Incarto n.
17.2015.67

Locarno

5 agosto 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 aprile 2015 da

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 30 aprile 2015)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2015;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con DA n. 37906/990 del 24 ottobre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), per avere, il 3 aprile 2014 a __________, circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.

 

                              La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 100.-, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.10.-.

 

                              Contro la decisione AP 1 ha presentato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d’accusa, il 7 gennaio 2015 la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.

 

                                  B.   Statuendo il 16 aprile 2015 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e condannato AP 1 a una multa di fr. 100.-, da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di un giorno, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 540.- con motivazione scritta e 240.- senza motivazione scritta

 

                                  C.   Con lettera del 23 aprile 2015, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione intimata il 30 aprile 2015 e recapitata il 4 maggio 2015, con dichiarazione d’appello del 20 maggio 2015, AP 1 ha postulato l’annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento, con protesta di spese, tasse e ripetibili.

 

                                  D.   Con scritto 21 maggio 2015 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che, riguardando unicamente una contravvenzione, l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre eventuali osservazioni.

 

                                  E.   Con scritto 29 maggio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato di non avere nulla in particolare da aggiungere; lo stesso ha fatto la Pretura penale, con scritto 26 maggio 2015, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

 

                                   2.   La sentenza di condanna del presidente della Pretura penale parte dall’accertamento fatto da una pattuglia della polizia cantonale, ma formalizzato da solo uno dei suoi componenti, il gend. __________, che in data 3 aprile 2014 ha comunicato all’appellante gli estremi dell’infrazione chiedendogli di fornire le generalità del conducente e che, nel rapporto di contro osservazioni del 5 dicembre 2014 da lui redatto, ha precisato:

 

  essendo passati più di sei mesi dal momento dei fatti, non risulta facile ricordare i dettagli in merito ai connotati del conducente che commetteva l’infrazione, ma possiamo con certezza confermare che quest’ultimo era alla guida mentre parlava al telefono senza un apparecchio “mani libere” in quanto proveniva dalla direzione opposta alla nostra e potevamo così notarlo con facilità” (AI doc. 8).

                                        

                                         Avendo premesso che le constatazioni di polizia, di per sé, non fruiscono di una presunzione di veridicità e di fedefacenza, sicché l’autorità giudicante è tenuta ad apprezzare liberamente le dichiarazioni rese da colui che ha constatato l’infrazione e ad esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato, il giudice di prime cure ha considerato come non sia stato sostanziato a sufficienza, e nemmeno spiegato, come l’agente denunciante possa essersi sbagliato o possa aver voluto segnalare un fatto dubbio o, addirittura, mentire. Il funzionario in questione, per il giudice, non aveva alcun interesse a formulare false dichiarazioni, tenuto conto delle conseguenze che potrebbe avere per lui un atto simile, se appurato.

                                         Non vi sono dunque, per l’autorità di prime cure, elementi sufficienti per dubitare dell’accertamento. Al proposito, è stato rilevato come l’imputato, a fronte di precise accuse, si sia limitato a formulare vaghe contestazioni, senza confrontarsi con quanto rimproveratogli e, persino, senza escludere di essere stato lui alla guida.

                                        

                                   3.   L’appellante rimprovera al Giudice di prima istanza di aver fondato la condanna su fatti non sufficientemente accertati, ciò che ha comportato la violazione della massima inquisitoria, del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP e, di riflesso, un apprezzamento arbitrario degli eventi.

 

                                         A suo dire, in effetti, la condanna non può basarsi sulle dichiarazioni del gend. __________ formalizzate nel rapporto di contro osservazioni del 5 dicembre 2014 (AI 1 doc. 8), palesemente lacunose, non essendo egli nemmeno stato in grado di indicare il sesso di chi era alla guida quel giorno. Inoltre, sostiene l’appellante, la prova non è tale poiché, trattandosi della presa di posizione di un solo pubblico ufficiale, questi avrebbe dovuto per lo meno indicare il nome del collega che era con lui in quei frangenti ed avrebbe potuto confermare i rilevamenti. Come se non bastasse, sostiene, non si può fare affidamento sulle dichiarazioni in atti poiché il poliziotto nemmeno ha mai chiarito se era in servizio al momento dell’accertamento, non ha detto se era a piedi o in auto e neppure ha confermato di aver annotato la targa esatta.

