Incarto n.
17.2016.102+108

Locarno

29 luglio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 febbraio 2016 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il

20 maggio 2016)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 31 maggio 2016;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 11 maggio 2015 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

1.  infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura Mini One targata __________, in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria Mercedes targata __________ condotta da __________ntonio __________  regolarmente sopraggiungente in senso inverso il quale, per evitare la collisione, eseguiva una manovra di scanso a sinistra invadendo così la corsia di contromano cozzando conseguentemente contro il bus di linea Volvo targato __________ condotto da __________, ivi fermo sulla sua corsia di marcia;

2.  elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

3.  inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità ai danneggiati o avvertire senza indugio la polizia.

                                     

Ne ha, così, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - di fr. 8'100.- (corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 180.-) e alla multa di fr. 1’000.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

 

                                  B.   Con sentenza 23 febbraio 2016, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 5'400.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 180.-) oltre che alla multa di fr. 1’000.-.
Il primo giudice ha, inoltre, posto a carico del condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 1'250.-.

                                  C.   Con scritto 26 febbraio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato, il 31 maggio 2016, con la dichiarazione d’appello (già motivata) in cui ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio e, in via subordinata, il suo proscioglimento da ogni accusa con riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 2'160.- per il procedimento di primo grado e di pari importo per la sede d’appello.
Non ha formulato istanze probatorie.

                                  D.   Dopo aver acconsentito allo svolgimento di una procedura scritta, con scritto 3 giugno 2016, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.
Con scritto 7 giugno 2016, il pretore si è rimesso al giudizio della scrivente Corte.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L’art. 26 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Per l’art. 36 cpv. 3 LCStr, prima di voltare a sinistra, la precedenza dev’essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. Il diritto di precedenza è violato quando chi ne è beneficiario, a causa del comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di condurre (frenando, accelerando o schivando l’ostacolo) a prescindere dal verificarsi di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).


L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

                                   2.   Secondo l’art. 51 LCStr, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all’accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia (cpv. 2). Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv. 3).

È implicato in un sinistro non solo colui che ha un ruolo diretto o indiretto, ma anche colui che potrebbe esservi coinvolto come autore anche parzialmente o indirettamente a seguito dell’impiego di un veicolo o per la sola sua presenza sul luogo dell’accaduto (DTF 135 III 92 consid. 3.2; 83 IV 46, consid. 2).

Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge.
Agisce per dolo eventuale il conducente che - a seconda delle circostanze - abbandona i luoghi senza accertarsi se c’è stato effettivamente un incidente (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Basilea 2015, ad art. 51 LCStr n. 1.7).

                                     

                                   3.   L’art. 91a cpv. 1 LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, ad un’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

                                         I presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: innanzitutto il conducente deve avere l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione sia possibile. In secondo luogo, tenuto conto delle circostanze concrete, si doveva supporre che al momento dell’incidente, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato un provvedimento per accertare l’incapacità di guida (STF 6B_216/2010 dell’11 maggio 2010, consid. 3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, ad art. 91a n. 24; cfr. anche STF 6S.346/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004).
Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (STF 6S.346/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3, Jeanneret, op. cit., ad art. 91a n. 41 e segg.). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64 consid. 2; cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli dolore).

 

Risultanze dell’inchiesta

 

                                   4.   Alle 14’15 del 15 febbraio 2015, si verificava un incidente della circolazione a Biasca, in Via Chiasso, all’altezza dell’autolavaggio Elefantino: __________ - che percorreva Via Chiasso in direzione nord - perdeva il controllo della sua vettura e, dopo aver invaso la corsia di contromano, collideva con un autobus di linea che giungeva in senso inverso, procurandosi la frattura della mano sinistra ed un trauma all’altezza dell’occhio sinistro.

