Incarto n.
17.2017.165

17.2017.176

17.2017.181

Locarno

4 giugno 2018/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani (dal 1.06.2018 facente funzione di giudice supplente) e Giovanni Celio

 

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 aprile 2017 e confermata con dichiarazione d’appello del 17 luglio 2017 da

 

 

AP 1,

di, domiciliato a

 

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

 

e con appello incidentale del 21 luglio 2017 presentato dal

 

 

procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano

 

contro la sentenza emanata il 4 aprile 2017 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 22 giugno 2017)

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:          A.   Con atto di accusa 26 settembre 2013 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendolo autore colpevole di:

 

                                         atti sessuali con fanciulli, ripetuti

per avere,

a __________, in Via __________, nell’appartamento della moglie,

a partire dall’inizio dell’anno 2010 e fino al mese di marzo 2011,

in un numero imprecisato di occasioni, quantificate da una delle vittime in “quasi tutti i giorni” e anche più volte al giorno,

compiuto e tentato di compiere atti sessuali con __________ (__________) e __________ (__________), minori di sedici anni,

toccandoli e accarezzandoli sul pene, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, desistendo a volte dal suo agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano.

 

                                  B.   Esperito il dibattimento, con sentenza 4 aprile 2017 (motivazione scritta intimata il 22 giugno 2017), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di atti sessuali con fanciulli (ripetuti e, in parte, tentati), per avere agito come indicato nell’atto d’accusa 26 settembre 2013.

Ritenuta una violazione del principio di celerità, lo ha condannato:

-     alla pena detentiva di 8 (otto) mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

-    al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 2'148.-;

-     a versare allo Stato, non appena le sue condizioni    economiche glielo permetteranno, fr. 9'231.10 per le spese     anticipate per la sua difesa.

 

La Corte di primo grado ha, quindi, respinto l’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP presentata dall’imputato e ha ordinato il dissequestro in suo favore di un DVD.

 

                                  C.   Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 17 luglio 2017 in cui ha precisato di chiedere il suo proscioglimento, il riconoscimento dell’indennizzo richiesto in primo grado e l’accollo di tasse e spese allo Stato.

 

                                  D.   Con dichiarazione d’appello incidentale 21 luglio 2017, la pubblica accusa ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla commisurazione della pena (dispositivo 2.1.): concretamente ha chiesto che AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

 

                                  E.   Incontestati, i dispositivi 4 e 6.1 sono passati in giudicato.

 

                                  F.   Il pubblico dibattimento si è tenuto l’8 maggio 2018.

A conclusione dei loro interventi:

 

                                         -     il procuratore pubblico (rivedendo la sua richiesta di cui alla dichiarazione d’appello) ha chiesto che l’imputato sia condannato ad una pena detentiva di 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

 

                                         -     il difensore ha chiesto, in via principale, l’accoglimento integrale dell’appello con conseguente proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di atti sessuali con fanciulli, il riconoscimento di un indennizzo per la riparazione del torto morale di fr. 10'200.- (cfr. istanza d’indennizzo prodotta in appello, doc. dib. 1) e l’accollo di tasse e spese a carico dello Stato.

                                              In via subordinata, egli ha chiesto la reiezione dell’appello incidentale del PP e la condanna del suo assistito alla pena detentiva di 8 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come stabilito in primo grado.

 

Considerato

 

in fatto e in diritto:

 

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

 

                                   4.   Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2). Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF del 28 maggio 2001 in re A. B. e C).

 

vita dell’imputato e rapporto con la moglie

 

                                   5.   Sulla vita dell’imputato e sul rapporto con la moglie si richiamano, in applicazione dell’art 82 cpv. 4 CPP, i considerandi da 1 a 4 (pag. 6-9) della sentenza impugnata. A ciò ci si limita ad aggiungere che AP 1 percepisce, ora, una rendita AI per un’invalidità del 100% che - unitamente alla prestazione complementare riconosciutagli - consente a lui e alla sua famiglia (__________) di vivere (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

Per il resto ci si limita a ricordare che AP 1 è incensurato.

 

                                   6.   Sempre in applicazione dell’art 82 cpv. 4 CPP, si rinvia, per la descrizione dell’avvio dell’inchiesta e del suo esito, ai considerandi da 6 a 11 (pag. 9-10) della sentenza di primo grado. Per il riassunto delle dichiarazioni delle parti, si richiamano i considerandi da 15 a 20 (pag.13-26) di tale sentenza.

 

credibilità generale delle parti

 

                                   7.   Ricordato che l’imputato ha negato di avere, volontariamente toccato il membro ai propri figli se non - in pratica - per accudirli nell’igiene personale e nella vestizione, in concreto l’accertamento dei fatti ha quale sostanziale e principale fondamento la credibilità delle due versioni contrapposte, e meglio di quella del presunto autore e di quella delle presunte vittime.

 

                               7.1.   valutazione della credibilità delle dichiarazioni di __________

 

                                   a.   Le dichiarazioni di __________ hanno, innanzitutto, il pregio della linearità: nel suo racconto spontaneo fatto alla docente di sostegno e in quello reso al momento della sua audizione in polizia, egli ha, infatti, parlato di quanto suo padre faceva a lui (e __________) negli stessi termini.

Qui di seguito quanto riferito dalla docente di sostegno:

 

“nel corso della lezione di ieri, ad un certo momento, nel discutere, __________ mi diceva che il padre ogni tanto gli diceva delle parole grosse, per esempio che doveva giocare con il suo pisellino se vuole che gli diventa grande. In questo modo un giorno avrebbe potuto anche avere delle ragazze.

Mi diceva pure che questa era una brutta abitudine che suo padre aveva preso dal nonno. __________ mi diceva che suo padre gli mette la mano dentro i pantaloni, anche dentro le mutande e gli ‘tira su’ il pisellino per averlo diritto e poi glielo fa girare come una trottola.

[…] Mi diceva pure che a suo parere il nonno è meno stupido del papà perché quando sono in __________, lo tocca sopra i pantaloni.

[…] Ho poi chiesto di suo fratello __________ () e __________ mi rispondeva che il papà lo fa anche a lui.

[…] __________ le ha precisato quando il padre agisce in questo modo nei loro confronti (__________)?

R: No, non mi ha precisato. Mi ha solo detto che sono cose che succedono quando per esempio lui è sdraiato a leggere, quindi presumo in casa loro ma non è entrato nello specifico.

[…] Anche nel corso di quest’ultimo incontro, come in tutti quelli passati, non emerge un eventuale sentimento di paura di __________ nei confronti di suo padre. Dico questo perché anche in quest’ultimo incontro sono stata ‘colpita’ dalla naturalezza con la quale mi ha raccontato i fatti appena precisati” (VI PG __________ del 19.3.2017, pag. 2 e 3, allegato a AI 4).

 

In occasione della sua audizione, il ragazzo ha raccontato quanto segue:

 

“V: Comincio?

I:    Comincia pure.

V:   Il venerdì sono venuto dalla __________. Io comincio a raccontarli che mio padre ha il vizio di giocare con il mio cosino. Con il mio cosino rosa.

I:    Mmm, mmm.

V:  Con la canna dei pompieri.

I:    Mmm, mmm.

V:   Ecco. Lui comincia a giocare e lui… (incomprensibile) a me… a me non dà così tanto fastidio, perché mi ci sono abituato. Però io non faccio domande, perché per lui questa è una cosa che fa sempre quasi con me. Ogni volta che mi sdraio con lui, lui mi dice: ‘oh… dov’è… dov’è?’. E mi infila la mano nelle mutande.

[…]

V:   Mmm, mmm. E perché ha preso da suo padre, perché quando vado __________, lì a casa.

I:    Mmm, mmm.

