Incarto n.
17.2016.246

17.2017.1

Locarno

21 aprile 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente,

Francesca Lepori-Colombo e Ilario Bernasconi

 

segretaria:

Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 ottobre 2016 da

 

 

AP 1

e ultimo domicilio a

 

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 ottobre 2016 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 27 dicembre 2016)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 3 gennaio 2017;

 

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto che           A.   Con atto di accusa 126/2016 del 26 luglio 2016 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano nei confronti di AP 1 ritenendolo autore colpevole di:

 

                                  “1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio

per avere, senza essere autorizzato,

 

                                 1.1   nel corso del 2011, tra la Spagna e Lugano, rifornendosi dapprima di sostanza da taglio e in attesa dell’arrivo dello stupefacente dalla Spagna richiedendo a un terzo di conservarla, fatto preparativi all’importazione dalla Spagna di 200 grammi di cocaina (importazione non verificatisi ritenuta la sparizione della sostanza da taglio),

 

                                 1.2   nel periodo aprile 2012 / giugno 2012 a Agno, Lugano, Locarno, alienato a __________ 75 grammi di cocaina;

 

                                 1.3   nel periodo marzo 2014 /aprile 2014 sino al 15.05.2015, tra l’Olanda e la Svizzera, in specie Lugano, in correità con __________, non meglio identificata __________ e __________,

- queste ultime incaricate di ingerire, in Olanda, sotto forma di ovuli, lo stupefacente, trasportarlo indi presso il domicilio di __________, dove veniva espulso - importato e in parte alienato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 1090 grammi, di cui 90.12 grammi (con una purezza compresa tra il 42% e 42.6%) sequestrati presso il domicilio di __________ in data 15.05.2015;

 

                                 1.5   a Locarno, nel corso del mese di maggio 2015 / giugno 2015 alienato a __________ almeno 50 grammi di cocaina;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) e g) LStup

 

                                    2   falsità in certificati

per avere

al fine di migliorare la propria situazione,

nel periodo aprile 2015 sino al 5 maggio 2016,

a Paradiso e in altre località

fatto uso, a scopo di inganno, di un permesso di soggiorno belga falso nt. e di un permesso di condurre belga nr. falso, entrambi a nome di __________, __________.1987, legittimandosi con i medesimi alle competenti autorità in caso di controllo;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 252 CPS;

 

                                   3.   infrazione alla LF stranieri

(entrata e soggiorno illegali)

per essere,

nel periodo dall’aprile 2015 sino al 5 maggio 2016,

ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera e avervi soggiornato illegalmente a Lugano e altre imprecisate località sapendo del divieto d’entrata di data 31 marzo 2015 valido sino al 30 marzo 2030 emanato nei suoi confronti dalle competenti autorità;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr.

 

Al prevenuto sono stati sequestrati fr. 559.35, due telefoni cellulari e varie schede SIM, una licenza di condurre e un permesso per stranieri rilasciati da autorità belghe e documentazione cartacea varia.

 

                                  B.   Con sentenza 26 ottobre 2016 (inc. 72.2016.143) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di tutti i reati così come prospettati nell’AA e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 2 anni inflittagli con sentenza della Corte delle assise criminali del 15 gennaio 2013. Inoltre ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di quest’ultima pena detentiva. 

                                         La Corte di prime cure ha mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 559.35 a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali, ha ordinato la confisca delle tre carte SIM, del permesso stranieri belga, della licenza di condurre belga e della documentazione varia. I telefoni portatili sono stati invece dissequestrati.

                                         La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali di fr. 17'847.60 sono state poste a carico del condannato.

                                         Inoltre la nota del difensore d’ufficio è stata approvata per complessivi fr. 8'631.25, ritenuto che le relative spese saranno sostenute dallo Stato ma che il condannato è stato chiamato a rimborsarle non appena le sue condizioni economiche lo permetteranno.

 

                                  C.   Il 26 ottobre 2016 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali.

                                         Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 gennaio 2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento parziale dall’accusa di infrazione aggravata alla LStup, dispositivo n. 1.1., precisando che per i fatti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.3 i quantitativi oggetto di reato devono essere ridotti, che l’accusa di cui al dispositivo n. 1.1.1. è ammessa e che invece quella al dispositivo n. 1.1.4 è integralmente contestata.

                                         La falsità in certificati e l’infrazione alla LStr non sono contestate.

                                         Di conseguenza la pena, dispositivo n. 2, deve essere massicciamente ridotta, così come la revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva di 2 anni inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013 deve essere annullata, dispositivo n. 3.

                                         Sulla scorta di queste richieste, anche la ripartizione delle tasse e delle spese deve venire modificata, almeno parzialmente, così come l’esito dell’appello deve avere un’influenza sull’obbligo di assunzione da parte del prevenuto dei costi della difesa d’ufficio, dispositivo n. 8.2.

 

L’insorgente non ha presentato istanze probatorie.

 

                                  D.   Il 7 aprile 2017 è stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:

 

-     il PP, ha postulato l’integrale conferma della sentenza di primo grado, sia per quanto concerne i reati, che per la commisurazione della pena, rispettivamente per la revoca della sospensione condizionale alla condanna precedente;

 

-     il difensore dell’imputato ha chiesto l’accoglimento dell’appello e quindi il proscioglimento dall’accusa di aver alienato 50 g di cocaina a __________, la riduzione a 15 g del quantitativo di cocaina alienato a __________ e la riduzione a 100 g della cocaina importata in correità con __________. Di conseguenza, è stata postulata una massiccia riduzione della pena inflitta ed il riconoscimento della sospensione condizionale della stessa, oltre alla non revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva precedente. In via subordinata, ha chiesto che quest’ultima rimanga sospesa anche in caso di condanna piena e che la pena da infliggere sia pure essa sospesa, sostenendo che l’imputato ha questa volta recepito la lezione, per cui può essere concessa un’ultima possibilità.

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto                         in fatto e in diritto

 

L’accusato

 

                                   1.   AP 1,

 

In patria, il prevenuto ha frequentato le scuole dell’obbligo e quelle superiori, per poi iscriversi, per un anno, alla facoltà di informatica dell’Università di Santo Domingo. Ha poi interrotto gli studi perché ha sposato, sempre nell’isola caraibica, __________, una cittadina svizzera che lo ha fatto venire nel nostro Paese nel 2011.

Prima del matrimonio, da una precedente compagna, ha avuto un figlio che ora ha 6 anni e vive a Santo Domingo con il nonno paterno, non avendo la madre mai avuto contatti con lui. Al processo d’appello, il prevenuto ha dichiarato che il bambino dovrebbe venire ad abitare a Varese, con la nonna paterna e, in futuro, con lui; della pratica di ricongiungimento famigliare si sarebbe occupato il fratellastro.

 

In Svizzera AP 1 ha vissuto dapprima a __________, per circa due anni, sino a quando, il 22 giugno 2012, è stato incarcerato per traffico di stupefacenti per quasi sette mesi (207 giorni, AI 30), periodo durante il quale si è separato dalla moglie (dalla quale non è tuttavia ancora divorziato). Dopo la sua liberazione, ha lavorato come lavapiatti al __________ di __________, fino a che non gli è stato comunicato che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera perché non gli erano stati rinnovati i permessi.

In effetti, nei suoi confronti, è stato deciso un divieto d’entrata, notificato il 2 aprile 2015 e valido sino al 30 marzo 2020.

Nel febbraio 2015 si è così recato dapprima a Varese, per poi spostarsi, a inizio marzo 2015, in Olanda per 4 o 5 mesi, ed in seguito in Belgio per un mese, per tornare infine in Italia ove è ufficialmente rimasto sino al suo nuovo fermo (MP 6 maggio 2016, AI 29, pag. 3).

Dopo l’espulsione, da agosto 2015, il prevenuto è venuto in Ticino a più riprese, a suo dire per trovare amici e per trascorrere del tempo in locali notturni del Cantone (MP 6 maggio 2016, AI 29, pag. 3).

 

                                         Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 30) risulta che, con sentenza 15 gennaio 2013 della Corte delle assise criminali di Mendrisio, AP 1 è stato condannato ad una pena di 2 anni di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 5 anni, per reati contro la LStup e la LCS commessi tra il settembre 2011 e il giugno 2012. Nel corso di quell’inchiesta, egli è stato posto in detenzione preventiva per 207 giorni.

                                         L’infrazione aggravata alla LStup, reato principale oggetto della condanna, è stata commessa, in Ticino, in correità con __________, ed è consistita nella vendita di 276 g di cocaina a consumatori locali, nell’esportazione da Lugano a Parigi di 130 g di cocaina e nella detenzione di altri 50 g di cocaina (inc. 72.2012.135).

 

                                         In data 27 dicembre 2016 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha sanzionato l'appellante per un'assenza ingiustificata dal lavoro (doc. CARP III). Dalla decisione emerge che in precedenza, il 3 novembre 2016, egli era già stato punito con 2 giorni d'isolamento in cella di rigore per atti di violenza verbale contro il personale.

