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Incarto n. |
Locarno 8 novembre 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Cristina Maggini, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 14 settembre 2016 da
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IS 1 |
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contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 2 maggio 2016 dal Ministero pubblico |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2123/2016 del 2 maggio 2016 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autrice colpevole di:
“complicità in incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere, a Bellinzona, a partire dal 2013 e fino al 24 settembre 2015, in veste di titolare contrattuale dell’appartamento locato in Via __________ ma di fatto condiviso con la di lei madre __________, consentito tacitamente a che quest’ultima vi facesse alloggiare anche il di lei compagno __________, seppur conscia del fatto che lui fosse sprovvisto del necessario permesso di soggiorno;
(…)
reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr in rel con l’art. 25 CPS”.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni due, nonché al pagamento di una multa di fr. 200.– (con pena detentiva sostitutiva di 2 giorni in caso di mancato pagamento) e al pagamento delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–.
Il decreto d’accusa è passato incontestato in giudicato, come risulta dall’attestazione 2 giugno 2016 del Ministero pubblico (AI 10).
B. I giorni 27 e 28 giugno 2016 si è svolto a Lugano davanti alla Corte delle assise criminali un dibattimento a carico di __________ e di un coimputato.
__________ era accusato di correità (in subordine complicità) in tentata estorsione, sequestro di persona e rapimento, nonché di:
“soggiorno illegale
per avere, a Bellinzona fra il 2013 e il 24 settembre 2015, soggiornato illegalmente presso l’appartamento in Via __________ in uso alla compagna __________, privo del necessario permesso;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr”,
imputazione poi mutata al dibattimento – su proposta del presidente e d’accordo le parti – in contravvenzione alla Legge federale sugli stranieri ai sensi dell’art. 120 LStr.
In esito al dibattimento, con sentenza del 28 giugno 2016 la Corte delle assise criminali ha prosciolto __________ da ogni accusa. Anche questa decisione è passata in giudicato.
C. Con l’istanza di revisione del 14 settembre 2016 IS 1 postula l’annullamento del decreto d’accusa n. 2123/2016 sulla base dell’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP. Chiede, inoltre, che lo Stato abbia a rifonderle fr. 1'400.–, di cui fr. 600.– a titolo di indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione e fr. 800.– per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti nella procedura “di prima istanza”.
Dal canto suo, il procuratore pubblico si è rimesso alla decisione della Corte, rinunciando a formulare osservazioni (CARP III).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP chi è aggravato da un decreto d’accusa passato in giudicato può chiederne la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti.
a) Il motivo di revisione dell’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP ha carattere assoluto. L’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza esame del merito da parte dell’autorità di revisione, che deve accertare unicamente l’esistenza di un’intollerabile contraddittorietà tra le due decisioni (Heer, in Basler Kommentar, StPO, n. 88 ad art. 410 CPP; Fingerhut, in Kommentar der schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., n. 63 ad art. 410 CPP; Schmid, Praxiskommentar, 2a ed., n. 15 ad art. 410; STF 6B_980/2015 del 13 giugno 2016 consid. 1.4; sentenze CARP inc. 17.2014.64 del 3 novembre 2014 consid. 2c; 17.2012.91 del 6 novembre 2011 consid. 3c).
b) La revisione è da ammettere in presenza di una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 11 ad art. 410 CPP; Heer, op. cit., n. 89 ad art. 410 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 15 ad. art. 410 CPP; Mini, Commentario CPP, n. 9 ad art. 410). La contraddizione deve riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non danno luogo a revisione (Messaggio CPP del 21 dicembre 2005, pag. 1222; Rémy, in op. cit., n. 11ad art. 410 CPP; Heer, in op. cit., n. 92 ad art. 410 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 16 ad art. 410; Mini, in op. cit., n. 9 ad art. 410; Moreillon/Parein-Reymond, CPP Petit comentaire, 2a ed., Basilea 2016, n. 25 ad art. 410 CPP).