V:   Quando io… quando me ne sto per i fatti miei sulla mia comoda poltrona a guardare la televisione sparapanzato a mangiare le cose.

I:    Mmm, mmm.

V:   Arriva lì il nonno (incomprensibile)… arriva mio nonno, visto che non ha niente da fare e lui non me le infila nelle mutande, mi incomincia a fare così… (mostra) [ndr. mette la mano sopra i pantaloni all’altezza del pene]

I:    Mmm.

V:   E comincia a dire: ‘il mio bell’uccellino, il mio bel uccellino’, eh… ho una famiglia di matti.

I:    Una famiglia di matti.

V:   Eh… almeno eh… si la mia fami.. la mi… il mio padre e mia mamma sono un po’… non stupidi, diciamo un po’ strani.

I:    Mmm, mmm.

V:   Perché hanno questo vizio, perché in verità loro sono __________, sono nati in un… e mio padre è nato in una… in una… in campagna, in un villaggio di campagna.

[…]

I:    Allora tu mi hai spiegato che… ho ben capito quando siete sdraiati   assieme?

V:  Sì.

I:    Raccontami un po’ … com’è che…

V:   I dettagli sono (incomprensibile) mentre io guardo la televisione o faccio qualcosa, leggo.

I:    Sì.

V:  Quando lui arriva.

I:    Mmm, mmm.

V:  Incomincia a fare questa cosa.

I:    Mmm, mmm.

V:   Che mi dà un po’ fastidio. Però a me dispiace, perché così a lui piace, che lo tocca e così. E io non faccio domande.

I:    Mmm, mmm.

V:  Perché se no… lui si offende.

I:    Sì. Ma quando lo tocca, spiegami, come lo tocca? Lo so che è un po’… magari un po’ imbarazzante, ma…

V:  Allora, mi mette.

I:    Tanto per capirci.

V:  … mi mette la mano nei pa… nelle mutande…

I:    Mmm, mmm.

V:   … e comincia a fare così (mostra) e strizzarlo, come si strizza un panno, così.

I:    Mmm, mmm. Ok.

V:  Mi sento la sensazione di un.., una specie di birillo. Qua (mostra) dentro.

I:    Mmm.

V:   Come un birillo che si sta muovendo dopo una… una schiacciata con la palla.

I:    Mmm. Ho capito. E tu dici che a lui piace, è per quello che tu non dici niente. Spiegami...

V:  Sì, anche a me non da molto fastidio.

I:    Mmm. Sì ma come fai a dire che a lui piace? (incomprensibile)

V:  E perché me lo tocca in continuazione.

[…]

I:    Mmm, mmm. Ma quando succede questa cosa che tu mi hai raccontato, la mamma dov’è che è?

V:  Ah, in cucina, sicuramente a cucinare.

I:    Ecco, allora, la mamma mi dicevi che è in cucina, mentre tu dove sei col papà quando succedono queste cose?

V:   E dipende se siamo nella sua ca… se siamo nella camera da letto dei miei genitori o in camera mia, in salotto.

I:    Mmm, mmm.

V:   In bagno sicuramente no. E quando mi siedo sopra di lui in cucina sul ginocchio, lui qualche volta,,, mi ricordo… comincia a fare così (mostra)

I:    Mmm, mmm. Ma ti dice qualcosa il papà quando…

V:  Quando lo fa?

I:    … quando lo fa.

V:   Sì, ma adesso non posso tradurre, perché è un po’ difficile (incomprensibile) tradurre, ecco e così.

I:    Mmm. In che senso è un po’ difficile tradurre?

V:  E perché lui ne dice di cose, che è difficile per me ricordarle. Ora…

I:    Una cosa che ti viene in mente?

V:  Eh… il mio bel uccello, questa è l’unica cosa che mi viene in mente.

[…]

V:   Lui dice: ‘grazie a questo (mostra) che sei nato, grazie a questo qua ti aiuterà con le ragazze’ (incomprensibile)

[…] … l’ultima volta che è successa questa cosa, quando è stato? Ti ricordi?

V:  O mamma mia, quand’era? E non mi ricordo.

I:    Se non ti ricordi fa niente, eh?

V:   Non mi ricordo, veramente mi… mi… scusami, sono molto… mi… sono molto dispiaciuto, ma non mi ricordo.

I:    Ok. Ecco. Dicia… non è un problema, non dispiacerti perché non è un problema. Diciamo sulla… settimana, eh? Dal lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, quante volte capita questa cosa? Me lo sai dire?

V:  Eh…

I:    Più o meno.

V:  Quasi… quasi tutti i giorni.

I:    Quasi tutti i giorni.

V:  E diverse volte alla giornata.

I:    Mmm, mmm.

V:  Di solito una o due o tre volte.

[…]

I:    Questi… questo… il fatto che il papà ti tocca, eccetera, succede anche ad altri? Cioè lo fa anche con altri?

V:  Con altri fa con mio fratello.

I:    Con tuo fratello, con tuo fratello il piccolo o il grande?

V:  Piccolo.

I:    Piccolo.

V:  Col grande non fa queste ca… caroniate. Sì.

I:    E cosa succede con __________?

V:   E anche lui dice che… o mamma mia è troppo difficile anche per questo. Non so come raccontare. Io non conosco proprio la vita delle persone. Sì, a me piacerebbe raccontarti tutto, ma non so proprio… co… cosa lui, cioè ti stavo per raccontare, ma di quello mi sono fermato perché non sapevo niente di cosa… di cosa lui… come si… come si dice… aspetta… come reagisce, cosa fa e cosa dice.

I:    Chi?

V:  __________

I:    Mmm. Ma tu come fai a sapere che questo succede anche con lui?

V:   E perché lo so, anche lui… anche vedo mio padre che fa queste cose con lui.

I:    Hai visto?

I:    Sì.

[…]

I:    E secondo te, il papà perché ti fa queste cose?

V:   Boh. Per… vizio mi… perché lui fa questo così, perché forse anche suo padre faceva così a lui e ha preso da lui e ha cominciato a fare così con me.

I:    Mmm, mmm. E tu come fai a sapere che anche il suo papà faceva così con lui?

V:  E perché se lui fa così, suo papà vuol dire che glielo faceva.

[…]

I:    Riesci a dirmi quelle cose che ti dice in __________?

V:  Ah… sono così tante che quasi quasi non me le ricordo.

I:    Mmm, una qualcuna, magari?

V:   (Parla in __________) dice (parla in __________) e adesso qua, l’ultima me la sono inventata, perché me ne dice di tutti i colori, che non me le ricordo.

[…]

I:    Va bene. Ce n‘è una in particolare, di queste cose che ti ha detto, che ti è rimasta in testa?

V:  Il mio bel pisello.

[…]

I:    Mi spieghi, come lo sa la mamma?

V:   Mmm… anche lei guarda… (incomprensibile) mentre passa di lì. Mentre passa, dove siamo nella stanza per prendere qualcosa, lei ci vede.

I:    Non hai mai detto niente al papà?

V:   Eh… io gli ho detto: ‘papà, ma è normale fare questo?’. Lui mi fa: ‘e un po’ no… eh… normale, io amo toccarti il pisello’. Cioè… un po’… un po’… un po’ stupidi, ma però anche… se a lui piace, non faccio domande.

[…]

I:    Ok. L’ultima cosa., tu mi hai spiegato prima che al papà non hai mai detto niente mentre ti toccava, eh? Per non…

V:   Io no, perché non volevo… volevo dir… non volevo, come si dice… non volevo angosciarlo.

I:    Angosciarlo. Prima hai detto anche offenderlo.

V:  Anche offenderlo, angosciarlo, quasi stessa cosa.

