Incarto n.
17.2016.203

17.2016.230

17.2017.11

Locarno

23 gennaio 2017/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Francesca Lepori Colombo e Marco Frigerio

 

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 ottobre 2016 e confermata con dichiarazione di appello 8 novembre 2016 dal

 

 

AP 1

 

e sull’appello incidentale 30 novembre 2016 presentato da

 

 

IM 1

 

rappr. DI 1

 

 

contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 novembre 2016) nei confronti dell’appellante incidentale

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che           A.   IM 1, cittadino italiano, nato il __________ a __________ (canton Turgovia) e domiciliato a __________, è coniugato con __________ e padre di una bambina di 18 mesi.

 

Di formazione carrozziere battilamiera qualificato, dal 2013 lavora quale rappresentante di pulizia per la ditta __________ con sede a Neuheim (canton Zugo) e percepisce mensilmente un salario fisso (comprensivo delle spese) variabile tra i fr. 3'000.- e i fr. 4'000.- al quale si aggiunge, poi, una percentuale delle vendite. Nel 2016 ha avuto un salario mensile di ca. fr. 6'000.-. Non ha altre fonti di reddito. La moglie __________ lavora al 100%.

                                        

                                  B.   L’imputato, l’AP e le rispettive famiglie si sono conosciuti a Bodio (dove, all’epoca, risiedevano) nel 2013 e frequentati fino a diventare buoni conoscenti.

 

                                  C.   L’11 agosto 2014 - sostenendo, in estrema sintesi, che IM 1 non gli aveva restituito un prestito di 6'000.- fr. che lui gli aveva concesso il 14 gennaio 2014 allo scopo di sdoganare un camper, e questo nonostante egli avesse assunto l’impegno a restituire la somma una volta venduto il camper oppure ratealmente - PC 1 lo ha denunciato per titolo di appropriazione indebita. La denuncia riguardava anche una motocicletta che, tuttavia, non concerne la presente procedura.

 

                                  D.   Esperiti alcuni atti istruttori - in particolare dopo aver proceduto agli interrogatori delle parti e di alcuni testi - con DA 3161/2015 datato 27 luglio 2015 il procuratore pubblico AP 1 ha messo in stato d’accusa IM 1 siccome ritenuto autore colpevole di:

 

  appropriazione indebita

per avere, nel periodo a far tempo dal 14 gennaio 2014, a Bodio,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio o di un terzo, valori patrimoniali affidatigli,

 

e meglio, per avere destinato a non meglio precisate spese di carattere personale, la somma di CHF 6'000.-, che PC 1 gli aveva prestato allo scopo di sdoganare un camper proveniente dall’Italia, disattendendo l’impegno assunto di restituire la somma prestata dopo aver venduto il camper;

 

fatti avvenuti a Bodio, a far tempo dal 14.01.2014;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

richiamato l’art. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP”.      

 

                                         Il procuratore pubblico ha, quindi, proposto una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per complessivi fr. 1’800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 300.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

                                  E.   A seguito dell’opposizione tempestivamente interposta da IM 1, il caso è stato trasmesso alla Pretura penale di Bellinzona. Con sentenza 20 ottobre 2016 il giudice della Pretura penale ha assolto l’imputato, gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 2'661.- e ha posto a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-. Non sono state, invece, assegnate, indennità per la perdita di guadagno e per il torto morale.

 

                                  F.   Contro la sentenza della Pretura penale, il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello. Egli ha, poi, confermato tale sua volontà con dichiarazione 8 novembre 2016 con la quale ha precisato di impugnare i punti 1 (assoluzione dell’imputato dal reato di appropriazione indebita), 2 (attribuzione di un’indennità di fr. 2'661.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e 3 (tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 1'000.- a carico dello Stato) del dispositivo della sentenza. Ha, quindi, postulato che l’imputato venga condannato così come previsto ai punti 1 e 2 del DA 3161/2015 del 27 luglio 2015.    

 

                                         Contestualmente alla dichiarazione d’appello, il PP - richiamandosi all’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP - ha comunicato il suo accordo alla trattazione del caso in procedura scritta sostenendo che l’appello riguarda solo questioni giuridiche.

