Incarto n.
17.2016.177

Locarno

18 gennaio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Chiarella Rei-Ferrari e Attilio Rampini

 

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 giugno 2016 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 15 giugno 2016 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 19 agosto 2016)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2016;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:

 

                                  A.   Con atto di accusa 07.03.2016 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendolo autore colpevole di:

 

                                   1.   rapina aggravata

per avere, a __________ il __________, in correità con il cittadino lituano __________ e altre quattro persone non identificate e denominate il grasso, il piccolo, __________ e __________, tutti latitanti,

commesso un furto usando violenza contro una persona, e meglio PC 2, minacciandola di un pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre resistenza,

 

agendo come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine e dimostrandosi particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato la rapina,

 

e meglio,

 

dopo avere __________, su incarico di __________, reclutato a __________ AP 1, __________, il grasso, il piccolo per poi trasportarli, al più tardi il 7 dicembre 2014, a bordo di una macchina, in un non meglio precisato alloggio a Milano (I),

 

e dopo avere __________ e __________, a Milano, indicato ai correi, PC 1 a Chiasso come uno dei due obiettivi di rapina in Svizzera, per la cui esecuzione a AP 1 e a __________ era stata promessa una ricompensa complessiva di 2'000 euro,

 

e dopo essersi ripartiti i vari ruoli tra loro,

 

partendo, il 15 dicembre 2014 alle ore 0510 circa dalla stazione Centrale di Milano in direzione di Chiasso,

 

giuntivi, muniti, tra l’altro, di una replica di pistola semiautomatica di marca __________ di colore nero in metallo, di uno spray al pepe di marca __________, di nastro adesivo, di un piede di porco, di un martello, di guanti, di berretti, nonché di abbigliamento da abbandonare sul luogo al momento della fuga,

 

avendo __________ e __________, a Chiasso, tra le ore 0600 e le ore 10.00 circa, mostrato ai correi PC 1 in __________, le vie di fuga su Via __________ e su Via __________, le biciclette posteggiate da utilizzare per la fuga, la baracca sita dietro il negozio ____________ su Via __________ come il luogo dove lasciare i vestiti e gli oggetti utilizzati per la rapina nonché la strada da percorrere per raggiungere la stazione FFS di Balerna, quale punto di ritrovo dopo la commissione della rapina;

 

verso le ore 10.23.59, il piccolo, su segnale di __________, entrando PC 1, munito di uno spray al pepe di marca __________ che teneva nascosto, chiesto alla signoraPC 2, il prezzo di un orologio di marca __________;

 

verso le ore 10.24.09, il grasso, entrando subito dopo il piccolo PC 1 e direttosi verso la signora a PC 2, impugnando la replica di pistola semiautomatica di marca Mauser di colore nero in metallo, aggredito fisicamente la donna, obbligandola con la forza a sdraiarsi a terra, puntandole la pistola dapprima al collo e poi, messosi a cavalcioni su di lei, bloccandola a terra, impedendole di urlare, mettendole con forza una mano sulla bocca, tanto da renderle difficoltoso il respiro e minacciandola nel contempo puntandole la pistola al fianco;

 

nel frattempo, AP 1 e __________, entrando a loro volta nella predetta orologeria verso le ore 10.24.26, forzato con un piede di porco la vetrina di esposizione mandando in frantumi i cristalli della stessa ed asportato sette orologi esposti di marca __________, mettendoli in un sacchetto, nel mentre che il grasso continuava a trattenere a terra la signora PC 2 e che il piccolo spruzzava lo spray al pepe in direzione del viso della donna, al fine di impedirle di chiedere subito aiuto,

 

per poi uscire PC 1 il piccolo alle ore 10.24.59, seguito da AP 1 e __________ alle ore 10.25.04 e dal grasso alle ore 10.25.08;

 

dandosi alla fuga e meglio,

AP 1 e __________, sulla sinistra rispetto all’uscita dal negozio, a piedi, in direzione del parcheggio Comacini dove consegnavano la refurtiva a Povilas e, in sella alle biciclette ivi posteggiate, si dirigevano verso la baracca sita dietro il negozio __________ su Via __________ e, dopo avervi lasciato gli oggetti e gli indumenti usati per la commissione della rapina, proseguivano la fuga sempre in sella alle biciclette raggiungendo il territorio di Vacallo, abbandonandovi le biciclette su Via __________, per poi proseguire a piedi in direzione della stazione ferroviaria di Balerna, sul cui tragitto venivano fermati dalla Polizia e successivamente rilasciati, e

 

il grasso, il piccolo, sulla destra rispetto all’uscita del negozio, a piedi, proseguendo su Via __________, dove abbandonavano, nei cespugli siti all’altezza del numero civico 4a della predetta via, la replica di pistola semiautomatica di marca Mauser di colore nero in metallo e lo spray al pepe di marca Sabre Red,

 

per poi il piccolo, fatto perdere le proprie tracce, e

 

il grosso, in sella a una biciletta, dopo aver raggiunto la baracca sita dietro il negozio __________ su Via __________ e lasciatovi degli oggetti utilizzati per la rapina, fatto perdere le proprie tracce;

 

sottraendo, così, ai danni della PC 1, sette orologi di marca __________ per un importo complessivo pari a CHF 97'075.95;

 

                                   2.   atti preparatori punibili (alla rapina)

 

                                2.1.   per avere, a Kaunas (LT), a Milano (I) e a Lucerna, dall’inizio del mese di dicembre 2014 all’8 dicembre 2014, ai danni della gioielleria PC 3 __________ a __________, in correità con il cittadino lituano __________,

 

preso conformemente ad un piano concrete diposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione mostrano che si accingevano a commettere una rapina insieme a altre quattro persone non identificate e denominate il grasso, il piccolo, __________ e __________, tutti latitanti, e meglio,

 

avendo, __________, su incarico di __________, reclutato a Kaunas (LT) AP 1 e __________, il grasso, il piccolo per poi trasportarli, al più tardi il 7 dicembre 2014, a bordo di una macchina, in un non meglio precisato alloggio a Milano;

 

avendo __________ e __________, a Milano, indicato, la gioielleria PC 3 a __________, come uno dei due obiettivi di rapina in Svizzera, per la cui esecuzione a AP 1 e a __________ era stata promessa una ricompensa complessiva di 2'000 euro,

 

essendosi ripartiti i vari ruoli tra loro e partendo l’8 dicembre 2014 da Milano in direzione di Lucerna,

 

giuntivi, muniti di una replica di pistola di marca Taurus di colore nero in plastica, di uno spay al pepe di marca American Style Nato Original, di nastro adesivo, di guanti, di beretti, nonché di abbigliamento da abbandonare sul luogo al momento della fuga,

 

dopo che __________ e __________ avevano mostrato ai correi la gioielleria PC 3, le vie di accesso e di fuga attraverso il Kappelbrücke nonché il luogo in cui lasciare i vestiti e gli oggetti utilizzati per la rapina e meglio in un sottopassaggio in Bahnhofstrasse 7 tra il Kappelbrücke e la Stazione FFS di Lucerna;

 

AP 1 e __________, dopo aver preso le predette disposizioni tecniche e organizzative, rendendosi conto che la via di fuga sarebbe stata difficoltosa, rifiutatisi di commettere la rapina,

 

rapina che veniva, comunque, eseguita lo stesso giorno da __________ e __________ e materialmente dal grasso e dal piccolo, tra le ore 13.25 e le ore 13.27, questi ultimi, non riuscendo tuttavia a sottrarre della refurtiva, poiché sorpresi dall’entrata nel negozio di un cliente, allontanandosi a piedi e disfacendosi, sulla via di fuga, degli predetti oggetti e indumenti che venivano ritrovati e sequestrati Bahnhofstrasse 7 a Lucerna,

 

in alternativa al punto 2.1.

 

                                2.2.   per avere, a Kaunas (LT), a Milano (I) e a Chiasso, dall’inizio del mese di dicembre 2014 al 13 dicembre 2014, ai danni PC 1 a Chiasso, in correità con il cittadino lituano __________, e altre quattro persone non identificate e denominate il grasso, il piccolo, __________ e __________, tutti latitanti,

preso conformemente ad un piano concrete diposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione mostrano che si accingevano a commettere una rapina, e meglio,

 

dopo avere __________, su incarico di __________, reclutato a Kaunas (LT) AP 1, __________, il grasso, il piccolo per poi trasportarli, al più tardi il 7 dicembre 2014, a bordo di una macchina, in un non meglio precisato alloggio a Milano,

 

e dopo avere __________ indicato ai correi, PC 1 a Chiasso quale obiettivo di rapina in Svizzera, per la cui esecuzione a AP 1 e a __________ era stata promessa una ricompensa di 2'000 euro,

e dopo essersi ripartiti i vari ruoli tra loro,

 

partendo, in un giorno compreso tra il 09 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2014 alle ore 0510 circa dalla stazione Centrale di Milano in direzione di Chiasso,

 

giuntivi, muniti, tra l’altro, di una replica di pistola semiautomatica di marca Mauser di colore nero in metallo, di uno spray al pepe di marca Sabre Red, di nastro adesivo, di un piede di porco, di un martello, di guanti, di berretti, nonché di abbigliamento da abbandonare sul luogo al momento della fuga,

 

dopo che __________ e __________, a Chiasso, tra le ore 0600 e le ore 10.00 circa, avevano mostrato ai correi PC 1 in __________, le vie di fuga su Via __________ e su Via __________, le biciclette posteggiate da utilizzare per la fuga, la baracca sita dietro il negozio __________ su Via __________ come il luogo dove lasciare i vestiti e gli oggetti utilizzati per la rapina nonché la strada da percorrere per raggiungere la stazione FFS di Balerna, quale punto di ritrovo dopo la commissione della rapina;

 

AP 1 e __________, dopo aver preso le predette disposizioni tecniche e organizzative, resisi conto che la via di fuga sarebbe stata difficoltosa, rifiutatisi di eseguire la rapina, obbligando i correi a rinunciare alla commissione della stessa e a tornare a Milano, rapina che venne, poi, eseguita a distanza di più giorni e meglio il 15 dicembre 2014, così come indicato al punto 1.;

 

                                   3.   danneggiamento

                                         per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., danneggiato in correità con il cittadino lituano __________ e altre quattro persone denominate il grasso, il piccolo, __________ e Romas, non meglio identificate, tutti latitanti, le vetrinette PC 1, cagionando un danno quantificato in CHF 4'248.65.

