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Incarto n. 17.2017.85
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Locarno 23 marzo 2017/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 ottobre 2014 presentato da
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AP 1
rappr. dall’avv. DI 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 30 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
in fatto: A. Il 17 ottobre 2013, AP 1, al momento dei fatti dipendente del Comune __________, quale tecnico comunale (grado d’occupazione: 50%), riceveva una telefonata in ufficio dal responsabile dell’acquedotto comunale, _____, il quale gli chiedeva di effettuare un controllo visivo dell’acquedotto a causa di una probabile perdita d’acqua segnalata dal sistema informatico (dichiarazione 4.12.2013 di, allegata all’opposizione al decreto d’accusa interposta dall’appellante il 19.12.2013, doc. 4 dell’incarto del ministero pubblico).
Trovandosi da solo in ufficio, AP 1 decideva – nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dal 14 ottobre 2013 al 13 novembre 2013 – di recarsi sul posto con la vettura di sua moglie (parcheggiata vicino alla casa _______-). Rientrando in sede, sulla via __________ (in territorio di __________), l’appellante entrava in collisione con la vettura guidata da _____.
L’impatto, che ha causato unicamente leggeri danni materiali, ha provocato l’intervento della polizia che ha dato il via al presente procedimento penale.
B. Con DA 5322/2013 del 9 dicembre 2013, il procuratore pubblico ha messo in stato di accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di:
1.1 furto d’uso di un veicolo
per aver sottratto e condotto la vettura _______ targata ____della moglie, per farne uso;
1.2 guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2013, per il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni – e alla multa di fr. 300.- (prevedendone, per il caso di mancato pagamento, la sostituzione con una pena detentiva di 3 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese di complessivi fr. 200.-. Il PP ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso sanzione decretata nei suoi confronti con DA 18 ottobre 2010.
C. Dopo il dibattimento tenutosi il 25 agosto e il 9 ottobre 2014, la giudice della Pretura penale di Bellinzona ha, da un lato, prosciolto AP 1 del reato di furto d’uso d’un veicolo e, dall’altro lo ha dichiarato autore colpevole di guida senza autorizzazione ma lo ha esentato da pena.
La giudice di primo grado ha accollato le tasse e spese di giustizia soltanto in parte al condannato cui ha riconosciuto, vista la parziale assoluzione, un’indennità di fr. 500.- ex art. 429 CPP.
Infine, la giudice di primo grado non ha fatto sua la proposta di revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 nel 2006.
D. AP 1 ha tempestivamente impugnato la sentenza 9 ottobre 2014.
Va, qui, notato che la motivazione scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 10 agosto 2016, cioè dopo quasi due anni dalla conclusione del dibattimento con comunicazione del dispositivo.
E. Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta. Nel suo allegato 3 febbraio 2017, AP 1 ha chiesto il suo integrale proscioglimento, il riconoscimento di un’indennità, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di complessivi fr. 4'000.- per la prima (fr. 2'500.-) e la seconda sede (fr. 1'500.-) ed ha protestato tasse e spese di prima e seconda sede.
Delle argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il PP e la giudice di primo grado si sono limitati a chiedere la reiezione dell’appello senza sviluppare particolari osservazioni.
Considerando
In diritto:
1. I fatti non sono contestati e, in estrema sintesi, AP 1 ha ammesso di avere circolato nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata. Egli chiede, ciononostante, la sua assoluzione dall’infrazione di cui all’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. sostenendo di avere agito per garantire il funzionamento della rete idrica del comune __________ ______ e, quindi, a tutela di un importante interesse pubblico. Richiama, perciò, gli art. 14 e 17 CP.
2. Detto che AP 1 ha guidato l’autoveicolo nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata, occorre aggiungere che nulla agli atti permette di dare per accertato che, quel giorno, all’appellante fosse stato indicato che, a __________, vi era un concreto rischio di un’imminente interruzione dell’approvvigionamento idrico.
Questa la dichiarazione 4.12.2013 del tecnico __________:
“ mi sono allarmato rilevando una grave e abnorme anomalia di produzione d’acqua, nel senso che la stazione di pompaggio a lago stava alimentando quantitativi assolutamente fuori dall’ordinario. Ho immediatamente chiamato la cancelleria comunale (…) affinché qualcuno effettuasse un controllo visivo della situazione, un’eventuale perdita, in particolare (in) un punto d’incrocio di diverse condotte che già in passato è stato oggetto di manutenzione “ (scritto citato).
Da questo scritto risulta, certo, che la rete idrica necessitava di un controllo.
Si può ben ammettere che questo controllo andasse effettuato in tempi brevi.
