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Incarto n. |
Locarno 15 marzo 2017/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 dicembre 2015 da
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AP 1 e |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 5 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
A. Con decreto d’accusa n. 3089/2014 del 14 luglio 2014 il procuratore pubblico PP 1 ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino AP 1, siccome ritenuto autore colpevole di:
“1. messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
per avere, durante un periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre 2013 (data d’inizio attività della __________) al 17 dicembre 2013, a Manno, in qualità di socio e gerente della società precitata, messo in circolazione importando, esportando, acquistando, vendendo (tramite il sito __________), nonché posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, e meglio per avere messo in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici destinati a scopi illeciti poiché dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune (chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, radio, telecomando, libro e sensori) e dunque difficilmente riconoscibili;
2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a Manno, presso la __________, perlomeno dal settembre/ottobre 2013, senza diritto posseduto armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, e meglio 1 bomboletta spray al pepe contenente il clorobenzilideno malononitrilo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 179sexies cifra 1 CP e 33 cpv. 1 lett. a
LArm; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 44 cpv. 2 CPS”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote
giornaliere di fr. 100.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
4'000.–, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, alla multa di fr. 800.–, con pena detentiva sostitutiva di 8
giorni e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle
spese giudiziarie di fr. 100.–.
Il procuratore pubblico ha inoltre fatto ordine al prevenuto di non più mettere in circolazione e soprattutto vendere gli apparecchi tecnici destinati all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini tramite il sito internet __________.
Infine ha confermato il sequestro operato dalla polizia il 17 dicembre 2013 dei seguenti oggetti:
“ - 1 radio sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
- 3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando (Rep. __________);
- 2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando (Rep. __________);
- 2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);
- 7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio
(Rep. __________);
- 1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep. __________);
- 3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);
- 3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero
(Rep. __________);
- 4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep. __________);
- 2 portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman Leisure, nero (Rep. __________);
- 1 calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep. __________);
- 1 orologio da polso con videocamera occultata, audio e video
(Rep. __________);
- 1 orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep. __________);
- 1 libero con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
- 2 ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
- 1 telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca Chunghop, nero (Rep. __________);
- 1 telefono cellulare iPhone con videocamera occultata, audio e video con cavo USB e 2 adattatori (Rep. __________);
- 1 ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);
- 3 ambientali RF con confezione (Rep, __________);
- 1 ambientale RF (Rep. __________);
- 1 sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig cavo jack e USB e telecomando (Rep. __________);
- 1 sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e telecomando (Rep. __________);
- 1 spray al pepe (Rep. __________).”
B. AP 1 ha interposto tempestiva opposizione al ricordato decreto d’accusa, cosicché il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Previo dibattimento, tenutosi il 14 dicembre 2015, con sentenza di ugual data la giudice della Pretura penale ha pressoché integralmente confermato il decreto d’accusa. Il giudizio impugnato diverge, in effetti, dal decreto d’accusa solo per la durata del periodo di prova, ridotto da tre a due anni e per l’ordine di dissequestro dei due oggetti figuranti nell’elenco di cui sopra, repertati con i numeri __________ e __________.
C. Contro la sentenza della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 5 settembre 2016 ove ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione, postulando il suo proscioglimento dall’accusa di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini e di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni, con contestuale riconoscimento di un’indennità per i costi di difesa dell’ordine di fr. 13'000.– + IVA, nonché il dissequestro degli oggetti sequestrati.
Un’istanza probatoria dell’imputato (prova peritale e testimoniale), formulata con la dichiarazione d’appello, è stata respinta dalla direzione del procedimento con decreto 20 ottobre 2016.
L’imputato ha chiesto di essere interrogato dalla Corte, sicché l’appello è stato trattato in procedura orale.
Il dibattimento si è tenuto il 15 febbraio 2017 alla presenza dell’imputato e del suo difensore, mentre che il procuratore pubblico con scritto del 23 dicembre 2016 ha declinato la sua partecipazione, postulando nondimeno la conferma del primo giudizio.
In coda alla propria arringa, il difensore ha ribadito la richiesta di proscioglimento integrale dell’imputato. In via subordinata, egli ha postulato l’esenzione da ogni pena e, in via ancor più subordinata, che la pena pecuniaria sia contenuta in 5 aliquote giornaliere di fr. 50.– cadauna. Il tutto, con riconoscimento di un’indennità a suo favore di fr. 13'000.– più IVA.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 17 novembre 2013 un sedicente “Gruppo __________” segnalava al Consigliere di Stato Norman Gobbi, con copia al Ministero Pubblico della Confederazione (antenna di Lugano), una violazione dell’art. 179sexies CP, allegando una serie di documenti internet, riguardanti negozi di articoli per spionaggio e controspionaggio “__________” siti a Milano, in Viale __________, in Via __________ e in Viale __________ e “__________”, con indirizzo in Via __________ a Manno (AI 4). In particolare, e per quanto qui d’interesse, risultava che il sito __________ pubblicizzava prodotti spy audio e video quali occhiali da vista, orologi, sveglie, penne, orologi da tavolo con spy, e altro ancora. Ciò che indiziava, secondo il segnalante, la messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto e di registrazione (illeciti) del suono e delle immagini nascosti in oggetti di uso comune, reato previsto, appunto, dall’art. 179sexies CP.
La segnalazione era in seguito trasmessa, per competenza, al Ministero Pubblico di Lugano che, per mano dell’ex procuratore pubblico __________, il 13 dicembre 2013 emetteva un ordine di perquisizione e sequestro presso __________, Via __________, Manno, società costituita il 27 maggio 2013, facente capo a AP 1, socio gerente, nonché intestatario del dominio __________ (AI 1).
2. Il 17 dicembre 2013 la polizia cantonale ha eseguito la perquisizione nei locali della __________, provvedendo al sequestro di 43 apparecchi tecnici destinati all’ascolto o alla presa di suoni o immagini, dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune, come chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, ecc., oltre a uno Jammer GSM (vedi AI 6, all. 7), 4 spray al pepe, documentazione varia e classificatori (AI 6 all. 5, 11 e 12).
3. Davanti agli inquirenti, AP 1 ha affermato di aver gestito come titolare, tra il 1974 e il 1986 in Italia, un’agenzia investigativa che collaborava con carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizie private e anche avvocati, tramite l’organizzazione di corsi specialistici. In seguito ha fondato un’altra società di consulenza e investigazioni, attiva anche nella vendita di prodotti per sordomuti, aprendo poi, nel 1996, il suo primo negozio a Milano “dove vendevo videocamere e registratori audio nascosti in oggetti”.
All’inizio del 2013 l’imputato ha deciso di trasferirsi in Ticino per insediarvi un’attività di “corsi e consulenza per la sicurezza”.
A tale scopo si è rivolto a __________, fiduciario commercialista e amministratore unico della __________ di Lugano, che il 27 maggio 2013 ha costituito per lui la __________, divenendone socio e gerente, ruolo poi ceduto all’imputato il 16 settembre 2013, una volta che questi aveva ottenuto il permesso di risiedere in Svizzera. L’attività di __________ è iniziata nell’autunno 2013 con la messa online del sito __________, ove figuravano i prodotti offerti, che non venivano però venduti online, bensì “sempre di persona”.
