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Incarto n. |
Locarno 22 dicembre 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Damiano Stefani, giudice presidente Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo |
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segretaria: |
Cristina Maggini, vicecancelliera |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 ottobre 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 30 giugno 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 22 luglio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con DA 2350/2014 del 2 giugno 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di:
“ omicidio colposo
per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO 1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedendo sulla corsia di sorpasso, non si avvedeva negligentemente di DO 1, che era precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre 2010;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”.
La sanzione proposta per la fattispecie è stata una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, per complessivi fr. 16’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 1’000.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia. Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile per le pretese di tale natura. Inoltre è stato confermato il sequestro ed ordinata la confisca e la distruzione degli abiti e dei due caschi della vittima.
B. A seguito dell’ opposizione tempestivamente interposta da AP 1, il caso è stato trasmesso alla Pretura penale. In occasione del dibattimento di primo grado, svoltosi il 14 ottobre 2015, il giudice ha dato al Procuratore pubblico, in applicazione degli art. 329 cpv. 2 e 350 CPP, la possibilità di completare o rettificare il decreto d’accusa, avendo egli osservato come il comportamento colposo ascritto all’imputato - e meglio nella misura in cui gli si imputa di non essersi negligentemente avveduto della vittima senza specificare oltre l’atto o l’omissione in oggetto - non sembra trovare riscontro negli atti.
Il PP PP 1 ha così riformulato il DA, rettificando la descrizione dei fatti costitutivi del reato di omicidio colposo nel seguente modo:
“ per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO 1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedendo sulla corsia di sorpasso, e meglio per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e in particolare per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti, non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre 2010”.
C. Con sentenza 14 ottobre 2015 (motivazione intimata il 30 giugno 2016), il giudice della Pretura penale ha giudicato l’appellante autore colpevole di omicidio colposo, per i fatti descritti nella versione rettificata del DA sottoposta alle parti in occasione del processo di primo grado e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, per complessivi fr. 6’600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 1’000.-. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state fissate in complessivi fr. 11'750.-. Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura. Infine è stata ordinata la confisca e la distruzione degli abiti e dei caschi della vittima posti sotto sequestro.
D. Contro la sentenza della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con dichiarazione di appello 22 luglio 2016, per mezzo della quale ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione, postulando il suo proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo, con contestuale riconoscimento di indennità e accollamento di tasse di giustizia e spese allo Stato.
Non sono state presentate istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 16 dicembre 2016, durante il quale:
- il PP PP 1, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ribadendo che la vettura che ha schiacciato la vittima, provocandone il decesso, è quella del prevenuto.
- l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di omicidio colposo, con protesta di tasse, spese e con il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per fr. 18'576.-. Egli ha dettagliatamente spiegato, con l’aiuto delle delucidazioni fornite dal perito di parte, come non si possa essere sicuri che sia stato l’investimento da parte di AP 1 a provocare la morte del signor DO 1. I fatti non hanno potuto essere chiariti con sufficiente certezza, sicché le ricostruzioni si basano su ipotesi, ma non su accertamenti oggettivi. Avantutto vi sono almeno quattro veicoli che non hanno potuto essere identificati, dei quali almeno due sono transitati sulla corsia di sorpasso dopo il passaggio della motocicletta della vittima e prima dell’auto dell’imputato. Sulla scorta dei dati a disposizione non si può affermare con sufficiente certezza che l’automobile di AP 1 è stato il primo e unico veicolo a travolgere il corpo. Inoltre non è possibile stabilire che la morte sia insorta solo dopo l’investimento da parte dell’accusato, anche perché il teste __________ ha riferito di aver visto una chiazza di sangue da parte al capo di DO 1 e il teste __________ ha dichiarato che gli sembrava che l’uomo a terra fosse morto perché non si muoveva. Neppure dimostrato è che AP 1 dovesse prevedere un pericolo, poiché non si può dare per certo che egli abbia visto dei lampeggianti e che li abbia potuti notare per tempo: __________ ha asserito di averli attivati solo dopo aver capito che quello a terra era un essere umano, quindi non a 230 metri come scritto dal primo giudice, e la teste __________ ha fatto riferimento ai lampeggianti di un altro autocarro, essendo lei transitata ca. 25 sec. prima di AP 1.
L’imputato non poteva prevedere l’insorgenza di una situazione di pericolo, se non quando ormai era per lui troppo tardi. Quando, quindi, l’investimento non era più evitabile. Egli non ha, dunque, alcuna colpa.
Sulla scorta di questi elementi, si impone il proscioglimento di AP 1 dall’accusa di omicidio colposo.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. AP 1, architetto diplomatosi alla scuola tecnica di Lucerna, è nato il __________ proprio in quella città e vive attualmente a __________.
È coniugato ed ha due figli, il primo nato nel 2011 ed il secondo nel 2013.
Attualmente lavora in proprio come architetto e, parallelamente, collabora con il Comune di __________.
Il suo salario, complessivamente, è di circa fr. 100'000.- netti all'anno. La moglie è casalinga.
2. La presente procedura penale trae origine da un incidente della circolazione occorso il 12 luglio 2010, attorno alle 19:40, nella galleria autostradale del San Salvatore in direzione Sud-Nord nel quale ha perso la vita un motociclista, DO 1, nato il __________, che, a bordo della sua Suzuki chopper, nell'affrontare la curva ad ampio raggio del tunnel ad una velocità di stimati 129 km/h, ha cozzato, per motivi rimasti ignoti, contro la parete di sinistra del tunnel ed è caduto dal proprio mezzo, ritrovandosi sdraiato in posizione prona sulla corsia di sorpasso, immobile, per essere poi letalmente investito da un'automobile che gli è passata sopra al corpo.
I soccorsi, prontamente allarmati, sono intervenuti nel lasso di una decina di minuti, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del motociclista.
3. Immediatamente avviate le indagini per accertare i fatti, gli inquirenti hanno fatto ricorso alle immagini della videosorveglianza stradale all'interno della galleria che, pur non coprendo il punto esatto in cui la vittima è stata investita, hanno consentito di appurare che, negli istanti subito dopo il suo passaggio nel campo di ripresa dell'ultima telecamera che l'ha filmata prima che cozzasse contro la parete e cadesse sull'asfalto (quella del km 20.000), sono transitati, nell'ordine: la Citroen C3 di __________, l'autocarro di __________, la Yamaha Majestic di __________, un’auto rimasta sconosciuta, la VW Golf di __________, un veicolo non identificato, il camion Mercedes di __________, due altri veicoli non identificati, la Mercedes SLK targata __________ dell'imputato, la Mercedes R320 di __________, l'Audi A6 di __________, la Skoda Yeti di __________ e la Smart di __________.
Dopo aver proceduto ad interrogare i numerosi conducenti individuati che sono transitati con i loro veicoli nella galleria nei frangenti in cui si è verificato l'incidente - la maggior parte annunciatisi personalmente - e dopo l'esame degli automezzi che potenzialmente, per questioni temporali, avrebbero potuto essere entrati in contatto con il corpo di DO 1, le attenzioni degli inquirenti si sono ben presto concentrate su AP 1, in quanto una serie di elementi, li ha indotti a ritenere che l’unico veicolo ad essere passato sopra la vittima doveva essere stato quello da lui guidato.
