Incarto n.
17.2015.85

Locarno

17 giugno 2015/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Damiano Stefani, presidente,

Giovanni Celio e Damiano Bozzini

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 28 maggio 2015

 

 

IS 1

 

 

contro la sentenza 23 febbraio 2010 della Corte delle assise criminali e contro la sentenza 30 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 23 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:

 

                                     -   coazione sessuale

per avere, il 24 giugno 2009, a __________, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto la minore __________ (__________) a subire contro la sua volontà atti sessuali;

 

                                     -   violenza carnale

per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, costretto la vittima a subire la congiunzione carnale;

 

                                     -   atti sessuali con fanciulli

per avere, sempre nelle medesime circostanze, compiuto sulla vittima, minore di 16 anni, atti sessuali.

 

In applicazione della pena, la prima Corte, avendo riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento, ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di sei anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento degli oneri processuali.

 

                                  B.   La suddetta sentenza è stata impugnata - con un memoriale presentato personalmente dal condannato in data 12 aprile 2010 seguito da un allegato scritto inoltrato dal difensore in data 30 giugno 2010 - davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale che, con giudizio 30 settembre 2010, ha respinto il gravame (nella misura della sua ricevibilità).

Non essendo stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, la decisione della CCRP è regolarmente passata in giudicato.

 

                                  C.   Dagli atti emerge che le competenti autorità si sono attivate per organizzare il volo di rimpatrio dell’istante che, previa scarcerazione anticipata, è stato fissato per il prossimo 18 giugno.

 

                                  D.   Con istanza datata 28 maggio 2015, IS 1 si è rivolto al Tribunale penale federale postulando la revisione delle sentenze di condanna emanate nei suoi confronti ed il conseguente suo proscioglimento da tutte le accuse.

Contestualmente, ha chiesto la ricusa “di intero tribunale d’appello del Cantone Ticino”.

 

                                  E.   Con scritto 3 giugno 2015, il TPF ha trasmesso l’istanza di revisione al Tribunale di appello che, per finire, l’ha inoltrata a questa Corte in data 9 giugno 2015.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L’istanza di revisione è stata inoltrata dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale unificato. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP (STF 6B_293/2013 del 9 luglio 2013 consid. 3.1; 6B_55/2012 del 26 settembre 2012 consid. 1.1; 6B_41/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.1; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 451, n. 9, pag. 1958; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 453, n. 2, pag. 879; Lieber, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 453, n. 5, pag. 2529).

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione e cioè, in concreto, quelli previsti dall’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (in seguito CPP-TI), essendo state entrambe le decisioni di cui è chiesta la revisione emanate prima dell’entrata in vigore del CPP federale (STF 6B_293/2013 del 9 luglio 2013 consid. 3.1; 6B_55/2012 del 26 settembre 2012 consid. 1.1; 6B_41/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.1; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_235/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3.1; Schmid, op. cit., ad art. 453, n. 2, pag. 879).

 

                                   2.   L’art. 299 CPP-TI prevede che la revisione del processo, in caso di condanna, ha luogo:

                                         -     quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terza persona (lett. a);

                                         -     quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa (lett. b);

                                         -     quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (lett. c);

                                         -     quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli.

 

                              3. a.   Giusta l’art. 411 cpv. 1 CPP, le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale di appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.

La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

Nulla muta a questa conclusione, la circostanza che IS 1 abbia presentato, contestualmente alla domanda di revisione, anche un’istanza di ricusa nei confronti dell’intera CARP, ritenuto come, in forza dell’art. 59 cpv. 3 CPP, fintanto che il TPF (autorità competente in base all’art. 59 cpv. 1 lett. d CPP) non avrà statuito in merito all’istanza di ricusa, questa Corte rimane competente per evadere l’istanza di revisione in oggetto.

 

                                  b.   Per il capoverso 2 dell’art. 411 CPP, le istanze che si fondano sull’accertamento giudiziario di una violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi Protocolli così come quelle che invocano l’inconciliabilità di una decisione emanata successivamente vanno presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione, mentre le istanze fondate sugli altri motivi di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

 

                                   c.   Giusta l’art. 412 CPP, il tribunale d’appello esamina preliminarmente l’istanza di revisione in procedura scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella versione francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2).

Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la procedura di esame preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili (Messaggio, pag. 1223).