Confrontato con i contenuti dell’art. 179sexies CP, AP 1 ha dichiarato che prima di iniziare a vendere videocamere e registratori audio nascosti in Svizzera, si era informato presso il suo commercialista __________, il quale aveva telefonato, in sua presenza, a un avvocato. Inoltre, egli avrebbe assunto ulteriori informazioni presso il signor __________ dell’ufficio dei permessi (Servizio autorizzazioni commercio e giochi).
Circa le modalità di offerta, egli ha precisato che i clienti, una volta consultato l’assortimento dei prodotti su internet, prendevano contatto con lui, dopodiché vi era un incontro ove egli ascoltava le loro esigenze e consigliava il prodotto. Sempre a suo dire, nulla è mai stato venduto in Svizzera (verbale di polizia del 18 dicembre 2013, pag. 3-4, AI 6, all. 1), ciò che ha tenuto a ribadire davanti alla giudice della Pretura penale:
“Tutta la merce sequestrata era destinata alla vendita, che però non era ancora avvenuta in quanto l’attività non era ancora iniziata in Svizzera. Avevo venduto della merce che era depositata nel mio negozio di Manno a dei clienti in Italia, spedendola ai diretti interessati residenti in Italia. Il sito internet faceva parte dell’attività che non ho avviato a seguito dell’inchiesta. Io procedo con la mia attività in Italia che si occupa della vendita di prodotti simili a quelli sequestrati, ma non ho più fatto nulla né con il sito né con il mio negozio di Manno, né in Svizzera né in Italia dove non ho più spedito nemmeno detta merce” (verbale dib. di 1° grado, pag. 1).
4. Il fiduciario __________, sentito dalla polizia il 14 febbraio 2014, ha dichiarato di occuparsi della gestione contabile della __________, fornendo in seguito un quadro un po’ diverso – rispetto a quello indicato dall’imputato – delle informazioni date a quest’ultimo in vista dell’inizio dell’attività, rispettivamente della telefonata fatta all’avvocato in presenza di AP 1:
“Lui era venuto da me e mi aveva domandato chiarimenti in merito all’attività di investigazione privata. Inoltre mi accennava in modo generico di registratori audio, video e sistemi di comunicazione radio. Faceva anche l’esempio di bonifiche di ambienti da microspie. In sostanza mi aveva detto ciò che faceva in Italia come attività. Da parte mia affermavo che per l’attività di investigazione ci voleva un’autorizzazione e che per il resto bisognava informarsi. Per questa ragione telefonavo all’avv. __________, il quale a sua volta asseriva che dipendeva da cosa effettivamente veniva commercializzato. Dopo questa conversazione invitavo AP 1 ad informarsi presso le autorità competenti” (verbale di polizia del 14 febbraio 2014, pag. 2, AI 6, all. 4).
5. Il 22 gennaio 2014 la polizia cantonale ha interrogato nuovamente AP 1, questa volta però in relazione all’ipotesi di reato di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni, con oggetto una bomboletta spray contenente clorobenzilideno malononitrilo rinvenuta nei locali della __________. L’imputato ha giustificato il suo utilizzo a fini didattici, soggiungendo che il prodotto era destinato essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di vigilanza autorizzate. Con questo interrogatorio si è chiusa la procedura preliminare, cui ha fatto seguito, il 14 luglio 2014 l’emanazione del decreto d’accusa ricordato in ingresso.
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
6. L’art. 179sexies cifra 1 CP dispone che chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
a) L’infrazione ha per oggetto i mezzi (apparecchi) tecnici che consentono la commissione delle infrazioni previste agli art. 179bis – 179quater CP, segnatamente l’ascolto e la registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis CP), la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) e la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagine (art. 179quater CP). Secondo la definizione legale, l’oggetto in questione deve servire specificatamente a un utilizzo illecito. L’avverbio impiegato nella versione tedesca e francese della norma (“insbesondere”, “en particulier”) è giustamente ritenuto vago e infelice in dottrina, non escludendo che l’infrazione possa riferirsi anche ad apparecchi come fotocamere, registratori teleobiettivi, ecc., ovvero a mezzi tecnici di uso comune, ma al contempo suscettibili di utilizzo punibile ai sensi degli art. 179bis – 179quater CP. Da qui l’esigenza di una definizione del discrimine tra oggetto lecito e quello illecito ai sensi dell’art. 179sexies CP, giacché diversamente anche la vendita di un normale teleobiettivo ad un dectective privato potrebbe ricadere sotto l’art. 179sexies CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, pag. 673, n. 3; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 415; von Ins/Wyder, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 179sexies CP, n. 4; SJZ 71/1975, pag. 211). Distanziandosi da un’opinione minoritaria, che vorrebbe la norma applicabile unicamente agli apparecchi concepiti e destinati esclusivamente ad uno scopo illegale (Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7a ed., Berna 2010, pag. 279 e seg., n. 64; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009, pag. 684, n. 2286; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 179sexies CP, n. 2), dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, per sua natura, l’apparecchio deve servire oggettivamente e secondo l’esperienza principalmente, ma non esclusivamente, ad ascolti o a registrazioni del suono clandestini. Determinante è la destinazione (“Zweckbestimmung”) che il fabbricante, il venditore, ecc. attribuiscono all’apparecchio e non l’uso concreto che ne farà l’acquirente. Il giudice dovrà perciò procedere a un apprezzamento oggettivo ed esaminare se l’apparecchio, per sua natura, serva principalmente ad ascoltare o registrare suoni o immagini in maniera clandestina. Dunque, la funzione principale dell’apparecchio o, in ogni caso quella che viene d’acchito alla mente, dev’essere illecita. Indizi che permettono di ritenere un utilizzo a fini illeciti sono deducibili dalle peculiarità del dispositivo. Si pensi, in particolare, ai dispositivi dissimulati in oggetti d’uso comune che ne mascherano la forma rendendo impossibile la loro identificazione, come penne, gioielli, fermagli per cravatte, portasigarette, ecc., ma anche ad apparecchi che, per le loro dimensioni ridotte (“cimici”), consentono di essere occultati nelle immediate vicinanze della scena (ad es. in vasi lampade, quadri, ecc.) e di registrare dati, suoni e immagini clandestinamente (STF 6B_552/2014 del 25 settembre 2014 consid. 2.1.2; SJZ 71/1975, pag. 212; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, 3a ed., Berna 2013, ad art. 179sexies CP, n.1; Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 3; Donatsch, op. cit., pag. 416; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., pag. 280, n. 64; forumpoenale 3/2015, regesto a pag. 139).
b) Diversamente dagli art. 179 – 179quater CP, il reato dell’art. 179sexies cifra 1 CP è perseguibile d’ufficio. Per sua natura esso Reprime una serie di atti preparatori finalizzati a rendere possibile l’ascolto o la ripresa di immagini clandestini (Donatsch, op. cit., pag. 415). I comportamenti punibili sono enunciati in maniera estremamente larga (Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 5; Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies CP, n. 1 e 3; Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2008, ad art. 179sexies CP, n. 5): la norma contempla, infatti, una moltitudine di atti aventi per oggetto un apparecchio tecnico destinato principalmente all’ascolto ed alla ripresa di suoni e immagini clandestini. Sono punibili la creazione di un tale apparecchio, la sua importazione, rispettivamente esportazione, l’acquisto (a titolo oneroso, o meno, oppure in vista di una rivendita, o meno), la conservazione, il semplice possesso, lo spostamento da un luogo all’altro, la consegna a terzi (formula generale che include vendita, scambio, donazione, locazione oppure scambio), l’immissione sul mercato, così come la pubblicità a favore di tali strumenti e le indicazioni per la sua fabbricazione (Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 5).