                                                                               

                                  B.   Al dibattimento (tenutosi il 15 giugno 2016), la Presidente ha posto la questione pregiudiziale dell'incompetenza della Corte relativamente alle imputazioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 3 dell’AA, in quanto l’imputato era stato estradato dalle autorità britanniche soltanto per i fatti descritti al punto 1 dell’AA - mentre per le altre imputazioni non era ancora pervenuta l’estensione dell’estradizione (punto 2.1 dell’AA), rispettivamente essa non era stata chiesta (punti 2.2 e 3 dell’AA).

                                         In virtù del principio della specialità - ex art. 14 della Convenzione europea di estradizione - l’imputato non poteva, quindi, essere perseguito, giudicato e condannato per tali fatti.

 

                                         Il PP e la Difesa non hanno sollevato obiezioni.

                                         La Corte - riunitasi per deliberare sulla questione pregiudiziale posta - ha deciso di non entrare nel merito delle imputazioni 2.1, 2.2 e 3 dell’AA e di rinviare il procedimento al ministero pubblico per tali accuse.  

 

       Questa decisione è rimasta incontestata.

 

                                  C.   Esperito il dibattimento, con sentenza 15 giugno 2016 (motivazione scritta intimata il 12 settembre 2016), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

                                         rapina

                                         per avere, a Chiasso, il 15 dicembre 2014, in correità con __________ e altre quattro persone non identificate e denominate “il grasso”, “il piccolo”, “__________” e “__________”, commesso un furto in danno PC 1 minacciando la titolare PC 2 con una pistola e usando violenza nei suoi confronti, segnatamente obbligandola a sdraiarsi e bloccandola a terra, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare e spruzzandole dello spray al pepe in viso, sottraendo sette orologi di marca __________ per un valore complessivo denunciato di fr. 97'075.95 (dispositivo n. 1).

                                     

Lo ha, invece, prosciolto dalle aggravanti dell’avere agito come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine e dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato la rapina (dispositivo n. 2).

La Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni (dispositivo n. 3) e al pagamento (in solido con i correi, dispositivo n. 4, 4.1 e 4.2) di fr. 7'421.60 all’accusatore privato PC 1 (a titolo di risarcimento danni) e di fr. 1'351.- all’accusatore privato PC 2 (fr. 1'350.- a titolo di risarcimento danni e fr. 1.- a titolo di indennità per torto morale).   

La Corte di primo grado ha, inoltre, ordinato il sequestro conservativo degli oggetti elencati nell’AA (dispositivo n. 5).

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico del condannato (dispositivo n. 6).

 

                                  D.   Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 26 settembre 2016 in cui ha precisato di impugnare la sentenza limitatamente ai punti 1 e 3 e ha postulato una massiccia riduzione della pena.  

                               

Ne segue che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 7.1 e 7.2 della sentenza impugnata sono passati in giudicato.

 

                                  E.   L’istanza probatoria presentata dall’appellante - inizialmente volta all’acquisizione di tutti gli atti istruttori del procedimento a carico del correo, __________, e poi limitata ai verbali resi da quest’ultimo davanti alla polizia e al PP - è stata accolta cosicché, il 28 ottobre 2016, i citati verbali sono stati acquisiti agli atti.

                                     

 

 

Ritenuto che                 il pubblico dibattimento d’appello si è tenuto il 12 gennaio 2017 e a conclusione dei loro interventi:

 

-  il procuratore pubblico ha chiesto che la sentenza 15 giugno 2016 venga integralmente confermata.

 

-  il difensore ha chiesto una massiccia riduzione della pena poiché la colpa dell’imputato sarebbe meno grave di quanto ritenuto dai primi giudici, i quali non avrebbero tenuto in considerazione che egli è stato - in sostanza - costretto a compiere la rapina, per timore di ritorsioni nei suoi confronti da parte dell’organizzazione criminale che l’aveva pianificata. Egli ha chiesto, in ogni caso, che la pena da espiare non superi i 18 mesi. 

 

 

Ritenuto                       

potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

 

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

 

                                         principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

 

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

 

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

                                         l’accusato: vita e precedenti penali

 

                                   6.   Riguardo alla vita di AP 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto ai considerandi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata che qui si riproduce:

 

                                1.1.   AP 1, cittadino lituano nato il 29 ottobre 1989, in merito alla sua vita ha riferito:

 

“sono nato a __________ e sono cresciuto a __________. Mia mamma lavora al mercato in qualità di venditrice di borse italiane mentre mio papà lavora nell’edilizia. Fino a quando sono stato carcerato, mia madre faceva la casalinga. Non so dire se dopo il 06.11.2007 lei abbia lavorato. A D del PP rispondo che quando ero in carcere vedevo i miei genitori, ma non parlavamo di tutto. Mio padre ha sempre lavorato nell’edilizia. Ho una sorella minore e lei vive con mia madre e ad oggi so che studia. Lei ha oggi 14 anni. Io ho frequentato 10 anni di scuola obbligatoria e poi ho frequentato due anni di liceo con indirizzo generico per ottenere un diploma che mi permettesse di intraprendere studi superiori. Per essere preciso, io gli ultimi due anni di scuola li ho frequentati all’interno del carcere minorile ed è qui che ho conseguito questo diploma. Sempre in carcere ho anche frequentato corsi di informatica e mi hanno rilasciato dei certificati di frequenza. È vero che dall’età di 9 anni io frequentavo la scuola sportiva e giocavo a calcio con l’intenzione di diventare professionista ma sono poi stato incarcerato. È mia intenzione quando verrò scarcerato attivarmi per diventare allenatore di calcio. A D del PP rispondo che gli anni di carcere non mi sono serviti molto e sicuramente ho conosciuto le persone sbagliate come __________. Oggi ho capito che ho perso tanti anni in prigione e non voglio trascorrere la mia vita in carcere.”

(VI PP 22.02.2016 ore 14.00 pag. 3; dichiarazioni confermate in aula: VI imputato pag. 1, all. 2 al V. DIB.)

 

Durante l’inchiesta indicava inoltre di essersi “sposato e nel frattempo divorziato in Lituania ma non ho figli e quindi non devo pagare alcun alimento” (VI PP 09.09.2015 pag. 3).

In occasione del verbale del 22 febbraio 2016 (ore 14.00) dichiarava ancora che “dopo i fatti di questo procedimento confermo che per due mesi ho lavorato a Londra per due mesi come scafalista. Dopo di che sono tornato a casa in Lituania per tornare successivamente a Londra e tentare di trovare un lavoro. Ho quindi lavorato in un albergo e meglio presso l’Hilton di Londra e poi mi sono licenziato perché il lavoro non mi piaceva e sono quindi stato arrestato” (VI PP 22.02.2016 ore 14.00 pag. 4).

 

                                1.2.   In merito alla sua situazione finanziaria, durante l’inchiesta l’imputato precisava di vivere “grazie ai soldi che mi davano mensilmente i miei genitori. Loro non mi davano un importo fisso. Quando avevo bisogno di soldi loro me li davano. A D del PP rispondo che mio papà grazie al suo lavoro in Norvegia guadagna bene e quindi mi dava lui i soldi. A D del PP rispondo che io non pensavo di essere arrestato e quindi non ho pensato che dovevo ricordarmi di quanto e quando mi davano i miei genitori ogni mese. Quando avevo bisogno dei soldi li chiedevo e loro me li davano. Io non ho mai dovuto rubare per mantenermi” (VI PP 09.09.2015 pag. 3).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha raccontato che, una volta uscito dal carcere (il 6 novembre 2014), si è iscritto a un ufficio di collocamento ed ha vissuto con i genitori in Lituania. Dopo i fatti del 15 dicembre 2016 a Chiasso, egli è tornato in Lituania. Nel gennaio 2016 si è trasferito in Inghilterra, dove ha lavorato per due mesi in una fabbrica come magazziniere, per poi tornare in Lituania. Ha fatto nuovamente ritorno a Londra e ha lavorato, per un mese, in un albergo. Lasciato il lavoro perché non gli piaceva, è rimasto in Inghilterra per cercarne un altro, ma è stato arrestato. AP 1 conosce 5 lingue: il lituano, il russo, l’inglese, il francese e l’italiano (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pagg. 2 e 3).      

 

 

                                         precedenti penali

 

                                   7.   Dalle sentenze estere acquisite agli atti e tradotte in italiano (AI 94) risultano, a carico di AP 1, le seguenti condanne:

 

                                   1)   Sentenza 10.04.2006 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius:

                                         -   rapina, codice penale lituano art. 180, fatti del 13.07.2005

Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione sospesa per 2 anni e adozione di un provvedimento educativo consistente nell’imposizione dell’obbligo di rimanere a casa dalle ore 21:00 alle ore 6:00 e di continuare gli studi;

                                        

 

                                   2)   Sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius:

- rapina, codice penale lituano art. 180, fatti del 16.08.2007

- lesioni gravi, codice penale lituano, art. 135, fatti del 14.09.2007

- lesioni semplici, codice penale lituano, art. 140, fatti del 31.10.2007

                                            Condanna alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 26.04.2007 dal 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius (non acquisita agli atti) con conseguente pena complessiva di 3 anni e 5 mesi di reclusione;

 

                                   3)   Sentenza 08.08.2008 del Tribunale distrettuale della Provincia di Kaisiadorys:

                                         -   lesioni semplici, codice penale lituano art. 140, fatti del 28.07.2008 avvenuti in carcere

                                            Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione;

 

                                   4)   Sentenza 10.12.2008 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius e sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius:

- infrazione alle norme della circolazione, codice penale lituano art. 181, fatti del 24.06.2007

- omissione di soccorso, codice penale lituano art. 144, fatti del 24.06.2007

Condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 5 anni e 6 mesi

                                     

                                   5)   Sentenza 27.01.2010 del Tribunale distrettuale della provincia di Vilkaviskis:

- resistenza a pubblico ufficiale, codice penale lituano art. 286, fatti del  11.01.2010 avvenuti in carcere

   Condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius con conseguente pena complessiva di 7 anni

 

                               7.1.   Non risultano iscrizioni a casellario giudiziale in Svizzera (AI 37.1), in Germania (AI 61) e in Inghilterra (AI 43).

