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Incarto n. |
Locarno 29 luglio 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
per statuire sul reclamo del 29 aprile 2015 con cui
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IS 1 |
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contesta la decisione indipendente successiva del 22 aprile 2015, |
ritenuto
in fatto che: – con decreto di accusa 1891/2010 del 19 aprile 2010, passato incontestato in giudicato, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di appropriazione indebita, e lo ha condannato, previo suo consenso, a svolgere un lavoro di pubblica utilità di 200 ore, da dedursi il carcere preventivo sofferto di un giorno – con l'avvertenza che in caso di mancata esecuzione lo stesso sarebbe stato sostituito in una pena pecuniaria o in una pena detentiva – e al pagamento di tasse e spese di giustizia;
– con scritto del 20 agosto 2014, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, Sion (VS), ha informato l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative (UIPA), Torricella, che IS 1 ha rinunciato a svolgere il lavoro di pubblica utilità, chiedendone la commutazione in una pena pecuniaria, dopo aver preso atto, durante un'audizione, delle modalità d'esecuzione della pena (“contraintes generées par le systeme TIG”) e dell'irrevocabilità della rinuncia;
– con scritto del 4 settembre 2014 l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR) ha segnalato il caso, per competenza, al procuratore pubblico, “allo scopo di valutare se la condanna debba essere convertita”;
– con decisione giudiziaria indipendente successiva DIS.2014.91 del 22 aprile 2015, il procuratore pubblico ha commutato le 200 ore di lavoro di utilità pubblica in una pena detentiva da espiare di 50 giorni, ritenuto che una pena pecuniaria non può essere eseguita a causa dell'atteggiamento di disinteresse dimostrato dal richiedente;
– a seguito dell'opposizione del 29 aprile 2015 interposta da IS 1, con scritto del 13 maggio 2015 il procuratore pubblico ha confermato la decisione di commutazione, trasmettendo gli atti alla Corte di appello e di revisione penale, rinunciando a presentare ulteriori osservazioni e rimettendosi al suo giudizio;
– con scritto del 6 luglio 2015 IS 1 ha confermato la propria “opposizione”, spiegando la sua situazione professionale e personale, passata e attuale, e scusandosi per non aver dato la necessaria importanza agli sviluppi di questa questione penale;
e considerando
in diritto che: – in caso di procedura di decreto d'accusa, competente per emanare le decisioni indipendenti successive è il ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);
– contro la decisione del procuratore pubblico l'interessato può presentare opposizione ex art. 354 CPP (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1201; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 363, pag. 714 e n. 5 ad art. 365, pag. 718; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 86, n. 1395, pag. 638; Perrin in: Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse, Basilea 2011, n. 20 ad art. 363, pag. 1627; Schwarzenegger in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 363, pag. 2131);
– avverso la decisione su opposizione del Ministero pubblico è dato direttamente reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810) a questa Corte;
– lo scritto del 6 luglio 2015 può essere trattato (e compreso) unicamente quale reclamo ex art. 393 segg. CPP contro la decisione indipendente successiva del procuratore pubblico di commutare il lavoro di pubblica utilità in pena detentiva, a fronte della richiesta del ricorrente di sostituire il lavoro di utilità pubblica con una pena pecuniaria (v. “attestation” 20 agosto 2014, “Travail d'intérêt général de 196 heures”);
– ciò posto, il reclamo va respinto poiché immotivato (sui necessari requisiti di motivazione della richiesta v. Heer, op. cit., n. 3 ad art. 364), l'“opposizione” esaurendosi in una generica illustrazione della propria situazione personale e professionale;
– per il resto, questa Corte non può che esprimere una prognosi negativa quanto alla possibilità che IS 1 riesca, in caso di commutazione in pena pecuniaria, a versare il dovuto, già con riguardo alle difficoltà personali ed economiche ancora evocate dal ricorrente medesimo (v. scritto 6 luglio 2015 in fondo) e, anche come rilevato dal procuratore pubblico, avendo egli omesso, in precedenza, di trasmettere il questionario sulla sua situazione finanziaria e personale, dimostrando un atteggiamento di disinteresse a voler regolare concretamente le proprie pendenze con la giustizia penale, peraltro dopo aver già avuto la possibilità di scontare la condanna con un lavoro di utilità pubblica, a cui il ricorrente ha preferito rinunciare;
– se non che, la decisione di commutazione del procuratore pubblico merita soltanto parziale conferma, ritenuto che – come rilevabile dal decreto di accusa 1891/2010 del 19 aprile 2010 – alle 200 ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 nella DIS 2014.91 del 22 aprile 2015, va previamente dedotto il giorno di carcerazione preventiva sofferto;
– che si prescinde, anche in questa sede, dal prelievo di tasse e spese;
richiamati gli art. 39 cpv. 1 CP
363 segg. e 393 segg. CPP;
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Le 196 ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 con decreto di accusa
1891/2010 del 19 aprile 2010, sono sostituite con una pena detentiva, da
espiare, di 49 (quarantanove) giorni.
2. Non si prelevano tasse di giustizia o spese.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
- Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1,
6808 Torricella.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
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