 

                                         Inchiesta

                                        

                                   2.   A seguito degli arresti di __________, il 14 maggio 2015, e __________, il giorno seguente, è stata avviata un’inchiesta che ha permesso di risalire all’organizzatore di un traffico di cocaina dall’Olanda a Lugano per almeno 1170 g, avvenuto tra il 2014 ed il 2015, identificato dagli inquirenti nella persona di AP 1.

 

                                         In data 2 settembre 2015 il Ministero Pubblico ha emanato così un mandato di cattura internazionale, pubblicato a Ripol l’8 settembre 2015 (rapporto di arresto provvisorio, AI 26, pag. 2) a carico dell’appellante. Qualche mese dopo, il 5 maggio 2016, quest’ultimo è stato fermato per un normale controllo a Paradiso dagli agenti della Polizia della Città di Lugano, mentre, in compagnia di __________, stava uscendo dalla palazzina situata in via __________, ove era situato l’appartamento della donna.

                                         Ai poliziotti, l’appellante si è legittimato per mezzo di un permesso per stranieri ed una licenza di circolazione belgi recanti la sua foto ma rilasciati a nome di __________                

                                         Interrogato in merito il giorno stesso, il prevenuto ha ammesso che si trattava di documenti contraffatti, acquistati in Belgio per Euro 3'700.-.

                                         Nel corso della perquisizione dell’abitazione di __________ è poi stata rinvenuta, oltre al cellulare e alle borse dell’imputato, una copia di un passaporto dominicano rilasciato a nome di AP 1 e un documento municipale di Madrid, pure a suo nome (allegati a PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26). Questi ha dichiarato che l’originale del documento, autentico, era rimasto a Varese.

 

                                   3.   Fondandosi sulle risultanze dell’inchiesta, gli inquirenti sono giunti al convincimento che, oltre al suo coinvolgimento nel traffico di almeno 1170 g di cocaina, riconosciuto limitatamente a 100 g, accertato in base alle dichiarazioni dei correi, AP 1 già nel 2011 aveva effettuato dei preparativi per l’importazione dalla Spagna di 200 g di cocaina. Connessa a questa operazione, mai concretizzata, il prevenuto si era procurato 1 kg (110 g per l’appellante) di sostanza da taglio, data in custodia a __________ che ha indotto a concludere che la cocaina avrebbe dovuto essere di purezza elevata, ritenuto che egli avrebbe potuto disporre di 1.2 kg di cocaina da vendere.

 

                                         Oltre a questi fatti, una delle persone interrogate, __________, ha chiamato in causa l’imputato, asserendo che egli gli avrebbe venduto, nel periodo tra l’aprile del 2012 e il giugno 2012, 75 g di cocaina, quantitativo che questi ha contestato, ammettendone solo una parte minima.

 

                                         Infine, un altro inquisito, __________, ha dichiarato che anche nel periodo da giugno-luglio 2015 il prevenuto ha trafficato droga, avendogli procurato 50 g di cocaina.

 

                                         L’istruttoria è sfociata infine nell’atto d’accusa 126/2016 del 26 luglio 2016, ripreso in entrata, interamente confermato con la sentenza del 26 ottobre 2016 della Corte delle assise criminali, impugnata dal condannato e all’origine della presente procedura d’appello.

 

                                         Appello contro la condanna per infrazione aggravata alla LStup

                                        

                                   4.   Sostanzialmente, l'imputato, con la sua impugnativa, chiede che i quantitativi di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3. vengano fortemente ridimensionati in base alle sue dichiarazioni, e che la condanna per l'infrazione alla LStup di cui al dispositivo n. 1.1.4. sia annullata ed egli prosciolto. Non contestata è per contro la condanna per i fatti di cui al dispositivo n. 1.1.1., relativi ai preparativi per l'importazione dalla Spagna di 200 g di cocaina effettuati nel 2011, per la quale chiede comunque che, nella commisurazione della pena, si tenga conto della desistenza (art. 23 CP).

                                        

                                   5.   Sostanzialmente tutte le accuse confermate in prima sede si fondano su chiamate di correo da parte di altre persone direttamente implicate nei traffici di stupefacenti con ruoli che vanno da quello di semplice acquirente diretto, a quello di corriere, a quello di co-organizzatore.

 

                                         Nel rispetto del principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) il giudice valuta tali dichiarazioni, appunto, liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito della valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (STF 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

 

                                         Alienazione a __________ di 75 g di cocaina

 

                                   6.   La Corte di prime cure ha condannato AP 1 per aver alienato a __________ 75 g di cocaina nel periodo aprile-giugno 2012, a Lugano, Agno e Locarno, nonostante il prevenuto abbia riconosciuto d'avergli venduto 5 g, al massimo 10 g con la seguente motivazione: "(...) la Corte non avendo ragioni di dubitare delle affermazioni di __________ che, con le stesse, si è pure sottoposto ad un procedimento penale a suo carico.

Il tutto, fermo restando che, comunque, siffatta imputazione, non ha avuto grandi effetti in termini di commisurazione della pena." (sentenza impugnata, consid. 3.2., pag. 10).

 

Con il suo appello, il prevenuto, ammettendo parzialmente l'addebito come fatto sin dall'inizio, postula una riduzione del quantitativo da 75 g a 15 g, così come da lui ammesso.

 

                                   7.   __________ è stato sentito a varie riprese dagli inquirenti e, con sentenza del 9 giugno 2016 (doc. TPC 16), è stato condannato, in procedura abbreviata, per i reati di infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena di 30 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e 6 mesi da espiare. Come emerge dal dispositivo n. 1.1. della decisione, una parte della cocaina da lui venduta è stata acquistata da AP 1.

 

                                         In tutti i suoi verbali __________ ha sempre sostenuto che, nel periodo dal 6 aprile 2012 al 19 giugno 2012 ha acquistato dal prevenuto, da lui conosciuto anche comeAP 2, 75 g di cocaina, dei quali la metà sono poi stati rivenduti, mentre 37.5 g sono stati da lui consumati direttamente (MP __________ del 23 marzo 2016, doc. TPC 16, pag. 2; PG __________ del 17 febbraio 2016, doc. TPC 16, pag. 4 seg.; MP __________ del 29 aprile 2016, AI 28, pag. 7 e 9).

                                     

                                         Il 17 febbraio 2016 __________ è stato preciso nel descrivere i suoi rapporti con l'imputato:

 

                                         "In un bar di Locarno, qualcuno di cui ora non ricordo, mi ha presentato AP 1 ed ho allacciato con lui i contatti vista la sua disponibilità di cocaina. Con lui ho avuto contatti per un paio di mesi ed ho acquistato varie volte della cocaina, almeno 20/30 grammi al mese. Ricordo che una volta ne ho acquistata in una sola settimana 10/15 grammi in più in quanto mi era stata richiesta da una persona che neppure conoscevo ma che era in giro a cercare cocaina.

                                         Da questo AP 1 ho acquistato complessivamente minimo 75 grammi di cocaina di cui metà rivenduta al dettaglio. E' possibile che ho venduto anche qualche grammo in più ma non ricordo esattamente.

                                         Ho già preso atto che AP 1 e visti i periodi dei tabulati, riconfermo che i contatti con lui sono avvenuti da aprile a giugno 2012.

                                         ADR che AP 1 non era sempre in condizioni di portare la cocaina a Locarno e dovevo raggiungerlo io nei pressi di Agno. Lui abitava in un appartamento con un ragazzo e una ragazza. Non mi andava più di spostarmi per acquistare la cocaina e così ho cessato i rapporti con AP 1." (PG __________ del 17 febbraio 2016, doc. TPC 16, pag. 4 seg.).

 

                                   8.   Il prevenuto, dal canto suo, ha sempre contestato il quantitativo, sostenendo inizialmente di avergli dato al massimo 5 g (MP imputato 6 maggio 2016, AI 29, pag. 8; MP di confronto del 13 maggio 2016, AI 36, pag. 3), poi ha parlato di “5 o al massimo 10 g” (MP imputato del 4 luglio 2016, AI 65, pag. 7). In prima sede, egli ha di nuovo ritoccato le sue ammissioni arrivando a sostenere di essere sicuro che non si è trattato di più di 15 g (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 2).

 

                                   9.   Le considerazioni dei primi giudici, seppur sintetiche, sono corrette.

 

                                         Da un lato vi è il correo __________ che ha fornito delle dichiarazioni lineari, precise e dettagliate, sia in merito ai quantitativi che alle circostanze di tempo e di luogo, sia ai motivi che l’hanno infine indotto a cambiare rifornitore.

                                         Inoltre non va dimenticato che egli è stato condannato con sentenza 9 giugno 2016 (inc. 72.2016.89) cresciuta in giudicato per aver, tra le altre cose, trafficato 75 g di cocaina acquistati dall’appellante. Con le sue dichiarazioni, quindi, egli ha accusato in primo luogo sé stesso: in questo senso, non si vede perché egli debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato (doc. TPC 16).

