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Incarto n. |
Locarno 2 novembre 2015/mi
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In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sull'istanza di revisione presentata il 10 giugno 2015 da
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IS 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 aprile 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona e notificata con motivazione scritta il 13 giugno 2013; |
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza inc. 72.2012.71 del 9 aprile 2013 la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha ritenuto IS 1 autore colpevole di infrazione (in parte aggravata) alla LStup, ripetuto danneggiamento, ricettazione, tentata coazione, ripetuta diffamazione, ingiuria, ripetuta denuncia mendace, vie di fatto, infrazione contro la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, contravvenzione alla LStup e disobbedienza a decisioni dell’autorità. Per questi reati, IS 1 è stato condannato, oltre che al pagamento di una multa di fr. 10.–, alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
B. Con scritto del 9
luglio 2013 IS 1 ha presentato dichiarazione di appello contro il giudizio dianzi
citato.
A seguito degli scritti del 21 e 22 marzo 2014, con cui IS 1 ha ritirato la dichiarazione
di appello del 9 luglio 2013, questa Corte ha stralciato, il 6 giugno 2014, il
procedimento d'appello dai ruoli.
C. Con scritto del 9 giugno 2014, IS 1 ha lamentato di avere subìto, durante il procedimento penale, “mobbing, minacce, pressioni psicologiche” che lo avrebbero indotto a ritirare l'appello, asserendo, in particolare, che le pressioni – denunciate al Ministero pubblico – gli “impedivano di iniziare una nuova vita senza paura di essere punito solo per aver mostrato la verità sugli atteggiamenti degli inquirenti”.
Con decisione (inc. 17.2014.133) del 30 giugno 2014, questa Corte ha comunicato
a IS 1 che non sarebbe entrata nel merito di un'istanza di revisione,
presentata l'11 giugno 2014 (e completata il giorno successivo), rivolta – per
quanto era dato di comprendere – contro il decreto di stralcio (e nella misura
in cui egli pretendeva di essere stato indotto con l'inganno a ritirare l'appello).
D. Con scritti datati 10 giugno 2015, ricevuti l'11 e il 26 giugno 2015, IS 1 ha chiesto la revisione della sentenza del 9 aprile 2013 emessa dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona, sulla base degli art. 410 cpv. 1 lett. a, b e c CPP, facendo riferimento a “miei scritti del 2014 relativi all'incarto”, e illustrando quanto segue:
1.2 il danneggiamento non è imputabile in quanto oltre al fatto che siccome ho pagato la fattura di riverniciatura, il danno non c'è stato, o comunque è già stato pagato tramite risarcimento danni, oltre al fatto che si trattava di graffiti, che sono una consuetudine, e quindi come tale non è punibile.
1.3 La ricettazione non è imputabile in quanto oltre alla testimonianza di uno dei 2 imputati, andavano palesemente fatti valere i principi di buona fede e in dubbio pro reo.
1.4 La tentata coazione non è imputabile in quanto coazione non vi è stata, siccome nessuno è stato ricattato o a nessuno è stato richiesto nulla, quindi è logico che la coazione vi sarebbe stata nel caso io chiedessi o minacciassi di pubblicare i verbali nel caso non sarebbe andata come io dicevo, invece io in tutti i casi menzionati ho pubblicato e basta. La pubblicazione dei Verbali della vicenda EOC-La Carità, quelli del caso Item e molti altri non sono stati punti con il reato di coazione ne per quello di diffamazione. Al contrario una mia indagine fatta attraverso la mia sezione antimafia indipendente, ha provato che le dichiarazioni ambigue del comandante della Polizia Matteo Cocchi e del capo del DI, Norman Gobbi, relative alle punizioni previste da loro per la pubblicazione di tali verbali, dicendo che i delatori saranno puniti, erano un incitamento all'omertà, come anche il tentativo di vietare le mie pubblicazioni fatte per mostrare i metodi di polizia e altre irregolarità dell'inchiesta, che nulla avevano a che vedere con la coazione e la diffamazione. Il responsabile dei centro antimafia Impastato di Palermo, mi ha confermato quanto scoperto.
1.5 e 1.5.1 II reato di diffamazione non è imputabile in quanto la sentenza relativa al caso Paolo Bernasconi, e una sentenza di Zaccaria Akbas, citate come prova negli scritti precedenti e che posso ancora provare, mostrano come la sentenza contraddice in modo intollerabile più sentenze successive concernente gli stessi fatti, art. 410 cpv. 1 b.
