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Incarto n. 17.2016.144 |
Locarno 25 agosto 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 giugno 2014 dal
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1. marzo 2016) nei confronti di |
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IM 1 rapp. dall’avv. DI 1 |
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. con DA n. 34/2012 del 9 gennaio 2012 emanato dal Procuratore pubblico AP 1, l’appellante è stata ritenuta autore colpevole di:
1. lesioni colpose gravi
per avere, il 28 maggio 2011, verso le ore 20.40, ad Agno, in Via __________, cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a PC 1 ed in particolare,
circolando al centro della carreggiata anziché a destra, alla guida dell’autovettura marca Smart targata __________ in stato di inattitudine, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza, nonché arrestandosi al centro della carreggiata quando ha visto sopraggiungere in senso opposto lo scooter marca MNK YQ100 targato __________ condotto da PC 1, costringendo quest’ultimo a frenare e sterzare bruscamente per evitare la collisione, causandone la perdita di controllo del motoveicolo e la caduta a terra, nella quale riportò gravo lesioni personali e meglio un trauma cranico, un trauma alla colonna vertebrale, un trauma toracico, un trauma addominale, un trauma muscolo-scheletrico ed una lussazione esposta interfalangea prossimale al secondo dito della mano destra, che lo obbligarono ad una degenza ospedaliera e riabilitativa prolungata, con conseguente inabilità lavorativa prolungata, come attestato dal certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di Lugano, agli atti;
2. guida in stato di inattitudine
per avere, nelle circostanze di cui sopra, con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (min. 1.45 ‰ – max. 2.09 ‰) guidato un veicolo a motore in stato di inattitudine;
3. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., omettendo di circolare il più possibile sul margine destro della strada e causando la caduta del motoveicolo nelle modalità descritte, violato gravemente le norme della circolazione stradale;
e ne è stata proposta la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, per complessivi fr. 3’000.-, pena sospesa per un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1’200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di 24 giorni.
Parimenti è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato PC 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
L’accusa ha postulato inoltre la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese per fr. 400.-.
B. Con sentenza 28 maggio 2014 (motivazione intimata quasi due anni dopo, il 1. marzo 2016,), la giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputata dall’accusa di lesioni colpose gravi, mentre l’ha dichiarata autrice colpevole degli altri due reati a lei ascritti con il DA, condannandola alla pena di 40 aliquote giornaliere da fr. 50.- l’una (per complessivi fr. 2’000.-), sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 320.- (con pena sostitutiva in caso di mancato pagamento corrispondente a 8 giorni di detenzione) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'484.-.
C. Contro la sentenza della Pretura penale, il procuratore pubblico AP 1 ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con dichiarazione di appello 17 marzo 2016, con cui ha precisato di appellare unicamente il proscioglimento dal reato di lesioni colpose gravi (dispositivo n. 1.) e, di riflesso, la commisurazione della pena (dispositivi n. 3.1. e 3.2.), nonché l’accollamento di tasse e spese (dispositivo n. 4), chiedendo la condanna della prevenuta anche per il reato di lesioni colpose gravi, così come proposto con il DA.
D. Con istanza probatoria 9 maggio 2016, l’imputata ha chiesto
- l’interrogatorio degli agenti di polizia incaricati della stesura del rapporto, rispettivamente che hanno preso in consegna il casco;
- l’interrogatorio degli agenti di polizia, rispettivamente degli operatori dell’ambulanza intervenuti al momento del soccorso, per riferire della posizione finale del signor PC 1 e del suo scooter;
- l’esperimento di una perizia atta a chiarire la dinamica dell’incidente, la velocità del motoveicolo e le modalità con le quali il signor PC 1 si è procurato le varie lesioni.
Con decisione del 20 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata respinta.
E. Preso atto del consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 1. giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui il PP ha dato seguito il 17 giugno 2016.
F. Nella motivazione scritta, l’appellante ha sostenuto che la versione dei fatti fornita dall’imputata non è credibile, in modo particolare laddove ella ha dichiarato che il motociclista non indossava il casco di protezione e ove ha sostenuto che la velocità di PC 1 era troppo elevata e inadeguata alle circostanze (doc. CARP IX, pag. 2 seg.).
