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Incarto n. 17.2016.113 |
Locarno 24 ottobre 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Cristina Maggini, vicecancelliera, |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 ottobre 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 maggio 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 9 giugno 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. con DA del 18 marzo 2014 n. 1324/2014, il procuratore pubblico PP 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“denuncia mendace
per avere, a Camorino e Locarno, il 20 e il 21 novembre 2012, denunciato all’autorità __________, che sapeva essere innocente, come colpevole di un crimine, subordinatamente di un delitto, per provocare contro di essa un procedimento penale, e meglio per avere dichiarato nel verbale di polizia 20 novembre 2012 e il giorno successivo per il tramite del proprio patrocinatore, che __________, il 21 ottobre 2012, lo aveva investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali gravi, subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare intenzionalmente tale veicolo;
reato previsto dall’art. 303 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-;
Con sentenza 30 settembre 2015 (motivazione intimata il 25 maggio 2016), il giudice della Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa, condannando AP 1 per il reato di denuncia mendace, per i fatti ivi descritti. La pena inflitta è stata ridotta, rispetto a quella richiesta dall’accusa, a 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, per complessivi fr. 300.-.
B. Contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione del 9 giugno 2016, egli ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza, precisando di farlo nella sua interezza, postulando il suo proscioglimento da ogni accusa, con contestuale accollamento di tasse e spese allo Stato, nonché riconoscimento di fr. 43'332.- a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio.
C. Contestualmente alla dichiarazione d’appello è stata introdotta una prima istanza probatoria, con cui il procedente ha chiesto l’ammissione agli atti della documentazione annessa, nonché l’audizione di tre testi (__________, dr. med. __________ e avv. __________). Il 17 giugno 2016 è stata inviata una seconda istanza probatoria volta ad ottenere l’ammissione agli atti di alcune fotografie prodotte in allegato.
Con decisione del 23 agosto 2016, la Presidente di questa Corte ha accolto parzialmente le domande di prove, ammettendo tutte quelle relative alla documentazione, ma respingendo quelle di audizione dei testi.
D. Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 12 settembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui egli ha dato seguito il 29 settembre 2016, dopo averne chiesto una proroga.
Nella motivazione scritta, l’appellante ha innanzitutto tenuto a precisare come, prevalendo la verità giudiziaria su quella storica, come è giusto che sia, l’elemento oggettivo del reato non è messo in discussione. Per contro, quello soggettivo non è realizzato. La denuncia, in effetti, è stata sporta prima della decisione d’abbandono nei confronti dell’AP e di __________. AP 1 a quel momento era convinto di essere nel giusto.
Non essendo il dolo eventuale sufficiente per una condanna, l’accusa avrebbe dovuto dimostrare che l’imputato era cosciente di dire una cosa falsa.
Per la difesa, AP 1 poteva legittimamente pensare di essere stato investito dalla vettura, non, quindi, di essere stato lui ad andarle contro. Egli è stato sincero quando ha affermato di essere stato investito: in buona fede, pensava che i fatti si fossero effettivamente svolti in quel modo. La sua onestà è confermata dalle risposte date agli inquirenti una volta venuto a conoscenza dei contenuti della sentenza della CRP, nelle quali ha ammesso di essersi potuto sbagliare. D’altronde il prevenuto non ha mai portato, né porta, rancore verso la denunciata.
__________ e __________, per contro, non sono credibili. Essi hanno mentito, ha continuato l’avv. DI 1, a più riprese: sostenendo di aver avuto paura di AP 1; affermando d’aver continuato la loro corsa/fuga perché il giovane era scomparso dalla loro visuale e non lo avevano quindi visto disteso al suolo; dicendo che era loro intenzione tornare sul posto dell’incidente e allarmare la polizia; asserendo che quando hanno visto un’auto della polizia __________ li ha fermati ed è andato a parlare con loro; affermando che l’imputato era saltato da una parte all’altra della vettura; ribadendo di aver pensato al peggio, cioè che AP 1 li stesse rincorrendo su via __________ per raggiungerli in cima alla strada sopra la stazione.