 

                                  G.   Con scritto 18 novembre 2016, l’imputato ha precisato di non consentire alla trattazione in procedura scritta, nel caso in cui questa Corte “intendesse vagliare i fatti, compresa la questione della ricezione, in prestito, di una somma di denaro da parte di IM 1”.

 

                                  H.   Il 30 novembre 2016 IM 1 ha interposto appello incidentale contro la sentenza pretorile limitatamente al punto 2 (compreso il punto 2.1), contestando - in particolare - l’entità dell’importo riconosciutogli in prima sede quale indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e il mancato riconoscimento di un risarcimento per perdita di guadagno e di un’indennità per torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP.

 

                                    I.   Le istanze probatorie presentate dall’appellante principale (audizione di __________, moglie dell’AP) e dall’appellante incidentale (ammissione agli atti di documentazione riguardante il prestito contratto dall’imputato con un terzo al fine di finanziare l’acquisto di un camper) sono state integralmente respinte dalla presidente di questa Corte con decreto 10 gennaio 2017, ritenuto che le prove di cui si chiedeva l’acquisizione non apparivano necessarie al giudizio.

     

                                  L.   In occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 17 gennaio 2017, il PP ha chiesto che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita e condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (per complessivi fr. 1'800.-) sospesa condizionalmente per il periodo di due anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese. La Difesa ha, invece, chiesto la conferma dell’assoluzione dal reato contestato e il riconoscimento di un indennizzo per le spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'700.- per la procedura di primo grado e di fr. 5'275.- per la procedura d’appello, oltre a fr. 1'000.50 a valere quale indennizzo per torto morale e perdita di guadagno ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP.

 

 

considerando             

 

 

in fatto e in diritto

 

                                   1.   Secondo l’ipotesi dell’accusa, PC 1 avrebbe, il 14 gennaio 2014, consegnato ad IM 1 la somma di fr. 6'000.- a titolo di prestito finalizzato allo sdoganamento di un camper, con l’impegno a restituire la somma versata una volta venduto il camper. Sennonché, a tutt’oggi, la restituzione dell’importo non sarebbe ancora avvenuta e l’imputato avrebbe destinato il denaro ricevuto a non meglio precisate spese di natura personale.       

 

                                   2.   L’intera inchiesta si è, di fatto, concentrata sull’esistenza o meno del prestito. Sennonché decisiva, per la presente procedura, è soltanto la questione a sapere se - nell’eventualità in cui il prestito sia stato effettivamente accordato - esso sia stato subordinato, nell’interesse del concedente, a un determinato utilizzo del denaro. 

                                         Infatti, sulla base dei principi di diritto pertinentemente ricordati dal primo giudice (sentenza impugnata, pagg. 4 e 5), l’utilizzo di una somma di denaro ricevuta in prestito può configurare appropriazione indebita soltanto se il mutuo è stato concesso per uno scopo determinato e se dall'accordo contrattuale può essere dedotto un dovere del mutuatario di conservare costantemente il controvalore di quanto ricevuto nell’interesse del mutuante (DTF 124 IV 9 consid. 1d; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 138 CP, n. 23).

                                   3.   In concreto, l’imputato ha contestato di aver ricevuto del denaro dall’AP. Lo ha fatto sia durante l’inchiesta (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; VI PP 17 novembre 2014, pagg. 3 e 4) sia durante il dibattimento di primo grado (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1 allegato al verbale del dibattimento di medesima data), confermando tale sua posizione al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 2). Per il resto, IM 1 ha, espressamente, precisato, non soltanto di non avere mai dovuto sdoganare un camper (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verb. dib. d’appello, pag. 2), ma anche di non avere mai nemmeno pensato di acquistare un camper in Italia (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data). Egli ha dichiarato di avere acquistato due camper nel corso del 2014, entrambi in Svizzera. Uno d’occasione - da un privato residente nella svizzera tedesca - al prezzo di 2500.-/3'000.- fr. (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data) e uno presso lo Swiss Camper Store di Arbedo ad un prezzo di 25'000.- fr. - pagato con il ricavato della vendita di alcune motociclette e, in parte, mediante un prestito di fr. 8'000.- concessogli da un amico (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data).  

