Incarto n.
17.2016.63

Locarno

11 luglio 2016/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 febbraio 2016 da

 

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 marzo 2016)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 2 aprile 2016;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 32098/408 del 18 settembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a Locarno il 16 aprile 2015:

  Alla guida del motoveicolo __________ eseguiva una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente svoltando a sinistra, collidendo con la stessa.”

 

                                         L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 200.- oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 120.-.

                                         Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 19 febbraio 2016, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto d’accusa accollando al condannato le tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 720.-.

                                  C.   Già in quella sede, con nota a verbale, AP 1 ha annunciato la sua volontà di appellare la sentenza pretorile e, in data 2 aprile 2016, egli ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione con protesta di spese e ripetibili.

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 4 aprile 2016, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Col relativo allegato, inoltrato il 25 aprile 2016, l’appellante ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello.

 

                                  E.   Con scritti 27, rispettivamente 28 aprile 2016, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (
Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (
Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

                              2. a)   L’art. 26 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Giusta l’art. 35 cpv. 3 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Per il cpv. 4 del medesimo disposto, alle intersezioni il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato. L’art. 35 cpv. 5 LCStr sancisce il divieto di sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l’intenzione di voltare a sinistra.

 

                                  b)   L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

 

                                         Risultanze dell’inchiesta

 

                                   3.   Alle 18’50 del 16 aprile 2015, si verificava a Locarno, su Via __________, all’altezza dell’intersezione con Via __________, un incidente della circolazione che ha coinvolto __________ (alla guida di un autoveicolo) e AP 1 (alla guida di un motoveicolo).

Nel rapporto di polizia la dinamica dell’incidente è così stata descritta:

 

  Entrambi i protagonisti circolavano lungo Via __________, provenienti da Gordola e diretti verso Bellinzona. Davanti vi era l'automobilista __________ seguito dal centauro AP 1. Giunti in prossimità dell'intersezione con Via __________, __________ si spostava prima verso destra per poi svoltare su Via __________; AP 1 dal canto suo iniziava un superamento alla sinistra del veicolo di __________ entrando in collisione con esso mentre questi aveva iniziato la sua svolta a sinistra” (cfr. AI 1, pag. 1).

 

                                   4.   Sui fatti qui in esame, __________ ha dichiarato:

 

  Arrivavo da via __________ e stavo percorrendo Via __________ ad una velocità di circa 30-40 km/h con l'intenzione di svoltare a sinistra nella via agricola che si collega a Via __________. Prima dell'intersezione rallentavo, esponevo l'indicatore di direzione sinistro e mi allargavo leggermente a destra per potermi inserire nel ponte che è molto stretto, arrivando ad una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre stavo per imboccare il ponte, con la coda dell'occhio notavo qualcosa avvicinarsi alla mia sinistra. Istintivamente cercavo di accelerare per evitarlo, con esito negativo. (…)
D: Mi spieghi come ha effettuato il controllo e la manovra di svolta verso sinistra.
R: Ho iniziato a rallentare mentre mi avvicinavo al ponte, ho esposto l'indicatore di direzione sinistro e mi sono allargato per inserirmi nella via agricola. Non ho guardato nello specchietto perché la strada è stretta e penso che nessuno tenti il sorpasso in quella zona. La manovra l'ho effettuata a circa 10-15 km/h, quindi impiegandoci diverso tempo”
(cfr. verbale __________ 17 aprile 2015, allegato all’AI 1, pag. 2).

Dal canto suo, AP 1 ha riferito quanto segue:

  Arrivato all'inizio di Via __________ trovavo a qualche decina di metri il veicolo di __________ che mi precedeva. Visto che stavamo andando a circa 50-60 km/h mi sono tenuto a distanza. All'altezza del ponticello che porta alla via agricola il veicolo __________ si allargava verso destra, penso senza mettere la freccia non ricordo esattamente, e rallentava. Vista la sua azione e credendo si stesse fermando o mi facesse passare, mi allargavo verso sinistra e proseguivo. Mentre stavo per passare all'altezza del ponticello, notavo con la coda dell'occhio il veicolo __________ che da destra si inseriva davanti a me cercando di entrare nella via agricola. Istintivamente mi aggrappavo ai freni cercando di evitare la collisione, ma con esito negativo.(…)

