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Incarto n. 17.2016.94 |
Locarno 3 maggio 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Stefano Manetti e Attilio Rampini |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 6 dicembre 2015 e confermata con dichiarazione di appello 15 marzo 2016 da
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AP 1 |
e con dichiarazione d’appello incidentale 5 aprile 2016 presentata dal
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PP 1
contro la sentenza emanata il 1. dicembre 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 1. marzo 2016) nei confronti dell’appellante principale |
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Confermando parzialmente l’atto di accusa 4.9.2015, con sentenza 1. dicembre 2015 (motivazione scritta intimata il 1. marzo 2016), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto aggravato, in parte tentato,
siccome commesso per mestiere
per avere, nel periodo compreso tra il 5 novembre 2011 e il 18 febbraio 2014, a Lucerna, Zugo, San Gallo, in Ticino e in Italia, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 23 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr 96.037.75;
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere,
al fine di compiere i furti e i tentati furti di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo complessivo di almeno fr 51.192.70;
1.3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi, al fine di compiere i furti e i tentati furti di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, contro la volontà dell’avente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà altrui;
e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi (pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui alla sentenza della pretura penale del 22.3.2012 e al DA 25.6.2012).
La Corte di primo grado ha, poi, ordinato:
- il ritiro della licenza di condurre di AP 1 per la durata di 3 (tre) anni;
- il dissequestro, a favore dell’avente diritto, dello scooter Malaguti Spidermax __________
e ha posto a carico di AP 1, in ragione di ½, la tassa di giustizia e le spese d’inchiesta.
B. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione 16 marzo 2016 ha confermato tale volontà limitatamente alla commisurazione della pena (dispositivo 3.1.) di cui ha chiesto una riduzione.
C. Dal canto suo, con atto 5 aprile 2016, il PP ha presentato appello incidentale con cui:
- ha contestato la decisione di incompetenza pronunciata dai primi giudici in relazione ai punti 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 4, 6 e 7 dell’atto di accusa
- ha chiesto che AP 1 venga dichiarato autore colpevole, oltre che dei reati indicati in tali punti dell’AA, anche di quelli per cui i primi giudici hanno decretato il suo proscioglimento (punto 2. del dispositivo della sentenza impugnata);
- ha postulato che AP 1 venga condannato ad una pena detentiva “inferiore ad anni 5 (cinque) ma pari ad almeno 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi”.
D. Non sono state presentate istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 22 aprile 2016 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha chiesto che AP 1 sia riconosciuto autore e colpevole non solo dei reati per i quali è già stato condannato in primo grado ma di tutti i capi d’imputazione per i quali l’azione penale permanga esercitabile ed è stato prosciolto in prima istanza (cfr. disp. 2 sentenza impugnata).
Senza contestare l’assoluzione relativa al pto. 1.4.5. AA (limitatamente all’asserito furto del passaporto germanico di __________), il PP ha postulato che l’imputato sia condannato ad almeno 3 anni e 8 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- l’avv. DI 1 ha chiesto che il dispositivo 3, segnatamente 3.1, della sentenza di prime cure sia riformato e che AP 1 venga condannato, tenuto anche conto della violazione del principio di celerità, a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.
Ritenuto
imputato: vita e precedenti penali
1. a. AP 1 è nato il __________ a __________ (Germania) da padre germanico e madre ungherese. Dopo il divorzio dei genitori, ha vissuto per un periodo con i nonni in Ungheria e, poi, a 4 anni, è venuto, con la madre, in Ticino dove ha, in seguito, quasi sempre vissuto.
Nel 1975 è stato adottato da __________, il secondo marito della madre.
AP 1 ha un fratellastro, nato dal secondo matrimonio della madre.
b. Dopo le scuole elementari e il ginnasio, AP 1 ha frequentato - ma non terminato - la scuola commerciale di __________.
