di sostanza pura. Aggiungasi che, nella classifica di pericolosità delle varie droghe, stilata dalle principali riviste mediche mondiali, l'eroina occupa il primo posto (cf: http://www.sostanze.info/immagine/famosa-classifica-lancet-ma-completa-dei-sub-dati).
In merito al ruolo assunto dall’imputato nel traffico di cui in rassegna, in assenza di più rassicuranti accertamenti, peraltro assai difficili da esperire in fattispecie del genere allorquando viene fermato soltanto il trasportatore in quanto incappato in un casuale controllo, la Corte si è attenuta alle dichiarazioni dell’imputato e lo ha quindi ritenuto un semplice corriere al soldo di un’organizzazione criminale senza scrupoli i quali membri gli hanno, per finire, impedito di raccontare tutto quello che sa, limitandosi a riferire delle proprie responsabilità. A ciò aggiungasi che ha agito, anche se con un ruolo subalterno, all’interno di un’organizzazione criminale dedita alla vendita di droga all’ingrosso, su scala internazionale. Per tacere del fatto che non si è fatto alcuno scrupolo nel coinvolgere la sua ignara compagna, una madre innocente che, prima di poter chiarire la sua posizione, è stata incarcerata per oltre un mese e mezzo. Egli ha così accettato di metterla in pericolo, usandola, nella convinzione che, in coppia, sarebbe più facilmente scampato ad eventuali controlli, come mezzo per non destare sospetti. Ha, in altri termini, giocato con la sua libertà in maniera egoistica, da persona senza scrupoli.
14.
Quanto all’aspetto soggettivo, la sua colpa non è meno grave: egli non è un tossicodipendente ed ha agito per puro scopo di lucro, anche se il compenso di CHF [recte: Euro] 5'000.-- non è parso, almeno stando alle sue dichiarazioni, particolarmente elevato se lo si confronta con il valore effettivo dello stupefacente sul mercato al dettaglio. Sul fatto di aver trasportato droga, il dolo è risultato diretto perché egli stesso ha dichiarato che sapeva che stava trasportando della droga pesante. Il dolo eventuale è stato ritenuto soltanto sui quantitativi di stupefacente, nella misura in cui non è emerso che sia stato lui a caricare la vettura, rispettivamente che abbia preso in consegna direttamente i pani trasportati. D’altro canto nemmeno l’imputato può, a tale riguardo, vantare attenuanti per il fatto che egli si sarebbe fatto un’idea sbagliata dei quantitativi vista l’entità modesta del suo compenso, poiché, se davvero avesse avuto dubbi in merito alla quantità di droga trasportata, nulla gli avrebbe impedito di azionare il telecomando e, quindi, verificarla. In realtà, AP 1 non si è fatto alcuno scrupolo sull’entità della messa in pericolo della salute pubblica.
15.
Sui motivi a delinquere, egli stesso ha riferito che i vari viaggi in Europa, l’ultimo dei quali neanche molto prima di quello oggetto del presente procedimento, se li finanziava lui mediante il provento della sua attività di scommettitore. Oltre a ciò va rilevato che egli poteva contare su una borsa di studio di 135 EURO al mese e di un aiuto mensile di 200/300 EURO fornitogli dalla madre, con il che non aveva certo economicamente bisogno di mettersi nel traffico di stupefacenti. La documentazione prodotta agli atti dalla difesa, al dibattimento, attestante l’esistenza di mutui a carico della famiglia, nulla muta alla circostanza che, nei fatti, l’imputato non viveva certo nell’indigenza. A parte il fatto che i mutui sulla casa vengono concessi unicamente a chi ha i mezzi per farvi fronte, forza è costatare come l’imputato ha beneficiato, e beneficia tutt’ora, di importanti aiuti finanziari da parte dei suoi famigliari, i quali, nella misura in cui si sono assunti gli oneri finanziari della difesa di fiducia e già hanno avuto i mezzi per venire a fargli visita in carcere (verbale interrogatorio dibattimentale a pag. 7), dimostrano di godere di un discreto tenore di vita. In realtà l’imputato viveva in modo molto più agiato rispetto ai giovani del suo paese, tanto che era pure iscritto quale studente presso un’università privata, viaggiava molto e pagava lui tutte le spese. Del resto anche la sua compagna lo ha definito qualcuno di benestante. Ne discende che non soltanto l’indigenza da lui pretesa quale motivo alla base del suo coinvolgimento nel traffico di eroina, non è stata provata, ma è pure stata categoricamente smentita dagli atti.