L’autista dell’autobus, __________, sentito dalla polizia poche ore dopo i fatti, ha dichiarato che la causa dell’incidente era da ricondurre ad un veicolo che lo precedeva su Via Chiasso e che aveva improvvisamente svoltato a sinistra, tagliando la strada a __________:

 

Sono partito da Airolo alla guida dell'autobus di linea nr. 191 intenzionato a raggiungere Bellinzona. Giunto all'altezza del gommista Agom a Biasca in Via Chiasso il veicolo che mi precedeva si arrestava per svoltare a sinistra nell'autolavaggio Elefantino quindi frenavo e mi fermavo. Il veicolo che mi precedeva iniziava la manovra di svolta a sinistra ma sulla corsia opposta giungeva un'automobile in direzione di Biasca, quest'ultima vedendosi tagliare la strada frenava bruscamente e, a seguito del fondo stradale innevato, perdeva il controllo del mezzo invadendo la mia corsia e terminando la sua corsa contro il mio autobus. L'urto avveniva frontalmente tra la parte anteriore dell'autobus e la parte frontale dell'automobile. (…). Vorrei precisare che l'automobile che mi precedeva svoltava a sinistra presso l'autolavaggio Elefantino ma dopo essersi accorta di quanto accaduto si allontanava in direzione della zona industriale di Biasca all'altezza del Ristorante Castello” (cfr. verbale __________ 15 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 2).

Agli atti veniva assunta una fotografia - scattata da __________ con la fotocamera del suo telefono cellulare - che immortalava il veicolo mentre si allontanava dal luogo dell’incidente.

Due giorni dopo i fatti anche __________ è stato sentito dalla polizia. Anche lui ha spiegato di aver perso il controllo dell’auto perché un veicolo che giungeva in senso inverso aveva svoltato a sinistra, ostacolando la sua marcia:

 

Circolavo ad una velocità di al massimo 40 km/h perché come detto il fondo stradale era innevato. Davanti al mio veicolo non c'era nessuno come pure dietro. La strada era libera. Proveniente in senso inverso, giungeva una vettura di colore grigio e dietro questa l'autopostale. Poco prima dell'autolavaggio notavo improvvisamente che la vettura grigia citata svoltava bruscamente a sinistra rispetto il suo senso di marcia onde entrare all'autolavaggio. Istintivamente, onde evitare l'impatto con questa vettura, ho sterzato bruscamente a sinistra. A causa di questa brusca sterzata, la mia vettura è scivolata avanti sulla corsia di contromano andando a collidere frontalmente con l'autopostale (cfr. verbale __________ 17 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 2).

 

A seguito delle indicazioni fornite da __________, gli inquirenti riuscivano a risalire al conducente dell’autoveicolo che aveva svoltato da Via Chiasso verso l’autolavaggio.
L’uomo - identificato in AP 1 - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

 

In data 15.02.2015 partivo da Giornico intenzionato a raggiungere il distributore Agip a Biasca. Circolavo a Biasca su Via Chiasso in direzione di Bellinzona ad una velocità di circa 30 km/h. Giunto all'altezza dell'autolavaggio Elefantino mi fermavo e inserivo l'indicatore di direzione sinistro. Iniziavo la manovra di svolta a sinistra e mentre ero già nel parcheggio con la coda dell'occhio vedevo un veicolo di colore nero che faceva una manovra a sinistra invadendo la corsia opposta. Visto che il primo box dell'autolavaggio era libero mi sono fermato a dare una lavata alla mia vettura. Dopodiché, finito di lavare l'automobile vedevo che vi era stato un incidente” (cfr. verbale AP 1 23 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 3).

Nel seguito dell’interrogatorio AP 1 è però caduto in alcune evidenti contraddizioni. In particolare, egli ha negato di avere lavato l’auto e ha, inoltre, riferito che, nel momento di svoltare a sinistra, “il veicolo di colore nero non lo vedevo nemmeno arrivare”, e ciò nonostante avesse prima dichiarato che esso circolava a 50-60 km/h.
Durante l’interrogatorio il prevenuto ha, altresì, dichiarato di avere abbandonato i luoghi perché “pensavo di non avere colpa”, riconoscendo tuttavia che il suo allontanamento è stato uno sbaglio (cfr.
verbale __________ 17 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 4-6).

