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Incarto n. |
Locarno 11 luglio 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 febbraio 2016 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 marzo 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 2 aprile 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
32098/408 del 18 settembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP
1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti
fatti avvenuti a Locarno il 16 aprile 2015:
“ Alla guida del motoveicolo __________ eseguiva una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente svoltando a sinistra, collidendo con la stessa.”
L’autorità amministrativa
ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 200.- oltre al
pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 120.-.
Contro il decreto d’accusa
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 19 febbraio 2016, il presidente della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel
decreto d’accusa accollando al condannato le tasse e spese di giustizia per
complessivi fr. 720.-.
C. Già
in quella sede, con nota a verbale, AP 1 ha annunciato la sua volontà di
appellare la sentenza pretorile e, in data 2 aprile 2016, egli ha trasmesso a
questa Corte la sua dichiarazione scritta d’appello, in cui ha postulato la sua
assoluzione con protesta di spese e ripetibili.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 4
aprile 2016, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine
di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3
CPP).
Col relativo allegato, inoltrato il 25 aprile 2016, l’appellante ha confermato
le richieste formulate con la dichiarazione d’appello.
E. Con
scritti 27, rispettivamente 28 aprile 2016, la Pretura penale e la Sezione della
circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di
primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,
n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.
27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e
seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata
dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in
op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza,
oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di
causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137
I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3
pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e
sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22
dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece,
in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209
consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,
129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. a) L’art. 26 LCStr
prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle
norme stabilite.
Giusta l’art. 35 cpv. 3 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli
altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Per il
cpv. 4 del medesimo disposto, alle intersezioni il sorpasso è permesso solo se
la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della
strada non viene ostacolato. L’art. 35 cpv. 5 LCStr sancisce il divieto di
sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l’intenzione di voltare a
sinistra.
b) L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta
3. Alle 18’50 del 16
aprile 2015, si verificava a Locarno, su Via __________, all’altezza
dell’intersezione con Via __________, un incidente della circolazione che ha
coinvolto __________ (alla guida di un autoveicolo) e AP 1 (alla guida di un
motoveicolo).
Nel rapporto di polizia la dinamica dell’incidente è così stata descritta:
“ Entrambi i protagonisti circolavano lungo Via __________, provenienti da Gordola e diretti verso Bellinzona. Davanti vi era l'automobilista __________ seguito dal centauro AP 1. Giunti in prossimità dell'intersezione con Via __________, __________ si spostava prima verso destra per poi svoltare su Via __________; AP 1 dal canto suo iniziava un superamento alla sinistra del veicolo di __________ entrando in collisione con esso mentre questi aveva iniziato la sua svolta a sinistra” (cfr. AI 1, pag. 1).
4. Sui fatti qui in esame, __________ ha dichiarato:
“ Arrivavo da via __________ e stavo
percorrendo Via __________ ad una velocità di circa 30-40 km/h con l'intenzione
di svoltare a sinistra nella via agricola che si collega a Via __________.
Prima dell'intersezione rallentavo, esponevo l'indicatore di direzione sinistro
e mi allargavo leggermente a destra per potermi inserire nel ponte che è molto
stretto, arrivando ad una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre stavo per
imboccare il ponte, con la coda dell'occhio notavo qualcosa avvicinarsi alla
mia sinistra. Istintivamente cercavo di accelerare per evitarlo, con esito
negativo. (…)
D: Mi spieghi come ha effettuato il controllo e la manovra di svolta verso
sinistra.
R: Ho iniziato a rallentare mentre mi avvicinavo al ponte, ho esposto
l'indicatore di direzione sinistro e mi sono allargato per inserirmi nella via
agricola. Non ho guardato nello specchietto perché la strada è stretta e penso
che nessuno tenti il sorpasso in quella zona. La manovra l'ho effettuata a
circa 10-15 km/h, quindi impiegandoci diverso tempo” (cfr. verbale __________ 17 aprile
2015, allegato all’AI 1, pag. 2).