Non ha concluso nemmeno i due apprendistati intrapresi (di cuoco, prima, e, poi, di montatore elettricista) a causa, in estrema sintesi, dei suoi problemi con la famiglia, prima, e con la giustizia, poi.
c. Come risulta dalla sentenza di primo grado, nell’ambito di uno dei numerosi procedimenti penali che l’hanno coinvolto (e di cui si dirà in seguito), è stato evidenziato come AP 1 soffra di
“ una nevrosi di abbandono che non si è risolta favorevolmente negli anni ed anzi è evoluta verso una caratteropatia con i meccanismi classici di rifiuto delle leggi e delle norme di comportamento sociali" (cfr. sentenza 6 ottobre 1988 della Corte delle assise criminali che riporta le conclusioni del rapporto allestito il 7 maggio 1986 dal Dr. __________, citata in sentenza impugnata, consid II.3, pag 22 e 23).
Non vi sono dati psichiatrici più recenti: come annotato dai primi giudici, AP 1 si era opposto all’allestimento di una nuova perizia psichiatrica nell’ambito del procedimento che si è concluso con il giudizio 5 maggio 1992 della Corte delle assise correzionali di Lugano-Campagna.
d. AP 1 - che ha avuto due figli (che hanno, ora, 30 e 23 anni) da due donne diverse (VI PG Zugo 27.06.2012, p. 3, Al 5, inc. 2012.6363; all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 2) - dal 2010 vive in Italia, a __________, con la compagna __________ (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2; PG 02.04.2014, p. 2, Al 26, inc. 2013.10676; cfr, anche, sentenza impugnata, pag. 23).
e. AP 1 ha cominciato ad interessare la giustizia penale già da minorenne: a seguito di furti commessi quando, appena quindicenne, era scappato da casa a causa di dissapori con i genitori, la Magistratura dei minorenni è intervenuta decidendone il collocamento presso diversi istituti: fra questi, l'Istituto Tessennberg di Bienne dove ha trascorso circa un anno e mezzo (periodo in cui ha tentato per ben 7 volte la fuga).
f. Il primo arresto di AP 1 maggiorenne data del settembre 1984: si trattava ancora di furti - o meglio, di ripetuto furto e ripetuta circolazione senza licenza di condurre - per cui, il 10 dicembre 1984, gli è stata inflitta la pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Nel febbraio del 1985 - cioè, un paio di mesi dopo la scarcerazione del 10 dicembre 1984 - AP 1 è stato ancora arrestato e, poi, il 26 aprile 1985, processato e condannato alla pena detentiva di 8 mesi. Si trattava di una pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con la sentenza del 10 dicembre 1984 e, questa volta, da espiare, insieme a quella precedente, la cui sospensione condizionale è stata revocata.
Il 18 marzo 1987, AP 1 è stato nuovamente condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di detenzione per avere commesso, tra l'altro, ripetuti furti (ciò che gli valse l’aggravante del mestiere) e reati connessi e per diverse infrazioni alla LCStr.
Fuggito dal carcere il 31 agosto 1987, AP 1 ha subito messo a segno diversi furti: arrestato e processato il 6 ottobre 1988, gli è stata inflitta dalla Corte delle assise criminali la pena detentiva di tre anni e sei mesi.
Nuova evasione dal carcere l'11 luglio 1989 e nuovo processo, il 22 settembre 1989, in cui la Corte delle assise correzionali di Lugano-Ceresio ha dichiarato AP 1 autore colpevole di furti d’uso e infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e lo ha condannato alla pena di 8 mesi di detenzione.
Due mesi prima della fine dell’espiazione di questa pena, AP 1 è evaso durante un congedo e, nuovamente, si è reso colpevole di diversi di furti per cui è stato condannato, il 5 maggio 1992, dalla Corte delle assise correzionali di Lugano-Campagna alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (anche in questo giudizio, era stata ritenuta data l’aggravante del mestiere).
Scontata questa pena (o meglio, liberato condizionalmente), il qui appellante ha ben presto ripreso la sua attività delinquenziale, ciò che gli è valso una nuova condanna: questa volta, alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi (sentenza 17 maggio 1995 della Corte delle assise correzionali di Lugano).