D: Perché ha intrapreso il superamento del veicolo __________?
R: Ho visto il veicolo che stava accostando a destra senza esporre alcun indicatore di direzione e credevo si stesse fermando o mi stesse facendo passare.
D: Mi spieghi come ha effettuato il superamento?
R: Ero a circa 15 metri dal veicolo quando ha iniziato ad allargarsi a destra. Notando questa manovra, ho deciso di spostarmi leggermente a sinistra verso il centro della carreggiata e ho mantenuto la mia velocità di circa 50 km/h. Non ho considerato la mia manovra un sorpasso in quanto il veicolo era fuori dalla carreggiata e si stava praticamente fermando
” (cfr. verbale AP 1 6 maggio 2015, allegato all’AI 1, pag. 2-3).

                                         Giudizio di primo grado

 

                                   5.   Dinanzi al pretore, AP 1 ha precisato le sue precedenti dichiarazioni nei seguenti termini:

  l'automobile non aveva solo allargato verso destra, ma si era spostata completamente a destra sullo slargo. (…) Ho allargato leggermente a sinistra quando ho notato l'automobile portarsi completamente sullo spiazzo per evitare che in caso di apertura della portiera fossi impedito nella circolazione.
Mentre seguivo il veicolo su via ____________________ la mia distanza dallo stesso era di una trentina di metri. Quando l'auto ha rallentato la distanza si è accorciata e quando questa si trovava sullo slargo io ero a
una quindicina di metri. Devo dire che quando l'automobile ha rallentato anch'io ho rallentato l'andatura, chiudendo leggermente il gas, ma senza frenare. Mi si fa notare che in polizia (…) avevo dichiarato di avere mantenuto la velocità. Ribadisco che non ho frenato, ma mi sembra proprio di avere perlomeno lasciato un attimo il gas. (…) non potevo assolutamente immaginare che l'automobile volesse svoltare a sinistra, perché quando si è spostata a destra non aveva esposto nel modo più assoluto l'indicatore di direzione (né a destra né a sinistra). Quando poi mi accingevo ormai a superare l'automobile la mia attenzione era rivolta alla strada e non sono quindi più in grado di dire se in un secondo momento l'automobilista ha esposto l'indicatore di direzione. (…) Dalla mia prospettiva l'automobile mi sembrava ferma, non posso tuttavia affermarlo con certezza. In ogni caso posso dire che aveva rallentato a tal punto da apparire ferma per chi come me procedeva a una velocità superiore” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado).

 

                                   6.   Nel giudizio impugnato, il presidente della Pretura penale ha spiegato che, innanzitutto, la dinamica dei fatti descritta da AP 1 non è credibile nella misura in cui ha sostenuto che __________ non aveva esposto il segnale luminoso. Su quest’aspetto, il primo giudice ha, da un lato, messo in evidenza la scarsa linearità delle dichiarazioni dell’imputato (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 5) e ha, dall’altro, rilevato come:

  il fatto che egli non abbia visto l’indicatore di direzione sinistro esposto non significa che questo non fosse inserito, soprattutto se, come dichiarato in polizia, egli circolava a una distanza abbastanza ravvicinata quando l’automobile ha iniziato ad allargarsi a destra e, allargatosi a sua volta a sinistra, ha rivolto lo sguardo oltre la vettura” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1 in fine pag. 5).


Il primo giudice ha, poi, spiegato che l’imputato neppure poteva essere seguito laddove asseriva che __________ si era portato completamente sullo slargo e aveva, nel contempo, rallentato al punto da sembrare quasi fermo poiché questa versione - oltre che inverosimile (per svoltare l’automobilista “non aveva alcuna necessità di portarsi completamente sullo slargo (…) né tantomeno di fermarsi”) - è sconfessata dal seguente ragionamento:

