Incarto n.
17.2016.172

17.2016.187

17.2016.229

Locarno

7 dicembre 2016/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 giugno 2016 da

 

 

AP 1

rappr. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2016;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con DA 1965/2015 dell’11 maggio 2015, il procuratore pubblico PP 1 ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di:

 

  1. falsità in documenti, ripetuta

per avere, a Bellinzona, presso la sede della __________ (società di cui AP 1 era gerente con firma individuale), oggi in liquidazione, e in altre non meglio specificate località, nel periodo tra luglio 2012 e dicembre 2012, ripetutamente formato un documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

e meglio,

per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di 8 (otto) fatture a carico di __________ per forniture di materiali emesse da PC 1 (ora divenuta PC 1) durante il periodo da luglio a ottobre 2012,

 

1.1.  alterato le 8 (otto) fatture di cui sopra, segnatamente:

                                              fattura n. 1905 del 15.07.2012 per CHF 2'012.63,

                                              fattura n. 1995 del 31.07.2012 per CHF 1'746.38,

                                              fattura n. 1202162 del 31.08.2012 per CHF 652.05,

                                              fattura n. 1202472 del 30.09.2012 per CHF 3'565.10,

                                              fattura n. 1202474 del 30.09.2012 per CHF 407.05,

                                              fattura n. 1202473 del 30.09.2012 per CHF 575.80,

                                              fattura n. 1202726 del 25.10.2012 per CHF 718.50,

                                              fattura n. 1202732 del 26.10.2012 per CHF 1'776.85,

 

e formato 2 (due) ulteriori fatture false all’indirizzo di __________, segnatamente:

fattura no. 32/12 del 12.12.2012 per CHF 11'454.33

e medesima fattura n. 31 (recte: 32)/12 del 21.12.2012 con annotazione in calce,

 

attestando, contrariamente al vero, che le forniture erano destinate a __________ riconducibile a __________, la cui firma autentica ha alterato come al sub. 1.2. che segue nel medesimo contesto fattuale;

 

1.2.      abusato della firma autentica di __________ (amministratore unico di __________, in liquidazione, __________) sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale emergeva che in realtà era __________ ad aver acquistato e beneficiato delle forniture oggetto delle suddette fatture;

 

2. truffa processuale, tentata

per avere, a Bellinzona, nel periodo tra il mese di luglio 2013 e il mese di novembre 2013, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia il Pretore Aggiunto del Distretto di Bellinzona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio, per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, prodotto in una causa di rigetto dell’opposizione presentata da PC 1 la documentazione oggetto del reato di falsità in documenti di cui al sub. 1. al fine di ingannare il Giudice e ottenere la reiezione dell’istanza di parte avversa e sfuggire così all’incasso delle suddette fatture, ritenuto comunque che la PC 1, non ha ottenuto ragione, indipendentemente dalla produzione della falsa documentazione da parte dell’imputato”.

 

Il decreto in oggetto ha proposto una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per complessivi fr. 9’900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 500.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia. L’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

 

                                  B.   Con sentenza 8 giugno 2016, il presidente della Pretura penale, confermando solo parzialmente il DA, ha giudicato l’appellante autore colpevole di:

 

                                         falsità in documenti

                                         per avere, a Bellinzona, presso la sede della __________ (società di cui AP 1 era gerente con firma individuale), oggi in liquidazione (recte: radiata), nel dicembre 2012, abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, e meglio, per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di 8 (otto) fatture a carico di __________ per forniture di materiali emesse da PC 1 (ora divenuta PC 1), abusato della firma autentica di __________ sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale emergeva che in realtà era __________ ad aver acquistato e beneficiato delle forniture oggetto delle suddette fatture;

 

                                         e di

 

                                         tentata truffa processuale

                                         per avere, a Bellinzona, nel periodo tra il mese di luglio 2013 e il mese di novembre 2013, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia il Pretore Aggiunto del Distretto di Bellinzona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio, per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, prodotto in una causa di rigetto dell’opposizione presentata da PC 1 la documentazione oggetto del reato di falsità in documenti di cui sub. 1.1. al fine di ingannare il Giudice e ottenere la reiezione dell’istanza di parte avversa e sfuggire così all’incasso delle suddette fatture, ritenuto comunque che la PC 1, non ha ottenuto ragione, indipendentemente dalla produzione della falsa documentazione da parte dell’imputato;

 

                                         e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, per complessivi fr. 4’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 400.-. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state fissate in complessivi fr. 1'400.-. Il giudice di prime cure ha, inoltre, condannato il prevenuto a corrispondere alla PC 1 fr. 4'000.- a titolo di indennità ai sensi dell’art. 433 CPP. L’AP è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di tale natura. La nota professionale del difensore d’ufficio DI 1 è stata approvata per un importo di fr. 12'890.85 ed è stata posta a carico dello Stato.