Il Procuratore ha poi illustrato come la giudice della Pretura penale oltre ad aver emanato una sentenza giuridicamente errata, ha pure mischiato i concetti di causalità naturale e causalità adeguata e non ha tenuto conto della notoria e consolidata giurisprudenza in materia: la velocità di PC 1, anche se elevata, non è circostanza così eccezionale ed imprevedibile da relegare in secondo ordine la grave infrazione dell’imputata.
Inoltre, il PP ha sostenuto che la sentenza di primo grado è errata anche nel risultato in quanto, da una parte, proscioglie l’accusata dal reato di lesioni colpose ma, dall’altra, la condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cpv. 2 LCStr.
Infine, l’appellante rileva come la perizia prodotta dalla difesa sia del tutto inattendibile, non considerando le dichiarazioni delle persone coinvolte, dando per acquisite e scientificamente provate mere ipotesi di lavoro e, in parte, fondandosi su una realtà dei fatti diversa da quella che risulta dagli atti.
G. Con osservazioni 3 agosto 2016, il difensore dell’imputata ha postulato la reiezione dell’appello, spiegando come le conclusioni della prima istanza siano corrette. Egli ha rilevato come non sia corretta la deduzione dell’appellante per la quale l’imputata stava per affrontare una curva sinistra, poiché al momento dell’impatto era ancora sul rettilineo, mentre PC 1 era in curva e aveva la visibilità alla sua destra ostruita dalla vegetazione. Non vi sono prove di dove circolasse l’imputata esattamente, se a destra o in centro alla carreggiata, poiché l’unica cosa certa è la sua posizione finale. Pure certo è che ella ha potuto fermarsi nella metà dello spazio visivo; PC 1 invece no. In merito al casco, il fatto che questo sia stato trovato distante dal luogo dell’impatto è indizio che non fosse stato indossato. Indipendentemente dalla sua velocità, che si ritiene essere elevata, è dato di fatto che la vittima ha perso il controllo dello scooter.
In diritto, se l’art. 34 cpv. 1 LCStr impone di circolare a destra, questo non significa che si debba circolare il più a destra possibile senza tener conto delle circostanze concrete. A tal proposito la prevenuta ha richiamato l’art. 7 ONC: il principio della circolazione sulla metà destra della strada non è applicabile alle strade di larghezza limitata. In tal caso il conducente deve prendere adeguate precauzioni, quali ridurre la velocità.
Nulla, poi, lascia presumere che PC 1 abbia tentato di scansare la Smart sulla sinistra, come vorrebbe l’appellante. Inoltre anche se la vettura fosse stata sulla destra, la larghezza della strada non consente di incrociare a velocità elevate.
Manca indubbiamente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento della prevenuta e l’incidente.
Chiedendo la conferma della sentenza impugnata, IM 1 postula il riconoscimento di fr. 3'225.42 a titolo di indennità ex art. 429 CPP e produce la relativa nota.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. IM 1 è nata a __________ (Bielorussia) il __________ ed è domiciliata a __________. È vedova, non ha figli ma, stando alle dichiarazioni del suo difensore, si è coniugata recentemente con il signor __________, del quale ha preso il cognome, ed è in stato interessante.
Professionalmente, al momento del dibattimento di primo grado, era attiva come collaboratrice domestica, guadagnando fr. 2'000.- netti al mese. Ora non è chiaro se stia ancora esercitando o meno tale attività.
È titolare di una licenza di condurre svizzera, cat. B, dal 30 maggio 2008.
2. Sabato 28 maggio 2011, alle ore 20;40, si è verificato, a Agno, su via __________, un incidente della circolazione che ha visto coinvolte le parti, la cui dinamica può essere così riassunta.
IM 1, alla guida della sua vettura marca Smart, targata __________, stava circolando in discesa su via __________ in direzione di Agno ad una velocità dichiarata di 20 km/h. Dopo aver percorso 100 m circa su questa strada ad una sola corsia della larghezza di 4 m, in prossimità di una curva per lei piegante a sinistra, ha notato sopraggiungere l’accusatore privato a bordo del suo scooter ed ha frenato immediatamente fino ad arrestarsi completamente in mezzo alla carreggiata.
