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Incarto n. 17.2015.183 |
Locarno 26 novembre 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 novembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 aprile 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 30 aprile 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa del 19 maggio 2014 n. 2178/2014, procedendo in seguito alla querela penale sporta dall’avv. PC 1 il 30 dicembre 2010, integrata dai complementi del 28 gennaio 2011 e del 6 giugno 2011, e alla querela penale inoltrata dall’avv.PC 2, padre di PC 1, il 15 giugno 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. diffamazione ripetuta
per avere, nel periodo 29 dicembre 2010 / giugno 2011, a __________ ed in
altre imprecisate località del Cantone Ticino, comunicando con terzi,
ripetutamente incolpato e reso sospetti PC 1 e PC 2 di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro
reputazione,
e meglio, per avere scritto i seguenti articoli in qualità di giornalista
indipendente:
1.1 “PC
1, invece, per il bene della città, dovrebbe essere sostituito. La sua
pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari ma alle urne cola a picco
perché distrugge il verde urbano (…) L’avvocato pipidino però non rispetta la
volontà popolare e insiste nella sua foga cementificatoria, criticata pure dal
cantone (…) Così se gli elettori sostituiranno il municipale “cemento-PC 1” con
un pipidino più rispettoso della volontà popolare, il vantaggio per la qualità
di vita a __________ durerà almeno 4 anni”
articolo intitolato “Un errore revocare il Municipio di __________” e da
lui firmato, apparso su “__________” il __________, pag. 10;
1.2 “PC 1 (…) Porta avanti una pianificazione edilizia favorevole a pochi eletti e contraria agli interessi dei cittadini. Da sette anni ignora la petizione di tremila firme sull’ex campo militare e calpesta il voto popolare sull’urbanizzazione di __________. Se la revoca del Municipio riesce, si voterà due volte nel giro di pochi mesi. Questo avvantaggerà i candidati in grado di finanziare due campagne elettorali di fila (…) Tra gli altri sai chi avrà a disposizione più denaro? Ma sì, proprio l’onorevole “Cemento PC 1”, sostenuto dagli impresari costruttori che vogliono distruggere il verde urbano a scopo di lucro. Firmare la revoca del Municipio vuol dire avvantaggiare proprio il municipale con la pagella più deleteria. Volete difendere il benessere di __________? Vi sta a cuore il verde urbano? Non firmate la revoca! E alle prossime elezioni comunali sostenete con un voto preferenziale i candidati del Ppd concorrenti a PC 1. Solo così riusciremo a far saltare il cadreghino a chi vuol rovinare la città pur di riempire le tasche di pochi privilegiati”
articolo intitolato “La revoca? Mal Comune mezzo gaudio” e da lui firmato apparso su “__________” il 29 (recte 27) gennaio 2011, pag. 17;
1.3 “Ogni riferimento a persone reali non è affatto casuale”, “L’avvocato __________. Nella sua lunga carriera ha difeso anche un industriale accusato di riciclare soldi della mafia, poi assolto. Oggi è presidente della ditta costruzioni __________”; “L’avvocato __________, figlio di __________. Ha due lavori a tempo parziale: l’avvocato (nello studio del padre) e il politico (è capo del piano regolatore di __________”, “Il piano regolatore si può cambiare, è questione di creatività (…) Ci penso io. Mica per niente sono in politica. Sono il responsabile del piano regolatore della città (…) Quindi dirò ai miei cari funzionari di trasformare questo inutile prato in zona edificabile”, “Ci sono terreni pubblici dove possiamo collocare l’IRB?” “Sì, parecchi. Ma quelli edificabili li vendiamo ai privati”, “E quindi?” “Quindi prendiamo la zona verde all’ex campo militare e la trasformiamo in zona edificabile. Facile!”, “E se qualcuno dovesse opporsi?”, “Faremo credere che chi vota NO è un nemico della ricerca scientifica”, “Facciamo credere ai cittadini che l’ex campo militare è l’unico posto dove si può mettere l’IRB”, “Ma non è vero!”, “Lo so. Ma non dobbiamo dirlo. E poi dobbiamo anche censurare l’opuscolo informativo che si manda con il materiale di voto”, “Un politico-avvocato, per esempio, può ricevere soldi da clienti che guadagnano dalle decisioni politiche dell’avvocato stesso. La legge lo permette, perché si tratta di due lavori a tempo parziale. Grazie al segreto professionale, i clienti che pagano il politico-avvocato possono restare nascosti. Nel settore dei piani regolatori c’è un alto rischio di conflitti di interesse che danneggiano i cittadini e arricchiscono alcuni politici, grazie ai silenzi e alle negligenze dei loro colleghi”, “Desiderate altre copie di questo opuscolo? Scrivete a: “AP 1 (…)”
fumetto
intitolato “__________Gli avvocati delle costruzioni” e “Impariamo dagli errori
del passato” apparso su un opuscolo informativo diffuso pubblicamente a __________
in occasione della votazione comunale del 19 giugno 2011;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 173 cifra 1 CP;
- in applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.– (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 750.– (con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–. Il procuratore pubblico ha proposto, infine, il rinvio degli accusatori privati al competente foro per le pretese di natura civile;
- statuendo sulla tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza del 20 novembre 2014 il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, così come la pena proposta dal procuratore pubblico, salvo ridurre da 8 a 3 tre giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa. Egli ha poi fissato le spese giudiziarie in fr. 1'000.– in caso di motivazione scritta, ridotte a fr. 600.– in assenza di richiesta di motivazione, ponendole a carico di AP 1;
- comunicato in pubblica udienza il dispositivo della sentenza, AP 1 ha annunciato appello seduta stante, facendone menzione a verbale. Egli ha poi confermato l’annuncio con scritto 28 novembre 2014 del suo legale. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello del 30 aprile 2015 l’appellante ha specificato di impugnare l’intera sentenza, postulandone l’annullamento con conseguenza di proscioglimento dall’imputazione di diffamazione; il tutto, con tasse e spese a carico dello Stato.