 

                                  C.   Contro la sentenza della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con dichiarazione di appello 27 settembre 2016, con la quale ha precisato di postulare il suo proscioglimento da ogni accusa, di non impugnare il rinvio dell’AP al foro civile e la tassazione della nota d’onorario del suo difensore, e di chiedere l’assegnazione di tasse e spese allo Stato, nonché il riconoscimento di un importo di fr. 14'084.85 oltre interessi al 5% su fr. 4'981.40 dal 29 luglio 2014 e su fr. 9'067.45 dal 9 giugno 2016 a copertura dei costi di patrocinio maturati sino al dibattimento di prima istanza (art. 429 CPP), ai quali andranno aggiunti quelli per la procedura d’appello.

 

                                         Unitamente alla dichiarazione d’appello, il prevenuto ha formulato istanza probatoria chiedendo l’assunzione della documentazione prodotta con la stessa e l’audizione testimoniale di __________. Il teste è stato citato per il dibattimento d’appello. I documenti trasmessi sono stati acquisiti agli atti.

 

                                         Contro la tassazione della nota, il difensore ha interposto reclamo alla CRP ai sensi dell’art. 135 cpv. 3 CPP.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 24 novembre 2016, al quale la PP ha preannunciato di non essere intenzionata a partecipare, così come ha fatto l’avv. __________, patrocinatrice dell’AP, entrambi chiedendo la conferma della condanna decretata dalla Pretura penale, e durante il quale l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dai reati di falsità in documenti e truffa processuale, protestando tasse, spese e indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, oltre che la reiezione delle richieste dell’AP.

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto                      

 

in fatto e in diritto

 

                                   1.   AP 1, cittadino italiano, nato il __________ a __________ beneficia di un permesso di domicilio (C) UE/AELS ed è domiciliato a __________. Divorziato, è padre di due figli, di sette e due anni, avuti dall’attuale compagna.

 

È professionalmente attivo come gessatore.

 

                                         Dal 17 gennaio 2012 sino al 25 febbraio 2014, data della dichiarazione di fallimento, è stato gerente con firma individuale della __________ (in seguito, solo __________), impresa di gessatura con sede a __________. La ditta è stata radiata dal Registro di commercio in data 21 luglio 2014, a seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo (cfr. estratto del Registro di commercio).

                                        

                                         Non avendo mai avuto diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto amministratore della società fallita, e non sentendosela di iniziare a lavorare, nonostante la creazione di una nuova società (la ditta individuale __________ di AP 1), sino a quando la questione penale non si sarà risolta, l’accusato è riuscito - e riesce - a vivere solo grazie all’aiuto dei famigliari.

 

                                         AP 1 è incensurato.

 

                                   2.   PC 1 (ora SA), __________, il cui direttore era __________, è una società il cui scopo iscritto a RC è “L’importazione, l’esportazione, il commercio, la rappresentanza, l’acquisto, la vendita di prodotti ed accessori destinati all’istallazione di controsoffittature integrate, pareti mobili, cartongessi ed affini, nonché ogni attività direttamente od indirettamente collegata con lo scopo sociale”. In questo contesto, la ditta, tra il maggio ed il novembre 2012, ha concluso dei contratti con __________ per la fornitura di materiale di finitura (quale, ad es., intonaco in sacchi) e di una macchina intonacatrice.

 

I contatti per l’acquisto della merce avvenivano sempre tra il qui imputato, da una parte, e i signori __________, __________ o __________, dall’altra. Le fatture venivano, poi, emesse a carico della __________.

 

                                   3.   __________ era un’impresa di gessatura, a quel tempo ufficialmente amministrata dall’AU __________, sostituito in tale ruolo, nell’agosto 2013, da __________. La società è, poi, fallita il 14 novembre 2013 ed è stata radiata dal registro di commercio il 26 novembre 2013 a seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza d’attivo.