Frattanto PC 1, nel tentativo di evitare la collisione, ha sterzato “verso sinistra” - invero, pur non essendo necessario per il giudizio, non si capisce bene sinistra per chi, poiché a dichiararlo è stata IM 1 che non l’ha specificato (PG 3 giugno 2011, pag. 2) e poiché nelle foto del rapporto di polizia lo scooter è per terra sul suo fianco destro, cosa che lascerebbe intendere che sia scivolato con il manubrio girato in quella direzione - perdendo il controllo del motoveicolo e rovinando al suolo. Caduto sull’asfalto, egli ha continuato a scivolare insieme al suo mezzo sino ad arrestarsi contro l’auto della prevenuta. L’urto è avvenuto tra la parte bassa anteriore destra della Smart e la parte inferiore dello scooter (AI 1). Quest’ultimo è poi rimbalzato indietro per trovarsi nella posizione finale a qualche metro di distanza dall’auto.
A seguito della caduta PC 1 ha subito delle lesioni gravi, attestate nel certificato medico del 25 novembre 2011 del servizio di chirurgia generale dell’Ospedale regionale di Lugano (AI 4) e meglio: trauma cranico, trauma della colonna vertebrale, trauma toracico (contusione cardiaca, frattura della prima costa sinistra), trauma addominale (lacerazione segmenti epatici, piccola lesione della milza), trauma muscolo-scheletrico (frattura scomposta della base del terzo metacarpale mano sinistra, lussazione esposta intrafalangea prossimale del secondo dito della mano destra).
Il paziente è rimasto degente presso l’Ospedale Civico di Lugano dal 28 maggio al 17 giugno 2011, per poi essere trasferito alla Clinica Hildebrand di Brissago per il proseguimento delle cure.
Secondo quanto scritto dalla polizia nel suo rapporto - ed in maniera del tutto verosimile - le ferite non sono state provocate dall’impatto con l’automobile di IM 1, ma da quello contro il manubrio dello scooter (quelle al torace) e con l’asfalto (AI 1, rapporto di polizia, pag. 2).
3. Quella sera l’imputata aveva bevuto del vino ad una grigliata, tanto che il tenore alcoolico poi misurato sulla scorta dell’esame del sangue ha dato un risultato tra l’1.45 g/kg e il 2.09 g/kg. Per contro, l’analisi del tasso alcolemico sull’accusatore privato ha dato esito negativo.
4. Dall’interrogatorio dell’accusata - unica persona che ha potuto esprimersi sui fatti in quanto PC 1 non ricorda più nulla e non vi sono testimoni - è emerso che al momento dell’incidente lei stava circolando al centro della strada “perché è stretta”, cosa che faceva anche il motoveicolo proveniente dalla direzione contraria (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3).
Mentre ella stava transitando a velocità molto ridotta, circa 20 km/h secondo il suo dire, l’accusatore privato aveva certamente una velocità non adeguata a quel tratto di strada, da lei tuttavia non quantificabile (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3). La bassa velocità della Smart è comprovata dal fatto che è riuscita ad arrestarsi immediatamente.
La prevenuta ha sostenuto parimenti di avere avuto i fari anabbaglianti accesi, mentre che PC 1 circolava senza casco e a luci spente (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3 e PG 3 giugno 2011, AI 1, pag. 2)
5. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
6. L’art. 125 cpv. 1 CP punisce colui che, per negligenza, causa un danno al corpo o alla salute di una persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio, cpv. 2.
La realizzazione di questo reato presuppone l’adempimento cumulativo di tre condizioni: l’esistenza di lesioni corporali, una negligenza e un nesso di causalità tra la negligenza e le lesioni.
Una negligenza è data se, per imprevidenza colpevole, l’autore ha agito senza rendersi conto o senza prendere in considerazione le conseguenze dei suoi atti, art. 12 cpv. 3 CP. La negligenza richiede avantutto che l’autore abbia violato le regole di prudenza che gli imponevano le circostanze per non oltrepassare i limiti del rischio ammissibile. In secondo luogo, la violazione di tali regole deve essere colpevole, vale a dire che ci si deve trovare di fronte ad una disattenzione da parte dell’autore o a una mancanza di sforzo riprovevole (DTF 135 IV 56 consid. 2.1.).
Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate da associazioni o categorie professionali private o semiprivate, se comunemente riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d).