                                         Per di più, aggiunge, lo scritto in questione (AI 1 doc. 8) non è prova di colpevolezza anche perché il rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014, cui rinvia, non è agli atti e le giustificazioni addotte per affermare la fondatezza dell’accertamento sono vacue.

 

                                         Essendosi accontentata dello scritto 5 dicembre 2014, la Sezione della circolazione, non ha quindi sufficientemente chiarito la fattispecie ed ha deciso senza che l’infrazione si possa considerare dimostrata. La sentenza pretorile che ha confermato questa condanna è di conseguenza errata.

                                        

                                   4.   In primo luogo va rilevato come la contestazione relativa al possibile errato rilevamento del numero di targa del veicolo sia nuova. In effetti, sino all’appello, AP 1 non ha mai accennato a una simile eventualità, essendosi limitato a rilevare come non siano stati effettuati sufficienti accertamenti per individuare il conducente. Di conseguenza, trattandosi di una procedura ex art. 398 cpv. 4 CPP, non è possibile chinarsi sulla tematica.

 

5.Come visto, AP 1 sostiene che il Giudice di primo grado ha valutato arbitrariamente la valenza del rapporto di contro-osservazioni dell’agente di Polizia del 5 dicembre 2014, in quanto in esso non viene specificato il numero degli agenti che avrebbero rilevato l’infrazione, né riporta altri nomi al di fuori di quello del firmatario. L’appellante rileva, poi, che nell’incarto non figura il rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014 cui le contro-osservazioni fanno riferimento e che nella documentazione agli atti non vi è traccia alcuna di altri poliziotti che hanno assistito all’infrazione oltre al gend. __________. Ciononostante, per rafforzare la credibilità del rilevamento, il presidente della Pretura penale ha affermato con certezza che il decreto d’accusa poggia sull’accertamento di due agenti. Non accettabile è, inoltre, che il giudice di prime cure si sia rifiutato di considerare un possibile errore, limitandosi a dire che egli è credibile perché in caso di dichiarazione mendace il pubblico ufficiale sarebbe passibile di sanzioni. A suo dire, nemmeno si potrebbe escludere un errore nella trascrizione della targa.

 

Le argomentazioni, invero un po’ disorganiche, sono del tutto generiche ed inconsistenti.

                                         Il numero di agenti che ha constatato l’infrazione non ha nulla a che vedere con la valenza di una prova. In effetti, se credibile, è sufficiente la dichiarazione di uno di essi, le altre essendo superflue.

                                         Nel rapporto del 5 dicembre 2014 (AI 1 doc. 8), l’estensore scrive al plurale poiché, come facilmente interpretabile, al momento in cui è stata constatata l’infrazione si trovava in pattuglia in compagnia di un collega. Per l’accertamento penale non è indispensabile sapere chi fosse l’altro agente, così che, se avesse avuto dei dubbi, l’imputato avrebbe potuto chiedere al giudice di prime cure di assumere prove in merito, cosa che non ha fatto.

 

                                         Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il presidente della Pretura penale ha invece preso in considerazione la possibilità di un errore (sentenza impugnata, pag. 3), ma l’ha esclusa, così come ha escluso che egli possa aver mentito, laddove per menzogna si deve anche considerare quella di dare per certo qualcosa di cui egli non è in realtà sicuro.

 

                                         Pur non dovendo essere trattato, sostenere ora che vi possa essere stato un errore nel riportare il numero di targa, quando fino alla sentenza di condanna il prevenuto non ha mai contestato il fatto che il suo veicolo si trovasse in quel posto a quell’ora, toglie credibilità all’argomentazione.

 

                                   6.   La contestazione dell’accertamento insufficiente dei fatti, della violazione della massima inquisitoria e dell’art. 6 CPP è dunque vaga e infondata, insufficiente a consentire di concludere per un accertamento arbitrario dei fatti. In effetti non va dimenticato che la condanna del prevenuto è avvenuta in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 LMD, per il quale se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, la multa viene inflitta al detentore. L’identità del conducente, dunque, non è determinante e non è stata ritenuta determinante in prima sede. Decisivo è solo che la persona che si trovava al volante dell’auto targata __________ alle 18:57 del 3 aprile 2014 su via __________ a __________ stava telefonando senza l’ausilio del “mani libere”.