 

                                   4.   Ad inizio 2013, 13 fatture emesse tra il 31 maggio ed il 30 novembre 2012 sono rimaste scoperte per una somma complessiva di fr. 14'508.66 (AI 1, doc. D), così che PC 1, dopo aver inviato diversi solleciti, ha fissato a __________, con missiva del 4 giugno 2013, un ultimo termine al 12 giugno 2013 per il pagamento completo del debito, annunciando che, qualora non vi avesse dato seguito, sarebbe stata avviata la procedura esecutiva per l’incasso del dovuto (AI 1, doc. E).

Non essendo successo nulla, il 12 giugno 2013, PC 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione di Bellinzona una domanda d’esecuzione a carico della ditta del prevenuto per l’intero ammontare insoluto (AI 1, doc. F).

 

La procedura che ne ha fatto seguito, iniziata con il precetto esecutivo n. 717980, è sfociata in un’istanza di rigetto dell’opposizione introdotta di fronte al pretore aggiunto del distretto di Bellinzona (AI 1, doc. H).

 

                                   5.   Con scritto del 31 luglio 2013, AP 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che non tutte le fatture del PE n. 717980 erano a carico della __________, poiché una parte rilevante di queste, per complessivi fr. 11'454.33, era di pertinenza della __________ di __________.

A sostegno della sua tesi, l’accusato ha prodotto una dichiarazione datata 21 dicembre 2012, dal seguente contenuto:

 

“La ditta __________ di __________ dichiara e conferma che le fatture di seguito menzionate per acquisto materiale, non sono a carico della ditta __________ di __________, in quanto il materiale è stato acquistato ed usufruito dalla __________.

                                         La ditta __________ si è occupata solo del ritiro.

                                         Per accettazione/conferma:

                                         __________”

                                        

Per __________ ha firmato lo stesso AP 1, mentre sotto il nome dell’altra ditta, compare un autografo non comprensibile (AI 1, doc. I).

                                         Unitamente a questo documento, il prevenuto ha trasmesso alla Pretura 13 fatture emesse da PC 1 a nome di __________, su 8 delle quali era stata apposta un’etichetta autocollante con l’indicazione della ditta e dell’indirizzo di __________ ed un’altra, più piccolina, con la sola indicazione della ditta (AI 12). La prima è stata attaccata in prossimità dell’indirizzo originale del destinatario (__________), senza coprirlo ma con una freccia fatta a mano che da quest’ultimo va all’etichetta. Quella piccola, per contro, è stata applicata nella casella prevista per la persona di riferimento.

 

                                   6.   Il 7 agosto 2013 PC 1 ha inviato le proprie osservazioni al giudice civile, precisando che “la presa a carico da parte della ditta __________ delle fatture intestate a __________ non è mai stata da noi autorizzata e ne veniamo a conoscenza solo oggi dalle copie documenti che ci avete fornito: nessuna comunicazione ci è mai stata inviata” (AI 1, doc. L) e chiarendo di non essere disponibili a riconoscere tale cessione di credito, essendo anche __________ sua cliente ed avendo anch’essa debiti per fatture non saldate da oltre un anno per fr. 18'365.45.

 

All’udienza di rigetto dell’opposizione del 29 ottobre 2013, __________ ha consegnato una dichiarazione 9 ottobre 2013 con cui __________, come visto AU di ___________, ha attestato che il timbro sulla fattura n. 1202472 del 30 settembre 2012 a carico di __________ non è della sua azienda, e che la dichiarazione 21 dicembre 2012 non è stata sottoscritta dai responsabili di __________ (AI 1, doc. M).

                                        

                                         Sull’altro fronte, il prevenuto ha esibito una fattura n. 32/12 emessa da __________ a carico di __________, concernente il “cantiere di Magliaso” e riportante nella descrizione 8 fatture PC 1, per complessivi fr. 11'454.33. La stessa è stata accompagnata da una sua seconda versione, identica se non per la data, 21 dicembre 2012, in calce alla quale è stato aggiunto un nota bene specificante: “Questa fattura viene annullata. Come concordato e confermato telefonicamente, l’importo summenzionato è totalmente a vostro carico.” (AI 1, doc. O e AI 12). Inoltre sono state prodotte anche delle fatture di PC 1 a carico di __________, riconosciute come corrette (AI 12).