In ambito di circolazione stradale è opportuno richiamarsi alle relative regole (DTF 122 IV 133 consid. 2a).
7. Giusta gli art. 34 cpv. 1 LCS e 7 cpv. 1 ONC i veicoli devono circolare a destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Il principio è quindi quello per il quale il conducente deve circolare il più a destra possibile, nella misura in cui le circostanze lo esigono e lo consentono (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 4ème ed., Basilea 2015, ad art. 34 LCS, n. 1.3).
La regola non ha valenza assoluta. L’art. 7 cpv. 1 seconda frase ONC prevede in effetti delle eccezioni nei casi in cui la strada è convessa o comunque difficile da percorrere, così come nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso.
Al momento di incrociarsi, due veicoli devono spostarsi ognuno alla propria destra (art. 35 cpv. 1 LCStr.).
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che su una strada della larghezza di 5.5 m, un motociclista che circola a 1 m dal bordo destro della carreggiata e collide con un bus, non ha mantenuto sufficientemente la destra (JdT 1986 I 405 n. 15).
8. L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
In altri termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui chi è alla guida di un veicolo deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, quando l’incrocio con altri utenti della strada è difficile, nella metà dello spazio visibile.
Il citato disposto è violato anche ove l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste ne impongono un’ulteriore riduzione (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.3).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
9. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Egli deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve potersi fermare nella metà dello spazio visibile (art. 31 cpv. 2 LCStr).
10. Nel caso che ci occupa, è assodato che IM 1 ha circolato al centro di una strada a una sola carreggiata della larghezza di circa 4 m, con dei bordi che, nel tratto in questione, sono rovinati al punto da ridurne la parte percorribile, soprattutto per una motocicletta.
Una Smart è larga 1.51 m (doc. dib. PP 1). Come si può notare dalle foto in atti prese dagli agenti il giorno dell’incidente (AI 1), lo spazio libero restante della carreggiata, sul lato destro e quello sinistro dell’auto ferma, è minore della larghezza del veicolo, sicché è legittimo arguire che, qualora la prevenuta avesse circolato completamente sulla sua destra, la motocicletta avrebbe avuto meno di 1.50 m di spazio per passare. Già solo con l’aiuto di una riga e della matematica, fondandosi sulla foto, si giunge alla conclusione che le misure indicate sono errate e che quelle reali sono circa, tenuto conto degli specchietti, 10 cm in meno per parte (quindi 1.30 m).
Ritenuto che non si può pretendere che l’auto circoli completamente al ridosso del cordolo e che si deve tenere conto che il bordo a sinistra (secondo la direzione di marcia dell’imputata) della strada era irregolare e rovinato, non si può che ridurre ulteriormente lo spazio ipotetico disponibile al passaggio sulla destra della moto, così come rettamente fatto dal perito di parte (doc. PP n. 29, tavola 8 pag. 13 e tavola 9 pag. 14). Ipotizzando una distanza dal cordolo di 15 cm (comunque sia, difficile da mantenere) e circa 20 cm in meno sulla sinistra, si può concludere che lo spazio per il passaggio era inferiore al metro (95 cm nella migliore delle ipotesi).
Viaggiando con questa traiettoria, l’imputata ha certamente infranto l’obbligo di transitare il più possibile a destra, dunque l’art. 34 LCS e l’art. 7 ONC. Lo ha tuttavia fatto, come testé appurato, omettendo di lasciare libero uno spazio di, al massimo, 95 cm di corsia transitabile ai veicoli in contromano.
Nesso di causalità
11. Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).
12. Nella fattispecie, è assodato che i danni alla salute subiti dall’accusatore privato sono riconducibili alla sua perdita di controllo dello scooter ed alla caduta che ne ha fatto seguito.
Non ricordando PC 1 nulla dell’accaduto, entrano in prima battuta in considerazione le dichiarazioni della prevenuta che ha asserito come, a suo modo di vedere, il giovane circolasse ad una velocità non adatta alle caratteristiche della strada percorsa (“alta velocità”, PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 2), come anch’egli transitasse al centro della carreggiata (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3) e come egli abbia sterzato violentemente verso la sua sinistra, cadendo con la moto prima di andare a cozzare contro la sua auto (PG 3 giugno 2011, AI 1, pag. 1).
