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Incarto n. |
Locarno 20 giugno 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 1. febbraio 2016 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 gennaio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 febbraio 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 33893/406
del 25 settembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti
avvenuti a __________ il 19 agosto 2015:
“ Alla guida della vettura __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata” e, onde accedere ad un piazzale posto a sinistra della careggiata, si spostava a sinistra della linea di sicurezza ivi demarcata, superava il primo veicolo della fila fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano in un incidente”.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del
prevenuto alla multa di fr. 350.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di
giustizia per complessivi fr. 180.-.
Contro il decreto d’accusa
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 20 gennaio 2016, il presidente della Pretura penale ha
confermato l’imputazione (sostituendo l’espressione “superava il primo veicolo”
con quella “accostato il primo veicolo”) e la pena contenute nel decreto
d’accusa. Le tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 630.- sono state
accollate al condannato.
C. Con scritto 1° febbraio
2016, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha
confermato, il 17 marzo 2016, con dichiarazione scritta d’appello, in cui ha
postulato la sua assoluzione, ha protestato tasse, spese e ripetibili e ha
chiesto l’esperimento di un sopralluogo.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 18 marzo 2016, la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni
per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Con scritto 11 aprile 2016, l’appellante ha comunicato alla scrivente Corte che
le sue motivazioni “erano già state trasmesse con la dichiarazione
d’appello”. Nel medesimo scritto egli ha ribadito la richiesta di esperire
un sopralluogo.
E. Con scritti 13,
rispettivamente 14, aprile 2016, la Pretura penale e la Sezione della
circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27,
pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a
edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011
del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. a) Per quanto concerne i
segnali luminosi (semafori) l’art. 68 cpv. 1bis
1a frase dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (in
seguito OSStr) sancisce che la
luce rossa significa «Fermata». Il luogo in cui i veicoli devono
fermarsi è indicato da una linea di arresto (bianca, continua e disposta
trasversalmente rispetto alla carreggiata). La parte frontale del veicolo non
deve oltrepassare la linea di arresto (art. 75 cpv. 1 OSStr). La linea di
arresto è completata da una linea longitudinale continua (art. 75 cpv. 2 OSStr)
che, in quanto linea di sicurezza ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 OSStr, non può
essere oltrepassata (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr). L’art. 34 cpv. 2 LCStr
prevede del resto che, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza,
i veicoli devono sempre circolare alla loro destra.
b) L’art. 26 LCStr
prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle
norme stabilite.
Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare
da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso
e a quelli che seguono.
Per l’art. 36 cpv. 3 LCStr, prima di voltare a sinistra, la precedenza
dev’essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. La manovra di svolta
a sinistra può essere operata solo se la visuale è sufficientemente ampia da
poter escludere qualsiasi fonte di pericolo (DTF 84 IV 115, cfr. anche Giger,
SVG Kommentar, 8a edizione, Zurigo 2014, ad art. 36 n. 28).
3. L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta
4. Alle 17’20 del 19
agosto 2015, si verificava un incidente della circolazione a __________, in Via
__________, su un tratto di strada dove - a causa delle dimensioni ridotte
della carreggiata - il traffico è regolato, a fasi alterne, da un impianto
semaforico.
__________ - ottenuta luce verde dal semaforo posto sulla sua corsia -
percorreva, alla guida del suo veicolo, Via __________ in direzione di __________.
Giunto all’altezza del semaforo che regolava il traffico inverso (commutato sul
rosso), egli si è improvvisamente trovato dinanzi, sulla corsia di contromano,
il veicolo condotto da AP 1 che lo ha costretto ad una frenata d’emergenza. La
vettura di __________ veniva quindi tamponata dal motoveicolo che la seguiva,
condotto da __________.
Quest’ultimo rovinava a terra, riportando ferite leggere (cfr. verbali __________
e __________ allegati all’AI 1).
5. Sui fatti qui in esame, AP 1 ha dichiarato:
“il giorno in questione sono partito dal mio
domicilio di __________ ed ero diretto a __________ presso i posteggi FLP in
adiacenza alla fermata del trenino. Giunto su Via __________ in direzione di __________,
altezza impianto semaforico sottopasso FLP, viaggiavo dietro ad un furgone,
tipo giardinieri di colore bianco, il quale si è arrestato al segnale luminoso
rosso. A quel punto, visto che il posteggio che dovevo raggiungere si trovava a
sinistra rispetto il mio senso di marcia ho inserito l'indicatore di direzione
e ho svoltato per accedere alla stradina che porta al posteggio. In quel
momento notavo una macchina che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. La
macchina si fermava e io continuavo la svolta. Una volta posteggiato notavo che
la vettura vista in precedenza era ancora ferma. A quel punto mi recavo sul
luogo e notavo che vi era stato un incidente di tamponamento, tra la citata
vettura ed un motociclista che seguiva. Subito l'automobilista
e il motociclista mi comunicavano che l'impatto era avvenuto a causa della mia
manovra.