 

Giudizio di primo grado

 

                                   5.   Dinanzi al presidente della Pretura penale, AP 1 ha - nella sostanza - confermato le dichiarazioni rilasciate in polizia.
L’uomo ha ribadito di non aver potuto lavare l’auto perché “mi sono accorto di non avere con me moneta”, spiegando che le sue - iniziali - divergenti dichiarazioni erano da ricondurre alle pressioni esercitate su di lui dall’interrogante.
Egli ha, inoltre, spiegato che, dopo essere ripartito in direzione di Bellinzona, ha svoltato in direzione del ristorante Castello perché in quell’esercizio pubblico intendeva acquistare le sigarette
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado).

                                   6.   Già con scritto 14 dicembre 2015, l’imputato aveva comunicato alla Pretura penale di contestare l’uso in sede dibattimentale di tutto il materiale probatorio non assunto in contradittorio.

                                         La contestazione è, poi, stata ribadita in sede di dibattimento, durante il quale il difensore di AP 1 ha precisato di opporsi all’uso di “tutti gli interrogatori resi dinnanzi alla Polizia, salvo quello dell’imputato” (cfr. arringa scritta allegata al verbale dib. di primo grado, pag. 1).

                                   7.   Il primo giudice ha evaso nei seguenti termini l’eccezione sollevata da AP 1:

In concreto, i verbali di audizione di __________ e __________ sono stati assunti dalla polizia in modo regolare in occasione di accertamenti autonomi della fase investigativa (art. 306 CPP). Non vi è oltretutto motivo di dubitare della credibilità di queste persone e dell’attendibilità delle loro dichiarazioni, in particolare del conducente dell’autopostale, il quale non aveva alcun interesse dall’esito dell’inchiesta, né alcun motivo di mettersi a scattare foto alla prima vettura che passava di lì e svoltava a destra, se non ci fosse stato alcun valido motivo.
Ciò posto, considerato altresì che il giudizio non si fonda esclusivamente sulle loro dichiarazioni ma è frutto di una valutazione d’insieme del fascicolo processuale, segnatamente della credibilità (o meno) dell’imputato, non si impone di procedere alla riassunzione delle prove.
D’altra parte, non può non essere rilevato che il difensore ha significato di non avere prove da assumere e si è limitato in sostanza a contestare i verbali non assunti in contraddittorio, guardandosi però bene dal chiedere una nuova audizione dei protagonisti al dibattimento. A mente di questo giudice, la contestazione non è tale da configurare un’offerta di prove quantomeno implicita ed appare invero fine a sé stessa. Lede perciò il principio della buona fede processuale sancito dall’art. 3 cpv. 2 lett. a CPP.
In virtù delle considerazioni che precedono, i verbali di cui al rapporto di polizia 2 aprile 2015 risultano utilizzabili” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2 pag. 5).

 

                                   8.   Il pretore ha poi proceduto ad un esame dell’attendibilità delle versioni rese dalle persone coinvolte nei fatti, giungendo alla conclusione che quella “dei protagonisti coinvolti nella collisione dev’essere ritenuta senz’altro preferibile a quella dell’imputato” e ciò dopo aver rilevato quanto segue:

 

