Incarto n.
17.2017.117

Locarno

4 ottobre 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 marzo 2017 dal

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 18 aprile 2017nei suoi confronti di

 

IM 1  

 

richiamata la dichiarazione di appello 25 aprile 2017;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   I fatti che hanno dato il via al procedimento penale di cui trattasi sono descritti, per quanto qui interessa, in modo esauriente al consid. 1 della sentenza impugnata che viene, qui, richiamato in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

 

                                         “IM 1, cittadina italiana, è giunta in Ticino nell’agosto del 2010 per svolgere l’attività di prostituta indipendente. A tal proposito si è annunciata alla polizia cantonale, sezione TESEU, in data 29 agosto 2010. Il giorno successivo ha cominciato a lavorare e pubblicizzato la sua attività sui siti specializzati. A metà ottobre 2010 ha fatto ritorno in Italia.

                                         È poi tornata in Ticino con l’intenzione di stabilirsi.

 

                                         “Nel novembre del 2012 ho quindi detto alla proprietaria che volevo una camera in affitto per viverci e le ho chiesto cosa dovevo fare. A quel punto ho fatto domanda per il permesso B.”

                                         (v. verbale 16 marzo 2017 IM1, pag. 2)

 

                                         È così stata accompagnata dal proprietario dello stabile (__________) all’Ufficio migrazione.

 

                                         “__________mi ha chiesto le generalità e quando siamo andati all’ufficio migrazione ero insieme al proprietario ed altre due ragazze. Lui aveva già i formulari compilati che io ho firmato”

                                         (v. verbale 16 marzo 2017 IM 1, pag. 2)

 

                                         Tra i documenti sottoscritti dall’imputata vi era il formulario “Autocertificazione precedenti penali”. Alle domande “è già stato condannato” e “Ha un procedimento penale pendente” IM 1 ha apposto due volte la croce su “no”. Ciononostante l’imputata ha commesso dei reati in Italia, per i quali ha scontato anche una pena detentiva. “ (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 1).

 

                                   2.   A seguito di questi ed altri fatti che qui non è importante sviluppare (in sintesi, per avere esercitato la prostituzione senza essere al beneficio del necessario permesso), è stato aperto, nei confronti della signora IM 1, un procedimento penale che .sfociato nell’emanazione di un DA per esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) e per inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’imputata, il giudice della Pretura penale ha confermato il DA soltanto limitatamente al reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c LStr (reato che ha ritenuto essere stato commesso per negligenza e per cui ha inflitto alla condannata una multa di fr. 500.-).

                                         Egli ha, invece assolto l’imputata dal reato di inganno nei confronti dell’autorità sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

                                        “E veniamo ora al secondo reato ipotizzato dall’accusa. A norma dell’art. 118 cpv. 1 LStr, chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        Tale norma discende dall’obbligo di collaborare sancito dall’art. 90 LStr, che impone agli stranieri di fornire delle indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno.

                                        Il reato citato è intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Per la realizzazione del reato, inoltre, è necessario un nesso di causalità adeguato tra l’inganno perpetuato e il rilascio del permesso. In altre parole, occorre accertare se l’Autorità preposta avrebbe rilasciato il permesso anche conoscendo la realtà dei fatti (Gaëlle Sauthier, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berna 2017, ad art. 118, N 9).

 

                                        (…) IM 1 ha dichiarato di avere erroneamente omesso di indicare i precedenti penali commessi in Italia sull’autocertificazione penale. È stata accompagnata all’Ufficio stranieri dal proprietario dell’appartamento da lei affittato nel 2012 (__________) e in quell’occasione ha sottoscritto dei formulari già compilati dal locatore. Sostiene inoltre che quel giorno vi era ressa in quell’ufficio e che l’orario di chiusura si stava avvicinando.