 

Le dichiarazioni dell’imputato sono confermate da quelle della moglie:

 

  Né io né mio marito abbiamo mai chiesto ai __________ di prestarci dei soldi, né mio marito mi ha mai detto di averlo fatto o di averne ricevuti lui, dai __________. Non è mai accaduto che i __________ abbiano consegnato in mia presenza CHF 6'000.- a Biasca in piazza Centrale”

(verbale 20 ottobre 2016, pag 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data).

 

__________ ha - sostanzialmente - confermato le dichiarazioni del marito anche con riferimento all’acquisto, nel corso del 2014, di due camper in Svizzera e alle modalità di pagamento di quello più costoso (cioè vendita di una motococicletta e prestito da un privato).

 

La questione dell’esistenza del contratto di mutuo - che è stata lasciata aperta dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, cpv. 6) - può rimanere indecisa anche in questa sede poiché, come vedremo, non vi sono in atti elementi probatori atti a sostenere l’ipotesi secondo cui la concessione del mutuo era condizionata ad un determinato utilizzo della somma mutuata nell’interesse del mutuante.

 

                                   4.   Va, dapprima, rilevato che la tesi accusatoria di un’appropriazione indebita è, a ben vedere, già smentita dal contenuto dell’esposto di denuncia (AI 1).

Dapprima, poiché in esso l’AP non pretende minimamente di avere concesso il prestito soltanto a condizione che la somma fosse effettivamente utilizzata per lo sdoganamento di un veicolo (che, poi, avrebbe dovuto venire venduto così da permettere il pronto rimborso della somma). Semplicemente, l’AP scrive che IM 1 gli aveva detto di avere bisogno dei 6.000.- fr. che chiedeva in prestito per lo sdoganamento di un veicolo.

                                         Se ne deduce che nemmeno l’AP descrive il citato utilizzo dei fr. 6.000.- come una condizione da lui posta per la concessione del prestito. Semplicemente, egli indica lo sdogamento del camper come il motivo per cui il mutuatario ha chiesto il prestito.

 

Poi, la tesi della sussistenza di comportamenti sussumibili nell’art 138 CP è esclusa poiché non si ritrova, nella denuncia, un benché minimo accenno all’obbligo di conservare il controvalore della somma prestata nell’interesse del mutuante. In effetti, lo stesso AP scrive che il debitore si era impegnato a restituire quanto ricevuto nel seguente modo:

 

  interamente appena avrebbe concluso una vendita di un camper in Italia oppure a rate di CHF 500.- mensili a partire dalla fine del mese stesso” (AI 1)

 

Che quel camper dalla cui vendita IM 1 avrebbe, secondo l’AP, ricavato quanto necessario per rimborsarlo non fosse lo stesso che doveva essere sdoganato è chiaro. Non si ripetono qui le pertinenti osservazioni fatte al riguardo dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5, cpv 5)

  

                                   5.   Identiche considerazioni vanno fatte per le dichiarazioni rese dalla moglie dell’AP al dibattimento di primo grado poiché esse ricalcano il contenuto dell’esposto di denuncia.

 

                                   6.   Nemmeno gli atti istruttori effettuati dagli inquirenti hanno permesso di raccogliere elementi atti a far anche solo ipotizzare l’esistenza del reato penale appena citato.

 

                                  a)   Dalle audizioni di __________ (cognato dell’AP, quindi fratello della moglie __________) e della sua compagna, __________ non si può trarre alcun elemento utile ad accertare che il prestito, quand’anche concesso, sia stato condizionato in alcun modo. Men che meno che sia stato condizionato in modo tale che il mancato rispetto delle condizioni poste possa assurgere ad appropriazione indebita.

