Incarto n.
17.2016.237

Locarno

14 aprile 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 agosto 2016 da

 

 

 

AP 1,

 

rappr. dall’avv. DI 1, Bellinzona

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 agosto 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 7 dicembre 2016)

 

richiamata la dichiarazione di appello 27 dicembre 2016;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e in diritto:

 

                                  A.   Alle ore 16.35 del 9 ottobre 2013, mentre circolava sull’autostrada A2 in direzione nord, all’altezza di Sigirino, AP 1 ha perso il controllo della propria autovettura.

Questo il contenuto del rapporto allestito dai poliziotti intervenuti sul luogo dell’incidente:

 

L’automobilista AP 1 circolava sulla corsia di destra a una velocità dichiarata di ca. 100 km/h. all’altezza dell’uscita del cantiere ATG, per motivi che non ha saputo chiaramente specificare, ma probabilmente a seguito di lieve malore, perdeva la padronanza della vettura, deviava verso destra e oltrepassava la doppia linea di sicurezza. In sequenza andava a collidere con la parte anteriore e laterale destra, contro i paletti della segnaletica, l’ammortizzatore d’urto e la protezione metallica laterale vario-guard, fermandosi poco oltre. AP 1 ha riportato unicamente delle lievi escoriazioni alle tibie, a causa dell’entrata in funzione degli air-bags inferiori”.

(AI 1)

 

                                  B.   Interrogato dagli inquirenti, AP 1 ha, da subito, detto di non sapersi spiegare l’accaduto e di non ricordare nulla dei momenti immediatamente precedenti l’impatto. Spiegato di avere sin lì goduto di buona salute, ha detto di essersi molto allarmato per l’accaduto e di essersi, perciò, sottoposto ad accertamenti medici (in particolare, neurologici) per tentare di capire a che cosa dovesse essere attribuita la perdita di controllo:

 

(…) nei prossimi giorni sarò sottoposto ad una risonanza cerebrale.

D5: quale è il suo stato di salute attuale?

R5:  sto bene, salvo il mattino che ho degli stati d’ansia. Preciso che questi sono conseguenza diretta del mio stato d’animo dopo l’incidente.” (PS 15.10.2013 pag 2)

 

                                  C.   Così come risulta dal certificato 20.12.2013 del dott. __________, medico curante di AP 1, questi, nell’attesa dei risultati degli accertamenti medici approfonditi cui ha iniziato a sottoporsi subito dopo l’incidente, così consigliato dal curante, “si è astenuto completamente dalla guida di autoveicoli durante questi tre mesi dopo l’incidente”.

 

                                  D.   Risulta, poi, che, dopo una serie di esami medici approfonditi, nel novembre 2013 a AP 1 è stata diagnosticata una “leggera sindrome delle apnee da sonno (OSAS con indice di apnea ipopnea 11)” che, come si legge nel certificato dello specialista che ha, poi, avuto in cura il qui appellante, “può causare stanchezza ed episodi di sonnolenza anche repentini alla guida” (cfr. certificato 27.5.2014 del dott. __________).

                                         Lo specialista ha, pure, certificato che “dopo la diagnosi di OSAS è stata introdotta una terapia specifica con apparecchio nCPAP”  che “viene seguita in maniera scrupolosa dal paziente con pieno successo oggettivo e soggettivo” (cfr. certificato 27.5.2014 del dott. __________).

 

                                  E.   AP 1 è stato sentito, una seconda volta, dagli inquirenti il 24 febbraio 2014.

 

 

                                         In quell’occasione, egli, dopo avere confermato di non ricordare nulla dei momenti precedenti l’impatto, così ha descritto gli esiti degli accertamenti medici esperiti:                         

 

il fatto di non ricordarmi nulla prima dell’impatto ha condotto i medici a eseguire approfonditi esami (neurologici) per capire la natura di quanto successo. Al momento della redazione del presente verbale e a conoscenza degli esiti degli esami medici effettuati, preciso che l’unica anomalia riscontrata è quella che è risultata dal controllo del sonno (2 giorni all’OCL di Lugano e un controllo all’OSG di Bellinzona, dott. __________). In sostanza, sono state riscontrate 57 apnee notturne, la più lunga delle quali di 50 secondi. A seguito di ciò mi è stato prescritto il Cpap (apparecchio che genera aria durante il sonno che viene insufflata tramite un tubo e una mascherina direttamente nel naso) (…)

D4: Ha già accusato nel passato dei lievi malori o mancamenti o altri problemi di salute?

R4: no, mai nel passato. Quello che è successo potrebbe essere riconducibile al fatto delle apnee (…)” (PS 24.2.2015 pag. 2 e 3)

 

                                  F.   L’inchiesta si è conclusa il 10 marzo 2014 con l’emanazione di un decreto d’accusa con cui il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

1.   guida in stato di inattitudine, per avere condotto l’autovettura Mercedes targata TI __________ essendo in stato di spossatezza;

                                         

2.   infrazione alle norme della circolazione, per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra invadendo una superficie vietata delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando conseguentemente contro dei paletti segnaletici, un ammortizzatore d’urto e la barriera protettiva ivi esistenti;  

                                         

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 230.– ciascuna (per complessivi fr. 6'900.–), alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

                                  G.   A seguito della tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza 17 dicembre 2014, il giudice della Pretura penale lo ha assolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (dispositivo n. 3) ma lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (dispositivo n. 1). Lo ha, quindi, condannato alla multa di fr. 300.– (dispositivo n. 2.1) e al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di fr. 350.– (dispositivo n. 4).