 

                                         circostanze dell’arresto

 

                                   8.   Le circostanze che hanno portato all’arresto sono ben descritte nella sentenza impugnata ai considerandi da 3.1 a 3.13 ai quali si rimanda.

 

                                         svolgimento dei fatti (rimasto incontestato)

 

                                         la dinamica della rapina

 

                                   9.   Il 15 dicembre 2014, alle ore 10:24, veniva commessa una rapina ai danni PC 1 a Chiasso.

                                         Il filmato della videosorveglianza del negozio mostra che i rapinatori erano quattro, due dei quali sono stati - in seguito - identificati in AP 1 e __________, mentre gli altri due sono rimasti ignoti - di loro si conosce soltanto il soprannome: “il piccolo” per l’uno, “il grasso” per l’altro.    

 

                                         Sempre il filmato della videosorveglianza permette di ricostruire la dinamica dei fatti che, in estrema sintesi, è la seguente:

                                          

-      una prima persona (“il piccolo”) entrava in negozio, subito seguita da una seconda persona ( “il grasso”) e, dopo qualche istante, da altre due mascherate e non riconoscibili (AP 1 e __________);

 

-      la gerente, PC 2, dopo aver fatto una telefonata (al meccanico orologiaio, come da lei riferito, chiedendogli di venire in negozio poiché si era insospettita) veniva raggiunta dal “grasso” che la afferrava, la buttava a terra e la tratteneva per il collo, puntandole una pistola (poi risultata essere finta);

 

-      il “piccolo” andava, quindi, nell’ufficio a fianco del bancone per accertarsi che non vi fossero altre persone presenti e nel tentativo - non riuscito - di prelevare la cassetta della videosorveglianza (come spiegato da AP 1);

 

-      nel frattempo, AP 1 e __________ rompevano la vetrina degli orologi marca Vacheron Constantin con un piede di porco, arraffavano gli orologi e li mettevano in un sacchetto che avevano portato con loro;

 

-      il “piccolo” si dirigeva verso la gerente - che si trovava a terra - e le spruzzava lo spray al pepe al volto. Prima di uscire, spruzzava lo spray ancora un paio di volte all’interno del negozio;

 

-      quasi contemporaneamente uscivano dal negozio anche AP 1 e __________ mentre “il grasso” - che si era occupato di neutralizzare la gerente - usciva per ultimo.

 

                              la fuga                          

 

                                10.   Dagli altri filmati della videosorveglianza acquisiti agli atti e dagli accertamenti che ne sono derivati emerge che - una volta usciti dal negozio - AP 1 e __________ si davano alla fuga in direzione di un parcheggio, raggiunto il quale consegnavano la merce sottratta (consistente in sette orologi di marca Vacheron Constantin per un importo di complessivi fr. 97'075.95) ad un altro correo, di nome __________ (altri dati non noti), che era lì ad attenderli.

Si dirigevano poi - in sella alle biciclette che erano state in precedenza appositamente predisposte per la fuga e lasciate nel parcheggio - verso una baracca abbandonata (precedentemente individuata) dove lasciavano gli indumenti e gli oggetti utilizzati per la rapina.

Proseguivano, in seguito, la loro fuga - sempre in sella alle biciclette - raggiungendo il territorio di Vacallo. Qui abbandonanavano le biciclette per poi proseguire a piedi in direzione della stazione ferroviaria di Balerna. Sul tragitto venivano fermati dalla polizia e successivamente rilasciati (non sussistendo, a quel momento, elementi per collegarli alla rapina).

Il piccolo” e “il grasso”, usciti dal negozio, si davano anche loro alla fuga per poi abbandonare, nei cespugli, la pistola finta e lo spray al pepe. “Il piccolo” faceva subito perdere le proprie tracce, mentre “il grasso” - in sella a una bicicletta - raggiungeva la baracca citata e, lasciatovi degli oggetti, faceva anch’egli perdere le proprie tracce.              

 

ammissioni e riscontri oggettivi

 

                                11.   Sebbene inizialmente non sia stato per nulla collaborativo (VI PG 09.09.2015, AI 97, all. 1; VI PP 09.09.2015, AI 40), AP 1 ha, per finire, ammesso la sua partecipazione alla rapina del 15 dicembre 2014 ai danni PC 1 a Chiasso.

                                        

                                12.   Come già rilevato dai primi giudici, oltre alle dichiarazioni dell’imputato, diversi elementi oggettivi concorrono, del resto, a comprovare la sua partecipazione alla rapina, segnatamente:

 

-      le immagini della videosorveglianza acquisite agli atti che lo riprendono pochi minuti dopo la commissione della rapina a Chiasso, prima in bicicletta insieme a __________, poi a piedi mentre con lui si allontana dal luogo della rapina;

 

-      i riscontri del suo DNA sugli oggetti rinvenuti sul luogo della rapina, rispettivamente sul materiale ritrovato all’interno della baracca nella quale i rapinatori hanno lasciato gli oggetti e gli indumenti usati per perpetrare il colpo;

 

-      il suo fermo, poco dopo la rapina, mentre con __________ si dirige a piedi in direzione di Balerna (che lo colloca, quindi, nelle vicinanze del luogo in cui è stata commessa la rapina poco dopo la sua commissione);

 

-      le dichiarazioni del correo __________ - nel frattempo fermato e arrestato in Norvegia a seguito di mandato di cattura ed estradato in Svizzera il 14 luglio 2016 - il quale ha confermato che AP 1 ha preso parte alla rapina messa a segno a Chiasso (VI PP 15.07.2016, AI 117 inc. MP 2016.229). 

 

antefatti alla rapina

 

                                13.   Dall’inchiesta è emerso che, a inizio dicembre 2014, AP 1 e __________ - che si erano conosciuti in carcere, in Lituania - partivano da __________ (in Lituania) insieme a __________ (che guidava l’auto), al “piccolo” e al “grasso” e, con loro, raggiungevano Milano.

                                          Una volta a Milano, incontravano un altro cittadino lituano di nome __________ - conoscente di __________ - il quale spiegava loro i dettagli del colpo che sarebbe stato perpetrato in Svizzera ai danni di un’orologeria e la ripartizione e l’attribuzione dei ruoli. A AP 1 e a __________ veniva promessa una ricompensa di 2'000.- euro.

                                         

                                          Il 15 dicembre 2014, __________, __________, AP 1, __________, “il piccolo” e “il grasso” partivano dalla stazione Centrale di Milano col treno in direzione di Chiasso. Una volta arrivati a destinazione, Romas mostrava ai correi PC 1 in __________, le vie di fuga, le biciclette posteggiate per la fuga, la baracca dove lasciare gli indumenti e gli oggetti utilizzati per la rapina e la strada da percorrere per raggiungere la stazione di Balerna.

 

                                         fatti contestati (da accertare)

 

                                         movente del viaggio 

 

                                14.   AP 1 contesta di essere partito dalla Lituania con l’intenzione di commettere delle rapine e sostiene che la sua intenzione era quella di commettere dei furti.

         __________ gli avrebbe raccontato di avere un conoscente in Germania che poteva dar loro un lavoro e fargli guadagnare dei soldi - 2'000.-€ in due giorni - “rubando dalle automobili delle apparecchiature elettroniche” (VI PP 19.09.2015, pag. 2; verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3, dove ha precisato che si trattava di computer).

         Solo durante il viaggio, a bordo di un’auto guidata da una persona di nome __________ insieme con altre due persone (“il piccolo” e “il grasso”), lui e __________ si sarebbero accorti che la destinazione non era la Germania, ma l’Italia.

         E solo una volta giunti a Milano, l’imputato si sarebbe reso conto che si trattava di commettere una rapina in Svizzera, dopo che __________ aveva incontrato una persona chiamata __________ che aveva detto loro che avrebbero dovuto fare un’altra cosa rispetto ai furti in macchina, e meglio “dovevano rompere la vetrina di un negozio e prendere gli orologi” (VI PP 19.09.2015, pag. 2). Anche in occasione del dibattimento d’appello, l’imputato ha - sostanzialmente - confermato la sua versione (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).  

 

La tesi dell’imputato non può trovare credito.

 

                                   a.   Innanzitutto va rilevato che il suo comportamento processuale generale, non concorre certo a dare credibilità alla versione dell’imputato. Anzi. 

 

                               a.1.   AP 1, inizialmente, ha dichiarato alla polizia di non aver commesso nessun reato e di non essere andato “nel negozio di Chiasso” pur trovandosi nelle vicinanze.

         Richiesto di spiegare cosa ci faceva quel giorno a Chiasso, ha affermato di essere arrivato il mattino presto, col treno, in provenienza da Milano, insieme a un suo conoscente di nome __________ - del quale aveva appreso il cognome solo dai documenti dell’estradizione - perché __________ gli aveva proposto un lavoro presso un cantiere e lui aveva accettato, visto che in quel momento non aveva un’occupazione e gli servivano soldi per vivere.

         Richiesto di spiegare nel dettaglio cosa avevano fatto lui e __________ una volta arrivati a Chiasso, raccontava di aver fatto un giro in città aspettando il colloquio di lavoro previsto verso mezzogiorno.

 

         Incalzato dall’interrogante con domande puntuali e con fotografie che lo ritraevano - in sella alla bici e a piedi - per le strade di Chiasso subito dopo la rapina, con fotografie degli oggetti e degli indumenti usati per commettere la rapina e ritrovati in una baracca poco distante dalla gioielleria, con fotografie delle biciclette usate per scappare e poi abbandonate e, ancora, con il filmato della videosorveglianza del negozio, AP 1 rifiutava di rispondere e si limitava a dire di non aver visto nulla - nelle fotografie e nel filmato - che potesse ricondurre alla sua persona (VI PG 09.09.2015).

