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Incarto n. |
Locarno 12 aprile 2017/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 settembre 2015 da
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AP 1 e a |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 agosto 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 13 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritento che:
A. Il 10 luglio 2012 AP 1 e la moglieAC 1, separati di fatto da qualche tempo, si sono incrociati per caso con i rispettivi veicoli a Ruvigliana. A bordo di quello dell’imputato era presente anche un’altra donna, risultata essere __________, cittadina ucraina.
Quando l’accusatrice privata si è fermata in un parcheggio, il marito le si è affiancato e, sceso dall’automobile, si è diretto verso la sua per, approfittando di un momento propizio, sottrarle le chiavi e ritornare di corsa nella sua vettura.
AC 1, ha subito rincorso il prevenuto ed ha tentato di riprendersi il maltolto introducendosi nella sua macchina attraverso il finestrino laterale. Secondo l’imputato, in quei frangenti, la moglie lo avrebbe picchiato, cosa che lei ha veementemente negato, asserendo che era stato invece il consorte ad averla colpita sulla testa e ad impedirle fisicamente di prendere le chiavi picchiandola e tirandole i capelli.
La donna ha poi dichiarato che, al momento in cui è riuscita ad afferrare le chiavi, il marito le ha stretto con violenza la mano, causandole la lesione descritta nel certificato medico.
Dopo essersi impossessata nuovamente delle sue chiavi, AC 1 ha lasciato il luogo, così come ha fatto l’uomo.
B. In data 8 ottobre 2012, AC 1 ha sporto querela nei confronti del marito per titolo di lesioni colpose gravi, (art. 125 cpv. 2), in subordine semplici (art. 125 cpv. 1 CP).
A comprova della lesione subita, l’accusatrice privata ha prodotto, allegandolo alla querela, un certificato medico rilasciato dal dott. __________ il 6 ottobre 2012 (allegato a querela, AI 1) confermando e precisando le ipotesi formulate dal primo certificato:
“ Anamnesicamente, il 10 luglio 2012, ha avuto un’aggressione con stretta importante alla mano destra che ha portato alla distorsione della F IV con strappo del legamento collaterale radiale alla MF IV di destra. Nel frattempo, oltre al dolore legato all’instabilità MF IV a destra, è subentrata una modica tendinite dei flessori superficiale e profonda del IV raggio all’altezza del primo legamento anulare.”.
Nel corso delle indagini che hanno fatto seguito alla querela, AC 1 ha consegnato anche il certificato medico del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Lugano, allestito dal dott. __________ il 10 luglio 2012 (AI 5), nel quale si legge:
“ Alla visita si reperta una dolorabilità alla mobilizzazione del IV dito della mano destra, su verosimile trauma distorsivo. Dolorabilità alla flesso estensione ed alla palpazione del gomito ed al livello del radio prossimale su verosimile contusione. Dolorabilità a livello della cute della regione parietale sinistra, su trazione dei capelli. Dolorabilità e contrattura del trapezio a destra. Non si repertano alterazioni cutanee”.
C. A conclusione dell’inchiesta, con decreto d’accusa n. 4094/2014 del 15 settembre 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
“ lesioni semplici
per avere, il 10 luglio 2012, a Ruvigliana, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della moglie AC 1,
in specie, per avere, a seguito di una discussione sorta per futili motivi, stretto la mano della consorte con grande forza, cagionandole in questo modo una distorsione della MF IV destra con strappo del legamento collaterale radiale MF IV destro, attestati dai certificati medici 10 luglio 2012 (Dr. Med. __________) e 6 ottobre 2012 (Dr. Med. __________), agli atti;
(…)
reato previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS;
richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
e ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-, sospesa per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di fr. 600.-, della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese per fr. 200.-.
D. Il 26 settembre 2014, AP 1 ha tempestivamente interposto opposizione contro il citato decreto d’accusa.
Con sentenza di data 9 settembre 2015, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 15 settembre 2014, condannandolo alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- (per complessivi fr. 1'500.-), sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-.
E. Contro la sentenza della Pretura penale, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 14 settembre 2016, in cui ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione, postulandone l’annullamento e chiedendo il suo proscioglimento dall’accusa di lesioni semplici.
F. Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 22 novembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), poi prorogato. L’imputato ha così prodotto il suo allegato scritto in data 31 gennaio/1. febbraio 2017.
Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2017, la PP ha chiesto che l’appello presentato dal signor AP 1 sia integralmente respinto.
Il giudice della Pretura Penale non ha formulato osservazioni, così come non ne ha formulate l’AP.
ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb)
2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3 e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Vita dell’appellante e precedenti penali
4. L’imputato AP 1, cittadino svedese, è nato a Nätra (SE), il __________ 1950 ed è domiciliato a Engelberg (Canton Obvaldo). Attualmente egli non sta svolgendo alcuna attività lavorativa e percepisce una pensione di CHF 2'600.- netti al mese.
Nel 1983 ha fondato due società attive nel commercio di orologi di lusso ed in seguito, nel 2008, ne ha costituita una terza (MP 27 giugno 2014, AI 11, pag. 8 seg.). Da queste sue ditte non riceverebbe tuttavia alcun dividendo poiché gli affari avrebbero subito una contrazione.
AP 1 è, come accennato in precedenza, ancora formalmente coniugato con l’accusatrice privata AC 1, dalla quale è però separato da tempo e con cui si trova ora in fase di divorzio. Dalla loro unione è nato un figlio che attualmente ha 15 anni. A titolo di alimenti l’imputato versa mensilmente ca. fr. 5'000.- per la consorte e fr. 2'700.- per il figlio. A suo dire, riesce a far fronte a questo oneroso impegno finanziario grazie al prestito di un amico (VI dib. di primo grado, pag. 1). Egli ha pure formulato istanza di modifica dei contributi alimentari, il cui esito non è conosciuto.
AP 1 è incensurato.
Appello
5. Con l’appello AP 1 contesta l’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte di prime cure, così come la qualifica giudica data loro, postulando - in via principale - il proscioglimento, con protesta di tasse e spese di prima e seconda istanza, e - in via subordinata - una riduzione della pena pecuniaria inflittagli, con la richiesta che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale, il tutto nuovamente con protesta di tasse e spese di prima e seconda istanza. Infine, il procedente contesta tutte le pretese di risarcimento avanzante dall’AP.
In modo particolare, l’appellante nega di aver mai stretto la mano della moglie e di averle provocato le lesioni lamentate. A ciò aggiunge che, in ogni caso, il tipo di ferite in oggetto non raggiunge la gravità per poter realizzare il reato di cui all’art. 123 cpv. 1 CP.
Accertamento dei fatti
6. Come documentato dai certificati medici in atti, il 10 luglio 2012 la signora AC 1 ha subito una distorsione della mano con strappo di un legamento, che ha comportato dolori e problemi che si sono protratti almeno per tre mesi (attestato rilasciato dal pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano il 10 luglio 2012, AI 5, in relazione con certificato 6 ottobre 2012 del dr. med. __________, redatto all’attenzione della compagnia assicurativa della signora AC 1, allegato ad AI 1).
7. In merito allo svolgimento dei fatti all’interno del veicolo dell’imputato, con particolare riferimento alla stretta di mano ai danni dell’accusatrice privata, le parti hanno fornito, come accennato in precedenza, resoconti divergenti.
Durante l’interrogatorio dell’8 aprile 2013, l’imputato ha dichiarato:
“ D: Lei ha stretto le mani della moglie mentre lei voleva riprendere le chiavi?
R: No, mi sono piegato all’interno del veicolo, nella mano destra avevo le chiavi, con quella sinistra ho aperto la porta che spingevo con il piede sinistro. Lei mi picchiava ma io no.
D: AC 1 ha dichiarato che quando voleva riprendere le chiavi, la donna che lei aveva al suo fianco, ha cercato di portarle via le chiavi per ridargliele. Oltre a questo lei la colpiva in testa e le tirava i capelli. Cos’ha da dire in merito?
R: la persona che era in macchina con me, è uscita dalla macchina, non era neanche più dentro con me. In relazione a quanto da lei dichiarato dopo posso solo dire che è tutto falso”. (PG AP 1 dell’8 aprile 2013, AI 3, pag. 5 seg.).