 

                                         Proprio sulla scorta delle fatture riconosciute, con sentenza del 6 novembre 2013, il Pretore aggiunto ha soltanto parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, limitatamente a fr. 2'801.51, non essendo, per il resto, il credito rivendicato stato sufficientemente sostanziato (AI 1, doc. R).

                                   7.   Il 10 dicembre 2013 il patrocinatore di PC 1 ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 “ed eventualmente altri coinvolti” per titolo di falsità in documenti, truffa processuale tentata e danneggiamento.

                                         Per quanto qui d’interesse, la procedura è sfociata nella sentenza di primo grado oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, per aver abusato della firma autentica di __________ sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012. Per contro, non è stata seguita la tesi dell’accusa che ha visto l’adempimento di questo reato anche nell’apposizione delle etichette sulle 8 fatture di PC 1 all’indirizzo di __________, così come nell’allestimento delle due fatture false intestate __________ e a carico di __________.

                                         Per quanto concerne le 8 fatture, per il primo giudice, non è possibile concludere che siano state modificate con l’intento di cambiarne il contenuto ed indurre terze persone in errore, quanto piuttosto per una questione di chiarezza della contabilità interna.

                                         Le due fatture intestate __________ sono, invece, state reputate non veritiere, create ad arte ai meri fini di causa. Tuttavia, in quanto tali, le fatture non costituiscono un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP: da subito contestate e non contabilizzate, esse non godono infatti di forza probatoria accresciuta, ma realizzano, semmai, una menzogna scritta priva di conseguenze penali.

 

                                         AP 1 è pure stato condannato per tentata truffa processuale (art. 146 CP) poiché il presidente della Pretura penale ha giudicato che l’uso della falsa dichiarazione del 21 dicembre 2012 ai fini della causa configura gli estremi del reato, essendo destinata ad ottenere una decisione non corrispondente alla situazione materiale. Sempre secondo il primo giudice, il grado di realizzazione è rimasto a quello di tentativo poiché la decisione civile non è stata influenzata dalla produzione del documento falso (sentenza impugnata, consid. 14).

 

                                   8.   Il giudizio dell’8 giugno 2016 è stato, come visto, impugnato di fronte a questa Corte dall’imputato che chiede di essere prosciolto da ogni accusa.

 

                                         Sostanzialmente, per AP 1, non solo non vi è prova certa che la dichiarazione del 21 dicembre 2012 sia stata falsificata, men che meno da lui, ma, anzi, è stata ratificata proprio da __________, che era a quel tempo già amministratore di fatto della __________ ritenuto che la società aveva effettivamente usato il materiale fornito da PC 1.

 

                                   9.   Sentito durante l’inchiesta in merito alla dichiarazione del 21 dicembre 2012, __________ ha fornito dichiarazioni quantomeno ingarbugliate:

 

“Allegata alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 (…) firmata da __________ e da qualcuno della __________. In sostanza quest’ultima sostiene che le fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.

Ne prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma apposta a nome della __________.

Gli agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è stata corretta rispetto a quella originale.

Ribadisco inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per tramite di __________.” (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).

 

Interrogato nuovamente il 21 agosto 2014 dalla segretaria giudiziaria su delega del PP, __________ ha reso una deposizione contraddittoria, iniziata con la negazione dell’esistenza di fatture intestate alla ditta di AP 1 ma in realtà a carico di __________, per poi lasciare spazio alla versione di AP 1:

 

                                         “A domanda dell’avv. RC 1 dico che non penso ci siano state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.

                                         (…) Dico che non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia.

                                         Indico che quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.

                                         Aggiungo che a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo diritto di firma.

                                         (…) A domanda dell’interrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.- (potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza. Escludo in ogni caso che l’ammontare sia oltre CHF 11'000.-.” (MP 21 agosto 2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).

                                        

                                         Il 19 dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della possibilità di sporgere querela ai sensi dell’art. 179ter CP, cosa che mai ha fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________ ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:

 

                                         “L’avv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.

                                         Non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E’ possibile che io l’abbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la mia firma ma è possibile che io l’abbia firmata.

                                         Il signor AP 1 mi chiede di indicare se mi sono messo d’accordo con qualcuno per allestire lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.

                                         Dichiaro solo di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima.” (MP 19 dicembre 2014, AI 47, pag. 5).

 

                                         In base a queste ammissioni, dunque, l’attestazione con la quale __________ avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21 dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.