Vi sono, secondo la difesa, tutta una serie di elementi convergenti, illustrati nel dettaglio, che devono portare a concludere che il prevenuto credeva e poteva credere, in perfetta buona fede, di essere stato urtato dall’auto. In primis il fatto che __________ e __________ non si sono fermati. Questa sua idea è stata poi consolidata dalle evidenti bugie raccontate dai due. Sulla scorta di tutto ciò egli, come uomo medio, poteva desumere una dinamica dell’incidente che non era quella poi accertata dalla CRP (da lui conosciuta solo dopo la denuncia), ma quella che gli appariva in quel momento.
AP 1, quale uomo medio, poteva in buona fede quindi concludere che “__________, scorto AP 1, invece di fermarsi, ha fatto partire la Porsche “in tromba” (…) e la Porsche (…), in un attimo, tanto più che aveva il motore già acceso, ha percorso i pochi metri che la separavano dal punto di impatto, giungendo sullo stesso “a una velocità inadeguata alle circostanze”, secondo la teste __________; quindi, partendo con la Porsche, scorto AP 1, __________, senza vederlo, ha spostato la macchina leggermente a sinistra (…) perché per un attimo, sicuramente, la sua attenzione era stata distolta dall’angusta strada e questo comportamento è quello che, sempre si può dire, accade anche al guidatore sperimentato in simili frangenti: distogliere la vista dalla strada per un attimo a seguito di una sorpresa. (…) cosicché la vettura urtò AP 1; indi __________, presa dal panico, invece di fermarsi, proseguì la corsa” (CARP XII, pag. 28).
Infine, per la difesa, la teste __________ non deve essere creduta ove ha affermato che l’accusato è andato ad urtare la vettura.
In base a tutto ciò, l’appellante ha chiesto di essere prosciolto dall’accusa di denuncia mendace ed ha avanzato pretese “ex art. 433 CPP” per complessivi fr. 43'332.- per i costi di difesa, con contestuale richiesta di caricamento di tasse e spese allo Stato.
Con scritto del 5 ottobre 2016 il procuratore pubblico ha chiesto la conferma del giudizio impugnato. L’appellante, in effetti, sapeva bene che denunciare l’ex compagna per lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici, per averlo investito, non corrispondeva a quanto realmente accaduto. Il presupposto soggettivo è pacificamente adempiuto in base a quanto egli, al momento del reato, sapeva. Gli accertamenti della CRP sono utili solo per la valutazione dei presupposti oggettivi, essendo la sua sentenza posteriore alla denuncia. Non credibile, poi, è l’accusato quando ha sostenuto di aver messo il braccio davanti alla Porsche per chiedere di fermarsi: lo ha detto per la prima volta solo al dibattimento di primo grado, con la scusa che in precedenza lo aveva sottaciuto poiché non voleva dire che stava piangendo in quei frangenti. AP 1 sapeva bene di essere stato lui ad andare a sbattere contro la vettura e non poteva, quindi, in buona fede pensare di essere nel giusto quanto ha sporto denuncia.
Con allegato spontaneo del 13 ottobre 2016, l’accusato ha contestato le argomentazioni dell’accusa, ribadendo alcuni concetti esposti in precedenza.
ritenuto
in fatto e in diritto
1. AP 1 è cittadino svizzero, nato in Italia, ad __________, e residente a __________, in via __________.
Egli studia all’Università della Svizzera italiana, facoltà di economia, e abita con i genitori. E’ celibe e non ha figli.
Vive, a suo dire, grazie al sostegno finanziario dei facoltosi genitori, nonostante risulti proprietario di numerosi appartamenti (almeno 24) ed immobili ad __________ e, uno, a __________. Quale giustificazione, considerato che gli introiti degli affitti di queste proprietà sono indubbiamente importanti, egli ha addotto il fatto di non incassare direttamente gli affitti, visto che è il padre che si occupa della loro gestione.
Tutte le proprietà sono state acquisite nel 2014, quindi dopo l’ultima tassazione agli atti, ad eccezione di quella di __________, la casa di famiglia, che il padre gli ha ceduto nel 2012.
Nel 2012/2013 l’appellante aveva, tra gli altri hobbies, quello del Parkour, una disciplina che consiste nel superare ostacoli urbani con destrezza.
Non ha precedenti penali.
2. Il 21 dicembre 2012, attorno alle 15:40, si è verificato un incidente della circolazione che ha visto coinvolto l’imputato, da una parte, e __________ con __________, dall’altra.
