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Incarto n. 17.2016.99 |
Locarno 11 luglio 2016/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 marzo 2016 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1. marzo 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 aprile 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 27 aprile 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 25 novembre 2014 il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
furto di poca entità
per avere, a ________ il 20 agosto 2014, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto ai danni diPC 1, il cellulare Samsung Galaxy del valore di fr. 230.-;
reato previsto dall'art. 172ter CPS
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- (sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni) oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese di fr. 50.-
B. A seguito della tempestiva opposizione di AP 1, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale il cui giudice, statuendo con sentenza 17 settembre 2015, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel DA e condannato, inoltre, l’opponente a pagare tasse e spese di giustizia per complessivi 996.- fr.
C. Nell’appello presentato contro tale sentenza, AP 1 ha postulato la sua integrale assoluzione con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito e chiesto la rifusione delle spese di patrocinio sostenute in primo e secondo grado, poi quantificate in fr. 2'291.- (inc. CARP 17.2016.99, doc. II).
D. Il PP, senza svolgere particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.
Il giudice di primo grado si è, invece, rimesso al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. In concreto, i fatti - svoltisi la sera del 20 agosto 2014 - hanno avuto come scenario il __________ di ________ dove, fra le altre, anche la squadra di atletica __________ (di cui PC 1,18.5.2000, proprietario del cellulare, faceva parte) seguiva un corso intensivo e dove AP 1, agente di sicurezza dipendente della __________, svolgeva la sua attività (il suo turno serale iniziava verso le 22.15 ma, come d’abitudine, aveva raggiunto il posto di lavoro con una quindicina di minuti d’anticipo).
In estrema sintesi, i fatti non contestati sono i seguenti:
- verso le 21.30, PC 1 ha dato il suo cellulare ad una compagna di squadra, __________, affinché glielo tenesse mentre lui era impegnato in una partita;
- alle 21.49, la ragazza ha posato il cellulare sullo zerbino posto all’interno dell’entrata dello stabile __________ e lì lo ha lasciato incustodito;
- alle 22.05, AP 1, che aveva appena preso servizio, ha raccolto il cellulare e lo ha messo in tasca.
3. Secondo le sue dichiarazioni, il custode ha raccolto il cellulare poiché aveva ritenuto che esso fosse stato smarrito e lo ha messo in tasca con l’intenzione di, poi, consegnarlo all’ufficio del Centro. Cosa che non ha fatto poiché – sostiene – lasciato lo stabile, lo ha consegnato ad una delle due ragazze che lo avevano avvicinato chiedendogli se avesse trovato un cellulare e che lui aveva ritenuto esserne la legittima proprietaria poiché, dopo avere apparentemente digitato un PIN, gli aveva mostrato che il telefonino conteneva alcune loro fotografie:
“ Uscito dallo stabile, la mia intenzione era quella di ritirare il telefono e il cercapersone dal custode, di fronte agli uffici chiamati __________. In quel frangente, sono stato fermato da due ragazze, le quali mi chiedevano se avessi trovato un cellulare. Posso descrivere le due ragazze; una era bionda con una maglietta bianca e delle scritte nere, mentre l’altra era mora con una maglia nera, età apparente fra i 14 e i 16 anni circa.
Da parte mia, gli ho mostrato il telefono, le quali mi riferivano che era della ragazza bionda. A questo punto gli ho chiesto come potevo essere sicuro che il telefono fosse il loro. Pertanto la bionda mi diceva che vi era un codice per poterlo sbloccare. A questo punto la ragazza bionda ha preso il cellulare. La stessa mi ha mostrato delle foto raffiguranti le due ragazze.
D: il codice inserito era a numeri o seguiva un disegno?
R: sono sicuro che il codice inserito dalla ragazza fosse a numeri.