        

         Nel tentativo di adattare la sua versione alle risultanze dell’inchiesta che gli agenti interroganti - man a mano - gli contestavano, AP 1 cadeva spesso in contraddizione, fornendo spiegazioni ben poco convincenti. Ad esempio, quando affermava di aver girato per Chiasso soltanto a piedi, per poi ritrattare le sue dichiarazioni a fronte di una fotografia che lo mostrava in sella alla bicicletta insieme a __________:

        

         “Il PP mi chiede come concilio il fatto che in precedenza io abbia dichiarato di essermi spostato a Chiasso solo a piedi e non con altri mezzi e rispondo che io prima passeggiavo a piedi e poi è arrivato __________ (…) lui mi ha detto che dovevamo andare a raggiungere il datore di lavoro. Lungo la strada siamo arrivati nei pressi di una recinzione dove c’erano due biciclette e __________ mi ha detto ‘prendiamole, tanto sono le nostre. Sono quelle che useremo per andare a lavorare. Le ho acquistate io”

         (VI PP 09.09.2015, pag. 6). 

 

 

Anche dopo aver saputo che il DNA di __________ era stato rinvenuto su un passamontagna nascosto in una botola di una baracca nei pressi della gioielleria, e che insieme al passamontagna erano stati ritrovati dei portaorologi di plastica identici a quelli della gioielleria rapinata, rispettivamente scarpe e indumenti identici a quelli usati dai rapinatori, confrontato inoltre con il riscontro di essere stato in compagnia di __________ quattro minuti dopo la rapina in Via Emilio Bossi (a poca distanza dalla gioielleria), AP 1 continuava a sostenere la sua estraneità ai fatti:

 

  io non c’entro nulla con questa rapina. Nessuno può dire che mi ha visto commettere la rapina.Se __________ è stato in gioielleria vi sarà stato con un’altra persona che non sono io. Non sono stato io a commettere la rapina. Magari a __________ serviva un alibi ed ecco perché mi ha chiamato”

(VI PP 09.09.2015, pag. 9).     

 

                               a.2.   Soltanto confrontato con il ritrovamento del suo DNA su un paio di scarpe marca HDM tipo Converse, in tela nera, n. 43, ritrovate nel vano sotto il pavimento della baracca di Via __________ a Chiasso (e, come mostra il filmato della videosorveglianza, indossate da uno dei due rapinatori mascherati), AP 1 diceva di voler “raccontare come sono andate le cose” (VI PP 17.09.2015, pag. 2).

        

Ma anche da questo momento in poi, l’imputato ha reso dichiarazioni tutt’altro che lineari e convincenti su molti aspetti della vicenda.

                                                                                        

                               a.3.   Nello stesso verbale in cui diceva di voler raccontare come erano andate le cose, all’interrogante che gli chiedeva cosa pensava che avrebbe fatto la signora della gioielleria vedendoli prendere gli orologi, rispondeva che:

 

  io pensavo che lei si sarebbe limitata a schiacciare il bottone rosso facendo di conseguenza arrivare la polizia. Non pensavo che sarebbe stata usata violenza contro questa donna”

(VI PP 17.09.2015, pag. 6).

 

La sua tesi è inconsistente.

         Non solo perché l’imputato - come attestato dai suoi precedenti penali, anche specifici - non è certo uno sprovveduto e non può, quindi, essere creduto quando, in sostanza, lascia intendere di non essersi posto la questione di come sarebbe stata “neutralizzata” la signora, nonostante abbia pensato che la stessa avrebbe chiamato la polizia.

         Ma anche perché non è verosimile che un’organizzazione dedita alla commissione di rapine - come preteso dallo stesso imputato, VI PP 17.08.2015, pag. 8 - lasci le persone reclutate per commetterle nella più totale ignoranza su questioni essenziali quali, appunto, il modo per neutralizzare la vittima (da cui dipende la riuscita del colpo).

 

                               a.4.   Pur messo a confronto con i fotogrammi del filmato della videosorveglianza da cui emerge che il sacchetto - nel quale è stata riposta la refurtiva - non era presente fintanto che in negozio c’erano soltanto “il piccolo” e “il grasso”, mentre dal fotogramma si vede che esso veniva portato all’interno del negozio e appoggiato a terra proprio da lui, l’imputato affermava di non vedere niente dai fotogrammi e di non avere avuto con sé un sacchetto (VI PP 23.12.2015, pag. 3).

 

                               a.5.   A domanda dell’interrogante che gli chiedeva se, durante il viaggio dalla Lituania, aveva parlato con “il piccolo” e “il grasso” rispondeva di non aver praticamente parlato con loro, di non sapere dove fossero diretti “né cosa avrebbero fatto a destinazione e né se sarebbero tornati o meno con noi” (VI PP 22.10.2015, pag. 3).

 

Una risposta ben poco verosimile - specie se si considera che il viaggio era durato almeno due giorni - e che peraltro contraddice le sue precedenti affermazioni, secondo cui gli era ben chiaro cosa avrebbero fatto “il piccolo” e “il grasso” una volta giunti a destinazione:

 

  sì abbiamo parlato un po’ ma del più e del meno e meglio dove avevano vissuto, dove avevano lavorato, ma non nel senso dove avevano commesso dei reati. Per esempio quello grasso aveva detto che in passato aveva lavorato in un cantiere in Olanda ma senza dare troppi dettagli. Da quello che ho potuto capire, loro in passato avevano effettivamente già fatto altri colpi e questo perché avevano detto che loro facevano un po’ di soldi all’estero e quindi io ho ipotizzato che si trattasse di atti illegali. Ora ricordo che hanno anche proprio precisato che in Germania avevano rubato delle vetture o parti di esse. Inoltre durante il viaggio ci dissero che stavano per andare a commettere un altro colpo. L’autista a quel punto disse che una volta raggiunta la destinazione avrebbero avuto maggiori informazioni sul da farsi”

(VI PP 17.09.2015, pagg. 4-5; sott. del red.).    

 

Inconsistente è pure la tesi secondo cui egli ha preteso di non conoscere i loro nomi. La circostanza non è credibile, avendo egli - come detto - viaggiato con loro dalla Lituania all’Italia per almeno due giorni e soggiornato presso il medesimo albergo a Milano per alcuni giorni. A maggior ragione se si considera - come riferito da __________ - che:

 

  io e AP 1 in questi giorni (ndr. a Milano) frequentavamo il grasso e il piccolo nel senso che andavamo nelle reciproche stanze (…) parlavamo anche della rapina da eseguire. Passavamo anche il tempo assieme a bere birra”

(VI PP 18.08.2016, pag. 3, inc. MP 2016.229).

 

Al dibattimento d’appello AP 1 - contraddicendo la versione del correo - ha affermato di non avere, in pratica, mai visto “il piccolo” e “il grasso” durante il soggiorno a Milano, poiché i due alloggiavano in una camera ad un piano diverso dal loro e __________ ha, sempre, dato le informazioni utili per le rapine di Chiasso e Lucerna - separatamente a lui e a __________, mai in presenza degli altri due (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).    

 

Per tutte queste ragioni, anche il fatto che AP 1 - confrontato con i fotogrammi che ritraevano “il piccolo” e “il grasso” per il tentativo di rapina a Lucerna, AI 65 - abbia affermato di non ricordare “le facce dei miei correi” perché sarebbe trascorso un anno dai fatti (VI PP 23.12.2015, pag. 5), non può essere ritenuto verosimile ed è indicativo di come egli non si sia distanziato né dai suoi correi né da quanto commesso.    

 

                               a.6.   Anche sulla sua conoscenza di __________, AP 1 non è stato per nulla trasparente e ha sottaciuto, fino a inchiesta inoltrata, di averlo conosciuto in carcere, in Lituania.

 

Nel suo verbale del 9 settembre 2015 affermava di averlo conosciuto circa un anno e mezzo prima, tramite amici, e di averlo visto (fino al loro viaggio in Svizzera), 3 o 4 volte (VI 09.09.2015, pag. 4). Nuovamente richiesto dall’interrogante di spiegare come lo aveva conosciuto, nel suo verbale 22 ottobre 2015 dichiarava:

 

  io lui lo conosco da 2 o 3 anni ma non so essere più preciso. Il mio avvocato mi fa notare che il 09.09.2015 ho dichiarato di averlo conosciuto circa 1 anno e mezzo fa. Lo so ma non ricordo, diciamo che lo conosco da circa 2 anni. In merito alle circostanze in cui ho conosciuto __________ dico che non so cosa dire, non mi ricordo quando e perché l’ho conosciuto. Io ho tanti amici in Lituania. A D del verbalizzante rispondo che non vado spesso a __________ ma __________ credo di averlo conosciuto là tramite amicizie comuni. Io comunque ho già risposto a questa domanda in un precedente verbale quindi non capisco perché mi viene fatta nuovamente. Mi riconfermo in quanto detto”

(VI PP 22.10.2015, pag. 2).

 

Soltanto confrontato con l’accertamento secondo cui era stato rilasciato dal carcere in Lituania solo il 6 novembre 2014 dopo aver scontato una pena di 7 anni (come emerge dalle sentenze estere acquisite agli atti), AP 1 è stato costretto ad ammettere di aver conosciuto __________ in carcere (VI PP 22.10.2015, pag. 2), circostanza che ha, poi, confermato al dibattimento d’appello (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).

                               a.7.   L’imputato ha avuto un atteggiamento a dir poco reticente anche sui suoi precedenti penali.

         Nel suo primo verbale a precisa domanda dell’interrogante che gli chiedeva se avesse dei precedenti penali si è rifiutato di rispondere (VI PG 09.09.2015, pag. 7).

         Alla medesima domanda, nel suo verbale successivo, ammetteva di essere “rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui è morta una persona” - precisando che si era trattato di una “disgrazia”- e, all’età di 14 anni, in una rissa, ma di non avere “mai avuto procedimenti penali a mio carico in nessuna parte del mondo”. A precisa contestazione dell’interrogante, ammetteva di aver commesso una rapina “quando avevo 14 anni e avevo rubato un telefonino a un ragazzo più grande di me e meglio nel corso della rissa di cui ho parlato prima. Nella rissa in questione è stato rubato anche un telefono e io sono stato accusato anche per questo furto” (VI PP 09.09.2015, pagg. 3-4).