Dal canto suo, AP 1 ha riferito quanto segue:
“ Arrivato all'inizio di Via __________ trovavo a qualche decina di metri il veicolo di __________ che mi precedeva. Visto che stavamo andando a circa 50-60 km/h mi sono tenuto a distanza. All'altezza del ponticello che porta alla via agricola il veicolo __________ si allargava verso destra, penso senza mettere la freccia non ricordo esattamente, e rallentava. Vista la sua azione e credendo si stesse fermando o mi facesse passare, mi allargavo verso sinistra e proseguivo. Mentre stavo per passare all'altezza del ponticello, notavo con la coda dell'occhio il veicolo __________ che da destra si inseriva davanti a me cercando di entrare nella via agricola. Istintivamente mi aggrappavo ai freni cercando di evitare la collisione, ma con esito negativo.(…)
D: Perché
ha intrapreso il superamento del veicolo __________?
R: Ho visto il veicolo che stava accostando a destra senza esporre alcun
indicatore di direzione e credevo si stesse fermando o mi stesse facendo
passare.
D: Mi spieghi come ha effettuato il superamento?
R: Ero a circa 15 metri dal veicolo quando ha iniziato ad allargarsi a destra.
Notando questa manovra, ho deciso di spostarmi leggermente a sinistra verso il
centro della carreggiata e ho mantenuto la mia velocità di circa 50 km/h. Non
ho considerato la mia manovra un sorpasso in quanto il veicolo era fuori dalla
carreggiata e si stava praticamente fermando” (cfr. verbale AP 1 6 maggio 2015, allegato all’AI 1, pag.
2-3).
Giudizio di primo grado
5. Dinanzi al pretore, AP
1 ha precisato le sue precedenti dichiarazioni nei seguenti termini:
“ l'automobile non aveva solo
allargato verso destra, ma si era spostata completamente a destra sullo slargo.
(…) Ho allargato leggermente a sinistra quando ho notato l'automobile portarsi
completamente sullo spiazzo per evitare che in caso di apertura della portiera
fossi impedito nella circolazione.
Mentre seguivo il veicolo su via ____________________ la mia distanza dallo
stesso era di una trentina di metri. Quando l'auto ha rallentato la distanza si
è accorciata e quando questa si trovava sullo slargo io ero a una quindicina di metri. Devo dire che
quando l'automobile ha rallentato anch'io ho rallentato l'andatura, chiudendo
leggermente il gas, ma senza frenare. Mi si fa notare che in polizia (…) avevo
dichiarato di avere mantenuto la velocità. Ribadisco che non ho frenato, ma mi
sembra proprio di avere perlomeno lasciato un attimo il gas. (…) non potevo assolutamente
immaginare che l'automobile volesse svoltare a sinistra, perché quando si è
spostata a destra non aveva esposto nel modo più assoluto l'indicatore di
direzione (né a destra né a sinistra). Quando poi mi accingevo ormai a superare
l'automobile la mia attenzione era rivolta alla strada e non sono quindi più in
grado di dire se in un secondo momento l'automobilista ha esposto l'indicatore
di direzione. (…) Dalla mia prospettiva l'automobile mi sembrava ferma, non
posso tuttavia affermarlo con certezza. In ogni caso posso dire che aveva
rallentato a tal punto da apparire ferma per chi come me procedeva a una
velocità superiore”
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo
grado).
6. Nel giudizio impugnato, il presidente
della Pretura penale ha spiegato che, innanzitutto, la dinamica dei fatti
descritta da AP 1 non è credibile nella misura in cui ha sostenuto che __________
non aveva esposto il segnale luminoso. Su quest’aspetto, il primo giudice ha,
da un lato, messo in evidenza la scarsa linearità delle dichiarazioni
dell’imputato (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 5) e ha, dall’altro,
rilevato come:
“ il fatto che egli non abbia visto l’indicatore di direzione sinistro esposto non significa che questo non fosse inserito, soprattutto se, come dichiarato in polizia, egli circolava a una distanza abbastanza ravvicinata quando l’automobile ha iniziato ad allargarsi a destra e, allargatosi a sua volta a sinistra, ha rivolto lo sguardo oltre la vettura” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1 in fine pag. 5).
Il primo giudice ha, poi, spiegato che l’imputato neppure poteva essere
seguito laddove asseriva che __________ si era portato completamente sullo
slargo e aveva, nel contempo, rallentato al punto da
sembrare quasi fermo poiché questa versione - oltre che inverosimile (per
svoltare l’automobilista “non aveva alcuna necessità di portarsi
completamente sullo slargo (…) né tantomeno di fermarsi”) - è sconfessata
dal seguente ragionamento:
“ se l’automobile avesse effettivamente
abbandonato la carreggiata, mal si comprende per quale motivo l’imputato non
sia riuscito a ultimare indenne il sorpasso. In effetti, tenuto conto che nella
fase di superamento egli circolava a una velocità dichiarata di 50 km/h (ossia
circa 13,89 m/s) o poco meno (considerato che, per suo stesso dire, non ha
frenato bensì ha solo chiuso leggermente il gas; in polizia ha addirittura
asserito di aver allargato a sinistra mantenendo la velocità di 50 km/h; cfr.