 

H.   Accogliendo l’appello presentato da AP 1 contro tale giudizio, questa Corte, con sentenza 26 ottobre 2015, ha annullato la sentenza pretorile ed ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

       A seguito di tale rinvio, il giudice della Pretura penale, d’intesa con il procuratore pubblico, ha prospettato a AP 1 la seguente mutata imputazione in punto al reato di infrazione alle norme della circolazione:

 

(…) per  avere negligentemente perso la padronanza del veicolo, sbattendo così sulla sua destra invadendo una superficie vietata delimitata dalla linea di sicurezza e cozzando conseguentemente contro i paletti segnaletici, un ammortizzatore d’urto e la barriera protettiva ivi esistenti”.

(inc. Pretura penale 81.2016.68, doc. 2 e 3)

 

                                         Imputazione che, poi, il pretore ha confermato con sentenza 24 agosto 2016 (inc. 81.2016.68), dichiarando AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (dispositivo n. 1) e nuovamente assolvendolo dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (dispositivo n. 3).

                                         Ribadita la condanna alla multa di fr. 300.– (dispositivo n. 2), il pretore ha condannato AP 1 a pagare tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 680.– mettendo il resto a carico dello Stato (dispositivo n. 4). 

 

                                    I.   AP 1 ha appellato anche questa nuova sentenza chiedendo il proprio integrale proscioglimento

Rinunciando all’inoltro di istanze probatorie, egli ha chiesto la trattazione dell’appello in procedura orale, allorché il procuratore pubblico vi aveva rinunciato in favore di quella scritta.

 

                                  L.   Il pubblico dibattimento è stato esperito il 12 aprile 2017.

                                         Assente il procuratore pubblico, l’appellante ha ribadito la richiesta di assoluzione e chiesto un indennizzo per costi di patrocinio (art 429 cpv. 1 lett. a CPP).

 

                             M. a)   Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione. La norma è concepita come delitto formale (“Tätigkeitsdelikt”, “délit formel”): la violazione di una regola della circolazione è punibile indipendentemente dalle conseguenze effettive o possibili dell’infrazione. Pertanto, l’autore è punibile anche se il suo comportamento non ha causato un pericolo concreto (Janneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 17 ad art. 90 LCStr; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4a ed., Basilea 2015, n. 3.4 ad art. 90 LCStr).

                                         Sul piano soggettivo, sono puniti, non solo l’intenzione (compreso il dolo eventuale), ma anche la negligenza che, spesso, si concretizza in una distrazione.

 

                                  b)   Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

                                         Questa regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

                                         Il conducente deve abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto quando la possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta al conducente in maniera inopinata ed inattesa (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26 e 1.27).

 

                                  N.   Secondo il primo giudice, i certificati medici prodotti dall’imputato non bastano a concludere che la perdita di padronanza del veicolo era da collegare all’apnea notturna poiché essi formulerebbero delle semplici ipotesi. Inoltre, sempre secondo il pretore, non si può credere, poiché circostanza inverosimile, che “l’unico momento in cui le conseguenze della sindrome si sarebbero manifestate coinciderebbe proprio e solo con l’infortunio in quel tratto autostradale ove vigeva una segnaletica complessa e particolare”. Quindi, conclude il pretore - tenuto conto anche che le tutto sommato limitate conseguenze dell’incidente fanno credere che AP 1 “sia in qualche modo riuscito a dominare in un secondo tempo l’autovettura” - appare ben più probabile, rispetto alla tesi di un improvviso colpo di sonno dovuto alla malattia, quella di una disattenzione.

 

                                  O.   L’appellante censura di arbitrio tale conclusione. Sostenendo che gli atti medici provano che egli era/è affetto da una patologia che può provocare, fra l’altro, improvvisi colpi di sonno e che il suo comportamento dopo l’incidente supporta, rendendola verosimile, la tesi che fu proprio il manifestarsi improvviso di un sintomo di tale patologia (a lui allora sconosciuta) ad avere causato la perdita di padronanza del veicolo, afferma che il pretore è incorso in arbitrio accertando che, invece, si trattò di disattenzione. Da un lato, perché egli ha dato ai certificati medici in atti un’interpretazione insostenibile. Dall’altro perché ha incomprensibilmente trascurato gli indizi costituiti dal suo comportamento dopo il fatto. Infine, perché ha dedotto l’esistenza di una disattenzione da luoghi comuni e fatti non accertati.

 

                                  P.   Sui criteri per l’accertamento dei fatti, sul divieto d’arbitrio e sul principio in dubio pro reo si rinvia ai considerandi di diritto contenuti, in particolare, nelle sentenze 17.2016.162 del 30 gennaio 2017, consid. 1, 17.2016.177 del 18 gennaio 2017 consid. 3-5, 17.2016.47-49+168+17.2017.2 dell’11 gennaio 2017 consid. 1-3 di questa Corte.