Ma nulla permette di accertare che ci fosse una vera e propria situazione d’urgenza.
Infine, nulla permette di ritenere che al qui appellante siano state date informazioni diverse.
Del resto, il tutto si è, poi, concluso con l’accertamento, non di un’anomalia della rete idrica, ma di un difetto del sistema informatico di controllo.
3. L’applicazione dell’art. 17 CP è, in concreto, già di primo acchito esclusa per una manifesta ed evidente violazione del principio di sussidiarietà (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 242 e seg.; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17 n. 7; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 17 n. 7; STF 6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1, consid. 3a e 4; DTF 101 IV 4, consid. 1).
Infatti, pur considerando la necessità di agire con una certa sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 243 con riferimento alla DTF 75 IV 49, consid. 4), l’appellante avrebbe potuto tranquillamente raggiungere l’acquedotto in altro modo: non solo in alcune delle modalità suggerite dal primo giudice (consid. 7, pag. 14 e 15 della sentenza impugnata), ma anche a piedi o con una bicicletta o un motorino visto che (come si evince dalle dichiarazioni dello stesso appellante) egli ha percorso la distanza fra l’autosilo in cui la sua vettura era parcheggiata e il luogo da esaminare in soli 4-5 minuti (verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 3).
Ne deriva che il principio di sussidiarietà – per cui l’esclusione dell’illiceità in forza dell’art. 17 CP è data unicamente quando la violazione del bene giuridico protetto è impossibile da evitare se non con il reato in discussione – non è manifestamente realizzato in concreto.
Per gli stessi argomenti, è esclusa l’applicazione dell’art. 18 CP.
4. Nemmeno può trovare applicazione l’art. 14 CP: non occorre dilungarsi molto per spiegare che nessuna legge impone o permette ad un funzionario comunale privo della necessaria licenza di mettersi al volante per assolvere ad un dovere di funzione.
Neppure è ipotizzabile, in concreto, l’esistenza di fatti giustificativi non previsti dalla legge: in particolare, quand’anche dovesse essere ammesso che vi era un rischio concreto per il funzionamento dell’acquedotto (ciò che ancora non è dimostrato), non può essere ammesso che l’appellante abbia fatto uso di mezzi necessari e adeguati nella misura in cui l’atto illecito che gli viene rimproverato non costituiva – e di lunga, come visto sopra – l’unica via possibile per salvaguardare l’interesse del comune al buon funzionamento dell’acquedotto (cfr. DTF 113 IV 4; 107 IV 84, consid. 4; STF 6B_271/2016 del 22 agosto 2016, consid. 2.2; Seelmann, op. cit., ad art. 14 n. 4; Monnier, op. cit., ad Intro. aux art. 14 à 18 n. 4).
5. Nella parte conclusiva della sua dichiarazione motivata, l’appellante ha richiamato (fra le altre norme) anche l’art. 13 CP (errore sui fatti).
Il richiamo non è stato motivato e questa Corte non intravvede alcuna circostanza da cui potrebbe derivare la necessità dell’applicazione di tale disposto.
6. L’appello va respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.).
7. Questa Corte – pur se a titolo abbondanziale ritenuto che l’accertamento non può, vista l’esenzione da pena decretata dal primo giudice, portare ad alcuna conseguenza – deve con preoccupazione sottolineare che le motivazioni scritte del giudizio di primo grado sono state intimate a distanza di ben 22 mesi dalla comunicazione del dispositivo. Ancora una volta, dunque, ritenuta la banalità della fattispecie sub judice e richiamato l’art. 84 cpv. 4 CPP, questa Corte è costretta a rilevare una grave violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1; DTF 124 I 139, consid. 2a).
8. In virtù del divieto della reformatio in pejus di cui all’art. 391 cpv. 2 CPP, viene confermata l’esenzione da pena (derivante da un’applicazione errata dell’art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr.) e la mancata revoca della sospensione condizionale decisi dalla prima giudice.
9. Vista la sua condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta.
Gli rimane, comunque, assegnata l’indennità di fr. 500.- decisa dalla giudice di primo grado.
10. La ripartizione degli oneri processuali di prima istanza viene confermata. Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 1000.- e spese per fr. 200.-) sono a carico di APP_1.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84 cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
13, 14, 17 e 18 CP;
art. 95 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr.;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è respinto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della sentenza di primo grado sono passati incontestati in giudicato :
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura _______ targata __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 12.09.2013, per il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;
1.2. AP 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prime cure di complessivi fr. 766.-.
2. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico di _________.
4. Intimazione a:
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AP 1 DI 1 PP 1
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.