In occasione dell’interrogatorio di fronte al procuratore pubblico, il 27 giugno 2014, AP 1 ha nuovamente smentito d’aver colpito in testa la moglie e averle tirato i capelli. Egli ha parimenti negato d’aver stretto la mano della signora AC 1, affermando che per lui era impossibile farlo in quanto aveva entrambe le mani occupate. Le lesioni riportate, dunque, sarebbero imputabili ad altre cause, indipendenti dalla sua volontà:
“ Confermo quanto ho dichiarato in occasione del verbale di Polizia e aggiungo che ho anche un testimone che ha assistito alla scena (__________che abita in Ucraina). Consegno all’interrogante una dichiarazione rilasciata da __________ in inglese che conferma la mia versione dei fatti (doc. 2).
(…) Mia moglie si è così sporta dal finestrino della mia autovettura per riprendersele. A questo punto, è nato un diverbio. Preciso subito che io non ho colpito mia moglie in alcun modo, ma è stata lei ad introdursi dal finestrino lasciato aperto nella mia autovettura. In quest’occasione, per cercare di sottrarmi da lei, ho riportato degli ematomi al fianco destro come riportato dalla foto di cui al doc. 3. Gli altri ematomi di cui alle foto doc. 4 me li ha causati AC 1 nel tentativo di recuperare le chiavi.
ADR __________ si è spaventata, ha aperto la porta ed è uscita a guardare lo spettacolo.
L’interrogante mi chiede come mai solo adesso informo che in occasione del litigio del 10 luglio 2012 avrei subito delle contusioni, in particolare perché non l’ho detto in occasione del verbale di Polizia dell’8 aprile 2013.
In agosto 2012 io mi ero accordato con AC 1 per risolvere amichevolmente questa questione su proposta dei nostri avvocati che erano tutti d’accordo. Pertanto io ho rispettato questa cosa e non ho sporto denuncia a mia volta.
ADR che in occasione del verbale di Polizia dell’8 aprile 2013 io non avevo con me le foto e non le ho mai allegate prima d’ora perché ero convinto che questa questione fosse chiusa.
(…) È vero che appena ho preso le chiavi di AC 1 mi sono recato immediatamente alla mia auto e mi sono seduto al posto di guida. Questo lo dice anche __________ nella sua dichiarazione.
(…) Infatti, quando mia moglie si è sporta dal finestrino, io mi sono accucciato sul sedile per allontanare il più possibile le chiavi e con il piede sono riuscito ad aprire la portiera. In questo modo AC 1 è rimasta letteralmente “appesa” alla portiera dell’auto, incastrata nel finestrino aperto.
Questo per dire che io non avrei mai potuto colpire in testa e tirare i capelli a mia moglie.
Io non ho assolutamente stretto la mano di AC 1, non vedo come potrei visto che lei si trovava appesa alla portiera aperta. Per me era comunque impossibile stringere la sua mano, perché avevo nella mia mano destra le chiavi dell’automobile che non volevo mollare cercando di tenerle lontane da lei, e con la mano sinistra tenevo aperta la portiera.
Ripeto che io non ho assolutamente picchiato né stretto la mano, né tirato i capelli a AC 1 dunque non mi spiego i certificati medici summenzionati.
(…) Io contesto il tenore del certificato medico del 10 luglio 2012 poiché a mio parere non è vero che io ho colpito AC 1. Le eventuali lesioni che lamenta di aver riportato e che sono state certificate sono probabilmente dovute al fatto che la sua testa ha verosimilmente sfregato contro il tetto dell’automobile nel momento in cui io ho aperto la portiera. Io non mi sento assolutamente colpevole, poiché è stata lei la prima a volersi introdurre nella mia automobile.” (MP AP 1 del 27 giugno 2014, AI 11, pag. 3 segg.).
In occasione del processo di primo grado l’imputato si è sostanzialmente riconfermato nelle sue posizioni.
8. Dal canto suo, l’accusatrice privata ha invece dichiarato:
“ E’ rientrato nella sua auto e, prima che riuscisse a partire, sono entrata dal finestrino della sua macchina, dal lato del conducente, unicamente per riprendermi le chiavi. Io ero sporta all’interno del veicolo davanti a mio marito, lui mi colpiva la testa, mi tirava i capelli per farmi andare via, io volevo unicamente prendere le mie chiavi. Quando ero sporta all’interno del veicolo di mio marito, la ragazza al suo fianco cercava di darmi le chiavi, mentre lui me le strappava. Ad un certo momento mi ha stretto così forte la mia mano da causarmi una lesione ad un tendine di un dito” (PG AC 1 del 6 marzo 2013, AI 3 pag. 4).