[…]

I:    Ma mettiamo che tu puoi parlare col papà senza che lui si angoscia o si offende. Cos’è che vorresti dirgli? Quando ti tocca?

V:   (incomprensibile) Gli direi: ‘papà a me fa piacere che mi vuoi bene, ma questa cosa però mi dà un po’ fastidio, quando me lo tocchi, perché non penso che molti genitori ai propri figli questo lo fanno” (trascrizione audizione 21 marzo 2011, AI 34, doc. B).

 

Sebbene il bambino, in sede di audizione, abbia fornito più dettagli (rispondendo, peraltro, alle domande di chi lo interrogava), il suo racconto è, nella sua sostanza, del tutto identico a quello (seppur breve) fatto alla docente di sostegno.

In entrambe le occasioni, __________ ha riferito:

 

-      del linguaggio diretto ed esplicito che il padre usava parlando del membro maschile;

-      che il padre gli metteva la mano nelle mutande e gli toccava il pene;

-      che ciò avveniva quando era sdraiato, ad esempio a leggere;

-      che anche suo fratello __________ subiva i medesimi toccamenti;

-      che anche il nonno in __________ lo toccava sul membro, ma sopra i vestiti.

 

Anche il fatto che, sia alla maestra che agli interroganti, egli abbia riportato quanto gli diceva il padre a proposito di come il membro lo avrebbe “aiutato con le ragazze” è un elemento particolarmente indicativo della genuinità e della costanza del suo racconto.

In sintesi, la linearità evidenziata nelle dichiarazioni di __________ costituisce già di per sé un importante tassello nella costruzione di un giudizio di credibilità.

 

                                  b.   Va, poi, rilevato che la sua versione è credibile anche perché __________ non si è limitato a raccontare dei toccamenti, ma:

 

-      li ha quantificati in modo preciso, dicendo che avvenivano quasi tutti i giorni, anche più volte al giorno;

-      li ha collocati in luoghi ben determinati, spiegando che avvenivano nella camera da letto dei genitori, nella sua camera, in salotto, qualche volta in cucina e precisando, spontaneamente (senza rispondere a una specifica domanda), che non avvenivano - invece - in bagno (“in bagno sicuramente no”);

-      ha raccontato che si verificavano, molto spesso, mentre lui era sdraiato a guardare la televisione o a leggere e il padre si sdraiava accanto a lui oppure, qualche volta, quando era seduto sulle ginocchia del padre, descrivendo, quindi, una situazione del tutto congrua rispetto all’effettiva e concreta possibilità del padre di toccargli il pene;

-      ha descritto in modo coerente rispetto alla situazione i sentimenti che i toccamenti del padre gli provocavano, parlando di un “certo” fastidio perché “non è normale fare questo” e perché “gli altri genitori non fanno questo ai loro figli”;

-      ha esposto in modo coerente, dal punto di vista affettivo, i motivi per cui non diceva nulla al padre, spiegando che non voleva né offenderlo né angosciarlo e che non faceva domande perché gli dispiaceva, visto che al padre piaceva “fare così”, anche se ha parlato di questi toccamenti come di “caroniate” che, al fratello più grande, venivano risparmiate;

-      ha cercato di darsi delle spiegazioni sui motivi alla base del comportamento del padre collegandolo, in maniera adeguata, a quanto anche il nonno faceva su di lui e concludendo, quindi, che il padre agiva in tal modo perché anche il nonno aveva agito così con il padre;

-      ha dedotto, con un ragionamento logico e, ancora una volta, adeguato, che al padre piaceva toccargli il pene poiché lo faceva in continuazione.

 

In sintesi, così come si evince da quanto appena argomentato, il racconto di __________ è credibile perché i toccamenti lamentati sono stati contestualizzati in una situazione concreta ed emotiva ricca di dettagli e perché la situazione descritta ha una sua logica - e, quindi, una verosimiglianza - intrinseca.

 

                                   c.   A quanto sin qui rilevato, va, poi, aggiunto che contribuisce a dare credibilità al suo racconto il fatto che __________, nella sua audizione, ha, anche, riferito di aspetti positivi del padre, ad esempio:

 

“Sì, io non faccio domande, perché… ma però io quando me ne voglio andare lui mi… mi lascia andare. Però, ma però lui sa essere anche… sa anche essere gentile e ben educato. Tipo alla festa del papà, lui… il… il mio fratello ed io gli abbiamo dato i regali e lì ha detto che li sono piaciuti molto, ma il regalo più grande siamo io e mio fratello” (trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 5, AI 34, doc. B).

 

Questa pacatezza e l’assenza di una volontà d’infierire sul padre costituiscono ulteriori elementi a favore della credibilità del bambino.

 

 

                                  d.   Conferisce attendibilità e verosimiglianza al racconto di __________, anche il fatto che egli ha riferito soltanto cose di cui era sicuro e che lo riguardavano direttamente, non invece fatti che non ricordava e nemmeno le reazioni e le sensazioni del fratello __________ ai toccamenti del padre.

Richiesto dall’interrogante di indicare quand’era l’ultima volta che suo padre lo aveva toccato come descritto, egli ha, infatti, dichiarato:

 

“I:   … l’ultima volta che è successa questa cosa, quando è stato? Ti ricordi?

V:  O mamma mia, quand’era? E non mi ricordo.

I:    Se non ti ricordi fa niente, eh?

V:   Non mi ricordo, veramente mi… mi… scusami, sono molto… mi… sono molto dispiaciuto, ma non mi ricordo” (trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 11, AI 34, doc. B).

 

Dopo aver raccontato che il padre si comportava allo stesso modo con il fratello __________, alla domanda dell’interrogante che gli chiedeva cosa succedeva con __________, __________ rispondeva:

 

“V:  E anche lui dice che… o mamma mia è troppo difficile anche per questo, non so raccontare. Io non conosco proprio la vita delle persone. Sì a me piacerebbe raccontarti tutto, ma non so proprio… co… cosa lui, cioè ti stavo per raccontare, ma di quello mi sono fermato perché non sapevo niente di cosa… di cosa lui… come si… come si dice… come… aspetta… come reagisce, cosa fa e che cosa dice.

I:    Chi?

I:    __________” (trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 13, AI 34, doc. B).

 

                                   e.   Infine, le dichiarazioni di __________ trovano riscontro nell’esposizione dei fatti della madre.

Intanto la donna ha affermato che, nell’ultimo anno, l’imputato era ossessionato dal sesso:

 

“da forse circa un anno, lui (ndr. l’imputato) ha un linguaggio molto scurrile nei confronti sia miei che dei bambini o meglio parla spesso di sesso.

[…] ultimamente il suo argomento principale è il sesso, in casa ne parla spesso e mi dice anche che non sono mai stata una buona compagna a livello sessuale […] devo dire che nell’ultimo anno, da quando ha iniziato a comportarsi come un adolescente, o forse peggio, parlando sempre e solo di sesso e delle donne che non valgono niente, non mi sono più sentita a mio agio con lui” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, 3 e 6, allegato a AI 4).

 

 

__________ ha, poi, dichiarato di aver visto l’ex marito, in alcune occasioni, toccare i figli nelle parti intime:

 

“ogni tanto vedevo che li toccava

[…] Ogni tanto, forse un paio di volte, mi è capitato di vedere AP 1 mentre toccava, accarezzava, i bambini nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione eretta nelle mutande

[…] più volte gli ho detto di non farlo, perché i bambini stanno crescendo e che non sono più piccoli, che non mi sembrava un comportamento appropriato. Che i suoi comportamenti avrebbero potuto essere fraintesi. Lui mi diceva che non dovevo immischiarmi nelle cose tra uomini, che non potevo sapere queste cose, che ero matta (VI PG 21.3.2011, pag. 2 e 4, allegato a AI 4).