Ritenuto
Fatti e imputazioni
1. Il presente procedimento è da ricondurre al clima di dissapori e tensioni che alleggiava, negli anni 2009–2011, attorno ad alcune proposte pianificatorie del Comune di __________.
Nel 2009 aveva fatto discutere il progetto “__________”, che prevedeva la realizzazione di uno stadio con annessa un’ampia area di superficie commerciale, a sud di via __________. Progetto affossato, poi, da diverse contingenze, lasciando però uno strascico di polemiche, alimentato dalla bocciatura, in votazione popolare, il 13 giugno 2010, della variante sull’urbanizzazione della zona di __________, proposta dal Municipio, approvata dalla maggioranza del Consiglio comunale, poi respinta dai cittadini a seguito di referendum (doc. C, D e E prodotti dalla difesa al primo dibattimento).
2. Tra le critiche rivolte all’esecutivo di __________, una era sfociata addirittura in una proposta di revoca del Municipio, ventilata dall’ex coordinatore dei Verdi __________ già nel marzo del 2010, poi formalizzata il 4 febbraio 2011, infine abbandonata a causa di un insufficiente numero di firme raccolte (doc. A e B prodotti dalla difesa al primo dibattimento).
Tale proposta era stata osteggiata pubblicamente da AP 1 con alcuni articoli apparsi sui quotidiani ticinesi.
3. In un articolo su __________ del 29 dicembre 2010 con titolo “__________ “, AP 1 esordisce ricordando che __________ avrebbe intenzione di raccogliere tremila firme per revocare il Municipio, ciò che egli non condivide. Pur affermando che “si potrebbe far meglio”, l’imputato ritiene che, nonostante tutto, __________ offra una qualità di vita migliore, rispetto a __________ e __________, grazie anche ad una migliore gestione comunale. Soggiunge, poi, che per revocare il Municipio bisognerebbe avere le persone idonee per sostituire quelle “revocate”: “La panchina del Plr è sguarnita. Il Ps sostiene compatto il suo rappresentante. Nel Noce dietro al sindaco c’è il vuoto. Solo nel Ppd c’è un margine di miglioramento realistico”.
Alla premessa che “la revoca di __________ non si giustifica”, AP 1 fa seguire le proprie considerazioni sul municipale PC 1. Da queste l’accusa ha estrapolato le seguenti frasi ritenute a carattere diffamatorio:
PC 1, invece, per il bene della città, dovrebbe essere sostituito. La sua pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari ma alle urne cola a picco perché distrugge il verde urbano (…).
L’avvocato pipidino però non rispetta la volontà popolare e insiste nella sua foga cementificatoria, criticata pure dal cantone.
(…).
Così se gli elettori sostituiranno il municipale “cemento-PC 1” con un pipidino più rispettoso della volontà popolare, il vantaggio per la qualità di vita a __________ durerà almeno 4 anni.
(decreto d’accusa 2178/2014, punto 1.1)
4. Le censure all’indirizzo dell’avv. PC 1 sono riprese in un articolo apparso sul __________ del 27 gennaio 2011 a firma dell’imputato, con titolo “La revoca? Mal comune mezzo gaudio”. Tessute le lodi degli altri municipali e attribuita a ognuno una nota, compresa tra il 4 ed il 5 ½, AP 1 passa alla valutazione del municipale PC 1, “l’unico dei sette che prende un’insufficienza”. L’accusa ravvede rilevanza penale nei seguenti stralci dell’articolo:
PC 1 (…) Porta avanti una pianificazione edilizia favorevole a pochi eletti e contraria agli interessi dei cittadini. Da sette anni ignora la petizione di tremila firme sull’ex campo militare e calpesta il voto popolare sull’urbanizzazione di __________. Se la revoca del Municipio riesce, si voterà due volte nel giro di pochi mesi. Questo avvantaggerà i candidati in grado di finanziare due campagne elettorali di fila (…)
Tra gli altri sai chi avrà a disposizione più denaro? Ma sì, proprio l’onorevole “Cemento PC 1”, sostenuto dagli impresari costruttori che vogliono distruggere il verde urbano a scopo di lucro. Firmare la revoca del Municipio vuol dire avvantaggiare proprio il municipale con la pagella più deleteria. Volete difendere il benessere di __________? Vi sta a cuore il verde urbano? Non firmate la revoca! E alle prossime elezioni comunali sostenete con un voto preferenziale i candidati del Ppd concorrenti a PC 1. Solo così riusciremo a far saltare il cadreghino a chi vuol rovinare la città pur di riempire le tasche di pochi privilegiati.