  se l’automobile avesse effettivamente abbandonato la carreggiata, mal si comprende per quale motivo l’imputato non sia riuscito a ultimare indenne il sorpasso. In effetti, tenuto conto che nella fase di superamento egli circolava a una velocità dichiarata di 50 km/h (ossia circa 13,89 m/s) o poco meno (considerato che, per suo stesso dire, non ha frenato bensì ha solo chiuso leggermente il gas; in polizia ha addirittura asserito di aver allargato a sinistra mantenendo la velocità di 50 km/h; cfr. verbale 6 maggio 2015, pag. 3, righe 7-9) e tenuto altresì conto che nel momento in cui la vettura ha allargato a destra, rallentando, egli si trovava a una distanza ravvicinata (15 metri), egli avrebbe percorso il tratto di 20 metri corrispondente alla lunghezza tra l’inizio dello slargo e il ponticello (cfr. distanza estrapolabile dai segmenti di misurazione riportati sulle fotografie aree del sistema googlemaps), in poco meno di due secondi (1.44 sec.)” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.2 pag. 6).

                                         Il superamento sarebbe a maggior ragione avvenuto senza problemi, ha ancora spiegato il pretore, se si considera che - secondo quanto dichiarato dall’imputato - __________ avrebbe eseguito la sua manovra in due tempi, dapprima rallentando fino a fermarsi (o quasi) fuori della carreggiata e poi rientrandovi con una svolta improvvisa a sinistra (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6).


In definitiva, ha concluso il primo giudice, la versione dell’automobilista
secondo cui egli ha allargato (solo) leggermente a destra, rallentando l’andatura, ma senza fermarsi, in modo tale da poter eseguire la svolta a una velocità di 10-15 km/h, “risulta senz’altro preferibile a quella dell’imputato e compatibile con la manovra che intendeva compiere” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6).

                                   7.   Visti questi accertamenti, il pretore ha - dal profilo del diritto -ritenuto che:

  l’imputato, che aveva percepito il rallentamento, ma non aveva visto l’indicatore né a destra né a sinistra esposto, doveva sincerarsi delle intenzioni del veicolo antistante, non potendo escludere che volesse svoltare in prossimità del ponte (della cui esistenza era perfettamente consapevole). In altre parole, prima di intraprendere il sorpasso, egli doveva assicurarsi che il sorpassato si stesse effettivamente fermando o intendesse lasciarlo passare, frenando e, se necessario, arrestandosi. Ciò che invece non ha fatto (e neppure accennato a fare), nonostante fosse ancora in tempo a rinunciare al sorpasso prima dell’allargamento a sinistra, speculando su un possibile arresto o via libera del veicolo in fase di rallentamento, pur in difetto di un qualsivoglia gesto in tal senso. Egli ha quindi intrapreso un sorpasso senza avere certezza sulle intenzioni dell’altro protagonista e sulla possibilità di poter superare senza ostacoli. Al di là di eventuali errori che può aver commesso il co-protagonista, egli non ha interpretato correttamente la situazione nel suo insieme, come invece avrebbe dovuto fare, omettendo di adottare le precauzioni necessarie in caso di sorpasso (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7).

 

                                         Ciò posto, il pretore ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e lo ha condannato alla multa di fr. 200.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 7).

 

                                         Appello

 

                                   8.   Nel suo gravame, AP 1 sostiene che l’automobilista non è credibile quando sostiene di avere esposto l’indicatore di direzione sinistro poiché, se così fosse stato, egli avrebbe certamente rinunciato a sorpassarlo. Del resto, continua l’appellante, il fatto che __________ abbia dichiarato di non aver guardato nello specchietto retrovisore e non essersi accorto di essere seguito da una moto, dimostra come egli fosse disattento alla guida e depone per la tesi della mancata attivazione dell’indicatore di direzione (motivazione d’appello, pag. 3, 8).
L’insorgente sostiene, poi, che anche la manovra descritta da __________ (ovvero, un leggero allargamento verso destra per effettuare la svolta su Via __________) risulta poco credibile: da un lato, perché non necessaria per immettersi sul ponte che, come deducibile dalle foto in atti, “presenta una buona larghezza d’imbocco” e, dall’altro, perché incompatibile con il punto d’impatto tra i due veicoli (motivazione d’appello, pag. 8).
Egli sostiene come la sua versione secondo cui l’automobilista ha rallentato per spostarsi (completamente) sullo slargo, senza manifestare in alcun modo la sua volontà di svoltare a sinistra sia ben più attendibile e ribadisce come egli si sia trovato in una situazione in cui poteva - “in perfetta buona fede e secondo il principio dell’affidamento” - ritenere che l’automobilista intendesse lasciarlo passare. La colpa di quanto accaduto - conclude l’appellante - deve, pertanto, essere addossata a __________ (motivazione d’appello, pag. 4, 6, 7).