      

Infatti, __________ - oltre ad affermare che sarebbe stata la sorella __________ a riferirgli del prestito - ha dichiarato di aver assistito a una telefonata avvenuta in macchina il 4 agosto 2014, alla presenza sua (che guidava l’auto), della sua compagna __________, di __________ e dei suoi due figli:

 

  __________ ha ricevuto, sul proprio apparecchio mobile, una chiamata da parte del signor IM 1 (…) il natel di ________ presentava problemi tecnici e, per forza di cose, la conversazione è avvenuta mediante l’inserimento del vivavoce. Ho riconosciuto, senza ombra di dubbio la voce del IM 1, persona che ho conosciuto all’incirca un anno orsono (…) Inizialmente i toni erano nella normalità. In seguito, visto che vi erano di mezzo questi benedetti soldi, vi è stato un battibecco e i toni si sono come si suol dire surriscaldati. Mi rammento che IM 1 affermò che avrebbero dovuto smetterla di comportarsi così, altrimenti li avrebbe denunciati per violazione della privacy. (…) Ho inteso IM 1 affermare testuale frase: “avevo già detto che avrei pagato il debito di CHF 6'000.-“ appena ricevuta l’eredità e che se non la smettevano di comportarsi così ci pensava lui a creargli problemi”

(VI PG 14 ottobre 2014, pag. 4, allegato all’AI 10).

 

Le dichiarazioni di __________ si sovrappongono, sostanzialmente, a quelle del compagno __________: ella riprende, in effetti, negli stessi termini quanto affermato dal suo convivente. 

 

Anche volendo dare piena credibilità ai testi sentiti, nelle loro dichiarazioni non ci sono fatti e/o circostanze che supportano l’ipotesi dell’esistenza di una pattuizione tra chi avrebbe concesso il prestito (l’AP) e chi lo avrebbe ricevuto (l’imputato) con cui si condizionava la dazione del denaro a un determinato suo utilizzo, segnatamente lo sdoganamento di un camper, nell’interesse del mutuante.

Anzi. Nella misura in cui, secondo i due testi, IM 1 avrebbe fatto riferimento a un’imminente eredità per la restituzione dei soldi, la tesi dell’accusa - secondo cui il prestito era condizionato allo sdoganamento del camper e la sua restituzione sarebbe avvenuta una volta venduto il mezzo - sarebbe, in ogni caso, chiaramente smentita.

 

                                  b)   In aggiunta a quanto precede, occorre rilevare che né i tabulati telefonici né gli sms prodotti dall’AP in allegato allo scritto 2 settembre 2014 al Ministero pubblico (AI 4) contribuiscono a sostanziare la tesi del “prestito condizionato”. Se i tabulati attestano - unicamente - le telefonate che sono avvenute tra l’AP e l’imputato senza, evidentemente, dire nulla sul loro contenuto, dagli sms l’unica cosa che emerge è che l’AP e sua moglie chiedevano - ripetutamente - all’imputato la restituzione dei soldi. Non vi è, tuttavia un solo accenno a una clausola che vincolasse il prestito a un determinato scopo e, invero, l’imputato non risponde mai, se non in un’unica occasione (e semplicemente per dire di chiamare, qualora avessero bisogno di lui; cfr. sms di lunedì 3 marzo 2014). Per tacere del fatto che dalla sola circostanza secondo cui l’imputato non rispondeva agli sms, non si può certo dedurre nulla di rilevante per il caso qui in discussione.  

 

                                   7.   Non solo, come detto, nessun elemento probatorio agli atti consente di dire che il prestito - sempre che sia stato concesso - sia stato accordato a condizione che il denaro fosse utilizzato per lo sdoganamento di un camper la cui vendita faceva scattare l’obbligo di restituzione da parte dell’imputato. Ma tale circostanza è - perfino - esplicitamente esclusa dalle affermazioni della moglie dell’AP riprese dal PP nel suo scritto 12 dicembre 2016 a questa Corte, laddove ha osservato che:

 

  La signora __________, moglie del denunciante/accusatore privato, potrà riferire in merito alle circostanze in cui IM 1, in occasione dei colloqui avuti con la stessa, non solo non ha mai negato di aver ricevuto denaro dal di lei marito, ma ha precisato che la restituzione sarebbe avvenuta non appena egli avrebbe ereditato”

(scritto PP 12 dicembre 2016, CARP XIV; sott. del red.).

 

                                   8.   È, dunque, manifesto che gli elementi probatori raccolti non permettono - in nessun modo - di accertare che, al momento dell’asserito prestito, sia stato convenuto, nell’interesse del mutuante, che il denaro prestato avrebbe dovuto avere un determinato utilizzo.