                                        Sulla base di questi fatti l’imputata ritiene che non vi sia intenzionalità nel compimento del reato, ciò a maggior ragione se si considera che in una successiva richiesta di rilascio di permesso di soggiorno (questa volta avvenuta nel Canton Vallese) ha tranquillamente fornito i dati completi. In quell’occasione ha concesso la sua piena collaborazione alle Autorità, dichiarando tutti i suoi precedenti penali. La stessa si ritiene quindi in perfetta buona fede.

                                        Anche in questo caso il dubbio sull’intenzionalità esiste. Ciononostante, come già rilevato in precedenza, l’imputata non può invocare l’ignoranza della legislazione vigente in Svizzera per giustificare la sua innocenza. Avrebbe dovuto informarsi in modo appropriato sulla procedura di rilascio, trattandosi per di più di una libera professionista. Il reato potrebbe quindi considerarsi commesso nella misura del dolo eventuale, con la precisazione però che non essendo adempiuti ulteriori presupposti oggettivi, l’imputata dovrà essere prosciolta. Ecco i motivi.

 

                                         (…) Una violazione della norma qui in discussione deve infatti essere ammessa unicamente nei casi in cui sussiste un nesso di causalità tra la falsa dichiarazione dell’autore e il rilascio del permesso di lavoro. Nel caso di specie il rapporto in questione non è adempiuto in quanto i reati commessi dall’imputata in Italia (indicati nel verbale d’interrogatorio dell’imputata effettuato dalla polizia il 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in Svizzera sono tutti riconducibili all’esercizio della prostituzione, o per emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre legati alla professione dell’imputata e ai periodi d’incarcerazione che ha subito. Infatti, solo in Italia tale attività è considerata quale reato e punita con la reclusione, mentre in Svizzera la professione è lecita e regolamentata, pertanto non può essere considerata come elemento ostante alla concessione di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio della migrazione.

                                        A tale conclusione si giunge a maggior ragione considerando il fatto che il permesso di dimora ticinese non è pendente causa stato revocato e ciò nonostante la Polizia cantonale sia, almeno dall’interrogatorio dell’imputata del 12 settembre 2014 perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera.

                                        Di conseguenza, mancando uno degli elementi essenziali del reato, l’imputata deve senza indugio essere prosciolta da questa imputazione.” (sentenza impugnata, consid. 5-7, pag 4-5).

 

                                   3.   La sentenza pretorile è stata impugnata dal solo PG che ha chiesto che IM 1 venga dichiarata autrice colpevole anche del reato di cui all’art. 118 LStr e che venga condannata alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una con l’aggiunta di una multa che deve essere aumentata rispetto alla decisione pretorile per tenere adeguatamente conto delle sue buone condizioni economiche.

 

                                         Queste le argomentazioni dell’appello:

 

                                         “ (…) La decisione impugnata (cons. 7.), infatti, ha negato l'esistenza del nesso di causalità fra la falsa dichiarazione dell'autrice del reato ed il rilascio del permesso di lavoro sostenendo che siccome in Svizzera l'attività del meretricio è lecita e regolamentata ed "...i reati commessi dall'imputata in Italia (indicati nel verbale d'interrogatorio dell'imputata effettuato dalla polizia /1 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in Svizzera sono tutti riconducibili all'esercizio della prostituzione, o per emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre legati a/la professione dell'imputata e ai periodi d'incarcerazione che ha subito...", la condotta dell'imputata all'estero non può essere considerata come elemento ostante alla concessione di un permesso. Tale ragionamento non può essere seguito e questo per le ragioni che seguono.

 

                            a) In primo luogo, la sentenza non considera che la domanda posta sul modulo "Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale" concerne condanne o procedimenti penali pendenti generici, senza alcun riferimento alla doppia punibilità degli stessi. Non è rilevante quindi il fatto che i reati commessi dall'imputata in Italia siano per lo più legati ad una professione legale nel nostro paese. Rilevante, invece, è la condotta dello straniero nel paese di provenienza e la sua predisposizione alla violazione delle norme di diritto vigenti.

                                         Aggiungasi che i reati di ricettazione ed emissione di assegni a vuoto configurano in Svizzera i reati previsti dagli art. 146 e 160 CP.