 

                                         Infine, vi sono i tabulati telefonici che confermano i contatti (ben 47) tra i due durante tutto il periodo contemplato dall’accusa (PG __________ del 17 febbraio 2016, doc. TPC 16, pag. 4). Queste telefonate non si giustificano che con la vendita di stupefacenti, e ciò proprio sulla scorta, oltre che delle risultanze d’istruttoria, delle dichiarazioni dello stesso imputato che, al processo d’appello, ha detto che i loro rapporti erano limitati alla vendita di droga: Avevamo un rapporto consumatore spacciatore. Ma è capitato che facessimo anche delle conversazioni che nulla avevano che fare con la droga. Ad esempio una volta gli ho chiesto se poteva aiutarmi a trovare un lavoro.” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                         Dall’altro lato, invece, abbiamo il prevenuto che si è limitato a contestare il quantitativo, senza fornire elementi o delucidazioni che potessero dar peso alle sue obiezioni e che ha - fatto che intacca la sua affidabilità - aumentato di tanto in tanto i grammi venduti (5-10-15), senza neppure spiegare il perché delle nuove concessioni.

 

                                         In base a queste emergenze di causa, la chiamata in causa da parte di __________ è credibile e circostanziata. Pertanto, su questo punto, l’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata.

 

                                         Importazione e parziale alienazione di 1090 g di cocaina

 

                                10.   Il dispositivo n. 1.1.3. dichiara il prevenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver importato dall’Olanda a Lugano, e poi in parte alienato, 1090 g di cocaina nel periodo marzo/aprile 2014-15 maggio 2015, in correità con __________, __________ e una non meglio identificata “__________”. Di questo traffico sono stati sequestrati 90.12 g presso l’abitazione di __________, risultati avere una purezza tra il 42 e il 42.6%.

 

                                11.   L’appellante ha avantutto eccepito l’inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio di __________ e di __________, poiché resi in separato procedimento e, per quanto concerne la donna, perché non è stato con lei possibile esercitare il contraddittorio.

                                         Inoltre, la chiamata di correo da parte di __________ non sarebbe univoca, né costante e neppure disinteressata, considerato che egli ha potuto beneficiare di uno sconto di pena per aver ricoperto un ruolo di secondo piano rispetto a AP 1, confidando nel contempo nel fatto che quest’ultimo non sarebbe mai stato fermato. Le dichiarazioni di __________, poi, non sarebbero nemmeno vestite, ritenuto che i contatti telefonici tra loro erano giustificati dal rapporto di amicizia e che non è stato identificato nessun acquirente.

                                         Pure le deposizioni di __________ sono incostanti e poco lineari.

                                         In definitiva, come già fatto in prima sede, il qui procedente postula una sua condanna limitata all’importazione di 100 g di cocaina.

 

                                12.   La Corte delle assise criminali, dopo aver stabilito che le argomentazioni difensive in merito all’utilizzabilità dei verbali dei due correi sono speciose e quindi inconsistenti, ha concluso come non vi sia alcun motivo per non credere a __________, che con le sue affermazioni si è anche auto-accusato, così come che la chiamata di correo da parte di __________ __________, che pure si è auto-accusata, è senza ombra di dubbio vestita.

                                        

                                         Utilizzabilità dei verbali

 

                                13.   Giusta l’art. 147 cpv. 1 CPP le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati.

                                         La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande (cpv. 3).

                                         Le prove raccolte in violazione di questi diritti non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente (cpv. 4).

 

                                         La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in particolare essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato entrambi (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2 e rinvii).

                                         Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii).

 

                                14.   Secondo la prassi del Tribunale federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3., 1.4. e 141 IV 220 consid. 4.5), l’imputato non è parte in un procedimento separato contro un correo. Egli non ha pertanto neppure un diritto a partecipare all’assunzione delle prove in quella procedura e neppure ad essere presente agli interrogatori degli altri imputati, così come neppure ha diritto di visione degli atti (art. 101 cpv. 3 CPP).

                                         Questa differenziazione tra i diritti di colui che si vede inquisito nello stesso procedimento con i correi e colui che invece viene perquisito in procedura disgiunta, è stata prevista implicitamente dal legislatore ed è stata confermata dall’alta corte federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3.). Con la disgiunzione il correo perde anche la possibilità di far valere il divieto di utilizzazione delle prove assunte nell’ambito degli altri procedimenti, di cui all’art. 147 cpv. 4 CPP, poiché non può far valere alcuna violazione dei suoi diritti (STF 1B_124/2016 del 12 agosto 2016 consid. 4.6; 1B_86/2015 del 21 luglio 2015 consid. 1.3.2).

 

                                         Ciò posto, per potersi fondare su dichiarazioni di un imputato in un altro procedimento, bisogna tenere conto del diritto al confronto. L’accusato deve quindi aver avuto la possibilità almeno una volta di mettere in dubbio le dichiarazioni formulate a suo carico e di porre delle domande all’imputato nel procedimento separato che risulta essere suo correo o complice (DTF 140 IV 172 consid. 1.3.).

 

                                15.   Il diritto al confronto non è assoluto. Eccezioni sono possibili. Ad esempio quando un testimone (analogamente un correo) si rifiuta di testimoniare, non può essere rintracciato, oppure è morto (SDTF 131 I 476 consid. 2.2. e rinvii).

 

                                         L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 e rinvii).

 

                                         Nella fattispecie, tutte queste condizioni risultano essere adempite.

 

                                16.   A parte questo, è possibile richiamarsi ad una violazione del diritto al contraddittorio, e quindi del diritto di essere sentiti, solo quanto l’imputato ha tempestivamente e nelle dovute forme avanzato una corrispondente istanza probatoria (DTF 125 I 127 consid. 6c/bb; 121 I 306 consid. 1b; 118 Ia 462 consid. 5b; STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2; 6B_373/2010 del 13 luglio 2010 consid. 3.3 e 6B_521/2008 del 26 novembre 2008 consid. 5.3.1). L’imputato può formulare una simile richiesta anche in sede di appello, nonostante non l’abbia mai avanzata in precedenza (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2).

 

                                         Nel caso che ci occupa, sia al momento della chiusura dell’istruzione (con scritto 18 luglio 2016, AI 69), sia in occasione del processo di fronte alla Corte delle assise criminali (scritto 15 settembre 2016, doc. TPC 10), sia in appello (lettera del 14 febbraio 2017, doc. CARP VII), AP 1 ha sempre esplicitamente dichiarato di non avere istanze probatorie. Eccepire ora la violazione del diritto di essere sentito, avendo sempre espressamente rinunciato a richiedere l’assunzione di ulteriori prove, quindi anche l’interrogatorio di __________ e __________, oltre ad essere contrario al principio della buona fede processuale, non lascia spazi all’accoglimento dell’eccezione.

                                         I verbali possono pertanto essere utilizzati.

 

                                17.   A proposito di __________, va poi rilevato che egli è stato messo a confronto con l’imputato anche nell’ambito della presente procedura, e meglio in data 23 maggio 2016 (AI 59 doc. 5). Certo, in tale occasione egli ha sostenuto di non ricordare più nulla, nemmeno dei 100 g che l’imputato ha ammesso.

                                         Dal verbale non risulta tuttavia alcuna domanda da parte del prevenuto, nonostante gliene sia stata data facoltà. Egli, pur cosciente delle accuse mossegli dal correo con le dichiarazioni precedenti, non ritrattate ma solo non confermate con quel “io non ricordo niente di questa storia”, ha deciso coscientemente di non approfondire i motivi della chiamata di correo e quindi di rinunciare, de facto, al controinterrogatorio (DTF 140 IV 172 consid. 1.5.). E’ una libera scelta, non imposta, da quanto emerge dal verbale, da motivi oggettivi: in effetti non è raro che chi si trincera dietro ai “non ricordo”, poi risponda a domande precise o fornisca spiegazioni in merito a sue deposizioni, se confrontato direttamente con esse.

 

                                         A ciò va aggiunto che, per quanto concerne __________, essendo stata condannata ad una pena di 24 mesi di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 3 anni (AI 38) con sentenza del 17 novembre 2015, per cui è stata subito rilasciata, ed essendo lei residente, almeno sino a quel momento, in Olanda, la sua audizione è divenuta difficoltosa se non impraticabile già prima dell’arresto dell’appellante del 5 maggio 2016.

 

                                         Pertanto, l’eccezione sollevata dalla difesa non può trovare accoglimento.

 

                                         Valutazione delle prove

 

                                18.   __________, arrestata il 14 maggio 2015 al valico di Gandria assieme a __________, è risultata essere un corriere della droga che quel giorno trasportava, celati all’interno del suo stomaco 12 ovuli di cocaina, di pertinenza proprio della “compagna di viaggio” __________ e destinati ad essere venduti in Italia. L’indagine avviata nelle ore subito dopo il fermo ha consentito di arrivare all’arresto di __________. L’immediata perquisizione dell’appartamento di quest’ultimo a Pregassona ha condotto al sequestro di ulteriori 9 ovuli di cocaina del peso complessivo di 90.12 g.