 

                                   9.   Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

                                10.   L’appello è votato all’insuccesso nella misura in cui, argomentando nel modo descritto, l’appellante si limita ad esporre una sua valutazione del materiale probatorio senza, con questo, riuscire a dimostrare che quella effettuata dal primo giudice è manifestamente sbagliata. Egli argomenta, in sintesi, come se la Corte cui presenta il proprio gravame avesse, in materia di accertamento dei fatti, una libera cognizione. Ciò che non è, potendo essa intervenire, in materia di contravvenzioni, soltanto quando il primo giudice è incorso in un arbitrio, cioè in un errore manifesto che non è dato quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

 

Occorre poi, qui, rilevare che l’accertamento del primo giudice secondo cui __________ ha allargato (solo) leggermente a destra per svoltare (dopo attivazione dell’indicatore di direzione) sul ponte posto alla sinistra della carreggiata tutto può dirsi fuorché arbitrario.
Il pretore è, infatti, giunto a tale conclusione dopo avere, in modo del tutto sostenibile, rilevato che la versione dell’automobilista era compatibile con la manovra da lui effettivamente eseguita ed era, pertanto, preferibile a quella dell’imputato che, oltre ad essere meno verosimile e poco lineare, risultava inconciliabile con le risultanze dell’inchiesta.
Col gravame, AP 1 non si è confrontato con queste considerazioni, limitandosi a sostenere che la versione dell’automobilista non è credibile senza, tuttavia, riuscire a dimostrare il motivo per cui la manovra descritta da __________ dovrebbe essere irrimediabilmente sconfessata dal fatto che il ponte presenta “una buona larghezza d’imbocco” o dal punto d’impatto trai due veicoli (cfr. al riguardo le foto allegate al rapporto di polizia, AI 1 e quella allegata al doc. 7 in inc. Pr. pen. 91.2015.253). Nemmeno egli è riuscito a dimostrare il motivo per cui il primo giudice sarebbe incorso in un errore manifesto non rilevando che - come egli ha sostenuto - la circostanza secondo cui l’automobilista non si è accorto di essere seguito da una moto depone per la mancata attivazione dell’indicatore di direzione: basta qui evidenziare, per dimostrare come la tesi difensiva non soccorra l’appellante, che, giusta l’art. 39 LCStr, il conducente di un veicolo deve sempre segnalare qualsiasi cambiamento di direzione. È, del resto, del tutto verosimile e, quindi, sostenibile che - come spiegato dal pretore - __________ abbia esposto il segnale di svolta, ma che esso non sia stato scorto dal centauro che aveva rivolto lo sguardo oltre la vettura.

Ritenuto come l’appellante non abbia saputo dimostrare nessun arbitrio, occorre confermare l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e, con lui, concludere che AP 1 ha, in fase di sorpasso, ostacolato il veicolo di __________ che stava regolarmente svoltando a sinistra sul ponte (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 10 pag. 7 del giudizio impugnato, riportate al consid. 7 del presente giudizio).
Egli si è pertanto reso autore colpevole d’infrazione alla LCStr ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5 LCStr.

 

                                11.   Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che ulteriori eventuali infrazioni alla LCStr commesse da __________ evocate dall’appellante nel suo gravame (cfr. in part. pag. 3-4, 7 e 8) sono irrilevanti per il giudizio, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).

                                12.   Quanto alla commisurazione della pena (non oggetto di specifica contestazione), si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- che - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

                                13.   Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

                                         Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5 LCStr
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 16 aprile 2015 a Locarno, alla guida del motoveicolo __________, eseguito una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente svoltando a sinistra, collidendo con la stessa.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).

 

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 720.-, sono posti a carico dell’appellante.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.          700.-

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.