c) Dal profilo soggettivo l’infrazione è intenzionale e presuppone la coscienza, almeno a titolo eventuale, dell’attitudine particolare dell’apparecchio a essere utilizzato per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini. Non è necessario che l’autore conosca la destinazione concreta dell’apparecchio, essendo sufficiente che egli accetti l’idea che l’apparecchio verrà utilizzato in maniera illegale (Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 8; Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies CP, n. 5; STF 6B_552/2014 del 25 settembre 2014 consid. 2.1.2).
d) Dopo aver passato in rassegna giurisprudenza e dottrina, afferenti al reato di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini (art. 179sexies CP), la giudice della Pretura penale ha esaminato, attraverso un “apprezzamento oggettivo”, i singoli dispositivi sequestrati ed elencati nel decreto d’accusa, pervenendo alla conclusione che tutti ricadevano sotto l’applicabilità dell’art. 179sexies CP, siccome destinati principalmente all’ascolto, alla registrazione dei suoni e delle immagini in maniera illecita, con due sole eccezioni: un iPhone nero con due adattatori e un cavo USB (Rep __________) e un sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig, cavo jack e USB e telecomando (Rep __________), oggetti di cui ha poi disposto il dissequestro.
La prima giudice addebita a AP 1 l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la vendita, nonché il possesso, ossia in pratica la messa in circolazione degli oggetti esaminati.
L’elemento soggettivo è pure dato, secondo il giudizio impugnato, non essendo AP 1 legittimato a ignorare che gli apparecchi messi in circolazione erano destinati ad ascoltare e registrare suoni e/o immagini all’insaputa di terzi.
Esperto del ramo, egli non poteva disattendere l’idea che tali apparecchi potessero essere utilizzati abusivamente dagli acquirenti. Intenzionalità, altresì ravvisabile negli insufficienti accertamenti e passi intrapresi presso le autorità competenti, come suggerito dall’avv. __________ e da __________. Non va infine dimenticato, sempre per la prima giudice, che il nome di dominio (“__________”), utilizzato per pubblicizzare i suoi prodotti, è indicativo quantomeno dell’esistenza di un dolo eventuale in punto all’illegalità e al possibile utilizzo illecito degli oggetti propagandati e venduti (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 10-13).
e) Al dibattimento d’appello, l’imputato ha ribadito che gli oggetti sequestratigli sono liberamente reperibili in Svizzera, come comprovato dagli apparecchi prodotti al primo dibattimento (doc. dib. 2, 3 e 4), acquistati a Mendrisio presso FoxTown. Egli ha altresì confermato che in Italia vi sono moltissimi negozi, compreso il suo, che vendono legalmente questo tipo di articoli, ricordando che, in sostanza, qualsiasi smartphone, così come ogni AppleWatch, e lo stesso orologio Samsung da lui indossato al dibattimento, contengono una telecamera nascosta e un registratore di suoni.
Quanto alla sua attività tra Svizzera e Italia e alle informazioni assunte prima di dare avvio alla sua attività in Svizzera, egli ha poi precisato:
“Dal 2013 ho interrotto definitivamente la vendita di dispositivi e oggetti tecnici in Svizzera. In Svizzera faccio solo consulenze mentre che in Italia oltre alle consulenze abbiamo dei negozi che vendono questo tipo di prodotti. Le bonifiche le faccio in Italia e la consulenza anche dalla Svizzera. Io non ho mai pensato di vendere prodotti per spionaggio e in Italia ho sempre liberamente venduto apparecchi, simili a quelli sequestrati, a forze dell’ordine e privati. Ad esempio le “Iene” sono dei clienti. Per questa ragione non ho compreso la situazione in cui mi trovo ora.
__________ è registrata in Italia a nome della società che ho con mio figlio in Italia.
(…)
Confermo di aver chiesto al mio fiduciario commercialista signor __________ informazioni sulla liceità dell’attività che intendevo intraprendere, questo riferito sia alle attività di sicurezza (bonifiche) sia a quella della vendita che veniva promozionata su internet. Preciso che non veniva venduto niente su internet, ma la vendita avrebbe dovuto avvenire personalmente.
Preciso inoltre che le vendite a clienti italiani avvenivano per il tramite dei nostri negozi italiani a persone italiane. Anche la fatturazione avveniva in Italia. In definitiva, non essendo ancora partita l’attività, gli oggetti sequestrati sono semplicemente rimasti immobilizzati in Svizzera.
(…)
A domanda della Corte rispondo che fu il signor __________ a indirizzarmi al signor __________. Ho avuto un colloquio di persona con quest’ultimo alla presenza di mio figlio che era interessato per la questione di investigazione. Ho chiesto al signor __________ di esprimersi sui tre ambiti miei che erano quello della vendita degli oggetti appena ispezionati, quello delle investigazioni con la possibilità di poter collaborare con le forze dell’ordine svizzere e quello della vendita degli spray antiaggressione. In modo generico mi ha dato l’ok. Di scritto non c’è niente.”
(verbale dib. d’appello, pag. 2 e 5)
In arringa, la difesa ha ripreso gli argomenti già esposti in prima sede, sostenendo, a guisa di esempio, che una radiosveglia con inserita una telecamera non può più dirsi oggi un oggetto concepito in particolare per un’utilizzazione illecita, poiché la sua funzione principale potrebbe essere quella dell’uso domestico, come la sorveglianza di un neonato, di un animale domestico, di ladri che entrano in casa. Anche le penne con video trasmettitore integrato sequestrate hanno, per la difesa, un sapore antico per rapporto agli smartwatch offerti dalla __________ di Mendrisio e agli oggetti prodotti in prima sede, liberamente reperiti presso la stessa __________ all’interno del centro commerciale FoxTown. Da osservare, sempre stando alla difesa, che il portachiavi con videocamera prodotto in prima sede (sub doc. dib. 4) e acquistato presso __________ è assolutamente identico ai due sequestrati all’imputato (Rep __________). Anche in questo caso, a mente della difesa, non si può affermare che l’apparecchio sia concepito in particolare per un’utilizzazione illecita, poiché alla luce dell’evoluzione tecnologica, oggigiorno questo tipo di dispositivi può servire, ad es., come dittafono o ad uso videoconferenza.
Pertanto, a mente del difensore, i criteri adottati dalla prima giudice nella qualificazione giuridica degli oggetti sequestrati appaiono discutibili, poiché disattendono che la tecnologia è oggi alla portata di tutti per effetto di una sorta di “democratizzazione della tecnologia”. Se, ai tempi delle telecamere enormi che tutti ricordano, un’apparecchio di dimensioni ridotte poteva lasciar pensare ad un uso illecito, oggi non è più così. Le telecamere “GoPro”, ad esempio, vengono vendute in grandi imballaggi senza alcun rapporto con le dimensioni del contenuto, tanto si sono rimpicciolite per effetto dell’evoluzione tecnologica. Per ottenere una funzione di spia, non ha più senso oggi bucare un libro e inserirvi una telecamera. I nuovi dispositivi sono talmente piccoli che possono essere posizionati ovunque, senza pericolo di essere scoperti. Inconcepibile dunque, oggi, giudicare illegale un oggetto per le sue dimensioni o per il fatto che sia dotato anche di altre funzioni oltre a quella dell’oggetto di uso comune in cui è integrato. In questo senso, per la difesa, il catalogo degli oggetti illeciti esposto nel primo giudizio si fonda su considerazioni banali, giacché la punibilità deve toccare solo gli apparecchi costruiti appositamente per farne uso illecito. Gli oggetti sequestrati sono liberamente acquistabili nei supermarket e anche in rete (ad es., su amazon) poiché non si tratta di oggetti definibili come specificatamente destinati ad ascolti illeciti.
f) Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la Corte ha ispezionato gli oggetti incriminati e posti sotto sequestro (sopra, lett. A, pag. 3-4). Qui di seguito sono riprese (direttamente dal verbale del dibattimento) le osservazioni dell’imputato sui singoli oggetti sequestrati, fatte seguire dalle considerazioni della Corte.
