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Incarto n. |
Locarno 31 agosto 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 novembre 2015 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 novembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 31 dicembre 2015) |
richiamata la dichiarazione di appello 26 gennaio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con DA n. 5957/2014 del 18 dicembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è stato ritenuto autore colpevole di:
“1. Guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.90 – max 1.47 grammi per mille);
fatti avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr
2. lesioni colpose gravi
per avere, per negligenza, cagionato lesioni gravi all’automobilista PC 1 quando, circolando con la vettura e nello stato psico-fisico di cui sub. 1, ometteva di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con la vettura Lancia targata __________ condotta da PC 1, regolarmente in fase di svolta a sinistra, provocando in tal modo la collisione fra i rispettivi veicoli, causandogli così le gravi conseguenze fisiche riportate nei rapporti medici agli atti;
fatti avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 e 2 CP in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC”;
conseguentemente ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.- ciascuna, per complessivi fr. 7’800.-, sospesa per un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di 15 giorni.
Parimenti è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile.
L’accusa ha postulato inoltre la condanna del prevenuto al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese per fr. 1'700.-, nonché il dissequestro dell’Audi A5 colore bianco targata __________ a favore del prevenuto.
B. Con sentenza 18 novembre 2015 (motivazione intimata il 31 dicembre 2015), la giudice della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa, dichiarando AP 1 autore colpevole dei reati di guida in stato di inattitudine e lesioni colpose gravi, per i fatti ivi descritti, condannandolo alla pena di 60 aliquote da fr. 130.- (per complessivi fr. 7'800.-), sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 1'500.- (con pena sostitutiva in caso di mancato pagamento corrispondente a 11 giorni di detenzione) e al rimborso di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2'900.-. Come richiesto dal PP, l’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di indennizzo.
C. Contro la sentenza della Pretura penale, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, mediante dichiarazione di appello 27 gennaio 2016, con cui ha precisato di ricorrere contro la condanna per lesioni colpose gravi (dispositivo n. 1.2) e, di riflesso, contro la commisurazione della pena (dispositivo n. 2.1 e 2.2), nonché l’accollamento di tasse e spese.
D. Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’imputato ha introdotto anche un’istanza probatoria con cui ha chiesto
- che la registrazione video effettuata dal Pretore penale senza il coinvolgimento delle parti ed assunta agli atti venga estromessa in quanto raccolta in violazione del principio del contraddittorio, e riassunta in garanzia dei suoi diritti, segnatamente del diritto di essere sentito;
- l’audizione testimoniale di __________.
Con decisione del 17 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata respinta.
E. Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 2 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui AP 1 ha dato seguito il 18 luglio 2016, dopo averne chiesto una proroga.
Nella motivazione scritta, l’appellante ha innanzitutto sostenuto come, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, alle due ragazze che seguivano l’imputato con la loro macchina debba essere concessa credibilità (doc. CARP XVII, pag. 5).
In secondo luogo, ha sostenuto come non vi sia prova certa né del fatto che al momento dell’incidente uno dei due semafori fosse rosso, né che l’imputato circolasse ad una velocità eccessiva, né di quale fosse la velocità dell’auto dell’AP.
Errato è, inoltre, dedurre da un’eventuale velocità elevata che l’imputato abbia omesso di rispettare il segnale di stop di un semaforo che nemmeno si sa se fosse rosso.
Gli atti, poi, non consentono di dare più peso alle dichiarazioni dell’AP rispetto a quelle dell’appellante. Entrambi sono stati lineari e coerenti. Il fatto che l’AP non avesse bevuto, da solo, non comporta automaticamente la conclusione che egli ha rispettato il segnale del semaforo.
A mente della difesa, non si può neppure escludere che entrambi i semafori fossero verdi.
A ciò va aggiunto che il fatto che l’AP non avesse le cinture di sicurezza regolarmente allacciate è, a suo avviso, indubbiamente interruttivo del nesso di causalità.
Di conseguenza, esistono elementi a sufficienza per annullare la sentenza impugnata e prosciogliere l’imputato dall’accusa di lesioni colpose gravi e, di riflesso, per ricommisurare adeguatamente la pena.
Con scritto del 21 luglio 2016 il procuratore pubblico si è limitato a chiedere la conferma del giudizio impugnato.
L’avvocato dell’accusatore privato, con osservazioni 29 luglio 2016, ha rilevato come l’imputato fosse ubriaco al momento dei fatti, mentre il suo assistito era reduce da una notte di lavoro e non presentava la minima traccia di alcool nel sangue. Oltre a questo, AP 1 ha circolato, di notte e con la pioggia, ad una velocità assolutamente eccessiva. Tutto ciò non gli ha consentito di percepire in maniera adeguata i rischi. In merito al semaforo, non si può poi che accertare, come fatto in prima sede, che quello dell’imputato fosse rosso, mentre il suo verde.
