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Incarto n. |
Locarno 28 marzo 2017 |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Mauro Trentini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 novembre 2016 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 novembre 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 novembre 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 9 dicembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 23 novembre 2015 n. 5078/2015 il procuratore pubblico PP 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver circolato con la vettura Alfa Romeo targata AG __________ alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h
fatti avvenuti a Monteceneri, autostrada A2, il 19 giugno 2015
reato previsto dall’Art. 90 cpv. 2 LCstr, in rel con gli artt 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv 1 lett c) ONC, 22 cpv 1 OSStr.
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - di fr. 5'700.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 190.- cadauna e alla multa di fr. 1'000.- nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.00.
B. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza 3 novembre 2016, il giudice della Pretura Penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di CHF 3'600.00 (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da CHF 120.00 cadauna), alla multa di CHF 700.00 nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi CHF 1'050.00.
D. Con scritto 10 novembre 2016 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza pretorile, intenzione che ha confermato, il 9 dicembre 2016, con dichiarazione scritta d’appello in cui postula di essere prosciolto da ogni accusa.
E. AP 1 non ha acconsentito alla procedura scritta. L’appello è stato, perciò, trattato in procedura orale.
F. Il pubblico dibattimento è stato esperito il 23 marzo 2017.
Alla sua conclusione, l’appellante ha chiesto la derubricazione dell’infrazione alle regole della circolazione da grave a semplice sostenendo che il cantiere che giustificava la riduzione del limite di velocitâ a 100 km/h non era più in essere quando egli è stato controllato dal radar e che, pertanto, il limite vigente su quel tratto di strada non era di 100 km/h bensì di 120 km/h.
Considerando
l’accusato: vita, situazione economica e precedenti penali
1. Cittadino italiano, nato nel 1948, AP 1 si è trasferito in Svizzera nel 1964 e vive a Siglistorf. Coniugato, ha due figli nati una nel 1970 e l’altro nel 1972.
Oggi pensionato, ha detto di avere creato, negli anni 70, una ditta a conduzione famigliare attiva nella produzione di proiettori, la __________ alla quale ha, in pratica, dedicato la sua intera vita professionale rivestendone il ruolo di direttore (carica che ancora oggi occupa).
La __________, con sede a Regensdorf, risulta a RC attualmente in concordato e l’imputato vi figura come membro (unico) del Consiglio di amministrazione a lato di due amministratori del concordato.
AP 1 beneficia di una rendita pensionistica di ca. fr. 2'500.-mensili, a questa si aggiunge quella di cui è beneficiaria la moglie, di medesimo ammontare.
AP 1 è incensurato.
fatti e dichiarazioni dell’imputato
2. Alle ore 10:47 del 19 giugno 2015 durante un controllo della velocità in territorio di Sigirino, comune di Monteceneri (e più precisamente sull’autostrada A2, direzione Sud, al km 34.250), la polizia cantonale - mediante apparecchio Laserscanner (LMS-14), Traffic Observer LMS 511-10900S0’2, S. Nr. 14440121 METAS 430585-1 - rilevava che il veicolo Alfa Romeo targato AG __________ circolava alla velocitâ di 144 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 100 km/h.
L’infrazione veniva rilevata durante un controllo di polizia senza posto di blocco in condizioni di traffico normale e con fondo stradale asciutto (rapporto di costatazione per eccesso di velocità del 17 settembre.2015).
Dinanzi alla polizia del Canton Argovia (agente su rogatoria della polizia cantonale ticinese), l’imputato riconosceva, con dichiarazione scritta del 1 settembre 2015, di essere stato alla guida del predetto veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate e osservava, senza pronunciarsi sui fatti che gli venivano imputati, che stava viaggiando, accompagnato dalla moglie, per raggiungere Milano dove aveva un importante appuntamento con un cliente, e che la consorte soffriva di un’ emicrania, ragione per cui la sua concentrazione era rivolta a lei. Asseriva, inoltre, di non essersi accorto di essere incappato in un radar (“ich habe nicht gemerkt, dass ich geblitz wurde”). L’imputato dichiarava, infine, di sempre viaggiare con attenzione, precisando “d.h. max 110 bei 100 km/h erlaubt”.