(decreto d’accusa 2178/2014, punto 1.2)
5. Il 28 febbraio 2011 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di piano regolatore concernente il piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico denominata “Comparto dell’ex campo militare”. Secondo la variante, nel comprensorio era previsto un parco pubblico urbano, un’area sportiva, un prato e un’area per un “Polo scientifico” destinato alla ricerca scientifica e alla formazione, segnatamente all’insediamento dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), dei laboratori di ricerca dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI) e dei laboratori del Neurocentro dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC).
Sottoposta a votazione popolare, a seguito di un referendum che vedeva tra i promotori AP 1, la risoluzione comunale è stata accettata a larga maggioranza dai cittadini di __________ il 19 giugno 2011.
6. In vista di questa votazione, il 27 maggio 2011 era stato distribuito per il tramite della Posta ai cittadini (in 10037 esemplari) un opuscolo informativo contenente tra l’altro “8 pagine di fumetto satirico”. Il fumetto, intitolato “____________________”, come ben evidenziato nella sua premessa (“Ogni riferimento a persone reali non è affatto casuale”), vede inconfondibilmente protagonisti gli accusatori privati PC 2 e PC 1, presentati con il cognome storpiato “__________”.
Il testo dell’imputazione n. 1.3 del decreto d’accusa, che contempla, senza distinguerle, le espressioni ritenute diffamanti del fumetto, di un trafiletto figurante a pagina 15 dell’opuscolo informativo, e infine di una dicitura in calce a questa pagina, fatte le (seguenti) debite distinzioni, recita:
Fumetto
“Ogni riferimento a persone reali non è affatto casuale”, “L’avvocato __________. Nella sua lunga carriera ha difeso anche un industriale accusato di riciclare soldi della mafia, poi assolto. Oggi è presidente della ditta costruzioni __________”; “L’avvocato __________, figlio di __________. Ha due lavori a tempo parziale: l’avvocato (nello studio del padre) e il politico (è capo del piano regolatore di __________”, “Il piano regolatore si può cambiare, è questione di creatività (…) Ci penso io. Mica per niente sono in politica. Sono il responsabile del piano regolatore della città (…) Quindi dirò ai miei cari funzionari di trasformare questo inutile prato in zona edificabile”, “Ci sono terreni pubblici dove possiamo collocare l’IRB?” “Sì, parecchi. Ma quelli edificabili li vendiamo ai privati”, “E quindi?” “Quindi prendiamo la zona verde all’ex campo militare e la trasformiamo in zona edificabile. Facile!”, “E se qualcuno dovesse opporsi?”, “Faremo credere che chi vota NO è un nemico della ricerca scientifica”, “Facciamo credere ai cittadini che l’ex campo militare è l’unico posto dove si può mettere l’IRB”, “Ma non è vero!”, “Lo so. Ma non dobbiamo dirlo. E poi dobbiamo anche censurare l’opuscolo informativo che si manda con il materiale di voto”,
Trafiletto a pag. 15 dell’opuscolo informativo
“Un politico-avvocato, per esempio, può ricevere soldi da clienti che guadagnano dalle decisioni politiche dell’avvocato stesso. La legge lo permette, perché si tratta di due lavori a tempo parziale. Grazie al segreto professionale, i clienti che pagano il politico-avvocato possono restare nascosti. Nel settore dei piani regolatori c’è un alto rischio di conflitti di interesse che danneggiano i cittadini e arricchiscono alcuni politici, grazie ai silenzi e alle negligenze dei loro colleghi”,
Dicitura in calce a pag. 15
“Desiderate altre copie di questo opuscolo? Scrivete a: AP 1 (…)”.
Le querele penali
7. Il 30 dicembre 2010 l’avv. PC 1 ha sporto querela contro AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione, per l’articolo da lui scritto e intitolato “Un errore revocare il Municipio”, apparso su __________ del 29 dicembre 2010.
A seguito del secondo articolo, sempre a firma di AP 1, dal titolo “La revoca? Mal comune mezzo gaudio”, pubblicato sul __________ del 27 gennaio 2011, l’avv. PC 1 ha presentato, in data 28 gennaio 2011, un complemento alla prima querela.
Rappresentato dall’avv.RC 1, il 6 giugno 2011 egli ha inoltrato un ulteriore complemento della querela penale, avente per oggetto, questa volta, “il contenuto diffamatorio (se non addirittura calunnioso)” dell’opuscolo informativo diffuso in vista della votazione comunale, indetta il 19 giugno 2011 in tema di piano regolatore, con oggetto il comparto territoriale dell’ex-campo militare.
A sua volta, il 15 giugno 2011 l’avv. PC 2, rappresentato anch’egli dall’avv. RC 1, ha sporto querela penale contro ignoti (indicando come sospettato AP 1) per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione, subordinatamente ingiuria, sentendosi pure lui gravemente toccato nel proprio onore dal fumetto che accompagnava l’opuscolo informativo di cui si è detto.