        

Interrogato il 22.10.2015, AP 1 - parlando della pretesa proposta di __________ di partire dalla Lituania per andare a commettere dei furti in Germania - affermava:

 

  quella del furto all’interno delle automobili era la prima volta che mi veniva proposto di commettere qualche cosa di illecito. Io non l’avevo mai fatto e non sapevo come avrei dovuto comportarmi”

(VI PP 22.10.2015, pag. 5). 

 

Infine, confrontato con l’elenco delle sue condanne precedenti acquisite agli atti non ha potuto fare altro che confermarle (VI PP 22.10.2015, pagg. 2-3; cfr, anche, verb. dib. d’appello, 12 gennaio 2017, pag. 3).       

                                        

                               a.8.   Questa Corte non ha, quindi, creduto all’imputato già solo per il suo atteggiamento processuale generale e, in particolare, già solo per il fatto che ha modificato le proprie dichiarazioni e/o ne ha rese di nuove, sempre e soltanto nel tentativo di adattare la propria versione ai riscontri che gli inquirenti - mano a mano - gli contestavano.

                                         Ciò nell’evidente intento di minimizzare le proprie responsabilità, evitando l’ammissione di fatti che non fossero già ampiamente comprovati, rispettivamente evitando di fornire informazioni sui correi - mostrando, così, di non volersi distanziare da loro e, quindi, di non essersi minimamente distanziato da quanto commesso.

                                         Questo suo atteggiamento è peraltro ben illustrato dalla domanda che l’imputato - appena giunto in Svizzera, all’inizio del suo primo verbale, dopo aver appreso per quali fatti veniva interrogato e dopo aver risposto soltanto a una domanda  sulla sua vita - poneva all’interrogante. Egli chiedeva, infatti, “quante persone sono state arrestate” (VI PG 09.09.2015, pag. 3), e ciò - manifestamente - per poter “calibrare” e “dosare” le sue successive risposte.     

 

                                  b.   La versione di AP 1 - secondo cui avrebbe saputo solo una volta arrivato a Milano che si trattava di compiere delle rapine - è poi anche priva di logica e inverosimile, se si considera che - come del resto da lui affermato - dietro a __________ c’era un’organizzazione criminale dedita alla commissione di rapine.

Come rettamente rilevato dai primi giudici, non è per niente credibile che una simile organizzazione recluti delle persone ignare e tenute all’oscuro fino all’ultimo del compito e del ruolo per il quale vengono assoldate, con il rischio di non poter contare su esecutori affidabili e sicuri nell’azione e - anche - con il rischio di dover sopportare il fallimento (e i relativi costi) del colpo previsto e pianificato (sent. impugnata, consid. 6.2, pag. 39).

        

                                   c.   Al riguardo va poi rilevato che __________ ha inizialmente negato di aver proposto a AP 1 di seguirlo in Germania per commettere dei furti di apparecchiature elettroniche dalle auto (VI 15.07.2016, pag. 8, AI 117 inc. MP 2016.229) - sconfessando così la tesi dell’imputato. Egli ha affermato di essere partito dalla Lituania perché un suo conoscente di nome “Dainus” gli aveva proposto un lavoro a Milano, nell’edilizia, proposta che lui aveva allargato anche all’imputato. A suo dire egli avrebbe saputo solo a Milano che, in realtà, avrebbe dovuto “rompere delle vetrine” e fare, quindi, dei furti (VI PP 15.07.2016, pag. 4, AI 117 inc. MP 2016.229).

Solo nel suo verbale 18.08.2016, __________ ritrattava parzialmente la sua versione e raccontava di aver saputo che si trattava di fare dei furti in Svizzera e che non era vero che pensava di lavorare nell’edilizia (VI PP 18.08.2016, pag. 2, AI 133 inc. MP 2016.229). Il giorno dopo il loro arrivo a Milano - dopo aver accompagnato __________ a Lucerna (dove vi è stato un tentativo di rapina tuttora oggetto d’inchiesta) - __________ gli avrebbe detto che:

          

  non avremmo dovuto più fare dei furti ma delle rapine dicendo che i piani erano cambiati” 

(VI PP 18.08.2016, pag. 3, AI 133, inc. MP 2016.229).

 

Quanto precede, non è soltanto indicativo del reciproco tentativo di __________ e di AP 1 di andare l’uno a rimorchio delle dichiarazioni dell’altro (a mano a mano che queste venivano contestate loro dagli inquirenti).

         La circostanza è - anche - indicativa di una versione “preconfezionata” (il lavoro nell’edilizia quale motivo del viaggio dalla Lituania all’Italia) che i due si erano preparati. Sennonché, a fronte delle domande puntuali dell’interrogante e dovendo fornire i dettagli della vicenda, tale versione ha poi mostrato pecche e contraddizioni di non poco conto, finendo per sgretolarsi.

         Anche un simile comportamento contribuisce a destituire di credibilià la versione dell’imputato.

 

         le minacce                   

 

                                15.   AP 1 ha anche sostenuto di essersi inizialmente rifiutato di fare “il colpo” e di averlo, poi, commesso soltanto perché ha avuto paura delle ritorsioni da parte “dell’organizzazione” che lui aveva capito esserci dietro a Romas e che era composta da persone “più in alto di lui”  (VI PP 17.09.2015, pag. 3; verb. dib. d’appello 12 gennaio 2017, pag. 3).

         In sostanza, l’imputato ha sostenuto di aver commesso la rapina perché “costretto fisicamente e psicologicamente” (dichiarazione d’appello 26 settembre 2016). 

 

         AP 1 ha, in particolare, raccontato che il suo rifiuto di effettuare il colpo sarebbe avvenuto qualche giorno prima del 15 dicembre 2014 (l’11 o il 12 dicembre, cfr. verb. dib. d’appello 12 gennaio 2017, pag. 3), quando - raggiunta Chiasso col treno il mattino presto, tutti presenti - __________ avrebbe mostrato loro il parcheggio dove si trovavano le biciclette predisposte per la fuga, il percorso per raggiungere la stazione ferroviaria di Balerna dopo aver messo a segno il colpo e il luogo dove si trovava il negozio. A lui e a __________ il luogo non sarebbe “piaciuto” e avrebbero entrambi avuto paura: __________ perché quello “era un posto da cui era difficile scappare”, lui “perché era la prima volta che stavo per commettere un reato di questo tipo e meglio un furto”. __________ avrebbe anche rilevato che non c’era nemmeno un posto per lasciare gli indumenti. AP 1 avrebbe, quindi, chiesto a __________ se non si poteva fare il colpo di notte, per “evitare la gente, sia quella presente per la città che quella in negozio” e __________ gli avrebbe risposto negativamente, perché di notte gli orologi venivano tolti dalla vetrina. Lui e __________ avrebbero, pertanto, detto a __________ che loro non intendevano fare il colpo - previsto per quello stesso giorno - e a quel punto __________ diceva loro che in quel caso ci sarebbero state delle ritorsioni nei loro confronti da parte “dell’organizzazione”:

 

  quando abbiamo detto a __________ che non avremmo compiuto il colpo, lui ci disse che ci sarebbero stati grossi problemi per noi. Noi a __________ avevamo detto che saremmo tornati in Italia e Romas ci disse una cosa del tipo ‘vedrete cosa succederà in Italia visto che non volete più fare il colpo’ e questo in ragione di ciò che avrebbe deciso l’organizzazione. Insomma mi sono sentito minacciato. Io e __________ pensavamo di commettere un semplice furto e quindi pensavamo che sarebbe stato altrettanto semplice dire di no e invece dopo quello che ci aveva detto __________ abbiamo avuto paura (…) Il giorno del sopralluogo mi sono rifiutato di fare il colpo. Mi sono rifiutato anche se __________ mi aveva detto qualcosa del tipo ‘o fai il colpo, oppure ci sarebbero state conseguenze a Milano da parte dell’organizzazione nei tuoi confronti’. Malgrado questo mi sono rifiutato di fare il colpo e non ho avuto paura di tornare a Milano perché ho pensato che avrei potuto parlare con queste persone dell’organizzazione e trovare una soluzione”  

(VI PP 17.09.2015, pagg. 7-8).

                                                                              

Ritornati a Milano, la sera stessa __________ li avrebbe portati da una “persona sportiva, ben vestita, robusta, lituana” alla quale l’imputato avrebbe detto che si sarebbe rifiutato di “commettere la rapina con le persone dentro al negozio”  e gli avrebbe proposto di fare il colpo di notte. Al che la persona avrebbe prospettato loro ritorsioni e conseguenze negative, in particolare:

 

  questa persona ha iniziato a gridare dicendo che erano stati spesi tanti soldi per l’organizzazione del colpo e che non avremmo potuto semplicemente rifiutarci e andarcene senza conseguenze. Ci disse che nessuno ci avrebbe riportato in Lituania. Ci ha detto che c’erano state persone come noi che ad un certo punto non volevano più fare il colpo ma che, dopo averli picchiati, avevano cambiato idea e deciso di commettere il colpo. Inoltre, ci disse che se non avessimo fatto il colpo saremmo stati debitori nei confronti dell’organizzazione per i soldi spesi per i preparativi del colpo e meglio 10'000 della valuta lituana che corrispondono a circa euro 3'000: aveva anche detto che c’erano stati dei controlli per molto tempo nei pressi della gioielleria e questo per vedere le abitudini dei proprietari, oltre ad altre spese quali la benzina”.     

(VI PP 17.09.2015, pag. 8).

 

Nonostante questo, l’imputato racconta che lui e __________ si sarebbero comunque rifiutati di fare il colpo, con il che la persona in questione avrebbe detto loro che se non avessero trovato i soldi, “quelli dell’organizzazione ci avrebbero trovati in Lituania e comunque saremmo stati picchiati in Italia” (VI PP 17.09.2015, pag. 8).

 

Nemmeno questo avrebbe indotto l’imputato - e __________ - ad accettare di fare il colpo, tanto che entrambi avrebbero ribadito il loro rifiuto alla persona in questione.