                                         La citata autocertificazione, facendo riferimento esplicito agli artt. 62 e 63 LStr, nonché 24 OLCP, ha infatti lo scopo di permettere all'autorità preposta di valutare - tra l'altro - se lo straniero che richiede un permesso costituisce o meno una minaccia alla sicurezza ed all'ordine pubblico.

                                         Ora, la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a pericolo - quindi minacciati - se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione degli stessi (art. 80 cpv. 2 OASA). Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, tra l'altro, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 litt. a OASA).

                                Giusta l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca, ossia - tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (litt. a), come ad esempio le condanne penali o i carichi pendenti (cfr. in particolare sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid. 4, nonché giurisprudenza federale ivi citata). Motivo di revoca è anche la violazione ripetuta e l'esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici all'estero (litt. c).

                                         Nel caso di specie, l'imputata ha sottaciuto all'autorità preposta fatti essenziali che denotano senza dubbio alcuno una forte predisposizione della stessa alla violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, invero una lista di notizie di reato, condanne, arresti domiciliari, carcerazioni e detenzioni che si protrae dal 1976 e che ha avuto termine, per quanto dato a sapere, nel 2012.

                                         Considerato quanto sopra, sebbene sia pacifico che nel nostro paese l'attività della prostituzione è legale e regolamentata, è altrettanto pacifico che l'imputata non ha avuto remore a violare la normativa vigente italiana per oltre trent'anni commettendo pure reati punibili anche in Svizzera. Pertanto, quand'anche la sua attività sia lecita all'interno dei confini della Confederazione, rimane comunque alto il rischio che la stessa vìoli norme ivi vigenti.

 

                                   b)   In secondo luogo, la sentenza impugnata misconosce che "…Der Erfolg von art. 118 Abs. 1 AuG tritt ein, wenn die Bewilligung erteilt bzw. nicht entzogen wird. Bleibt er aus, liegt Versuch vor..." (VETTERLI /D'ADDARIO  DI PAOLO in CARONI/GACHTER / THURNHERR, Bundesgesetz über die AusIänderinnen und Ausländer (AuG), Berna 2010, n. 8 ad art. 118 LStr, messa in evidenza ad opera di chi scrive).

                                         La plausibilità del fatto che se l'Autorità preposta avesse saputo dei precedenti penali dell'imputata non le avrebbe concesso il permesso di soggiorno o glielo avrebbe ritirato è data dalla copiosa giurisprudenza cantonale e federale sul tema (si richiama in questa sede, ancora una volta, la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid. 4, nonché giurisprudenza federale ivi citata). Il fatto che, come viene asserito nella sentenza impugnata, il permesso di dimora ticinese non sia "...pendente causa stato revocato e ciò nonostante il fatto che la Polizia cantonale sia, almeno dall'interrogatorio dell'imputata del 12 settembre 2014 perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera...", non ha rilevanza nel caso di specie in quanto non comprova che l'autorità preposta al rilascio del permesso abbia effettivamente avuto modo di chinarsi sulla questione.” (cfr. osservazioni del 22.06.2017, pag 3-4, CARP VIII).

 

 

                                   4.   L’imputata ha chiesto la reiezione dell’appello.

                                         Da un lato, sostiene di non avere mai voluto, nemmeno nella forma del dolo eventuale, ingannare le autorità tanto è vero che, presentando analoga domanda in Vallese, ella aveva indicato di avere dei precedenti penali in Italia. La sua unica colpa - aggiunge – è quella di avere firmato senza leggerlo il formulario compilato da __________.

                                         D’altro lato, la resistente sostiene che le informazioni non date non sono rilevanti e afferma che “agli atti non vi è alcuna chiara dichiarazione dell’autorità della migrazione che menzioni il fatto che il permesso di dimora non sarebbe stato accordato se l’autorità fosse stata a conoscenza dell’esistenza di precedenti penali e/o procedure penali in corso in capo all’imputata” (CARP XI).