 

                                         Sentita il 18 maggio 2015 (MP __________ del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15) dal magistrato inquirente, dopo aver inizialmente cercato di negare, __________ ha ammesso che, trovandosi in difficoltà economiche, aveva accolto la proposta di una certa __________ (detta anche __________), che le aveva suggerito di imparare ad ingoiare ovuli contenenti droga, insegnandole come fare. Una volta appresa la tecnica, un conoscente di __________ le ha dato l’incarico di portare 300 g di cocaina a Lugano (__________del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15, pag. 4). Per fare ciò avrebbe dovuto andare dall’Olanda a Milano in bus e poi recarsi a casa di __________, persona della quale aveva ricevuto gli estremi telefonici, a Lugano. Questo primo viaggio è avvenuto il 10 dicembre 2014. Da __________ ella è rimasta per circa 8 giorni, in attesa di ricevere il compenso di Euro 1'500.- (pag. 4).

                                         In seguito, sempre secondo le sue dichiarazioni, ha fatto un secondo viaggio a Zurigo, per la sua amica __________, portando 30 ovuli a un cittadino di Curaçao.

                                         Il terzo viaggio in Svizzera è stato fatto ancora per portare della cocaina a __________ ed è avvenuto il 22/23 aprile 2015: lei aveva chiesto all’uomo se aveva bisogno di stupefacenti perché avrebbe potuto procurargliene, per il tramite di una conoscente, __________, 280 g. Dopo aver evacuato e consegnato i 28 ovuli a __________, la donna è rimasta da lui sino al 1. maggio, giorno in cui si è recata a Zurigo, per poi rientrare ancora da lui il 3/4 maggio, per attendere di ricevere gli Euro 1'500.- del compenso e gli Euro 300.- per il viaggio sino a casa.

                                         Nel frattempo l’aveva anche chiamata tale __________ (amica di Zurigo) per chiederle di aiutarla a portare della droga in Italia. I 12 ovuli che le sono stati trovati in occasione del suo arresto sono proprio quelli destinati all’Italia ed erano quelli che aveva portato a marzo a Zurigo e le erano poi stati restituiti perché di qualità non buona (pag. 5). Di questi, ha tenuto a precisare la teste, __________ non sapeva nulla (pag. 6).

 

                                         Il 3 luglio 2015 (AI 38, doc. 17) ha confermato i dettagli del primo trasporto di 300 g. Quale novità, parla di un secondo viaggio a Lugano, avvenuto tra il 10-12 gennaio 2015, in occasione del quale ha portato a __________ (chiamato anche __________) 240 g di cocaina, facendo lo stesso tragitto del primo (in bus fino a Milano e poi da li a Lugano) e guadagnando Euro 1'300.- (MP __________ del 3 luglio 2015, AI 38, doc. 17, pag. 4). Sul terzo trasporto a Lugano, quello del 22-23 aprile 2015 di 280 g, ha confermato di aver scelto il tragitto dall’Olanda a Zurigo, in bus, per poi prendere il treno fino a Lugano. Ha pure precisato d’aver atteso due settimane d’essere pagata ma che __________, non essendo riuscito a vendere la droga, non aveva potuto darle né la mercede promessa, né il denaro per tornare a casa (pag. 5). La teste ha pure confermato quanto detto in precedenza circa la consegna della cocaina a Zurigo avvenuta nel marzo 2015. Al termine del verbale l’interrogante ha sottoposto una serie di fotografie alla teste chiedendole se riconosceva qualcuno e lei si è limitata a dire che riconosceva quello della n. 5, cioè il qui imputato, perché la sua foto le era già stata mostrata nei verbali precedenti (MP __________ del 23 giugno 2015, AI 38, doc. 16), ma sostenendo di non sapere chi fosse.

 

                                         Nel suo interrogatorio del 21 luglio 2015 di fronte al PP, __________ ha dichiarato di aver conosciuto __________ tramite __________) e __________ (__________). In seguito ha precisato che a dicembre e gennaio __________ era andato a prenderla a Milano con una macchina nera; nella seconda occasione era pure accompagnato da una ragazza (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 1, pag. 2). Chiamata nuovamente ad esprimersi sulla persona della foto già sottopostale negli interrogatori precedenti, che questa volta le si è detto essere AP 1, la donna ha inizialmente detto di averlo solo visto nei negozi dove si vendono le tessere telefoniche per l’estero e che una volta __________ aveva parlato al telefono con lui (pag. 2). In seguito ha poi precisato che __________, a dicembre, dopo averla condotta da Milano a Lugano, non appena arrivato nel suo appartamento, ha chiamato AP 1 dicendogli che la “doña” era arrivata, aggiungendo: “avevo capito che lui c’entrava con la droga dalle conversazioni che io riuscivo a sentire che __________ faceva a casa. Quando in aprile l’ho visto in questo negozio avevo collegato la persona alla voce” (pag. 3). A fatica, la teste ha poi ammesso che conosceva AP 1 con il nome di AP 2, che lo aveva sentito al telefono, direttamente, a dicembre e che aveva il suo numero in rubrica (pag. 3), specificando: “ADR che il numero di AP 2 in realtà mi era stato già dato da __________ e __________ quando ero in Olanda. Mi avevano detto di chiamare __________ o AP 2 appena arrivavo. La prima volta a dicembre io ho chiamato sia __________ che AP 2, soprattutto AP 2 perché io ero arrivata alle 07:00 del mattino e ho dovuto aspettare l’arrivo di __________ tre o due ore. AP 2 so che nel frattempo aveva chiamato __________ dicendogli che io stavo aspettando.” (pag. 3).

                                         __________ ha in seguito spiegato che __________, in viaggio da Milano, ha chiamato AP 2 dicendogli che l’aveva presa e che l’ha richiamato più tardi per annunciare l’arrivo a casa a Lugano. Ella ha dovuto ammettere che in realtà aveva conosciuto AP 2 già a dicembre, di persona, nell’appartamento di __________, che questi frequentava, e che era stato proprio lui a pagarle il compenso in franchi per il trasporto, che poi lei aveva chiesto a __________ di cambiare in Euro (pag. 3).

                                         Anche per il secondo viaggio il coinvolgimento di AP 1 ha dovuto essere ammesso dalla teste, che ha illustrato come lei teneva sempre i contatti con lui per sapere quando sarebbe partita, rispettivamente arrivata (pag. 4). Anche in questa occasione __________, all’arrivo della donna, ha avvisato AP 2 e anche in questa occasione è stato AP 2 a pagarla. La correa ha tenuto anche a puntualizzare, una volta di più, che __________ e il prevenuto non avevano nulla a che fare con i 300 g portati a Zurigo per __________.

                                         Del terzo viaggio “che ho fatto per conto di __________ e AP 2” ha poi spiegato che __________ l’aveva contattata per sapere se era disposta a portare a loro 280 g di cocaina, cosa che ha poi fatto, e che aveva dovuto fermarsi a lungo perché “non erano riusciti a vendere la cocaina” (pag. 5).

 

                                         Nel suo verbale di confronto con __________ del 21 luglio 2015, oltre a ripetere quanto appena riportato, ha dichiarato:

·      d’aver sentito, in un’occasione, AP 1 /AP 2 dire a __________ che doveva portare 5 o 6 ovuli a una persona (MP confronto __________ del 21 luglio 2015, AI 1, pag. 3);

·      che tra il primo e il secondo viaggio aveva mantenuto i contatti con AP 1 tramite WhatsApp e Pin, mentre con __________ tramite normali telefonate (pag. 4);

·      che durante il primo soggiorno aveva sentito che i fornitori __________ e __________ avevano chiamato sia __________ che l’imputato, mentre che nel secondo trasporto solo __________ li aveva sentiti, perché __________ non c’entrava nulla (pag. 4);

·      che prima del terzo viaggio aveva ancora sentito sia __________ che AP 1 che le chiedevano quando sarebbe arrivata con della cocaina (pag. 5);

·      che quando è arrivata la terza volta il prevenuto non c’era perché era in Olanda, ma che evidentemente lui sapeva del suo arrivo perché era in contatto con lei (pag. 5);

·      che conferma d’aver trasportato 820 g di cocaina destinati a __________ e AP 1, e 300 g destinati a __________ (pag. 6).

 

                                         Come si vede, tutte le deposizioni di __________ sono dettagliate e precise, oltre che perfettamente lineari. Ella non ha in alcun modo calcato la mano né con __________, né con l’appellante ed ha sempre tenuto a precisare che del trasporto a Zurigo, loro non sapevano nulla, come non sapevano nulla dei 12 ovuli. Per di più, il nome di AP 1 e le dichiarazioni circa il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, è stato fatto solo in un secondo tempo, quando la teste ha capito che non poteva più negare. In precedenza, per contro, ella ha evitato ogni riferimento alla sua persona, cercando così di coprirlo e di evitargli un procedimento penale.