4. Nel frattempo è giunta la relazione dei periti giudiziari incaricati dell’esame autoptico della vittima, dott. med. __________ e __________ - dell’Azienda ospedaliera di Varese, Unità operativa di medicina legale/Università degli studi dell’Insubria, Facoltà di medicina e chirurgia - circa le operazioni medico-legali condotte per l’accertamento delle cause e delle circostanze della morte, di data 1 settembre 2010 (AI 7, i cui esiti sono stati confermati il 29 dicembre 2010, AI 27), che ha concluso:
“ DO 1, alla guida della motocicletta, venne a morte pressoché istantanea in un incidente della circolazione, avvenuto in data 12 luglio 2010, attorno alle ore 19:40; incidente “combinato”, nel quale sono risultate coinvolte anche tre automobili.
La causa della morte del soggetto è da identificarsi nello scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale (spremuta all’esterno), e nella lacerazione del peduncolo del cuore (l’esame necrosettorio ha permesso di rilevare anche plurime fratture sternali e costali, lacerazioni profonde polmonari ed epatiche, plurime fratture ossee agli arti).
È certo che il corpo del soggetto, ormai a terra, sia stato sormontato da almeno un’automobile ed è molto probabile che nella caduta non avesse riportato lesioni mortali” (AI 27, pag. 9 seg.).
Richiesto di prendere nuovamente posizione sulle cause della morte, dopo ulteriore lettura di tutte le deposizioni testimoniali e esame delle fotografie in atti, il 27 agosto 2012 (AI 53) il dott. med. __________ ha ribadito di reputare che “in termini di alta probabilità e di credibilità razionale” non è stato l’impatto del capo contro la parete della galleria a cagionare lesioni cerebrali importanti al DO 1.
5. La motocicletta della vittima è stata sottoposta ad un controllo tecnico da parte dei competenti servizi della Sezione della circolazione di Camorino, che hanno accertato che essa non presentava alcun tipo di difetto o guasto che avrebbe potuto causare l’incidente (AI 4). Gli unici danni riscontrati sono stati la rottura della leva delle marce, il distacco del poggiapiedi ed il mancato funzionamento della luce di posizione posteriore.
La Suzuki è stata pure visionata e fotografata dalla polizia scientifica, che ha confermato come a risultare danneggiate sono solo le estremità del lato sinistro, cioè la manopola del cambio, il cavalletto e la borsa in pelle, mentre il lato destro del veicolo è praticamente intatto. I danni, per gli specialisti, sono stati collegati alla rovinosa caduta a terra e allo scivolamento sull’asfalto, mentre “non sono stati evidenziati danni o tracce riconducibili al contatto con un altro veicolo” (AI 29, foto 13-16).
6. Le foto della polizia attestano la posizione finale del corpo, supino perché girato dai soccorritori, prima del quale era presente sull’asfalto un’ampia chiazza di sangue dalla quale si diramavano numerosi schizzi, la cui forma particolarmente allungata è indizio di un’importante forza alla loro origine, fatto che ha condotto gli agenti della scientifica a concludere per un investimento della vittima da parte di un veicolo sopraggiunto dopo la sua caduta al suolo (AI 29, foto 8).
7. Il casco marca Nolan indossato da DO 1 presentava delle tracce di sfregamento/contatto (di cui una, importante, proprio in corrispondenza della zona frontale) ed era rotto in più punti (tra i quali è stata rilevata una grossa spaccatura sulla parte posteriore), ma era ancora sulla testa dell’uomo, con il cinturino chiuso (AI 29, foto 9 e foto 17).
DO 1 indossava unicamente un paio di calzoncini corti, una canottiera, un paio di calze e delle scarpe da ginnastica.
Sulla parte posteriore dei pantaloncini, gamba sinistra, è stata rilevata una chiara traccia di pneumatico, con una direzione parallela rispetto all’asse verticale dell’indumento (cioè quello longitudinale del corpo), che ha lasciato “stampate” sulla stoffa le lettere L, K, E e N (AI 29, foto 18 e 19).
8. Come detto, la Polizia scientifica ha esaminato i veicoli che avrebbero potuto aver avuto un impatto con il corpo di DO 1 e quindi averne cagionato le lesioni mortali, ed ha potuto appurare che:
- l’auto di __________ non ha avuto alcun contatto con la vittima perché si trovava davanti al lei al momento della caduta (AI 29, foto 20-21);
- sotto l’automobile di __________ è stata rinvenuta una minuscola traccia di sangue nel sottoscocca (AI 29, foto 28), nella zona della ruota anteriore sinistra, che, all’analisi genetica ha permesso di estrarre un profilo DNA compatibile con quello di DO 1. Le sue piccole dimensioni e il fatto che era isolata hanno portato gli agenti della scientifica a sostenere che sia riconducibile al passaggio dell’Audi A 6 sopra una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto stradale presso il luogo dell’incidente, piuttosto che non la conseguenza dell’investimento della vittima;
- la Skoda Yeti di __________ ha presentato anch’essa una minuscola traccia di sangue sul sottoscocca della ruota anteriore sinistra con profilo DNA compatibile con quello di DO 1, la cui origine è stata considerata analoga a quella della traccia sul veicolo di __________ (AI 29, foto 30);
- i veicoli di __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 37) non presentavano tracce collegabili ai fatti.
Differente è stato per contro l’esito dell’ispezione della Mercedes SLK del prevenuto (AI 29, foto 22-26):
- sul lato inferiore destro del paraurti, davanti alla ruota, anteriore sono state scoperte tracce di vernice rossastra compatibili con quella del casco della vittima;
- sull’auto erano montati degli pneumatici di marca Falken, con la scritta sul lato;
- sul sottoscocca della macchina sono stati rilevati numerosi schizzi di sangue dall’aspetto allungato “con una direzionalità che converge verso il lato anteriore destro del veicolo, ovvero verso la zona dove sono state assicurate le tracce rossastre”;
- sulla marmitta sono evidenti numerosi schizzi di sangue prevalentemente di aspetto allungato e con “una direzionalità che converge verso il lato anteriore destro del veicolo”.
Sulla scorta di questi dati i poliziotti hanno scritto: “Gli schizzi di sangue della vittima e la presenza di tracce di vernice rossastra sul veicolo AP 1 insieme alle tracce riscontrate sui pantaloni della vittima (…) avvalorano a nostro avviso l’ipotesi di un urto tra la vittima e il veicolo AP 1, in particolare tra il paraurti anteriore, lato destro, e il capo di DO 1.” (AI 29, foto 25).
9. AP 1 è stato sentito la prima volta un’ora e mezza circa dopo l’incidente, alle 21:10 del 12 luglio 2010, ed ha dichiarato di essere partito quel giorno da __________ verso le 17.30, accompagnato dalla sua ragazza __________. Entrato nella galleria del San Salvatore ad una velocità di 80-100 km/h, con i fari anabbaglianti accesi, nell’affrontare sulla corsia di sorpasso di sinistra un tratto con una curva leggermente piegante a destra, ha notato, sulla corsia di destra, un veicolo di grossa cilindrata, tipo Jeep, di colore scuro, che avanzava lentamente con i lampeggianti accesi (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Superato questo automezzo alla stessa velocità, appena rimesso gli occhi sulla sua corsia di marcia, ha visto in mezzo ad essa “un oggetto non meglio definito”, di colore chiaro, che ha ipotizzato essere una borsa o un rifiuto. A questo punto ha dato un colpo di freno ed ha sterzato a destra per scansarlo, avvicinandosi con tale manovra al centro della carreggiata verso la corsia di destra, entrandovi leggermente.