Inoltre la diffamazione non consiste nel raccontare frottole su qualcuno rovinandone la reputazione e non raccontare il vero su qualcuno rendendo attenta la comunità sul comportamento di un individuo, quindi vista la legge costituzionale qui sotto, prova come nemmeno la legge possa essere di impedimento per una pubblicazione.
Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione (…)
La pubblicazione fedele di un testo di terzi non costituisce di per se diffamazione, e siccome i verbali non erano scritti da me la diffamazione non vi è stata (Sentenza Akbas Zaccaria).
La responsabilità di una pubblicazione su di un account dei sociaI network è dei proprietari non di chi la pubblica (sentenza per il caso Paolo Bernasconi).
Le pubblicazioni dei verbali del caso Item, degli evasori fiscali e di molti altri è giusto pubblicarli e se potessi lì pubblicherei per fermare un reato così grave come l'evasione fiscale, lo sfruttamento di colf in nero, o degradi sociali dovuti dagli stupefacenti i cui consumatori sono guidatori, maestri di fitness, padri di famiglia, o altri reati.
1.5.2 L'invio ai datori di lavoro citati non costituisce di per se diffamazione in quanto ciò che è stato riferito corrispondeva al vero e non al falso, la filosofia della federazione svizzera istruttori fitness e swissolimpic rende onorevole ciò che ho fatto per la salvaguardia dello sport pulito e per la salvaguardia del settore.
1.9 Infrazione alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile non è imputabile siccome sono inabile al militare per gravi problemi di salute e dal 2007 ho gravi problemi di salute che mi rendono inabile alla protezione civile, e pertanto non ero imputabile di violazione e non dovevo partecipare al corso citato siccome nella data citata non ero abile al servizio e nemmeno a tale corso.
1.10 Contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti non è imputabile siccome l'Art. 19b cpv. 1 (…) e cpv. 2 (…)
1.11
Disobbedienza a decisione di autorità non è imputabile siccome quando ero
uscito dal carcere e anche durante la mia permanenza l'autorità stessa aveva
già provveduto ad informare media e persone intralciando le indagini e
permettendo a terzi di colludere prove. (…)
1.11.3 Non sono imputabili siccome in tutti i casi vi era un interesse pubblico
preponderante.
3, 3.1, 3.2 e 3.3 contesto la fattura che ne segue che non rispecchia la sentenza, sono stati aumentati importi e aggiunti importi che non erano a mio carico, non sono state rispettate le condizioni della sentenza in cui si diceva che la sostanza materiale sequestrata, tra cui un PC Acer, servivano come garanzia delle spese (cosa poi confermata dalla richiesta di mio padre di riottenere il PC, rifiutata appunto perché serviva per le spese), non sono stati dedotti i giorni di carcere sofferto che hanno un valore pecuniario di 100.- Frs al giorno, non è stato rispettato l'art. 425 CPP Ti. Vedi scritto allegato relativo alla richiesta di opposizione alla multa e richiesta spiegazioni importi ingiustificati.
E. Con scritti del 4 e del 13 luglio 2015 IS 1 ha chiesto, per quanto qui rileva, “se devo presentare prima le prove di sostegno che servono a motivare la richiesta di revisione e la mia difesa, o se posso portarle direttamente all'eventuale dibattimento”.
F. Con osservazioni del 14 luglio 2015 il procuratore pubblico PP 1 ha chiesto che l'istanza di revisione venga respinta – facendo difetto (con riguardo ai dispositivi della sentenza n. 1.2, 1.3, 1.4. 1.5, 1.9, 1.10 e 1.11) fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP) – l'istante limitandosi a interpretare in altro modo il materiale probatorio già presente agli atti e mancando i presupposti per l'applicazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che i fatti imputati all'istante nel dispositivo di condanna 1.5 non sono gli stessi querelati intempestivamente e oggetto del decreto di non luogo a procedere 4017/2013. Per il resto, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte sulla richiesta di revisione dei dispositivi di condanna riguardanti la multa, le spese e la tassa di giustizia, al riguardo, l'istanza risultando “di difficile comprensione”.