(…)
L'agente interrogante mi fa
prendere atto che nel tratto di strada da me percorso vi è una linea di
sicurezza che io ho oltrepassato. Cosa ha da dire in merito?
R: Ammetto di aver oltrepassato la linea di sicurezza per immettermi nel
posteggio.
D: Ha prima dichiarato che viaggiava dietro ad un furgoncino da giardinieri,
quest'ultimo si è fermato all'impianto semaforico. Lei ha dovuto sorpassarlo
per poter entrare nei posteggi a sinistra rispetto il suo senso di marcia?
R: Si in un primo momento ho iniziato la manovra di sorpasso ed arrivato
all'altezza del medesimo furgone ho avuto la possibilità di entrare nei
posteggi.
Voglio specificare che non ho effettuato un sorpasso completo del mezzo che mi
precedeva”
(cfr. verbale AP 1 21 agosto 2015, allegato all’AI 1, pag. 2-3).
Giudizio di primo grado
6. Dinanzi al pretore, AP
1 ha, nella sostanza, confermato la propria versione dei fatti, precisando
tuttavia che la linea continua longitudinale non era “molto visibile sul
campo stradale” e che nel punto dove aveva svoltato “non era
percepibile” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al
verbale dib. di primo grado).
7. Nel giudizio impugnato, il presidente
della Pretura penale ha innanzitutto accertato - sulla scorta delle foto contenute
nel Rapporto di polizia - che la
linea longitudinale “benché sbiadita - soprattutto nella parte precedente la
linea d’arresto - era visibile” e che, pertanto, avendo l’imputato ammesso
di averla oltrepassata, il rimprovero mossogli con il DA era pertinente (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 4-5).
Il primo giudice ha poi ancora ritenuto, sempre sulla base delle foto in atti,
che, “per eseguire a velocità normale, senza “tagliare” la curva, la manovra
di svolta a sinistra eseguita dall’imputato si deve per forza di cose procedere
oltre la linea di arresto”. Pertanto - ha spiegato - egli “non ha
ossequiato la luce rossa del segnale luminoso che gli imponeva di fermarsi e di
non oltrepassare quella linea” (cfr. sentenza
impugnata, consid. 10 pag. 5).
Il primo giudice ha infine rilevato che, spostandosi sulla corsia di
contromano, l’imputato è stato di pericolo e di ostacolo per gli altri utenti
della strada che provenivano in senso inverso e godevano del diritto di
precedenza, violando in tal modo gli art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr. Al
riguardo il pretore ha in particolare ritenuto:
“Non si può poi non rilevare che l’imputato ha
fatto uso della corsia di contromano in un punto e in un momento che si devono
definire “critici”.
Per quanto concerne il punto la visuale non era certo ottimale. A mente del
difensore la medesima era di una trentina di metri e quindi sufficiente tenuto
conto della velocità massima consentita di 30 Km/h. Questa tesi non può essere
condivisa. Il ragionamento del legale si fonda sulla fotografia n. 3 allegata
al rapporto di polizia, che è stata scattata al centro della carreggiata
all’altezza della linea di arresto. Non si tratta all’evidenza della visuale
che ha chi si trova incolonnato sulla parte destra della strada come lo era
l’imputato.
Da quella posizione lo spazio visibile, come si può notare dalle foto aeree, si
spinge poco oltre il punto in cui è situato il semaforo. Non si ha
assolutamente visibilità oltre la curva a destra. Questo a maggior ragione
quando – come in casu leggendo le dichiarazioni dell’imputato medesimo – in
testa alla colonna ferma vi è un furgone, ciò che induce a ritenere che la
visuale sia ulteriormente compromessa.
Anche il momento scelto per lo spostamento a sinistra non era certo ideale.
L’impianto semaforico indicava luce rossa, tant’è che già il veicolo che
precedeva quello di AP 1 aveva dovuto fermarsi. Ciò significa che per chi
proveniva dalla direzione contraria la via era libera. L’imputato doveva quindi
attendersi che da un momento all’altro sarebbe sbucato qualcuno, soprattutto in
quell’orario di traffico intenso” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 5).
Ciò posto, il pretore ha condannato AP 1 alla multa di fr. 350.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 12 pag. 6).
Appello
8. Si osserva
preliminarmente che la richiesta dell’appellante di esperire un
sopralluogo sul luogo dell’incidente - formulata per la prima volta in questa
sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - dev’essere respinta.