Per quel che è degli aspetti personali, AP 1 non è certo uno sprovveduto, ha un curriculum scolastico di tutto rispetto e un’intelligenza di base certamente buona. Dalla sua vita anteriore non emergono infatti circostanze che potrebbero in qualche modo attenuare la colpa. Non si registrano né un vissuto particolarmente difficile, né circostanze particolarmente meritorie. In definitiva, detto che l’assenza di precedenti è un fattore neutro nella commisurazione della pena, a favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto che ha agito in un’unica occasione, con il ruolo limitato di corriere senza potere decisionale né iniziativa autonoma, il fatto che la droga, destinata all’estero, non è finita sul mercato, nonché una discreta collaborazione, in maniera maggiore rispetto a quanto riferito dal PP in arringa, anche se limitatamente alle sue responsabilità, peraltro assai difficili da negare.
Tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di sei anni, così come proposto dalla pubblica accusa” (sentenza impugnata, consid. 13-15, pag. 14-16).
Appello
9. Con il suo appello, AP 1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado - che egli, con riferimento a casi analoghi, ritiene “iniqua, eccessiva e sproporzionata” - venga ridotta e contenuta in tre anni (da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale) sostenendo che:
- benché rilevante, il quantitativo di stupefacente trattato non è l’unico criterio da prendere in considerazione per la commisurazione della pena, ricordato peraltro che, quanto più esso è grande, tanto meno proporzionale può essere l’aumento della pena;
- non è stata sufficientemente considerata la collaborazione da lui prestata agli inquirenti, davanti ai quali ha ammesso fin da subito le proprie responsabilità, rinunciando a rivelare altri dettagli soltanto per paura della reazione dell’organizzazione nei confronti della sua famiglia;
- il coinvolgimento di __________ non può essere considerato un’aggravante nella misura in cui egli ha fin dall’inizio riferito dell’estraneità dell’amica alla quale nega di essersi accompagnato al fine di crearsi un alibi;
- la conclusione della prima Corte che ha riconosciuto il dolo eventuale in relazione ai quantitativi di droga trasportati è errata e, quand’anche si volesse ritenere un suo dolo eventuale a tal riguardo, esso non potrebbe che essere considerato di scarsa intensità, non da ultimo poiché, in base al ridotto compenso promessogli, egli non poteva immaginare che stava trasportando un quantitativo tanto ingente;
- siccome il semplice trasportatore non deve subire il rigore che la giustizia riserva al venditore al dettaglio, non può essere seguito il ragionamento del PP secondo cui il quantitativo trasportato equivale, una volta tagliato, a 30 kg di sostanza stupefacente che, venduta al dettaglio, frutterebbe 3 milioni di franchi;
- occorre adeguatamente considerare la sua difficile vita anteriore, la sua giovane età, la sua incensuratezza, il suo disagio economico, il fatto che la droga non è finita sul mercato, la carcerazione preventiva da lui subita e il buon comportamento tenuto in carcere, la sua particolare sensibilità alla pena da scontare lontano da casa e dai suoi cari così come le conseguenze della condanna in materia di diritto degli stranieri (verosimile divieto d’entrata in Svizzera e poi nello spazio Schengen per una quindicina di anni).
Il patrocinatore dell’appellante conclude rilevando che, pur se la pena equa per il suo cliente si attesterebbe sui 4 anni, egli, per scrupolo di patrocinio, chiede la condanna ad una pena detentiva di 3 anni, parzialmente sospesa.
10. L’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 12 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 114 IV 164 consid. 2; 111 IV 100 consid. 2; 112 IV 109 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
Il giudice può attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
11. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
12. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
12.1.
a. In concreto, qualificante la colpa di AP 1 è, anzitutto, il quantitativo di droga da lui importato, ovvero poco meno di 5 kg netti di eroina con un grado di purezza compreso tra il 61% e il 71%. Si tratta di un quantitativo importante che supera ampiamente (di oltre 250 volte) la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave (che, come visto, si configura oggettivamente, a partire dai 12 grammi di eroina pura) ed è tale da mettere in pericolo la vita di molte persone, ritenuto, peraltro, come l’eroina sia una droga pesante, particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45).
Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 3.2). Se infatti è vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; 119 IV 180; 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_843/2014 del 7 aprile 2015 consid. 1.1.1; 6B_632/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 1.2; 6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4; 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1). A proposito del grado di purezza della sostanza, va detto che, se è vero che esso è rilevante per calcolare il quantitativo di sostanza pura e, quindi, per stabilire se si è in presenza di un’infrazione aggravata o meno, esso è irrilevante per la determinazione della gravità della colpa, a meno che si possa stabilire che l’autore voleva trafficare sostanza particolarmente pura o particolarmente diluita (DTF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b; STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2.1), ciò che, in casu, non è possibile fare.
b. Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dalla dimensione internazionale del traffico a cui egli ha partecipato importando la droga dall’Italia alla Svizzera. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’importatore di droga deve spendere maggiori energie criminali rispetto a colui che trasporta sostanze stupefacenti all’interno dei confini nazionali, sia poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale, sia poiché l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1).
c. Sempre in senso aggravante, va tenuto conto del fatto che AP 1 non ha agito autonomamente, bensì come membro di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.
Secondo la giurisprudenza, in un contesto del genere, occorre tener conto della posizione dell’autore in seno all’organizzazione, dovendosi considerare in senso attenuante il suo ruolo di semplice trasportatore privo di qualsivoglia potere decisionale od organizzativo.
In concreto, se è vero che, in assenza di un appello della Pubblica Accusa, questa Corte è vincolata all’accertamento operato dai primi giudici secondo cui AP 1 ha agito quale semplice trasportatore, è anche vero che dagli atti emerge con chiarezza che egli è stato un corriere “qualificato” ritenuto come egli godesse della fiducia degli organizzatori del traffico, non solo o non tanto perché essi gli hanno affidato un ingentissimo quantitativo di sostanza di ottima qualità e dall’elevatissimo valore di mercato, ma soprattutto perché - diversamente da quanto avviene di norma con i classici “muli” (cui viene normalmente consegnato un telefono cellulare su cui sono poi gli organizzatori a chiamare) - essi gli hanno fornito il numero di telefono della persona che aveva la vettura con la droga affinché egli potesse mettersi direttamente in contatto con lei (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Un tale modo di procedere mette potenzialmente in pericolo l’organizzazione e non può che venire assunto soltanto nei confronti di una persona degna di fiducia. A conferma del ruolo qualificato di AP 1 agli occhi degli organizzatori - e, di riflesso, della giustizia - vi è il fatto che essi, invece di farlo pervenire in altro modo ai destinatari del carico (ad esempio, inviandolo per posta o per corriere separato), gli hanno affidato anche il telecomando che apriva il vano in cui era nascosta la droga all’interno della vettura, assumendosi così il rischio - che, visti gli interessi in gioco, deve evidentemente essere stato ritenuto minimo - che egli si appropriasse (anche soltanto di parte) dello stupefacente. Trattasi di un’ulteriore comprova della particolare fiducia di cui l’imputato godeva in seno all’organizzazione. Fiducia, del resto, che si è rivelata essere stata ben riposta, ritenuto come AP 1 abbia taciuto sui nomi degli altri implicati nel traffico.
A titolo abbondanziale, si osserva che la fiducia era reciproca nella misura in cui l’imputato è partito senza avere ricevuto alcun anticipo sul compenso pattuito (rispettivamente sul rimborso spese), dimostrando così di confidare nella lealtà dell’organizzazione nei suoi confronti.
d. Quale fattore attenuante, va considerato che AP 1 ha effettuato un unico trasporto e ha, così, infranto la legge in un’occasione isolata.
e. Analogamente, va considerato che la droga non è finita sul mercato, anche se non va trascurato che ciò è avvenuto soltanto grazie all’intervento e al sequestro operato dalle Guardie di Confine.