Ne consegue che - quand’anche si dovesse seguire la tesi accusatoria secondo cui, effettivamente, un prestito c’è stato - la sua mancata restituzione non potrebbe, comunque, essere costitutiva di reato poiché - secondo dottrina e giurisprudenza - un prestito può fare l’oggetto di un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP solo se accordato con la condizione di usare il denaro in un determinato modo, per un determinato scopo e solo se l’autore utilizza i valori patrimoniali contrariamente alle istruzioni ricevute, scartandosi dalla destinazione prestabilita (Niegli/Riedo in Basler Kommentar Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 138 CP, n. 73; Corboz, op. cit. ad art. 138 CP, n. 22; DTF 129 IV 259, consid. 2.2.1). Soltanto se un prestito è stato accordato per un determinato scopo e implica un obbligo di conservazione per il mutuatario fino al suo utilizzo e, poi, un obbligo di conservare il controvalore così ottenuto, un uso diverso del denaro prestato costituisce un abuso di fiducia giusta l’art. 138 CP (Corboz, op. cit., ad art. 138 CP, n. 23; DTF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 120 IV 119 consid. a – f).

  

                                   9.   In base a tutto quanto precede, quindi, IM 1 deve essere prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita.  

 

                                         Indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado

 

                                10.   Il giudice di prime cure ha riconosciuto all’imputato un’indennità di fr. 2'661.- per le spese di patrocinio. Non ha, per contro, assegnato indennità né per il risarcimento del danno economico né per la riparazione del torto morale. A suo giudizio, la partecipazione di IM 1 al procedimento è consistita nella presenza a quattro interrogatori (durati, in tutto, meno di quattro ore) e in quella al dibattimento di primo grado (durata ancora meno), ciò che non gli avrebbe precluso di organizzare di conseguenza il proprio lavoro di rappresentante. L’imputato - che non si è mai trovato in stato di detenzione - non avrebbe, poi, dimostrato né reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali.

 

                                         IM 1, contestando la relativa decisione di primo grado, ha chiesto che a suo favore siano riconosciute indennità ex art. 429 CPP, in particolare:

                                         -     fr. 5'700.- quale indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali;

                                         -     fr. 633.40 per la perdita di guadagno ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP;

                                         -     fr. 200.- per il torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP

 

                                         (cfr. istanza di indennizzo prodotta al dibattimento d’appello il 17 gennaio 2017, doc. dib. 1).  

                                        

Spese di patrocinio

 

                             10.1.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

 

                                  a)   L’imputato chiede, in primo luogo, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.- corrispondente a quella pattuita contrattualmente con __________. Il giudice di primo grado ha riconosciuto, invece, la tariffa oraria di fr. 280.- che si applica ai casi complessi (invece dei canonici fr. 250.-). Tale valutazione non può essere condivisa. Il caso qui in discussione non presenta particolari difficoltà né dal profilo fattuale né da quello giuridico. Di conseguenza, la tariffa oraria deve essere ridotta a fr. 250.-/h.

 

                                  b)   Complessivamente, il difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di primo grado, 15 ore di onorario.

 

                                         Egli ha fatturato 4.5 ore per la preparazione del dibattimento (di cui 2 ore per lo studio dell’incarto e 2.5 ore per la stesura dell’arringa). Di queste 4.5 ore si giustifica riconoscerne 3: va, infatti, considerato che l’incarto non è voluminoso (gli atti istruttori esperiti sono stati pochi) e che la questione giuridica era di quasi immediata comprensione.                                         

 

                                         Per l’esame e la spiegazione della sentenza del Pretore e del verbale del dibattimento al cliente, sono stati fatturati 45 minuti. Anche in questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 15 minuti. I motivi - invero semplici - per i quali l’imputato era stato prosciolto, non richiedevano molto tempo per essere spiegati e il verbale del dibattimento non aveva bisogno di particolari chiarimenti perché l’imputato era presente in aula e aveva preso parte al processo.