Per meglio contestualizzare quanto avvenuto, è necessario premettere che AP 1 e l’accusatrice privata avevano, a quei tempi, concluso da tre mesi la loro storia sentimentale, iniziata tre anni prima, e la ragazza aveva incominciato a frequentare __________. La fine della relazione aveva, come purtroppo spesso accade, fatto soffrire almeno una delle parti. In questo caso AP 1, che, oltre a star male, puntava per un ricongiungimento (PG __________ del 21 ottobre 2012, AI 8, pag. 2 seg.; PG __________ del 21 ottobre 2012, AI 8, pag. 3; __________ del 21 ottobre 2012, AI 8, pag. 3 che ha riferito che qualche istante prima dei fatti le aveva detto “senza di lei non posso stare”).
Quel giorno AP 1 voleva parlare all’accusatrice privata per ottenere dei chiarimenti in merito alla loro relazione, ma non era riuscito ad incontrarla. Tant’è che aveva sentito una cara amica dell’accusatrice privata, che si trovava al bar __________ di Locarno in compagnia di __________, e le aveva raggiunte per parlare dell’ex.
3. Verso le 15:40 del 21 ottobre 2012, __________ si trovava alla guida della Porsche 911 Carrera targata __________ di proprietà di __________, che le sedeva accanto.
Dopo aver preso la biforcazione che da Largo Zorzi porta a via delle Monache, tagliando quest’ultima la via pedonale alla Ramogna, l’auto si è fermata per lasciar attraversare delle persone che transitavano. Nel ripartire, l’accusatrice privata ha notato che AP 1 stava correndo da sotto i portici verso il loro veicolo e, immediatamente, è andato a sbattere contro la fiancata sinistra dello stesso, per poi rimbalzare sul tetto e, infine, cadere al suolo dall’altra parte, a destra.
L’accusatrice privata, spaventata dall’accaduto, ha proseguito per un centinaio di metri con la vettura, per poi cedere il volante a __________. Poco dopo i due sono stati fermati da una pattuglia della polizia a Minusio, su via San Gottardo, mentre erano, a loro detta, intenzionati a tornare sul luogo dell’infortunio.
Dal canto suo, AP 1 è stato subito soccorso e poi trasportato in ambulanza all’ospedale. A seguito dell’incidente, egli ha subito la rottura della clavicola e riportato delle escoriazioni al ginocchio destro.
4. Il 31 dicembre 2012 la polizia cantonale ha segnalato l’incidente al Ministero Pubblico. Nel corso del suo interrogatorio del 20 novembre 2012, l’appellante ha, sin da subito, asserito di essere stato volontariamente investito da __________, che aveva improvvisamente accelerato quando lui si era fermato su via delle Monache, davanti alla macchina, con lo scopo di bloccarla e parlarle (PG AP 1 20 novembre 2012, AI 8, pag. 2 e 3). Così facendo, l’auto ha urtato contro il suo ginocchio destro, dopodiché egli è rovinato sulla vettura per poi finire a terra dolorante alla spalla. Ad esplicita domanda l’imputato ha risposto: “(…) riconfermo che è stata l’autovettura ad investirmi e non io a urtare il veicolo” (PG AP 1 20 novembre 2012, AI 8, pag. 4). Al termine della verbalizzazione, dopo aver sostenuto esplicitamente di non avere alcuna responsabilità in quanto avvenuto, egli si è costituito accusatore privato.
Con scritto del 21 ottobre 2012, allestito dall’allora suo patrocinatore avv. __________, AP 1 ha formalizzato la querela/denuncia nei confronti di __________ per lesioni gravi, sub. semplici, ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio, ribadendo la sua costituzione ad accusatore privato (AI 17 punto n. 6, pag. 3).
5. La versione fornita dall’accusatrice privata e da __________ è stata per contro quella per la quale l’appellante, di corsa, si è fiondato contro la loro macchina, colpendola dapprima sul fianco, per poi rotolarvi sopra e finire al suolo dall’altro lato, senza che per la guidatrice fosse possibile in alcun modo evitarlo. Egli, quindi, non sarebbe stato travolto, ma avrebbe investito, a piedi, la Porsche.
