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Incarto n. |
Locarno 31 agosto 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 maggio 2016 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 giugno 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 11 luglio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 40983/410 del 27 novembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato la AP 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione poiché, in data 18 luglio 2015 in località Gerra, il veicolo targato TI __________ a lei intestato è stato posteggiato fuori dai posti delimitati.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna della prevenuta alla multa di fr. 40.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 40.-.
Contro il decreto d’accusa la AP 1 – per il tramite del presidente del CdA __________ - ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 17 maggio 2016 (motivazione scritta intimata il 17 giugno 2016), il Presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la condanna contenute nel DA. Le tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 615.- sono state accollate alla condannata.
C. Il 24 maggio 2016 la AP 1 – sempre per il tramite del suo presidente - ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 11 luglio 2016 in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento (II).
D. In applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 12 luglio 2016 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (già motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Con scritti rispettivamente 14 e 26 luglio 2016 sia la Pretura penale (IV) che la Sezione della circolazione (V) hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad
art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,
pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che
si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza
valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014
del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto
2011).
Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc. 6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc. 6B_563/2014, consid. 1.1).
Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).
È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.
2. Con l’appello l’imputata sostiene che la sera dei fatti il veicolo Alfa Romeo Mito a lei intestato non si trovava posteggiato fuori dai posteggi delimitati situati su via __________ a Gerra: contrariamente a quanto affermato dall’agente __________ (che ha accertato l’infrazione ed emesso la multa), l’autovettura si trovava sul fondo privato appartenente al signor __________. La vettura ferma nel punto indicato dall’agente era un’altra, e meglio la Range Rover targata __________ appartenente a __________. Ciò è, in particolare, dimostrato, a dire dell’appellante, sia dalle dichiarazioni dello stesso __________ (doc. 5 allegato alla dichiarazione d’appello), sia da quelle della signora __________ (doc. allegato al verb. dib. primo grado), così come dall’avviso di contravvenzione effettivamente emesso, quella sera, a carico di __________ (doc. 3 allegato alla dichiarazione d’appello). Essendo l’autovettura di cui è detentrice posteggiata su una proprietà privata, l’appellante afferma di non aver infranto la LCStr e chiede, pertanto, il suo proscioglimento.
2.1. Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con la dichiarazione d’appello (doc. da 3 a 5 allegati alla dichiarazione d’appello) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio.
L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).
2.2. Nella dichiarazione d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo cui quella sera, il veicolo di cui è detentrice, si trovava posteggiato su un sedime privato e non era, pertanto, passibile di contravvenzione. Così facendo, ella non si confronta però minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’agente __________ - frutto di una costatazione diretta di un poliziotto in servizio, poi espressa nel rapporto di polizia e ribadita in aula - è maggiormente credibile rispetto alla sua. L’appellante non spiega perché, sulla scorta delle prove in atti, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere il poliziotto non credibile e seguire, invece, la versione da lei raccontata. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento della sua condanna e tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP.
In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.
3. Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.