La sentenza impugnata
8. Premettendo che, allorquando sono contenuti in un testo più ampio, “epiteti incriminati” non vanno esaminati isolatamente, occorrendo bensì contestualizzarli nel discorso più esteso in cui si inseriscono, il primo giudice ha ritenuto sussistere gli estremi del reato di diffamazione in tutte e tre le descritte pubblicazioni.
a) Con riferimento all’articolo apparso su __________ del 29 dicembre 2010 (sopra, lett. F), egli considera rivestita di carattere diffamatorio e lesivo dell’onore, in particolare, l’affermazione secondo cui il Municipale PC 1 “per il bene della città, dovrebbe essere sostituito” siccome “la sua pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari”. E ciò, non tanto per le singole espressioni utilizzate, quanto piuttosto avuto riguardo al contesto dell’articolo, ove si afferma, tra l’altro, che questo Municipale “non rispetta la volontà popolare e insiste nella sua foga cementificatoria”, giungendo a tacciare, quello del querelante, di “partito degli affaristi” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7-8).
b) Nei contenuti dell’articolo pubblicato sul __________ del 27 gennaio 2011 (sopra, lett. G), il giudice della Pretura penale ha ravvisato una lesione dell’onore di PC 1, nelle accuse, rivoltegli da AP 1, di portare avanti una pianificazione edilizia a favore di pochi eletti (impresari costruttori), senza riguardo all’interesse e ai bisogni della collettività. Accusa che, se correlata agli obblighi di onestà, lealtà e correttezza che incombono agli organi esecutivi comunali, suona altamente lesiva dell’onore, anche perché rafforzata dall’affermazione secondo cui il Municipale in questione da sette anni avrebbe calpestato i diritti dei cittadini, ignorando completamente una petizione del 12 dicembre 2003, lanciata da __________ vivibile e sottoscritta da tremila cittadini, che chiedeva misure a salvaguardia della zona verde ex-campo militare. Per il primo giudice, dunque, sostenere che un municipale ignori una raccolta di firme di questa portata, insistendo, in dispregio della volontà popolare “nella sua foga cementificatoria”, allo scopo di recare gradimento a grossi impresari, “è certamente suscettibile di minare la sua immagine di persona onesta e quindi di ledere il suo onore” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8).
c) Il primo giudice considera, poi, che il fumetto “__________” trascenda il concetto di satira umoristica compatibile con la libertà di pensiero e la legge, sconfinando nell’offesa pura e gratuita. Intanto l’identificazione dell’avv. “__________” nell’accusatore privato PC 2 è d’immediata evidenza e altrettanto pacifica è quella dell’avv. PC 1, indicato nel fumetto come “l’avvocato __________ figlio di __________”.
Stando al giudizio impugnato, l’unico scopo di chiamare in causa l’avvPC 2 è quello di metterlo in cattiva luce, facendolo apparire, in combutta con il figlio, nell’intento di realizzare opere pianificatorie non gradite ai cittadini, tramite l’impresa di costruzioni da lui presieduta. Il fine meramente offensivo sarebbe inoltre ravvisabile, sempre stando al primo giudice, nell’accenno a circostanze del tutto scollegate dalle problematiche pianificatorie di __________, come quella di avere nella sua lunga carriera, citando il fumetto, “difeso anche un industriale accusato di riciclare i soldi della mafia, poi assolto…” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).
Quanto all’avv. PC 1, il fumetto pone in evidenza, dapprima, la sua doppia attività di avvocato nello studio del padre e di Municipale alla testa del dicastero pianificazione di __________, per poi insinuare che, in correità con il padre, egli avrebbe sfruttato la sua carica di municipale, contro il parere del sindaco, per rendere edificabile a tutti costi il sedime dell’ex-campo militare. E questo senza nessuna finalità pubblica, ma, esclusivamente per interessi privati (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9). Da qui il carattere diffamatorio delle frasi incriminate, che riemerge in modo chiaro, altresì, nel trafiletto a pag. 15 dell’opuscolo informativo (sopra, consid. 6, pag. 6-7 e sentenza impugnata, consid. 11).
Appello e dibattimento
9. Con dichiarazione d’appello del 30 aprile 2015 AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando il proscioglimento dall’accusa di diffamazione, con aggravio allo Stato della tassa di giustizia e delle spese.
10. Il pubblico dibattimento si è tenuto il 6 novembre 2015, alla presenza dell’imputato, del suo difensore avv. DI 1, dell’accusatore privato avv. PC 2 e dell’avv. RC 1, patrocinatore suo e dell’accusatore privato avv. PC 1; assente il procuratore pubblico.
Nelle sue conclusioni, il legale degli accusatori privati ha chiesto la conferma del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato al versamento di un franco simbolico, comprensivo di spese legali e torto morale.
In apertura del dibattimento il difensore, come aveva già fatto in primo grado, ha sollevato una questione pregiudiziale attinente alla validità delle querele 6 giugno 2011 dell’avv. PC 1 e 15 giugno 2011 dell’avv. PC 2, chiedendo l’abbandono del procedimento per le accuse da esse derivanti, contenute nel punto 1.3 del decreto d’accusa.
La Corte ha respinto la domanda pregiudiziale, spiegandone succintamente i motivi al dibattimento. Tali motivi sono ripresi più diffusamente qui di seguito (consid. 11).