Il motivo di revisione dell’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP trova dunque applicazione laddove più procedure, condotte separatamente e a carico di persone diverse, ma concernenti gli stessi fatti, si concludono, per effetto di un diverso apprezzamento della situazione di fatto, con dei giudizi contraddittori (Heer, in op. cit, n. 89 ad art. 410 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1598, pag. 717). La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando, per gli stessi fatti, uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati (Heer, in op. cit., n. 90 ad art. 410; Schmid, Handbuch, n. 1598, pag. 717). Lo stesso dicasi nel caso in cui, dopo la condanna di un autore di un furto, in un successivo processo contro il ricettatore, il tribunale giunge alla conclusione che il furto (“Vortat”) non è provato (Schmid, Handbuch, nota 407 ad. N. 1598, pag. 717).
Non è necessario perciò che, oltre agli stessi fatti debbano applicarsi le stesse norme penali (Schmid, Handbuch, n. 1598, pag. 717), così come poco importa che il secondo giudizio sia di condanna o di proscioglimento (Heer, in op. cit., n. 88 ad art. 410 CPP).
c) La revisione non può, invece, essere ammessa quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in op. cit., n. 93 ad art. 410; Schmid, Praxiskommentar, n. 16 ad. art. 410; Schmid, Handbuch, n. 1599, pag. 717; sentenze CARP inc. 17.2014.64 del 3 novembre 2014 consid. 2c; 17.2012.91 del 6 novembre 2011 consid. 3c).
d) La nozione di “decisione penale successiva concernente gli stessi fatti” (“décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits”; “… mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft”) dell’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP non è ulteriormente specificata nella legge: in dottrina di lingua tedesca si parla di decisione su un identico “Lebensvorgang” (Schmid, Handbuch, n. 1598, pag. 717) o “Lebenssachverhalt” (Schmid, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410 CPP, ossia di identica situazione di fatto, o ancora di “sachverhaltsmässig konnex Urteil” (Heer, in op. cit., n. 87 ad art. 410 CPP), allorché la terminologia in uso nella Svizzera latina non si discosta dal testo di legge: “mêmes faits”, “stessi fatti” (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad art. 410 CPP; Rémy, in op. cit., n. 11 ad art. 410 CPP).
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha parlato di divergente apprezzamento dell’ “Anklagesachverhalt” (STF 6B_980/2015 del 13 giugno 2016 consid. 1.5.2), ossia di un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali oggetto dell’imputazione.
2. In concreto, il Ministero pubblico (nei confronti di IS 1) e la Corte delle assise criminali (nei confronti di __________) si sono occupati dello stesso fatto (o complesso di fatti) nel senso di quanto appena detto: il soggiorno, o i soggiorni, dello straniero __________ nell’appartamento di Bellinzona, ove vive la sua compagna __________ in coabitazione con la figlia IS 1 che ne è conduttrice, a partire dal 2013 e fino al 24 settembre 2015.
a) Sul piano della sussunzione, il Ministero pubblico ha trattato la fattispecie fattuale nell’ottica dell’infrazione di “incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale” (art. 116 cpv. 1 lett. a LStr); la Corte delle assise criminali, invece, in quella di una contravvenzione alla LStr (art. 120 LStr).
Come visto, contrariamente all’esigenza dell’identità fattuale, la sussunzione sotto fattispecie penali diverse non ha rilevanza per ammettere una revisione ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, così come non ne ha la circostanza che la decisione posteriore ha visto concretamente l’imputato prosciolto (sopra, consid. 1b).
b) IS 1 è stata condannata per complicità (art. 25 CP) in “incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale”, infrazione per la quale è comminata la pena detentiva sino a un anno o la pena pecuniaria (art. 116 cpv.1 lett. a LStr). Ella è stata ritenuta complice della madre per aver consentito tacitamente che quest’ultima facesse alloggiare nell’appartamento di cui la figlia era conduttrice il di lei amico __________, “seppur conscia del fatto che lui fosse sprovvisto del necessario permesso di soggiorno”.
c) __________ era imputato (tra l’altro) di “soggiorno illegale” ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr, norma che commina la pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria a “chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato”.
All’inizio del dibattimento, la Corte delle assise criminali ha prospettato alle parti, giusta l’art. 344 CPP, la derubricazione del delitto dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr in contravvenzione secondo l’art. 120 cpv. 1 LStr. La nuova imputazione riguarda un’infrazione minore legata, in particolare, all’obbligo di notifica di alcune situazioni. L’imputato, ovviamente, non si è opposto alla derubricazione.
