|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. 17.2016.122 |
Locarno 23 giugno 2016/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Stefano Manetti |
|
segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 8 marzo 2016 da
|
|
AP 1 |
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 marzo 2016 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 28 aprile 2016) |
richiamata la dichiarazione di appello 11 maggio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Confermando l’atto di accusa 22.12.2015, con sentenza 3 marzo 2016 (motivazione scritta intimata il 28 aprile 2016), la Corte delle assise correzionali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo luglio 2015 – settembre 2015, a Lugano e in altre località del Canton Ticino,
senza essere autorizzato, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 335 grammi di eroina, e meglio per avere:
1.1.1. trasportato 300 grammi di eroina per conto di tale Joni, accompagnando con l’autovettura Opel Corsa targata __________ (immatricolata a nome della madre) e fungendo così da autista a 3 differenti trafficanti di origine albanese, in 30 occasioni, affinché questi ultimi procedessero alle consegne di eroina ai consumatori locali, tenuto conto che in ogni occasione le tappe erano 2 e che per ogni tappa il trafficante consegnava una busta da 5 grammi;
1.1.2. procurato in altro modo e alienato sotto forma di singole buste dosi da 0.3/0.4 grammi al prezzo di CHF 50.00 cadauna, da lui preparate, 35 grammi di eroina a consumatori locali;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
1.2.1. nel periodo marzo 2015 – settembre 2015, a Lugano e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, fornito gratuitamente alla compagna PC 1 25 grammi di eroina e 2.5 grammi di cocaina per renderne possibile il simultaneo consumo in comune;
1.2.2. nel periodo gennaio 2015 – 5 novembre 2015, a Lugano e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di eroina, una “decina di cannette” di marijuana e 2.5 grammi di cocaina;
1.2.3. il 5 novembre 2015, a __________, senza essere autorizzato, detenuto sulla sua persona 5 grammi di eroina e 1.3 grammi di canapa, sostanze destinate al proprio consumo;
1.3. guida in stato di inattitudine
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.1 del presente dispositivo,
condotto l’autovettura Opel Corsa targata __________ (immatricolata a nome della madre) trovandosi in stato di inattitudine a seguito del consumo di eroina;
e, ritenuto che egli ha agito in stato di lieve scemata imputabilità, e che per il reato di cui al punto 1.2.1. lo ha mandato esente da pena, lo ha condannato alla pena detentiva di 18 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) e al pagamento di una multa di fr. 500.-.
La Corte di primo grado ha, poi, ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per l’importo di denaro di CHF 5'700.00 che è stato dissequestrato in favore di PC 1 e ha posto a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese d’inchiesta.
B. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 11 maggio 2016 in cui ha precisato di impugnare unicamente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Non sono state presentate istanze probatorie.
C. In assenza di contestazioni, i dispositivi 1., 3.1.1. e 3.1.2. (recte 2.1.1. e 2.1.2.), 4 (recte: 3), 5 (recte: 4), 6 (recte: 5) e 7 (recte: 6) sono passati in giudicato.
esperito il pubblico dibattimento il 23 giugno 2016 durante il quale:
-la procuratrice pubblica ha chiesto che l’appello sia respinto e che la richiesta concessione della sospensione condizionale della pena non venga accordata;
- il difensore ha chiesto, in accoglimento dell’appello, che l’esecuzione della pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, inflitta al suo assistito in primo grado, venga posta al beneficio della sospensione condizionale ex art. 42 CP, per un periodo di prova di 3 anni.
Ha, pertanto, postulato l’immediata scarcerazione dell’imputato.
Ritenuto
imputato: vita e precedenti penali
1. a. AP 1 (cittadino tedesco) è nato il __________ a __________.
Ha praticamente sempre vissuto in Ticino. Tuttavia, a causa delle sue vicissitudini penali, attualmente non è al beneficio di alcun permesso per vivere nel nostro paese.
Non ha alcuna formazione professionale e non esercita nessuna attività. Nemmeno risulta che ne abbia esercitate (perlomeno per un periodo significativo) in passato. Ha praticamente sempre vissuto - secondo le sue dichiarazioni - grazie all’aiuto della madre che, attualmente, soffre di demenza senile e, per questo, è bisognosa di cure e assistenza continua.