                                         Inoltre, __________ non ha tratto alcun giovamento procedurale nel fare il nome anche del prevenuto, poiché ella aveva già collaborato ammettendo tutti i fatti, parlando di trasporti come quello a Zurigo che sarebbero altrimenti verosimilmente rimasti ignoti agli inquirenti e facendo i nomi di tutte le altre persone implicate. La chiamata in causa di AP 1 da parte della teste è da ritenersi dunque disinteressata e non può certamente apparire come una ritorsione nei suoi confronti, perché se così fosse stato, sarebbe avvenuta sin dalle prime battute.

 

                                19.   __________, arrestato il 15 maggio 2015, ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico, asserendo che la cocaina ritrovata nel suo appartamento era di __________, che gli aveva chiesto se poteva tenergliela nascosta (MP __________ del 15 maggio e del 16 maggio 2015, AI 38, doc. 1 e 2). Solo il 3 giugno 2015, dopo che gli sono state prospettate le dichiarazioni della donna, ha iniziato ad ammettere qualcosa, ma inventando una versione per la quale in due occasioni egli ha ospitato due corrieri in cambio di 20 g, rispettivamente 10 g di cocaina (MP __________ del 3 giugno 2015, AI 38, doc. 3, pag. 4 seg.).

 

                                         Il 19 giugno 2015 il correo ha, per la prima volta, raccontato che nel mese di ottobre o novembre 2014 aveva conosciuto in discoteca un dominicano che viveva a Milano - del quale non ha voluto fare il nome “perché ho paura” - che gli ha chiesto se era interessato ad ospitare delle persone che gli avrebbero portato della cocaina che poi lui avrebbe dovuto consegnare a terzi, ottenendo come contropartita circa 30 g di cocaina per volta (MP __________ del 19 giugno 2015, AI 38, doc. 4, pag. 2). E’ stato così che __________ è arrivata una prima volta con 300 g di cocaina: il domenicano gli aveva detto che sarebbe giunta, che doveva alloggiarla, aspettare che andasse in bagno ad evacuare e tenere poi la droga. __________ non ha saputo dire a chi ha poi consegnato lo stupefacente.

                                         In tutto, i viaggi della donna sono stati tre: le prime due volte ha portato 300 g (dei quali lui ha trattenuto 30 g in ogni occasione) e la terza 280 g di cocaina (di cui ne ha trattenuto per sé 20 g).

                                         La droga è stata consegnata a persone, sempre diverse, indicategli dal domenicano, che la ritiravano a volte sotto casa sua, a volte in stazione (pag. 2 seg.).

 

                                         L’8 luglio 2015, __________ ha dichiarato di sapere chi commissionava i viaggi e chi gli dava poi le istruzioni per la consegna agli acquirenti della droga, ma di non voler fare il suo nome per paura (PG __________ dell’8 luglio 2015, AI 38, doc. 5, pag. 3). In seguito, l’interrogante gli ha sottoposto degli estratti di SMS trovati sul suo BlackBerry, inviatigli da un numero sempre intestato a __________, ma in uso a AP 1, con le istruzioni per la consegna della droga. Di fronte a queste prove, __________ ha tentato ancora di evitare di fare nomi, ma poi ha dovuto ammettere di conoscerlo. Egli, tuttavia, ha sostenuto che quella tra lui e il qui appellante era una normale amicizia e che lui lavorava per quest’ultimo nel senso che gli dava dei passaggi quando ne aveva bisogno. La sua reticenza ha subito in questo verbale solo uno scossone, quando messo di fronte ad alcuni SMS dal contenuto inequivocabile (ad es. “Ma sei tu che devi venire da parte del mio amico domenicano? Sono __________!”, all. F al verbale), ha dovuto riconoscere che in qualche occasione ha fatto delle consegne per il suo amico (pag. 6).

 

                                         Il 20 luglio 2015, __________ è stato confrontato con i risultati delle analisi dei tabulati retroattivi, che hanno evidenziato come egli nei sei mesi precedenti sia stato costantemente in contatto con utenze olandesi che lui stesso aveva indicato appartenere a persone legate al traffico di cocaina, e, nel contempo, sia anche sempre rimasto in contatto con AP 1. Ciononostante, ha ribadito che questi era solo un suo amico e che gli faceva da chauffeur portandolo al lavoro a Cademario perché era rimasto senza patente. Nonostante le puntuali contestazioni, l’interrogato ha evitato di collegare il qui prevenuto a questioni di stupefacenti, rifiutandosi in alcuni casi di rispondere e in altri trincerandosi dietro ai “non ricordo”, per raccontare unicamente dei passaggi che gli dava in auto.

 

                                         Il giorno seguente, __________ è stato messo dapprima a confronto con __________ e - dopo averla sentita raccontare __________ e __________) le avevano dato i suoi contatti ma anche quelli di AP 2/AP 1, che lei aveva avvisato entrambi del suo arrivo a Lugano, che nel viaggio in auto da Milano a Lugano, lui aveva chiamato il prevenuto per informarlo, così come lo aveva chiamato non appena arrivati a destinazione, che aveva sentito AP 2 dire a __________ di portare 5 o 6 ovuli a una persona e che era stato AP 2 a pagarla - ha confermato la sua versione (MP confronto __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 29, pag. 3), dichiarando esplicitamente: “AP 1 mi aveva detto, prima che __________ veniva, che sarebbe arrivata una ragazza con l’aereo che avrebbe portato droga, 30 ovuli. (…) E’ corretto che è stato AP 1 a darle i soldi quando __________ partiva, io adesso non ricordo l’ammontare, se lei dice che ho cambiato Euro 1'500.- credo sia corretto” (pag. 3).

                                         Poco oltre, __________ ha confermato integralmente anche tutto quando la donna ha raccontato in merito a quanto avvenuto durante il primo soggiorno e in merito al secondo viaggio in Ticino, anche laddove ha descritto il ruolo dominante ed attivo dell’appellante (pag. 4), aggiungendo che __________ era un amico di AP 1 e che le questioni di droga venivano discusse solo tra loro due. Mai tra lui (__________) e __________, che tra l’altro non ha mai visto (pag. 4 seg.).

                                         L’interrogato ha poi puntualizzato: “Confermo che con AP 1 abbiamo ricevuto 24 ovuli a gennaio e che AP 1 ha dato a __________ Euro 1'300. Voglio sottolineare che il mio compito era andare a prenderla e riportarla.” (pag. 5).

                                         __________ ha pure confermato quanto la donna ha raccontato in merito al terzo viaggio, asserendo di non sapere spiegare come mai AP 1 non era ancora riuscito a vendere i 9 ovuli trovati presso il suo domicilio (pag. 5).

                                         Il verbale si chiude con la frase, pronunciata da __________: “Confermo che per conto di AP 1, ho ricevuto dalla sola __________ 820 g di cocaina, e dalla sola __________ almeno 350 g, ricordando meglio 100 g la prima volta e 250 g la seconda” (pag. 6).

 

                                         Al termine del confronto, __________ è stato sentito da solo dal procuratore pubblico, al quale ha spiegato d’aver conosciuto AP 1 nel gennaio 2013, dopo la sua scarcerazione; all’inizio parlavano solo di lavoro e sono diventati amici. AP 1, sapendo che lui consumava, gli ha chiesto se era disposto a tenere droga in casa, promettendo di lasciargliene una parte gratuitamente, mentre l’altra l’avrebbe venduta (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 7, pag. 2). Nella primavera del 2014 è così arrivata __________ (__________) con 100 g, che lui è andato a prendere a Milano per portarla a casa sua a Lugano ed avvertire AP 1 una volta arrivato (pag. 2). __________ non ha saputo dire se il prevenuto, che gliene ha lasciati 20 g per il suo consumo, gli ha detto a chi consegnare la cocaina restante o l’ha presa e consegnata lui.

                                         __________ ha fatto un secondo viaggio a luglio o agosto 2014, portando 250 g. Anche in quest’occasione lui era andato a Milano a prenderla e anche qui aveva potuto tenere 20 g per sé, oltre che ricevere, a vendita conclusa, ulteriori fr. 500.-. Per questa partita, AP 1 gli aveva detto a chi consegnare la droga e quando.

                                         __________ ha pure spiegato il significato di alcuni SMS già prospettatigli, ammettendo questa volta che una parte di essi era in relazione al traffico di stupefacenti, ma precisando anche che altri, indicati con precisione, erano legati a questioni diverse, in apparenza lecite (pag. 2 seg.).

                                         In genere, sulla destinazione dei 350 g portati da __________ e degli 820 g importati da __________, __________ ha risposto: “R. che io avrò fatto dalle 7 alle 8 consegne. Consegnavo dai 40 ai 50 grammi. Era sempre AP 1 che mi diceva che mi avrebbero chiamato. ADR che forse solo in due occasioni ha consegnato alla stessa persona, che una volta ha dato la droga ad un uomo che veniva da Milano e che complessivamente per le sue prestazioni ha ricevuto dai fr. 4'000.- ai fr. 5'000.- (pag. 3).