La procedura di non entrata nel merito prevista al capoverso 2 è, di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale (Heer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 412, n. 7, pag. 3098). Una decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto quando una delle condizioni dell’esame preliminare di cui al capoverso 1 non è realizzata (Schmid, op. cit., ad art. 412, n. 2, pag. 811). Non è, quindi, escluso che possa essere pronunciata una decisione di non entrata nel merito quando i motivi di revisione invocati appaiono sin da subito non verosimili. Anzi, in tal caso, così come rilevato dal Tribunale federale (STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.6) - è l’economia della procedura a imporre un tale modo di preocedere ritenuto che, se la situazione è evidente, non c’è ragione che l’autorità chieda alle parti di prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per, poi, respingere l’istanza (art. 413 cpv. 1 CPP).

 

                                   4.   Si rileva preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP.

 

Nella misura in cui sostiene di essere stato vittima di un complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, con la tortura, gli hanno estorto la confessione e hanno ottenuto prove false della sua colpevolezza, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. a CPP-TI rispettivamente quello di cui all’art. 299 lett. c CPP-TI.

 

                              5. a.   Giusta l’art. 299 lett. a CPP-TI, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terze persone.

In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l’atto che ha influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice della revisione si convinca dell’esistenza dell’infrazione, segnatamente qualora l’autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di decesso, incapacità d’intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1278, pag. 788; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 102, n. 27, pag. 512).

 

                                  b.   In concreto, non v’è evidenza di una decisione penale che constati che il reato di un terzo ha influito sulla condanna dell’istante.

Neppure sussistono altri motivi atti a convincere questa Corte dell’esistenza di un tale reato. In effetti, le affermazioni del ricorrente in tal senso non sono che delle mere dichiarazioni di parte, prive di qualsiasi sostegno oggettivo che possa, anche solo lontanamente, fornire un elemento di credibilità.

Ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall’art. 299 lett. a CPP-TI non sono adempiute.

Sotto questo profilo, l’istanza di revisione deve essere respinta.

 

                              6. a.   Per l’art. 299 lett. c CPP-TI sussiste la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo.

 

Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall’art. 385 CP; cfr., pure, STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.2).

 

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).

 

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 24, pag. 511; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti).

Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, StBG II, Basilea 2013, ad art. 385, n. 109, pag. 3289).

 

                                  b.   È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad art. 410, n. 42, pag. 3071-3072). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014 consid. 3; 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3).

 

                                   c.   L’infondatezza dell’istanza presentata da IS 1 è manifesta.

Infatti, come visto, deve essere considerata abusiva l’istanza di revisione che si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente e che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere (cfr. supra, consid. 6b).

In concreto, stando alla tesi da lui avanzata, IS 1 era a conoscenza della circostanza qui invocata - ovvero il complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, per farlo apparire colpevole di un reato da lui mai commesso, sarebbero arrivate addirittura ad estorcergli una confessione con la tortura - già prima della sentenza della Corte delle assise criminali ed avrebbe potuto e dovuto farla valere già in quella sede.

A ciò aggiungasi che anche la tempistica con cui è stata presentata (poco prima della scadenza dell’espiazione della pena e del conseguente allontanamento dalla Svizzera) dimostra la natura strumentale dell’istanza, chiaramente volta ad evitare il rimpatrio.

Si osserva, del resto, che, già nel 2012, IS 1 aveva manifestato il desiderio di inoltrare un’istanza di revisione che, per finire, non aveva presentato (cfr. inc. CARP 17.2012.33). Ciò non si spiega, nella misura in cui i motivi alla base della presente istanza già gli erano noti da tempo. Neppure può essere preteso che egli non abbia inoltrato l’istanza poiché non aveva trovato un avvocato che lo rappresentasse, ritenuto come anche la presente domanda sia stata presentata a titolo personale e senza l’assistenza di un legale.

 

Pertanto, su questo punto, non si giustifica di entrare nel merito dell’istanza.

 

                                   7.   A titolo abbondanziale si osserva che l’istanza di revisione andrebbe respinta anche se si considerasse che, motivandola come ha fatto, IS 1 intendesse invocare una violazione della CEDU o dei suoi protocolli. Infatti, in assenza di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo o del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che condanni la Svizzera per una tale violazione, i requisiti dell’art. 299 lett. d CPP-TI non sarebbero realizzati.

 

Quanto all’ulteriore motivo contemplato dall’art. 299 lett. b CPP-TI (sentenza successiva inconciliabile con la condanna), esso non entra, qui, in considerazione ritenuto come IS 1 non se ne sia in alcun modo prevalso nella sua istanza.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      81 e 410 segg. CPP;

                                         299 CPP-TI,

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza è respinta ai sensi dei considerandi. Per il resto, non si entra nel merito della stessa.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           300.-

-  spese complessive                fr.              50.-

                                                     fr.           350.-

 

sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona

-   procuratore generale John Noseda, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.