3. Al dibattimento di primo grado, l’imputato confermava quanto dichiarato alla polizia argoviese precisando che, in occasione del controllo radar, non aveva notato:
“ che vi fosse un cartello che indicava un limite di velocità di 100 km/h. Ero già passato di li e il limite era di 120 km/h. Mi sono informato in seguito da mio nipote che è poliziotto e vive in Ticino, che mi ha confermato che il cartello c’era. Sono ripassato da lì e lo stesso era davvero poco visibile, posato per terra su un treppiedi e senza essere preceduto da una segnalazione di pericolo. (…)
Ho accelerato per superare il furgoncino bianco che si vede nella foto, che mi stava stringendo”(verbale dibattimento di primo grado).
appello
4. Durante il dibattimento d’appello, l’imputato ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese dinanzi al giudice di primo grado (cf. verbale del dibattimento del 23 marzo 2017).
5. L’art. 90 cpv. 2 LCStr, punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette oggettivamente una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, questa deve essere “crassa” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
a) In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 Lcstr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali.
b) Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett d) vale a partire dal segnale ”autostrada” (4.01) e termina al segnale “fine autostrada (4.02)
c) L’art. 4a cpv. 5 ONC precisa inoltre che se, come nella fattispecie, dei segnali indicano altre velocità massime, sono queste ad essere applicabili invece delle limitazioni generali di velocità ai sensi del cpv. 1.
6. Nell’ambito degli eccessi di velocità, il TF ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semi autostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b) Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008 consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54)
7. La documentazione prodotta dalla difesa prova che, effettivamente, al momento del passaggio dell’appellante (alle ore 10.47 del 19 giugno 2015) al km 34.250 dell’autostrada A2, direzione Sud, la velocità ridotta (80 km/h) imposta a causa del cantiere non era più in vigore ritenuto che la decisione 3 febbraio 2015 concernente la regolamentanzione del traffico a causa di cantieri sulla strada nazionale N2 nel Cantone Ticino (CARP doc. X) ed il relativo piano di cantiere (CARP doc. X) ne stabilivano la durata sino alle ore 05.00 di quello stesso giorno.
Tuttavia, questo accertamento non gli giova nella misura in cui, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante, dopo le 05.00 di quel 19 giugno è tornata in essere la limitazione di velocità “normale”, e meglio il limite di 100 km/h, peraltro segnalato da un cartello ben visibile (vedi scheda dell’Ufficio dei servizi di manutenzione stradale dell’11 marzo 2015, con piano della segnaletica applicabile).
Ne deriva, così, che, circolando alla velocità di 144 km/h (già dedotto il limite di tolleranza), AP 1 ha superato il limite vigente di ben 44 km/h.
8. Premesso che nel caso di specie il superamento di 44 km/ della velocità consentita sullo specifico tratto di autostrada (100km/h) è stato quantificato sulla base di dati non contestati e accertati in modo corretto (cfr. per la deduzione del margine di sicurezza l’art. 8 cpv. 1 lett a OOCCS-USTRA), occorre verificare se l’infrazione è adempiuta dal profilo soggettivo.
a) L’argomentazione secondo cui egli non aveva visto il cartello che fissava il limite di velocità non soccorre l’appellante nella misura in cui, quand’anche ciò fosse stato, dalle dichiarazioni dello stesso appellante risulta che si tratterebbe di una sua negligenza. Non solo perché, nella sua audizione del 3 novembre 2016 (cf. supra consid. 3), egli ha ammesso di essersi reso conto, ripassando sul luogo del controllo, prestando questa volta la necessaria e dovuta attenzione, che il cartello che limitava la velocità a 100 km/h c’era ed era visibile. Ma perché tale cartello è effettivamente ben visibile.
b) Inoltre, gli atti permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 abbia raggiunto la velocità contestatagli intenzionalmente o quanto meno con grossolana negligenza.