Non ha altri familiari se non una sorellastra che vive in Germania con cui non ha alcun contatto.
b. AP 1 non ha particolari progetti di vita se non quello - perlomeno dichiarato - di andare a vivere con la madre (o vicino alla madre) per potersi occupare di lei e di - genericamente - trovare un lavoro (cfr., in particolare, PP 11.12.2015 pag. 6; allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2; cfr. anche verb. dib. d’appello, pag. 2 durante il quale ha, tuttavia, manifestato il desiderio di lasciare il Ticino e lavorare in Svizzera interna).
c. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha iniziato ad abusare di sostanze stupefacenti (eroina e, ma solo occasionalmente, marijuana e ecstasy) all’età di 18 anni e lo ha fatto ininterrottamente sino al 2007 quando è stato arrestato per un traffico di eroina. Uscito dal carcere il 5 gennaio 2010, si è - sempre secondo le sue dichiarazioni - tenuto lontano dagli stupefacenti per circa 5 anni. E’ ricaduto nel consumo nel 2014: prima solo sporadicamente, poi, nell’estate 2015 con maggiore regolarità anche se “solo una busta ogni tanto” e, infine, dopo l’incontro con i suoi correi, arrivando a consumare “un paio di grammi tutti i giorni a partire dal mese di agosto” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha detto di essere giunto alla fine della cura metadonica.
d. AP 1 ha i seguenti precedenti penali (AI 5):
- 3 ottobre 2000: condanna a 3 anni di detenzione per infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup;
- 19 novembre 2007: condanna alla pena detentiva di 4 anni sempre per infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup;
- 2 novembre 2015: sentenza CARP che lo dichiarava autore colpevole di entrata e soggiorno illegale (ripetuti) ma lo mandava esente da pena.
e. Nell’ultimo capoverso del consid. 7, il giudice di primo grado ha elencato le condanne subite da AP 1 nel passato e che non figurano più a casellario giudiziale (sentenza impugnata, pag.10, doc. TPC 4).
L’esercizio è vano nella misura in cui, secondo la giurisprudenza federale, a fronte del nuovo effetto attribuito dall’art. 369 CP alla cancellazione di iscrizioni dal casellario giudiziale, il TF ha modificato la propria giurisprudenza stabilendo che iscrizioni cancellate non devono più venire considerate né al momento della commisurazione della pena né a quello della valutazione della prognosi (DTF 135 IV 87 consid. 2; 136 IV 1 consid. 2.6.3; STF 6B_49/2012 del 5.7.2012 consid. 1.2).
2. Oggetto del presente giudizio, è unicamente la questione a sapere se a AP 1 - che, ancora una volta, risponde, oltre che di guida in stato di inattitudine, di infrazione aggravata (in relazione a 335 grammi di eroina) e contravvenzione ripetuta alla LFStup - può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi che gli è stata inflitta (e che non è contestata nel suo ammontare).
Secondo la Difesa, ciò è il caso poiché egli ha delinquito unicamente per finanziare il proprio consumo di stupefacenti in cui era ricaduto, dopo alcuni anni di astinenza, perché viveva un periodo particolarmente difficile a causa della precaria salute della madre e della perdita del diritto di soggiornare stabilmente nel nostro paese. Nemmeno i precedenti ostano, a mente della Difesa, alla concessione della sospensione condizionale poiché si tratta di condanne lontane nel tempo.
3. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, di principio, il giudice sospende l’esecuzione di una pena privativa della libertà della durata compresa tra 6 mesi e due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o nuovi delitti.
Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)
Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale degli elementi già sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008; FF 1999 1730): vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata) così come eventuali condanne precedenti (per reati della stessa natura e non) con la precisazione che questi ultimi costituiscono soltanto indizi sfavorevoli che, di per sé e da soli, non escludono la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). La sospensione può, infatti, essere negata solo se gli elementi considerati, valutati nel loro insieme, escludono una prognosi favorevole (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1.; 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107 consid. 4; 118 IV 97 consid. 2c; 117 IV 3 consid. 2b; 116 IV 279 consid. 2a; 115 IV 85 consid. 3c; 105 IV 291 consid. 2a; 102 IV 62 consid. 3b; STF 13.5.2008 in 6B_541/2007 consid. 2; STF 18.1.2008 in 6B_664/2007, consid. 3.1.1.; STF 12.11.2007 in 6B_103/2007, consid. 4.2.1.).
4. Non deve essere argomentato a lungo per spiegare come i seguenti elementi, valutati nel loro insieme, impongano, per AP 1, la posa di una prognosi negativa.
a. i suoi precedenti
È vero che, come ricordato dalla diligente Difesa, le due condanne per droga sono piuttosto lontane nel tempo (2000 e 2007). Tuttavia, esse diventano rilevanti nella formulazione della prognosi nella misura in cui si tratta di precedenti specifici e di condanne a pene pesanti (e meglio, una condanna a 3 anni ed una a 4 anni per infrazione aggravata alla LStup). Pur volendo chiudere un occhio sulla condanna del 2015 (entrata e soggiorno illegale ripetuti) a causa della storia personale particolare di AP 1, il fatto che egli sia ricaduto nello stesso genere di reati per cui gli sono stati inflitti (complessivamente) ben 7 anni di pena detentiva pone un’ipoteca estremamente pesante sulla sua prognosi (DTF 100 IV 133, consid. 1d, p. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; v. parimente Roland Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., art. 42 n. 59).