Nel merito l’avv. DI 1 ha postulato, in via principale, il proscioglimento di AP 1 dall’accusa di diffamazione, in via subordinata, l’annullamento del giudizio impugnato, siccome emanato in violazione del principio accusatorio. Egli ha rivendicato, infine e in ogni caso, un’indennità ex art. 429 CPP.
Questione pregiudiziale
11. Alla Corte era chiesto di accertare la nullità delle querele 6 giugno 2011 dell’avv. PC 1 e 15 giugno 2011 dell’avv. PC 2 che, a mente della difesa, non adempiono alle esigenze di validità della querela, omettendo di indicare con sufficiente precisione quali sarebbero le espressioni o i giudizi di valore aventi carattere lesivo dell’onore.
a) A partire dal 1. gennaio 2011 la forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che ne esige la presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 30, n. 6).
Sotto questo profilo, le querele in esame adempiono – né la questione è controversa – ai requisiti di legge.
Quanto al contenuto della querela, fa stato invece il diritto materiale, segnatamente l'art. 30 CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Morelillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere contro il querelato (Riedo, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni. In caso di ingiuria, ad esempio, per la validità della querela è sufficiente che egli esponga le circostanze concrete per cui si ritiene ingiuriato, l'enumerazione dei singoli termini ingiuriosi non essendo necessaria (DTF 131 IV 97 consid. 3.3; Riedo, op. cit., ad art. 30, n. 54; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8; sentenza CARP 17.2013.170 del 30 settembre 2014, consid. 9).
b) Esaminando dapprima la querela penale 15 giugno 2011 dell’avv. PC 2, la Corte ha rilevato d’acchito l’inconsistenza della domanda pregiudiziale. La querela si presenta, infatti, circostanziata e completa. Il querelante chiarisce anzitutto che essa si fonda sui contenuti offensivi del volantino anonimo “Votazione del 19 giugno – questo opuscolo ti aiuta a capire su cosa si vota” inviato a tutti i fuochi di __________, per poi spiegare che il volantino contiene un “sedicente “fumetto satirico” che dipinge “l’avv. __________” e “l’avv. __________” come loschi figuri che, per propri interessi (economici) raccontano frottole ai cittadini di __________”. Si parla di fumetto “satirico (recte: offensivo)” che induce il lettore a credere che i due hanno “tramato di comune accordo per favorire una determinata operazione commerciale, a favore di un’impresa presieduta dal padre, contando sull’agire politico del figlio municipale”. Si precisa, inoltre, che l’identificazione delle due persone lese è di meridiana evidenza. Negli aspetti dedicati al diritto, la querela riassume, poi, ulteriormente e in modo dettagliato, gli assunti offensivi del fumetto, ribadendo le immagini e impressioni negative che esso propina del querelante, infangandolo “gratuitamente, inutilmente, pesantemente e grossolanamente”. Anche se non accenna alle espressioni e ai singoli termini utilizzati nel fumetto, la querela descrive in modo sufficientemente chiaro il contesto fattuale e i comportamenti ritenuti offensivi tenuti dal “principale indiziato”.
Essa contiene, infine, la chiara richiesta “di perseguire il/i responsabile/i per i reati indicati”.
c) Invero, la seconda querela (prima in ordine di tempo) del 6 giugno 2011 dell’avv. PC 1 spicca per sintesi: sette righe in tutto. La Corte non vi ravvede, tuttavia, motivi invalidanti. Pur non potendola integrare nelle due precedenti querele del 30 dicembre 2010 e del 28 gennaio 2011, i fatti denunciati distanziandosi di oltre tre mesi da quelli precedenti, non si può dimenticare che l’opuscolo informativo è stato divulgato trascorsi nemmeno quattro mesi dall’ultima querela ed in piena fase istruttoria delle due pregresse denunce. Tanto, che la querela del 6 giugno 2011 era stata esplicitamente formulata come estensione delle precedenti querele ai nuovi fatti (emergenti dall’opuscolo informativo annesso alla querela). Tale ne era lo spirito, perfettamente comprensibile del resto, anche dalle parole conclusive usate dal querelante: “La commissione di reato diventa così ripetuta”. In definitiva, poi, le tematiche trattate nell’opuscolo erano sostanzialmente le stesse di quelle che stavano alla base delle due precedenti querele, riducendosi tutte ad un’aspra critica alla politica pianificatoria (definita di cementizzazione) attuata dal municipale PC 1, accompagnata da un attacco diretto alla sua persona che, anteponendo interessi propri o di “pochi privilegiati” alla volontà popolare, non era degna di rielezione. Nonostante la stringatezza della querela, per gli inquirenti erano facilmente individuabili le circostanze concrete, le espressioni e/o i giudizi di valore a cui il querelante intendeva riferirsi, siccome lesivi del proprio onore.
Per queste ragioni, dopo breve camera di consiglio, la Corte ha respinto l’istanza pregiudiziale (verbale dibattimento, pag. 3).
Violazione del principio accusatorio
12. In via subordinata, la difesa ha postulato l’annullamento del giudizio impugnato, perché emanato in violazione del principio accusatorio.