 

                                   5.   Giusta l’art. 13 cpv. 2 LStr. (procedura di permesso e di notificazione, cfr., anche, art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002, OLCP) l’autorità competente può esigere dallo straniero la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

 

                                         Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali, in materia di permessi, si è venuto a creare un “sistema duale” che ha istituito due categorie di richiedenti. Da un lato, i cittadini degli stati terzi che devono ossequiare i principi della LStr e, di conseguenza, l’obbligo ex lege di presentare un estratto dal casellario giudiziale. Dall’altro, i cittadini, come nella presente fattispecie, degli stati UE/AELS, per i quali la presentazione del casellario giudiziale è necessaria solo in casi particolari (non dati nella presente fattispecie).

                                         In questo contesto, a far tempo dall’11 maggio 2009 – in sintesi, richiamandosi all’art. 5 cpv. 1 dell’Allegato I all’ALC - il Ticino ha introdotto il sistema dell’autocertificazione (sistema questo già conosciuto in altri Cantoni, tra i tanti Appenzello interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Nidwaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Vallese, Vaud e Zurigo) per cui il richiedente deve rispondere a due domande poste in un formulario: 1) È già stato condannato/a?; 2) ha un procedimento penale pendente? (cf. art. 13 cpv. 2 LStr e legge e regolamento cantonale di applicazione della LStr; vedi, inoltre, il rapporto 26 aprile 2016 del Dipartimento delle istituzioni, “Misura straordinaria concernente l’obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi B e G UE/AELS: bilancio dopo un anno dall’entrata in vigore”, pag. 1, 2).

                                         Sul tema nonché sulla rilevanza delle condanne penali precedenti, vedi, fra le altre, TrAmm 52.2012.263 del 6.11.2012 e inc 52.2010.341 del 10.2.2011; STF 2C_440/2017 del 25.08.2017 e DTF 134 II 10, consid. 4.3;130 II 176, consid. 3.4.1.; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii STF 2C_908/2010 del 7 aprile 2011, consid. 4.3; 2C_310/2012 del 12.11.2012, consid. 3.23.1).

 

                                   6.   Per l’art. 118 cpv. 1 LStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tale modo, per se o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato.

 

                                   a.   Dal punto di vista oggettivo, l’art. 118 cpv. 1 punisce chi inganna le autorità preposte al controllo degli stranieri, premesso che, ex art. 90 LStr, lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. In particolare, devono fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno.

                                         All’obbligo di collaborare è accordata un’importanza capitale in quanto le autorità dipendono dalle indicazioni veritiere fornite dal richiedente (cfr. messaggio del Consiglio Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379).

                                         Oggetto dell’inganno ex art. 118 LStr, che può manifestarsi tramite parole, scritti, atti concludenti, comportamento o silenzio qualificato (CF. M. Caroni, T. Gächter, D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna 2010, ad art. 118, note 4 e 5, pag 1207e Messaggio del Consiglio Federale dell’8 marzo 2002, pag. 3379), devono essere dei fatti.

                                         Tra il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso bisogna inoltre che esista un nesso causale adeguato (Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag, Berna 2010, ad art. 118, nota 4, pag. 1207 e messaggio del Consiglio Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379). Rapporto di causalità, nell’ambito del quale non è necessario che l’autorizzazione, in caso di informazioni corrette e complete, sia da rifiutare, essendo sufficiente che la pretesa all’ottenimento del permesso, una volta conosciuti i fatti, possa essere seriamente messa in dubbio. (cf. Silvia Hunziker, Bundesgesetz über die Ausläderinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, 2010, pag. 585 e 6B_72/2015, consid. 2.2).

                                         L’elemento oggettivo della norma non è quindi realizzato quando i dati falsi o sottaciuti riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. L’inganno è rappresentato dal fatto che senza di esso medesimo la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata nella forma e modo con la quale è stata emessa. (cfr. DTF 6b_72/2015 del 27.05.2015, consid 2.2 e DTF 6B_497/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 1.1.)