Seguono numerose altre condanne:
- sentenza 17 maggio 1995 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano: pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, a valere quale pena aggiuntiva a quella pronunciata nei suoi confronti il 15 ottobre 1997 dal Kreisgericht di Aarwangen per furto per mestiere (e reati connessi), mancata rapina e infrazioni alla LF sulla circolazione stradale;
- sentenza 12 aprile 2002 dello Strafgericht di Zugo: pena detentiva di 18 mesi sempre per furto per mestiere (e reati connessi), rapina e infrazioni alla LF sulla circolazione stradale;
- sentenza 21 ottobre 2003 della Corte delle assise correzionali di Lugano: pena detentiva di 2 anni per furto (e reati connessi) e ricettazione (reati, peraltro, in parte commessi durante congedi concessi all’autore durante l'espiazione di precedenti pene);
- sentenza 21 ottobre 2005 della Corte delle assise correzionali di Lugano: pena detentiva di 7 mesi per ulteriori furti e reati connessi;
- sentenza 23 maggio 2007 della Pretura penale: pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna per furto (e reati connessi), abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e ricettazione;
- sentenza 30 dicembre 2008 della Corte di cassazione di Lugano (inc. 17.2008.66), con la quale è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi;
- sentenza 22 marzo 2012 della Pretura penale: pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca;
- DA giugno 2012 del Ministero pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 17 aliquote giornaliere da CHF 30.00 per furto;
(sentenza impugnata, consid. 2, pag 19 - 22).
Così come annotato dai primi giudici:
“ (…) dal raggiungimento dell'età adulta, l'imputato è stato condannato, complessivamente, ad oltre 20 anni di detenzione, principalmente per reati contro il patrimonio, segnatamente furti con scasso” (sentenza impugnata, pag. 22).
2. Sulle (poche) attività non legate al crimine di AP 1, si riporta, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto rilevato dai primi giudici:
“ Per quel che ne è della sua situazione professionale, in occasione del dibattimento del mese di dicembre 2008 AP 1 aveva riferito di avere trovato, dopo la sua ultima scarcerazione, un impiego presso una ditta di informatica di Varese con uno stipendio di Euro 1.200.- mensili (in nero, essendo ancora nel periodo di prova) (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 10 settembre 2008, Inc. 72.2008.87, p. 18 consid. 1.2).
Nell'ambito del procedimento in oggetto, in occasione del verbale del 27 giugno 2012 dinanzi alla Polizia
zughese (Al 5, Inc. 2012.6363, p. 3 e 4), l'imputato ha affermato di lavorare
al 100% per una ditta di traslochi a __________,
guadagnando CHF 2000.00 netti
mensili, lamentando però di essere rimasto senza lavoro a seguito del
procedimento aperto nei suoi confronti nel Canton
Lucerna, motivo per cui, avendo contratto dei prestiti che voleva restituire, avrebbe ricominciato a
commettere furti nel Canton Zugo.
Nel verbale d'interrogatorio del 10 aprile 2014, l'imputato ha aggiornato la sua situazione professionale, affermando di operare professionalmente per la società della compagna e convivente __________, per la quale si occuperebbe di tanto in tanto delle questioni informatiche e della contabilità. Avrebbe inoltre offerto consulenze informatiche a clienti italiani e ticinesi come freelance, percependo mediamente circa CHF 2000.00 al mese (VI PP 10.04.2014, p. 6 e 7, Al 38, Inc. 2013.10676).
Stando alle dichiarazioni della compagna dell'imputato, a far tempo dalla sua scarcerazione, egli avrebbe sempre lavorato come libero professionista nel campo dell'informatica, aggiustando computer in Italia e in Svizzera. Dal 2013 sarebbe inoltre impiegato presso la sua ditta, la __________, occupandosi di faccende amministrative con uno stipendio di circa CHF 1600.00 mensili (CHF 16.00 all'ora) (VI PG 02.04.2014, p. 2, Al 26, Inc. 2013.10676).