Dopo aver ricordato che tale principio limita l’oggetto della procedura, vietando al giudice di travalicare gli estremi fattuali dell’atto d’accusa, il difensore ne ha lamentata la violazione, da parte del primo giudice, relativamente alle imputazioni 1.1 e 1.3 del decreto d’accusa.
La richiesta della difesa non figurava espressamente nella dichiarazione d’appello e neppure nel verbale del primo dibattimento. Da quest’ultimo emerge però chiaramente l’insistenza con cui la difesa aveva invocato proprio la violazione del principio accusatorio (verbale 7 novembre 2014, pag. 6).
a) Secondo l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. L’atto d’accusa determina quindi l’oggetto del procedimento giudiziario (funzione delimitativa) implicando che l'imputato sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il giudice può scostarsi dalla qualificazione giuridica data ai fatti indicati nell’atto d’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP). Tuttavia, in forza del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa, egli non può scostarsi da questi fatti.
Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Può inoltre essere dedotto dall'art. 32 cpv. 2 Cost (diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta.
In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g) (STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015, 6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014, consid 1.1; 6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP 17.2015.72 del 26 ottobre 2015, consid. 2).
b) Esaminando il punto 1.1 del decreto d’accusa, il primo giudice perviene alla seguente conclusione:
Ora, nella fattispecie non vi è dubbio alcuno che AP 1, nel dichiarare nell’articolo in “__________” del 29 dicembre 2010 a pag. 10 che il municipale e capo dicastero pianificazione PC 1, “per il bene della città, dovrebbe essere sostituito” siccome “la sua pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari”, ha certamente leso il suo onore. Non tanto per le precise espressioni utilizzate in questo preciso passaggio, bensì piuttosto per quanto da lui indicato nel contesto dell’intero articolo e in particolare quando afferma che, contrariamente ai suoi obblighi “non rispetta la volontà popolare e insiste nella sua foga cementificatoria” per soli pochi eletti, così da marchiare addirittura il suo partito di riferimento come quello degli “affaristi”.
(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7-8)
Tale motivazione è posta a fondamento della condanna per il reato di diffamazione a danno di PC 1. Nel suo ragionamento, il giudice della Pretura penale estrapola due passaggi del capo di imputazione (“per il bene della città, dovrebbe essere sostituito” e “La sua pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari”), separati da un punto, unendoli con l’avverbio “siccome”. Egli conferisce così, al senso della (nuova) frase, un rapporto di causa effetto, ove “la sua pianificazione è gradita dai grossi impresari” (causa) giustifica la non rielezione del municipale (effetto). Il passaggio incriminato andava, invece, letto nel suo testuale tenore: “PC 1 invece, per il bene della città, dovrebbe essere sostituito. La sua pianificazione edilizia è gradita ai grossi impresari ma alle urne cola a picco perché distrugge il verde urbano”.
Effetto e senso sono ben diversi. La lettura corretta e neutrale che andava data al passaggio era quella, secondo cui la non rielezione del municipale s’imponeva alla luce di una politica pianificatoria, la sua, in urto con il consenso popolare (bocciatura della proposta di urbanizzazione di __________), siccome contraria alla salvaguardia del verde urbano, ancorché di gradimento ai grossi impresari. Ravvisando l’offesa essenzialmente nella critica a una politica pianificatoria attuata per gradimento dei grossi imprenditori, il primo giudice ha oltrepassato il perimetro fattuale del decreto d’accusa, violando in tal modo il principio accusatorio.
Infatti, così come ritenuta, l’accusa non figura nel decreto d’accusa, né è stata prospettata in altro modo all’imputato.
c) Nello stesso paragrafo della sentenza impugnata il primo giudice conclude che, con le espressioni di cui sopra (così come da lui ritenute), l’imputato ha certamente leso l’onore di PC 1. Soggiungendo però: “Non tanto per le precise espressioni usate in questo preciso passaggio, bensì piuttosto per quanto da lui indicato nel contesto dell’intero articolo”. Egli sembra dunque far prevalere il contesto sulle singole espressioni utilizzate nel passaggio. Di fatto, però, la sentenza non dice da quale contesto emergerebbe che PC 1 è ingiustamente accusato, poiché
contrariamente ai suoi obblighi “non rispetta la volontà popolare e insiste nella sua foga cementificatoria” per soli pochi eletti, così da marchiare addirittura il suo partito di riferimento come quello degli “affaristi”.
Forza è quindi ritenere che, tanto il non meglio specificato “contesto dell’intero articolo”, quanto il comportamento contrario ai suoi obblighi di municipale, e così anche la circostanza che agendo in tal modo l’accusatore privato avrebbe macchiato il suo partito come quello degli “affaristi”, esorbitano dai fatti descritti nell’imputazione del decreto d’accusa.
Da qui una seconda violazione del principio accusatorio.
d) Non ne va diversamente riguardo all’accusa di diffamazione per avere offeso l’onore dell’avv. PC 2, laddove il primo giudice afferma che
è stato dichiarato che egli sarebbe complice di suo figlio per realizzare, tramite l’impresa di costruzione che dirige, opere pianificatorie non gradite dai cittadini e quindi illegittime.