G. Con scritto datato 13 (e ricevuto il 17) luglio 2015, l'istante ha trasmesso ulteriore documentazione, completando le sue adduzioni come segue:
1-La prova che mi è stato assegnato illegalmente, oltre che mettendomi in pericolo imminente, un avvocato sotto inchiesta per cannabis, che è stato assolto dalla sua accusa oltre che pagato profumatamente 15000.- Frs per sole 87 ore di lavoro in cui non ha fatto nulla e non ha rispettato le richieste accordate durante il mandato
2-La prova che la pubblicazione di sentenze è un business ora, vi è anche un app, oltre ad avere il permesso di segnalare le anomalie, le scorrettezze e informare la commissione tutoria, la federazione fitness e altri enti, per l'interesse pubblico preponderante: Art. 68 CPS (…)
3-Prova che la pubblicazione di sentenze è stata commessa anche da PP 1, come provano le mail allegate, e oltre a ciò a permesso di colludere prove e inquinare l'inchiesta informando i media prima del termine dell'inchiesta e permettendo a terzi di sentire le informazioni dei media e di agire di conseguenza.
4-Mi è stata negata l'assistenza sanitaria prevista per legge durante la privazione della libertà e mi è stata negata l'assistenza riabilitativa prevista per legge per preservare la recidiva.
H. Con scritto del 22 luglio 2015 IS 1 ha trasmesso copia di alcuni documenti riguardanti la procedura di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. 2025534, della Pretura di Bellinzona (inc. SO.2015.717), promossa dallo Stato del Canton Ticino per l'incasso di tasse e spese concernenti la procedura penale.
I. Con
scritto del 30 agosto 2015 IS 1 ha accusato il procuratore pubblico di dire “il
falso” nelle osservazioni trasmesse a questa Corte, e si è lamentato, tra
l'altro, di una serie di violazioni di diritto procedurale (art. 3, 5 cpv. 1 e
2, 6, 10, 11, 93, 107, 114, 127, 128, 133, 139 a 143, 375, 376, 410, 425 CPP) e
sostanziale (3, 109, 147, 178, 179, 179ter, 179quinques,
179septies, 179octies e 179novies CP; legge
federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni [RS 780.1]), oltre che di essere stato vittima di metodi
probatori lesivi della dignità umana, di coercizione e di violenza; di non
essere stato esonerato dal pagamento delle spese di procedura; di essere stato
munito di un patrocinatore “sotto inchiesta per il mio stesso reato”, quindi privo
di buona reputazione e in conflitto di interesse perché sotto inchiesta a sua
volta (“che dopo non aver svolto il suo mandato adeguatamente e difeso i miei
interessi, é stato come premio assolto e pagato, corruzione passiva sua e
attiva dello Stato”);
di non aver ricevuto assistenza sanitaria (“prevista dal regolamento
carcerario, che assieme a diagnosi errate del personale medico carcerario e all'errore
medico del dottor __________” avrebbero provocato “una lesione grave permanente”)
e riabilitativa (“prevista per evitare la recidiva che poi si é rivelata”); di
essere stato privato di un interprete per gli interrogatori e per il
dibattimento davanti alla Corte delle assise; e, infine, di essere stato
discriminato per la sua disabilità, per la situazione fisica oltre che per la
“mia opinione e credo”.
A conclusione del prolisso esposto, IS 1 ha chiesto “la revisione dei punti della sentenza citati”, l'assegnazione “di un interprete necessario alla mia disabilità”, l'annullamento del procedimento, la restituzione delle spese “pagate ingiustamente visto il gratuito patrocinio”, un risarcimento per mancata assistenza riabilitativa “che ha causato la recidiva”, un risarcimento per torto morale e per lesioni gravi per l'assistenza sanitaria negata “che ha causato un danno permanente e un invalidità del 85% da entrambe le orecchie”, un risarcimento per torto morale “per avermi assegnato un difensore con cattiva reputazione e con palesi conflitti d'interesse”, il “licenziamento del Giudice __________ e della PP 1 o la retrocessione a ruoli inferiori per le incompetenze e le lacune mostrate da entrambe in lingua italiana e in materia di diritto”.
L. L'istante ha trasmesso ulteriori scritti, del 2 e del 15 settembre 2015, il cui contenuto, qualora di qualche rilevanza, verrà ripreso in seguito.