E questo perché dagli atti nulla emerge che possa far ritenere che il sorpasso si fosse reso necessario, come egli ha, a suo tempo, sostenuto, a causa di una manovra poco consona del furgoncino bianco che si intravvede sul lato destro dell’automobile guidata dall’appellante.
Infatti, la versione dell’imputato è smentita dalle fotografie frontali scattate dal sistema radar al momento del rilevamento di velocità (protocollo-velocità 19 giugno 2015): in esse, infatti, sia il conducente che la moglie seduta al suo fianco sono ripresi in una postura del corpo e del capo del tutto normale, consona ad un ordinario contesto di guida, privo di qualsiasi motivo di turbamento o concitazione derivante dall’asserita manovra di “stringimento” del furgoncino bianco.
Del resto, non va dimenticato che, nella sentenza 4A_76/2009 del 6 aprile 2009, il TF ha stabilito che un sorpasso non crea in nessun caso una situazione che permette al conducente di non attenersi ai limiti di velocità imposti.
c) Sempre sulla scorta della situazione tranquilla testimoniata dalle foto in atti, si può escludere che l’emicrania asseritamente patita dalla consorte abbia (così come sostenuto dall’appellante) creato, in quel momento, una situazione tale da incidere in modo determinante sulla consapevolezza del conducente.
Ne deriva che le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento e che, quindi, AP 1 va dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), commessa intenzionalmente o, perlomeno, con grossolana negligenza.
commisurazione della pena
9. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art 47 CP, la DTF 136 IV 55 consid. 5.4.
Per la multa come pena accessoria, si richiama la DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.
In concreto, il superamento del limite di velocità (di ben 44 km/h su di un tratto di autostrada in cui è previsto quello di 100 km/h ) di cui AP 1 risponde è tutt’altro che trascurabile: in questo senso, ben si può considerare che la lesione del bene protetto sia di una certa gravità. Ne deriva, quindi, che la commisurazione della pena pecuniaria (nel numero delle aliquote) operata dal primo giudice è condivisa da questa Corte, ritenuto, peraltro, che l’asserita emicrania patita dalla moglie non potrebbe, quand’anche ammessa, costituire uno stato di necessità discolpante (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Precis de droit Stämpfli, 2015 nota 49.13 pag. 328 e segg).
Va, invece, ridotto l’ammontare della singola aliquota da fr. 120.- a fr 60.- ritenuto come il reddito computabile del condannato sia di fr 2.500.- e non di fr 5.000.- come erroneamente considerato dal primo giudice.
Di riflesso, in forza della DTF 135 citata, anche la multa va ridotta a fr 360.-.
Non si entra nel merito della sospensione condizionale della pena pecuniaria né sul periodo di prova già solo in applicazione del divieto della reformatio in pejus.
tassa di giustizia e spese
10. Dato l’esito dell’appello gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1.
Considerato, invece, il parziale accoglimento dell’appello, in applicazione dell’art 428 cpv 1 CPP, gli oneri processuali del presente giudizio, di complessivi CHF 1'200.00, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato.
Indennità per spese sostenute
11. Ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP l’imputato, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.
Ritenuto il parziale accoglimento dell’appello (riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera), si giustifica il riconoscimento di un’indennità ridotta per le spese patrocinio pari a fr 300.-.
Per questi motivi
visti gli art. 90 cpv. 2 LCstr, in rel con gli artt 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv 1 lett c) ONC, 22 cpv 1 OSStr.
nonché, sulle spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 19 giugno 2015 a Sigirino (sull’autostrada A2), circolato alla velocità di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) cadauna, per un totale di CHF 1’800.00 (milleottocento);
1.2.2. alla multa di fr. 360.- (trecentosessanta) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita da una pena detentiva di 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.4. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado , per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a carico del condannato.
1.3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato che gli verserà fr. 300.- a titolo di indennità ridotta ex art. 436 cpv. 2 CPP.
2. Intimazione a:
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3. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP) |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.