 

                                10.   In appello, __________ è stato sentito in qualità di teste e, su esplicita domanda, dopo averlo riletto, ha confermato integralmente il verbale del 19 dicembre 2014, chiarendo una volta per tutte che tra la sua ditta e quella del prevenuto vi erano stretti legami contrattuali, in quanto egli faceva capo a __________ per il subappalto di lavori appaltati a __________. __________ forniva principalmente la manodopera:

 

                                          “Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con l’imputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il signor AP 1.

                                          (…) AP 1 è andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare lui.

                                          Mi viene ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera.” (verbale dib. d’appello, pag. 4 seg.).

 

                                         Falsità in documenti e truffa processuale

 

                                11.   Per fondare la sua decisione di condanna, il presidente della Pretura penale si è dilungato nell’analisi dei rapporti contrattuali tra le parti, delle dichiarazioni delle persone coinvolte e nei paragoni grafologici, concludendo:

 

“Alla luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è comparsa, si deve concludere che, contrariamente all’assunto dell’imputato, la firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________, ma falsificata intenzionalmente dall’imputato medesimo. Egli era difatti l’unico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a confezionare una simile dichiarazione da produrre nell’ambito di una causa giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________, in realtà fondata su altre fonti di obbligazione.” (sentenza impugnata, consid. 12 IV).

 

                                         Ora, il decreto d’accusa prevede esplicitamente che la falsità in documenti in relazione alla dichiarazione del 21 dicembre 2012 sarebbe consistita nell’abuso della firma di __________. In altre parole nella sua falsificazione materiale.

                                         La truffa processuale si sarebbe, invece, realizzata con la produzione alla Pretura della documentazione oggetto del reato di falsità in documenti, quindi sempre la dichiarazione con la firma considerata falsa.

 

                                12.   Ogni fattispecie penale va esaminata, tra le altre cose, tenendo in considerazione il principio della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e quello "in dubio pro reo". Nella valutazione delle prove, quando sussistono dubbi che i fatti si siano verificati come sostenuto dall’accusa, il giudice deve accertare gli eventi secondo la versione più favorevole all’imputato. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii).

 

                                         Sulla scorta di questo caposaldo del diritto penale, a fronte delle dichiarazioni della persona direttamente coinvolta, cioè __________, sorgendo dubbi insormontabili che lo scritto in questione sia un falso, non si può che accertare che esso è stato effettivamente siglato da lui.

 

                                         D’altronde, a ulteriormente supportare questa conclusione, contribuisce il fatto che è da considerarsi accertato che le ditte __________ e __________ collaboravano su vari cantieri (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 4).

                                         Dalle dichiarazioni di __________, risulta che __________ forniva a __________ manodopera per i cantieri di quest’ultima (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 4). Egli ha pure ammesso che, almeno una volta, è capitato che la sua ditta facesse ordinazioni di materiale per il tramite di ditte terze, ed in particolare di quella del prevenuto (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 5 e 6).

 

                                         Anche nei rapporti con PC 1 le due società erano direttamente collegate e si intersecavano. Lo stesso responsabile di PC 1 (ora SA) ha ammesso di essersi incontrato più volte con __________ e AP 1, assieme, per discutere di cantieri, prezzi e condizioni d’offerta (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 5).

                                         Indirettamente, poi, lo stesso __________ ha ammesso che alcune delle fatture in questione erano per dei cantieri di __________ (“Riflettendo ora, per quanto ne so io, non tutte queste 13 fatture erano per dei cantieri di __________”, PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 9).

 

                                         Infine, vi sono le dichiarazioni rese a verbale da __________ in occasione dell’interrogatorio del 19 dicembre 2014 (AI 47) e del processo d’appello, riprese nei considerandi precedenti di questa sentenza, oltre che i contenuti della conversazione registrata dal prevenuto e non acquisita agli atti sino al dibattimento d’appello, in occasione del quale, al proposito, egli ha esplicitamente espresso il suo consenso alla sua utilizzazione (nonostante, invero, vi sia agli atti già la sua trascrizione, allegata al verbale, indubbiamente utilizzabile già prima di questa autorizzazione che rende la registrazione lecita).

 

                                13.   Nella fattispecie, dovendosi concludere che il documento del 21 dicembre 2012 è stato siglato proprio da __________, è dimostrato che tale documento non costituisce un falso materiale e, di riflesso, AP 1 deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in documenti (art. 251 CP).