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9)
Come rettamente osservato dalla difesa, il testo dell’imputazione 1.3 del decreto d’accusa (fumetto) non contempla una simile “dichiarazione”.
Certo, al giudice è concesso di formulare con parole proprie la fattispecie ritenuta dimostrata senza violare il principio accusatorio. Ma ciò non lo autorizza a estendere l'accusa a fatti non indicati nei capi d’imputazione (STF 6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014, consid 1.1; 6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2). E invano si cercheranno, nell’opuscolo informativo e nel fumetto che vi figura come inserto, le affermazioni che per il primo giudice fondano la colpevolezza di AP 1.
Ne segue che anche in questo caso vi è stata violazione del principio accusatorio.
e) Sempre in relazione al punto 1.3 del decreto d’accusa, ma con riferimento alle allegazioni di fatto riguardanti l’avv. PC 1, il primo giudice incorre, ancora una volta, in una violazione del principio accusatorio, così argomentando la commissione “del tutto pacifica” del reato di diffamazione:
Ciò posto il fumento (recte: fumetto) insinua che, in correità con suo padre, avrebbe sfruttato la carica di municipale contro il parere del sindaco e per rendere a tutti i costi edificabile l’ex campo [ex] militare. Lo avrebbe fatto senza nessuna finalità pubblica, ma esclusivamente per interessi personali. Il fumetto spiega in effetti che, al fine di rendere fattibile l’edificazione di __________, occorrerebbe di ripristinare la modifica del piano regolatore per la zona di via __________ già da tempo abbandonata, oppure ostacolare le misure pianificatorie previste a __________. E ciò tramite la società “__________”, proprietaria di terreni in quella zona e presieduta appunto da suo padre. Una sorta di metodo tutt’altro che onesto e gratificante, così da configurare una chiara lesione all’onore.
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9)
A prescindere dall’errato riferimento a __________ (questione oggetto di votazione un anno prima e non trattata nel fumetto), il primo giudice perde nuovamente di vista gli estremi dell’imputazione, fondando la commissione del reato su fatti avulsi dal decreto d’accusa. Non rientra nei fatti imputati all’appellante, ad esempio, l’insinuazione che l’avv. PC 1 avrebbe agito in correità con il padre, sfruttando la carica di municipale e contro il parere del sindaco per rendere a tutti i costi edificabile l’ex-campo militare. Così come non vi rientrano i propositi di ostacolare la pianificazione del Comune di __________ attraverso la società “__________”, proprietaria dei terreni interessati per l’edificazione di uno stadio in alternativa a “__________”.
Ora, se è vero che per ritenere realizzato un reato di diffamazione commesso attraverso uno scritto non si può semplicemente estrapolarne singoli stralci e considerarli a sé stanti, dovendo invece procedere ad una loro valutazione che tenga conto dell’intero contesto dello scritto, è però altrettanto vero che una corretta imputazione del reato non può prescindere dall’enunciare e precisare tale contesto. Ciò che in concreto manifestamente non si è verificato (il contesto era invece presente nel primo decreto d’accusa – rinviato al Ministero pubblico proprio dal primo giudice – che non contemplava però le espressioni e frasi diffamatorie, cfr. decreto d’accusa 1100/2012 del 12 marzo 2012, ripreso a pag. 2 del verbale dibattimento 6 dicembre 2013, inc. 81.2012.118 della Pretura penale).
Come allegazioni di fatto su cui basare le proprie valutazioni, il primo giudice disponeva, perciò, soltanto di alcuni stralci del testo del fumetto, né completi né contestualizzati, ai quali era nondimeno vincolato. Giungendo a ritenere la colpevolezza di AP 1 sulla base di fatti non prospettati nel decreto d’accusa, né al dibattimento (cfr. verbale primo dibattimento, che nulla menziona al riguardo), il giudice della Pretura penale ha così violato, anche nel caso dell’imputazione 1.3, il principio accusatorio.
13. Posta la violazione del principio accusatorio, occorre ricordare brevemente quali ne siano le conseguenze in caso di appello.
L’art. 409 cpv. 1 CPP dispone che se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in seconda sede, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza.
In regola generale, alla giurisdizione d’appello compete la correzione degli errori commessi dal tribunale di prima istanza nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del diritto (art. 408 CPP). L’annullamento del primo giudizio e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore deve, perciò, rimanere l’eccezione e intervenire soltanto se il vizio di procedura è grave al punto che il rinvio al giudice di prima istanza si avvera come l’unica soluzione a tutela dei diritti delle parti e del doppio grado di giudizio (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 1 ad art. 409 CPP; Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2014, n. 1 ad art. 409 CPP; Perrier Depeursinge, CPP Annoté, Basilea 2015, pag. 495; STF 6B_253/2013 dell’11 luglio 2013, consid. 1.2; 6B_528/2012 del 28 febbraio 2013, consid. 3.1.1). Per violazione di regole essenziali di procedura giustificanti il rinvio deve intendersi, ad esempio, l’inesistente o quasi inesistente amministrazione delle prove, il mancato rispetto del diritto di essere sentito, l’aver omesso di trattare correttamente tutti i capi d’accusa o le pretese civili dell’accusatore privato, così come la composizione non corretta del tribunale, le citazioni spiccate in modo irregolare, la pronuncia di una sentenza sulla base di prove non ricevibili, ecc. (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409 CPP; Kistler Vianin, CR Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 6 ad art. 409 CPP; Messaggio CPP del 21 dicembre 2005, pag.1220). Per quanto d’interesse per il presente giudizio, agli esempi citati va ancora aggiunta la violazione del principio accusatorio (Schmid, op. cit, n. 2 ad art. 409 CPP; STF 6B_528/2012 del 28 febbraio 2013, consid. 3).