La caduta prima dell’impatto è comprovata dai riscontri oggettivi circa i punti di collisione tra i due mezzi, mentre il fatto che la velocità fosse comunque sia eccessiva, lo è dalla posizione finale dello scooter che, dopo aver sbattuto contro la Smart ferma, è rimbalzato indietro per tre metri almeno (fotografie in AI 1 e perizia di parte, doc. PP 29, pag. 18, punto n. 3.3.1.4., trattandosi di un accertamento affidabile).
Come visibile sempre dalle fotografie in atti (AI 1 foto 1 e foto 3) e dalle immagini di google earth/google street, nonostante sulla sinistra dell’automobile dell’imputata vi è, sì, un piccolo spazio di asfalto, di fianco ad esso, tuttavia, si trova ancora una striscia di terreno sterrato praticabile che, fatte le proporzioni con le dimensioni della Smart, garantisce uno spazio ulteriore di oltre un metro. Spazio che a bassa velocità è sicuramente percorribile senza grossi problemi anche da uno scooter.
La brusca manovra che ha portato alla caduta dello scooter non si spiega, se non con un errore del conducente e con il fatto che la velocità inadeguata da lui avuta non ha lasciato margini di correzione. In effetti, così come la prevenuta, anch’egli, se avesse viaggiato ad una velocità corretta per la morfologia della tratta in questione, avrebbe potuto e dovuto arrestarsi nella metà dello spazio visibile, senza cadere e senza cozzare contro l’auto proveniente in senso contrario.
13. Da quanto in atti si può dunque considerare accertato che se IM 1 avesse mantenuto la destra, vi sarebbe stato a disposizione uno spazio di asfalto di circa 95 cm per consentire all’accusatore privato di passare ed incrociare il suo veicolo. Tenuto conto che la larghezza di un manubrio di scooter è di poco inferiore ai 70 cm (come si può calcolare dalle foto e soprattutto secondo i dati tecnici che si trovano in internet, http://www.dueruote.it/nuovo/mbk/mbk-nitro/, in base ai quali è di ben 69 cm), ne risulta che l’incrocio sarebbe stato facile - anche considerato che sulla sua destra non vi erano ostacoli per cui le ruote avrebbero potuto essere anche dirette sul margine esterno della carreggiata - ma ad una velocità moderata.
Semplice sarebbe pure stato transitare a lato del veicolo nella posizione in cui effettivamente esso si trovava, sempre alla condizione di una velocità contenuta.
La causa primaria dell’incidente non può pertanto essere imputata all’infrazione commessa dalla prevenuta. Essa deve piuttosto essere ascritta all’andatura non adattata alle circostanze del motoveicolo ed alla sua imperizia. In effetti, visto che anch’egli circolava al centro della strada, ad una corsia sola e a curve con visibilità limitata, avrebbe indubbiamente dovuto adattare la velocità, come imposto dalla legge, in modo tale da potersi fermare nella metà dello spazio visibile, come fatto dalla signora IM 1. Questo errore, di per sé grave, non lo è tuttavia al punto da rappresentare un evento straordinario ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità adeguato.
Analogo ragionamento vale per il casco. In effetti, non essendo stato possibile appurare se la vittima indossasse regolarmente il casco se ne deve dedurre, in applicazione del principio in dubio pro reo, che non lo abbia fatto. Si tratta di una grave colpa da parte sua, che ha verosimilmente (neppure questo è stato approfondito dall’accusa) avuto un’incidenza rilevante sulla gravità delle ferite al capo. Nondimeno, non costituisce una mancanza tanto inusuale e imponderabile da relegare in secondo piano il comportamento della prevenuta.
Inoltre le ferite alla testa non sono state le uniche e per le altre, l’aver indossato o meno il casco non ha avuto alcun influsso.
14. Analogo è il discorso per la caduta. I reali motivi all’origine della perdita di controllo dello scooter non sono stati accertati perché impossibile farlo, visto che l’accusatore privato ha subito un’amnesia e visto che non sussistono prove oggettive in atti.