Considerando
in diritto che: 1. Giusta l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (lett. a), se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (lett. b) oppure se, nell'ambito di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato e, se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo (lett. c).
Per l'art. 411 cpv. 1 CPP, le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale di appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.
Giusta l'art. 412 CPP, il
Tribunale d'appello esamina preliminarmente l'istanza di revisione in procedura
scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile
o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella versione
francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata invocando gli
stessi motivi e respinta (cpv. 2).
Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del
diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, la procedura di esame
preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare
se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili
(Messaggio, pag. 1223). La procedura di non entrata nel merito prevista al
capoverso 2 è, di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale
(Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung –
Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, n. 7 ad art. 412). Una
decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto quando
una delle condizioni dell'esame preliminare di cui al capoverso 1 non è
realizzata (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,
n. 2 ad art. 412). Non è, quindi, escluso che possa essere pronunciata una decisione
di non entrata nel merito quando i motivi di revisione invocati appaiono sin da
subito non verosimili. Anzi, in tal caso, così come rilevato dal Tribunale
federale (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.6) – è l'economia
della procedura a imporre un tale modo di preocedere ritenuto che, se la
situazione è evidente, non c'è ragione che l'autorità chieda alle parti di
prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per, poi, respingere l'istanza (art. 413
cpv. 1 CPP).
2. In sede revisionale
non trovano applicazione né il principio inquistorio (art. 6 CPP), né il
principio della presunzione di innocenza (art. 10). Di contro, incombe all'istante
l'onere allegatorio di illustrare in quale misura i fatti o le prove addotte siano
nuovi e rilevanti (Heer in: op.
cit., n. 1 seg. ad art. 412).
Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati
devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall'art. 385 CP; v.,
pure, sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid.
1.2). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento
della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio,
pag. 1222; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680;
sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4;
DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40
consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo,
invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del
giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza
valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093,
pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007
consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai
dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti
sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice
condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso
diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non
sull'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007
consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto
ignoto al giudice possa dar spazio a una revisione occorre, in particolare, che
lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi
immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se
ne avesse preso conoscenza (per esempio, v. DTF 122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a § 102, pag. 511; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; sentenze del Tribunale federale 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2 e 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass in: Niggli/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, n. 109 ad art. 385, pag. 3289.
3. La revisione è un
mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di ricorso non
esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini
in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 410; Schmid,
op. cit., n. 2 ad art. 410; Riedo/Fiolka/Niggli,
Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458; Gass in: op. cit., n. 87 ad art. 385; Heer in: op. cit., n. 10 ad art. 410).
È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere
continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare
disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a
introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo
grado in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer in: op. cit., n. 42 ad art. 410).
In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela
alcuna. È così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il
ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima
di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione
(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24
aprile 2014 consid. 3; 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3;
6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può
entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il
condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non
poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV
72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24 aprile 2014,
consid. 3; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 11.3).
4. In concreto, la postulata produzione “durante il dibattimento” di prove, peraltro riferite a questioni ininfluenti per l'esito del giudizio, non entra in linea di conto, già per il motivo che l'istanza è destinata a essere evasa in procedura scritta (art. 412 CPP).
5. In particolare, va
decisa la non entrata nel merito se l'istante si limita ad addurre opinioni (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), a
contestare l'apprezzamento dei fatti o delle prove (Heer in: op. cit., n. 31 e 66 ad art. 410), o a sostituire i
motivi o la qualifica giuridica dei fatti (Heer
in: op. cit., n. 92 ad art. 410) operata dalla prima Corte. In realtà è quanto
l'istante propone in questa sede, da cui ne consegue la non entrata nel merito
dell'istanza in esame.