 

                                         Anche nel verbale del 19 agosto 2015 ha parlato del prevenuto e del suo ruolo nell’importazione dello stupefacente, in linea con quanto detto il 21 luglio 2015, e spiegando d’aver consegnato per suo conto cocaina in al massimo 7/8 occasioni, sempre sotto forma di ovuli che lui dava così come li riceveva e sempre seguendo le sue indicazioni. Solitamente lui recapitava solo la merce, senza ricevere soldi, ad eccezione di un paio di occasioni in cui il cliente lo ha pagato direttamente. Dell’incasso del denaro si occupava il qui appellante (MP __________ del 19 agosto 2015, AI 38, doc. 8, pag. 2 seg.).

 

                                         Il 29 settembre 2015, __________ ha confermato che, nel contesto del traffico messo in atto con AP 1, ha ricevuto da __________ 100 g di cocaina nella primavera del 2014 e 250 g nel luglio/agosto 2014, trattenendo per sé 20 g dal primo trasporto e 30 g dal secondo (20 g dei quali da lui consumati e 10 g venduti), lasciando la rimanenza di 300 g al correo, che li ha venduti (MP __________ 28 settembre 2015, AI 38, doc. 3, pag. 2). Da __________, ha poi confermato aver ricevuto 300 g nel corso del dicembre 2014, 240 g nel gennaio 2015 e 280 g nell’aprile 2015, trattenendo per sé 30 g la prima volta (20 g consumati e 10 g venduti), 20 g la seconda (10 g consumati e 10 g venduti) e 20 g la terza (10 g consumati e 10 g venduti), mentre la rimanenza di 660 g sono stati dati a AP 1 o a persone da lui indicate, ritenuto che gli ultimi 90 g sono rimasti in deposito nel suo appartamento a Paradiso (pag. 3).

 

                                         Il 23 maggio 2016, __________ è infine stato interrogato a confronto con il qui prevenuto e si è limitato a sostenere, in maniera perentoria, di non ricordare nulla di questa storia, se non che lui portava al lavoro AP 1. Addirittura, ha negato di ricordare persino dei 100 g ammessi dal correo (MP di confronto __________ /AP 1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).

                                         In quel periodo entrambi erano incarcerati nella stessa struttura.

                                         A seguito di questo repentino cambio di versione, in data 5 luglio 2016, il procuratore pubblico ha emesso un decreto d’accusa a suo carico per il reato di falsa testimonianza e lo ha condannato ad una pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 300.- (DAC 210/2016, doc. dib. di primo grado 2). La condanna è passata in giudicato, non essendo la decisione stata impugnata.

 

                                         Come si vede dall’evolversi delle deposizioni, __________ ha fatto di tutto per evitare di dover coinvolgere il correo AP 1, e lo ha fatto, come dichiarato sin dall’inizio, per paura di lui. Quando, però, è stato confrontato con le dichiarazioni di __________, in un momento in cui l’appellante era fuori dalla Svizzera, ha deciso di collaborare e ammettere che quanto da lei dichiarato corrispondeva al vero. Lo ha fatto in modo attivo, aggiungendo dettagli e particolari che rendono più che credibile la sua ammissione. Non ha, nemmeno lui, calcato in alcun modo la mano e nemmeno ha fatto trapelare l’esistenza di una qualsiasi forma di astio nei confronti dell’appellante. Anzi, fin che ha potuto, lo ha protetto.

                                         Quando ha deciso di parlare, lo ha fatto con una dovizia di particolari che rendono affidabile le sue dichiarazioni.

                                         Il deciso passo indietro fatto con l’ultimo verbale, quello di confronto con l’appellante, è evidente conseguenza del timore che nutre nei suoi confronti. In effetti, è eloquente a questo proposito, il tenore delle frasi da lui usate: “R. Io ricordo quello che ricordo. Io ricordo che mi chiamo __________, ma se mi chiede cosa ho mangiato sei mesi fa non mi ricordo. ADR che non mi ricordo nemmeno i 100 g che dichiara AP 1” (MP di confronto __________ /AP 1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).

                                         D’altronde, che l’imputato sia una persona temuta, che fa facilmente ricorso a minacce da prendere sul serio, è attestato dalla deposizione di __________ del 12 marzo 2016 confermata anche il 22 marzo 2016 (PG del 22 marzo 2016, AI 59, doc. 15), con la quale ha illustrato, producendo copia dei messaggi lasciati su Facebook, di essere stato minacciato e, addirittura, che AP 1 aveva postato un messaggio con la sua foto e la promessa di dare Euro 10'000.- a chi gli avesse detto dove era (MP __________ del 12 marzo 2016, AI 60, pag. 4 e allegati).

                                         __________, collaborando, ha accusato anche sé stesso. Dalla chiamata in causa del qui imputato non ha tratto alcun particolare beneficio.

                                         Anche la sua chiamata di correo è dunque credibile e fondata.

                                20.   AP 1, per contro, ha ammesso unicamente il suo coinvolgimento nel primo trasporto di cocaina effettuato da __________, quello di 100 g, sostenendo di essere poi stato estromesso dal giro da __________ e __________.

 

                                         Il 6 maggio 2016, dopo aver da principio negato ogni implicazione nell’importazione e commercio di cocaina in Svizzera - così come fatto il giorno precedente (PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26) - ha, oltre che riconosciuto parte dei fatti relativi a __________ di cui sopra, ammesso di aver mentito su alcune cose. In primo luogo ha confessato di aver conosciuto __________ dopo la sua scarcerazione e di aver pensato con lui di cominciare a trafficare stupefacenti (MP AP 1 del 6 maggio 2016, AI 29, pag. 12). Così lo ha messo in contatto con __________, che vive in Olanda, presentatale dal suo amico __________ (__________). __________ ha dunque effettuato il primo viaggio di prova importando 100 g di cocaina, venduti da loro grazie a __________, che aveva i contatti. Dopo questa consegna, __________ aveva tenuto i contatti anche con __________, mentre avrebbe dovuto tenerli solo con il prevenuto, a suo dire. E’ stato così che lui sarebbe stato estromesso dal business. In seguito ha saputo che __________ e __________ avevano anche organizzato l’arrivo di __________, donna che lui ammette aver incontrato, ma con la quale nega aver trafficato stupefacenti (pag. 12).

 

                                         In occasione del suo confronto con __________ (MP di confronto __________ /AP 1 del 23 maggio 2015, AI 59, doc. 5), l’imputato ha ancora una volta ammesso unicamente di essersi limitato al traffico dei 100 g di cocaina portati nel 2014 da __________ sotto forma di ovuli, spiegando di aver smesso perché poi ha trovato lavoro. All’obiezione del procuratore pubblico che in precedenza aveva invece detto di essere stato escluso da __________ e __________, ha subito risposto che era vero e che gli altri contatti telefonici avuti con quest’ultimo erano dovuti al rapporto di amicizia tra loro, mentre non ha saputo spiegare perché aveva avuto contatti telefonici con __________ (pag. 11).

 

                                         Il 4 luglio 2016, il prevenuto ha genericamente confermato le dichiarazioni rese in precedenza, dopo che gli sono state rilette (MP AP 1 del 4 luglio 2016, AI 65, pag. 2). Egli ha in seguito raccontato che la macchina intestata a __________ era sua e che quest’ultimo la usava per portarlo al lavoro, così come l’amico gli aveva dato un telefono con scheda SIM intestata a suo nome (pag. 3).

                                         In merito al traffico dei 1170 g di cocaina in correità con __________, egli ha di nuovo fornito una versione diversa, subito corretta dopo l’obiezione dell’interrogante: “R: io ho messo in contatto __________ con quella gente per i primi 100 g e poi mi sono tolto fuori. La verbalizzante mi dice che avevo dichiarato che invece ero stato estromesso e rispondo che mi hanno tolto loro.” (pag. 7). Ha poi aggiunto che la sua intenzione era di vendere quei 100 g insieme a __________, ma poi lui ha solo saputo che la droga era arrivata e null’altro (pag. 7), contraddicendo così, con quest’ultima frase, quanto affermato in merito alla vendita il 6 maggio 2016.

 

                                21.   In atti vi sono gli estratti dei tabulati telefonici che attestano tutta una serie di contatti tra i telefoni in uso a AP 1 e le altre persone sicuramente implicate nei trasporti e nella fornitura della droga: __________, __________, gli olandesi. Questi contatti si intensificano proprio nei momenti clou della partenza e dell’arrivo del corriere (AI 38 e sunto in MP confronto __________ /AP 1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5).

 

                                         I tabulati prodotti al dibattimento di primo grado (doc. dib. 3), con l’indicazione delle antenne a cui erano allacciati e il luogo in cui si trovavano gli apparecchi (Standorte) attestano la presenza dell’appellante nell’appartamento della compagna, a Paradiso, nei momenti topici del traffico.

 

                                         Inoltre, sempre nell’incarto, si trovano alcuni estratti di SMS scambiati dal prevenuto con __________, che, dal loro contenuto, sono chiaro indizio di un suo coinvolgimento diretto ed attivo nel traffico di droga (AI 38 e ripresa di alcuni di essi in MP __________ del 20 luglio 2015, AI 38, doc. 6).