la versione del conducente dell’autobus __________ risulta chiara e precisa. Egli ha assistito agli eventi da una posizione privilegiata, ovvero rialzata rispetto ai normali veicoli, ravvicinata e diretta.
È poi sintomatico che egli si sia premurato di osservare il numero di targa del veicolo che si stava allontanando ed abbia pure avuto l’accortezza di fotografarlo con il cellulare. Nell’ipotesi di una totale estraneità del veicolo in allontanamento, tale reazione risulterebbe del tutto incomprensibile. Da ultimo, come già detto, egli non aveva alcun interesse a far ricadere la colpa su terzi, laddove il conducente che lo aveva urtato era lì presente e quindi facilmente identificabile ai fini assicurativi.
La versione del conducente __________ collima per di più integralmente con quella del protagonista __________, fatta eccezione per la reazione che avrebbe avuto quest’ultimo: egli ha parlato di una brusca sterzata; il conducente del bus l’ha dal canto suo percepita come una brusca frenata, con conseguente perdita di padronanza e invasione di corsia. Al di là di tale apparente incongruenza, che non appare tuttavia decisiva, i protagonisti convergono sul fatto che la brusca reazione del conducente è stata causata dall’intempestiva manovra di svolta a sinistra del veicolo antistante il bus condotto dall’imputato.
(…) Indipendentemente dalla chiamata in causa dell’imputato da parte degli altri protagonisti, non può non essere rilevata l’inverosimiglianza delle dichiarazioni da lui fornite sia in occasione dell’interrogatorio di polizia sia durante il dibattimento. Le stesse si sono a più riprese rivelate vaghe e contraddittorie.
In entrambe le sedi egli è infatti apparso molto confuso nel giustificare i propri spostamenti e le proprie intenzioni. In proposito, colpisce in particolare l’incongruenza relativa al lavaggio dell’auto: egli asserisce dapprima di essersi fermato a lavare l’auto (circostanza che già di per sé appare alquanto dubbiosa viste le condizioni meteo avverse), in seguito, incalzato dagli agenti, smentisce tale circostanza (cfr. verbale, pag. 5, riga 33) e giustifica poi la contraddizione con un imbarazzante: “Cosa devo dire, non so cosa dire” (cfr. verbale, pag. 6, riga 20). Sennonché, per la prima volta in sede di istruttoria dibattimentale, egli specifica di non aver lavato l’auto per mancanza di moneta.
Egli cade pure in una colossale contraddizione quando descrive gli spostamenti successivi all’allontanamento dall’autolavaggio. In effetti, per la prima volta al dibattimento egli afferma di aver deciso di andare a comperare le sigarette al Bar Castello a Biasca (chiuso la domenica come si può apprendere consultando internet), sebbene dinanzi alla polizia abbia dichiarato di essere ripartito in direzione di Bellinzona per recarsi al distributore Agip ad acquistare le sigarette” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8.1 e 8.2, pag. 7-8).

 

                                   9.   Il primo giudice ha ancora rilevato come l’imputato abbia - nella sostanza - ammesso di:

 

                                         -     non essersi avveduto del veicolo di __________, nonostante il lungo tratto di strada perfettamente rettilineo e la visibilità non compromessa

 

                                         -     avere lasciato l’autolavaggio nonostante si fosse accorto che si era prodotto un incidente in prossimità dell’accesso da lui utilizzato e nonostante egli non potesse escludere che l’incidente fosse riconducibile alla sua manovra;
(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8-9).

 

                                10.   Visto quanto precede, il giudice di prime cure ha ritenuto l’imputato autore colpevole d’infrazione alla LCStr:

 

con la sua manovra l’imputato ha indotto il conducente prioritario a una brusca manovra che lo ha portato a invadere la corsia di contromano, terminando la sua corsa contro il bus di linea. Ne risulta pertanto una violazione del diritto di precedenza del veicolo prioritario” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9).

 

                                11.   Il pretore ha poi spiegato che l’atteggiamento di AP 1 ha realizzato anche i reati di inosservanza dei doveri in caso di incidente e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.

Riguardo la prima imputazione ha rilevato:

balza subito all’occhio come l’imputato si sia allontanato in modo furtivo dai luoghi, nonostante abbia (intra)visto la vettura appena incrociata invadere la corsia di contromano e constatato la collisione con il bus e, soprattutto, nonostante non potesse escludere, per suo stesso dire, che la sua manovra potesse essere la causa dell’avvenuta collisione. Egli era pertanto implicato nell’incidente e tenuto a fermarsi, al fine di chiarire la dinamica”
(sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 10).

In merito alla seconda ha rimarcato:

 

alla luce delle circostanze in cui si è prodotto l’incidente, in particolare della dinamica alquanto strana (non ha affatto scorto l’altro veicolo pur ripartendo da fermo e da una posizione privilegiata su un tratto rettilineo) e dell’orario (nel primo dopo pranzo di una domenica), l’imputato doveva attendersi con ogni verosimiglianza che la polizia avrebbe proceduto al controllo dell’alcolemia, come avvenuto per i conducenti rimasti in loco.
Lasciando invece inspiegabilmente e con una certa fretta il luogo dell’incidente nonostante il suo obbligo di rimanere, occorre concludere che l’imputato ha quindi eluso intenzionalmente i controlli atti ad accertare l’eventuale incapacità alla guida”
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 11).