Rep __________ - radiosveglia con videocamera
“Preciso che non si tratta di una radiosveglia ma di un orologio da tavolo. È un sistema video con DVR integrato (si tratta di un registratore di immagini). L’obiettivo è posto sopra le ore 12.00.
Raffronto questo oggetto con la radiosveglia da me prodotta al primo dibattimento (doc. dib. 3), liberamente da me acquistata nel negozio __________ all’interno del Fox Town. L’oggetto è tuttora in vendita. Anche questo è un oggetto con dispositivo audio e video, più sofisticato rispetto a quello precedente perché l’apparecchio si mette in funzione con il passaggio di una persona”. (verbale dib. d’appello, pag. 3)
Va dato atto che non trattasi di una radiosveglia (tale è stata repertata), bensì di un orologio da tavolo. Ma ciò non cambia le cose, giacché solo un occhio particolarmente allenato è in grado di identificare l’obiettivo della videocamera: un puntino millimetrico, di colore nero su sfondo nero, situato sopra le ore XII. Siamo in presenza di una videocamera, contenente un registratore d’immagini e munita di presa USB, indiscutibilmente occultata in un comune orologio da tavolo. Poco importa che un oggetto simile sia stato acquistato dall’imputato in un negozio ticinese. Ciò nulla toglie al fatto che la prima cosa che viene alla mente, alla luce dell’occultamento del dispositivo video, è che l’oggetto in questione non è concepito per la sorveglianza di bambini o di ambienti (oltre alla sua funzione di orologio), ma specificatamente per la ripresa senza consenso delle persone inquadrate dall’obiettivo, pertanto in violazione della loro sfera privata. L’illegalità dell’oggetto è d’immediata evidenza.
Rep __________ - 3 videocamere ambientali
“Si tratta di una videocamera con DVR integrato. Questo dispositivo può essere usato in mille modi legali, ad esempio posizionato vicino allo specchietto della macchina allo scopo di riprendere la strada oppure per controllare i bambini che stanno seduti sui sedili posteriori. L’oggetto in sé sembra semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le sembianze di un oggetto diverso.
Tale oggetto è comparabile con quello da me prodotto in primo grado sotto doc. dib. 2. Anche questo è audio video e sulla scatola sono indicate con delle fotografie le varie modalità d’uso possibili, con ad esempio la possibilità di agganciarlo alla cintura o sul taschino. L’apparecchio è utilizzabile anche unicamente in funzione audio. Anche questo oggetto è stato acquistato presso Fox Town”. (ibidem)
La Corte dissente dall’affermazione, secondo cui “l’oggetto in sé sembra semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le sembianze di un oggetto diverso”. In realtà, l’oggetto non assomiglia neanche lontanamente a un registratore con videocamera. Semplicemente non ha le sembianze di un oggetto di comune conoscenza. Piuttosto piatto e di forma indefinibile, l’apparecchio è ricoperto (praticamente galvanizzato) da una guaina nera, apparentemente in gomma. Il dispositivo è dotato di presa USB e di un’entrata per una scheda SD. Su una delle due superfici più ampie vi sono tre piccole aperture indefinibili, tanto che solo un occhio esperto è in grado di identificare a quale delle tre aperture corrisponda l’obiettivo.
Che tale apparecchio possa “essere usato in mille modi legali” è certamente sostenibile. Ma ciò non significa nulla, giacché ragionando per converso è pacifico che anche un qualsiasi smartphone o un AppleWatch (ma anche un coltello da cucina, per usare l’esempio fatto proprio dall’imputato al dibattimento) possono prestarsi ad un uso illecito.
Il fatto è che l’apparecchio in rassegna, per le sue dimensioni ridotte, non è in nessun modo manipolabile né utilizzabile come normale videocamera. Non si capisce, poi, come esso possa essere applicato all’interno di un’autovettura, non essendo dotato di supporto né punti di aggancio. Tantomeno l’imputato ha saputo giustificare il senso e le possibili modalità di utilizzo per il controllo dei bambini seduti sui sedili posteriori dell’automobile.
Il colore nero, il materiale del tutto inusuale che lo ricopre, l’assenza di ogni estetica (l’oggetto è indefinibile), oltre che le ridotte dimensioni, lasciano pensare d’acchito ad un utilizzo clandestino, celato al soggetto ripreso. L’imputato parrebbe assimilare questi apparecchi alle cosiddette “dash cam”, sennonché le varie tipologie di “dash cam” reperibili su internet, si differenziano totalmente, per forma e dimensioni, dagli oggetti in esame. Per la Corte si tratta dunque pacificamente di apparecchi ai sensi dell’art. 179sexies cifra 1 CP.
Rep __________ - 2 videocamere ambientali
“Diversamente dalle indicazioni date nella sentenza impugnata, non si tratta di ambientali audio e video ma soltanto di sistemi audio. Non c’è telecomando anche perché il dispositivo non è utilizzabile con telecomando. Può essere utilizzato ad esempio per controllare dei bambini in un altro locale o a distanza, per es. dal giardino. L’indicazione in sentenza di utilizzabilità per “tracciamento delle automobili rubate” non è corretta in quanto l’apparecchio non dispone di GPS. Preciso che l’indicazione contraria sul bigliettino contenuto nell’involucro non è corretta. Sicuramente si tratta di un bigliettino attinente ad altro oggetto che per sbaglio è finito in quella scatola. L’attività di controllo a distanza dei bambini è esattamente la stessa di quella di analoghi oggetti venduti nelle farmacie.
Rispondendo al mio patrocinatore confermo che un dispositivo con videocamera e audio messo in un garage per sorvegliare il parcheggio ha una capacità superiore perché dà oltre al suono anche l’immagine video. Le due videocamere ambientali non hanno l’apparenza di un altro oggetto”. (ibidem)
Pur concordando con l’imputato che trattasi di due ambientali con sola funzione audio e non audio/video (come erroneamente repertoriati), e pur ammesso che, siccome privi di GPS questi oggetti non sono idonei al “tracciamento delle automobili rubate”, si tratta comunque di oggetti di piccole dimensioni, ben lontani dal richiamare alla mente un utilizzo per controllo a distanza di bambini. Anche qui, forma (un parallelepipedo) e dimensioni (5 cm di lato) sono indicativi di una specifica funzione di spia, sicché gli apparecchi in questione sono per loro natura illegali ai sensi dell’art. 179sexies cifra 1 CP.
Rep __________ - 2 penne con videocamera
“Si tratta di penne con dispositivo USB. Con questo prodotto si possono eseguire le seguenti operazioni: filmare documenti, prendere degli appunti o archiviare dati e registrare audio. La capacità è molto limitata (1 ora)”. (ibidem)
In una comune penna è dissimulata una videocamera con registratore audio e video. Inserendo la penna nel taschino anteriore della giacca è possibile filmare e registrare l’ignara persona che si ha davanti. Tale è la precipua funzione di questo oggetto, indipendentemente dal suo possibile uso come comune penna.