b. la tossicodipendenza
Questa Corte condivide l’opinione della Difesa secondo cui AP 1 ha delinquito anche, se non soprattutto, per potersi procurare la droga necessaria al suo consumo. Tuttavia, è proprio questo a rendere più fosco il quadro della sua prognosi. Infatti, pur volendo credere a AP 1 quando dice che, in questo momento, egli non assume medicamenti sostitutivi dell’eroina e che, dunque, egli è almeno fisicamente disintossicato, è anche vero che egli ha alle spalle una vita in cui i momenti di astinenza si sono alternati a quelli in cui egli ha consumato ed abusato di stupefacenti. Pertanto, nonostante il suo ottimismo e la manifestata volontà di cambiare vita (e nonostante la Corte gli auguri di riuscire in questo progetto), forza è concludere che AP 1 non dà alcuna garanzia di riuscire a rimanere lontano dal mondo della droga. Si tratta, questa, di una conclusione obbligata: è, infatti, proprio la storia di AP 1 che dimostra come, nei momenti di difficoltà, egli ricaschi nel consumo di stupefacenti e, di conseguenza, per potersi assicurare i mezzi necessari, egli riprenda a delinquere.
Al riguardo, non può non essere segnalato che è stato lo stesso AP 1 a riferire agli inquirenti che un suo tentativo di smettere i comportamenti per cui oggi è giudicato è fallito miseramente dopo pochi giorni perché “non ce l’ho fatta a star lontano perché era troppo dura, volevo consumare e non avendo soldi era l’unica possibilità di procurarmi l’eroina” (AI 7 pag. 8).
c. la difficile situazione personale
Completa il quadro a tinte fosche l’assenza di una benché minima formazione professionale e l’assenza di qualsivoglia esperienza lavorativa che, unita al suo curriculum delinquenziale e alla sua difficile situazione dal profilo della LStr, portano ad escludere che egli - che ha già 47 anni - possa reperire un’occupazione con cui far fronte alle proprie esigenze e avviare, così, quella che lui chiama una nuova vita. E, dunque, porta a concludere che AP 1 dovrà ancora affrontare quei momenti di difficoltà esistenziale cui, sinora, ha dimostrato di non saper far fronte in modo equilibrato e costruttivo.
Riassumendo, l’appellante, non soltanto è stato condannato a due riprese per reati analoghi a quelli di cui oggi risponde, ma ha anche scontato in tutto o in parte (sospensioni e liberazioni condizionali) pene privative della libertà senza che ciò l’abbia dissuaso dal commettere nuovi reati: occorre, così, concludere che, non soltanto le pene eseguite non hanno avuto lo sperato effetto dissuasore, ma che anche le liberazioni condizionali e persino la fiducia accordatagli dalle autorità penali (da ultimo, con la sentenza CARP 2.11.2015) si sono risolte in un fallimento (cfr. STF 17.12.2009 in 6B_852/2009).
Questo quadro negativo va inserito in un contesto personale caratterizzato da una pluriennale tossicodipendenza, dall’assenza di qualsivoglia rete di sostegno (famigliare e non) e dalla quasi certa impossibilità di trovare un positivo sbocco lavorativo.
Insieme, questi elementi impongono la posa di una prognosi negativa ed escludono la possibilità di concedere a AP 1 il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Retribuzione del difensore d’ufficio
5. Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio
dell’imputato - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 22 giugno 2016 che
espone complessivi fr. 3'638.50, di cui fr. 3'230.- di onorario (indicando,
come dispendio orario, 17 ore e 45 min. di lavoro e, come tariffa, fr.
180.-/ora), fr. 139.- di spese e fr. 120.- di trasferte, oltre all’IVA (cfr.
doc. dib. appello 1).
Il tempo complessivo esposto appare adeguato, fatta eccezione per quello relativo al dibattimento, sovrastimato di 5 ore.
Esso viene tassato a fr. 180.-
l’ora (cfr. art. 4 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2’295.-.
Spese e trasferte indicate sono interamente riconosciute.
L’IVA assomma a fr. 204.30.
La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'758.30 e posta a carico dello Stato.
Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, l’imputato sarà tenuto a rimborsare allo Stato tale importo.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
6. Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’appellante. Per tener conto delle condizioni di AP 1, gli oneri processuali vengono fissati, in applicazione dell’art 425 CPP, in soli complessivi fr. 600.-.
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348
e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP,
12, 40, 42, 47, 49, 50, 51, 69 e 70 CP,
19 cpv. 1, 19 cpv. 2 lett. a, 19a, 19b LStup,
nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la
LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
ha pronunciato:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1., 3.1.1. e 3.1.2. (recte 2.1.1. e 2.1.2.), 4. (recte: 3), 5. (recte: 4), 6. (recte: 5) e 7. (recte: 6) del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.1. La pena inflitta a AP 1 con la sentenza 3 marzo 2016 è da scontare.
2. La nota professionale 22 giugno 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 2'295.-
- spese fr. 139.-
- trasferta fr. 120.-
- IVA fr. 204.30
Totale fr. 2'758.30
e posta a carico dello Stato.
2.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
2.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
2.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato fr. 2'758.30.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
4. Intimazione a:
|
|
|
5. Comunicazione a:
|
|
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.