 

E, anche, di averlo sentito dire ai bambini:

 

“di mettere il ‘picio’ in posizione verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le gambe così sarebbe cresciuto meglio, ma dicendolo scherzando” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4)

[…] devi tenerlo dritto così cresce bene. Così avrai una bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2 e 3, allegato a AI 4).

 

Ella ha, pure, affermato che __________ “alcune volte mi ha detto che non voleva che il papà lo toccava” (VI PG 21.3.2011, pag. 4, allegato a AI 4), rispettivamente di aver parlato “più volte con il mio ex marito cercando di spiegargli di non parlare di cose sessuali con i bambini perché non è ancora il momento ed ho notato che a __________ queste cose danno fastidio. Danno fastidio i commenti a livello sessuale come pure gli da fastidio che il papà lo tocca nelle parti intime. Questo l’ho capito perché quando succedeva __________ si arrabbiava” (VI PG 21.3.2011, pag. 3, allegato a AI 4).

 

Se è ben vero che la donna ha riferito di aver visto l’ex marito toccare i figli in un paio di occasioni, è altrettanto vero che ella ha, anche, precisato di aver parlato “più volte” con lui per dirgli di non farlo, ciò che induce a ritenere che in realtà tali episodi fossero più di un paio. Per il resto, è ben possibile che la madre non sia, sempre, stata presente ai toccamenti, perciò le sue dichiarazioni non scalfiscono quelle del figlio neppure con riferimento alla loro frequenza.

 

                                    f.   Del resto, il racconto di __________, trova conferma in quello del fratello, __________

 

 

 

                               7.2.   valutazione della credibilità delle dichiarazioni di __________

 

                                   a.   Come rettamente rilevato dai primi giudici, nei racconti di __________ e __________ ci sono “più punti di contatto, con descrizioni di situazioni analoghe” (sentenza impugnata, considerando 21, pag. 27).

In effetti, ______ ha reso dichiarazioni del tutto simili (sebbene più concise) a quelle del fratello quando ha parlato dei toccamenti che il padre gli faceva:

 

“V:  (incomprensibile) alcune volte [ndr. l’imputato] tocca il pipino come divertimento.

I:    Mmm, mmm.

V:   E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io perché lo fa, ma… (incomprensibile) so che gli piace.

[…]

I:    E cosa succedeva. Tipo dove eravate in casa? Eravate fuori…

V:  In casa.

I:    Eravate in casa.

V:  In casa.

I:    Ok. E poi cosa capitava?

V:   Capiva… capitava che ci co… eh… che ci fa… che alcune volte ci toccava… che ti schiacciava un po’ il pipino e ci faceva male e gli ho detto: ‘ahia papà smettila’.

[…]

I:    … vi faceva male? Scusa.

V:  Perché ce lo schiacciava un po’ tanto.

[…]

I:    Ho capito. Ma po ehm… dove eravate nel… mi dicevi in casa, no? Ma eravate dove? In cu

V:  In camera.

I:    In camera, camera?

V:  Da letto.

I:    Da letto, ma di chi?

V:  Della mamma e del papà.

I:    Della mamma e del papà.

V:  Alcune volte vado a dormire con la mamma e col papà.

[…]

V:  Solo alcune volte non… non ci stiamo tutti nel letto.

I:    Mmm, mmm.

V:  E la mamma o il papà va nella… nella nostra stanza.

[…]

I:    sopra o sotto i vestiti? Come faceva?

V:  Sopra (incompresibile)

I:    Sopra?

V:  No, sotto i vestiti…

I:    So…

V:  No, sopra, sopra.

I:    Sopra, sopra i…

V:  E alcune volte sotto

[…]

I:    Ok. Lui ti ha mai detto perché ti toccava il pipino?

V:  Di solito, ha detto che mi cresce di più il pipino”

(trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 5, 6, 7, 10 e 11, AI 34, doc. A).

 

Le analogie nei racconti dei due minori costituiscono, già di per sé, un importante elemento a favore della loro credibilità.

 

                                  b.   La versione di __________ appare credibile anche perché il bambino, oltre a riferire dei toccamenti del padre, ha saputo collocare i fatti in un luogo ben preciso: la camera da letto dei genitori, spiegando che talvolta dormiva o col padre o con la madre e descrivendo, quindi, una situazione del tutto adeguata rispetto all’effettiva possibilità del padre di toccargli il pene. _____ ha, inoltre, descritto in modo coerente rispetto alla situazione i sentimenti che i toccamenti del padre gli provocavano, parlando di “vergogna” e spiegando che proprio perché si vergognava non aveva, mai, parlato a nessuno di tali fatti (ciò che spiega, anche, l’impaccio di __________ nel parlare di come il fratello reagiva a quanto il padre gli faceva).

 

Così come rappresentata da __________, la situazione concreta appare logica e verosimile, ciò che conferisce credibilità alle sue dichiarazioni.

 

                                   c.   Particolarmente indicativa della genuinità del suo racconto è, poi, la spiegazione di quanto messo in atto per evitare che il padre continuasse a toccargli il pene:

 

“V: Per alcune volte io faccio puzzare il pipino.

I:    Mmm, mmm.

V:  Quindi così non lo fa ma… mai più.

I:    Mmmm, mmm.

V:  Perché abbiamo fatto le protezioni anti-pipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A).

 

Si tratta di una dichiarazione spontanea del bambino, che difficilmente può essersi inventato un simile accorgimento se non a fronte di una reale situazione di disagio.

 

                                  d.   Pure rivelatrice dell’autenticità delle dichiarazioni di ______ è la perfetta sovrapponibilità del racconto di quel che il padre gli diceva mentre lo toccava, con quanto detto, sullo stesso tema, dal fratello.

__________ ha, infatti, affermato:

 

“I:   […] Lui ti ha mai detto perché ti toccava il pipino?

V:  Di solito, ha detto che mi cresce di più il pipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 11, AI 34, doc. A).

 

Mentre __________, alla docente di sostegno, ha detto che il padre gli diceva “delle parole grosse, per esempio che doveva giocare con il suo pisellino se vuole che gli diventa grande. In questo modo un giorno avrebbe potuto anche avere delle ragazze” (VI PG __________ del 19.3.2017, pag. 2, allegato a AI 4).

 

In questo senso, la credibilità delle dichiarazioni dei due ragazzi è confortata anche dal fatto che la loro madre ha dichiarato di aver sentito l’imputato dire ai bambini “di mettere il ‘picio’ in posizione verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le gambe così sarebbe cresciuto meglio” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4), rispettivamente di averlo sentito dire a __________ “devi tenerlo dritto così cresce bene. Così avrai una bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2 e 3, allegato a AI 4).

 

                                   e.   Ma __________ ha dimostrato, anche, di non voler infierire in alcun modo sul padre, spiegando che:

 

“V:  Alcune volte noi… noi gli diciamo a… però anche noi lo diciamo, alcune volte che può toccarlo.

I:    Mmmm, mmm.

V:   Ora dico la verità, al… perché quando lo lasciamo toccare la smette per qua… qualche giorno”

(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10, AI 34, doc. A).

 

Questa pacatezza - che sfiora l’assunzione di responsabilità - è un altro importante elemento che sostiene il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del ragazzo.

 

                                    f.   Infine, come indicato al considerando 7.1.e., le dichiarazioni dei minori trovano riscontro nell’esposizione fatta dalla madre. Quest’ultima, oltre a quanto già riportato sopra, riferendosi a __________ ha dichiarato:

 

“Ho visto l’audizione di mio figlio _______ e ho capito quanto da lui dichiarato. Non ritengo che lui sia un bugiardo perché non mi ha mai raccontato bugie” (VI PP 31.3.2011, confronto con l’imputato, pag. 8, AI 37).