In merito a questo frangente ha tenuto a precisare di non essere in grado di dire se ha urtato l’oggetto perché non ha sentito nessuna collisione.
Dopo quella che ha definito “la sbandata” ha continuato il suo percorso sempre sulla corsia di sinistra, nelle vicinanze della riga di direzione. Subito dopo ha visto un oggetto di grosse dimensioni, di colore scuro, davanti a sé, che non è riuscito ad evitare, per cui “gli sono passato sopra” (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Egli ha asserito d’essere sicuro d’averlo urtato perché ha sentito un forte colpo al suo veicolo. A seguito dell’impatto, ha perso leggermente il controllo del suo mezzo, senza tuttavia spostarsi troppo dalla sua direzione di marcia. Ha poi continuato la sua corsa sulla sinistra sino alla fine della galleria, uscito dalla quale si è lentamente spostato sulla destra per arrestarsi, infine, sulla corsia di emergenza. Visto che vi erano fermi altri veicoli, ha deciso di ripartire per recarsi al primo posto di polizia e si è così presentato a quello di Noranco, ove ha lasciato la sua Mercedes per non più toccarla.
In merito al primo oggetto sulla carreggiata ha risposto di non averlo visto bene, ma che era di colore chiaro ed era largo più o meno 1.50 m ed alto 0.5 m; il secondo oggetto era per contro di sicuro di metallo e ha ipotizzato, viste le dimensioni, fosse un motoveicolo (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3). Su domanda esplicita ha sostenuto di non aver visto alcun motociclista nel punto dove è avvenuta la collisione (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag.4).
AP 1 ha spiegato che prima di scansare l’oggetto chiaro ha effettuato una frenata d’emergenza molto breve, senza saper dire se ha bloccato o meno le ruote. Non riuscendo a fermarsi in tempo, ha deciso di scansare (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3).
10. L’11 novembre 2010 il prevenuto è stato interrogato dal PP, al quale ha confermato le dichiarazioni fornite alla polizia, aggiungendo, rispetto a quanto già riportato:
“Circa a metà o poco dopo la metà della galleria, per quanto posso ricordarmi, ho visto sulla destra una vettura con i lampeggianti accesi. Mi sembra che il veicolo viaggiasse lentamente, ma che non era fermo.
Ho tolto il piede dal gas e ho superato il veicolo sulla sinistra. Non posso dire se io mi sono spostato sulla corsia di sorpasso o se vi ero già.
Ho quindi visto un oggetto sulla corsia di sorpasso che però era relativamente vicino con ciò intendo a 50 metri da me. L’oggetto l’ho notato appena superato il veicolo con i lampeggianti. Preciso che in un primo tempo la mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva i lampeggianti accesi. Appena ho visto l’oggetto ho frenato bruscamente, ma ho capito di non avere sufficiente spazio per fermarmi, mi sono quindi spostato sulla destra.
(…) ADR che la
frenata che ho fatto è stata breve, decisa ma breve, e non sono in grado di
dire a quale velocità viaggiassi dopo. Sicuramente andavo più adagio.
Dopo aver frenato mi sono spostato sulla destra in maniera decisa e sono
passato a lato dell’oggetto sulla destra.
ADR che posso escludere di avere toccato questo primo oggetto.
Proseguendo ho poi visto un secondo oggetto che era pure sulla carreggiata e che credo di aver identificato come una motocicletta; con questo oggetto sono entrato in collisione.
(…) ADR che davanti a me non ho visto nessun veicolo passare dalla zona in cui vi erano questi oggetti.
L’interrogante mi indica che sotto il veicolo è stato trovato abbondante sangue che le analisi del DNA hanno inequivocabilmente attribuito a DO 1.
Posso supporre che sulla persona fosse già passato un altro veicolo e che quindi dato che io vi sono passato relativamente vicino, la mia macchina si sia imbrattata in questo modo del suo sangue
(…) ADR che non ho visto sangue sulla carreggiata.” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2 seg.).
11. Dopo aver preso atto dei rilevamenti peritali, tecnici e medici, ed aver interrogato le persone coinvolte, il procuratore pubblico, considerata sufficientemente provata la fattispecie, ha concluso che la morte di DO 1 è imputabile ad un comportamento negligente di AP 1 ed ha così emanato il decreto d’accusa 2 giugno 2014.
12. Nell’imminenza del processo di primo grado, il 16 marzo 2015, la difesa ha prodotto una relazione peritale dell’ing. __________ (doc. PP 10), i cui punti essenziali possono essere così riassunti:
- dalla planimetria si evince che dall’inizio delle tracce di sangue fino alla posizione finale della vittima vi sono una decina di metri (pag. 9);
- tra l’ultima nicchia prima del luogo dell’incidente, inquadrata dalla telecamera al km 20.000, e lo stesso vi sono circa 230 m (pag. 9);
- all’altezza della suddetta nicchia i veicoli qui d’interesse avevano le seguenti velocità (pagg. 19-21):
o motocicletta di DO 1: 129 km/h
o autocarro Scania di __________: 86 km/h
o Citroen C3 di __________: 101 km/h
o Scooter Yamaha di __________: 101 km/h
o VW Golf di __________: 97 km/h
o Autocarro Mercedes di __________: 84 km/h
o Mercedes R di __________: 90 km/h
o Mercedes SLK di __________: 100 km/h
o Audi A6 di __________: 104 km/h
o Skoda Yeti di __________: 112 km/h
o Smart di __________: 101 km/h
- la vittima ha toccato il cordolo laterale della galleria circa 180 m dopo la nicchia ripresa dalla telecamera, e si è fermata al suolo 230 m dopo di essa, alle ore 19:42:50 (pag. 21);
- AP 1 è transitato dalla nicchia alle 19:43:27.7, due secondi circa dopo il camion di __________ e uno dopo un’auto rimasta sconosciuta. L’altra auto sconosciuta, che al passaggio dalla nicchia era ancora davanti al prevenuto, nel punto dove è successo l’incidente era già stata superata da lui e vi è transitata alle 19:43:28.3 (pag. 23);
- Non è possibile stabilire quale veicolo ha attivato i lampeggianti d’emergenza durante l’avvicinamento al luogo ove si trovava la motocicletta (pag. 23);
- 3 secondi prima dell’investimento AP 1 era a un’ottantina di metri dal corpo, ma la presenza dei veicoli che precedono, seppur sulla corsia di destra, gli impediva di avvistarlo (pag. 25);
- 2.5 secondi prima il prevenuto era a una sessantina di metri dal corpo, ma la sua visuale diretta era fortemente disturbata dalla presenza dei veicoli davanti a lui sulla corsia di destra, cosa che gli impediva l’avvistamento del motociclista disteso al suolo (pag. 26);
- 2 secondi prima la Mercedes dell’imputato, che circolava sempre a 100 km/h (27.77 m/s), era a 55 metri dal corpo e da questo momento la presenza della vittima inizia ad essere percettibile (pag. 27);
- 1 secondo prima AP 1 era a circa 27/28 metri e verosimilmente ha dato un colpo di freno, mentre un rientro sulla corsia di destra non è stato considerato verosimilmente a causa della presenza della vettura sconosciuta che si trovava poco più avanti a lui e circolava più lentamente (pag. 28);
- potendo percepire la presenza della vittima solo 2 secondi prima di travolgerla, quando era a 55 m da lei, AP 1 non avrebbe potuto, circolando a 100 km/h fermare completamente la sua auto prima di investirla nemmeno con una frenata di emergenza. Per poter fare ciò avrebbe dovuto circolare a meno di 80 km/h (pag. 29).