L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di
addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come
nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n.
3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).
9. Nel suo gravame (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2-3), AP 1 sostiene che:
- egli
non ha superato né la linea semaforica perpendicolare alla direzione di marcia,
né l’impianto semaforico indicante luce rossa, ma ha svoltato a sinistra prima
di questi due punti;
- come
risulta dalle foto prodotte in Pretura penale la linea di sicurezza “è
talmente sbiadita da essere invisibile” per cui “se dal profilo formale”
essa è stata “prevista e dipinta sull’asfalto”, allo stato attuale “non
può essere ritenuta sufficiente”;
- egli
non è responsabile dello scontro che ha coinvolto i veicoli di __________ e di __________,
ritenuto che “il tutto è solo dovuto alla velocità, mancata distanza e/o
imperizia di colui che ha tamponato”.
10. Per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo
per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista
manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia
(DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF
135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173
consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
11. Nella misura in cui
sostiene di avere svoltato a sinistra prima della linea d’arresto del semaforo,
AP 1 si limita a riproporre la propria versione dei fatti, senza spiegare
perché l’accertamento pretorile secondo cui egli aveva “per forza di cose”
oltrepassato la linea d’arresto (conclusione dedotta da un esame della
situazione dei luoghi operato sulla scorta delle foto in atti) sarebbe
arbitrario.
Impropriamente motivato, il gravame su questo punto va pertanto dichiarato
irricevibile.
12. Per quanto concerne,
poi, il superamento della linea di sicurezza, questa Corte ritiene che
l’accertamento del primo giudice secondo cui detta linea “benché sbiadita (…)
era visibile” è - con riferimento a quanto deducibile dalle foto contenute
nel Rapporto di polizia (cfr. in part. le foto 2 e 5 allegate all’AI 1 e quelle
aeree estrapolate da googlemaps.ch e allegate al verbale del dibattimento) -
del tutto sostenibile. Nessuna conclusione contraria permettono, in
particolare, le foto prodotte dall’imputato in Pretura penale, che - oltretutto
- risultano difficilmente intellegibili a motivo delle ombre proiettate sulle
carreggiata (cfr. in part. le ultime 3 foto allegate al verbale del
dibattimento).
Su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto.
13. Visto quanto precede,
questa Corte conferma il giudizio di condanna emanato dal primo giudice.
Spostandosi sulla corsia di contromano per immettersi nei posteggi FLP (il cui
viale di accesso si trova sulla sinistra della carreggiata), AP 1 ha, in
particolare, violato le norme della circolazione che gli imponevano, da un
lato, di fermarsi sulla sua corsia di marcia (in colonna dietro al furgone che
lo precedeva) fino alla commutazione del semaforo sul verde (art. 68 cpv. 1bis 1a frase e 75 cpv. 1 OSStr) e gli
impedivano, dall’altro, di svoltare a sinistra prima di aver superato la linea
di sicurezza longitudinale (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr e 34 cpv. 2 LCStr).
La sua manovra appare, poi, ancora maggiormente reprensibile, ritenuto che,
come accertato dal pretore, egli - per accedere ai posteggi FLP - si è spinto
(almeno con la parte anteriore del veicolo) addirittura oltre alla linea
d’arresto del semaforo ancora commutato sul rosso.
Come indicato nel giudizio impugnato, l’appellante ha, inoltre, violato gli
art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr
(oltre l’art. 34 cpv. 3 LCStr), avendo egli ostacolato gli utenti della strada
che circolavano in senso inverso conformemente alle norme stabilite e che
beneficiavano del diritto di precedenza (cfr. al riguardo le pertinenti
considerazioni sviluppate al consid. 11 pag. 5 del giudizio impugnato,
riportate al consid. 7 del presente giudizio).
Ritenuto quanto precede, AP 1 si è reso colpevole del reato di infrazione alla
LCStr ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3 LCStr nonché 68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a e 75 cpv. 1 OSStr.
14. Solo di transenna è
qui ancora il caso di osservare che eventuali infrazioni alla LCStr commesse
dal motociclista (evocate dall’appellante nel suo gravame) sono irrilevanti per
il presente giudizio, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle
proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).
15. Quanto alla
commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva
che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 350.- inflitta
all’appellante dal presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.
art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
16. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e
3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr
68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a, 75
cpv. 1 OSStr,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per non avere, il 19 agosto 2015 a __________, alla guida della vettura __________, osservato una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata” e, onde accedere ad un piazzale posto a sinistra della carreggiata, essersi spostato a sinistra della linea di sicurezza ivi demarcata e avere accostato il primo veicolo della fila fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano in un incidente.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 630.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.