 

                               7.3.   In considerazione di quanto precede, questa Corte, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai figli durante l’inchiesta, le ha ritenute interamente degne di fede, condividendo, così, il giudizio di generale credibilità emesso dai primi giudici.

 

                               7.4.   Questa Corte non ha, invece, ritenuto credibili le ritrattazioni dei figli (cfr. doc. TPC 12 prodotto dalla Difesa poco prima del dibattimento di primo grado).

 

Che il contenuto di tali ritrattazioni sia il frutto di una rielaborazione dei ragazzi, è, infatti, manifesto. Basta rilevare che __________, nella sua ritrattazione, ha raccontato che, appena arrivati a __________ negli uffici della polizia,

 

“subito uscii con la signora del sostegno pedagocico che mi portò a fare pranzo in un ristorante, mi ricordo che passò quel tempo a farmi delle domande molto personali e nel mentre che le faceva cercava in tutti i modi di soddisfare tutte le richieste che non facevo, poiché mi stava viziando senza un apparente motivo, almeno per me” (pag. 2).

 

Sennonché le sue affermazioni si scontrano con il video della sua audizione, da cui risulta che:

 

-     l’audizione è avvenuta il mattino, prima del pranzo (“V: ma tu mi porti a scuola ancora (incomprensibile) o a pranzo? […] V: Le dieci e mezza. I: ok. S: Abbiamo ancora tempo. I: In ogni caso abbiamo ancora un attimino di tempo, sì, eh? V: Un’ora, mezz’ora. I: Voilà. Finisci alle undici e mezza di solito, la scuola? V: Mezz’ora abbiamo”, cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 14, AI 34, doc. B);

-     prima dell’audizione aveva mangiato solo dei biscotti, a casa (“I: Sì, abbiamo quasi finito e dopo c’è la pausa. […] ti puoi fare un po’ di movimento, eh? V: Sì. Anche mangiare un po’, perché… I: Hai fame? V: Oggi ho mangiato soltato la plasma. I: La plasma? V: Sono dei biscotti __________. I: Ah. Ok. V: Dei biscotti con tante vitamine dentro, vitamina c, vitamina a, così. Molto… I: E quindi… adesso hai fame? V: Sì, perché ho mangiato soltanto… ho mangiato soltanto questo oggi” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10, AI 34, doc. B).

 

Per tacere del fatto che delle pretese dichiarazioni che la polizia gli avrebbe, quasi estorto (“cominciarono a farmi delle domande diciamo leggere per farmi, secondo la loro teoria, calmare, quando nel mentre che giravano attorno alla cosa che volevano coì tanto sentirmi dire, facendomi svariate domande, mi fecero dire che mio padre mi toccava, quando non era ssolutamente vero”, cfr. doc. TPC 12, scritto ________, pag. 2), non vi è traccia nell’audizione: il ragazzo ha parlato del tutto spontaneamente, usando parole sue e, molto spesso, raccontando delle cose di sua iniziativa senza essere sollecitato da una domanda (“V: il venerdì sono __________. Io comincio a raccontarli che mio padre ha il vizio di giocare con il mio cosino. Con il mio cosino rosa. I: Mmm, mmm. V: Ecco. Lui comincia a giocare e lui (incomprensibile) a me… a me non da così tanto fastidi, perché mi ci sono abituato. Però io non faccio domande, perché per lui questa è una cosa che fa quasi sempre con me. Ogni volta che mi sdraio con lui, lui mi dice: ‘oh… dov’è… dov’è?’. E mi infila la mano nelle mutande. I: Mmm, mmm. V: Comincia a fa… a… a giocare. I: Mmm, mmm. V: Sì, io non faccio domande perché… ma però quando me ne voglio andare lui mi… mi lascia andare”, cfr. trascrizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. B).

 

Neppure la ritrattazione di __________ può essere creduta. Egli ha preteso di essere incorso in un malinteso quando gli inquirenti gli hanno chiesto se il padre gli faceva male e gli toccava le parti intime:

 

“Io essendo piccolo e distratto e non pensavo a quello che dicevo e ho risposto: ‘solamente quando mi facevo male’ perché mi ero operato alla gamba e portavo una stecca il ciò spiega che non riuscivo a muovermi dai dolori e per fare la pipì mi dovevano portare il pappagallo a letto. Solo in quel momento mi faceva male perché doveva schiacciare un po’ il pappagallo per non fare fuorisucire i liquidi e bagnarmi la stecca più la ferita. Io ho capito la domanda del poliziotto (ti faceva male?) solo dopo un anno; la domanda era se mi molestava, ma io avevo capito il male in senso di dolore” (cfr. doc. TPC 12, scritto _________, pag. 1).

 

Sennonché, nella sua audizione, __________ non ha mai messo in relazione i toccamenti del padre con la sua immobilità a seguito di malattia. Egli, al contrario, ha fin da subito parlato di tali toccamenti come un “divertimento” del padre (“V: E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io perché lo fa, ma… [incomprensibile] so che gli piace”, cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A). E quando ha riferito che, toccandolo, alcune volte il padre gli faceva male, l’ha fatto del tutto spontaneamente, senza essere sollecitato da alcuna domanda da parte degli inquirenti (cfr. audizione 21.3.2011, pag. 6, AI 34, doc. A). Per tacere del fatto che se si fosse trattato (come asserito nella ritrattazione) di toccamenti finalizzati a permettere al ragazzo di espletare i suoi bisogni in un periodo in cui egli era immobilizzato a letto, non avrebbe avuto senso mettere in atto “la protezione pipino”.

 

A ben vedere, il racconto dei due ragazzi relativamente alle sofferenze che l’assenza del padre ha causato loro (questo sì, genuino) è indiziante dei motivi che li ha spinti a ritrattare: essi si sono resi conto che, con le loro audizioni del marzo 2011, il padre è stato allontanato e, sentendosi responsabili per quanto accaduto, hanno - attraverso la ritrattazione - cercato di ricomporre l’assetto famigliare.

 

                               7.5.   valutazione della credibilità dell’imputato

 

L’imputato ha addotto una serie di motivi che l’avrebbero portato a toccare il membro dei propri figli, escludendo - sempre - una qualsiasi connotazione sessuale del suo comportamento. Motivi che sono stati ben descritti dai primi giudici nei considerandi da 20 a 20.5.1 (pag. 18-26) alla cui lettura si rinvia (art. 82 cpv 4 CPP).

Qui ci si limita a ricordare che l’imputato ha modificato e ampliato la sua versione sui motivi dei suoi toccamenti partendo dalle necessità igieniche rispettivamente legate alla vestizione dovute a malattie/infortuni occorsi ai figli (aggiungendo, peraltro, malattie/infortuni e necessità legate all’igiene personale a mano a mano che veniva interrogato), passando dai toccamenti avvenuti involontariamente durante il sonno a quelli legati a motivi culturali del suo paese d’origine, per poi approdare a pretese (e francamente inverosimili) necessità di “allenare” il pene dei figli per svilupparne la dimensione e/o ridurre quella parte della pelle che ricopre il glande. Salvo, poi, ritrattare quasi tutto, in occasione del dibattimento di primo grado, ad eccezione delle necessità di aiutare i propri figli nella vestizione.

 

                                   a.   Dopo averne rilevato le contraddizioni, le ritrattazioni e la mancanza di verosimiglianza, i giudici di prime cure hanno emesso un giudizio di generale non credibilità per l’imputato.

Queste le loro argomentazioni:

 

“Da parte sua, l’imputato ha fornito versioni contraddittorie, poco coerenti e sprovviste di linearità. Egli ha in particolare ammesso toccamenti per motivi legati a gesti involontari, all’igiene, a tradizioni del suo Paese, alle dimensioni del pene di uno dei figli, giungendo poi in occasione del pubblico dibattimento a ritrattare buona parte delle precedenti dichiarazioni.