6. I testi sentiti hanno, in un modo o nell’altro, tutti smentito l’appellante.
Basti citare __________, testimone oculare dei fatti, che ha dichiarato d’aver notato AP 1 correre a gran velocità sotto i portici, in direzione di Via Ramogna fino a quando, sbucato su Via delle Monache, è andato ad urtare la vettura, che aveva già preso velocità in previsione di affrontare la salita, sulla fiancata sinistra. Proprio per questo, a detta della signora __________, per la Porsche era impossibile evitare la collisione (PG __________ del 31 ottobre 2012, AI 8, pag. 2 seg.). A queste osservazioni la teste ha aggiunto, da un lato che, a suo avviso, se il ragazzo avesse camminato normalmente, avrebbe notato che in quel momento stava transitando l’auto, e, dall’altro, che quest’ultima circolava ad una velocità non adatta alle circostanze (PG __________ del 31 ottobre 2012, AI 8, pag. 2 seg.).
7. La documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica permette di accertare che, a seguito dell’impatto con l’appellante, la Porsche ha riportato un’ammaccatura evidente sulla fiancata sinistra, e più precisamente sul parafango sopra la ruota anteriore, nonché sul tetto, nella parte anteriore, sopra il parabrezza, in mezzo (foto n. 3, AI 8). Nessun danno, per contro, è stato rilevato sulla parte anteriore del veicolo, rispettivamente sul cofano.
I riscontri oggettivi non sono, dunque, compatibili con la tesi del qui appellante, mentre lo sono con la descrizione dei fatti fornita da __________ e __________.
8. Sulla scorta di tali emergenze, con decisione del 28 febbraio 2013 (NLP 669/2013), l’allora PP __________ ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________ relativamente alle ipotesi di reato di lesioni gravi, sub. semplici, inosservanza dei doveri in caso di incidente e omissione di soccorso (quest’ultimi due anche a carico di __________). In sostanza, egli ha concluso che le lesioni non sono state provocate intenzionalmente dalla denunciata, essendo risultato che è stato invece AP 1 ad essersi buttato volontariamente contro l’auto.
Inoltre, egli ha ritenuto non sussistere sufficienti elmenti per riconoscere i reati di omissione di soccorso e di inosservanza dei doveri in caso d’incidente, preso atto che, nei momenti immediatamente successivi all’impatto, i due giovani avevano una visuale ridotta del luogo dell’incidente, tale da impedirgli di rendersi conto che il qui accusato si era ferito. In seguito, il loro atteggiamento è stato considerato dal magistrato addirittura contrario a quelli sanzionati dall’art. 92 cpv. 2 LCStr e dall’art. 128 CP, poiché essi, una volta elaborato quanto successo, hanno deciso di tornare sul luogo dell’incidente per capire cosa fosse accaduto realmente, cosa che hanno potuto fare solo proseguendo sino alla fine della strada a senso unico sulla quale si trovavano a quel momento.
9. Chinatasi sulla fattispecie a seguito del reclamo contro il non luogo a procedere del 28 febbraio 2013 interposto da AP 1, la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, con sentenza del 12 agosto 2013 (inc. 60.2013.79) ha confermato integralmente le conclusioni di tale decisione, accertando che i fatti si sono svolti così come descritti da __________ e __________ e non, invece, come il qui accusato pretende.
Con riferimento alle accuse di lesioni, gravi o semplici, intenzionali o colpose che possano essere state, la CRP ha rilevato come le dichiarazioni delle due persone a bordo della Porsche sono conciliabili con la documentazione fotografica, sicché “La collisione avvenuta tra la Porsche bianca e AP 1 è da ascrivere in misura decisiva al comportamento sconsiderato, irragionevole e antigiuridico del querelante/denunciante, il quale si è messo a correre per cercare di pararsi davanti all’automobile sbarrando la strada, ma non ha fatto a tempo a raggiungere l’imbocco di Via delle Monache prima dell’arrivo della vettura. Egli è andato ad impattare dapprima contro il parafango anteriore sinistro, e poi sul tetto, terminando a terra oltre la fiancata destra della Porsche.” (decisione CRP 12 agosto 2013, inc. 60.2013.79, consid. 3.4, pag. 9). Per la Corte, quindi, la causa prima e principale di quanto avvenuto, e dunque anche la causa naturale ed adeguata delle lesioni subite dal qui imputato, è stato proprio il suo agire. Per contro, __________: “non ha compiuto alcuna manovra atta a mettere in pericolo l’incolumità di un pedone che si comporti correttamente nel contesto della circolazione stradale: dopo aver lasciato attraversare dei pedoni sulle strisce pedonali posizionate pochi metri prima il punto di collisione che qui interessa, si è avviata in direzione di Via delle Monache, senza cercare di investire AP 1 e senza dover immaginare il di lui arrivo di corsa, da sotto i portici e direttamente verso la vettura. Se poi, anche solo per ipotesi, si volesse dar seguito a quanto sostenuto nel reclamo, ovvero che __________ abbia accelerato, tale aspetto appare logico, dovendo iniziare una ripida salita.” (decisione CRP 12 agosto 2013, inc. 60.2013.79, consid. 3.4, pag. 9 seg.).