Dopo di che, visto le prove fornite, le ho lasciato il telefono e ho raggiunto il custode” (PS 17.9.2014, pag. 2 e 3; PS 17.9.2014 ore 10:10 pag. 4; verbale d’interrogatorio dell’imputato al dibattimento di primo grado pag. 1)
Va, poi, annotato che, al dibattimento di primo grado, sulla questione del PIN (che, PC 1 aveva sostenuto essere inesistente), AP 1 ha dichiarato:
“ stavo per iniziare il servizio di ronda, erano circa le 22:00, le ragazze mi hanno chiamato per chiedermi se avevo trovato un telefono. Io ho risposto affermativamente. Mi hanno chiesto se era un Samsung. Io fino a li non lo sapevo, l’ho tolto dalla mia tasca e ho visto che era un Samsung. Ho chiesto come faccio a sapere che è il vostro? Hanno riso e hanno detto che il telefono conteneva le loro foto. Poi io ho consegnato il telefono, loro hanno aperto il cellulare (non so se aveva un codice) e mi hanno mostrato le loro foto. Io ho visto che corrispondevano, per questo ho consegnato loro il cellulare.
(…) le ragazze hanno fatto un codice?
Mi sembra di sì ma non sono sicuro. Quello che per me era importante era visionare le foto” (verbale d’interrogatorio dell’imputato al primo dibattimento, pag. 1 e 4)
4. Secondo il primo giudice, sostenendo di avere consegnato il cellulare ad una ragazza nei modi appena descritti, AP 1 ha mentito poiché:
“ - diversamente rispetto a quanto sostenuto dall’imputato, il cellulare in questione non aveva un codice PIN;
- le ragazze che avevano preso in consegna quello smartphone, non sono state riconosciute dall’imputato nel campo di __________ il giorno seguente quando ha avuto la possibilità d’incontrare tutti gli ospiti del centro;
- in base alle fotografie contenute nel telefono sarebbe invece stato in grado di riconoscerle.
Infatti, l’allenatore dei ragazzi del centro, __________, peraltro di professione Carabiniere e assunto in qualità di teste al dibattimento, ha precisato che l’imputato è stato il giorno seguente assiduamente coinvolto nella ricerca di quel telefono e che sono pure stati organizzati degli incontri con gli alunni. Nonostante dette opportunità, non ha saputo riconoscere le persone a cui aveva consegnato il telefono con la certezza della loro legittimità, così da rendere sospetta la sua dichiarazione secondo la quale il telefono sarebbe stato consegnato a qualcuno.” (sentenza impugnata, consid 9)
Inoltre, secondo il primo giudice, l’imputato - la cui esperienza e professionalità d’addetto alla sicurezza è “dimostrata” - non può essere creduto poiché, visto che le sue dichiarazioni contrastano con quelle di __________, ha mentito affermando di non avere fatto nessun confronto con le ragazze al __________ e poiché non è verosimile che egli
“ si sia imbattuto in due ragazze non facenti parte della comitiva della vittima, quindi non riconoscibili il giorno seguente, in un momento in cui il centro _______ era però già chiuso agli esterni e che lo avrebbe loro consegnato senza particolari formalità, credendo alle affermazioni di due minorenni sconosciute.
Da professionista esperto non appare logico concludere che lo stesso non abbia adottato tutte le necessarie precauzioni atte a permettere di risalire con maggiore sicurezza al vero proprietario del telefono e, in caso di dubbio, consegnandolo all’esistente centro di raccolta per gli oggetti smarriti.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che, di questa vicenda, egli non ne ha neppure minimamente accennato nel suo rapporto di lavoro giornaliero.” (sentenza impugnata, consid 9 in fine e 10)
5. L’accertamento è arbitrario.
a. Va, prima di tutto, osservato che nella sua valutazione del materiale probatorio il primo giudice omette di considerare che raccogliere un telefonino dallo zerbino della porta principale di uno stabile molto frequentato è perfettamente conforme ai doveri di un agente di sicurezza.
b. Da un lato, la conclusione del primo giudice secondo cui l’imputato ha, in sintesi, negato che gli siano state mostrate le ragazze del Centro in vista di un loro riconoscimento è affrettata.
Precisato che, come sostenuto dall’appellante, il materiale probatorio in atti non è sufficiente a fare piena chiarezza sul tema, va detto che, in realtà, l’appellante, pur non confermando integralmente le dichiarazioni di __________, ha detto che questi gli ha “mostrato due ragazze al __________” (senza precisare quando) e, poi, “in spiaggia (…) mi ha detto che il suo gruppo di ragazzi era lì da vedere. Io ho visto quei giovani, ma è difficile distinguerli” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato al primo dibattimento d’appello, pag. 4). Ne deriva che, pur con sfumature diverse da quelle di __________ (del tutto irrilevanti, nella misura in cui, come detto, la questione non è chiarissima), l’appellante ha, nella sostanza, detto di avere partecipato ad una sorta di procedura di riconoscimento. Non si può, dunque, dire che egli abbia mentito su tale questione.