                                14.   Lo stesso destino incombe anche sull’accusa di truffa processuale (art. 146 CP, DTF 112 IV 197).

                                         In effetti, partendo dalla costatazione che la fattispecie prospettata con il decreto d’accusa e parzialmente confermata con la sentenza di primo grado si fondava sull’uso di fatture (DA) e della dichiarazione 21 dicembre 2012 (DA e sentenza) false, essendo stato appurato che nessun documento falso è stato prodotto alla Pretura di Bellinzona, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questa imputazione.

 

                                        Indipendentemente dalla veridicità del contenuto della dichiarazione del 21 dicembre 2012, la stessa, non essendo stata falsificata materialmente, costituirebbe al massimo una menzogna semplice, che non costituirebbe neppure un falso ideologico, poiché, ha una mera valenza di allegazione di parte e non gode di valore probatorio accresciuto con riferimento ai suoi contenuti (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1).

                                         Inoltre, nel caso che ci occupa, essa avrebbe dovuto dimostrare un fatto ininfluente per la causa di merito, poiché senza alcun effetto sui rapporti contrattuali tra __________ e PC 1, come dimostrato dall’esito della vertenza.

 

                                         Ma vi è di più: per la realizzazione della fattispecie di truffa processuale è necessario anche lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste se il creditore inganna l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (STF 6B_1047/2013 consid. 5.2 con la quale ha confermato la sentenza di questa corte CARP 16 settembre 2013, inc. 17.2013.131; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1216, pag. 364 con riferimenti dottrinali in nota 880; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Losanna 2007, ad. art. 146, n. 1.26 che cita VD Cass 21.5.1990, TSJ 87, 1991, n. 15, BJP 1994 n. 589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve). In base alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha prodotto al Pretore aggiunto dei documenti per tentare di dimostrare di non essere debitore dell’importo, in realtà dovuto a PC 1 dalla __________, cosa che equivale all’atto di voler provare l’esistenza (qui la non esistenza) di un debito realmente esistente (qui non sussistente). Egli non ha, quindi, agito con lo scopo di conseguire un indebito profitto.

 

                                15.   In base a tutto quanto precede, quindi, la sentenza di primo grado deve essere annullata e AP 1 essere prosciolto da ogni accusa.

 

                                         Indennità ai sensi dell’art. 429 CPP/ tassazione nota del difensore d’ufficio e pretese dell’accusatore privato

 

                                16.   AP 1 ha chiesto che a suo favore siano riconosciute indennità ex art. 429 CPP di fr. 200.- per torto morale, di fr. 4'981.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2014, di fr. 8'867.45 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2016 e di fr. 5'348.15 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016.

 

                                17.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

 

                                         In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da indennizzare secondo le procedure e le regole previste per l’art. 135 CPP.

 

                                         Torto morale

 

                                18.   La richiesta del riconoscimento di un indennizzo del torto morale quantificato in fr. 200.- deve essere respinta. In effetti, non potendosi negare che una procedura penale come quella in disamina comporti delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la sofferenza psicologica patita dal richiedente nel caso singolo, sulla quale egli fonda la richiesta di indennizzo, deve essere sufficientemente sostanziata, non bastando qui il generico rinvio a difficoltà nel trovare lavoro. Non è infatti dimostrato che egli sia ancora privo d’occupazione a causa della vertenza penale: il fallimento della sua ditta non è certamente dovuto agli addebiti mossigli dal procuratore, così come non vi è prova che i colleghi del settore lo abbiano isolato per gli stessi motivi, come lui asserisce essere avvenuto. D’altronde è piuttosto comune che, in ambito edile, chi ha subito condanne penali o fallimenti riprenda subito l’attività senza particolari difficoltà, sicché, nel settore, queste, da sole, non costituiscono una pregiudiziale.  

                                         Tassazione della nota

 

                            19. a.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

                                  b.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora. Tale ammontare è stato ancora recentemente considerato adeguato dal Tribunale federale (DTF 132 I 201 consid. 8.7; 137 III 185 consid. 5.1 segg.; 139 IV 261 consid. 2.2.1; STF 6B_558/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 1.2.2.; 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).

                                   c.   La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).

                                  d.   In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

                                   e.   Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

 

                                    f.   Giusta l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).