Neppure risulta neccessario dilungarsi particolarmente in merito alla versione secondo cui i toccamenti sarebbero avvenuti inavvertitamente nottetempo, la cui credibilità è pari a zero. Basterà evidenziare come le dichiarazioni dei figli indicano chiaramente che il padre agiva intenzionalmente (e da sveglio) nel modo da loro descritto.

In tale contesto, la credibilità dell’imputato risulta essere irrimediabilmente minata” (sentenza impugnata, considerando 25, pag. 29).

 

Si tratta di argomentazioni e conclusioni del tutto pertinenti e condivisibili che questa Corte fa integralmente proprie.

 

                                  b.   In aggiunta ad esse, va rilevato quanto segue.

 

Innanzitutto le varie motivazioni per giustificare dei toccamenti nelle parti intime dei figli, sono state fornite a mano a mano che gli inquirenti procedevano con le contestazioni.

È solo dopo aver appreso dagli interroganti quanto riferito dall’ex moglie al riguardo, che l’imputato ha parlato di motivi culturali legati al suo paese d’origine alla base di toccamenti sopra i vestiti (VI PG 22.3.2011, pag. 4, AI 8).

E solo al terzo interrogatorio l’imputato ha cercato di sostanziare altri motivi legati all’igiene personale dei propri figli, oltre alla malattia, che l’avrebbero portato a toccarli nelle parti intime, sostenendo che “la pelle del pene di entrambi i miei figli era molto lunga nella parte finale” ciò che avrebbe richiesto “in occasione dei bagni e delle doccie, di arretrare la pelle del pene e scoprire la punta così da poterlo lavare con il getto d’acqua della doccia”, salvo, poi, affermare di non essere sicuro che tale problema riguardava anche __________” (VI PG 30.3.20111, pag. 2-3, AI 36), rispettivamente sostenendo che __________ puzzava di feci perché non si lavava bene e che lui doveva, quindi, controllare le sue mutande “al mattino, a mezzogiorno e alla sera” (VI PG 30.3.2011, pag. 2, AI 86).

 

Le asserite motivazioni di natura igienica sono, in ogni caso, state smentite:

 

-      dall’imputato medesimo, il quale ha dichiarato, dapprima che __________ “è dalla seconda elementare che non mi permette di fargli la doccia, mentre permette a sua madre di farlo” (VI PG 21.3.2011, pag. 8, allegato a AI 4), successivamente che “nell’ultimo anno, o meglio da quando __________ non ha più potuto lavorare a seguito di un infortunio, è quasi sempre lei che segue i bambini nella cura della loro igiene personale” (VI PG 30.3.2011, pag. 3, AI 36). La circostanza non è priva di rilevanza, se si tien conto che il periodo imputato a __________ nell’atto d’accusa riguarda proprio il 2010 e l’inizio del 2011, quindi “l’ultimo anno” rispetto all’interrogatorio dell’imputato;

-      da __________, che, spontaneamente e senza esitazione, ha escluso che i toccamenti che il padre gli faceva avvenivano in bagno (“In bagno sicuramente no”, cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10, AI 34, doc. B);

-      da __________, che pur non avendo escluso esplicitamente il bagno, ha raccontato che i toccamenti avvenivano nella camera da letto dei genitori (cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 7, AI 34, doc. A);

-      dalla madre dei bambini, che, da un lato, ha escluso che vi sia mai stata la necessità di controllare le mutande di __________ più volte al giorno perché non si puliva bene e puzzava (cfr. VI 31.3.2011 confronto con l’imputato, pag. 5, AI 37) e, d’altro lato, ha affermato che il figlio __________ non si era mai lamentato con lei di come il padre lo lavava, mentre si era lamentato “per il gesto del bacio sul pene” e “per il fatto che gli prendesse il pene e lo tirasse su” (cfr. VI PP 31.3.2011 confronto con l’imputato), pag. 5, AI 37), ciò che comprova che, quand’anche possa essere accaduto che il padre aiutasse il figlio nell’igiene intima, non erano quei gesti a dare fastidio, ma altri toccamenti che il bambino ha recepito in modo diverso rispetto a quelli legati all’igiene intima.

 

Che le motivazioni siano arrivate “a singhiozzo” e, talvolta, solo dopo aver appreso quanto dichiarato dalla ex moglie e dai figli, è circostanza che mina in maniera importante la credibilità di AP 1. Per tacere del fatto che alcune di queste motivazioni appaiono di primo acchito inverosimili: come quella secondo cui i toccamenti sarebbero avvenuti involontariamente nel sonno.

 

Va, infine rilevato che l’imputato, richiesto di prendere posizione rispetto all’audizione del figlio __________, ha ammesso di avere “accarezzato” il pene del figlio __________, senza addurre particolari giustificazioni al riguardo:

 

“non è vero che gli schiacciavo il pipino e gli facessi male, come ha dichiarato __________ Gliel’ho solamente accarezzato” (VI 31.3.2011 confronto con la moglie, pag. 7, AI 37).

 

Solo in occasione del dibattimento, richiesto dal presidente della Corte di primo grado di confrontarsi con questa sua affermazione, ha precisato che:

 

“si tratta sempre del periodo degli infortuni, quando dovevo fare queste cose per motivi igienici, siccome loro non erano in grado di farlo da soli. Quando dovevo fare queste cose con __________, lui si opponeva, siccome non era contento che io lo facessi. Quindi io per avvicinarmi lo accarezzavo sui capelli, sul collo, ecc” (allegato 1 al verb. dib. 4.4.2017, pag. 5).

Non ha da essere argomentato che la successiva spiegazione fornita da AP 1 è ben poco convincente: la carezza di cui aveva riferito nel suo interrogatorio del 31.3.2011 era, inequivocabilmente, riferita al membro di __________ E “accarezzare” non è, con ogni evidenza, il verbo che verrebbe in mente di usare se si fosse trattato di aiutare il figlio a lavarsi.

 

Del resto, anche la moglie ha raccontato di aver visto il marito che “toccava, accarezzava, i bambini nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione eretta nelle mutande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4).

 

                                   8.   È, quindi accertato che l’imputato ha ripetutamente toccato il pene a __________ e __________, sia sulla pelle nuda che sopra i vestiti - fatti, peraltro, in sé, non contestati - per motivi che esulano dalle cure che un padre presta ai propri figli (aiuto nell’igiene personale, nella vestizione, ecc.). Ciò ritenuto, i motivi che l’hanno spinto ad agire non possono che essere ricondotti al soddisfacimento di un piacere di natura sessuale.

 

L’AA imputa a AP 1 anche dei tentativi di atti sessuali con i propri figli, indicando che l’imputato avrebbe, a volte, desistito dal suo agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano. A sostegno dell’ipotesi accusatoria vi sono le dichiarazioni di __________ Quest’ultimo ha spiegato che mettendo in atto la “protezione pipino”, rispettivamente facendo capire a gesti al padre “che non doveva azzardarsi” (alzando il dito indice) oppure, ancora, dicendogli di “toccarsi il suo […] perché il suo è più forte, il nostro è più debole”, talvolta l’imputato li aveva “rispettati” (cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5 e 8, AI 34, doc. A).

 

diritto

 

                              9. a.   Giusta l’art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

                                         Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58, pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

 

                                  b.   Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag. 490).

                                         Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

                                         Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).

 

                                         Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 6; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).

                                         A dipendenza dell’età della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o delle gambe.

                                         La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di applicazione dell’art. 187 CP.

 

                                   c.   Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).

 

sussunzione

 

                            10. a.   In concreto, è certo che i toccamenti praticati da AP 1 al pene dei propri figli costituiscono degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.