 

                                12.   In applicazione della pena, il pretore ha pertanto condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 5'400.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 180.-) oltre che alla multa di fr. 1’000.-, “a valere sia quale sanzione cumulativa in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP sia come pena per le contravvenzioni di cui agli art. 90 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr” (sentenza impugnata, consid. 12.5, pag. 14).

 

 

 

                                         Appello

 

                                13.   Anche in questa sede, AP 1 contesta l’utilizzo dei verbali d’audizione di __________ e __________, non assunti in contradittorio.
In particolare, l’insorgente sostiene che a torto il pretore ha ritenuto la sua contestazione lesiva del principio della buona fede, visto che il difensore ha il diritto di rifiutarsi di cooperare e può, pertanto, limitarsi ad opporsi all’utilizzo delle prove senza essere tenuto a proporne di nuove a suo discarico (dichiarazione d’appello, pag. 4).
A suo dire, se la difesa si è opposta all’uso di prove assunte in violazione del diritto del contradittorio, il giudice non può fondare il giudizio su tali elementi. Pertanto, conclude, la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati alla pretura penale per un nuovo giudizio (dichiarazione d’appello, pag. 5).

                                14.   Per l’art. 147 cpv. 1 CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte, in particolare, del pubblico ministero e di porre domande.

Il cpv. 3 dello stesso disposto prevede che la parte o il suo patrocinatore può esigere che la prova sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore, siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti.
Ricordato che questo disposto concretizza il diritto di essere sentito nel contenuto definito sin lì dalla giurisprudenza del TF (DTF 131 I 476 consid. 2.2), ci si limita qui a rimarcare che è pacificamente ammesso che all’esercizio di tale diritto le parti possono rinunciare (DTF 121 I 30 consid. 5f, 125 I 127 consid. 6.c/bb, 121 I 306 consid. 1.b; STF 1P.260/2005 del 25 agosto 2005 consid. 2.1; 1P.706/1999 del 29.03.2000 consid. 2a) e che l’estromissione - prevista dall’art. 141 cpv. 5 CPP per i mezzi di prova ottenuti illecitamente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (RS 05.092), pag. 1089 seg.) - non è la sorte obbligata dei verbali assunti senza contraddittorio che, per costante giurisprudenza, possono, a determinate condizioni, essere comunque utilizzati (DTF 125 I127 consid. 6.c/bb, 121 I 306 consid. 1.b; STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.; 6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3; 6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3).

                                15.   Il primo giudice ha, nella sostanza, ritenuto che AP 1 - limitandosi ad opporsi all’utilizzo dei verbali d’interrogatorio viziati, senza chiederne la ripetizione - ha tacitamente rinunciato al suo diritto al contradittorio.
La conclusione pretorile merita conferma.
Essa è del resto avvalorata dal fatto che, anche in questa sede, l’imputato - peraltro patrocinato da un avvocato - si è ben guardato dal chiedere la ripetizione dell’interrogatorio dei testi a suo carico. Questo atteggiamento dimostra una volta di più, in modo evidente ed inequivocabile, che AP 1 non aveva e non ha alcun interesse reale all’esercizio del contradittorio (cfr. al riguardo anche Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 343 n. 18; Gut/Fingerhuth, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 343 n. 29; Schmid, schweizerische StPO, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 343 n. 6).

In queste condizioni, i verbali contenuti nel Rapporto di polizia sono utilizzabili e possono essere posti a fondamento del presente giudizio.

                                16.   Ciò detto, questa Corte condivide la conclusione del primo giudice secondo cui la versione - convergente - dei testi __________ e __________ dev’essere ritenuta preferibile a quella dell’imputato che risulta vaga e, a tratti, contradittoria (cfr. sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 8).
Questo giudizio non può, in particolare, essere scalfito dalla circostanza - evocata nel gravame - secondo cui il pretore avrebbe a torto accertato che, diversamente da quanto dichiarato dall’imputato, il Bar Castello era chiuso il giorno del sinistro (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3 e 4).
Anche volendo ritenere che l’esercizio pubblico fosse aperto (assunto comunque non provato), ciò non permetterebbe in ogni caso di modificare il giudizio d’inattendibilità delle deposizioni di AP 1 che, come visto, poggia su diverse altre contraddizioni riscontrate nelle sue dichiarazioni, sulla loro generale scarsa verosimiglianza e, soprattutto, sul loro essere in contrasto con quelle - fra loro concordanti - di __________ e __________.