In conclusione, per l’ing. __________, il prevenuto non poteva evitare l’investimento perché ha potuto vedere troppo tardi il corpo disteso di DO 1 e perché, parallelamente, quando lo ha avvistato, pochi metri davanti a lui sulla destra c’era una delle due vetture sconosciute che seguivano il camion di __________, che gli ha impedito di rientrare sulla corsia di destra (pag. 30).
13. Al processo di fronte al pretore, AP 1 ha modificato un po’ la sua versione dei fatti dichiarando di aver visto le luci dei freni dell’auto che lo precedeva e non quelle dei lampeggianti, come dichiarato fino a quel momento, sostenendo di aver reagito non appena ciò è avvenuto ed asserendo che quando ha scansato il primo oggetto si è spostato completamente sulla corsia di destra:
“ Ho frenato immediatamente e dal momento in cui ho frenato a quando ho scansato l’oggetto sarà passato un secondo. Confermo quindi di avere scansato l’oggetto. Ricordo di avere fatto due, forse tre sterzate con il volante. Non ricordo se ho scansato l’oggetto sulla sinistra o sulla destra. Non ricordo se sulla corsia di destra o di sinistra davanti a me, ho notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto le luci dei freni e non i lampeggianti di emergenza. Non ricordo più in quale momento ho notato questa situazione. Quanto ricordo è di avere frenato di colpo e di non avere avuto il tempo di frenare senza sterzare. Sono certo che facendo la manovra per scansare l’oggetto, sono arrivato sulla corsia di destra. Ho sicuramente reagito allorquando ho visto la macchina davanti frenare. Ho frenato bruscamente quando ho visto l’oggetto a terra, ciò che è avvenuto in contemporanea con il momento in cui la macchina davanti ha frenato e ho visto le luci dei freni. L’oggetto si trovava tutto sulla corsia di sinistra ai limiti con la linea di separazione fra le due corsie. Ritengo che quando ho scansato l’oggetto, con movimento molto brusco, mi sono spostato con l’auto completamente sulla corsia di destra. Ricordo che in quel momento in cui mi sono spostato sulla destra, vi era di sicuro un’ auto - non so se più di una - sulla stessa corsia di destra. L’auto che precedeva, che era quella che aveva frenato, era davanti a me con uno spazio sufficiente per permettermi il rientro senza pericoli. Credo vi fosse anche almeno un’auto dietro, sulla corsia di destra. In ogni caso vi era sufficiente spazio per permettermi di rientrare. Confermo di essere entrato sulla corsia di destra al momento in cui ho scansato l’oggetto.
Sono certo di avere scansato questo primo oggetto, di non averlo toccato. Non ho sentito alcun urto. Mi viene chiesto dal Giudice se so che i testi __________ e __________ hanno riferito di avere sentito una collisione. Rispondo che ho il dubbio che si riferissero al secondo oggetto che ho colpito. La mia attenzione era su quanto avevo davanti, non so dire se l’auto che mi seguiva sulla corsia di sinistra fosse entrata su quella di destra.
Confermo di avere colpito un secondo oggetto. Nell’urto ho sentito un forte rumore e la mia auto si è alzata leggermente.
Escludo di avere colpito questo oggetto frontalmente; presumo di avere urtato contro la ruota anteriore della moto e di esserci passato sopra.
(…) So che sui calzoncini della vittima sono state riscontrate tracce di pneumatici della stessa marca di quelli della mia auto (Falken). Può darsi che non fossero della mia auto, ma di quelli di un’altra.
Riguardo le macchie di sangue trovate sotto la scocca della mia auto, posso presumere di essere passato sopra una pozza di sangue della vittima” (VI dib. di primo grado).
14. In occasione dell’udienza d’appello, AP 1 ha dichiarato di confermare la versione dei fatti fornita in primo grado, di non aver visto alcun veicolo azionare le luci lampeggianti d’emergenza e di non aver investito il primo oggetto, definito fagotto di vestiti, grazie ad una repentina sterzata, non sapendo dire, visto il tempo trascorso, se a destra o sinistra:
“Circa a metà del tunnel, in corrispondenza di una curva verso destra, ho notato che c’erano dei veicoli sulla corsia di destra davanti a me ed ho visto le luci dei freni di almeno un veicolo. Quando ho visto ciò, ho anch’io frenato un pochino. Davanti a me la corsia di sinistra era sempre libera. Dopo uno o due secondi ho visto qualcosa davanti a me sulla linea divisoria. Sembrava un fagotto di vestiti. Ero quasi là e ricordo di avere effettuato una sterzata significativa, ma non so più dire se verso destra o verso sinistra. E’ stato tutto molto veloce. Uno o due secondi dopo ho visto una motocicletta proprio davanti alla mia macchina, distesa sull’asfalto. Era troppo tardi per me per poterla evitare e così ricordo di averla urtata con la mia macchina. Ricordo anche che il mio veicolo ha avuto un sobbalzo. C’è stato un forte urto” (VI in verbale dib. d’appello, pag. 3).
Degno di rilievo, rispetto a quanto esposto sino a quel momento, è che l’appellante, per la prima volta, ha affermato di aver rallentato non appena ha visto che il veicolo che lo precedeva nella galleria aveva azionato i freni.
Tra le altre cose, seppur non determinante, va detto che egli ha precisato di essere partito da Viareggio e non da Lerici ed ha sostenuto che, prima di arrivare a Lugano, aveva fatto delle brevi soste.
15. Come rimarcato nella sentenza impugnata, possono darsi per accertati il luogo dell’incidente, le modalità con cui DO 1 è finito al suolo (impatto con la parete e caduta di sella dalla moto), la velocità di AP 1 di 100 km/h, il tasso di alcolemia riscontrato nella vittima (0.49 g/00) e il fatto che nessuno degli altri conducenti esaminati, imputato compreso, presentasse tracce di alcool nel sangue.
Parimenti accertato è che la morte della vittima è da far risalire al suo investimento da parte di un’automobile.
Controverso è per contro che questa automobile sia stata quella dell’appellante e che l’incidente fosse evitabile, quindi che vi sia una colpa imputabile a AP 1 nella causa della morte di DO 1.
Auto investitrice
16. Come giustamente assodato nella sentenza impugnata (considerando n. 13.2., pag. 22 segg.), l’esame oggettivo degli atti conduce a concludere che l’unica auto ad essere passata sopra al corpo della vittima è quella dell’appellante.
Questa deduzione si fonda in primo luogo sulle importanti tracce di sangue rinvenute nel sottoscocca della Mecedes SLK, che, dopo analisi del DNA, è stato accertato essere quello di DO 1. La posizione in cui è stato trovato, la direzione delle macchie (corrispondente a quella di marcia), la loro quantità e la loro estensione non lasciano spazio a equivoci (AI 29, foto 25 e 26).
La giustificazione data dal prevenuto, che ha ipotizzato che le macchie ematiche siano il prodotto del suo passaggio su una pozza, è del tutto infondata. In effetti, se così fosse stato, le tracce di sangue avrebbero dovuto essere localizzate in altri punti della parte inferiore dell’automobile, compatibili con uno spruzzo proveniente dalle ruote; non sulla marmitta e la parte centrale del sottoscocca.