In occasione dell'interrogatorio dibattimentale l'imputato ha riferito che:
"Prima di rientrare in carcere ho lavorato per una ditta italiana per la quale montavo parabole. Ho anche lavorato per una ditta di traslochi e poi per la mia compagna, la quale ha una ditta di pulizie. (...) Dalle mie attività lecite percepivo circa CHF 2’000.00 mensili” (VI DIB 01.12.2015, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).” (sentenza impugnata, pag. 23 e 24)
3. Sui suoi progetti futuri, sempre in applicazione del citato disposto, si riporta, qui, quanto si legge alle pag. 24 e 25 della sentenza impugnata:
“ In merito alle sue prospettive, nel verbale d'interrogatorio finale AP 1 si é così espresso:
"(...) sono stufo di delinquere e di passare così tanto tempo della mia vita in carcere. Mi manca la mia compagna, __________ mi resta comunque vicino, so che da un punto di vista materiale non penso che una volta scontata la pena che sto espiando anticipatamente potrò offrirle un significativo cambiamento delle condizioni di vita, ma voglio poterle offrire una migliore qualità di vita, potendole stare vicino e cercando di stare bene assieme, sostenendoci. Mi mancano anche i nostri cani. Così comunque non va: questa vita dentro e fuori dal carcere proprio non mi va e anche il mio fisico mi impone di cambiar vita. Sono stufo."
(VI PP 03.07.2015, p. 8, Al 126; Inc. 2013.10676).”
Al dibattimento di primo grado e a quello d’appello, AP 1 ha dichiarato di avere, grazie alla compagna, la possibilità di lavorare come magazziniere in un supermercato in Italia (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr doc. dib. di primo grado 1 in cui la __________ si dice disposta ad assumerlo). Egli ha affermato, in sintesi, di avere finalmente compreso come le sue scelte passate l’abbiano portato ad avere, alla soglia dei 50 anni, un bilancio fallimentare e si è, perciò, detto deciso a cambiare vita
(allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2; verb. dib. d’appello, pagg. 4-5).
appello incidentale su questione pregiudiziale e assoluzione di cui al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata
4. Il PP contesta, dapprima, la decisione di incompetenza pronunciata dai primi giudici in relazione ai reati di cui ai punti 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 4, 5, 6 e 7 dell’AA.
A torto.
Questa Corte condivide, in effetti, pienamente l’opinione espressa al riguardo dai primi giudici e, dunque, per economia di giudizio, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano i consid. 14-17 della sentenza impugnata (pag. 29-30).
A tali considerazioni, ci si limita ad aggiungere quanto segue.
Si ricorda, dapprima, che AP 1 è stato estradato dall'Italia con espressa riserva del principio di specialità ex art. 14 della Convenzione europea di estradizione (AI 46) e che tale principio, posto a tutela della sovranità nazionale dello Stato richiesto, limita quella dello Stato richiedente (STF 1A 186/2000 consid. 5 a del 1° settembre 2000; DTF 115 Ib 373, JT 1991 IV 151; per un caso in cui difettava l’assenso dello Stato che ha accordato l’estradizione, DTF 117 IV 222 consid. 3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed. Berna 2009, N. 359, pag. 334 seg.; Moreillon, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, N. 553, pag. 112). Dal principio di specialità - e, più specificatamente, dall’art. 14 cifra 1 lett. a della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) - deriva che, in mancanza di formale autorizzazione da parte dello Stato che concede l’estradizione, la persona consegnata non può essere né perseguita, né giudicata, né detenuta in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione (DTF 123 IV 42).
La rinuncia al principio di specialità per i furti avvenuti in Ticino - e non oggetto né della domanda di estradizione (AI 20 e 21) né della domanda di estensione del 12 maggio 2014 - comunicata da AP 1 il 3 novembre 2015 (doc TPC 10) non soccorre la tesi accusatoria.
Infatti, la rinuncia, manifestata ad avvenuta estradizione, di chi è stato consegnato non basta a renderlo perseguibile per fatti non previsti nella domanda d’estrazione, essendo necessario che lo Stato richiedente inoltri una domanda a tale scopo, corredata degli atti previsti dall’art. 12 della predetta convenzione e di un processo verbale contenente le dichiarazioni dell’estradato, ed essendo imprescindibile che a tale domanda faccia seguito l’assenso dello Stato richiesto (art. 14 cifra 1 lett. a della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, RS 0.353.1).