                                         Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di stabilire che già “solo” inserire la mano nelle mutande di un bambino toccandone la parte superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un chiaro atto di natura sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono pacificamente dati, posto che l’imputato ha fatto di più, toccando e palpando il pene di entrambi i suoi figli.

                                         In forza della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9.b., il fatto che, in alcune occasioni, l’imputato abbia, toccato i propri figli sopra le mutande non toglie natura sessuale al suo gesto.

Altrettanto irrilevante, in forza di quanto indicato al consid. 9.a., è la questione a sapere se i bambini sono stati, o meno, concretamente turbati da tali toccamenti: come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in pericolo astratta (cfr., per esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 consid 7.3.3.) e il TF ha già avuto modo di chiarire che il gesto considerato è, in sé, atto a perturbare un fanciullo (STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011).

Irrilevanti sono, anche, i motivi che hanno indotto l’imputato ad agire come ha fatto nei confronti dei propri figli, per cui è del tutto ininfluente se gli atti erano tesi alla ricerca dell’eccitazione o del godimento o se erano dettati da altri sentimenti o intenti (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1 in cui il TF ha considerato atti con una connotazione sessuale quelli commessi da una madre che, per tranquillizzarlo, ha lasciato che il figlio le poppasse la mammella sino all’età di sette anni, prodigandogli, in queste occasioni, delle carezze su tutto il corpo, anche sul pene).

Ciò detto - e meglio, precisato che, quando, come in concreto, il gesto è chiaramente di natura sessuale, gli intenti dell’autore sono irrilevanti per la realizzazione del reato - va, comunque, ricordato che dalle concordi e credibili dichiarazioni dei ragazzi emerge che, contrariamente alla tesi difensiva sviluppata ancora in sede di appello, AP 1 toccava il pene dei suoi figli con finalità di natura sessuale e non con intenti diversi. Oltre a quanto già indicato, la tesi del padre che toccava il pene dei suoi ragazzi unicamente per aiutarli nell’igiene personale è sconfessata, con evidenza, dai gesti con cui __________ ha accompagnato le sue seguenti dichiarazioni:

 

“… e comincia a fare così (mostra) e strizzarlo, come si strizza un panno, così […] Mi sento la sensazione di un… una specie di birillo […] Come un birillo che si sta muovendo dopo una… una schiacciata con la palla”, trascrizione audizione __________ 21.3.2011, pag. 8, AI 34, doc. B);

 

In effetti, il movimento mimato dal ragazzo durante l’audizione è, inequivocabilmente, quello della masturbazione (almeno embrionale, se non completa).

È, dunque, certo che gli atti compiuti dall’imputato sui propri figli, non solo avevano una chiara connotazione sessuale, ma erano anche finalizzati al conseguimento di un piacere di natura sessuale.

 

 

 

Alla luce di quanto precede, non può, quindi, essere seguita la tesi difensiva secondo cui quelli praticati dall’imputato sui propri figli sarebbero atti privi di connotazione sessuale e, pertanto, non sussumibili nell’art. 187 CP. 

 

Ciò posto va rilevato che, affinché i presupposti soggettivi dell’art. 187 CP siano realizzati è sufficiente, da un lato, che l’autore sappia che la persona cui pratica gli atti sessuali è minore di 16 anni e, d’altro lato, che sia in grado di valutare pertinentemente il significato sociale di tali atti (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1.; Philipp Meier in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 187 CP, n. 21). In concreto, AP 1 conosceva, evidentemente, l’età dei suoi figli e, altrettanto evidentemente, era consapevole della natura del suo gesto.

 

Ne discende che, in concreto, sono realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e che AP 1 dev’essere, quindi, dichiarato autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, in parte tentati.

 

                            10. b.   Riguardo al periodo in cui ciò è avvenuto, occorre rilevare che l’atto d’accusa imputa a AP 1 di averlo fatto dall’inizio dell’anno 2010 fino al mese di marzo 2011. Questo, sulla base delle dichiarazioni della madre, che ha riferito:

 

“Mi viene chiesto da quanto tempo accadono queste cose ed io rispondo che questo sta succedendo nell’ultimo periodo, da circa un anno, e meglio da quando io non lavoro più a seguito di un’operazione alla schiena. Forse succedeva già da prima, ma per il fatto che io lavoravo al 100% ed andavo anche a scuola, non mi sono mai resa conto, ne ho pensato che potesse succedere una cosa del genere” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4).

 

Detto che a __________ non è stato chiesto quando sono iniziati i toccamenti, ciò che emerge dal suo racconto è che si tratta di fatti che avvenivano da un certo tempo: egli ha, infatti, affermato che “mi ci sono abituato” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. B), ciò che lascia intendere che i toccamenti andavano avanti da un po’ di tempo. Circostanza, quest’ultima, confermata, anche, dal fratello __________, che sebbene non abbia situato precisamente l’inizio dei toccamenti da parte del padre, li ha situati a quando lui aveva “forse tre o quattro o sei anni” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A), facendo così capire che la cosa andava avanti da diverso tempo.

 

È, quindi, ben possibile che l’imputato abbia agito come descritto nell’atto d’accusa, già prima del 2010. Tuttavia, in considerazione del principio accusatorio, questa Corte non può scostarsi da quanto prospettato con l’AA.

 

La Difesa ha sostenuto che dagli atti emergerebbe che, già prima del marzo 2011 (fine periodo indicata nell’AA), i toccamenti erano cessati, facendo, in particolare, riferimento alle dichiarazioni dei figli: segnatamente a quelle di __________, che ha affermato che questi toccamenti sono cessati quando aveva sette anni, rispettivamente a quelle di __________, il quale non è stato in grado di indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo aveva toccato.

 

L’argomentazione non ha pregio.

Se è ben vero che __________, richiesto dal verbalizzante d’indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo aveva toccato, non si è sentito di rispondere, è altrettanto vero che, nella sua audizione, egli ha affermato:

 

“V: […] me lo tocca in continuazione. I: Mmm, ok. V: Sì, tipo ieri non mi sa che me l’ha toccato, perché ieri è andato a fare la prova della” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5 e 6, AI 34, doc. B),

 

lasciando, quindi, chiaramente intendere che la cosa era andata avanti fino a pochi giorni prima dell’audizione.

 

__________, sul tema, ha detto quanto segue:

 

“I:   […] Dimmi un po’, l’ultima volta che questa cosa è successa con te, _______ quando è stata? Ti ricordi?Riesci un po’ a dirmi il periodo?

V:  Quando avevo sette anni.

I:    Quando avevi sette anni.

V:  (fa cenno di sì col capo).

I:    Andavi già in seconda elementare?

V:  Eh… no. An… sì andavo in seconda elementare, ma solo metà.

I:    Mmmm, mmm.

V:  Perché quando avevo sette anni, penso che ho fatto più di prima con se… sette anni. Dopo metà seconda con sette anni, dopo al 25 ne ho ricevuti otto.

I:    Ne hai ricevuti otto. Ok. E perché il papà non l’ha più fatto dopo?

V:  Non lo so, forse perché siamo cresciuti, o perché abbiamo messo l’antipipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 7 e 8, AI 34, doc. A).

 

Il bambino ha, quindi, affermato che i toccamenti sono continuati fino in seconda elementare (classe che egli frequentava quando è stato sentito) e fino a quando aveva sette anni (egli ne ha compiuti otto il 25.2.2011): si può ben dire, pertanto, che in pratica __________ ha dichiarato che i toccamenti erano continuati fino a pochi giorni prima della sua audizione.

Cade, quindi, nel vuoto l’argomentazione della Difesa secondo cui il periodo indicato nell’atto d’accusa non troverebbe riscontri oggettivi negli atti, segnatamente nelle dichiarazioni dei figli.