 

                                         In base all’art. 6 cpv. 4 LMD, se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura viene avviata nei confronti di quest'ultimo.

                                         Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza, art. 6 cpv. 5 LMD.

 

 

                                         Per condannare il detentore del veicolo al pagamento della multa, è dunque sufficiente accertare l’infrazione. Spetta poi a lui provare, o almeno rendere credibile, di non essere stato lui alla guida.

 

                                         Nel caso che ci occupa, AP 1 ha sempre e solo eccepito il fatto che l’accusa non è stata in grado di indicare chi fosse alla guida. Non ha tuttavia mai nemmeno esplicitamente sostenuto di non essere stato lui il conducente al telefono, ad esempio perché quel giorno e a quell’ora impegnato altrove. Egli non ha così in nessuna maniera reso nemmeno lontanamente credibile che potesse essere stata un’altra persona a commettere l’infrazione.

                                         Ciononostante, visto che, comunque sia, il gend. __________ non ha mai asserito di avere riconosciuto nell’appellante il guidatore che ha infranto la LCStr, la condanna è stata rettamente fondata sull’art. 6 cpv. 1 LMD. Avendo accertato l’adempimento dei presupposti per l’applicazione di questa norma, il giudice di prime cure non solo non ha infranto i limiti dell’arbitrio, ma ha agito correttamente.

 

                                   7.   Il rimprovero mosso al presidente della Pretura penale di non avergli consentito di controinterrogare l’agente segnalante e di aver così leso il suo diritto di essere sentito non può essere seguito.

                                         In effetti, AP 1 mai ha chiesto la deposizione del gend. __________, nonostante sia stato compiutamente informato dal Presidente della pretura penale della possibilità di presentare delle istanze probatorie entro un termine di 10 dieci giorni (ordinanza del 24 febbraio 2015).

                                         Il fatto di non aver voluto approfittare di tale diritto non può ora essere imputato all’autorità giudicante, che ha ritenuto il materiale in atti sufficiente per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_64/2010 del 26 febbraio 2010; sentenza del Tribunale federale 6B_10/2009 del 6 ottobre 2009).

                                        

                                   8.   Non sollevata, per contro, è l’eccezione di un’errata applicazione del diritto, e meglio dell’art. 31 cpv. 1 LCStr, dell’art. 3 cpv. 1 ONC e dell’6 cpv. 1 LMD.

                                         E’ inconfutabile che l’uso di un telefono cellulare senza l’ausilio di un sistema che consenta di avere le mani libere da parte di chi si trova al volante di un veicolo viola il suo obbligo di padroneggiare costantemente il mezzo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, art. 31 cpv. 1 LCStr, e il divieto di distrarre la propria attenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 ONC.

                                         Per quanto concerne l’art. 6 cpv. 1 LMD, oltre a quanto scritto al consid. n. 7 di questa sentenza, basta aggiungere che la norma è stata introdotta proprio per evitare che in situazioni come quella in esame si debba procedere a indagini sproporzionate rispetto alla gravità dell’atto. Certo, i diritti dei detentori di veicoli sono in una qualche maniera limitati, ma per il legislatore il fatto di attribuire loro una maggiore responsabilità nell’ambito delle infrazioni considerate bagatelle appare necessario per una gestione economica non solo amministrativa ma anche dei processi; gli svantaggi che ciò comporta per loro non sono stati considerati ingiustificati. Anche in caso di condanna, in effetti, la pena si esaurisce con il pagamento della mutla, senza ulteriori ripercussioni: dato che una volta saldata, non possono essere conservate informazioni relative alla persona sanzionata, non viene effettuata alcuna iscrizione a casellario (art. 9 lett. f dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006) né è prevista l’adozione di una misura amministrativa.

 

                                   9.   Ciò posto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, sia per quanto concerne la condanna dell’appellante, sia per ciò che attiene l’attribuzione degli oneri processuali di quella sede, accollati, secondo la soccombenza, all’imputato.

 

                                         Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr. 200.- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;

                                         31, cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr

                                         3 cpv. 1 ONC

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello respinto.

                                         Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, il 3 aprile 2014 a __________, circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).

 

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 640.- (seicentoquaranta), sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        200.00          

-  altri disborsi                            fr.          50.00

                                                     fr.        250.00

 

sono posti a carico dello dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

   6501 Bellinzona

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.