Su questo punto, quindi, l’appello della pubblica accusa è respinto.
5. Il PP ha, poi, contestato le assoluzioni di cui al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata senza, tuttavia, nemmeno tentare di convincere la Corte d’appello che, contrariamente all’opinione dei primi giudici, la tesi accusatoria consegnata nei punti 1.4.5., 1.5., 1.6., 1.7., 1.18 e 1.19 dell’AA sia supportata da sufficienti elementi probatori.
Ancora una volta, dunque, ritenuto come questa Corte condivida, al riguardo, argomentazioni e conclusioni dei primi giudici, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rimanda ai consid. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della sentenza impugnata (pag. 35-41).
Ne deriva che, anche su questo punto, l’appello del procuratore pubblico è da respingere.
appello principale e adesivo sulla pena
6. AP 1 contesta la commisurazione della pena che ritiene eccessiva avuto riguardo, in particolare, al numero di reati di cui egli risponde e al danno causato.
Dal canto suo, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputato venga condannato alla pena detentiva di almeno 3 anni e 8 mesi.
7. Preliminarmente, occorre ancora una volta (cfr. CARP 13.5.2015, inc. 15.2015.50) ricordare ai giudici di prime cure che la qualifica del mestiere esclude, per definizione, la possibilità di ritenere un concorso di furti ai sensi dell’art. 49 CP, quando questi sono ripetuti in un unico lasso di tempo (DTF 76 IV 101): ciò che è il caso in concreto visto che il dispositivo 1.1. della sentenza impugnata parla di un unico periodo, e meglio quello compreso fra il 5 novembre 2011 e il 18 febbraio 2014. L’aggravante del mestiere, infatti, oltre a quelli tentati, ingloba in sé tutti i furti consumati (DTF 123 IV 113, pag. 117 consid 1; 116 IV 121, pag 123; 107 IV 172 pag 175; 105 IV 157, pag 157; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, pag. 253, ed. 2010; Basler Kommentar, ad art. 139 no 113, pag. 447 e seg, ed. 2013).
In applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP, la condanna va, quindi, corretta con l’eliminazione, non solo del “in parte tentato” (cfr. sentenza impugnata, pag. 44), ma anche del “ripetuto”.
Si osserva, tuttavia, che la questione è esclusivamente tecnica: nella commisurazione della colpa, infatti, potendosi tener conto del numero dei furti commessi (nell’ambito della comminatoria di pena dell’art. 139 cifra 2 CP) e, comunque, in concreto applicandosi l’art. 49 CP per il concorso fra il furto per mestiere e gli altri reati di cui AP 1 è stato riconosciuto autore colpevole.
8. a. Giusta l’art. 47 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto
indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1° ottobre 2015,
consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4
giugno 2014 consid. 8.2.b (principi correttamente ripresi dal primo giudice al
consid. 37 della sentenza impugnata).
b. L’art. 139 cifra 1 CP dispone che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Per la cifra 2 della
stessa norma, chiunque fa mestiere del furto è punito con una pena detentiva
sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote
giornaliere.
I reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e di violazione di domicilio
(art. 186 CP) sono, invece, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria.
c. Secondo l’art. 49
cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
9. a. A titolo di premessa, si annota che, per la commisurazione della pena, la Corte ha voluto inserire le sue riflessioni nella tela di fondo della prassi delle Corti ticinesi, e questo nell’intento di evitare dissonanze talmente stridenti da assumere i contorni di una disparità di trattamento.