 

                                  b.   Dal punto di vista soggettivo, l’art. 118 cpv. 1 LStr è un reato di natura intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (M. Caroni, T. Gächter, D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna 2010, ad art. 118, nota 9, pag 1209 e 6B_72/2015, consid. 2.3).

 

                                   7.   In concreto, è pacifico che le informazioni sottaciute da IM 1 ai funzionari dell’ufficio stranieri rappresentavano dei fatti essenziali che, se debitamente conosciuti dalle autorità competenti, avrebbero impedito il rilascio del permesso B, o quanto meno lo avrebbe seriamente messo in dubbio.

.

                                         Non solo perché, contrariamente all’opinione del primo giudice, le condanne subite da IM 1 non erano unicamente per l’esercizio della prostituzione (non possono, evidentemente, essere ritenute tali una condanna per ricettazione o per emissione di assegni a vuoto). Ma, soprattutto, perché – come rettamente rilevato dall’appellante – le condanne subite e il coinvolgimento in numerosi procedimenti penali (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12 settembre 2014, pag. 7-8) su un lungo arco di tempo denotano o, quantomeno, sono indizianti di una consolidata tendenza ad infrangere la legge che avrebbe certamente preoccupato l’autorità competente e messo, così, in forse – se non impedito – il rilascio del permesso (cfr. sentenze citate dall’appellante).

                                         Il nesso causale fra le informazioni nascoste e la concessione  del permesso – così come esplicitato da dottrina e giurisprudenza – è , dunque, pacificamente dato.

 

                                   8.   Il tema del dolo non merita particolari approfondimenti.

                                         Il fatto che - quasi un anno dopo la presentazione del formulario con la falsa indicazione - la signora IM 1 abbia segnalato all’autorità vallesana di essere stata condannata “per favoreggiamento prostituzione esclusivamente in Italia!” (doc. allegato a CARP XI), non può dare alcuna indicazione sull’intenzione che ella aveva al momento dei fatti che qui interessano.

                                         Non tanto perché, anche in quell’occasione, le indicazioni date erano lacunose, visto che la donna non aveva, per esempio, segnalato le condanne per emissione di assegni a vuoto e per ricettazione e perché, quindi, quanto fatto in Vallese non è propriamente dimostrativo di una generale volontà di trasparenza dell’imputata.

                                         Quanto piuttosto perché il dolo che qui interessa va accertato al momento dei fatti costitutivi del reato imputato.

                                         In questo senso, determinante è che il formulario “galeotto” consta di una sola pagina in cui, oltre la richiesta delle generalità, c’è una sola domanda  - che, peraltro, è posta proprio sopra la finca per la firma -  e porta in alto, in grassetto e in caratteri cubitali, il titolo “Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del certificato penale”.

                                         Ciò ritenuto, la tesi per cui la signora IM 1 ha firmato senza sapere di cosa si trattasse è del tutto inverosimile e non può essere seguita: basta, infatti, un’occhiata al formulario per comprendere che cosa con esso viene chiesto.

                                         Ne deriva che – quand’anche si dovesse ammettere che è stato un terzo a compilare detto formulario - apponendovi la sua firma, ella ne ha coscientemente e volontariamente avallato il contenuto.

                                         Tenuto conto delle condanne subite e dei suoi coinvolgimenti in procedimenti penali in Italia, la signora IM 1 ha, dunque, con dolo diretto (e non eventuale), fornito all’autorità indicazioni inveritiere.

 

                                   9.   Concludendo, su questo punto, l’appello deve essere accolto e IM 1 deve essere dichiarata autrice colpevole di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr per i fatti indicati al punto 2 del DA.

 

                                         pena

 

                                10.   Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o lesione

 

                                         La legge commina, per inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 LSTr, una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria.

                                         Ritenuto come il primo giudice abbia stabilito che la signora Tallarico ha commesso il reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c LStr soltanto per negligenza, per esso è prevista unicamente la multa (cpv. 3).