12.2.
a. Dal profilo soggettivo, va considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che, se ha agito con dolo diretto quanto al fatto di stare trasportando droga pesante (per finire egli ha ammesso che ne era perfettamente consapevole, pur non conoscendo la natura esatta dello stupefacente; cfr. MP AP 1 10 settembre 2014, AI 79, pag. 2), il suo dolo deve essere ritenuto soltanto eventuale in relazione al quantitativo di sostanza trasportato (STF 6B_611/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3; 6B_238/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 5.6; 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3; con specifico riferimento al trasporto di droga, cfr. sentenza CARP 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 consid. 17 e STF 6S.676/1994 del 3 novembre 1995 consid. 1 e/cc, citata in sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003 consid. 22 lett. h nonché in Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47 CP, n. 116, pag. 923, in cui il TF ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto).
b. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c), va, sempre dal profilo soggettivo, differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1, così come da egli stesso dichiarato (PS AP 1 19 luglio 2014, AI 4, pag. 10), non è un consumatore di stupefacenti (fatta eccezione per un po’ di marijuana; PS AP 1 19 luglio 2014, AI 4, pag. 10) e, pertanto, non si è prestato a trasportare droga per garantirsi il suo personale consumo, ma solo a fini di lucro (ovvero contro un compenso - promesso ma mai ottenuto - di 5'000.- Euro, oltre al rimborso delle spese legate alla trasferta; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).
Egli ha sostenuto di avere agito spinto dalle difficoltà finanziarie in cui versava, menzionando, in particolare, un mutuo ipotecario di 25'000.- Euro che gravava sulla madre e un suo debito personale di 7'000.- Euro (verb. dib. d’appello, pag. 2-3).
Questa Corte - in armonia con i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 15) - non ha creduto che AP 1 vivesse in ristrettezze economiche.
Anzitutto, perché egli risulta avere compiuto diversi viaggi all’estero (in particolare, in Olanda e in Spagna), facendosi, in alcuni casi, accompagnare dall’amica __________ di cui pure copriva le spese. Ciò dimostra, a non averne dubbio, che - diversamente da quanto da lui preteso - l’imputato non era sprovvisto di mezzi finanziari. Nel corso del procedimento penale, egli ha tentato di spiegare come aveva finanziato tali viaggi. La Corte ha, tuttavia, dovuto constatare che in relazione a tali soggiorni, egli ha mentito nella misura in cui durante l’inchiesta aveva sostenuto di avere finanziato quei viaggi con il provento delle scommesse (PS AP 1 19 agosto 2014, AI 60, pag. 7 e 8), mentre al dibattimento di appello ha detto di avere pagato il viaggio a Barcellona con dei soldi (2'000.- Euro) che gli aveva dato suo cugino in cambio di un favore che lui gli aveva fatto e di avere, per il viaggio in Olanda, speso poco visto che vi si è recato con un volo low cost ed è poi stato ospite di amici (verb. dib. d’appello, pag. 3),
Neppure convince la tesi secondo cui AP 1 avrebbe delinquito per racimolare il denaro necessario per rimborsare il suo debito. Infatti, se davvero fosse stata quella la ragione (o una delle ragioni) che lo hanno spinto a trasportare la droga, egli non avrebbe sperperato i 2’000.- Euro che, secondo la sua ultima versione, aveva ricevuto (in cambio del succitato favore) dal cugino per trascorrere un periodo di villeggiatura a Barcellona in compagnia dell’amica, ma avrebbe utilizzato quel denaro per rimborsare parte del suo debito.
Neppure è verosimile che egli fosse in pensiero per l’ipoteca della madre. Da un lato, perché la concessione stessa del mutuo ipotecario da parte della banca dimostra che la madre dell’imputato dispone di reddito o di sostanza sufficienti per farvi fronte, ciò che è reso ancor più verosimile dal fatto che, oltre alla pensione, la donna risulta disporre dei proventi della boutique di moda che gestisce che le permettevano, peraltro, per stessa ammissione dell’imputato (che, in proposito, è nuovamente caduto in contraddizione), di fornirgli mensilmente un aiuto che egli ha stimato in 200.- - 300.- Euro (PS 19 luglio 2014, AI 4, pag. 3) e che le hanno poi permesso di sopportare, per un certo periodo, le spese per la sua difesa di fiducia e quelle del viaggio per venire a rendergli visita in carcere. Dall’altro, perché se davvero fosse stata quella la sua preoccupazione, egli avrebbe consegnato i 2'000.- Euro ricevuti dal cugino alla madre per aiutarla a far fronte ai suoi oneri ipotecari, anziché usarli per finanziare un viaggio - a suo dire, di svago - a Barcellona. O, meglio ancora, avrebbe utilizzato parte degli ingenti guadagni di cui ha parlato il 19 agosto 2014 (AI 60, pag. 7 e 8) per estinguere il debito ipotecario della madre.