                            20. a.   Per la procedura sino alla sentenza di primo grado sono stati riconosciuti fr. 12'890.85 (fr. 11'583.- di onorario, fr. 353.- di spese e fr. 954.85 di IVA). L'importo, come dichiarato dal difensore, è oggetto di reclamo di fronte alla CRP e non è, esplicitamente, stato fatto oggetto d’appello (cfr. dichiarazione d’appello 26 settembre 2016, pag. 1).

 

                                  b.   Come già fatto in prima sede, anche in merito alla procedura d'appello, l'istante chiede avantutto, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 200.-, invece dei canonici fr. 180.-, sostenendo che la fattispecie sia stata particolarmente complicata. Così non è, poiché si tratta di un caso che rientra nella normalità per i tipi di reato che sono entrati in considerazione e per gli aspetti contingenti della fattispecie. Anzi, per essere precisi, l'oggetto dell'appello è risultato essere piuttosto semplice, fondandosi tutte le accuse rimaste in discussione sulla falsificazione materiale di un unico documento. Di conseguenza la tassazione avviene a fr. 180.-/h.

 

                                   c.   Complessivamente, il difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase seguente il giudizio di primo grado, 24 ore di onorario.

                                         Egli ha fatturato 2 ore per vari contatti orali e scritti con il cliente, oltre ad un incontro di 1 ora con lui per la preparazione e la spiegazione del processo d'appello.

                                         Di queste 3 ore si giustifica riconoscerne la metà, quindi 1.5 ore. In effetti non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse, di scegliere le strategie difensive e, quindi, di discutere a fondo il caso. In secondo grado gli incontri, dovendosi evitare che siano ridondanti, sono automaticamente più brevi e si fondano su conoscenze che non necessitano di essere nuovamente approfondite.

 

                                         Per colloqui telefonici e lettere tra l'avv. DI 1 e la Pretura penale e la CARP per gli atti necessari, le istanze di assunzione prove (in particolare a sostegno dell'uso della registrazione non considerata dal primo giudice), la trasmissione di documenti processuali, sono state fatturate 3 ore. Anche in questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 2 ore. In merito all'istanza probatoria, non si può non rilevare che per indicare un teste non era necessario molto tempo. Inoltre, a prescindere dall'uso della registrazione, va ricordato che agli atti, senza contestazione di sorta, ne era stata già acquisita la trascrizione, per cui sarebbe bastata questa.

 

                                         12 ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore), raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento, dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

 

                                         Il tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in considerazione della sua reale durata.

 

                                         La spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non quindi l'ora prevista.

                                  d.   L'onorario riconosciuto per la procedura d'appello è quindi di 20 ore a fr. 180.- l'una, per totali fr. 3'600.-.

                                    

                                   e.   Per quanto concerne le spese, l'istante ha fatturato fr. 152.-, che possono venire integralmente rifusi.

 

                                    f.   Su queste somme va calcolata e poi aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 300.20.

 

                                         Complessivamente, quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20.

 

                                  g.   In esito all'appello, AP 1 non sarà chiamato a rifondere alcunché allo Stato, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna.

 

                                21.   In conclusione, l’istanza per il riconoscimento di un’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP deve essere respinta.

 

                                         Lo Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore d’ufficio per le prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20.

                                         Dovendo la retribuzione del difensore d’ufficio essere fissata al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora.

 

Pretese d’indennizzo dell’AP (art. 433)

 

                                22.   Il proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese d’indennizzo da parte sua dell’accusatore privato, che in prima sede si era visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo.

 

                                         Tassa di giustizia e spese

 

                                23.   Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP;

                                         110, 146, 251 CP

                                         29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

preso atto che il dispositivo n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato, non essendo stato oggetto d’appello,

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

 

                               1.2.   La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'400.-, sono posti a carico dello Stato.

 

                               1.3.   Non si assegnano indennità ex art. 433 CPP all’accusatore privato PC 1.

 

                               1.4.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1.

 

                               1.5.   La nota professionale 17 novembre 2016 dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di secondo grado è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.     3'600.00

-  spese                                       fr.        152.00

-  IVA                                           fr.        300.20

Totale                                          fr.     4’052.20

 

e posta a carico dello Stato.

 

                            1.5.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                            1.5.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.-          

                                                     fr.        1'200.-          

 

sono a carico della Stato.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.