 

                                         Delle 2 ore e 30 minuti fatturate per la corrispondenza/per le istanze al Ministero pubblico e alla Pretura penale, deve essere ridotto (perché apparso eccessivo) soltanto il tempo conteggiato per l’allestimento dell’istanza di indennizzo del 20 ottobre 2016 (da 1 ora e 15 minuti a 1 ora). 

 

                                         7 ore e 35 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per i colloqui con il cliente (2 ore), per la partecipazione al dibattimento (4 ore e 20 minuti), per l’esame di scritti pervenuti dalle autorità nonché per le informazioni al cliente ad essi relativi  1 ora e 15 minuti). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

                                        

                                  c)   L'onorario riconosciuto per la procedura di primo grado è quindi di 13 ore e 5 minuti (arrotondate a 13 ore) a fr. 250.- l'una, per totali fr. 3'250.-.

                                    

                                  d)   Le spese vengono rifuse in ragione di fr. 325.- (10% di fr.

                                         3'250.-).

 

                                  e)   Su questi importi va calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 286.-.

 

                                   f)   Complessivamente, quindi, per la procedura di primo grado, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore di fiducia, fr. 3'861.- (fr. 3'250.- + fr. 325.- + fr. 286.-).

      

      Danno economico

 

                             10.2.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha diritto al risarcimento del danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale.

 

                                  a)   L’imputato rileva, innanzitutto, che il tempo perso per la partecipazione ai verbali d’interrogatorio, al dibattimento e per le relative trasferte è nettamente maggiore rispetto a quello stimato dal Pretore. Egli era, quindi, impossibilitato a organizzare diversamente il proprio lavoro e ha dovuto, anzi, prendere libero, rinunciando così - in parte - alle sue vacanze. Perciò la pretesa per mancato guadagno deve essere ammessa.

     

       La richiesta deve essere accolta. E’, infatti, indubbio che il procedimento penale abbia reso necessaria la partecipazione dell’imputato ai verbali d’interrogatorio e al dibattimento in Pretura penale - con le relative trasferte correttamente calcolate dal difensore - ed è più che comprensibile che egli, non sapendo quale sarebbe stata la durata delle udienze, non abbia fissato - per quei giorni - degli appuntamenti di lavoro e abbia, anzi, dovuto prendere vacanza. La stima di due giorni fatta dal difensore, il calcolo della perdita di guadagno basato su un reddito medio di almeno fr. 4'500.- mensili (che su 20 giorni lavorativi al mese è di fr. 450.- per le due giornate), così come il calcolo dell’importo per le trasferte (complessivi 262 km a una tariffa di fr. 0.70 come riconosce il fisco) appaiono plausibili. All’imputato viene, dunque, riconosciuta una perdita di guadagno di fr. 633.40.       

 

                                         Torto morale

 

                             10.2.   La richiesta del riconoscimento di un indennizzo del torto morale, quantificato in fr. 200.-, deve essere, per contro, respinta. In effetti, l’imputato si limita ad addure che il solo fatto di essere stato ingiustamente accusato giustifica un simile indennizzo equiparando (nell’istanza di indennizzo del 20 ottobre 2016)  il suo caso a quello di una persona ingiustamente accusata e incarcerata per un giorno. Detto che la situazione del caso qui in discussione è ben diversa da quella di un’ingiusta carcerazione (fattispecie cui la sentenza del TF citata nell’istanza si riferisce), occorre considerare che - se è pur vero che una procedura penale come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto - tuttavia la particolare sofferenza psicologica patita deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato - in concreto -  non ha fatto, neppure nell’istanza di indennizzo prodotta al dibattimento d’appello, nella quale si è limitato ad addurre il generico - e per nulla sostanziato - rischio che la procedura penale possa mettere in discussione l’attuale rapporto d’impiego.

                                       

                             10.3.   In conclusione, ad IM 1 deve essere riconosciuto, per la procedura di primo grado, un indennizzo delle spese di patrocinio di complessivi fr. 3'861.- e un risarcimento del danno economico in ragione di fr. 633.40.

                                         L’appello incidentale dell’imputato è, quindi, parzialmente accolto.