Il procuratore pubblico ha fatto altrettanto, cosicché la Corte si è limitata all’esame della contravvenzione (art. 120 LStr), pervenendo alla conclusione che __________ andava prosciolto per le seguenti ragioni:
“Per quanto attiene al soggiorno illegale, rileva che __________ è un cittadino francese a beneficio degli accordi bilaterali e non necessita di particolari documenti, oltre al passaporto, per circolare in Svizzera. L’art. 9 OASA (soggiorno senza autorizzazione) prevede che per un soggiorno non superiore a 3 mesi senza attività lucrativa lo straniero non necessita né di un premesso né di notificarsi. La figlia di __________ ha riferito che __________ si recava in Ticino in modo irregolare, avendo egli un’attività calcistica in Belgio. IS 1 stessa ha riferito che egli era residente presso di lei in maniera stabile solo negli ultimi 2/3 mesi prima del suo arresto. La sua presenza in Ticino non era quindi fissa e non vi è nulla che provi che __________ abbia soggiornato in Svizzera per un periodo superiore a 2 mesi, anzi le dichiarazioni di IS 1 e __________ permettono di considerare provato proprio il contrario.
Non vi è quindi spazio neppure per l’applicazione dell’art. 120 LStr, motivo per cui l’imputato deve essere prosciolto anche da questa imputazione”
(sentenza della Corte delle assise criminali inc. 72.2016.81 del 28 giugno 2010, pag. 14, doc. B annesso all’istanza di revisione).
d) La Corte delle assise criminali ha quindi apprezzato il contesto fattuale in modo del tutto divergente dall’approccio del procuratore pubblico. Ha dapprima modificato imputazione e derubricato il delitto in contravvenzione e, in seguito, ha prosciolto __________ da ogni accusa, ritenendo provata l’insussistenza in capo a quest’ultimo della benché minima violazione della LStr, dato che per i suoi soggiorni a Bellinzona egli non necessitava di alcun permesso: esattamente l’opposto di quanto ritenuto dal procuratore pubblico nei confronti di IS 1.
e) Che vi sia contraddizione intollerabile tra i due giudizi si appalesa d’acchito e non può ragionevolmente essere messo in discussione. La contraddizione urta in modo inammissibile il sentimento di giustizia, se solo si pensa che ad IS 1 era imputata una complicità con la madre per tacitamente averle consentito di ospitare __________ “seppur conscia del fatto che lui fosse sprovvisto del necessario permesso”, allorquando nel successivo giudizio è scaturito che allo stesso __________ non può essere rimproverato di aver violato obblighi legati ad un permesso, che nemmeno necessitava. La contraddizione è tanto più intollerabile con riguardo agli effetti. __________ ne è uscito prosciolto e indennizzato, mentre che IS 1 ne è uscita colpevole e condannata a una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e a una multa da pagare unitamente alle spese giudiziarie, rimanendo macchiata da una condanna per dei fatti posteriormente sconfessati.
Ne segue che l’istanza di revisione merita accoglimento. Il decreto d’accusa n. 2123/2016 del 2 maggio 2015 dev’essere pertanto annullato e IS 1 mandata prosciolta.
3. Per l’art. 436 cpv. 4 CPP (prima frase) l’imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione. L’art. 436 cpv. 1 CPP rinvia, per il rimanente, all’art. 429 cpv.1 lett. a CPP.
IS 1 chiede che le siano rifuse le spese di patrocinio sostenute nella procedura davanti al Ministero pubblico, ove era già assistita dall’avv. PA 1 (fr. 800.–), così come le spese derivanti dall’istanza di revisione (fr. 600.–).
La richiesta va protetta, ritenuto che le spese indicate appaiono congruamente commisurate alle necessità di patrocinio e all’operato effettivamente svolto dall’avv. PA 1, intervenuta a partire dal giorno successivo al primo interrogatorio, avvenuto il 24 settembre 2015 (senza assistenza legale e a seguito di mandato di accompagnamento coattivo).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 cpv. 1 lett. b, 410 cpv. 1 lett. b segg. CPP,
nonché, sulle spese e indennità gli art. 428 e 436 cpv.4 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di revisione è accolta.
Di conseguenza il decreto di accusa 2123/2016 del 2 maggio 2016 è annullato e IS 1 è prosciolta dall’accusa di complicità in incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1’400.– a titolo di indennità (art. 436 cpv. 4 CPP).
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.