verbale 6 maggio 2015, pag. 3, righe 7-9) e tenuto altresì conto che nel
momento in cui la vettura ha allargato a destra, rallentando, egli si trovava a
una distanza ravvicinata (15 metri), egli avrebbe percorso il tratto di 20
metri corrispondente alla lunghezza tra l’inizio dello slargo e il ponticello
(cfr. distanza estrapolabile dai segmenti di misurazione riportati sulle
fotografie aree del sistema googlemaps), in poco meno di due secondi (1.44
sec.)” (cfr.
sentenza impugnata, consid. 9.2 pag. 6).
Il
superamento sarebbe a maggior ragione avvenuto senza problemi, ha ancora
spiegato il pretore, se si considera che - secondo quanto dichiarato
dall’imputato - __________ avrebbe eseguito la sua manovra in due tempi,
dapprima rallentando fino a fermarsi (o quasi) fuori della carreggiata e poi
rientrandovi con una svolta improvvisa a sinistra (cfr. sentenza impugnata,
consid. 9.3 pag. 6).
In definitiva, ha concluso il primo giudice, la versione dell’automobilista
secondo cui egli ha allargato (solo) leggermente a destra, rallentando l’andatura,
ma senza fermarsi, in modo tale da poter eseguire la svolta a una velocità di
10-15 km/h, “risulta senz’altro preferibile a quella dell’imputato e
compatibile con la manovra che intendeva compiere” (cfr.
sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6).
7. Visti
questi accertamenti, il pretore ha - dal profilo del diritto -ritenuto che:
“ l’imputato, che aveva percepito il rallentamento, ma non aveva visto l’indicatore né a destra né a sinistra esposto, doveva sincerarsi delle intenzioni del veicolo antistante, non potendo escludere che volesse svoltare in prossimità del ponte (della cui esistenza era perfettamente consapevole). In altre parole, prima di intraprendere il sorpasso, egli doveva assicurarsi che il sorpassato si stesse effettivamente fermando o intendesse lasciarlo passare, frenando e, se necessario, arrestandosi. Ciò che invece non ha fatto (e neppure accennato a fare), nonostante fosse ancora in tempo a rinunciare al sorpasso prima dell’allargamento a sinistra, speculando su un possibile arresto o via libera del veicolo in fase di rallentamento, pur in difetto di un qualsivoglia gesto in tal senso. Egli ha quindi intrapreso un sorpasso senza avere certezza sulle intenzioni dell’altro protagonista e sulla possibilità di poter superare senza ostacoli. Al di là di eventuali errori che può aver commesso il co-protagonista, egli non ha interpretato correttamente la situazione nel suo insieme, come invece avrebbe dovuto fare, omettendo di adottare le precauzioni necessarie in caso di sorpasso (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7).
Ciò posto, il pretore ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e lo ha condannato alla multa di fr. 200.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 7).
Appello
8. Nel suo gravame, AP
1 sostiene che l’automobilista non è credibile quando
sostiene di avere esposto l’indicatore di direzione sinistro poiché, se così
fosse stato, egli avrebbe certamente rinunciato a sorpassarlo. Del
resto, continua l’appellante, il fatto che __________ abbia dichiarato di non
aver guardato nello specchietto retrovisore e non essersi accorto di essere
seguito da una moto, dimostra come egli fosse disattento alla guida e depone
per la tesi della mancata attivazione dell’indicatore di direzione (motivazione d’appello, pag. 3, 8).
L’insorgente sostiene, poi, che anche la manovra descritta da __________
(ovvero, un leggero allargamento verso destra per effettuare la svolta su Via __________)
risulta poco credibile: da un lato, perché non necessaria per immettersi sul
ponte che, come deducibile dalle foto in atti, “presenta una buona larghezza
d’imbocco” e, dall’altro, perché incompatibile con il punto d’impatto tra i
due veicoli (motivazione d’appello, pag. 8).