 

         Richiesto dall’interrogante di spiegare cosa, in definitiva, aveva fatto cambiare loro idea, AP 1 rispondeva che:

 

  fu l’insieme delle cose e meglio il fatto di non avere soldi per tornare a casa, il fatto che potessimo essere picchiati a Milano ed il fatto che saremmo stati loro debitori in Lituania”

(VI PP 17.09.2015, pag. 8).

 

Al dibattimento d’appello AP 1 ha ribadito - in sostanza - quanto già dichiarato, raccontando che la sua intenzione era quella di fare un furto e che soltanto perché minacciato aveva, poi, commesso una rapina, visto che lui e __________ non avevano avuto altra scelta (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 4).  

 

                                   a.   A destituire di ogni credibilità la versione dell’imputato secondo cui avrebbe commesso la rapina poiché “costretto” per paura di ritorsioni nei suoi confronti da parte “dell’organizzazione”, concorrono - oltre, come visto, al suo atteggiamento processuale generale - diversi elementi oggettivi puntuali.

 

                               a.1.   __________ rendeva inizialmente (VI PP 15.07.2016, pagg. 1-6, AI 117 inc. MP 2016.229) delle dichiarazioni spontanee sui fatti e affermava di essersi inizialmente rifiutato di fare il colpo a Milano (e non a Chiasso, come preteso da AP 1), di essersi recato a Chiasso solo il 15 dicembre 2014 per commettere la rapina (e non due volte, come asserito dall’imputato) e di avere ricevuto pressioni per commettere il colpo solo dal “datore di lavoro” (che in seguito identificava in __________) e non anche da un’altra persona (“sportiva ben vestita, robusta e lituana”, come invece riferito da AP 1). Il suo racconto mostrava - quindi - delle evidenti incongruenze rispetto a quello dell’imputato.

 

__________, in particolare, riferiva di essere partito dalla Lituania agli inizi di dicembre 2014 perché un suo conoscente di nome “Dainus” (mai menzionato da AP 1) gli avrebbe proposto un lavoro nell’edilizia a Milano (e non in Svizzera, come - in un primo tempo - aveva riferito AP 1).

         __________, sapendo che anche l’imputato era appena uscito dal carcere e aveva bisogno di lavorare, avrebbe proposto anche a lui di seguirlo. Una volta giunti a Milano unitamente ad altre tre persone - tale “__________” ed altre due denominate “il piccolo” e “il grasso” - che lui non conosceva, avrebbe ripetutamente chiesto a __________ quando avrebbero iniziato a lavorare. Quest’ultimo avrebbe, quindi, presentato loro “il datore di lavoro” (che in seguito __________ identificava in __________), il quale:

 

  ci ha detto subito che non ci sarebbe stato un lavoro per noi ma c’era un’altra variante. Noi abbiamo chiesto quale variante e lui ha risposto ‘dovrete rompere le vetrine’, nel senso che avremmo dovuto rubare. Io e il mio amico (ndr. __________) ci siamo subito rifiutati. Lui ha insistito, minacciandoci, dicendoci che se ci fossimo rifiutati saremmo tornati scalzi in Lituania, ci avrebbero buttato fuori dall’albergo e tornati in Lituania a piedi. Ha aggiunto anche che in Lituania non sarebbe finita perché ci avrebbero cercato. Siamo tornati in albergo. Ci siamo chiesti cosa fare. Per una settimana il datore di lavoro continuava a tediarci, dicendo che avremmo dovuto rompere vetrine. Un giorno ci siamo rassegnati e abbiamo detto che avremmo fatto il colpo”

(__________, VI PP 15.07.2015, pag. 4, AI 117 inc.MP  2016.229).                 

 

Solo quando l’interrogante gli contestava le dichiarazioni di AP 1 secondo cui si sarebbero rifiutati di fare il colpo a Chiasso, obbligando tutti a rinunciare, __________ ritrattava la sua versione: “è vero quello che dice AP 1” (VI PP 15.07.2016, pag. 8, AI 117 inc. MP 2016.229). Chiesto di spiegare perché non lo avesse detto prima, si rifiutava di rispondere (VI PP 15.07.2016, pag. 9, AI 117, inc. MP 2016.229).

 

Nei suoi verbali successivi, __________ tentava di allineare la propria versione a quella di AP 1, facendo - nella sostanza - un racconto sulla falsa riga di quello del correo in merito ai due viaggi a Chiasso, al rifiuto di fare il colpo in occasione del primo viaggio a Chiasso e alle minacce subite sia da __________ che da un’altra persona (VI PP 18.08.2016, AI 133 inc. MP 2016.229). Le sue nuove dichiarazioni sono, tuttavia, manifestamente a rimorchio di quelle del correo - delle quali, nel frattempo, aveva avuto conoscenza - e non possono essere credute. Del resto, con riferimento ad alcuni aspetti sui quali ancora non aveva saputo dagli inquirenti, quale fosse in dettaglio la posizione di AP 1, __________ si scostava dal racconto del correo.

         Ad esempio quando affermava di avere accettato di commettere la rapina subito dopo aver parlato con “l’altra persona” (VI PP 18.08.2016, pag. 5, AI 133 inc. MP 2016.229), mentre AP 1 asseriva che, anche dopo aver parlato con questa persona, lui e __________ si rifiutavano ancora di commettere la rapina (VI PP 17.09.2015, pag. 8).

         Oppure ancora quando affermava che la prima volta, a Chiasso, sarebbero rimasti solo per poco tempo “perché abbiamo rifiutato subito di fare la rapina” e che non gli erano stati spiegati tutti i dettagli (VI PG19.07.2016, pagg. 4-5, AI 126 inc. MP 2016.229), mentre AP 1 asseriva che si sarebbero comunque fermati diverse ore e che avrebbero ricevuto tutti i dettagli, tanto che la seconda volta a Chiasso, avrebbero atteso tre ore - senza far niente - l’apertura del negozio.

        

         Le evidenti incongruenze tra le dichiarazioni rese dai due correi e il tentativo continuo di __________ di “aggiustare” la sua versione su quella di AP 1, concorrono a destituire di credibilità la tesi del “rifiuto di commettere la rapina”.  

 

                               a.2.   Questa Corte non ha creduto a AP 1 anche perché non è assolutamente verosimile che tutti i partecipanti alla rapina abbiano semplicemente tollerato (senza in concreto batter ciglio):

 

-      dapprima il fatto di dover ritornare a Milano - a causa dell’imputato e di __________ - senza aver fatto il colpo, attirando inutilmente l’attenzione sui loro spostamenti;

 

-      in seguito la loro indecisione (addirittura di alcuni giorni) se commettere o no la rapina, ciò che avrebbe comportato non soltanto un inutile aggravio delle spese di soggiorno e un’altrettanto inutile perdita di tempo, ma soprattutto un rischio maggiore di attirare l’attenzione con una permanenza prolungata.

 

         In proposito va rilevato che la rapina è stata pianificata minuziosamente ed eseguita senza la benché minima incertezza, ciò che fa ritenere che le persone che l’hanno pianificata ed eseguita siano dei “professionisti” e che, proprio per questo, non avrebbero certo tollerato né indecisioni né un’inutile dilatazione dei tempi. Del resto è lo stesso AP 1 a sostenere che dietro al colpo di Chiasso vi era addirittura un’organizzazione dedita alla commissione di rapine e operante in diverse nazioni.

 

                               a.3.   Anche volendo dar credito all’imputato sull’insistenza manifestata “dall’organizzazione” per commettere il colpo, sta di fatto che, quando egli riferisce delle discussioni (prima con __________ e poi con la persona “sportiva, ben vestita, robusta e lituana”), il suo atteggiamento non è certo quello di una persona spaventata, ma semmai di qualcuno che discute alla pari con i suoi interlocutori e - a dispetto di quanto sostiene - per nulla impaurito.

La sua discussione con __________ (cfr. consid. 15) - quand’anche fosse avvenuta - è un botta e risposta indicativo, semmai, di un rapporto paritario piuttosto che di sudditanza, come emerge peraltro anche dal fatto che lui stesso ammette di non aver avuto paura di tornare a Milano (anche dopo la discussione con __________) perché ho pensato che avrei potuto parlare con queste persone dell’organizzazione e trovare una soluzione” (VI PP 17.09.2015, pag. 8).                                               

         Del resto, nemmeno quanto raccontato loro dall’altra persona avrebbe indotto lui e __________ ad accettare di fare il colpo: entrambi si sarebbero ancora rifiutati, prendendosi dell’altro tempo per decidere. Un atteggiamento, il loro, che contrasta manifestamente con la paura che AP 1 pretende di avere avuto e con le minacce che pretende di aver subito. Se - come da lui asserito - le minacce fossero state serie e concrete, lui e __________ non avrebbero certamente tirato la cosa per le lunghe con discussioni varie, ma avrebbero accettato “obtorto collo”, subito, di commettere la rapina.

         A rendere ancor più inconsistente la versione dell’imputato, vi è pure il fatto che egli - poco dopo aver raccontato delle asserite minacce da parte di __________ e dell’altra persona - riferiva che:

 

  __________ ci ha quindi collocati in un’altra struttura, in un altro albergo perché erano finiti i soldi per la sistemazione precedente. L’appartamento non si trovava distante dal primo e anch’esso era equipaggiato di cucina. __________ ci disse che avremmo dovuto aspettare qualche giorno prima di commettere il colpo”

(VI PP 17.09.2015, pag. 9).

 

Sennonché nulla nel racconto dell’imputato lascia trasparire un fare minaccioso da parte di __________, o perlomeno spazientito a causa delle lungaggini e delle loro conseguenze. Per tacere del fatto che se erano finiti i soldi per la precedente sistemazione, evidentemente non c’erano nemmeno per quella nuova.  

        

                               a.4.   La versione di AP 1 non regge nemmeno dal profilo temporale.