Così, spulciando le sentenze emanate dalle nostre Corti negli ultimi 11 anni, ha constatato che si trovano solo tre casi di pena detentiva superiore ai 3 anni (3 anni e 6 mesi) inflitta ad autori colpevoli di furto aggravato (senza altri reati di analoga se non superiore gravità). In quei casi, si trattava, però:
- di due autrici (con una lunga serie di condanne alle spalle e che rispondevano anche di ripetuto abuso di impianti per l’elaborazione dati per un provento di reato di ca fr. 10.000.-) che avevano agito in 71 occasioni sottraendo beni per almeno fr. 1.000.000.- e causando un danno a cose mobili per circa fr. 20.000.- (sentenza 5.8.2004, inc. 72.2004.55, pena: 3 anni e 6 mesi);
- di un autore (con una pesante recidiva alle spalle) che aveva agito in 263 occasioni per una refurtiva denunciata di almeno fr. 1.000.000.- e causando un danno denunciato di ca fr. 56.000.- (sentenza 24 febbraio 2006, inc.72.2006.3, pena: 3 anni e 6 mesi);
- di un autore (con due condanne alle spalle) che aveva agito in 124 occasioni con una refurtiva del valore denunciato di fr. 679.950.- e causando danni a cose mobili per ca fr. 66.000.- (sentenza 27.7.2006, inc. 72.2006.69, pena: 3 anni e 6 mesi).
Si trattava, dunque, di casi che, già considerando solo le circostanze oggettive dei reati di cui rispondevano, erano più gravi di quello ora in esame e, in più, di casi tutti piuttosto lontani nel tempo.
Per contro - cercando casi che, dal profilo delle circostanze oggettive legate ai reati di cui l’autore risponde, risultano comparabili con quello ora in esame - la Corte ha trovato le seguenti sentenze:
- CARP 29.9.2011 inc 17.2011.71-72 in cui, ad un autore colpevole di furto per mestiere (con precedenti condanne estere per furto continuato e tentato) che aveva agito in 17 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 398’421.- e cagionando un danno a cose denunciato (specificato solo per 2 episodi) di fr. 5'771.-, è stata inflitta una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi;
- CARP 13 maggio 2015 in inc. 17.2015.50 (che confermava la CORR 2.2.2015) in cui, ad un autore (con diversi precedenti ma non specifici) colpevole di furto per mestiere che aveva agito in 16 occasioni per una refurtiva dal valore denunciato di fr. 67'215.- e cagionando un danno a cose per fr. 46'597.-, è stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;
- Correzionali 26.6.2015 (inc 72.2015.73 e 96) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 12 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 81’560.- e cagionando un danno a cose denunciato di fr. 106'584.-, è stata inflitta una pena detentiva di 14 mesi;
- Criminali 7.5.2015 (inc. 72.2015.15) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato (con una precedente condanna, segnatamente, per titolo di furto per mestiere e associato ad una banda) che aveva agito in 27 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 137'076.- e Euro 190.- e cagionando un danno a cose per fr. 34'280.-, è stata inflitta una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi;
- Correzionali 20.4.2015 (inc 72.2015.21) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 24 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 101’826.- e cagionando un danno a cose denunciato di fr. 9’663.-, è stata inflitta una pena detentiva di 18 mesi;
- Criminali 13.5.2014 (inc 72.2014.28) in cui, ad un autore (con due precedenti condanne, di cui una anche per rapina) colpevole di furto aggravato che aveva agito in 19 occasioni sottraendo beni per un valore di fr. 82'589.- e cagionando un danno a cose per fr. 28’200.- è stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;
- Correzionali 24.2.2014 (inc 72.2013.163) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 28 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 80'160.- e cagionando un danno a cose per fr. 22'133.-, è stata inflitta una pena detentiva di 15 mesi;
- Correzionali 10.10.2013 (inc 72.2013.88) in cui, ad un autore colpevole di furto che aveva agito in 7 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 69'762.- e cagionando un danno a cose per fr. 5’563.-, è stata inflitta una pena detentiva di 20 mesi;
- Correzionali 30.9.2013 (inc 72.2013.89) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 43 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 69’387.- e cagionando un danno a cose per fr. 126'363.-, è stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;
- Correzionali 10.6.2013 (inc 72.2013.31) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 35 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 180’000.- e cagionando un danno a cose per fr. 90’000.-, è stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;
- Criminali 23.7.2013 (inc 72.2011.109) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato che aveva agito in 119 occasioni per un valore di refurtiva denunciato di circa fr. 932’402.- e per un danno a cose per fr. 456'101.-, è stata inflitta di 2 anni e 10 mesi.