A proposito delle imputazioni d’inosservanza dei doveri in caso di incidente e di omissione di soccorso, la CRP (decisione CRP 12 agosto 2013, inc. 60.2013.79, consid. 4.4, pag. 12), ha concluso che, anche volendo ipotizzare un comportamento negligente o addirittura doloso da parte di __________ e/o __________ nel lasso di tempo immediatamente seguente la collisione di AP 1 con il loro automezzo, essi non sarebbero punibili in applicazione dell’art. 15 CP. In effetti, per la Corte, l’intento di sottrarsi alle conseguenze di un eventuale atteggiamento minaccioso di terzi, è certamente un valido motivo che giustifica l’allontanamento dal luogo di un incidente. Esso prevale sul dovere di assistenza cui si richiamano gli art. 128 CP e 92 LCStr (DTF 101 IV 333 consid. 4b; STF 6B_82/2013 del 24 giugno 2013 consid. 3).
La sentenza della CRP è passata incontestata in giudicato e, pertanto, essa, unitamente al decreto di non luogo a procedere, è diventata definitiva.
10. Il 17 gennaio 2013, __________ e __________ hanno sporto denuncia nei confronti di AP 1, per i titoli di tentata aggressione (art. 134 CP) danneggiamento (art. 144 CP), e diffamazione (art. 174 CP). Quest’ultima è stata riferita al fatto di essere stati ingiustamente denunciati.
Nel corso della procedura a carico del qui imputato, le parti sono giunte ad un accordo a seguito del quale i denuncianti hanno ritirato le loro querele. Tuttavia, essendo il reato di denuncia mendace (art. 303 CP) perseguito d’ufficio, l’istruttoria ha continuato il suo corso in merito a questa imputazione, concludendosi con il decreto d’accusa del 18 marzo 2014.
Denuncia mendace
11. Giusta l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Dal
profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona
innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un
delitto.
Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di
formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta
su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante
un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a
edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20
consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in
modo preciso, essendo sufficiente che la sua identità sia almeno determinabile
dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op.
cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20
consid. 4.2).
“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto
penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata
emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento
penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di
non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di
principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di
un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova) vincolante
per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di denuncia
mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale decisione non
possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi (cfr.
Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art.
303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF
136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006,
consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente
determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico
era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art.
54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del
denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid.
1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4
dicembre 2006, consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è
realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa denuncia,
indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei
confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.;
Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).
Dal profilo
soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il
denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale,
dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui
formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla
commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o
su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art.
303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV
170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012,
consid.8.2).
L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro
la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o
perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetta Eventualabsicht) - che la
sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di
un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non
è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di
favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV
159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20
dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;
Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).
12. Nella fattispecie, dal punto di vista oggettivo, tutti gli elementi del reato sono da ritenersi realizzati, senza necessità particolari di approfondimento. In effetti, da un lato AP 1 ha denunciato __________ per il reato di lesioni gravi, subordinatamente semplici, costituendosi nel contempo accusatore privato, sia in occasione del suo primo verbale, del 20 dicembre 2012, che, in maniera più chiara, con l’allegato scritto del giorno seguente. Egli ha, poi, sostanziato questa sua querela con una descrizione fallace dei fatti, dichiarando di essere stato investito dall’auto guidata dalla donna, laddove in realtà è stato lui ad andare a cozzare contro la fiancata della stessa, senza che la querelata potesse fare nulla per evitare l’impatto.