Inoltre, come ben si vede dalle fotografie e dai commenti degli agenti che hanno redatto il referto (AI 29, foto 7-11), le chiazze di sangue più importanti, dalle quali avrebbe potuto provenire una quantità di spruzzi come quella che ha segnato l’automobile dell’imputato, non sono state calcate da alcun pneumatico.
Parallelamente, nessuno degli altri veicoli transitati nei momenti topici presentava tracce ematiche di sorta, ad eccezione di quella di __________, sulla quale è stata rilevata una piccola goccia del sangue di DO 1 nella zona della ruota anteriore sinistra (AI 29 foto 28) e di quella di __________ (AI 29 foto 30), su cui ne è stata rinvenuta una sola, piccola, pure nella zona della ruota anteriore sinistra. Entrambe le macchioline, vista proprio la posizione compatibile con uno schizzo proveniente dal copertone, si sono con ogni probabilità formate dopo il passaggio su una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto stradale. Non di sicuro con il transito sul corpo del motociclista.
Sul parafango anteriore destro della Mercedes SLK, nella sua parte inferiore, con striature da sfregamento che vanno sino a sotto di esso, è stata trovata una traccia di vernice rossastra compatibile con quella del casco della vittima (AI 29, foto 23). Questi segni sono la dimostrazione che l’automobile è passata sopra un oggetto proprio in quel punto, quindi anche, inevitabilmente, con la ruota anteriore destra.
Il casco indossato da DO 1, a sua volta, è rovinato da abrasioni da sfregamento e segni neri certamente compatibili con quelli di un investimento da parte della Mercedes. Esso è poi rotto in più punti (AI 29, foto 17), conseguenza senz'altro compatibile con un investimento.
A questo proposito sono decisamente conciliabili con l’ipotesi accusatoria di un investimento quando il corpo era riverso, prono, sull’asfalto, l’importante abrasione sulla zona frontale del casco e l’altrettanto significativa crepa in quella della nuca.
Sulla parte posteriore dei pantaloni indossati dalla vittima vi sono segni evidenti del passaggio di uno degli pneumatici marca Falken montati sulla Mercedes SLK (AI 29, foto n. 18 e 19). Nessuna delle altre automobili ispezionate aveva copertoni di questa marca.
17. In base a questi riscontri oggettivi è già di per sé possibile accertare che solo AP 1, quella sera, ha investito il corpo di DO 1 e vi è passato sopra, spaccando il casco e provocandogli delle ferite tali da comportare un’uscita importante di sangue con la quale è stato macchiato il sottoscocca.
18. Questa conclusione è supportata da ulteriori elementi, che la rendono solida e che inducono a concludere che la SLK dell’appellante è stato l’unico veicolo ad essere passato sopra DO 1.
Innanzitutto, AP 1 si trovava, per sua stessa ammissione, sulla corsia di sorpasso.
Il teste __________, poi, ha dichiarato di aver visto la Mercedes SLK effettuare una frenata d’emergenza molto breve e poi passare sopra qualcosa che sembrava un sacco di colore scuro con un’estremità rossa, che una volta vista la moto ha ipotizzato essere il motociclista, e di aver udito due colpi (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2 e 3). Egli ha pure detto che, invece, l’Audi che seguiva il prevenuto ha rallentato e si è spostata sulla corsia di destra davanti a lui, senza investire l’”oggetto” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2, 4 e 5).
L’investimento è stato confermato anche dal teste __________ che ha deposto d’aver sentito un forte colpo e d’aver visto la Mercedes collidere con qualcosa che inizialmente ha pensato essere la motocicletta, non essendo stato in grado di dire se aveva anche investito il corpo della vittima perché non lo ha visto muoversi, per poi precisare, in occasione del secondo verbale, di non poter dire con cosa l’imputato ha cozzato (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2 seg. e PG15 luglio 2010, AI 16, pag. 2).
Cozzare a 100 km/h con un casco, evidentemente, ha tra le varie conseguenze immediate, quella di fare un forte rumore.
A tutto ciò si aggiunge la testimonianza di __________, che ha riferito d’essere stato preceduto, sulla corsia di sorpasso, da due automobili, e che quella che era proprio davanti a lui ha scartato sulla destra, così che egli ha potuto distintamente vedere l’altra macchina investire il motociclista (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.).
Non si può, poi, dimenticare come né la motocicletta della vittima, né l’auto dell’appellante, presentino tracce di un passaggio di quest’ultima sopra la prima, che può quindi essere escluso. Invero, non sono stati neppure rinvenuti segni di scontro tra i due mezzi, per quanto possa essere di rilievo la questione.
19. A detta della difesa, non è possibile escludere che la vittima sia stata investita, prima che da AP 1, da un'altra automobile. In modo particolare da una di quelle che non hanno potuto essere identificate.
Questa tesi non può essere seguita, non essendovi elementi che consentano di seriamente formulare una simile ipotesi. Tuttavia si impone qualche puntualizzazione rispetto alle considerazioni di prima sede, che sono risultate essere imprecise, anche se corrette nel loro esito.
Sbagliando, il giudice di prime cure ha, in effetti, creduto dimostrato che nessuna delle automobili rimaste sconosciute circolava sulla corsia di sinistra dove si trovava il corpo di DO 1, ma tutte seguivano l’autocarro di __________, per cui è impossibile che abbiano potuto entrare in contatto con il corpo della vittima (sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 23).
In realtà, dai video in atti, si vede che uno dei primi due automobilisti rimasti anonimi, stava superando lo scooter di __________ all’altezza della nicchia ripresa dalla telecamera al km 20.000. Teoricamente, si potrebbe quindi pensare che vi possa essere stato un investimento già da parte di questa automobile, che nel punto inquadrato nel video, è transitata 20.4 secondi prima di AP 1 (doc. PP 10, pag. 10).
Interrogato in merito, il teste __________ - che era appena stato superato da questo veicolo - dopo aver visionato il filmato, poiché sino a quel momento aveva asserito di non aver avuto auto davanti o da parte a lui, ha dichiarato: “Credo che se il veicolo che mi era a fianco e che poi mi ha superato avesse in qualche modo investito la persona a terra, me ne sarei dovuto accorgere. Anche perché ciò mi avrebbe imposto probabilmente delle misure di urgenza, come frenate o sterzate. Preciso che si tratta comunque di mie supposizioni perché come già detto nemmeno ricordavo la presenza di quel veicolo.” (VI 5 aprile 2011, AI 35, pag. 2).
La teste __________, che era distaccata di 2.6 secondi da __________ (doc. PP 10, pag. 10) e che circolava in galleria a 97 km/h - per cui si può dire che era a poco più di 70 m di distanza - ha visto il corpo della vittima al suolo, ma non ha notato nessuna collisione o comportamento anomalo da parte di chi la precedeva (VI 13 luglio 2010, AI 16).
Inoltre, la posizione del corpo, così come vista da tutti coloro che sono transitati prima e dopo l’automobile sconosciuta che stava superando __________, è identica (VI __________ 29 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.; VI __________ 13 luglio 2010, AI 16, pag. 2), cosa che sarebbe stata impossibile se vi fosse stata una collisione, anche solo parziale.
In base a questi elementi, non si può che desumere che il veicolo sconosciuto che si trovava sulla corsia di sinistra accanto a __________ non ha toccato il corpo di DO 1. D’altronde, dalle immagini si vede che al momento di scomparire dal campo visivo della telecamera, aveva quasi concluso il superamento dello scooter, per cui aveva tutto il tempo di rientrare sulla corsia di destra prima di passare accanto al motociclista.