Inoltre, la tesi secondo cui l’imputato ha mentito su come questa procedura di riconoscimento è stata messa in atto poiché le sue dichiarazioni sono in contrasto con quelle di __________ non regge. Infatti, il primo giudice non spiega perché le affermazioni di quest’ultimo sarebbero preferibili a quelle di __________, amministratore del __________, che sembra confermare, al riguardo, quanto dichiarato da AP 1 (e smentire, così, quelle di __________):
“ mi ricordo che il caso è successo il 20.8.2014. il 21.8.2014 il monitore si è presentato alla ricezione dicendo che un telefonino era stato rubato. Io ho cercato di capire cosa era successo. Dai racconti sembrava appunto che un’agente in servizio avesse preso un telefono. L’agente qui presente ha detto di aver consegnato il telefono ad altre ragazze. Però le ragazze lui non le aveva individuate perché non le conosceva.
Io ho proposto quindi al monitore di fare un confronto, ossia di presentare all’agente tutto il gruppo in modo che riconoscesse le ragazze. L’incontro era fissato per fine pomeriggio. Io all’appuntamento ero presente puntuale. Il monitore si è presentato in ritardo di qualche minuto con un suo collega.
A questo punto è avvenuto il confronto di riconoscimento?
No perché le ragazze non erano ancora arrivate.
E dopo?
Ricordo che l’agente aveva un altro servizio e ha dovuto partire. Quindi davanti ai miei occhi non è avvenuto nessun riconoscimento.
Dove era previsto l’incontro?
Davanti allo stabile __________” (verbale di audizione al dib. di primo grado, pag. 1)
c. D’altro lato, nulla di pertinente può essere dedotto dal fatto che AP 1 non ha riconosciuto le ragazze cui dice di avere consegnato il telefonino fra quelle che ha visto, nei giorni successivi, al __________.
Rilevato che, come sottolineato nel memoriale d’appello, l’imputato ha avuto davanti le due ragazze “per pochi secondi” (V pag. 8), la spiegazione da lui data al riguardo è, infatti, del tutto ragionevole e credibile:
“ Io ho visto quei giovani, ma è difficile distinguerli (…) spesso ho dato un’occhiata fintanto che sono rimaste. Ma si assomigliano tutte” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato al primo dibattimento d’appello, pag. 4).
A torto il primo giudice sembra individuare una contraddizione fra questo mancato riconoscimento e il fatto che, invece, la sera del ritrovamento, l’agente ha potuto verificare che le ragazze che si erano rivolte a lui erano quelle ritratte nelle foto contenute nel cellulare. Così come indicato dall’appellante, infatti, le due situazioni erano ben diverse:
“ in quel momento, le due ragazze le aveva davanti e poteva facilmente verificare con le foto la somiglianza delle stesse alle immagini che vedeva sul monitor del telefonino. Questo non era evidentemente più possibile nei giorni seguenti, quando è stato chiamato in spiaggia per una specie di riconoscimento, le cui modalità sono tutt’altro che chiare e tutt’altro che chiarite” (V, pag. 8)
d. Pure di nessun rilievo è la questione del PIN.
Da un lato, è vero che, come sostenuto dall’appellante, la tematica non è stata indagata. D’altro lato, ragionando nella versione fornita dall’imputato, è ben possibile che chi si è fatto consegnare il telefono abbia fatto una veloce e finta manipolazione (come se stesse digitando un codice) per cercare di dimostrare di essere, effettivamente, la proprietaria del telefono e ottenerne, così, la consegna: non va dimenticato che, al dibattimento di primo grado, l’agente ha precisato di avere avuto solo l’impressione che la ragazza avesse digitato un codice (“mi sembra di sì ma non sono sicuro” ).
e. Infine, va detto che non basta a sostanziare la tesi della menzogna dell’imputato il fatto che questi non abbia annotato, nel suo rapporto, il ritrovamento del telefonino. In effetti, egli ha più che ragionevolmente giustificato tale pretesa omissione con la prassi seguita dagli agenti di sorveglianza:
“ di consuetudine, se si identifica il proprietario dell’oggetto, gli viene consegnato, senza rimarcare nulla” (PS 17.9.2014, pag. 3)
“ perché non ha inserito questo evento nel suo rapporto giornaliero?