Dall’altro lato, vi è un decreto di non luogo a procedere (NLP 669/2013 del 28 febbraio 2013), confermato integralmente dalla decisione della CRP del 12 agosto 2013 - emanata su ricorso interposto contro di esso dal qui imputato inc. 60.2013.79) - che attesta, con accertamenti fattuali dettagliati e concludenti, che la dinamica dell’incidente è diametralmente opposta a quella descritta dal qui appellante e che __________ non ha colpe in relazione all’incidente ed alle lesioni subite da AP 1.
Come visto, i fatti accertati con una sentenza passata in giudicato e la relativa decisione di non colpevolezza sono, di principio, vincolanti per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’accusa di denuncia mendace, a meno che non vi siano i presupposti per una revisione, rispettivamente che il caso sia stato archiviato per motivi di opportunità o in applicazione dell’art. 54 CP (STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2).
13. Nonostante la difesa abbia dichiarato esplicitamente di non mettere in discussione la realizzazione oggettiva del reato, per poter sostanziare la sua pretesa di riconoscimento della buona fede, ha tentato, comunque sia, di rivedere gli eventi e di dimostrare che le cose, se non si sono svolte diversamente da quanto stabilito dalla CRP, sono per lo meno apparse all’occhio del prevenuto diverse, al punto che egli era legittimato a pensare di essere stato volontariamente investito dall’ex compagna.
Le argomentazioni proposte sono certamente sagaci, ma risultano tuttavia, ad un’analisi approfondita, inefficaci.
Contrariamente a quanto sostiene il prevenuto, la realtà giudiziaria ritenuta da chi ha deciso sul non luogo a procedere, è identica a quella che può essere appurata in questa sede, con le conseguenti ripercussioni su ciò che si deve concludere sapesse (o che non poteva non sapere) AP 1 quando ha sporto la denuncia. In effetti, anche rimettendo in discussione tutta la vicenda come chiesto dall’appellante, la scrivente Corte, non può che condividere appieno le conclusioni del procuratore pubblico, della CRP e del Pretore penale: le lesioni subite da AP 1 sono state provocate dal suo agire sconsiderato, irresponsabile ed inutilmente autolesionista, che ha trovato spiegazione nella sua incapacità di gestire la delusione d’amore susseguente al fallimento della sua relazione sentimentale con __________.
La tesi avanzata dal prevenuto, secondo la quale la donna, nel tentativo di evitarlo - dopo averlo visto farle il cenno di fermarsi con le mani una volta ripartita dopo aver lasciato passare i pedoni - l’avrebbe involontariamente colpito con la parte sinistra della vettura, scartando verso sinistra, è irrealistica e sconfessata dalle risultanze d’inchiesta. In particolare, dal chiaro segno sulla fiancata dell’auto (posizionato in mezzo al parafango sinistro, inteso come parte della carrozzeria che sovrasta la ruota anteriore, e con una forma allungata come quella che si può ottenere con un colpo con il ginocchio), piuttosto profondo e non cagionabile con un semplice “scarto a sinistra”, dalla posizione finale di AP 1 - da lui stesso ammessa, cioè a destra del veicolo - raggiungibile solo con una buona velocità di marcia del pedone, e dalle dichiarazioni dei testi.
Per provocare un danno come quello riscontrato e per passare da una parte all’altra dell’automobile, ci vuole una forza con una direzione perpendicolare a quella di marcia del veicolo. E’ evidente che se la Porsche non fosse stata in movimento, le chances che un incidente del genere si sarebbe potuto verificare sarebbero state irrisorie, ma è altrettanto evidente che essa non avrebbe potuto, nemmeno con uno stuntman alla guida, danneggiarsi in quel modo investendo un pedone. Già le leggi della fisica e quelle della meccanica automobilistica (con i limiti dello sterzo, che non consentono al veicolo in questione di spostarsi perpendicolarmente) escludono, da sole, l’argomentazione difensiva.
Nel caso che ci occupa, poi, non va dimenticato che AP 1, il 20 dicembre 2012 (AI 8, pag. 3) ha esplicitamente dichiarato di essersi fermato su via delle Monache e che improvvisamente l’auto ha accelerato e lo ha investito. Si tratta di una versione dei fatti ben precisa e molto diversa da quella che la difesa ora richiama e addita come frutto di malinteso. Versione, quest’ultima, che appare essere piuttosto frutto di un’elaborata strategia processuale (certamente fine, seppur infruttosa nel suo esito) tendente ad alleggerire la propria posizione penale.