Richiamato il consid. 6a, anche questo oggetto è illegale.
Rep __________ - 7 penne con registratore audio
“È una classica penna che scrive normalmente. Oltre a questo, io posso registrare audio (appunti o altro). Per registrare, si utilizza la clip spostandola verso l’alto. Nel manuale in inglese non si parla da nessuna parte di spionaggio. Queste penne possono essere acquistate in negozi o anche in rete, per esempio su Amazon”. (ibidem)
Idem come al reperto precedente, con la sola differenza che le 7 penne in questione sono prive della funzione video.
Rep __________ - 1 registratore audio per ambientali
“È semplicemente un registratore audio utilizzabile ad esempio come dittafono o per lunghe registrazioni perché ha una capacità fino attorno alle 6/7 ore. C’è annesso il cavetto con i comandi per utilizzarlo come registratore. Non si tratta di oggetto dissimulato in un altro oggetto. Pure questo oggetto è in libera vendita”.
(verbale dib. d’appello, pag. 4)
Valgono qui, per quanto attiene al materiale utilizzato, alla forma e alle dimensioni, le considerazioni riferite al Rep __________.
La conformazione, le dimensioni e il materiale avvolgente (guaina in gomma) indicano in modo evidente che il dispositivo è concepito specificatamente per essere occultato e consentire registrazioni e ascolti illeciti. Da qui la sua illegalità ex art. 179sexies cifra 1 CP.
Rep __________ - 2 flash pen USB con registratore audio
“È un prodotto contenente la classica memoria USB. Si può attivare il registratore audio con una rotellina. Anche questo è in commercio come semplice registratore digitale con contemporanea funzione USB”. (ibidem)
Trattasi effettivamente di registratori digitali audio con funzione USB. La loro particolarità risiede nel fatto che il registratore è occultato in una classica pennetta USB. Lo scopo specifico è, di tutta evidenza, l’ascolto nascosto (o clandestino) e, quindi, illecito.
Rep. __________ - 3 flash pen USB con videocamera audio e video
“C’è il manuale in inglese dove non c’è scritto da nessuna parte che è utilizzabile per spionaggio. Anche qui abbiamo la classica USB per memorizzare dati. In testa c’è la videocamera ben visibile. Ci sono pulsanti laterali per l’attivazione”. (ibidem)
Vale qui lo stesso discorso fatto per il Rep __________. Unica differenza che queste pennette sono dotate non solo di funzione di registrazione audio ma anche video. La dissimulazione del dispositivo in una pennetta USB rende la telecamera integrata tutt’altro che “ben visibile”.
Rep __________ - 4 flash pen USB con registratore audio
“Stesse osservazioni valgono per il Rep __________. Anche in questo caso sulla scatola non ci sta scritto che è un prodotto per spionaggio.
Il mio avvocato fa osservare che anche la confezione indica chiaramente che l’oggetto può essere messo in vendita sugli stand di qualsiasi supermercato”. (ibidem)
Idem come al Rep __________.
Il carattere di apparecchio spia non viene meno – come invece vorrebbe la difesa – per la forma dell’imballaggio (munito di gancio per essere appeso sugli appositi stand in più esemplari).
Rep __________ - 2 portachiavi con videocamera audio e video
“Si tratta di due portachiavi con videocamera audio e video. I prodotti sono assolutamente identici a quello da me acquistati presso Fox Town e prodotti in primo grado sub doc. dib. 4. Anche qui sulle istruzioni non c’è scritto che fa spionaggio”. (ibidem)
La videocamera audio e video con presa USB è dissimulata in un portachiavi, che a sua volta richiama alla mente un comune telecomando per l’apertura e la chiusura della porta di un’autorimessa.
Il libero acquisto di analogo oggetto fatto dall’imputato presso FoxTown non tange l’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP di questi dispositivi.
Rep. __________ - Calcolatrice con registratore audio
“È un registratore audio che può essere usato come dittafono. Il prodotto mostra sia nell’imballaggio che sul prodotto stesso la funzione di registrazione. Anche in questo caso l’imballaggio presenta un gancio destinato alla distribuzione di massa”. (ibidem)
Nuovamente un registratore audio, questa volta dissimulato in una normale calcolatrice da tavolo. Concepirne l’utilizzo come dittafono ipotizzato dall’imputato appare quanto mai arduo. La destinazione specifica e prevalente dell’apparecchio all’ascolto illecito è d’immediato richiamo.
Quanto all’imballaggio, vale lo stesso discorso fatto per il Rep __________.
Rep __________ - orologio da polso con videocamera audio e video
“L’orologio contiene un registratore limitato audio e video (autonomia 50 minuti). La fotocamera è posizionata sopra le ore 12.00. La scatola indica chiaramente che si tratta di una “camera watch”. L’orologio che porto al polso oggi di marca Samsung ha le stesse funzioni ma molto più potenziate. Lo stesso discorso vale per l’Apple Watch. Il mio orologio, che si trova in commercio dappertutto, oltre a quelle del Reperto ha altre funzioni come ad esempio quella di trasmettere direttamente su un altro telefono o computer le foto scattate”. (ibidem)
Valgono qui le considerazioni fatte per il Rep __________, salvo che in questo caso l’orologio non è da tavolo ma da polso.
Rep __________ - Orologio da tavola con videocamera audio e video
“Si tratta effettivamente di un orologio da tavolo con possibilità di registrazione audio e video. Queste funzioni non sono occultate ma integrate nell’apparecchio. Aggiungo che l’apparecchio è praticamente identico a doc. dib. 3 di primo grado”. (ibidem)
L’affermazione che le funzioni audio e video “non sono occultate ma integrate nell’apparecchio” è semplicemente insostenibile. Impossibile scorgere obiettivo e microfono, siccome perfettamente dissimulati in un comune orologio da tavolo. L’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP è rafforzata dalla presenza di un telecomando per l’attivazione delle (sole) funzioni spia.
Rep __________ - 1 libro con videocamera audio e video
“È un libro con sul dorso una telecamera e una presa audio video. In questo caso c’è l’occultamento della funzione”. (ibidem)
Come visto, l’occultamento delle funzioni è pacificamente ammesso dall’imputato.
Si tratta di una scatola, alla quale è stata data - a dir poco rudimentalmente - la forma della copertina di un libro, contenente un trasmettitore audio e video. Il microfono e la telecamera sono posizionati sul dorso del libro, per dar modo di effettuare le riprese nascondendolo tra gli altri libri di una libreria. Internamente l’oggetto è privo degli elementi che caratterizzano un libro: le pagine. Semplicemente non ha funzione di libro ma esclusivamente di contenitore per videocamere audio e video da occultare tra gli altri libri a scopo di eseguire riprese audio e video illecite.
Rep __________ - 2 ambientali GSM
“In realtà, non si tratta di un ambientale GSM ma di un registratore audio video. Valgono per questo oggetto le osservazioni fatte per il Rep __________”. (ibidem)
Per la forma, il colore e i materiali valgono qui le considerazioni fatte per i Rep __________ e __________. L’obiettivo della videocamera, ben visibile, non ne fa un apparecchio lecito. Le funzioni sono attivabili tramite il telecomando, segno evidente che il dispositivo non è concepito per essere utilizzato come una normale telecamera o registratore audio, ma per essere celato e destinato a registrazione di suoni e di riprese video illecite.