Il resto sono tutte congetture. Non è in effetti possibile stabilire con certezza se lo ha fatto nel maldestro tentativo di passare a destra del veicolo, oppure se lo ha fatto perché ha erroneamente frenato (ad esempio solo con il freno anteriore), oppure ancora se ha sterzato bruscamente e maldestramente a sinistra perché spaventato, rispettivamente perché ha visto l’auto all’ultimo momento, forse poiché distratto da altro o perché guidava senza cercare di guardare il più lontano possibile in modo da prevenire gli ostacoli (cosiddetta guida alla cieca; esempio analogo in STF 6B_163/2010 del 23 aprile 2010).
Qualsiasi sia la spiegazione, tra quelle ipotizzabili, si tratta in ogni modo di atti/errori decisivi, grossolani ma presagibili. In effetti non è assolutamente straordinario che un utente della strada circoli a velocità inadeguata e non lo è nemmeno che in simili circostanze, trovandosi improvvisamente di fronte un ostacolo, reagisca in maniera insensata.
Pur essendo gravi, le colpe del ciclomotorista non sono tali da interrompere il nesso di causalità adeguata. Non conoscendo il diritto penale il principio della compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), IM 1 deve essere condannata per il reato di lesioni colpose.
Sulla gravità delle lesioni, la difesa non ha sollevato particolari osservazioni. D’altronde il certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di Lugano non lascia dubbi in merito.
15. L’adempimento del reato di lesioni colpose gravi (art. 125 CP) assorbe quello di grave violazione delle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) quando le ferite cagionate sono la conseguenza di una tale infrazione (DTF 91 IV 30; 91 IV 211). Un concorso tra le due fattispecie è riconosciuto solo quando, oltre alla vittima, vi sono altre persone che sono state messe in pericolo dal mancato rispetto delle norme della circolazione imputabile all’accusato.
Nel caso che ci occupa, nonostante la condanna per il reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr non sia stata impugnata, in applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP, questa Corte deve prosciogliere l’appellante da questa imputazione, poiché, se ciò non avvenisse, si avrebbe una decisione iniqua e contraria alla legge.
Commisurazione della pena
16. In prima sede è stata inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 40.- l’una, per complessivi fr. 1'600.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e della multa di fr. 320.-.
L’appellante ha chiesto che la sanzione venga fissata in 60 aliquote giornaliere da fr. 40.- l’una, per complessivi fr 2'400.-, sospesa per due anni, oltre alla multa, aumentata a fr. 480.-.
Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), da effettuare nel rispetto dell’art. 49 CP, si deve tenere conto, a favore dell’imputata, che la sua colpa ha avuto un’importanza molto limitata, minima, nell’insorgere delle lesioni subite dall’accusatore privato, rispetto alle colpe, preponderanti, di quest’ultimo.
Inoltre non si può dimenticare che, essendo la sentenza motivata stata intimata a quasi due anni dal dibattimento – in, per quanto consta a questa Corte, immotivato dispregio dell’art. 84 cpv. 4 CPP - ci si trova qui di fronte ad un caso di crassa violazione del principio di celerità.
Tutto ciò considerato, appare nella fattispecie corretto, nonostante l’accoglimento dell’appello, mantenere la pena al livello di quella decretata in prima sede.
Indennità ex art 429 CPP
17. Preso atto della sua condanna, l’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1 va, necessariamente, respinta.
Tasse, spese
18. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’925.-, sono posti a carico della condannata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Ritenuto poi come ella non abbia ragione di trovarsi, sulle spese, in una posizione più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se l’esito del presente procedimento fosse stato raggiunto già con la procedura di primo grado, gli oneri processuali relativi all’appello del PP sono posti a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
125 CP;
26, 31, 32, 34, 35, 90, 91 LCStr
4, 7 ONC
nonché, sulle spese e la tassa di giustizia, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, ricordato che in assenza d’impugnazione il dispositivo n. 2.1. della sentenza impugnata è passato in giudicato,
1.1. IM 1, è dichiarata autrice colpevole, oltre che di guida in stato di inattitudine, di
lesioni colpose gravi
per avere, il 28 maggio 2011, verso le ore 20.40, ad Agno, in Via __________, cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a PC 1;
1.2. IM 1, è prosciolta dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui al dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata.
1.3. IM 1, è condannata:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.- (milleseicento);
1.3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.3.2. alla multa di fr. 320.00 (trecentoventi), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni;
1.3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’925.- per il procedimento di primo grado.
2. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1, è respinta.
3. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.