b. Arrivando al caso ora sub judice, e in sintesi, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è almeno mediamente grave sia per la reiterazione (egli risponde di 23 episodi), sia per la risoluta determinazione a delinquere (dimostrata, in particolare, dal suo trasferimento in Svizzera interna quando si é reso conto che, in Ticino, il suo modus operandi lo rendeva facile preda degli inquirenti) sia anche (se non soprattutto), trattandosi di un reato contro il patrimonio, per l’ammontare del danno causato (poco meno di fr. 150.000.- fra furti e danneggiamenti).
Dal profilo soggettivo, aggrava la sua colpa il fatto che, nonostante nulla gli impediva di lavorare onestamente (visto che possibilità di lavoro onesto ne aveva), all’impegno AP 1 ha preferito la via della delinquenza.
Pur considerando - parzialmente a suo favore (poiché tale attitudine prudente andava non solo a vantaggio delle sue vittime ma soprattutto a suo beneficio visto che ciò gli permetteva di agire indisturbato) - che egli, nella stragrande maggioranza dei casi, ha fatto il possibile per evitare di entrare in contatto con le vittime dei suoi furti (in particolare, scegliendo per la maggior parte dei casi, come obiettivi, delle persone giuridiche ed agendo prevalentemente in fasce orarie in cui nessuno lavorava), avuto riguardo a tutte le circostanze legate ai reati di cui risponde, adeguata alla sua colpa è, a mente di questa Corte, una pena aggirantesi attorno ai 2 anni e 3 mesi.
c. Spostandosi nell’ambito delle circostanze legate all’autore (Täterkomponente), secondo i primi giudici, la colpa di AP 1 è qualificata negativamente soprattutto a causa dei suoi precedenti specifici:
“ La colpa di AP 1 è grave soprattutto dal profilo soggettivo e ciò in ragione dei numerosissimi precedenti che ne hanno scandito la vita. La lunga serie di condanne e, soprattutto, i molti anni passati in carcere, non lo hanno evidentemente distolto dal commettere furti. L'imputato ha compiutamente dimostrato di non aver tratto alcun insegnamento dalle precedenti condanne.” (sentenza impugnata, consid. 39, pag. 47)
Se è vero che, nell’ambito delle circostanze personali legate all’autore, i precedenti penali - in specie, se specifici - ne aumentano la colpa (DTF 135 IV 87; 105 IV 225; H. Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. Basilea 2013, no 130 ad art. 47 CP; Queloz/Humbert, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, no 55 ad art. 47 CP; contra: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6 no 44 ; Trechsel e al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, no 31 ad art. 47 CP), è anche vero che essi non possono condurre ad un aumento massiccio della pena perché ciò equivarrebbe ad una seconda condanna dell’autore per fatti già giudicati e sanzionati (DTF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
In concreto, è vero che AP 1 ha alle spalle una serie impressionante di precedenti condanne per reati analoghi. Tuttavia, considerando che, per tali condanne, egli ha già scontato circa 20 anni di carcere, i suoi pur numerosi precedenti non possono - in forza del principio giurisprudenziale appena evocato - condurre ad un aggravamento della pena che superi i 6 mesi.
Rilevato, poi, come la collaborazione prestata agli inquirenti da AP 1 sia di poco conto (egli, come osservato dai primi giudici, ha ammesso soltanto quanto già era evidente) e non possa, quindi, condurre ad un’attenuazione della pena, questa Corte ritiene che, tutto ben considerato, la pena di 2 anni e 9 mesi sia adeguata alla colpa del qui appellante.
d. La Difesa ha chiesto che la pena venga ridotta anche in funzione della durata dell’inchiesta sostenendo che gli inquirenti hanno violato il principio di celerità. La tesi non ha convinto la Corte: se è vero che l’inchiesta avrebbe potuto essere più spedita, è anche vero che i tempi morti non raggiungono la durata richiesta dalla giurisprudenza perché possa essere ammessa una violazione del citato principio.
e. La pena inflitta a AP 1 è interamente da espiare dovendosi formulare, per lui, una prognosi negativa.