Durante l’interrogatorio del 12 aprile 2013, dopo essere venuta a conoscenza della versione del marito, la signora AC 1 così si è espressa:
“ D: Com’è venuta in possesso delle chiavi all’interno della vettura AP 1?
R: Le chiavi erano finite sul tappetino del passeggero anteriore. Le ho raccolte diverse volte, anche grazie all’aiuto del passeggero ma mio marito continuava a strapparmele torcendomi il dito come da lesioni riportate”.
9. Nel corso della procedura, l’imputato ha prodotto una dichiarazione scritta di __________, la persona seduta al suo fianco al momento dei fatti, sulla quale si legge che, dopo che egli ha preso le chiavi dell’automobile dell’AP ed è rientrato nel suo veicolo, la donna si è introdotta nell’abitacolo attraverso il finestrino per cercare di riprendersele. __________ ha considerato che in quei frangenti AP 1 abbia messo le chiavi sotto al sedile del passeggero: “I think he put them under my passengers seat”. (AI 11, doc. 2).
10. In base a quanto precede, si può accertare, grazie alla conferma da parte di __________, che AP 1, nel tentativo di impedire alla signora AC 1 di riprendersele, aveva messo le chiavi sotto al sedile del passeggero. Queste, dunque, non erano, come invece affermato dall’imputato, nella sua mano.
Tale dettaglio smentisce le dichiarazioni dell’appellante circa il fatto che aveva entrambe le mani occupate e rafforza, di riflesso, quelle della vittima.
A questo elemento si aggiunge quanto si legge nello scritto della signora __________, colei che il 10 luglio 2012 ha chiamato la polizia. Dalla sua dichiarazione emerge in maniera evidente come AP 1, quel giorno, sia stato molto aggressivo e violento nei confronti della moglie, al punto da indurla a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine: “(…) da casa mia vedevo un diverbio fra un uomo e una donna. Abbandono casa mia e scendo sul piazzale. Vista la situazione precaria causa l’aggressività violenta e sproporzionata dell’uomo sulla donna chiamo la polizia (…)” (allegato a AI 1).
Ciò posto, tenuto conto che non è dato a vedere, né è stato reso almeno verosimile, in che modo alternativo a quello indicato nel decreto d’accusa, la signora AC 1 si possa essere procurata le lesioni riportate nei certificati medici, compatibili invece con una potente stretta di mano, preso atto che l’imputato non è credibile quando dice di non aver potuto stringere la mano della vittima perché aveva entrambe le sue occupate, che egli era in quel momento molto aggressivo e violento e che stringere l’arto con il quale AC 1 tentava di afferrare le chiavi rientra nella logica di una zuffa del genere, questa Corte accerta, così come già fatto con la sentenza impugnata, che AP 1 ha effettivamente strizzato con forza la mano della moglie, ferendola nei modi indicati nei certificati medici.
Lesioni semplici, art. 123 cpv. 1 CP
11. Ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP, chiunque intenzionalmente cagiona in altro modo un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena a norma dell’art. 48a CP.
Secondo la cifra 2 l’autore è perseguito d’ufficio, quando per esempio egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio.
L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio, le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Tra il comportamento pericoloso dell’autore e le lesioni corporali della vittima deve poi sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguato (Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I, 3 éd., Berna 2010, ad. art. 223, n°16, pag. 136).
Dal profilo soggettivo l’art. 123 cifra 1 CP presuppone che le lesioni al corpo o alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente, laddove il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 242 consid. 2b, 105 IV 303 consid. 3b, Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad art. 160, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 48 ad art. 160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza è per contro esclusa.
12. Come detto, l’AP ha subito una distorsione della quarta articolazione metacarpo-falangea destra con strappo del legamento collaterale radiale della medesima, non ancora guarita al momento del secondo certificato medico, quindi a quasi tre mesi dai fatti.
È indubbio che un simile danno corporale costituisca una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CP. Esso oltrepassa i limiti delle semplici vie di fatto (art. 126 CP: aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute, DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
13. Pure privo di ostacoli particolari è l’accertamento del nesso di causalità, naturale ed adeguato, tra la vigorosa stretta di mano ai danni della signora AC 1, imputabile a AP 1, e le lesioni da lei patite. Un simile gesto, in effetti, è del tutto idoneo a provocare una distorsione nella regione metacarpo-falangea ed uno strappo del legamento dell’arto in questione.
I presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici sono pertanto adempiuti.
14. Ad analogo risultato si giunge con l’esame degli aspetti soggettivi della fattispecie. In effetti, se da un lato si può riconoscere che lo scopo principale perseguito dall’imputato fosse quello di difendere il possesso delle chiavi (illecito, avendole egli in precedenza strappate alla moglie senza il suo consenso), dall’altro non si può dimenticare che egli lo ha fatto ricorrendo alla violenza.
A fronte della una disparità evidente di forze che la natura umana sancisce, una vigorosa stretta di mano perpetrata da un uomo ai danni di una donna (soprattutto se di corporatura più esile come in concreto), comporta un rischio elevato di provocare una lesione all’arto. Agendo come ha fatto, l’appellante non poteva non prendere in considerazione le più che probabili conseguenze del suo gesto. D’altronde, per il riconoscimento del dolo eventuale, non è necessario che l’autore causi proprio le lesioni da lui volute (o prese in considerazione), così come non lo è che la sua volontà riguardi danni corporali pari, per gravità, a quelli prodottisi (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 60).
15. Per tutto quanto precede, la condanna di AP 1 per lesioni semplici, per i fatti descritti nel decreto d’accusa, deve essere confermata e l’appello, su questi punti, respinto.
Commisurazione della pena
16. In prima istanza è stata inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, cui è stata aggiunta una multa di fr. 300.-.
L’imputato ha chiesto, in via subordinata, una riduzione della pena pecuniaria che tenga conto del fatto che egli è incensurato, che vi è stata una importante provocazione da parte della moglie e che quest’ultima ha una concolpa nell’insorgere delle lesioni.
Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (sul primato della colpa: DTF 136 IV 55 consid. 5.4.).
Contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, l’assenza di precedenti ha un influsso neutro nella commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.).
Per il resto, sono condivise le argomentazioni della sentenza impugnata, cui si rinvia integralmente in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
In linea di principio, andrebbe quindi confermata la pena di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 300.-.
Violazione del principio di celerità
17. La sentenza motivata è stata intimata il 17 agosto 2016, ben 11 mesi e mezzo dopo il dibattimento. Di conseguenza si impone un esame, d’ufficio, di un’eventuale violazione del principio di celerità.
Tale principio impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
Nel caso concreto, un periodo di quasi un anno per l’intimazione della sentenza motivata è, non soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma pure, di per sé, manifestamente eccessivo, poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta alcuna particolare difficoltà.
Purtroppo, le lungaggini nella procedura che qui concerne non si limitano a questo. In effetti, essa è rimasta ferma per quasi un anno già dal luglio 2013 al maggio 2014 e, poi, una volta giunta in pretura penale, per oltre un anno dall’emanazione del decreto d’accusa del settembre 2014.
Il risultato infausto di queste lungaggini è che ci troviamo ora, nel 2017, a discutere di un caso bagatella verificatosi nel 2012.
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta a 5 aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente per due anni, senza l’aggiunta di alcuna multa.
Rinvio dell’AP al foro civile
18. Con la conferma della condanna, si impone pure quella del rinvio dell’accusatrice privata - che in un primo tempo, il 12 luglio 2014, aveva dichiarato per iscritto di disinteressarsi della procedura concernente le lesioni semplici - al competente foro civile per le sue pretese di indennizzo del danno, quantificate nell’istanza proposta in prima sede in fr. 20'000.-.
Spese
19. Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali relativi alla procedura d’appello vengono posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ mentre per ¼ sono accollati allo Stato (art. 438 cpv. 1 CPP).
Nessun indennizzo viene accordato per le spese legali sostenute dall’appellante.
Per questi motivi,
visti gli art. 123, 12, 47, 48a CP;
398 e segg. e 430 CPP;
art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è giudicato autore colpevole di:
lesioni semplici
per avere, il 10 luglio 2012, a Ruvigliana,
stretto la mano della moglie AC 1 con grande forza, cagionandole una distorsione della MF IV destra con strappo del legamento collaterale radiale MF IV destro.
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per complessivi fr. 500.-.
1.3. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. L’accusatrice privata AC 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura.
3. Intimazione a:
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- - - - (AP) |
4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.