Di scorcio, sui singoli punti di questione va poi rilevato quanto segue.
a) Con riguardo al “danneggiamento” (dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata), per tacere che il reato è stato pacificamente ammesso (consid. 3.2), il ragionamento esposto dall'istante, oltre che non costituire un motivo di revisione, è anche privo di ogni rilevanza penale.
b) Con riguardo ai principi “della buona fede” e della presunzione di innocenza (dispositivo 1.3 della sentenza impugnata) – senza tralasciare che non si comprende per quale motivo non se ne sarebbe tenuto già conto nella procedura di merito – oltre che priva di sufficiente motivazione e confronto con la sentenza impugnata (consid. 3.3), la censura si rivela di carattere squisitamente appellatorio e, quindi, irricevibile in sede revisionale.
c) Sul reato di tentata coazione la critica dell'istante è nuovamente appellatoria (consid. 3.4) e, quindi, irricevibile, egli limitandosi a contraddire l'accertamento dei fatti esposto nella sentenza impugnata (Heer in: op. cit., n. 36 ad art. 410), rispettivamente a proporre sue opinioni riguardo alla valutazione giuridica dei fatti operata dalla prima Corte (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), ciò che non configura fatto nuovo, o meglio un motivo di revisione nel senso dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Per il resto le opinioni espresse su altre vicende sono prive di qualsiasi rilievo per il caso in esame, per tacere già della curiosa affermazione secondo cui la coazione non vi sarebbe stata siccome “io non ho ricattato nessuno, ma al contrario pubblicai i dati per rendere irricattabili le persone”.
d) Per quanto attiene al reato di “diffamazione” (dispositivi 1.5, 1.5.1 e 1.5.2), i riferimenti proposti dall'istante non sono sussumibili sotto il motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che si tratta di fatti (e casi, con protagonisti) differenti e, in parte, nemmeno attinenti al diritto penale, ma al diritto civile (Heer in: op. cit., n. 89 seg., 92 e 95 ad art. 410). Per il resto, il giudice della revisione non si sostituisce al giudice del merito nella valutazione giuridica dei fatti.
e) Con riguardo al dispositivo n. 1.9 della sentenza, va rammentato all'istante che una domanda di revisione è abusiva se si fonda su fatti che il condannato conosceva inizialmente e che non aveva alcun motivo di tacere e che avrebbe potuto rivelare durante la procedura ordinaria (sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, per analogia): è il caso per gli asseriti gravi motivi di salute, rispettivamente la sua inabilità già a partire dal 2007 – a fronte di quanto attestato nella sentenza della prima Corte, in cui ha fatto valere ragioni scolastiche (consid. 3.9) – detta sostituzione di motivi avverandosi pretestuosa, e comunque tardiva, quindi irricevibile.
f) Quanto alle eventuali asserite violazioni di merito e di procedura (comprese quelle relative allo svolgimento dell'istruttoria e alla quantificazione di spese procedurali), esse andavano proposte tempestivamente, nelle sedi opportune, mediante i rimedi giuridici di ricorso ordinari.
g) Il gratuito patrocinio non si confonde con l'esenzione o il condono da spese e disborsi di procedura, occorre rilevare che le decisioni riguardanti spese e indennità nella difesa d'ufficio (art. 135 CPP) non possono essere oggetto di revisione penale (Heer in: op. cit., n. 30 ad art. 410).
h) Nulla di determinante può essere rilevato in merito alla prescrizione dei reati contestati e neppure sussistono motivi atti a convincere questa Corte dell'esistenza di atti discriminatori o pregiudizievoli (da parte della direzione della procedura, ma anche del patrocinatore dell'istante davanti alle pregresse autorità) che possano aver condizionato lo svolgimento e l'esito del procedimento penale a suo carico.
i) Per il resto, l'istante propone elementi (disposti di legge, dichiarazioni, sentenze, decreti d'accusa, notizie di/da media) estranei al perimetro del rimedio della revisione, che nulla spiegano o confermano in relazione alla sua posizione e alle violazioni penali commesse, e argomentando per lo più in base a logiche proprie, del tutto personali, che si esauriscono in recriminazioni indistinte e giuridicamente irrilevanti.
6. In definitiva, ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall'art. 410 CPP non sono adempiute, da cui la non entrata nel merito dell'istanza di revisione, conto tenuto che questa Corte – quale autorità di revisione chiamata a decidere riguardo a un procedimento penale concluso e su una sentenza passata in giudicato – è pacificamente incompetente a giudicare sia le pretese risarcitorie, sia (in ogni caso) le censure di natura disciplinare proposte dall'istante.
7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP), ma viste le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'istante appare opportuno soprassedere – per questa volta – a ogni prelievo, che si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche.
Per questi motivi,
visti gli art. 81 e 410 segg. CPP,
nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG;
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano spese di procedura.
3. Intimazione:
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4. Comunicazione:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.