Inutile dire che, in realtà, sul tema - cioè sul motivo a delinquere - l’appellante ha costantemente mentito. E lo ha fatto sia agli inquirenti, sia a questa Corte.
Ad ulteriore dimostrazione che egli aveva disponibilità di denaro concorre pure il fatto che egli, pur non avendo ricevuto alcun anticipo sul rimborso delle spese, è riuscito a partire per il viaggio qui in discussione.
Ne deriva l’accertamento che egli ha agito per finanziare il suo alto tenore di vita. E ciò nonostante egli godesse di una situazione economica migliore rispetto a quella della media dei suoi connazionali, ritenuto come beneficiasse di una borsa di studio, di vitto e alloggio gratuiti nel campus universitario, di aiuti finanziari da parte della madre e, evidentemente, di altre fonti di denaro che non sono note.
c. Qualifica, poi, la colpa soggettiva di AP 1 la spregiudicatezza da lui dimostrata nel non essersi fatto alcuno scrupolo a coinvolgere nel suo sciagurato viaggio l’ignara compagna __________ - madre di due figli, di cui il più giovane ancora a carico - che ha dovuto subire circa un mese e mezzo di carcerazione preventiva prima di riuscire a dimostrare la sua completa estraneità ai fatti. Egli non ha esitato a mettere in pericolo l’amica al solo scopo di inscenare una situazione (il viaggio di piacere di una coppietta) che rendesse meno sospetto il suo passaggio di frontiera.
12.3.
a. AP 1 non può dedurre particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che egli proviene da una realtà economicamente meno fortunata della nostra. Dalla sua vita anteriore non emergono altre circostanze di cui si possa, in qualche modo, tener conto in senso attenuante: non si registra, infatti, né un vissuto particolarmente tragico, né circostanze particolarmente meritorie (basti pensare al suo percorso scolastico e professionale) che potrebbero essere considerati a suo favore.
La vita anteriore di AP 1 costituisce, anzi, una circostanza aggravante. Il suo curriculum evidenzia una scarsa applicazione agli studi che ha avuto la fortuna di poter intraprendere anche grazie alla borsa di studio concessagli. La sua personalità denota, poi, una poco lodevole propensione al facile guadagno se solo si pon mente all’attività da lui intrapresa nell’ambito delle scommesse che, seppur legale, non è certo dimostrazione di un suo particolare impegno sul piano lavorativo.
b. Nemmeno egli può trarre benefici dal suo comportamento processuale. Se è vero che è diritto di ogni imputato di non collaborare con gli inquirenti, è anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno accordati a chi collabora con la polizia. La collaborazione che AP 1 ha fornito agli inquirenti - contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici che l’hanno considerata “discreta” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 16) - è rimasta ai minimi termini, essendosi egli limitato ad ammettere quanto era ormai (viste le risultanze istruttorie) impossibile negare (e andando oltre soltanto nella misura in cui ha ammesso di essere stato al corrente che stava trasportando droghe pesanti) ed essendosi ostinatamente rifiutato di fornire i nomi delle persone coinvolte con lui nel traffico (cfr., al proposito, la reazione da lui avuta al dibattimento di appello durante il quale ha tenuto a puntualizzare, all’indirizzo della presidente che stava verbalizzando che lui, a differenza della compagna, non riconosceva __________, che lui non aveva detto quello ma soltanto che non conosceva “la persona che __________ ha riconosciuto nella foto”; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Pur volendo credere alle ragioni di questa scelta addotte dall’imputato (ovvero la paura per l’incolumità di madre e sorella), non può essere ritenuto che la collaborazione da lui prestata abbia assunto un’intensità tale da giustificare un’attenuazione della pena.
c. Nemmeno può essere considerata a favore dell’imputato l’assenza di precedenti, l’incensuratezza essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2).
d. Nulla AP 1 può derivare a suo favore dalla sua relativamente giovane età al momento dei fatti, ritenuto che, a 25 anni e 8 mesi, egli avrebbe dovuto essere già in grado di valutare e comprendere i rischi che si assumeva e il danno sociale creato con il traffico di stupefacenti.
e. Pur se la situazione gli è pienamente addebitabile - avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo - questa Corte ha ritenuto, a favore dell’imputato, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli la dovrà scontare lontano da casa. Questo fattore ha, tuttavia, avuto un peso minimo nella commisurazione della pena nella misura in cui i famigliari dell’imputato gli hanno già reso visita in carcere (verb. dib. d’appello, pag. 3) e non v’è ragione di credere che essi non torneranno, seppur con una frequenza non elevatissima, a trovarlo.