Il fatto di non essere stato regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza, nel caso specifico si è rivelata essere una fortuna, poiché, visto l’impatto laterale, in caso contrario la vittima avrebbe avuto la schiena spezzata.
In conclusione, egli postula quindi la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. AP 1 è nato a __________ il __________ ed è attualmente domiciliato a __________.
Celibe e senza figli, è professionalmente attivo in qualità di tecnico di radiologia con un salario di fr. 4'500.- al mese, oltre tredicesima.
È titolare di una licenza di condurre svizzera, cat. B, dal 1o dicembre 2009.
2. Sabato 19 aprile 2014, alle ore 04:06, si è verificato, a Bellinzona, in corrispondenza dell’incrocio semaforico tra via __________ e via __________, un incidente della circolazione che ha visto coinvolte le parti.
La dinamica, in quanto tale, non è contestata: PC 1, che aveva appena terminato di lavorare presso il giornale __________, ha lasciato il camion/furgone della ditta con il quale venivano effettuate le consegne del quotidiano e recuperato il suo veicolo privato parcheggiato nel sedime di Via __________, è uscito e si è immesso proprio su tale strada diretto alla sede principale per timbrare la fine del turno ed andarsene a casa. Superato l’incrocio con via __________, mentre era in procinto di svoltare a sinistra, è stato investito dall’auto del prevenuto, proveniente a velocità considerevole proprio dalla sua sinistra. Le due auto hanno così finito la loro corsa a 25 metri dal punto dello scontro, nella direzione di marcia dell’investitore, e PC 1, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo attraverso il varco creatosi tra la parte superiore della portiera anteriore sinistra e il telaio del veicolo, riportando ferite molto serie, segnatamente la frattura di quattro dita del piede sinistro, del femore sinistro, della tibia sinistra (in 4 punti), fratture multiple al polso destro e una ferita lacero contusa alla testa (AI 7, pag. 2). Queste lesioni hanno comportato l’ospedalizzazione per diverse settimane, il trasferimento in una clinica di riabilitazione per alcuni mesi e numerose (21 secondo l’AP, VI PC 1 dib. di primo grado, pag. 3) operazioni chirurgiche. Al processo di primo grado egli non era ancora in grado di camminare con le proprie gambe e poteva spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle.
3. Sottoposto immediatamente, alle 04:20, alla prova etanografica, vistone l’esito positivo, AP 1 è stato condotto in Ospedale per l’esame del sangue, dal quale è risultato un tasso di alcolemia tra 0.90 g/kg e 1.47 g/kg (AI 7, pag. 3).
Anche l’accusatore privato è stato fatto oggetto, alle 05:40, di un prelievo ematico, dalle cui analisi non è scaturito nulla degno di nota (rapporto di analisi IACT del 15 maggio 2014, pag. 3, AI 7).
4. Dall’inchiesta aperta in seguito, è emerso che quella sera AP 1 era stato in discoteca, al __________ di __________, con gli amici __________ e __________ (entrambi domiciliati in Germania) fino alle 03:40 circa. In seguito, con la sua auto, essi si sono spostati presso un negozio di kebab su viale __________, a Bellinzona, accompagnati da due conoscenti del prevenuto, __________ e __________, che li hanno seguiti con la loro vettura, guidata da quest’ultima.
Ripartita dal negozio di kebab, la comitiva era intenzionata a recarsi a Giubiasco. Superata la rotonda di viale __________, AP 1, che era davanti, ha accelerato, distaccando l’auto dell’amica di 150-200 metri (PG __________ del 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2; PG __________ 26 aprile 2014, pag. 2); distacco mantenuto sino al momento dell’incidente, avvenuto poche centinaia di metri dopo.
5. Controverso sin dall’inizio è, dal punto di vista fattuale, unicamente l’aspetto relativo al rispetto del diritto di precedenza. In effetti, sia l’appellante che l’accusatore privato sostengono di essere passati con il verde e, di riflesso, che la controparte non ha rispettato l’obbligo di fermarsi.
La giudice di prime cure, come deducibile dall’esito della procedura pendente di fronte a lei, ha accertato che il signor PC 1 si è immesso su via __________ quando il suo semaforo era commutato al verde, mentre quello dell’imputato era diventato rosso.
6. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
7. Gli elementi oggettivi che l.struttoria ha fornito (AI 7), sono i seguenti:
- l’imputato aveva un tenore di alcool nel sangue di almeno 0.90 g/kg;
- l’accusatore privato non aveva bevuto;
- l’accusatore privato aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si stava recando dal parcheggio di via __________ (ove aveva lasciato il furgone e preso la sua auto privata) alla sede principale de __________ per timbrare l’uscita;
- tra il punto dell’impatto e la posizione finale dei veicoli ci sono ben 25 metri di distanza, nella direzione di marcia dell’automobile di AP 1. Pertanto, l’auto di PC 1 è stata scaraventata a tale distanza dopo essere stata colpita sul lato destro e l’ha percorsa di traverso, con almeno una rotazione di 180° sul suo asse (l’AP parla addirittura di “due testacoda”, VI 11 luglio 2014, pag. 2);
- la posizione finale di entrambi i veicoli è sul marciapiede di destra rispetto alla direzione di marcia dell’imputato, sicché l’auto dell’accusatore privato ha effettuato una traiettoria, oltre che di 25 m perpendicolarmente, anche di qualche metro in direzione contraria a quella sua di marcia;
- entrambe le automobili hanno subito danni ingenti;
- tra la posizione in cui si trovava l’automobile delle due amiche del prevenuto e l’incrocio semaforico è situato un passaggio pedonale sopraelevato che ostruisce parzialmente (a dipendenza di dove ci si trova) la vista e soprattutto non consente di avere una visione continua sui semafori.
8. In base a quanto precede, si può dare per assodato che il prevenuto ha mentito su un punto essenziale, e meglio quello della velocità, così come che le dichiarazioni delle due persone informate sui fatti, sue amiche, non sono sufficienti a dare credibilità alla tesi difensiva.
In effetti, la posizione finale delle due automobili - a ben 25 m di distanza dal punto d'impatto - e, soprattutto, quella del veicolo investito - che ha percorso la tratta perpendicolarmente rispetto alla sua direzione di marcia, con almeno una rotazione di 180° sul suo asse - nonché i pesanti danni subiti dalle stesse sono prova di una velocità elevata della macchina dell’imputato, la quale, seppur non quantificata in assenza di perizia tecnica, era indubbiamente e sensibilmente superiore a quella ammessa dall’accusato, che ha asserito che, se aveva superato il limite dei 50 km/h, non era di molto (VI dib. di primo grado, pag. 1).
Come se non bastasse, la posizione finale del veicolo dell’AP spostata sulla destra rispetto alla direzione di marcia dell’investitore e, quindi, leggermente indietreggiata rispetto alla sua stessa direzione di marcia, è indicativa del fatto che la velocità di PC 1 era a quel momento ridottissima. Questo indizio conferisce credibilità alle dichiarazioni dell’accusatore privato, laddove egli sostiene di essersi dapprima fermato al semaforo, che era rosso, e di essere ripartito solo quando questo era commutato al verde. In effetti, se egli non si fosse fermato al semaforo, avrebbe raggiunto indubitabilmente una velocità tale (anche solo 20 km/h, ma verosimilmente di più) da concludere la sua corsa, dopo l’impatto, in una zona spostata più verso il centro/sinistra della carreggiata (vista dalla direzione di marcia di AP 1 rispetto a quella effettiva.
A questi dati va aggiunto che la teste __________ ha dichiarato che, dopo aver superato la rotonda di Viale __________, AP 1 e i suoi amici le hanno distaccate di circa 150-200 metri (PG 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2), affermazione dalla quale non si puòche dedurre che, da quel punto in poi, l’automobile del prevenuto ha accelerato e ha circolato a velocità elevata.
9. Proseguendo nella disamina delle prove e degli indizi in atti, si può dare per assodato che la passerella della __________ ostruisce la visuale sui semafori dell'incrocio di via __________ per un tempo di almeno 6 secondi (con riferimento ad un veicolo in movimento a velocità conforme ai limiti), come ammesso anche dall'appellante (osservazioni scritte, pag. 3, doc. CARP XVII). A questo fatto si aggiunge quello che, come si vede benissimo nei video prodotti, dalla posizione in cui si trovavano le due ragazze, è facile confondere l’impianto semaforico seguente (quello all’altezza della Croce Verde) con quello dell’incrocio dove è avvenuto l’incidente e come, da lontano, se non si presta la dovuta attenzione, è pure facile scambiare il semaforo basso a destra della carreggiata che regola il traffico verso via __________ con quello che regola la marcia verso Giubiasco.
Ciò posto, non è possibile considerare affidabili le dichiarazioni delle testi __________ e __________ in merito al colore del semaforo.
A maggior ragione, se si pensa che nessuna di esse ha visto l'incidente e che entrambe se ne sono accorte solo quando sono arrivate all'incrocio, elemento che attesta che non prestavano grande attenzione a quanto accadeva davanti a loro come ora si vorrebbe far credere.