14. Per questa Corte è pacifico che violazioni del principio accusatorio riscontrate nella sentenza impugnata non sono sanabili in appello, ostandovi il principio dell’immutabilità dell’accusa e del diritto ad un equo processo, così come quello di beneficiare di un doppio grado di giudizio (art. 6 CEDU).
Ne discende che la sentenza di primo grado dev’essere annullata e la causa rinviata alla Pretura penale, affinché si pronunci nuovamente, in particolare sulle imputazioni 1.1 e 1.3 del decreto d’accusa, attenendosi ai fatti specifici in esso indicati, riservato l’art. 329 cpv. 2 CPP.
Per il principio dell’unità del procedimento, l’annullamento deve portare sulla sentenza impugnata nel suo insieme (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 409 CPP; Kistler Vianin, CR Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 7 ad art. 409 CPP).
Spese giudiziarie e indennità
15. Trattandosi di una decisione di annullamento e rinvio al primo giudice, le spese del procedimento, di prima e di seconda sede, andranno a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
16. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Al termine del dibattimento la Corte ha autorizzato il difensore a produrre entro il giorno successivo la propria nota d’onorario, a valere come richiesta d’indennizzo ai sensi del citato disposto legale, da decidersi dopo aver dato agli accusatori privati la possibilità di esprimersi. Il 5 novembre 2013 l’avv. DI 1 ha presentato una domanda di indennità ex art. 429 CPP, quantificata in fr. 15'275.– oltre interessi del 5% dal 5 novembre 2015. La richiesta riguarda onorari e spese dal 28 agosto 2013 al 4 novembre 2015 e considera un acconto del cliente di fr. 2'500.–. Gli accusatori privati non si sono pronunciati al riguardo.
La presente decisione di annullamento e rinvio (art. 409 cpv. 1 CPP) non comporta né un proscioglimento, totale o parziale, né un abbandono del procedimento. Nell’ottica dell’art. 429 cpv. 1 CPC, la domanda d’indennità di AP 1 è quindi prematura. Essa potrà, se del caso, essere ripresentata in un secondo tempo.
17. Se la giurisdizione di ricorso non riforma, ma annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all’istanza inferiore in applicazione dell’art. 409 CPP, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di ricorso in relazione alla parte annullata del procedimento di primo grado (art. 436 cpv. 3 CPP; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, n. 17 ad art. 436 CPP). Questo perché la decisione di rinvio presuppone necessariamente un grave vizio di procedura, commesso dal primo giudice, che ha cagionato ingiustamente costi all’imputato, all’accusatore privato o, se del caso, a terzi (Yvan Janneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort… ou à raison, CG-Collection genevoise, Journée de la responsabilité civile 2012, pag. 123; Christen, Entschädigungsfolgen im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, ZStrR/RPS, vol 132, 2014, pag. 203.
Il Tribunale federale nega ogni indennizzo all’accusatore privato che non ne abbia fatta espressa, quantificata e provata richiesta (STF 1B_475/2011 dell’11 gennaio 2013). Ancorché controversa in dottrina (Christen, op. cit, pag. 203, 209; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 16 e nota a piè pagina 27 ad art. 436 CPP), questa visione tende comunque a prevalere nella prassi attuale e merita qui conferma, tanto più che, in concreto, gli accusatori privati non hanno avanzato pretese civili (per evidenti ragioni quella finalizzata al risarcimento di un franco simbolico viene qui tralasciata).
Si giustifica, invece, di riconoscere parzialmente la pretesa d’indennizzo fatta valere da AP 1, ossia limitatamente agli oneri di patrocinio strettamente connessi alla questione pregiudiziale (studio della problematica e discussione sul tema specifico al dibattimento), che questa Corte ritiene di quantificare prudenzialmente in fr. 1'000.–.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 84 cpv. 3, 325 cpv. 1, 329, 339, 353 cpv. 1, 356 cpv. 1, 379 e segg., 409 cpv. 1 e 2, 398 e segg., 409 cpv. 1 e 2,
nonché, sulle spese e indennità, gli art. 421 cpv. 1, 428 cpv. 4, 429-434 e 436 cpv. 1 e 3 CPP,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 novembre 2014 (motivazione scritta intimata il 16 aprile 2015) è annullata e la causa rinviata alla Pretura penale per un nuovo giudizio, ai sensi del considerando 14.
2. Non si fa luogo a decisione sulla domanda d’indennità di AP 1.
3. La tassa e le spese del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1000.–, nonché gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
vanno a carico dello Stato, che rifonderà inoltre a AP 1, e per esso al patrocinatore avv. DI 1, l’importo di fr. 1'000.– di indennità secondo l’art. 436 cpv. 3 CPP.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.