Se, come da lui preteso, in occasione del primo viaggio a Chiasso - terminato con il loro rifiuto a commettere il colpo e col ritorno di tutti a Milano - __________ e __________ avevano già mostrato loro il negozio, il parcheggio, la via di fuga e, in genere, tutti i dettagli della rapina, non ha alcun senso (ed avrebbe anzi attirato inutilmente l’attenzione) che il 15 dicembre 2014 tutti i partecipanti si recavano a Milano verso le 5 del mattino, per poi attendere circa tre ore a Chiasso l’apertura della gioielleria. Appare ben più verosimile che la decisione di partire il mattino presto in direzione di Chiasso sia da ricondurre al fatto che quella era la prima volta che andavano a Chiasso e che solo in quell’occasione avrebbero ricevuto gli ulteriori dettagli per l’esecuzione del colpo.

Del resto, l’imputato non ha saputo spiegare in modo convincente e credibile come avrebbero trascorso - il 15 dicembre 2014 - le quasi tre ore dall’arrivo col treno a Chiasso alla rapina:

 

  da quando siamo arrivati a Chiasso il 15.12.2014 a quando siamo entrati nella orologeria io e __________ abbiamo atteso senza fare niente. Abbiamo atteso due ore circa in un posto lontano dalla gioielleria dieci minuti a piedi, ci siamo poi incamminati verso la gioielleria e ci siamo seduti sulla scala per circa 10 minuti prima di entrare”

(VI PP 23.12.2015, pag. 3).  

 

 

La tesi è inverosimile, poiché l’imputato e i suoi correi non sono certo degli sprovveduti - come dimostra la professionalità con cui la rapina è stata pianificata ed eseguita - e non avrebbero certo inutilmente attirato l’attenzione sostando qualche ora, senza far niente, a Chiasso, per giunta non lontano dal negozio.

 

         consapevolezza del piano e ruolo

 

                                16.   AP 1 contesta, poi, di aver condiviso l’intero piano della rapina, in particolare contesta di aver saputo che cosa avrebbero dovuto fare gli altri e - segnatamente - di aver saputo che la gerente del negozio sarebbe stata neutralizzata con la violenza.

 

         Egli non può essere creduto.

 

                                   a.   Lo stesso imputato ha affermato che il ruolo di __________ era proprio quello di “accogliere e istruire” le persone che venivano poi ingaggiate per commettere i colpi” (VI PP 17.09.2015, pagg. 3 e 4) e che “quello di Chiasso non era probabilmente il primo colpo che veniva coordinato da __________” (VI PP 22.10.2015, pag. 4). Sul ruolo di __________, ha precisato anche che “era il capo e ha detto a ognuno di noi cosa doveva fare, qual era il suo ruolo” (VI PP 22.10.2015, pag. 6).

 

In effetti, dal racconto - seppur reticente e poco lineare - dell’imputato emerge che la sera stessa del loro arrivo a Milano, __________ li raggiungeva in albergo e forniva loro “i dettagli dell’organizzazione del colpo” (VI PP 17.09.2015, pag. 3). Gli altri dettagli, invece (sull’ubicazione del negozio, del parcheggio in cui avrebbero trovato le bici e una persona ad attenderli per la consegna della refurtiva, della baracca in cui lasciare indumenti e attrezzi usati per perpetrare il colpo e sulle vie di fuga), __________, rispettivamente __________ li fornivano a Chiasso (VI PP 17.09.2015). Anche l’entrata in negozio è stata accuratamente coordinata da __________ che “controllando la situazione dalla sua posizione in __________ sul lato opposto della via rispetto l’entrata della gioielleria, ha dettato i tempi d’entrata ed in sequenza sono entrati dentro la gioielleria, “il piccolo”, “il grasso”, __________ ed io” (VI PP 22.10.2015, pag. 6).      

 

Non si spiega, quindi, come mai - a fronte di un’organizzazione puntuale e minuziosa della rapina come quella descritta dallo stesso imputato, con tanto di persona appositamente predisposta ad accogliere e istruire le altre persone reclutate - queste ultime non avrebbero ricevuto tutte le informazioni necessarie e utili alla “buona riuscita” del colpo. Non c’è dubbio, infatti, che la questione a sapere come sarebbe stata neutralizzata la vittima della rapina era una questione essenziale per “la buona riuscita” del colpo. Contrariamente a quanto preteso da AP 1, il lavoro suo e di __________ - che consisteva nel rompere le vetrine e asportare gli orologi - implicava, gioco forza, che la persona presente in negozio venisse in qualche modo “resa innocua” per assicurare a loro il tempo necessario per fare quanto preventivato.

 

                                  b.   Del resto, è indicativo che l’imputato ha - sostanzialmente - illustrato il ruolo di tutti (il suo, quello di __________, ma anche quello del “piccolo” e di __________) e che la sua spiegazione coincide con quanto, poi, effettivamente fatto da ciascuno (come emerge dal filmato della videosorveglianza) e solo per il ruolo del “grasso” - ovvero di colui che doveva neutralizzare la vittima - ha reso dichiarazioni a dir poco approssimative e per nulla convincenti:

 

  il primo avrebbe dovuto chiedere al venditore di fargli vedere degli orologi. Il secondo avrebbe invece dovuto rubare degli orologi, mentre io e __________ saremmo dovuti entrare successivamente ai primi due e avremmo dovuto rubare dalla vetrina gli orologi che il venditore stava per mostrare/voleva mostrare al primo. __________ ci aveva detto che se la vetrina non fosse stata aperta, __________ avrebbe dovuto aprirla e che quest’operazione non sarebbe stata difficile. __________ avrebbe dovuto aprire la vetrina con un attrezzo di colore rosso e lungo e meglio con un piede di porco di colore rosso. __________ ha detto che io avrei dovuto aiutare __________ a mettere via gli orologi in un sacchetto che __________ avrebbe portato con sé o che li avrei dovuti mettere in un sacchetto che avrei avuto con me. Romas ci disse che avremmo dovuto consegnare questi sacchetti contenenti gli orologi ad una persona che si trovava dietro al negozio (ndr. __________).

(…) In merito alla ripartizione dei compiti preciso che il primo che sarebbe dovuto entrare, avrebbe dovuto anche sottrarre il video del sistema di videosorveglianza”

(VI PP 17.09.2015, pag. 4).

 

A fronte della chiara spiegazione del ruolo suo e di __________, ma anche del “piccolo” e di “__________” - quella sul ruolo del “grasso” appare molto sbrigativa, ma anche priva di logica: non si capisce per quale motivo avrebbe dovuto “rubare degli orologi” quando, invece, questo compito (come emerge bene dal seguito del racconto dell’imputato) spettava a lui e a __________. E il motivo della reticenza di AP 1 nel descrivere - con altrettanta chiarezza - il ruolo del “grasso” è manifestamente da ricondurre al suo tentativo di minimizzare le sue responsabilità, affermando che non sapeva che sarebbe stata usata violenza.

 

 

Per tacere del fatto che lo stesso imputato, nel medesimo verbale, si contraddiceva proprio sul ruolo del “grasso” affermando:

 

  sapevo che gli altri 2 avrebbero dovuto farsi mostrare degli orologi e nel mentre la signora era distratta da questi due io e __________ dovevamo, con la vetrina aperta, prendere tutti gli orologi che potevamo e scappare. Solo se questa vetrina non era aperta, avremmo dovuto romperla e poi scappare”

(VI PP 17.09.2015, pag. 6).

 

La tesi secondo cui il piano prevedeva che due persone avrebbero chiesto di vedere degli orologi ma nessuno si sarebbe preoccupato di neutralizzare la commessa è priva di logica e, come detto, è pure in contraddizione con quanto affermato dallo stesso imputato secondo cui “il grasso” avrebbe - come loro - dovuto rubare gli orologi.         

 

                                   c.   L’imputato ha ammesso di aver saputo che all’interno del negozio ci sarebbe stata una donna. La circostanza emerge dalle sue dichiarazioni riportate al precedente considerando. Già si è detto che non è credibile che la questione a sapere come sarebbe stata neutralizzata la donna non sia stata spiegata a chi poi - l’imputato - doveva occuparsi di asportare la refurtiva (per cui i suoi tempi d’azione dipendevano proprio da questo).

 

In ogni caso (come rettamente rilevato dai primi giudici), l’imputato - al più tardi - quando è entrato nella gioielleria per commettere la rapina con i correi, sapeva che all’interno c’era una persona sola (cfr. peraltro VI PP 17.09.2015, pag. 4), una donna anziana, confrontata con quattro uomini che - evidentemente - avrebbe dovuto essere neutralizzata in qualche modo, come poi è avvenuto, anche solo ricorrendo alla forza fisica (sent. impugnata, consid. 6.2 pag. 39). Egli ha del resto ammesso di aver pensato che la donna si sarebbe spaventata e di aver visto che si trattava di una persona anziana (VI PP 23.12.2015, pag. 2).

 

La sua tesi secondo cui quando era in negozio avrebbe sentito una donna gridare “e ho pensato che ci voleva spaventare o che era trattenuta dagli altri” (VI PP 17.09.2015, pag. 4) non è per nulla credibile. Anche perché la vittima è stata immediatamente buttata a terra per cui il solo fatto di non vederla ma di sentirla gridare non può evidentemente avergli fatto credere che volesse semplicemente spaventarli.

 

 

 

 

17.   l’accertamento della Corte

 

Alla luce di quanto precede, la tesi della Difesa secondo cui l’imputato è stato “costretto fisicamente e psicologicamente” a commettere la rapina non può essere condivisa.

         Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui egli non ha approvato l’intero disegno e, in particolare, non ha saputo cosa avrebbero dovuto fare gli altri correi.

 

         Benché sia più che plausibile che l’imputato non fosse ai vertici dell’organizzazione criminale, la sua partecipazione al piano criminale è stata consapevole ed è avvenuta senza che la sua libertà fosse in qualche modo limitata.

 

L’imputato deve, quindi, essere dichiarato autore colpevole di rapina, come rettamente ritenuto dalla Corte di prima sede. Il dispositivo della sentenza - rispetto a quanto indicato dai primi giudici - deve tuttavia essere modificato, nel senso che va precisato che la pistola con cui l’imputato e i suoi correi hanno minacciato la titolare della gioielleria era finta.

                                        

                                         commisurazione della pena                            

 

                                18.   Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

 

                                   a.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                  b.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare i fattori legati all’autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

                                         Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                   c.   Commisurando la pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

 

  (…) la colpa dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave.