Rep __________ - 1 telecomando universale con videocamera audio e video
“È un classico telecomando con all’interno una telecamera e un registratore video. Non c’è possibilità di registrazione audio, contrariamente a quanto indicato in sentenza. Non c’è indicazione di uso spionistico e la confezione è fatta per essere appeso nei supermercati. L’apparecchio non trasmette immagini e non è utilizzabile al di fuori della casa. Pertanto ha una funzione inferiore a quella di un Apple Watch”. (verbale dib. d’appello, pag. 4-5)
Ancorché utilizzabile praticamente solo in casa e dotato di funzioni limitate rispetto ad un AppleWatch, non fa dubbio che trattasi di un dispositivo audio e video dissimulato in un oggetto d’uso comune, qual è un normale telecomando TV. Le funzioni di registratore audio e video ne costituiscono la caratteristica specifica di apparecchio destinato all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni e immagini.
Rep __________ - 2 telefoni cellulari iPhone
“Quello nero è un iPhone o un’imitazione iPhone con tutte le funzioni iPhone “normali”. Per contro quello bianco è una semplice torcia e non ha altre funzioni.
Il giudice mi mostra che accendendolo e schiacciando il tasto su cui c’è il simbolo del fulmine si attiva una specie di taser. Rispondo che non avevo mai notato tale funzione di cui non riesco bene a comprendere il senso. In ogni caso non si tratta di una funzione di registrazione”. (verbale dib. d’appello, pag. 5)
Entrambi gli oggetti non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 179sexies cifra 1 CP e saranno trattati più avanti, al capitolo confische/dissequestri, consid. 9b (iPhone bianco) e consid. 9c (iPhone nero).
Rep __________ - 1 ambientale audio
“Si tratta di un trasmettitore audio che lavora su RF che trasmette all’antenna. Bisogna poi avere un ricevitore per ascoltare. Anche in questo la funzione audio non è occultata”. (ibidem)
In effetti la funzione audio non è occultata. Tuttavia le dimensioni del microfono e del trasmettitore al quale è collegato indicano chiaramente che l’apparecchio è concepito per un uso nascosto. Da qui la sua illiceità.
Rep __________ - 3 ambientali audio
“Idem come sopra, uno va a batteria e gli altri a corrente. L’ascolto avviene tramite ricevitore.
Anche in questo la funzione audio non è occultata”. (ibidem)
Trattasi di apparecchi contenuti in piccoli parallelepipedi neri (l’unico dei tre funzionante a batteria ha dimensioni un po’ più grandi, raggiungendo 6,5 cm di lato). Sebbene la funzione audio non sia dissimulata in oggetti d’uso comune, forma e dimensioni indicano chiaramente la specifica funzione spy.
Rep. __________ - 1 ambientale audio
“Anche in questo la funzione audio non è occultata e non si tratta di prodotti costruiti esclusivamente per ascoltare illecitamente”. (ibidem)
Vero che la funzione non è occultata in un oggetto di uso comune, ma la realtà è che, concettualmente, la dimensione e la forma del dispositivo non lasciano spazio a diversa interpretazione: l’oggetto - una classica cimice - non può avere altra specifica destinazione che l’ascolto illegale (nel senso dell’art. 179sexies cifra 1 CP).
Rep __________ - sensore di movimento con videocamera audio e video
“È un sensore di movimento audio e video con telecamera non occultata”. (ibidem)
Nel primo giudizio il dispositivo è oggetto di dissequestro, qui confermato (vedi più avanti, consid. 9b).
Rep. __________ - sensore antincendio con videocamera audio e video
“Si tratta di un sensore con videoregistrazione integrata, erroneamente indicato dagli inquirenti come sensore antincendio: non lo è e non è mai stato destinato a essere messo in vendita come tale. Le funzioni sono identiche a quelle della sveglia doc. dib. 3 di primo grado, con la differenza che il doc. dib. 3 fa anche da sveglia mentre il sensore __________ fa soltanto le funzioni che descrive. Le funzioni sono identiche a quelle del __________. Sono due sensori con due forme diverse ma con la stessa attività”. (ibidem)
L’imputato non vi riconosce le sembianze di un sensore antincendio. A mente di questa Corte, che il dispositivo audio e video sia occultato in un oggetto interpretabile come sensore antincendio o altro tipo di sensore e oggetto comune non ha rilevanza, posto come la dissimulazione in un oggetto diverso da quello apparente è pacifica.
g) Nei passaggi precedenti, a più riprese AP 1 ha fatto osservare che, laddove esistenti, le confezioni degli oggetti e le istruzioni d’uso non menzionano che il dispositivo ha funzione di spia. Il criterio dell’apprezzamento oggettivo elaborato da dottrina e giurisprudenza (sopra, consid. 6a con rinvii), verte però sull’esame dell’oggetto come tale, ragione per cui l’utilizzo suggerito dalle istruzioni d’uso non ha rilevanza.
h) Relativamente al comportamento punibile, quanto messo in atto da AP 1 si identifica ampiamente con le azioni definite dall’art. 179sexies cifra 1 CP. Anzitutto gli oggetti sequestrati sono stati rinvenuti nei locali della __________ facente capo a lui. Erano quindi in suo possesso e ciò basterebbe, già di per sé, a ritenerlo autore colpevole del reato in rassegna. Affermando, poi, di aver venduto questo tipo di articoli trasmettendoli a clienti italiani in Italia, egli ha quindi ammesso la loro importazione, esportazione e vendita, comportamenti pure rientranti nell’ampia definizione della norma.
Ma l’imputato ha altresì ammesso di avere iniziato a offrire questi articoli su internet ove appaiono sotto la definizione “spy audio e video microauricolari”, ciò che realizza la fattispecie della propaganda a loro favore (AI 1, all. 1, pag. 1, AI 6, all. 1, pag. 4). Egli ha anche dichiarato che la merce sequestrata era destinata alla vendita in Svizzera, attività che però al momento del sequestro non era ancora iniziata (verbale 1° dib., pag. 1). L’importazione, il possesso, l’immagazzinamento e la pubblicità mediante il sito __________, finalizzati alla vendita in Svizzera, adempiono pacificamente alla nozione di atti peparatori (“Vorbereitungshandlungen”) che connatura il reato dell’art. 179sexies CP (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1), sicché anche sotto questo aspetto il comportamento punibile si trova realizzato.
i) AP 1 è persona navigata nel campo delle investigazioni private, delle bonifiche ambientali e della sicurezza. In tale veste egli presta consulenza a professionisti, investigatori e forze dell’ordine. Per anni ha svolto questa attività in Italia, dove continua a gestire un suo negozio che propone gli stessi articoli, qui oggetto di sequestro.
Trasferendo il centro dei suoi interessi in Svizzera, con l’intenzione di svolgervi un’attività nel medesimo settore (compresa l’organizzazione di corsi e consulenza per la sicurezza), impostando l’operatività della __________, e lanciando il sito __________ (con server in Germania) AP 1 si è accontentato di informazioni e assicurazioni perlomeno insufficienti circa la legittimità di proporre sul mercato gli oggetti in discussione. Rivoltosi al suo commercialista accennandovi solo “in modo generico” (AI 6, all. 4, pag. 2), egli non si è premurato di seguire il suo invito (fondato sul colloquio telefonico avuto con l’avv. __________) di informarsi presso le autorità competenti. In proposito, l’essersi rivolto al signor __________ dell’allora Ufficio dei permessi e dei passaporti non gli soccorre. Intanto perché non è data a conoscere l’informazione ottenuta; inoltre, dovendo presumere, visti i presenti accertamenti, che tale informazione non sarebbe stata comunque priva di riserve. Lo stesso imputato riconosce, poi, l’assenza di ogni assicurazione o autorizzazione scritta da parte del signor __________ (cfr. sopra, consid. 6e). Nelle descritte circostanze, la Corte ritiene che AP 1 si sia mosso in piena coscienza, almeno a titolo eventuale, dell’attitudine particolare degli apparecchi a essere utilizzati per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini, accettando l’idea che tali apparecchi avrebbero potuto essere utilizzati in maniera illegale dai loro acquirenti. In concreto, anche l’elemento soggettivo si trova quindi realizzato.
l) Per tutto quanto precede AP 1 dev’essere dichiarato autore colpevole di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini, secondo l’art. 179sexies cifra 1 CP.
Infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni
7. Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria anche il solo possesso, intenzionale e senza diritto, di un’arma. Il secondo capoverso della norma dispone che in caso di negligenza la pena è la multa e che nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
L’art. 4 cpv. 1 lett. b LArm annovera tra le armi anche i dispositivi che spruzzando o polverizzando sostanze sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone. Con richiamo a questa norma, l’art. 1 OArm parifica alle armi gli spray destinati all’autodifesa contenenti le sostanze irritanti specificate nell’allegato 2 dell’OArm, tra le quali figura il clorobenzilideno malononitrilo. Tale sostanza è presente nella bomboletta spray destinata all’autodifesa sequestrata nei locali della __________ (Rep __________).
a) Orbene, per l’art. 8 cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma necessita di un permesso d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 1 LArm). Di riflesso, come esplicitato all’art. 12 LArm, è legittimato al possesso di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.
AP 1 non è in possesso del permesso di acquisto dello spray in questione, né di un’autorizzazione ufficiale italiana che lo autorizzi all’acquisto (art. 9a cpv. 1bis LArm). Per i combinati art. 8 cpv. 1 e 12 LArm egli ha quindi acquistato e posseduto illegalmente nel suo assortimento questo esemplare di spray irritante (gli altri 3 spray al pepe inizialmente repertati erano stati, invece, riconsegnati all’imputato, poiché non illegali, cfr. AI 6, all. 3, pag. 3).
Dal profilo oggettivo l’agire di AP 1 realizza dunque l’infrazione alla LArm che gli viene imputata.
b) Riguardo ai quattro spray per autodifesa sequestrati in prima battuta, nel suo interrogatorio di polizia del 18 dicembre 2013, l’imputato aveva dichiarato di essersi preventivamente interessato presso il signor __________, che l’avrebbe rassicurato dicendogli che “non c’erano problemi” (AI 6, all. 1, pag. 5). Nel successivo interrogatorio, egli ha giustificato l’utilizzo dell’unica bomboletta spray rimasta in sequestro, a scopi didattici, soggiungendo che il prodotto era destinato essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di vigilanza autorizzate (AI 6, all. 3, pag. 3). Egli ribadiva, poi, tali affermazioni sia al primo dibattimento (verbale 1° dib., pag. 1), sia al dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 5). Sennonché, il suo dire è privo di qualsiasi supporto probatorio e non fa, perciò, prova di verità. Vero è, invece, che il prodotto in questione reca le diciture in tedesco “Reizstoffsprühgerät für den Polizeieinsatz” e in inglese “Irritant Project for authorized personnel only”, a significare che lo spray può essere utilizzato solo dalle forze dell’ordine o comunque da persone autorizzate, sicché AP 1 doveva avvedersi, tenuto conto della sua pluriennale esperienza nel settore della sicurezza, di possedere un oggetto - concretamente un’arma - utilizzabile solo da persone debitamente autorizzate. E che egli non fosse autorizzato a tale possesso non necessita di approfondimenti, tantomeno di scomodare il signor __________, al quale era ben noto, come doveva esserlo anche a AP 1, che l’autorizzazione a portare un’arma in Svizzera, così come in Italia, non viene rilasciata dietro semplice colloquio e in forma orale. D’altronde è lo stesso imputato a dichiarare che, in esito al colloquio, il signor __________ “in modo generico mi ha dato l’ok” e che “di scritto non c’è niente” (verbale dib. d’appello, pag. 5), assicurazioni che di tutta evidenza non bastano per conferirgli qualità di possessore autorizzato.
Come rettamente sottolineato dalla prima giudice, non vi è dunque spazio per ritenere una semplice negligenza dell’imputato. E questo, specie pensando che egli ha dichiarato di vantare una lunga esperienza (nel settore) in Italia, ove svolge consulenze e tiene corsi specialistici. Sia detto, allora, sempre in linea con il primo giudice, che la legislazione italiana disciplina in modo del tutto simile a quella svizzera le condizioni di possesso e vendita degli spray antiaggressione, autorizzando la vendita libera ed il porto dei cosiddetti spray al peperoncino contenenti gas OC “oleoresin capscumil” (basato sul principio attivo naturale del “Capsicum” (pianta della famiglia del peperoncino), che non ha attitudine a recare offesa alla persona, vietando di contro, in quanto sottoposti dalla normativa in materia di armi, gli spray antiaggressione contenti ogni altro tipo di sostanze (art. 1 comma 3 della Legge n. 110 del 18 aprile 1975; art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero dell’interno del 12 maggio 2011, n. 103). È pacifico, dunque, che gli spray contenenti clorobenzilidenmalononitrile, sostanza irritante e tossica presente nello spray sequestrato, sono vietati tanto in Svizzera quanto in Italia. Ciò che, per le vantate esperienze, non poteva né doveva sfuggire all’imputato. Date le circostanze, nell’agire soggettivo di AP 1 non può essere dunque ravvisata una semplice negligenza, ma quantomeno l’agire per dolo eventuale.
c) Ne segue che l’imputato dev’essere dichiarato autore colpevole di infrazione di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm.
Commisurazione della pena
8. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
a) La pena comminata per il reato di messa in circolazione e propaganda di apparecchi d’ascolto, di registrazione del suono e delle immagini (art. 179sexies cifra 1 CP) è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria. Identica pena è comminata per l’infrazione alla Legge federale sulle armi e munizioni (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm).
Il giudizio impugnato fa proprie non solo entrambe le ipotesi accusatorie, ma anche la pena proposta dal procuratore pubblico, divergendo dal decreto d’accusa solo su un paio di dettagli (durata del periodo di prova e il dissequestro di due oggetti) che non ne tangono minimamente la sostanza.
b) La prima giudice ha ritenuto la pena proposta nel decreto d’accusa adeguata alla colpa dell’autore anche tenuto conto che l’imputato non ha precedenti penali in Svizzera. Colpa che comunque “non può essere minimizzata”, stante oggettivamente la messa in circolazione (in senso lato) di oggetti atti a ledere la sfera personale riservata “in maniera particolarmente subdola”. Sempre per la prima giudice, la colpa non è meno grave dal profilo soggettivo, avendo l’imputato agito “malgrado che non avesse ancora dissolto tutti i dubbi che aveva, accettando il rischio della violazione della sfera privata di vittime ignare”. Nella valutazione della colpa la prima giudice fa rientrare anche la condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, pronunciata in Italia nel 1987 nei confronti di AP 1 per aver fatto installare da un collaboratore della sua agenzia investigativa un trasmettitore audio in una casa privata (AI 6, all. 1, pag. 5). Una condanna che, pesando sulle sue spalle, doveva agire da deterrente e indurlo a riflettere maggiormente sulle delicate problematiche legate alla violazione della sfera privata e sulle sue implicazioni penali (per tutti, sentenza impugnata, consid. 11, pag. 17).
c) La Corte, pur condividendo le motivazioni sulla colpa espresse nel primo giudizio non può esimersi dall’osservare che la sentenza motivata è stata intimata oltre 7 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre, quindi, valutare se - nel caso concreto - vi sia stata una violazione del principio di celerità. La questione deve essere affrontata d’ufficio.
d) Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
e) Nel caso concreto, un periodo di più di 7 mesi per l’intimazione della sentenza motivata non è soltanto irrispettoso dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta particolari difficoltà.