Questa Corte quindi, oltre a dare per assodato che, dal punto di vista oggettivo, il reato è realizzato, non può che accertare che i fatti si sono svolti così come stabilito in prima sede e da tutte le istanze che si sono chinate sulla vicenda.
14. Ciò posto, essendo l’infrazione punibile solo se commessa con dolo diretto circa l’innocenza della persona denunciata, è necessario chinarsi sulla questione a sapere se AP 1, al momento della querela, sapeva che __________ era innocente.
Sulla scorta dell’accertata dinamica del sinistro, è impensabile che AP 1 non abbia saputo che non è stata l’automobile ad investirlo, ma lui ad andarvi a sbattere e che, quindi, la causa primaria, se non esclusiva, delle sue lesioni è stato il suo comportamento. Nessuno che si fionda proditoriamente e direttamente in strada senza lasciare alcuna possibilità all’automobilista di reagire, può pensare che la colpa per essere andato a sbattere contro il lato della macchina sia di questi.
Il fatto che i due occupanti della Porsche non si siano fermati subito a prestare soccorso all’imputato, non porta acqua al mulino di quest’ultimo. In effetti, il comportamento di __________ e __________ dopo che il prevenuto ha cozzato contro la vettura in una maniera del tutto sconsiderata, nulla ha a che vedere con le modalità con le quali egli si è ferito: chiare e di certo non fraintendibili.
In effetti la questione a sapere se il fatto che due ragazzi si siano allontanati senza verificare lo stato di salute del giovane, sia stato o meno conforme ai loro doveri, non influenza la percezione di quest’ultimo circa quanto avvenuto e la sua valutazione delle colpe nell’investimento. A tal proposito non va dimenticato come il PP e la CRP non lo abbiano neppure ritenuto illecito, essendo più che comprensibile che un comportamento folle come quello palesato da AP 1 in quei frangenti, possa averli inizialmente spaventati e indotti ad allontanarsi.
Irrilevante, a tal proposito, è pure sapere se essi hanno mentito o meno in merito all’intenzione di tornare sul posto (invero di primo acchito poco verosimile), poiché la loro scarsa credibilità su questo punto, nulla muterebbe a quella sullo svolgimento dei fatti principali, confermato come detto dai riscontri istruttori e dagli accertamenti oggettivi.
Non è, di conseguenza, seguibile la tesi per la quale, vista la loro “fuga”, l’appellante era legittimato a credere che __________ fosse colpevole. Egli ha sempre saputo come e perché si è ferito. Non è pensabile che un atteggiamento, fors’anche errato (almeno dal suo punto di vista), della ragazza e del suo amico possa averlo indotto, in tutta buona fede, a travisare gli eventi ed a pensare di essere stato volontariamente travolto.
Non avendo nemmeno mai paventato l’ipotesi di un’amnesia, si può senza timore di smentita considerare che egli ha sempre ricordato perfettamente tutte le fasi del sinistro, per cui è corretto concludere che egli ha saputo sin dal primo momento di non essere stato investito dall’auto ma di averne urtato la fiancata correndo, volontariamente o per inavvertenza che sia stato.
Questa sua coscienza non può essere stata scalfita neppure dalle, asserite, menzogne che il difensore ha cercato abilmente di far emergere nelle deposizioni di __________ e __________. In realtà, anche volendo ammettere, ragionando per ipotesi, che essi abbiano raccontato bugie nel corso della procedura - cosa che questa Corte, come chi l’ha preceduta, non reputa essere avvenuta, risultando i due giovani sostanzialmente credibili, a parte sulla questione della volontà di ritornare effettivamente sul posto dell’incidente e di aver spontaneamente avvertito la polizia (sulle quali vi possono essere dei dubbi) - non è possibile pensare che questo lo abbia portato ad interpretare gli eventi diversamente dalla realtà. Tra l’altro, quasi tutte le incongruenze sollevate dal prevenuto, concernono giustificazioni addotte dalla ragazza e dall’allora compagno per dare un senso al loro allontanamento dopo l’impatto. Non quindi relative alla dinamica dell’impatto con l’automobile e della caduta al suolo.