Le altre tre automobili rimaste anonime, invece, si trovavano effettivamente a circolare, come ritenuto dal pretore, sulla corsia di destra e, dunque, hanno potuto transitare senza difficoltà da parte alla vittima.
Di quelle che sono state identificate, già si è detto.
Pertanto, in base alle risultanze, è proprio solo la Mercedes SLK di AP 1 ad essere passata sopra DO 1.
20. La difesa ha pure sostenuto che una delle due auto anonime che circolava dietro all’autocarro di __________ aveva una forma del tutto analoga a quella della Mercedes SLK dell’appellante ed un colore, blu, simile, di modo che non può essere escluso che i testi che hanno dichiarato di aver visto l’investimento le abbiano confuse.
Neppure questa argomentazione, nuova, può trovare spazio, poiché i testi sono stati chiari e perché quest’auto, diversamente da AP 1, viaggiava sulla corsia di destra e non si è trovata, quindi, il corpo sulla sua strada. Inoltre, dietro ad essa, circolava l’altra auto anonima, che impediva le a chi seguiva di vedere bene cosa stesse succedendo.
Uno scambio di identità, in queste condizioni, non è pensabile.
21. Che non può essere stato che così, cioè che la vittima è stata investita solo dal prevenuto, è, invero, stato creduto anche dal perito di parte ing. __________, che, anche al dibattimento, si è espresso sull’evitabilità dell’investimento, dando per acquisito che esso vi sia stato: “Il protagonista AP 1, che sopraggiungeva a bordo della sua Merceds SLK, entrava in contatto con il motociclista e la motocicletta.” (doc. PP 10, pag. 3).
Prevedibilità del pericolo e evitabilità dell’investimento
22. A questo proposito, il perito di parte ing. __________, nel suo referto del 23 dicembre 2014 ha concluso la relazione scrivendo:
“ Il presente studio peritale ha permesso di stabilire che la vettura del protagonista AP 1 – negli ultimi istanti prima dell’incidente – aveva una velocità di circa 100 km/h. L’automobilista ha avuto modo di percepire la presenza del motociclista disteso al suolo quando questo era a 55 metri davanti a lui, ciò che non gli avrebbe permesso l’arresto completo della propria vettura nemmeno qualora avesse operato una frenata d’emergenza completa. Affinché si potesse fermare tempestivamente, la sua velocità avrebbe dovuto essere inferiore a 80 km/h.
Nel momento in cui la presenza del motociclista è divenuta percettibile, sulla destra della Mercedes guidata dal protagonista AP 1, pochi metri davanti a quest’ultima, si trovava una delle due vetture sconosciute che seguivano l’autoarticolato del teste __________ e che procedeva con un’andatura inferiore rispetto al protagonista AP 1, ciò che non gli ha permesso uno spostamento sulla corsia di destra onde evitare il corpo del motociclista.” (doc. PP 10, pag. 30).
Secondo l’esperto, AP 1 ha potuto percepire la presenza della vittima distesa al suolo circa 2 secondi prima di travolgerlo, cioè quando era a 55 metri da lei. I calcoli per concludere che a quel momento la velocità che gli avrebbe consentito di fermarsi nello spazio utile era di 79.73 km/h, si sono fondati su un tempo di reazione di 1 sec., una durata della fase di incremento di 0.2 sec. (doc. PP 10, pag. 29).
Appoggiandosi su queste conclusioni, la difesa ha argomentato che l’investimento, semmai c’è stato, era inevitabile.
23. Il giudice della Pretura penale è stato invece di tutt’altro avviso, ed ha stabilito che l’appellante non si è comportato in maniera adeguata alle circostanze, rispettivamente che, se lo avesse fatto, avrebbe potuto scongiurare la collisione (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 26 segg.).
Questa conclusione e le motivazioni rese nella decisione appellata - cui si rinvia ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP a complemento di quando verrà esposto qui di seguito - sono condivise anche dalla scrivente Corte.
24. AP 1, in effetti, è entrato in galleria ad una velocità di 100 km/h e non l’ha ridotta sino all’istante prima di investire la vittima, nonostante le circostanze gli avrebbero imposto di farlo.
__________, che, alla guida del suo autocarro Mercedes, precedeva l’appellante, ha dichiarato che, non appena avvistato e identificato come tale il corpo di DO 1, ha subito acceso i lampeggianti e, dopo aver guardato dietro di lui se arrivavano altri veicoli, ha rallentato (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2).
L’imputato, in occasione del suo primo interrogatorio, ha spiegato che, all’interno della galleria, arrivato alla curva che piega leggermente a destra, ha notato un veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro, con i fari lampeggianti accesi, che avanzava lentamente sulla corsia di destra e che l’ha superato alla medesima velocità che aveva in precedenza, quindi senza rallentare (MP 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2).
Sentito dal magistrato l’11 novembre 2010 (AI 23, pag. 2), egli ha ribadito che, poco dopo la metà della galleria, ha visto sulla destra una vettura con i lampeggianti accesi, che viaggiava lentamente ma non era ferma, precisando che “la mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio perché aveva i lampeggianti accesi” (AI 23, pag. 2). Differentemente dal primo interrogatorio, egli ha però detto d’aver tolto il piede dal gas.
Al processo in Pretura penale, ha invece fatto un passo indietro: “(…) ho notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto le luci dei freni e non i lampeggianti di emergenza” (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1). In appello, infine, ha aggiunto d’aver rallentato un po’ non appena vista la luce dei freni.
Risultando la prima versione fornita affidabile, sia perché resa a caldo e confermata a due riprese, sia perché combacia con quanto asserito dal conducente del camion (che ha parlato per sé ma che, per esperienza di vita, induce a ritenere che il suo gesto sia stato ripetuto immediatamente da altri, come sempre avviene in situazioni del genere), si può dare per accertato che almeno un veicolo, l’autocarro, aveva acceso i lampeggianti e che AP 1 ha visto, poco dopo la metà della galleria, almeno un veicolo con i lampeggianti accesi. Pure accertato - perché la modifica fatta in appello circa la diminuzione di velocità, che contraddice quanto deposto sino ad allora, non è credibile e, tra l’altro, perde di vigore già solo per la sua tardività - è che l’appellante ha continuato il sorpasso e non ha avuto alcun tipo di reazione se non, la massimo, quella di togliere il piede dal gas.
25. __________ ha assicurato di aver azionato i lampeggianti gialli subito, cioè quando ha visto che quello al centro della strada era un corpo umano. Dal grafico immagine n. 22 della perizia di parte (doc. PP 10, pag. 25) si può desumere come, quando il camion del teste si trovava a pochi metri di distanza dal motociclista, AP 1 era a un’ottantina di metri e mancavano 3 secondi all’impatto. Per la precisione, dai calcoli dell’ing. __________ (doc. PP 10, pag. 23), __________ è passato sul luogo dell’incidente 3.2 secondi prima di AP 1. Ricordato che a 100 km/h si percorrono 27.77 m/s, questo significa che in quei frangenti il prevenuto era a 88.86 metri di distanza.