 

                            10. c.   È con ragione che la Difesa ha censurato come arbitrario l’accertamento operato dai primi giudici secondo cui __________ avrebbe proposto al padre un baratto, segnatamente gli avrebbe consentito di toccargli il pene in cambio dell’acquisto di qualcosa (cfr. sentenza impugnata, consid. 21, pag. 28): in effetti, non emerge dagli atti che __________ abbia, mai, riferito una cosa simile. Conseguentemente non reggono le conclusioni dei giudici di prime cure fondate su tale accertamento. Ciò non di meno, il materiale probatorio agli atti è, comunque, come visto, ampiamente sufficiente per sostanziare la sussistenza del reato imputato a AP 1.

 

pena

 

                                11.   AP 1 risponde di atti sessuali con fanciulli, in parte tentati, per avere, nel periodo da inizio 2010 a marzo 2011, ripetutamente toccato e/o accarezzato rispettivamente tentato di toccare e/o accarezzare i propri figli, __________ e __________ sul pene, sia sulla pelle nuda che sopra i vestiti.

 

                                12.   L’art. 187 cifra 1 CP commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il reato di atti sessuali con fanciulli.

 

                                   a.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                  b.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

                                   c.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                13.   AP 1 risponde del reato di atti sessuali con fanciulli nei confronti dei suoi due figli, in parte tentati.

 

                                   a.   Dal profilo oggettivo, a qualificare la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha agito ripetutamente, sull’arco di oltre 1 anno e 2 mesi (inizio 2010 - marzo 2011) e ai danni dei propri due figli.

Con la sua condotta, AP 1, non solo ha violato il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime, ma ne ha potenzialmente messo a repentaglio il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Benché non vi siano, agli atti, certificati medici al riguardo, già solo sulla base della comune conoscenza della vita è evidente anche al profano la natura lesiva dell’essere sottoposto a toccamenti quali quelli descritti da parte del proprio padre. I minori hanno, infatti, dovuto vivere passivamente un’esperienza, attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto non è di un’intensità trascurabile.

In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere che i figli accettassero le sue attenzioni, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza e l’influenza (anche sul piano affettivo) che gli derivavano dalla sua figura genitoriale: emblematica, in tal senso - e, per molti versi commovente - la dichiarazione di _________ secondo cui a volte lui e il fratello lo lasciavano fare perché così era contento e, per un po’, li lasciava in pace. Pur in assenza di una situazione coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo sfruttamento dell’affetto che i figli provavano per lui costituisce un elemento aggravante di non poco conto.

Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo comportamento, violato i diritti di coloro di cui doveva prendersi cura.

Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 è, alla luce dei predetti elementi, di media gravità.

 

                                  b.   Dal profilo soggettivo, qualifica come media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per motivi egoistici - implicito nei reati di questa natura - ma il fatto di aver riversato sui propri figli le “ossessioni” (per dirla con le parole della ex moglie) in ambito sessuale che stava vivendo in quel periodo.

 

                                   c.   Stabilito che, sulla base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde di una colpa media, alla luce del relativo quadro edittale, appare adeguata una pena detentiva ipotetica di poco inferiore ai 3 anni.

 

                                  d.   Con riferimento alle circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo favore. Egli ha, sempre, negato quanto imputatogli, accampando giustificazioni contradditorie e smentite dall’evidenza del materiale probatorio in atti, ciò che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza della gravità del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.

                                         Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali, essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.).

Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto ch’essa avrà sulla vita di AP 1, non trattandosi, qui lo si anticipa, di pena da espiare.

 

                                   e.   Considerato quanto premesso, la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 2 anni e 9 mesi.

 

                                    f.   Questa pena va, tuttavia, ridotta poiché, come già ritenuto dal primo giudice, nel caso concreto si ravvisa una non indifferente violazione del principio di celerità ritenuto che tra l’atto d’accusa e la sentenza di primo grado sono trascorsi circa 3 anni e 6 mesi (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Quest’inattività - oggettivamente lunga e non giustificata dalle circostanze del caso specifico - impone una sensibile riduzione della pena che va, così, ad assestarsi sui due anni.

Si rileva, che, il richiamo alla sentenza CARP 17.2016.147 del 31.3.2017 fatto dal PP per giustificare la diminuzione della pena richiesta al dibattimento rispetto a quella richiesta con la dichiarazione d’appello, non è pertinente, nella misura in cui, in quel caso, l’intensità degli atti sessuali di cui il condannato si è reso colpevole è inferiore a quella degli atti sessuali di cui risponde AP 1.

 

                                         Sospensione condizionale della pena

 

                                14.   Per le pene detentive di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth, Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2013, ad art. 42, n. 9).

 

                                         Nel caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non tanto - o non solo - in ragione della sua incensuratezza ma, soprattutto, in ragione del fatto che egli, tornato a vivere a tutti gli effetti con l’ex moglie e con i propri figli, ha saputo comportarsi correttamente (va detto, al riguardo, che dall’emanazione dell’atto d’accusa sono trascorsi circa 4 anni e 6 mesi).

La sospensione della pena detentiva è assortita da un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

tassazione della nota d’onorario dell’avv. DI 1 per la procedura d’appello

 

                            15. a.   Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d’onorario 8 maggio 2018 relativa al procedimento d’appello che espone complessivi fr. 3'586.41, (cfr. doc. dib. 2). L’onorario e le spese esposte sono apparsi adeguati a questa Corte, ad eccezione di quanto esposto per la partecipazione al dibattimento (stimata in 4 ore) che dev’essere ridotta a 1 ora e 30 minuti. La nota d’onorario dell’avv. DI 1 è, quindi, approvata per complessivi fr. 3'377.91 (IVA compresa).

                                  b.   Visto l’esito del procedimento, la richiesta d’indennizzo ex art. 429 CPP è respinta ed è stabilito che, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 dovrà risarcire allo Stato l’integralità dell’importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

Spese

 

                            16. a.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado di fr. 2'148.- rimangono a carico di AP 1.

Per lo stesso motivo, le spese del suo appello sono integralmente poste a suo carico.

 

Accolto l’appello incidentale del PP, le relative spese vengono poste a carico dello Stato.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 135 e segg., 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426, 428, 429 CPP,

12, 40, 47, 51, 187 CP,

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                              1. a.   L’appello principale di AP 1 è respinto.

 

                                  b.   L’appello incidentale del procuratore pubblico è accolto.

 

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 4 e 6.1.sono passati in giudicato.

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   atti sessuali con fanciulli, ripetuti e in parte tentati

per avere, a __________, in __________, nell’appartamento della moglie,

a partire dall’inizio dell’anno 2010 e fino al mese di marzo 2011,

in un numero imprecisato di occasioni, compiuto e tentato di compiere atti sessuali con i suoi figli __________ (nato il __________) e __________ (nato il __________), minori di sedici anni,

toccandoli e accarezzandoli sul pene, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, desistendo a volte dal suo agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano,

                                          e meglio come descritto nei considerandi.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;

 

                            1.2.1.   La pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di primo grado pari a fr. 2'148.- sono a carico di AP 1.

 

                                   3.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

 

                                   4.   La nota professionale dell’avv. DI 1 Tper la procedura d’appello è approvata in ragione di fr. 3'377.91 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

 

                               4.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               4.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                               4.3.   Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 3'377.91 corrispondenti a quanto quest’ultimo ha anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                   5.   Gli oneri processuali dell’appello principale di AP 1 consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.       1'500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'700.-          

 

          sono posti integralmente a carico dell’appellante soccombente.

 

                                   6.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.       1'500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'700.-          

 

          sono posti a carico dello Stato.

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.