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta.
In definitiva, la Corte ritiene giustificata e congruamente
commisurata alla colpa di AP 1 ed alle circostanze
personali, la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere di fr. 50.– cadauna, sospesa condizionalmente, e
meglio come a dispositivo.
f) Di contro, non ha alcun senso confermare la norma di condotta impartita dalla prima giudice, consistente nel “divieto di mettere in circolazione e soprattutto vendere gli apparecchi tecnici destinati all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini tramite il sito internet __________”, ritenuto che tale divieto già sussiste ope legis.
Confische/dissequestri
9. Per l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il cpv. 2 della norma autorizza il giudice a ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
In concreto, il procuratore pubblico propone la confisca degli oggetti elencati nel decreto d’accusa, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata nei locali della __________. L’imputato vi si oppone e ne richiede il dissequestro.
a) La prima giudice ha compiutamente esposto i principi che reggono l’istituto della confisca e ne ha concluso che la confisca di tali oggetti (compreso lo spray antiaggressione) si giustifica, giacché adeguata, rispettosa del principio della proporzionalità e conforme all’art. 69 CP. Questa Corte concorda con le conclusioni esposte nell’impugnato giudizio (cfr. consid. 13, pag. 18-19), al quale rinvia, sia per il fatto che per il diritto (art. 82 cpv. 4 CPP).
b) Sempre in linea con il primo giudizio va, nondimeno, esentato da confisca e dissequestrato il sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig con cavo jack e USB di cui al Rep __________. Tale strumento, per la sua concezione, è destinato essenzialmente alla sicurezza e alla tutela di ambienti privati (es. case d’abitazione) da furti o dall’accesso di malintenzionati. In tal modo esso non evidenzia carattere illecito. Il dissequestro ordinato dalla prima giudice deve così trovare conferma.
Il dissequestro va esteso anche all’iPhone bianco, di cui al Rep __________, essendo assodato che tale apparecchio (in sostanza una scatola vuota con le sembianze di un iPhone) non contiene dispositivi audio e video.
c) Per il vero, il primo giudizio contempla anche il dissequestro di un iPhone nero, sequestrato in prima battuta unitamente al secondo iPhone bianco di cui si è appena detto, ma non incluso dal procuratore pubblico nella richiesta di confisca del decreto d’accusa (i due iPhone sono stati repertati sub. Rep __________). Ai termini dell’accertamento – rimasto incontestato – della prima giudice, l’iPhone nero è “un telefonino con tutte le funzioni in dotazione ad un normale smartphone e non può dunque essere ritenuto illecito” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11). Questa Corte non può che allinearsi a tale conclusione, come peraltro già anticipato sopra (consid. 6f). Non potendo pronunciare il dissequestro di un oggetto formalmente non colpito da sequestro, ne andrà disposta semplicemente la riconsegna.
d) In occasione del primo dibattimento, l’imputato ha prodotto, come mezzi di prova a suo scarico: sub. doc. dib. 2, una microtelecamera DW; sub doc. dib. 3, una sveglia con registratore audio e video con telecamera; sub doc. dib. 4, un portachiavi con incorporata una microcamera, acquistati presso __________, rivenditore presente all’interno di FoxTown.
Tali oggetti, che a mente dell’appellante sono del tutto simili ad alcuni degli oggetti sequestrati (sopra, consid. 6e e 6g), rimangono acquisiti agli atti del procedimento, come mezzi di prova, sino a crescita in giudicato della sentenza, dopodiché saranno trasmessi al ministero pubblico per i suoi incombenti.
Indennità (art. 429 CPP)
10. Visto l’esito dell’appello, le pretese d’indennizzo di complessivi fr. 13'000.– (+IVA) avanzate dall’insorgente ai sensi dell’art. 429 CPP vanno respinte, a favore di un’indennità di 200.–, fondata sull’art. 436 cpv. 2 CPP, che tiene conto della riduzione della pena pecuniaria e delle modifiche di poco conto disposte d’ufficio (riconsegna dell’iPhone 4 nero, Rep __________ e diniego della norma di condotta).
Spese
11. Seguendo la prevalente soccombenza di AP 1, gli oneri processuali d’appello andranno a suo carico in ragione di 9/10 e per l’altro 1/10 a carico dello Stato (art. 428 CPP). Lo stesso riparto seguiranno le tasse e le spese della giurisdizione inferiore, di complessivi fr. 1'050.– (art. 428 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84 cpv. 3, 398 e segg, 405, 408 CPP;
29 cpv. 1 Cost., 12, 34 e segg., 42, 44, 47 e segg., 69, 179sexies cifra 1 CP; 4 cpv. 1 lett. b, 8 e segg., 12,17, 22a e segg., 26 e segg., 33 cpv. 1 lett. a LArm; 1 OArm e allegato 2 all’OArm,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 426 cpv. 1, 428 cpv. 1 e 3, 436 cpv. 2 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
1.1.1. messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
per avere, durante un periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre 2013 (data d’inizio attività della Bl) al 17 dicembre 2013, a Manno, in qualità di socio e gerente della società precitata, messo in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici destinati a scopi illeciti poiché dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune (chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, radio, telecomando, libro e sensori) e dunque difficilmente riconoscibili;
1.1.2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a Manno, presso al __________, perlomeno dal settembre/ottobre 2013, senza diritto, posseduto una bomboletta spray antiaggressione contenente clorobenzilideno malononitrilo.
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.– (cinquanta) cadauna, per un totale di fr. 1’000.– (mille);
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni).
2. È ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti:
- 1 radio sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
- 3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando (Rep. __________);
- 2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando (Rep. __________);
- 2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);
- 7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio (Rep. __________);
- 1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep. __________);
- 3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);
- 3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero (Rep.
__________);
- 4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep. __________);
- 2 portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman Leisure, nero (Rep. __________);
- 1 calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep. __________);
- 1 orologio da polso con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
- 1 orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep. __________);
- 1 libro con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
- 2 ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
- 1 telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca Chunghop, nero (Rep. __________);
- 1 ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);
- 3 ambientali RF con confezione (Rep, __________);
- 1 ambientale RF (Rep. __________);
- 1 sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e telecomando (Rep. __________);
- 1 spray antiaggressione contenente clorobenzilidenmalonitrile (Rep. __________).
3. Sono disposti:
3.1. il dissequestro e la riconsegna a AP 1 del sensore di movimento con telecamera audio e video, marca Konig, con cavo jack e USB (Rep __________), nonché dell’ iPhone bianco (imitazione) (Rep __________);
3.2. la riconsegna a AP 1 di un telefono cellulare iPhone 4 nero (Rep __________).
4. L’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP di AP 1 è respinta.
5. A AP 1 è accordata un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP di fr. 200.–.
6. Gli oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 1'050.– vanno per 9/10 a carico di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.
7. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'700.–
vanno per 9/10 a carico di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.
8. Intimazione a:
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9. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.