Da ciò, ritenuto che il momento in cui il __________ si è reso conto che c’era stato un incidente è sicuramente precedente, i lampeggianti sono stati accesi ben prima, si può considerare appurato che in quegli istanti il prevenuto si trovava ad una distanza largamente superiore a quegli 88.86 metri. Il Pretore ha scritto che il teste avrebbe detto che i lampeggianti sono stati accesi subito dopo la nicchia, quindi quasi 230 m prima del luogo dell’incidente, ma una simile dichiarazione non risulta dal suo verbale. Certo, egli ha asserito d’aver notato qualcosa sulla corsia di sorpasso quando la galleria fa la curva a destra, che in effetti coincide con la nicchia, ma non si tratta di una descrizione precisa e quindi, anche se verosimile, non vi si può fare affidamento completo.
Ad un segnale chiaro di pericolo l’imputato non ha reagito quindi correttamente, ma ha continuato per la sua strada alla stessa velocità di marcia, come conferma anche il perito di parte. Addirittura, come detto in precedenza, egli ha sorpassato il veicolo che aveva azionato i segnali d’allarme.
AP 1 avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile, oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle immagini agli atti si può ben vedere come l’auto che lo seguiva era ad una distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.
Bastava poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo l’ing. __________, avrebbero consentito di evitare l’incidente. Se poi si considera che il tempo di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo imprevisto, la velocità per scongiurare l’investimento era certamente un po’ più elevata di quella indicata nel referto.
26. Ma vi è di più. AP 1 non era neppure sufficientemente attento a cosa si trovava davanti a lui, sulla sua corsia di marcia.
Ne è la prova che egli, a differenza di quasi tutti gli altri conducenti sentiti che sono transitati da parte alla vittima (fa eccezione __________), non ha saputo nemmeno dire che quello a terra era un essere umano. Anche tempo dopo il sinistro, egli ha continuato a sostenere d’aver avuto l’impressione che si trattasse di “un oggetto che poteva essere un sacco di vestiti o comunque un oggetto perso da una vettura, era di colore chiaro” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2). Per contro ha sempre identificato il secondo oggetto con una moto.
Questo è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo all’ultimo della presenza sull’asfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli stato possibile.
D’altronde, lo stesso AP 1 ha precisato che “in un primo tempo la mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti accesi” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).
27. In merito al referto del perito di parte, che ha stabilito che la vittima era avvistabile per il prevenuto solo a 55 metri di distanza, non si può non osservare come la rappresentazione grafica a pag. 25 (doc. PP 10) - che esclude che a un’ottantina di metri prima era possibile vedere il corpo a causa della presenza di due automobili sulla corsia di destra - non appaia molto precisa. In effetti, l’automobile di AP 1 è stata piazzata proprio a ridosso della linea tratteggiata che separa le due corsie, mentre dai video si può notare come egli abbia circolato in mezzo alla corsia di sorpasso, quindi spostato più verso la parete sinistra del tunnel. Questo comporta che la sua visibilità era meno impedita dalla presenza delle automobili e che, con una verosimiglianza che si avvicina alla certezza, già a circa 80 metri egli avrebbe potuto vedere il corpo. Inoltre, non si può mancare di osservare che l’ing. __________ ha tirato la linea indicante la visuale del suo committente partendo dal capo del signor DO 1, non dalle gambe, più spostate verso il centro della corsia di sorpasso. Anche questo ha influenzato la sua conclusione, ma la realtà è che le gambe sono divenute visibili prima del capo.
28. In base a quanto precede, si può concludere che, se il prevenuto avesse letto correttamente le circostanze ed avesse reagito tempestivamente, avrebbe potuto decelerare per tempo e raggiungere così una velocità che gli avrebbe consentito di fermarsi prima del corpo, rispettivamente di evitarlo prevedendo per tempo un rientro sulla corsia di destra. Esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri utenti della strada transitati da lì in quei momenti.
Una brusca frenata era, come accennato più sopra, senz’altro fattibile, tenuto conto del fatto che l’auto che lo seguiva, quella di __________, era a debita distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26, 28).
29. A detta del perito di parte, AP 1 non avrebbe avuto, una volta resosi conto della presenza del corpo (oggetto, per lui) sulla carreggiata, la possibilità di scartare a destra ed evitarlo a causa della presenza di un veicolo sulla stessa corsia.
Questa conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dall’altro, per cui un’immissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1 avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.
Ma anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dall’ing. __________, non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima dell’investimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente effettuando una manovra d’emergenza comportante una frenata ed una sterzata. L’immagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di spostarsi a destra per tempo c’era ed era collegata a rischi molto limitati.
30. In un simile contesto, un comportamento attento e reattivo avrebbe certamente consentito all’imputato di evitare il corpo di DO 1, esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri utenti della strada, compreso __________, che circolava ad una velocità addirittura superiore alla sua.
Omicidio colposo
31. L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.2; DTF 129 IV 119 consid. 2.1; DTF 129 IV 282 consid. 2.1; DTF 127 IV 34 consid. 2a; DTF 127 IV 62 consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129 IV 119 consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; DTF 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 30).
32.1. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, in seguito ONC).
L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui.
La padronanza del veicolo esige invece che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225 consid. 2; DTF 116 IV 230 consid. 2; DTF 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza delle circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Salvo casi particolari, il conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade direttamente davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1; DTF 103 IV 101 consid. 2b).
Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche, visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che anche una disattenzione di circa un secondo costituisce una colpa (cfr. DTF 100 IV 279 consid. 2c, in cui il conducente si era accorto della presenza di un pedone che attraversava la corsia dell’autostrada da sinistra verso destra solo ad una distanza di 20 metri, mentre avrebbe potuto vederlo già a 50 metri).
32.2. L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
Il citato disposto è violato anche quando l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste impongono un’ulteriore riduzione della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 6B_1247/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.1.; 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone al conducente, in primo luogo, di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui egli deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, quando l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.
Ma non solo: il disposto obbliga il conducente anche ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Il Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale (DTF 93 IV 115 consid. 2). In quella decisione un automobilista che viaggiava con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente. Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione. Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano l’obbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate. La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale indubbiamente sull’intento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF 93 IV 115 consid. 2).
Questa posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF 6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sull’autostrada A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in precedenza da un camion.
Circolando al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).
Il Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).
Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il conducente possa assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.27). Questo esclude che possano venire considerati tali, gli ostacoli che non si trovano ancora nel campo visibile del conducente (DTF 89 IV 23).
Una velocità non è necessariamente inadeguata per il fatto che non sia possibile fermarsi dinnanzi ad un ostacolo. Determinante è sapere se il conducente abbia adattato la propria velocità in modo da potersi fermare nel tratto da lui riconosciuto libero, ossia nel tratto su cui egli non scorge alcun ostacolo e su cui non deve attendersi che ne insorga uno (DTF 103 IV 41 consid. 4).
In quest’ottica, è parimenti determinante accertare quando un ostacolo risulta avvistabile, poiché in determinate situazioni, la velocità potrebbe essere adeguata ed è la mancata attenzione del conducente alla strada che ha provocato l’incidente.
La giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al conducente di prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo una guida adattata alle circostanze (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2; 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4) e una prudenza particolare, non solo quando vi siano concreti indizi che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la situazione presenta un tasso di potenziale pericolo tale da richiedere un atteggiamento particolarmente scevro da rischi (STF 6P.146/2003 del 22 marzo 2004 consid. 4.2; DTF 125 IV 83 consid. 2b).
32.3. A norma dell’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.
L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni, non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).
32.4. Se richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori (art. 40 LCStr).
Presupposti oggettivi del reato
33. Nella fattispecie, il comportamento assunto dal prevenuto quel 12 luglio 2010 e accertato in questa sede ha indubbiamente infranto le regole della circolazione testé riprese.
In effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli offrivano.
Al momento dell’avvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e tenendosi pronto ad una frenata d’emergenza.
Per contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera di 100 km/h, senza modificare alcunché.
In questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa situazione, sempre secondo l’ing. __________, avrebbe dovuto essere di 79.73 km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione, tra l’altro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha visto il corpo della vittima sul selciato.
Come se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, l’imputato non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti). D’altronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza ai consid. n. 26-28, per lui visibile già ad una distanza utile pur circolando a 100 km/h.
Come spiegato, la prova che l’appellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo davanti a lui sino all’investimento è data dal fatto che egli - a differenza di tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dell’istruttoria - non si è accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse l’oggetto sull’asfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più giustificazione.
Ulteriore dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo all’ultimo momento la vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.
In questo modo l’appellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.
Nesso di causalità
34. Affinché una persona debba essere ritenuta autrice colpevole di omicidio colposo, è necessario accertare la sussistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra quanto gli viene rimproverato ed il decesso della vittima (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 2a).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; DTF 127 IV 62 consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (STF 6B_114/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.2.; 6B_333/2015 del 20 luglio 2015 consid. 2.2.; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 131 IV 145 consid. 5.2.).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).
Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una signora di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata).
35. Come già spiegato, i medici incaricati dal Ministero pubblico hanno concluso, dopo le analisi necessarie, che la causa della morte è da ricondurre allo scoppio da compressione del capo, con spremitura pressoché totale della materia cerebrale verso l’esterno, e nella lacerazione del peduncolo del cuore (AI 7 e AI 27).
Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l’impatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53).
È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto.
Invero, uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dell’imputato, ha dichiarato d’aver notato una pozza di sangue all’altezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sull’asfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dell’incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.
La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.
Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull’asfalto con una pozza di sangue all’altezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall’investimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di un’automobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra all’uomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell’urto contro la parete e poi con il suolo.
La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell’appellante, secondo le quali egli giaceva immobile.
A questo proposito, l’argomentazione della difesa, che ha visto nell’affermazione di __________ “La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dell’investimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.
36. Pur essendo sempre delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all’origine dell’incidente, vi sia l’errore di DO 1, che lo ha fatto cadere al suolo in mezzo a due corsie autostradali, all’interno di un tunnel con visibilità ridotta. Questo ha comportato l’insorgere di una situazione altamente pericolosa per lui e per gli altri utenti della strada. E’ innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe stato nessun incidente.
Ciò posto, va tuttavia ricordato come la valutazione di un’eventuale interruzione del nesso di causalità deve sempre tenere in considerazione che, nel diritto penale, non sussiste il concetto di compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), sicché essa non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima.
Questo significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da DO 1, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il comportamento colpevole e le sue conseguenze - così come altre circostanze esterne all’autore - non siano stati, in sé, prevedibili. Di rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.
Nel caso specifico, non può considerarsi fatto eccezionale e straordinario che un motociclista commetta una manovra errata che ne comporti la caduta di sella e la perdita di conoscenza. Non è, dunque, del tutto imprevedibile che, circolando sull’autostrada, si possa trovare sulla propria corsia una persona distesa priva di sensi. Così come non lo sarebbe trovarne una che, a seguito di un incidente, anche in auto, vi cammini in stato di shock.
Proprio per questo, è dovere di ogni utente della strada prevedere di potersi arrestare entro lo spazio visivo e, in casi eccezionali, entro la metà dello spazio visivo.
37. In relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, poi, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
A tal proposito, come appurato in precedenza, non si può che concludere che, se AP 1 avesse rispettato pienamente le norme della circolazione, l’incidente e il decesso del signor DO 1 avrebbero potuto essere scongiurati.
38. La conclusione che ad una velocità di 79.73 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, combinata con l’accertamento che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l’accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità invece dei 100km/h che ha mantenuto, portano a risolvere che, se fossero state rispettate le norme della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.
Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per l’imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di un’opzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.
39. A titolo abbondanziale, va ricordato che la velocità massima per poter scongiurare l’investimento è certamente superiore a quella indicata dal perito, poiché egli si è fondato su un tempo di reazione di 1 secondo, mentre le circostanze concrete permettono di stabilire che avrebbe dovuto essere inferiore. In effetti, per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ma si riduce a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008 consid. 3.4; 6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4), come ad esempio nel caso in cui un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; DTF 91 IV 78 consid. 2) oppure quando già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure, ancora, se, come qui, dopo aver preso atto dell’avvertimento da parte di altri utenti della strada, tramite segnali luminosi o acustici, dell’esistenza di una possibile situazione di rischio, si deve prendere in seria considerazione l’insorgere improvviso di un pericolo, anche non sapendo esattamente in cosa esso consisterà.
Presupposti soggettivi
40. In merito agli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche. Il prevenuto possiede una licenza di condurre sin dal 1990, sicché conosce bene le norme della circolazione stradale ed ha un’esperienza tale da consentirgli di poter reagire correttamente (o almeno tentare di farlo) ad ogni situazione anomala.
E’ indiscusso che l’infrazione ascrittagli è un reato commesso per negligenza e che egli non aveva alcuna intenzione di provocare l’incidente, né tantomeno il decesso di una persona.
La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e l’appello respinto.
Commisurazione della pena
41. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136 IV 55 consid. 5.4.; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
42. La pena comminata per il reato di omicidio colposo è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria, art. 117 CP.
Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), l’attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dell’emanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
43. Preso atto che la sentenza motivata è stata intimata 8 mesi dopo la comunicazione del dispositivo, vi è da chiedersi se non si debba pure considerare una violazione del principio di celerità.
Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, DTF 124 I 139 e DTF 117 IV 124).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3).
La questione deve essere affrontata d’ufficio, anche se non viene sollevata dalle parti, come nella presente fattispecie.
Nella fattispecie un periodo di 8 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è certamente lungo e non giustificato dalle circostanze del caso specifico. La violazione del principio di celerità sussiste quindi, anche se lieve.
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una per complessivi fr. 4'400.-.
Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.
Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca
44. Tecnicamente, l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado (doc. CARP III). Tuttavia né il rinvio degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti personali della vittima sono stati contestati. Essi, risultando oltretutto corretti, vengono quindi ratificati anche in questa sede.
Indennità ex art. 429 CPP
45. Vista la conferma delle condanne, le richieste di riconoscimento di indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, sono da respingere.
Sulle spese
46. Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati al condannato. In effetti, la riduzione della pena, unico aspetto a suo favore, è avvenuta per motivi nemmeno sollevati dal ricorrente e, tra l’altro, non è neppure stata postulata in via sussidiaria, puntando egli solo al proscioglimento.
L’attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata, data la conferma della condanna.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;
12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;
26, 31, 32, 34 LCStr
3, 4, 7 ONC
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
1.Di conseguenza:
2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
omicidio colposo
per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO 1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedeva sulla corsia di sorpasso, e meglio
per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e, in particolare, per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti, non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre 2010.
2.2. AP 1 è condannato:
2.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per un totale di fr. 4'400.- (quattromilaquattrocento);
2.2.2. al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni;
2.2.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.2.4. al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata.
3. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
4. Gli accusatori privati PC 1 e __________ sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese di tale natura.
5. Sono ordinate la confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).
6. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico dell’appellante.
7. Intimazione a:
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8. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.