 

                                  Q.   La tesi difensiva è condivisibile.

                                         Che AP 1 soffrisse, al momento dell’incidente, di apnea notturna è un fatto incontrovertibilmente accertato sulla scorta, in particolare, del primo certificato del dott. __________.

                                         Che uno dei sintomi della sindrome da apnea notturna sia la sopravvenienza di improvvise sonnolenze è, parimenti, un fatto incontrovertibilmente accertato, non solo sulla scorta del certificato del dott. __________, ma anche della lettura scientifica facilmente reperibile, anche in internet (cfr., sul tema, anche, R. Schaffhauser, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag 2016, pag. 318 e segg.). Va, qui, precisato che il termine “sonnolenza” viene utilizzato per rappresentare stati di “torpore, di sopore e di abbiocco” che si identificano in quelli di “colpi di sonno, stanchezza improvvisa, sonnolenza” (vedi, per esempio, dizionario dei Sinonimi e contrari, ed. Zanichelli 2006; pag. 13 per “abbiocco” e pag. 899 per “sonnolenza” ).

                                         La tesi secondo cui fu proprio un improvviso colpo di sonno/sonnolenza causato dalla sindrome da apnea notturna (affezione sin lì mai diagnosticata) a far perdere a AP 1 il controllo della vettura è, invece, circostanza sufficientemente supportata da una serie di indizi, e meglio da tutto quanto da lui intrapreso immediatamente dopo i fatti “del dosso di Taverne”: e, segnatamente, gli approfonditi esami medici cui s’è sottoposto, l’astensione volontaria dalla guida per un periodo prolungato, la terapia cui egli si è sottoposto in modo diligente e costante (vedi secondo certificato medico del dott. __________) e il conseguente diradarsi dei sintomi (in particolare, del numero di episodi di apnee notturne registrate dall’apparecchio C-PAP).

                                         La valenza probatoria di questi elementi non può, pena l’arbitrio, essere vanificata da considerazioni soggettive e opinabili, peraltro, desunte da elementi di fatto non accertabili sulla scorta degli atti, quali, ad esempio, la (solo pretesa) “segnaletica che richiedeva particolare prudenza e attenzione” oppure fondate su elementi come la telefonata al ristorante da cui nulla si può dedurre a carico dell’imputato ritenuto come essa, non solo fosse già conclusa al momento dell’incidente, ma fosse stata effettuata con dispositivo bluetooth . Nemmeno qualcosa di significativo dal punto di vista dell’accertamento dei fatti può essere dedotto dalla (più che opinabile, come risulta con evidenza dalla semplice visione delle foto in atti) considerazione secondo cui l’incidente ha avuto “conseguenze in fin dei conti limitate” (sentenza impugata, consid. 11.2.5., pag. 14 e 15).

 

                                         Trascurando e misconoscendo, sulla scorta di queste soggettive e discutibili considerazioni, il quadro probatorio che indicava chiaramente come la tesi del colpo di sonno improvviso fosse la più probabile, il primo giudice si è posto in aperto contrasto con gli atti di causa, interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

 

                                         Accertato l’arbitrio, e considerando come l’improvviso colpo di sonno fosse per lui, a quel momento, imprevedibile, a AP 1 non può essere addebitata negligenza alcuna per la perdita di padronanza del veicolo. Egli va, pertanto, assolto anche dall’imputazione di infrazione (semplice) alle norme della LCStr.

 

 

 

 

Spese e indennità

 

                                  R.     In considerazione dell’integrale proscioglimento dell’imputato, le tasse e spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico dello Stato.

 

La difesa ha chiesto il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. A sostegno ha prodotto due note che questa Corte non è riuscita a comprendere ritenuto come vi siano delle sovrapposizioni di fatturazione.

Ciò detto, tenuto conto del fatto che la fattispecie non presenta particolari difficoltà né in fatto né in diritto, avuto riguardo alla durata dei dibattimenti (trasferte comprese) e alla necessità di preparazione degli interventi difensivi, questa Corte ritiene adeguato remunerare per il primo e secondo grado di giudizio 16 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 250.-, per un totale di fr. 4000.-. A ciò si aggiungono fr. 400.- di spese (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) e fr. 352.- di IVA. Complessivamente, dunque, lo Stato verserà a AP 1 fr. 4’752.- a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr;

                                         3 cpv. 1 ONC

6, 10, 80, 84 cpv. 3, 139,  348 segg., 398 e segg., 408, 429 CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è accolto

 

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è integralmente prosciolto dalle imputazioni rivoltegli nel DA n. 1110/2014 del 10.3.2014.

 

                               1.2.   Le tasse e le spese di giustizia di primo grado – per complessivi fr. 1’040.- – sono posti a carico dello Stato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'200.-

 

sono posti a carico dello Stato che verserà AP 1 fr. 4’752.- a titolo di indennità ex art 429 cpv. 1 lett a CPP.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-  

-  

-  

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.