AP 1 ha percorso migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in terra straniera, a commettere, con i correi, un reato grave come la rapina e ha agito per fine di lucro, per guadagnare in breve tempo soldi facili.

L’imputato, unitamente ai correi, ha preso di mira oggetti di lusso quali gli orologi Vacheron Constantin e quindi un bottino importante; unitamente ai correi ha agito in modo professionale, in base ad un piano ben studiato, come dimostra l’esecuzione preventiva di sopralluoghi volti ad individuare le vie di fuga, l’uso di biciclette predisposte per assicurarsi una fuga veloce, l’uso dei guanti, di strumenti per infrangere le vetrine, la previsione di accorgimenti per non essere identificati come quello di asportare l’impianto della videosorveglianza all’interno della gioielleria - in concreto non riuscito -, così come l’uso di vestiti indossati appositamente per commettere la rapina con il cambio d’abito dopo la perpetrazione del colpo, la precisa ripartizione dei ruoli nel momento dell’esecuzione dello stesso con la conseguente velocità e sicurezza nell’azione, vero è che la rapina è stata messa a segno in poco più di un minuto, come risulta dal video che l’ha ripresa.

Tutto era accortamente predisposto per correre i minori rischi possibili nell’assicurarsi il bottino costituito da 7 costosi orologi di marca, per un valore complessivo di oltre fr. 97'000.-, che non sono stati recuperati.

La Corte ha rilevato che AP 1 ha agito in modo sicuro e veloce nell’esecuzione del suo compito e, unitamente ai correi, non si è fatto alcuno scrupolo a che venisse affrontata una donna sola presente nella gioielleria, incurante dell’enorme spavento che con il loro agire le veniva incusso.

La Corte ha considerato inoltre che AP 1 non è nuovo alla commissione di reati, avendone commessi fin da minorenne e ben oltre la maggiore età, collezionando diverse condanne, anche importanti e per reati sicuramente gravi e tenuto poi conto che a ciò si aggiunge il fatto che l’accusato ha delinquito anche mentre era in carcere in Lituania ed ancora di nuovo a distanza di un solo mese dalla sua uscita dal carcere, dopo aver scontato una pena complessiva di oltre sette anni, a dimostrazione che il - lungo - periodo di carcerazione subita non è certamente servito a farlo desistere dal continuare a percorrere la strada del crimine.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta va detto che AP 1 sin dall’inizio ha negato in modo deciso ogni suo coinvolgimento e ha iniziato ad assumersi le proprie responsabilità solo quando è stato confrontato con il riscontro oggettivo del suo DNA ritrovato, tra l’altro, sulle scarpe nascoste nel vano sotto il pavimento della baracca; in ogni caso, anche quando ha poi iniziato a raccontare i fatti, ha detto bugie ed è stato poco trasparente, mentendo sui vari precedenti penali a suo carico nonché su dove e quando aveva conosciuto __________, ammettendolo - come visto - solo quando - acquisite agli atti le sentenze penali a suo carico - è stato chiaro che aveva trascorso 7 anni in carcere, per cui non poteva aver conosciuto __________ due anni prima, come aveva affermato falsamente e ciò nel tentativo di minimizzare la portata delle sue responsabilità.

Pertanto, se è vero che l’imputato per finire ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità, è altrettanto vero che lo ha fatto solo a fronte di riscontri oggettivi e ha continuato comunque ed ancora ad essere molto reticente sulla partecipazione dei suoi correi, dimostrando con ciò di non essersi distanziato da quanto commesso e quindi dalle persone che tirano le fila nell’organizzazione e nella perpetrazione di simili reati, ciò che ha dimostrato in modo lampante quando ha dichiarato di non riconoscere i suoi correi nelle fotografie della rapina di Lucerna, che - in base ai risultati del DNA - è certo hanno commesso anche la rapina di Chiasso.

La Corte ha rilevato inoltre che neppure qui in carcere AP 1 ha tenuto un comportamento corretto, avendo subito diverse sanzioni disciplinari.

 

A favore dell’imputato la Corte ha tenuto conto del suo ruolo di semplice esecutore, del fatto che si è scusato e che ha riconosciuto il risarcimento richiesto dagli accusatori privati.

Tutto ciò considerato e tenuto ancora conto del carcere preventivo sofferto (compreso quello in vista dell’estradizione) lontano da casa e dai suoi familiari, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni, che è interamente da espiare in quanto l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’art. 42 cpv. 2 e cioè della presenza di circostanze particolarmente favorevoli per potersi far luogo alla sospensione condizionale della pena, che la Corte in concreto non ritiene date, perché se è vero che dopo la rapina di Chiasso per un certo periodo AP 1 ha lavorato in Inghilterra, è altrettanto vero che si è licenziato perché il lavoro non gli piaceva - come lui stesso ha dichiarato - ma soprattutto che ha dimostrato di non essersi distanziato da quanto commesso, ammettendo - come già detto - le sue responsabilità solo a fronte di riscontri oggettivi, continuando a coprire i correi e tentando di minimizzare la portata delle sue responsabilità, per cui il suo comportamento processuale non fornisce solide garanzie di emendamento, rispettivamente di non reiterazione del reato”

(sent. impugnata, consid. 7.2., pagg. 40-43).

 

                                  d.   Le considerazioni dei primi giudici sono condivise da questa Corte.

Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 1 CP), avuto riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP 17.2012.42 del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del caso concreto questa Corte ritiene che la pena inflitta dai primi giudici sia del tutto adeguata alla colpa di  AP 1.

A quanto rilevato dai primi giudici, ci si limita ad aggiungere che, in un contesto di correità, la questione a sapere chi abbia materialmente usato violenza contro la vittima è del tutto irrilevante per la commisurazione della pena: AP 1 ne risponde come se fosse stato lui a farlo nella misura in cui l’eventualità di neutralizzare la vittima con la violenza era stata preventivata ed accettata dai correi.

Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che, come correttamente ritenuto in prima sede, AP 1 non beneficia di particolari circostanze attenuanti. In particolare,

si osserva che - come accertato - invano la difesa ha cercato di sostenere l’esistenza di minacce che avrebbero costretto l’imputato a commettere la rapina: in realtà, la sua libertà di decidersi fra legalità ed illegalità era intatta.

Richiamata, poi, la lunga lista di precedenti, anche specifici, che AP 1 “vanta”, è soltanto in forza del principio giurisprudenziale secondo cui essi aggravano la colpa ma non possono pesare sulla commisurazione della pena in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a punire due volte (DTF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), che questa Corte ritiene equamente commisurata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni.

 

Proprio i precedenti penali dell’imputato escludono che egli possa beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena, ritenuto che delle circostanze particolarmente favorevoli esatte dall’art. 43 CP in combinazione con l’art. 42 cpv. 2 CP non c’è nemmeno l’ombra (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1).

 

tassazione della nota d’onorario

 

                                19.   Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d’onorario 12 gennaio 2017 (che ha, poi, ritrasmesso il medesimo giorno a questa Corte con alcune modifiche) relativa al procedimento d’appello che espone complessivi fr. 5'022.-, di cui fr. 4'230.- di onorario (corrispondenti a 23 ore ½ di lavoro) e fr. 420.- di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. I in inc. 17.2017.7).

                                   a.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

                                  b.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).

                                   c.   La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).

 

                                  d.   In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

                                   e.   Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

 

                                20.   Del tempo complessivo esposto di 23 ore ½ appaiono adeguate 17 ore e 40 minuti che vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3'180.-

                                   a.   Non vengono approvate 5 ore e 50 minuti per i seguenti motivi:
                                                                                

                                         -  il dispendio orario complessivo esposto di 4 ore e 50 minuti per le trasferte presso il Ministero pubblico, per i colloqui (telefonici e non) con il PP e per le email al PP poiché riferite non a questo procedimento penale ma a quello tuttora pendente presso il MP;

 

                                         -  il dispendio orario esposto di un’ora per lo studio incarto del 07.09.2016 poiché riferito al procedimento penale tuttora pendente presso il MP;

 

                                  b.   Le spese esposte sono approvate in ragione di fr. 222.-. Non vengono invece approvate le spese di fr. 60.- relative alla trasferta presso il Ministero pubblico del 05.09.2016, quelle di complessivi fr. 2.- relative alle email al PP del 26.09.2016 e del 20.10.2016 e quelle di complessivi fr. 76.- relative alla trasferta 11.01.2017 al MP e alle 13 fotocopie effettuate quel giorno presso il MP, poiché riferite al procedimento penale tuttora pendente presso il MP. 

 

                                   c.   L’IVA va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 273.-

                                  d.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 3'675.-.

spese

                                21.   In considerazione della disastrata situazione economica dell’appellante, in applicazione dell’art 425 CPP, gli oneri processuali dell’appello consistenti in complessivi fr. 2'200.-, sono condonati e, pertanto, posti interamente a carico dello Stato.

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;

12, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 50, 51, 69, 140 cifra 1 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello presentato da AP 1 è respinto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 7.1 e 7.2 della sentenza 15 giugno 2016 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

 

1.1.AP 1 è autore colpevole di rapina,

 

per avere, a Chiasso, il 15 dicembre 2014, in correità con __________ e altre quattro persone non identificate ( denominate “il grasso”, “il piccolo”, “__________” e “__________”), commesso un furto in danno dell’PC 1 minacciando la  titolare PC 2 con una pistola finta e usando violenza contro di lei, segnatamente obbligandola a sdraiarsi e bloccandola a terra, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare e spruzzandole dello spray al pepe in viso, sottraendo sette orologi di marca Vacheron Constantin per un valore complessivo denunciato di fr. 97'075.95

                                        

                               1.2.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr. 2’000.-

-  altri disborsi                            fr.    200.-

                                                      fr. 2’200.-

 

in virtù del condono, vengono integralmente posti a carico dello Stato.

 

                                   3.   La nota professionale 12 gennaio 2017dell’avv. DI 1 è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.  3'180.-

-  spese                                       fr.     222.-
-  IVA                                           fr.     273.-

Totale                                          fr.  3'675.-

 

e posta a carico dello Stato.

                               3.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona      

-   Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

- Etablissements de la plaine, Ch. des Pâquerets 3, 1350 Orbe

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.