Egli sostiene come la sua versione secondo cui l’automobilista ha rallentato
per spostarsi (completamente) sullo slargo, senza manifestare in alcun modo la
sua volontà di svoltare a sinistra sia ben più attendibile e ribadisce come egli
si sia trovato in una situazione in cui poteva - “in perfetta buona fede e
secondo il principio dell’affidamento” - ritenere che l’automobilista
intendesse lasciarlo passare. La colpa di quanto accaduto - conclude
l’appellante - deve, pertanto, essere addossata a __________ (motivazione d’appello,
pag. 4, 6, 7).
9. Per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo
per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una
svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di
giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid.
1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con
richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
10. L’appello
è votato all’insuccesso nella misura in cui, argomentando nel modo descritto,
l’appellante si limita ad esporre una sua valutazione del materiale probatorio
senza, con questo, riuscire a dimostrare che quella effettuata dal primo
giudice è manifestamente sbagliata. Egli argomenta, in sintesi, come se la
Corte cui presenta il proprio gravame avesse, in materia di accertamento dei
fatti, una libera cognizione. Ciò che non è, potendo essa intervenire, in
materia di contravvenzioni, soltanto quando il primo giudice è incorso in un
arbitrio, cioè in un errore manifesto che non è dato quando le sue conclusioni,
pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag.
61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze
citate).
Occorre poi, qui, rilevare che l’accertamento del primo giudice
secondo cui __________ ha allargato (solo) leggermente a destra per svoltare
(dopo attivazione dell’indicatore di direzione) sul ponte posto alla sinistra
della carreggiata tutto può dirsi fuorché arbitrario.
Il pretore è, infatti, giunto a tale conclusione dopo avere, in modo del tutto
sostenibile, rilevato che la versione dell’automobilista era compatibile con la
manovra da lui effettivamente eseguita ed era, pertanto, preferibile a quella
dell’imputato che, oltre ad essere meno verosimile e poco lineare, risultava
inconciliabile con le risultanze dell’inchiesta.
Col gravame, AP 1 non si è confrontato con queste considerazioni, limitandosi a
sostenere che la versione dell’automobilista non è credibile senza, tuttavia,
riuscire a dimostrare il motivo per cui la manovra descritta da __________
dovrebbe essere irrimediabilmente sconfessata dal fatto che il ponte presenta “una
buona larghezza d’imbocco” o dal punto d’impatto trai due veicoli (cfr. al
riguardo le foto allegate al rapporto di polizia, AI 1 e quella allegata al
doc. 7 in inc. Pr. pen. 91.2015.253). Nemmeno egli è riuscito a dimostrare il
motivo per cui il primo giudice sarebbe incorso in un errore manifesto non
rilevando che - come egli ha sostenuto - la circostanza secondo cui
l’automobilista non si è accorto di essere seguito da una moto depone per la
mancata attivazione dell’indicatore di direzione: basta qui evidenziare, per
dimostrare come la tesi difensiva non soccorra l’appellante, che, giusta l’art.
39 LCStr, il conducente di un veicolo deve sempre segnalare qualsiasi
cambiamento di direzione. È, del resto, del tutto verosimile e, quindi,
sostenibile che - come spiegato dal pretore - __________ abbia esposto il
segnale di svolta, ma che esso non sia stato scorto dal centauro che aveva
rivolto lo sguardo oltre la vettura.
Ritenuto come l’appellante non abbia saputo dimostrare nessun arbitrio, occorre
confermare l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e, con lui,
concludere che AP 1 ha, in fase di sorpasso, ostacolato il veicolo di __________
che stava regolarmente svoltando a sinistra sul ponte (cfr. al riguardo le
pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 10 pag. 7 del giudizio
impugnato, riportate al consid. 7 del presente giudizio).
Egli si è pertanto reso autore colpevole d’infrazione alla LCStr ai sensi
dell’art. 90 cpv. 1 in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5
LCStr.
11. Solo di transenna è
qui ancora il caso di osservare che ulteriori eventuali infrazioni alla LCStr
commesse da __________ evocate dall’appellante nel suo gravame (cfr. in part.
pag. 3-4, 7 e 8) sono irrilevanti per il giudizio, ritenuto che, in materia
penale, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del
9 dicembre 2010, consid. 5.3).
12. Quanto alla
commisurazione della pena (non oggetto di specifica contestazione), si osserva
che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- che - oltre a
situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) -
è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti
dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
13. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5 LCStr
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 16 aprile 2015 a Locarno, alla guida del motoveicolo __________, eseguito una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente svoltando a sinistra, collidendo con la stessa.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 720.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.