                                17.   Ritenuta la dinamica dell’incidente descritta dai due testimoni (svolta improvvisa a sinistra da parte dell’imputato che ha obbligato __________ ad una brusca frenata/sterzata con conseguente perdita di controllo del veicolo e collisione con il bus guidato da __________) non occorre poi argomentare a lungo per dimostrare che AP 1 ha realizzato i presupposti del reato di infrazione alla LCStr ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cpv. 1 LCStr.
Ci si potrebbe invero chiedere se la manovra dell’imputato - tenuto conto anche delle difficili condizioni meteo in cui è stata messa in atto nonché delle conseguenze che ne sono derivate - non configuri piuttosto una grave infrazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr (cfr. al riguardo DTF 131 IV 133, consid. 3.2; 130 IV 32, consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3). La questione può tuttavia rimanere inevasa, ritenuta l’assenza d’impugnazione da parte del procuratore pubblico e considerato, quindi, il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 391 cpv. 2 CPP.

                                18.   L’imputato ha poi pacificamente realizzato anche i presupposti del reato di inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
Egli ha infatti dichiarato alla polizia di avere notato, dopo essere svoltato nell’autolavaggio, il veicolo nero che giungeva in senso inverso invadere la corsia di contromano e collidere con il bus (cfr. verbale AP 1 23 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 3 e 5). Egli ha altresì asserito di non essersi fermato e di avere abbandonato il luogo del sinistro perché “pensavo di non avere colpa” (verbale citato, pag. 6). Al di là di quest’ultima dichiarazione, vista la corrispondenza spaziale e temporale tra la sua manovra di svolta e la collisione, AP 1 non poteva non ritenere di essere coinvolto in prima persona nel sinistro e di essere, pertanto, tenuto a fermarsi sul posto e ad avvertire la polizia come previsto dall’art. 51 LCStr.

                                19.   Vista la dinamica dell’incidente, l’insorgente doveva pure ritenere che la polizia avrebbe, verosimilmente, ordinato un provvedimento per accertare la sua eventuale inattitudine alla guida. Abbandonando il luogo del sinistro e rendendosi irreperibile egli ha pertanto realizzato anche il reato di cui all’art. 91a LCStr (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 11, pag. 11 del giudizio impugnato, riportate al consid. 10 del presente giudizio).

                                20.   Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - questa Corte conferma la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna e la multa di fr. 1'000.- inflitte a AP 1 dal presidente della Pretura penale. Con riferimento alla gravità dell’infrazione alla LCStr da lui commessa nonché degli altri reati di cui deve rispondere, essa appare tutt’altro che eccessiva e, in ogni caso, ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

                                21.   Vista la piena soccombenza dell’appellante, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'250.-, sono integralmente posti a suo carico.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’000.-, sono pure posti integralmente a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).
Visto l’esito dell’appello, non vi è spazio per un’indennità ex art. 429 CPP: la richiesta d’indennizzo di cui al pto. 2 del petitum della dichiarazione d’appello è respinta.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1, 91a cpv.1, 92 cpv. 1 LCStr,
42, 47 e segg. e 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                     

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura Mini One targata __________, in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria Mercedes targata __________ condotta da __________ntonio _______  regolarmente sopraggiungente in senso inverso il quale, per evitare la collisione, eseguiva una manovra di scanso a sinistra invadendo così la corsia di contromano cozzando conseguentemente contro il bus di linea Volvo targato __________ condotto da __________, ivi fermo sulla sua corsia di marcia;

                            1.1.2.   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                            1.1.3.   inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità ai danneggiati.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta) cadauna, per un totale di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento);

                            1.2.2.   alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               1.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                               1.4.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’250.-, sono posti a carico dell’appellante.

                               1.5.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.         1000.-

 

sono posti a carico di dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.