12.4. Tutto ciò considerato, in particolare il ruolo di corriere qualificato dell’imputato, la sua non edificante vita anteriore e l’assenza quasi totale di attenuanti, visto il quadro edittale del reato di cui deve rispondere e ben valutata la prassi delle Corti ticinesi, questa Corte ritiene adeguata alla colpa almeno mediamente grave di AP 1 la pena detentiva di 6 anni.
Ricordato come il principio della parità di trattamento abbia in questo ambito una portata limitata (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a;116 IV 292 consid. 2; STF 6B_716/2010 del 15 novembre 2010; 6B_116/2008 del 19 novembre 2008 consid. 1.2; 6S.345/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 1.1), questa Corte ritiene che l’appellante non possa trarre alcun beneficio dalle sentenze da cui (verosimilmente) il suo patrocinatore ha dedotto che per lui fosse equa una pena detentiva di 4 anni ritenuto che le seguenti circostanze:
- il suo essere non un semplice “mulo” ma un trasportatore “qualificato”;
- la particolare spregiudicatezza e assenza di scrupoli dimostrata con il coinvolgimento dell’ignara fidanzata;
- la sua (relativamente) più che buona situazione finanziaria con le buone possibilità di studiare e formarsi a livello universitario e, così, condurre in patria una vita più che decorosa
rendono il suo caso ben diverso da quelli giudicati in particolare nelle sentenze CARP 17.2012.113 del 5 febbraio 2013, 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 e 17.2010.52-53 del 10 febbraio 2011 e nelle sentenze TPC 72.2011.23 del 6 maggio 2011, 72.2009.61 del 7 luglio 2009, 72.2005.60 del 26 agosto 2005, 72.2003.128 del 19 dicembre 2003 (confermata dalla sentenza CCRP 17.2004.7 del 18 febbraio 2004) e 72.2000.245 del 17 gennaio 2001 e giustificano la conferma della condanna pronunciata in primo grado (cfr. DTF 107 IV 60; STF 6B_969/2010 del 31 marzo 2011).
13. La pena detentiva inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).
14. Le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato.
La nota professionale 2 luglio 2015 emessa dall’avv. DI 1, difensore d’ufficio dell’imputato, appare giustificata e viene, pertanto, approvata così come esposta (fr. 1'320.- di onorario e fr. 114.- di spese, per complessivi fr. 1'434.-), con l’unica eccezione che non può essere riconosciuta l’IVA, l’imputato essendo domiciliato all’estero e non in Svizzera (art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).
Resta inteso che, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, l’imputato è tenuto a rifondere allo Stato le spese anticipate per la sua difesa d’ufficio e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 CPP).
15. Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
40, 47, 50 e 51 CP;
19 LStup;
nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della sentenza 3 febbraio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, a Ligornetto, in data 19 luglio 2014, trasportato, posseduto, detenuto ed importato, rispettivamente fatti transitare dall’Italia alla Svizzera, un quantitativo di sostanza stupefacente tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere trasportato, da I-Vicenza, rispettivamente da I-Padova, sino a CH-Ligornetto, a bordo della vettura Mini Cooper targata __________, intestata a tale __________ __________, dieci pani di eroina per complessivi 4'958,3 grammi netti (con una purezza compresa tra il 61% ed il 71%), occultati in un vano a doppio fondo nel bagagliaio della citata vettura; sostanza, questa che egli avrebbe dovuto consegnare a D-Colonia, per un compenso di Euro 5'000.-
1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. Il condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.
3.
3.1. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 1'320.00
- spese fr. 114.00
Totale fr. 1'434.00
a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
3.2. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.3. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
4.
4.1. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.
4.2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
sono posti a carico dell’appellante e, per esso, al beneficio dell’assitenza giudiziaria, a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.