Inoltre, al momento della denuncia i due giovani erano stati sentiti solo una volta, e il secondo interrogatorio è stato effettuato ben 10 mesi dopo, per cui quando ha commesso il reato non vi era neppure stata la possibilità di notare incertezze nelle testimonianze.
Per tacere del fatto che la denuncia è stata fatta per il tramite del suo patrocinatore di quel tempo, sicché l’appellante ha avuto tutto il tempo di ragionare su quanto stava facendo e, con ogni evidenza, di discuterne con un avvocato. Cosa che costituisce in indizio in più contro la sua “buona fede”.
15. L’intenzione di perseguire ingiustamente l’ex fidanzata è confermata dall’atteggiamento assunto nel corso di tutta l’istruttoria dall’accusato. In effetti, egli non ha modificato la sua versione menzognera dei fatti nemmeno nella fase avanzata delle indagini. Neppure dopo aver preso atto dei danni alla vettura, che contraddicevano chiaramente la sua tesi, e nemmeno dopo aver sentito i contenuti delle deposizioni degli accusatori privati, rispettivamente dei testi. Solo all’ultimo momento ha smussato le sue posizioni giungendo ad affermare “è verosimile che mi sono sbagliato” (MP 5 settembre 2014, AI 20, pag. 4), dopo aver preso atto che la sua illustrazione dei fatti non era credibile e non è stata creduta.
In questo modo, quindi, oltre ad aver denunciato calunniosamente l’accusatrice privata, non si è ravveduto manco quando aveva tutti gli elementi a disposizione per essere convinto della falsità delle sue allegazioni (in questo senso DTF 102 IV 103).
Il fatto che il non luogo a procedere e la sentenza della CRP siano posteriori al momento di commissione del reato, è, come detto, irrilevante. In effetti, la formalizzazione giuridica dell’innocenza della denunciata/querelata nulla muta a quanto l’autore dell’infrazione sapeva sin dal primo istante.
AP 1 ha dunque agito per dolo diretto.
Essendo anche i presupposti soggettivi dell’art. 303 CP realizzati, la condanna per denuncia mendace decretata in prima sede deve essere integralmente confermata. L’appello è di conseguenza respinto.
la pena
16. Per quanto attiene alla commisurazione della sanzione, non oggetto di specifica contestazione, appare corretto omologare la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere inflitta in prima sede, apparendo adeguata alla colpa e ossequiosa dei principi sanciti dall’art. 47 CP.
In merito alla quantificazione delle aliquote, fissata dal primo giudice in fr. 30.-, per complessivi fr. 300.-, in ossequio al vincolo del divieto della reformatio in peius, non si può qui far altro che mantenere questo importo. In questa sede non ci si può esimere dal sollevare più che un dubbio sulla questione, considerato che, nonostante non abbia alcuna entrata da attività lavorativa, AP 1 è proprietario di almeno 24 appartamenti in zona pregiata, cosa che, persino con una stima per difetto, gli garantisce entrate considerevoli. Il fatto che egli abbia dichiarato di non ricevere direttamente gli affitti perché gli immobili sono amministrati dal padre, costituisce una questione interna a loro due, che non ha alcun rilievo per la fissazione dell’ammontare dell’aliquota. L’aliquota avrebbe dovuto essere molto, ma molto, superiore ai fr. 30.- stabiliti dal giudice con un’ingiustificata clemenza, contraria allo scopo delle relative norme, che rendono per il condannato la sanzione risibile.
Confermata è, pure, la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni.
indennità ex art. 429 CPP
17. Tenuto conto della sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, presentata da AP 1 per un importo di fr. 43'332.- (inc. 17.2016.113), va, necessariamente, respinta.
tasse e spese
18. È integralmente ratificata anche l’attribuzione di tasse, spese e indennità decisa in prima sede (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre per quanto riguarda la procedura d’appello le tasse e le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 429 CPP,
303 cifra 1 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di denuncia mendace
per avere, a Camorino e Locarno, il 20 e il 21 novembre 2012, denunciato all’autorità __________, che sapeva essere innocente,
e meglio per avere dichiarato nel verbale di polizia 20 novembre 2012 e il giorno successivo per il tramite del proprio patrocinatore, che __________, il 21 ottobre 2012, lo aveva investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali gravi, subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare intenzionalmente tale veicolo;
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 300.- (trecento).
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.
2. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.