 

                                         Richiamata sui principi che reggono la commisurazione della pena, la DTF 134 IV 17 (consid. 2.1. e riferimenti citati), in relazione alle circostanze oggettive dell’inganno nei confronti delle autorità, per la valutazione della colpa di IM 1, va, dapprima, considerata l’entità della lesione del bene giuridico (l’ordine pubblico) e, ritenuta la possibilità concessa a IM 1 di risiedere e lavorare nel nostro paese, la sua colpa appare di media gravità. Visto, poi, che ella ha, per finire, agito per lucro, questa Corte ritiene adeguata la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.

                                         L’ammontare delle aliquote – non oggetto di specifica contestazione e che, comunque, appare essere il risultato di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia (cfr. documenti inerenti la situazione patrimoniale in incarto MP) – deve essere confermato in fr. 110.-.

 

                                11.   Non essendovi elementi che impongano la formulazione di una prognosi negativa, la pena è sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni.

 

                                12.   L’appellante ritiene “estremamente lieve la pena” inflitta dal pretore per l’infrazione di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c, considerato che IM 1 ha esercitato la professione di prostituta  almeno nei periodi fine agosto – metà ottobre 2010 e febbraio – inizio  maggio 2011, ossia circa per 135 giorni ottenendo, se si

                                         calcola una media (a favore dell’imputata) di una prestazione al giorno a fr. 50.-/80.- (sempre a favore dell’imputata), entrate per fr. 6'750.-/10'800.- (cfr. osservazioni del 22 giugno 2017, pag. 3).

 

                                13.   Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP, nel determinare l’entità della multa, il giudice deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della multa, la colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP (cfr. sentenza CARP ad incarto 17.2012.63 del  24 luglio 2012, consid. 5.3.B, pag. 14).

 

                                14.   Tenuto conto del reddito ipotetico indicato dal PG (fr. 6'750.-/10'800.-) - che rimane, comunque,  inferiore a quanto dichiarato dalla stessa IM 1 nella dichiarazione stato civile e patrimoniale del 12.09.2014 (reddito mensile netto di fr. 9'800.-; cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale del 12.09.2014) – la multa inflitta dal primo giudice appare, effettivamente, troppo clemente. Adeguata – anche in considerazione degli elementi di cui all’art. 47 CP – è, invece, una multa di fr. 1'500.-.

 

                                         In caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

 

 

                                         Spese e indennità

 

                                15.   Visto l’esito dell’appello, le spese di primo grado consistenti in fr. 625.- (tasse di giustizia) e fr. 125.- (spese giudiziarie) + fr. 500.- sono poste a carico di IM 1. Le spese per la procedura d’appello, come da consolidata prassi di questa Corte, ammontanti a fr. 1'200.-, sono invece poste a carico dello Stato.

                                         Vista la sua condanna, a IM 1 non è dovuta nessuna indennità ex art. 429 CPP.

 

 

Per questi motivi

 

 

visti gli art.                      47, 106 cpv. 3 CPS, 115 E 118 LFStr, 398 cpv. 4 CPP

                                        nonché,sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’appello è accolto.

 

                                         Di conseguenza, oltre che di attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) commessa per negligenza

 

                               1.1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole di inganno nei confronti dell’autorità (art. 118 cpv. 1 LStr),

                                         per avere, a Lugano, in data 12.11.2012, omesso di indicare nel formulario “Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del certificato penale” i suoi precedenti penali in Italia.

 

                               1.2.   IM 1 è condannata:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 110.- cadauna, per un totale di fr. 2’200.-;

                            1.2.2.   l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni

 

                            1.2.3.   alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS)

 

                            1.2.4.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.          625.--   

-  spese giudiziarie                   fr.          125.--

                                                     fr.          750.--   

 

sono posti a carico di IM 1.

 

 

                                   2.   Alla condannata non è assegnata nessuna indennità ex art. 429 CPP.

 

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.       1'000.--   

-  altri disborsi                            fr.          200.--

                                                     fr.       1'200.--   

 

sono posti a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-  

-  

-  

                                        

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.