 

                                22.   Tutto ben ponderato, considerato:

                                         -  che le chiamate di correo non sono una sola ma ben due;

                                         -  che sia __________ che __________, dal momento che hanno deciso di parlare, non si sono limitati a superficiali dichiarazioni, ma hanno fornito descrizioni dettagliate e precise dei fatti e del ruolo giocato dall’appellante;

                                         -  che esse sono lineari e coerenti sia internamente che tra loro;

                                         -  che i due correi __________ e __________ non hanno cercato in alcun modo di scaricare le loro responsabilità sul prevenuto, ma, anzi, hanno tentato in tutti i modi, fintanto che è stato possibile, di lasciarlo fuori;

                                         -  che la ritrattazione di __________ è giustificabile unicamente con il timore nei confronti del prevenuto, che già in precedenza ha minacciato altre persone, senza farsi alcun problema a rendere pubblici i suoi intenti su Facebook, terrorizzandole;

                                         -  che AP 1 si è limitato a negare i fatti, ammettendo solo laddove è stato costretto o ha voluto, ma senza mai spiegare con elementi concreti perché non avrebbe avuto a che fare con il traffico di droga in disamina;

                                         -  che l’imputato, nemmeno su un elemento chiave e semplice da illustrare - e cioè una volta chiamato a spiegare perché lui, dopo l’importazione dei primi 100 g di cocaina non abbia più partecipato al traffico di droga - è stato in grado di essere lineare, avendo dato tre risposte diverse a tre occasioni diverse, corrette immediatamente dopo che l’interrogante gli ha ricordato cosa aveva dichiarato in precedenza, fatto che mina in maniera importante la sua credibilità;

                                         -  che i frequenti contatti telefonici tra le persone coinvolte e AP 1, soprattutto quelli nei giorni topici, sono evidente indizio di un suo coinvolgimento;

                                         -  che da alcuni SMS in atti si evince come il prevenuto abbia giocato un ruolo attivo sia nell’importazione che nella vendita della droga;

                                         -  che l’uso di falsi documenti non gioca decisamente a favore delle tesi difensive, nemmeno nell’ambito della valutazione di questo reato;

 

                                         non si può che concludere a favore della credibilità delle chiamate di correo e, dunque, considerare provati i fatti di cui all’atto d’accusa, e meglio, oltre all’importazione e all’alienazione, almeno parziale, dei 100 g ammessi, anche di tutta la cocaina trasportata da __________, cioè 300 g + 240 g + 280 g = 820 g, per complessivi 920 g.

                                         Inoltre, __________ deve essere creduto anche per quanto concerne i 250 g del secondo viaggio di __________.

                                         Pertanto, complessivamente, i grammi di cocaina trafficata sarebbero 1170 g. Tuttavia, con l’AA, per un errore di ripresa dati riconosciuto dal PP, ne sono stati presi in considerazione 1090 g, sicché si fa riferimento a tale quantitativo.

 

                                         Alienazione a __________ di 50 g di cocaina

 

                                23.   AP 1 è stato condannato in primo grado anche per aver venduto a __________ 50 g di cocaina nel periodo maggio-giugno 2015, a Locarno, nonostante egli abbia sempre negato averle mai venduto droga. A detta dei primi giudici, "l'imputato ha ammesso i fatti, a fronte delle dichiarazioni di __________ " (sentenza impugnata, consid. 3.4., pag. 13).

Con il suo appello, il prevenuto, chiede il proscioglimento da questa accusa.

 

                                24.   __________ è stato sentito il 10 dicembre 2015. Parlando dei suoi fornitori, ha inizialmente dichiarato di riconoscere sulle foto mostrategli anche AP 1 che lui conosceva con il nome AP 2, specificando di averlo visto da un parrucchiere e di sapere che aveva avuto storie con la polizia, ma sottolineando di non avere con lui alcun rapporto di amicizia e, soprattutto, di non aver mai avuto questioni di cocaina con lui (PG __________ del 10 dicembre 2015, AI 28, pag. 4). Con il proseguire dell'interrogatorio, dopo aver deciso di collaborare, ha dichiarato che tale __________ gli aveva fatto due consegne di droga nel giugno-luglio 2015, la prima delle quali, di 50 g di cocaina, era stata effettuata per suo conto dal qui imputato (pag. 7), confezionata in ovuli da 10 g l'uno e da lui subito rivenduta (pag. 8). Egli ha poi precisato di non aver fatto subito il nome del prevenuto "perché ho paura di AP 2 perché fa parte di quel gruppo di persone che girano con i coltelli" (pag. 8).

 

                                         Il correo è stato messo a confronto con AP 1 il 13 maggio 2016 ed ha ribadito la sua deposizione fornendo precisi dettagli sull'acquisto: ha contattato AP 2, tramite un indirizzo email datogli da un amico comune, ed hanno fissato un appuntamento al parcheggio del bar Isolino. AP 2 gli ha poi consegnato i 50 g di cocaina nei pressi della Migros di Minusio, droga pagatagli fr. 2'000.- una settimana dopo, quando aveva rivenduto tutto. In seguito ha chiesto a AP 2 se aveva ancora cocaina, ma egli gli ha risposto che non ne aveva più perché non era sua (MP di confronto __________ /AP 1 del 13 maggio 2016, AI 37, pag. 2). Ha visto l'imputato solo tre volte: alla consegna dei 50 g, al momento del pagamento e una volta al negozietto dominicano vicino alla stazione (pag. 3).

                                         AP 1 ha invece negato tutto, sostenendo che si tratta di una storia inventata e asserendo che lui nel periodo indicato dal suo accusatore non era in Ticino (VI dib. di primo grado, pag. 4), obiezione alla quale __________ ha risposto ribadendo che si trattava della verità (pag. 3).

 

                                         Evidentemente, in base a quanto precede, l'appellante non ha mai riconosciuto i fatti, ma, anzi, li ha sempre contestati. Anche al dibattimento di primo grado. I giudici della Corte delle assise criminali hanno, dunque, sbagliato a ritenere data una sua ammissione in proposito.

                                        

                                25.   In questo caso, ci troviamo di fronte ad una chiamata di correo, cui si oppone la versione dell'appellante, senza che vi siano ulteriori elementi a favore di una versione piuttosto che dell'altra, se non i tabulati delle telefonate prodotti al processo di primo grado (doc. dib. di primo grado 3), che attestano che, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1, nel maggio del 2013 era in Ticino.

 

                                         __________ è stato condannato dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 9 giugno 2016 (doc. TPC 16) per infrazione aggravata alla LStup, in procedura abbreviata, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Tra i fatti che hanno condotto alla condanna, vi sono anche quelli dell’acquisto di 50 g di cocaina, consegnatigli dal qui prevenuto.

 

                                         Preso atto che, con le sue dichiarazioni__________ ha peggiorato la propria posizione processuale, che nella descrizione dei fatti, oltre ad essere stato lineare e congruente, egli ha fornito molti dettagli che la rendono affidabile, non si può che considerare la sua chiamata di correo, fondata e credibile.

                                         Di transenna, si osserva che __________ è stato considerato affidabile anche quando ha dichiarato di aver venduto a __________ 400 g di cocaina, a fronte della contestazione di quest’ultimo. Entrambi sono poi stati condannati per tale importo con sentenze cresciute in giudicato (AI 28 e doc. TPC 16).

 

                                         Anche su questo punto, dunque, l’appello viene respinto e la condanna decretata in primo grado, anche se per altri motivi, confermata.

 

                                         Commisurazione della pena

 

                                26.   AP 1 ha chiesto una massiccia riduzione della pena detentiva e la non revoca della sospensione condizionale a quella di due anni decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.

L’insorgente giustifica tale richiesta con il fatto d’aver postulato il parziale proscioglimento dalle accuse principali relative all’infrazione aggravata alla LStup.

Per quanto concerne i reati non contestati, che si aggiungono a quello del traffico dei 100 g di cocaina, deve pure essere tenuto conto che per quelli del 2011 vi è stata una desistenza e che è trascorso molto tempo.

Da considerare è pure il duro carcere preventivo e la collaborazione fornita sin dall’inizio da AP 1.

Infine, quale fatto nuovo, si deve pure tener presente che a breve il piccolo figlio del prevenuto giungerà in Italia.

                                        

                                27.   L’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2.; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4.; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) - è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

 

                                         La falsità in certificati è sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 252 CP), mentre l’infrazione alla LStr è punita con la pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (art. 115 LStr).

 

                                28.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55; 129 IV 6; 127 IV 101; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009).

 

                                29.   Secondo l’art. 49 cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

                                30.   Dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga trafficata (oltre 1200 g di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va trascurato, ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è posta in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180 consid. 2.; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4; 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).