 

                                         Indennità ex art. 429 CPP per la procedura d’appello

                                        

                                         Spese di patrocinio

 

                             11.1.                                          

 

                                  a)   Come già fatto per la procedura di primo grado, anche per la procedura d'appello l'istante chiede il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.-, invece dei canonici fr. 250.-. Al riguardo valgono le medesime considerazioni di cui al considerando che precede. La tariffa oraria deve, quindi, essere ridotta a fr.

250.-/h.

 

                                  b)   Complessivamente, il difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase successiva al giudizio di primo grado, 13 ore e 45 minuti di onorario, alle quali si devono aggiungere 3 ore per la stesura dell’istanza di indennizzo del 17 gennaio 2017.

 

                                         Egli ha fatturato 45 minuti per l’esame delle decisioni della CARP del 7 dicembre 2016 e la stesura dell’istanza 14 dicembre 2016 (nonché delle due lettere informative al cliente). Di questi 45 minuti si giustifica riconoscerne 30. In effetti, non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse e di scegliere - conseguentemente - le strategie difensive, nonché di stabilire quali mezzi di prova appaiono necessari.

 

                                         Il tempo di 4 ore per la trasferta e il dibattimento d'appello è ridotto a 2 ore e 30 minuti, in considerazione della sua reale durata.

 

                                         Per la preparazione del processo e l’arringa di appello sono state fatturate 4 ore. In considerazione del fatto che l’arringa difensiva ricalca, sostanzialmente, quella per il processo di primo grado, il tempo impiegato appare eccessivo, per cui deve essere ridotto a 2 ore.

 

                                         La spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 15 minuti (non quindi i 45 minuti previsti).

 

                                         Per l’esame di altri scritti pervenuti dalle autorità e le informazioni al cliente, in considerazione dell’effettivo scambio avvenuto, l’ora fatturata appare eccessiva e deve essere ridotta a 30 minuti.

 

                                         Anche le 3 ore per l’allestimento dell’istanza di indennizzo 17 gennaio 2017 appaiono eccessive, in considerazione del fatto che buona parte delle argomentazioni erano già state addotte nell’istanza 20 ottobre 2016 nella procedura di primo grado.

 

                                         3 ore e 15 minuti di lavoro sono poi state conteggiate per i colloqui con il cliente, l’esame della richiesta del PP di procedere in forma scritta e delle varie decisioni in materia della CARP, nonché per la stesura dell’appello incidentale e per la lettera alla Pretura del 21 ottobre 2016. Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

                                     

                                  c)   L'onorario riconosciuto per la procedura d'appello è, quindi, di 10 ore a fr. 250.- l'una, per totali fr. 2’500-.

                                    

                                  d)   Le spese vengono rifuse in ragione di fr. 250.- (10% di 2'500.-).

 

                                  e)   Su questi importi va calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 220-.

 

                                         Danno economico

 

                             11.2.   Per il mancato guadagno provocato dalla procedura d’appello, IM 1 chiede un risarcimento di fr. 167.10 per la mezza giornata di lavoro persa. Il calcolo si fonda sui medesimi criteri già indicati per la quantificazione del danno economico per la procedura di primo grado e la richiesta, sulla base delle medesime argomentazioni già esposte al considerando che precede, deve essere accolta.

 

                             11.3.   Complessivamente, quindi, per la procedura d'appello, ad IM 1 sono riconosciuti complessivi fr. 3'137.10 di cui fr.  2'970.- (fr. 2’500.- + fr. 250.- + fr. 220.-) per le spese di patrocinio e fr. 167.10 per il danno economico..

 

                                         Spese

 

                                12.   Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 436 CPP;

                                         138 CP;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello del procuratore pubblico è respinto.

 

                                   II.   L’appello incidentale di IM 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza

                                   1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.

 

                               1.1.   La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico dello Stato.

 

                               1.2.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 3'861.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado e fr. 633.40 per il risarcimento del danno economico subito.

                                   2.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 2'970.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura d’appello e fr. 167.10 per il risarcimento del danno economico subito.

 

                                   3.   Non si assegnano indennità per la riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.       1’500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1’700.-          

 

          sono posti a carico dello Stato.

 

                                     

                                   5.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   6.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                       La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.