Perché non è la prima volta che trovo un oggetto e quando troviamo subito a chi l’oggetto appartiene di solito non lo marchiamo nel rapporto” (verbale d’interrogatorio dell’imputato al primo dibattimento, pag. 2)
f. Nemmeno è sufficiente a sorreggere la tesi del primo giudice la conclusione secondo cui un agente sperimentato quale è l’imputato si sarebbe premurato, prima di consegnare loro il cellulare, di chiedere i nomi alle due ragazze.
Tale opinione si scontra, infatti, con la prassi di cui l’appellante ha riferito e che, oltre che per la sua ragionevolezza, va data per accertata anche per l’assenza di risultanze contrarie.
Non va poi dimenticato che le modalità in cui è avvenuta la riconsegna non contrastano in alcun modo con i doveri di una guardia di sicurezza: indiziava la loro titolarità dell’apparecchio, il fatto che esse hanno detto di avere perso il cellulare che era, appunto, appena stato ritrovato, il fatto che hanno dimostrato di saperlo maneggiare e la presenza, nel cellulare, di loro foto. In simili circostanze, la tesi della consegna del cellulare alle ragazze non ha alcunché di anomalo.
6. Dall’arbitrarietà della conclusione secondo cui AP 1 ha mentito discende che i fatti vanno accertati così come alle sue dichiarazioni: va, cioè, accertato che egli, credendo che il cellulare fosse stato smarrito, lo ha raccolto con l’intenzione di consegnarlo negli uffici del ________ e che non ha dato seguito a tale intenzione poiché lo ha consegnato ad una ragazza che lui ha creduto esserne la proprietaria.
Del resto, la tesi accusatoria cozza contro la consapevolezza di AP 1 della presenza, in quella zona, di una videosorveglianza (V pag. 3). È del tutto inverosimile, infatti, che un agente di sicurezza metta consapevolmente a repentaglio il proprio lavoro per impadronirsi di un cellulare (peraltro, di poco valore: ca Euro 180.-) in una situazione in cui la possibilità di essere scoperti rasenta la certezza.
L’appello va, così, accolto e AP 1 va assolto dall’imputazione di cui al DA 25.11.2015.
7. A titolo abbondanziale, si annota quanto segue.
Chiunque avrebbe ritenuto che il cellulare in questione fosse stato smarrito in un luogo non più determinabile dal proprietario: a nessuno che abbia un minimo di ragionevolezza e di giudizio, infatti, verrebbe mai in mente di posare volontariamente un cellulare su uno zerbino che copre una zona di intenso passaggio e lasciarlo lì incustodito.
Ciò detto, ritenuto come la consapevolezza e la volontà dell’autore devono portare su tutti gli elementi oggettivi, quand’anche, per ipotesi di lavoro, si dovesse concludere che AP 1 ha raccolto il cellulare con l’intento di appropriarsene, egli dovrebbe, comunque, essere assolto dall’imputazione di furto, entrando, semmai, in considerazione, in forza dei presupposti soggettivi, quella di appropriazione semplice (DTF 71 IV 87, 90)
8. indennità ex art 429 cpv 1 lett a. CPP
L’appellante ha chiesto, quale indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; l’importo di fr. 2’291.- corrispondenti alle prestazioni legali per il procedimento di primo e secondo grado. Tuttavia, risulta dallo scritto dell’avv. DI 1 che tali prestazioni sono state/saranno fatturate alla __________ - datrice di lavoro dell’appellante - e che saranno da essa sostenute.
Ne deriva che la nota professionale dell’avv. DI 1 non configura, né prova, un danno patito da AP 1.
Dovendo l’indennità ex art. 429 cpc. 1 lett. a CPP fondarsi su un danno effettivo, prodottosi con le spese di patrocinio insorte a carico dell’imputato, interamente o parzialmente prosciolto, se ne conclude che, in concreto, simile pregiudizio non si è prodotto per l’appellante (cfr. CARP 19.1.2016 in inc. 17.2015.15/19/157/159, consid. 23a).
La domanda d’indennità va, perciò, respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg CPP, 139 e 172 ter CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’imputazione di cui al DA 5507/2014 del 25.11.2014.
2. L’istanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a è respinta.
3. Le tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado consistenti in complessivi fr. 996.- così come gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.