A tutto questo si assomma, quale ulteriore indizio a carico del prevenuto, che egli presentava un tasso di alcolemia tra 0,90 g/kg e 1.47 g/kg, che, notoriamente influisce negativamente sulle capacità cognitive e reattive di un conducente.
PC 1, per contro, non aveva bevuto, aveva appena terminato il giro di consegne, depositato il camion nel parcheggio di via __________ e si stava recando alla sede principale della ditta per timbrare la cartella di fine turno. Essendo in tali condizioni psicofisiche, tenuto conto che egli era abituato a lavorare di notte e che non risulta avesse fretta - d’altronde, se l’avesse avuta, avrebbe circolato a velocità maggiore - non sorgono perplessità circa la sua capacità di prestare attenzione ai pericoli della strada e di rispettare le indicazioni degli impianti semaforici. Inoltre, non va trascurato come egli abbia ammesso, palesando grande sincerità, di non essere stato regolarmente allacciato con la cintura di sicurezza - punto a suo sfavore anche nella causa per il risarcimento del danno - così come che egli è stato in grado di descrivere dettagliatamente gli eventi, fornendo una versione coerente e combaciante con i pochi dati tecnici a disposizione (condizioni meteo e della strada, posizione finale dei veicoli, danni, modalità con le quali è stato sbalzato dalla vettura).
10. In base a quanto precede, avendo l'appellante mentito su un elemento fondamentale, la velocità, perdendo così credibilità, ed essendovi ulteriori elementi che ne intaccano le dichiarazioni, nonché risultando l’accusatore privato attendibile, si legittima in questa sede confermare l'accertamento dei fatti effettuato dal primo giudice, e meglio che la causa dell'incidente in discussione, rispettivamente dei gravi danni alla salute di PC 1, è da ricondurre al mancato rispetto del semaforo da parte di AP 1 ed all'elevata velocità con cui egli è transitato dall'incrocio.
Nesso di causalità
11. La difesa sostiene che, in ogni caso, il fatto di non aver allacciato le cinture di sicurezza costituisca un'interruzione del nesso di causalità adeguato tra il comportamento addebitato al prevenuto e le lesioni subite da PC 1.
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve risultare un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 del 7 settembre 2012, consid. 3.3.1; STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.3).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1).
Come accennato, oltre che naturale, la causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 consid. 3.3.2; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in quella della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
12. Nella fattispecie, il fatto che un utente della strada non rispetti l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (art. 3a cpv. 1 ONC) non è certamente un evento imprevedibile, eccezionale e straordinario, ma è, purtroppo, addirittura comune. Di conseguenza, pur avendo questa inosservanza da parte di PC 1 giocato verosimilmente un ruolo importante nell'insorgere delle lesioni, essa non consente di riconoscere un'interruzione del nesso di causalità adeguato, non avendo relegato in posizione di second'ordine le colpe dell'appellante, che rimangono causa predominante dell'incidente e delle lesioni.
Non si dimentichi, poi, che lo stato del suo veicolo induce a concludere che se la vittima fosse stata allacciata regolarmente avrebbe subito probabilmente lo stesso delle gravi lesioni, anche se di altro tipo rispetto a quelle patite.
Per tutto quanto precede, l'appello dell'imputato è dunque respinto e la sua condanna per lesioni colpose gravi integralmente confermata.
Commisurazione della pena
13. La pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la multa di fr. 1'500.- decise dal primo giudice e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla colpa dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.
L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 130.- e pure rimasto incontestato, deve essere confermato.
Indennizzi, tasse e spese
14. Visto l’esito dell’appello, non entra in considerazione il riconoscimento di un indennizzo dei costi di patrocinio sostenuti dall'imputato, ai sensi dell'art. 429 CPP. A AP 1 vanno invece accollate integralmente sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 47, 48, 125 CP
26, 27, 31, 32, 34, 36, 91 LCStr
2, 3, 4,14 ONC
80, 81, 379 segg., 398 segg. CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che il dispositivo n. 1 (guida in stato di inattitudine) e quello n. 3 (rinvio dell'accusatore privato al foro civile per le sue pretese di tale natura) sono passati in giudicato in assenza d'impugnazione
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
lesioni colpose gravi
per avere, a Bellinzona, il 19 aprile 2014, circolando in uno stato di inattitudine a bordo della vettura targata __________ ed omettendo di ottemperare al segnale luminoso indicante "fermata", scontrandosi con la vettura condotta da PC 1, che stava regolarmente svoltando a sinistra, cagionato lesioni gravi a quest'ultimo;
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1.alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta) cadauna, per un totale di fr. 7'800.- (settemilaottocento);
1.2.2.alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado, ammontanti a fr. 2'900.-, così come decisa in prima sede.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.