 

Aggrava la posizione dell’imputato, inoltre, la continuità con cui egli ha delinquito: dal 2011 sino al 2015, de facto, ha trafficato stupefacenti in Svizzera, ad eccezione del 2013, anno della sua scarcerazione ed “espulsione” dal nostro Paese.

 

Vanno, poi, considerati, quali elementi qualificanti, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1, che, comunque sia, ha una formazione scolastica che gli ha consentito di frequentare il primo anno di informatica all’università, che egli non si è mai esposto in prima persona, soprattutto per quanto concerne l’accompagnamento dei corrieri, compito a rischio, delegato a __________. Inoltre, egli ha gestito i pagamenti dello stupefacente e, dato rilevante, era lui personalmente che dava le disposizioni circa la vendita della cocaina. Fatto che attesta il suo buon inserimento nel mondo della droga e, in genere, in quello della criminalità.

Tutto ciò porta, poi, a concludere che AP 1 ha rivestito un ruolo gerarchico primario nell’organizzazione dei reati imputatigli.

 

Da tenere in considerazione è pure l’estensione internazionale del traffico.

                                         Con riferimento ai preparativi per l’importazione del 2011, per i quali il lungo tempo trascorso non gioca un ruolo rilevante, non si può riconoscere una desistenza ai sensi dell’art. 23 CP.

 

In relazione alla falsità in certificati, la gravità è di grado medio, considerato che grazie ai documenti contraffatti egli ha potuto aggirare controlli d’identità e, quindi, anche il bando dalla Svizzera.

Sempre di grado medio è l’infrazione alla LStr, essendo la stessa durata oltre un anno, avendo dimostrato totale indifferenza alle decisioni delle autorità elvetiche ed essendo l’imputato venuto nel nostro Paese anche per delinquere.

 

Dal profilo soggettivo, va considerato avantutto, quale aggravante della posizione del prevenuto, il fatto che egli non è

tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ).

A ciò si aggiunge il fatto che egli ha dimostrato una risoluta volontà di delinquere, non scalfita neppure dalla prima carcerazione in Ticino e dalla condanna del 15 gennaio 2013 decretata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali (inc. 72.2012.135), né tantomeno dalla decisione di divieto d’entrata in Svizzera.

AP 1 ha agito unicamente a scopo di lucro ed ha deciso di trafficare stupefacenti nonostante abbia dimostrato, in passato, di potersi mantenere dignitosamente lavorando onestamente, come fatto al __________ di __________.

 

                                         A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione della LStup risulta essere importante mentre quella per il riciclaggio di denaro e in relazione alla LStr tendenzialmente di media gravità.

                                        

                                         Ciò premesso, tenendo conto a mero titolo indicativo della giurisprudenza di questa Corte (ad es.: sentenza CARP del 21 gennaio 2016, inc. 17.2015.201; sentenza CARP del 14 gennaio 2016, inc. 17.2015.147; sentenza CARP del 2 luglio 2015,17.2015.66; sentenza CARP del 28 gennaio 2015, 17.2014.129; sentenza CARP 15 gennaio 2014, inc. 17.2013.97+115; sentenza CARP del 27 giugno 2011, inc. 17.2011.30+31) nonché alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata la pena di 3 anni, inflitta in prima sede, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella a suo tempo decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.

 

                                31.   AP 1 non può pretendere sconti di pena in forza del suo comportamento processuale, poiché durante buona parte dell’inchiesta ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento, concedendo parziali ammissioni - alquanto limitate per rapporto alle sue effettive responsabilità e per nulla spontanee - in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.

 

                                         Circa il criterio della particolare sensibilità alla pena e dell’effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato che la deve scontare (STF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1.; STF 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; STF 6B_605/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 2.4.3; STF 6B_499/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1.4.). Nella fattispecie, l’appellante è privo di occupazione, vive da tempo lontano dalla sua patria ed ha dei parenti che abitano poco distante dal confine, sicché a tale criterio non si può che dare nel caso concreto grande peso. L’arrivo del figlio per il ricongiungimento famigliare è stato solamente sostenuto ma non dimostrato. A prescindere da ciò, questo rappresenterebbe un elemento positivo, poiché renderebbe possibile le visite in carcere che ora non sono pensabili.

 

                                         In definitiva, dunque, appare corretto confermare la pena di 36 mesi di detenzione fissata con la sentenza impugnata. Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati i presupposti dell’art. 42 CP. In effetti, la prognosi, per l’imputato, non può che essere negativa.

 

                                32.   In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.
Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).

Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP). Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).

Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo, giusta l’art. 46 cpv. 1 CP, solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Come per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La pena deve essere revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (“Bewährungsaussichten”), ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3).

                                        

Di conseguenza, per tutto quanto esposto in precedenza, non si può far altro in questa sede che confermare la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di due anni, inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013, per la quale il periodo di prova non era ancora scaduto al momento dei fatti.

 

Tassazione della nota d’onorario

 

                                33.   Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d’onorario 6 aprile 2017 relativa al procedimento d’appello che espone complessivi fr. 3'092.35.-, di cui fr. 2'521.20 di onorario (corrispondenti a 14.01 ore di lavoro) e fr. 342.10 di spese, oltre all’IVA per fr. 229.05.

                                   a.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

                                  b.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

                                   c.   La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

 

                                  d.   In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

                                   e.   Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21 giugno 1995, in re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 135, n. 3, pag. 232; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. ed., Zurigo 2014, ad art. 135, n. 8; Galiani/Marcellini, in Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4).

 

                                34.   Dal tempo complessivo esposto va dedotta l’ora in più della stimata durata del dibattimento rispetto a quella effettiva. Vengono così tassate 13 ore a fr. 180.- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'340.-.

                                   a.   Le spese esposte sono approvate in ragione di fr. 234.-, calcolate con il forfait del 10%, con l’aggiunta dei fr. 90.- per la trasferta, per complessivi fr. 324.-.

 

                                  b.   L’IVA, calcolata nella misura dell’8%, assomma a fr. 213.15.

 

                                  c.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'877.15.

 

                                  d.   Vista la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna il condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                         Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con la sentenza di primo grado per complessivi fr. 8'631.25, come stabilito al dispositivo n. 8.2 della stessa, impugnato con l’appello. Anche su questo punto, dunque, le pretese dell’insorgente devono essere respinte.

 

                                         A questo proposito va rilevato che il prevenuto, a verbale d’appello, ha espressamente dichiarato di avere dei risparmi a Santo Domingo (verb. dib. d’appello, pag. 3) e di essere disposto ad utilizzarli per contribuire a pagare i costi del difensore d’ufficio.

 

Tassa di giustizia e spese

 

                                35.   In base all’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato.

 

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante. L’art. 425 CPP non trova applicazione, avendo AP 1 dichiarato di avere dei risparmi in patria.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 147, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;

40, 47, 49, 51, 252, 305 bis CP;

19 LStup;

115 LStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello di AP 1 è respinto.

 

                                         Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.1.1., 1.2., 1.3., 4., 5., 6., e 8.1. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

 

                               1.1.   AP 1 è giudicato autore colpevole, oltre che di falsità in certificati e infrazione alla LF sugli stranieri (dispositivi n. 1.2 e n. 1.3. della sentenza impugnata), di:

 

                             1.1.1.   infrazione aggravata alla LStup

 

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

e meglio

per avere, senza essere autorizzato,

 

                         1.1.1.1.   nel corso del 2011, tra la Spagna e Lugano, fatto preparativi all’importazione dalla Spagna di 200 g di cocaina;

 

                          1.1.1.2   nel periodo aprile 2012 / giugno 2012 a Agno, Lugano, Locarno, alienato a __________ 75 g di cocaina;

 

                          1.1.1.3   nel periodo marzo 2014 /aprile 2014 sino al 15 maggio 2015, tra l’Olanda e la Svizzera, in specie Lugano, in correità con __________ __________, la non meglio identificata __________ (__________) e __________,

importato e in parte alienato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 1090 g, di cui 90.12 g (con un grado di purezza tra il 42% e il 42.6%) sequestrati presso il domicilio di __________ in data 15 maggio 2015;

 

                          1.1.1.4   a Locarno, nel corso del mese di maggio 2015 / giugno 2015, alienato a __________ almeno 50 g di cocaina.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               1.3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 2 (due) anni, inflitta a AP 1 con sentenza della Corte delle assise criminali del 15 gennaio 2013.

                               1.4.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 18'847.60 sono posti a carico del condannato.

 

                               1.5.   In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura sino al processo di primo gradoper complessivi fr. 8'631.25 (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

 

                                         - tassa di giustizia                     fr.        2'000.-   

                                         - altri disborsi                             fr.           200.-

                                                                                              fr.        2'200.-

 

                                         sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   La nota professionale 6 aprile 2017 DIFE_1 è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.        2'340.00

-  spese                                       fr.           324.00
-  IVA                                           fr.           213.15

Totale                                          fr.        2'877.15

 

e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                               3.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               3.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                               3.3.   In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato anche l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-  c/o Carcere penale La Stampa,

    6901 Lugano

-  

-  

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

    3003 Berna

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.