Tassazione della nota d’onorario
10.
a. Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore
d’ufficio dell’imputato - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 22 aprile
2016 che espone complessivi fr. 4'036.-, di cui fr. 3’543.- di onorario e fr. 194.-
di spese (cfr. doc. dib. appello 1, CARP 17.2016.46).
b. Il tempo complessivo esposto di 19 ore e 41 min. di lavoro a fr. 180.-/ora appare adeguato e, ad esso, vanno aggiunti 25 minuti avendo il patrocinatore sottostimato di tale durata la lunghezza del dibattimento.
Viene, pertanto, riconosciuto un dispendio temporale di 20 ore e 6 minuti a fr. 180.- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’618.-.
Approvate integralmente così come esposte sono le spese di cancelleria e quelle di trasferta, per complessivi fr. 194.-.
L’IVA assomma a fr. 304.95.
La nota professionale del difensore è, pertanto, approvata per complessivi fr. 4’116.95
e anticipata dallo Stato.
Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo Stato ¼ della retribuzione del patrocinatore (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
11. Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1 così come previsto al dispositivo 5. della sentenza impugnata.
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per l’appello di AP 1 a suo carico nella misura di ¼ mentre per ¾ a carico della Stato e per l’appello del procuratore pubblico interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per tener conto delle condizioni di AP 1, gli oneri processuali vengono fissati, in applicazione dell’art 425 CPP, in soli complessivi fr. 600.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;
22, 40, 47, 49, 51, 67e, 139 cifra 1 e 2, 144 cpv. 1, 186 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello del procuratore pubblico è respinto.
2. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che i punti 3.2, 4. e 6. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati incontestati in giudicato e che AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
- furto aggravato,
siccome commesso per mestiere,
per avere, nel periodo compreso tra il 5 novembre 2011 e il 18 febbraio 2014, a Lucerna, Zugo, San Gallo, in Ticino e in Italia, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 23 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 96'037.75;
- ripetuto danneggiamento,
per avere, al fine di compiere i furti di cui sopra, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo complessivo di almeno fr. 51'192.70;
- ripetuta violazione di domicilio,
per essersi, al fine di compiere i furti di cui sopra, contro la volontà dell’avente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà altrui.
2.1. Non si fa luogo a decisione in relazione alle imputazioni di cui ai punti 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20 e 1.21 nonché 4, 5, 6 e 7 dell’atto di accusa
2.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuto furto aggravato di cui ai punti 1.4.5 (limitatamente al passaporto germanico di __________), 1.5, 1.6, 1.7, 1.18 e 1.19 dell’atto di accusa, ripetuto danneggiamento di cui al punto 2, seconda parte, dell’atto d’accusa, eccezion fatta per l’imputazione relativa al furto di cui al punto 1.2, e ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 3, seconda parte, dell’atto d’accusa, eccezion fatta per l’imputazione relativa al furto di cui al punto 1.2.
2.3. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui alla sentenza della Pretura penale del Cantone Ticino del 22 marzo 2012 e al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 25 giugno 2012.
2.4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali relative al procedimento di prima sede rimangono a carico di AP 1 in ragione di ½. Il rimanente è a carico dello Stato.
3.
3.1. La nota professionale 22 aprile 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 3’618.-
- spese fr. 194.-
- IVA fr. 304.95
Totale fr. 4'116.95.-
ed è anticipata dallo Stato.
3.2. In caso di ritorno a miglior fortuna AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato ¼ dell’importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.
3.3. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
3.4. Contro questa decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti nella misura di ¼ a carico dell’imputato e per i restanti ¾ a carico dello Stato.
5. Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'000.–
sono interamente posti a carico dello Stato.
6. Intimazione a:
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7. Comunicazione a:
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- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.