Incarto n.
17.2017.170

Locarno

27 ottobre 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

 

 

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

 

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 giugno 2017 da

 

 

AP 1

 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 luglio 2017)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 10 luglio 2017;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. C295/2013 del 29 luglio 2015, riformulato in data 10 gennaio 2017 così come ordinato dalla scrivente Corte con sentenza dal 15 settembre 2016 (inc. 17.2016.51), CT 1, Bellinzona, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

 

                                        “1.contravvenzione alle Legge federale sulle professioni mediche universitarie,

                                        per avere fatto uso di titoli di formazione di cui non è in possesso fra i quali il titolo di perfezionamento di “medicina interna generale” e di altre denominazioni inappropriate;

                                        fatti avvenuti:

                                        a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio 2015

-     Chiasso e in altre imprecisate località,

-     segnatamente sulle targhe esterne dell’appartamento in via Chiasso,

-     in diverse e-mail con l’autorità, coupon pubblicitari di promozione della sua attività sanitaria,

-     sul sito,

reato previsto dall’art. 58 LPMed in rel. con OPMed-Allegato 1;

 

                                         2. contravvenzione alle Legge federale sulle professioni psicologiche,

                                        per avere fatto uso di diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di specializzazione in psicoterapia e psicoterapia antistress;

                                        fatti avvenuti:

                                        a far tempo almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma almeno fino al 29 luglio 2015:

-     a Chiasso, segnatamente sulle targhe esterne dell’appartamento in via a Chiasso,

-     in svariate comunicazioni scritte,

-     in inserti pubblicitari e informativi di promozione della sua attività sanitaria;

                                       reato previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. c in rel. con art. 8 cpv. 1 LPPsi;

 

                                         3. contravvenzione alla Legge sanitaria,

                                        per avere esercitato la professione medica ed erogato trattamenti medico-estetici in locali ai quali non era stata conferita l’agibilità come studio medico;

                                        fatti avvenuti:

                                        a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e sino al 13 dicembre 2013;

                                        a Chiasso, nell’appartamento in via,”

 

                                        e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 5'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr. 2'000.- a copertura delle spese.

 

                                  B.   Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 2 giugno 2017 (intimata il 3 luglio 2017), il Presidente della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa, rielaborandone stilisticamente il testo, senza modifiche di sostanza, ed ha condannato AP 1 alla multa di fr. 5'000.-, caricandogli la tassa e le spese giudiziarie per fr. 2'000.-.

 

                                  C.   Con scritto del 3 giugno 2017 l’imputato ha presentato annuncio d’appello, che ha, in seguito, tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 10 luglio 2017 in cui ha precisato di impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da ogni accusa, con il caricamento di tasse e spese allo Stato ed il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 2'000.- per la procedura di primo grado ed una da quantificare per quella di secondo grado (doc. CARP III).

 

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett c e cpv. 3 CPP,

                                         in data 11 luglio 2017 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 24 luglio 2017.

 

AP 1, in particolare, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità del decreto riprendendo le motivazioni con cui la CARP aveva a suo tempo rinviato l'incarto all'autorità inquirente, ha sostenuto di non essere il titolare dello Studio medico sito a Chiasso in, che era invece gestito dall'__________ (__________), della quale lui, ha sottolineato, era un semplice dipendente.

A suo dire, nel luglio 2013, egli avrebbe concluso un accordo di collaborazione con lo studio medico __________, consentendo a quest'ultimo di esporre delle targhe con il suo nome in qualità di direttore sanitario. L'attività avrebbe tuttavia dovuto iniziare solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione sanitaria.

Responsabile per i fatti ascrittigli è, pertanto, solo il titolare dello studio medico, non lui.

Inoltre, sostiene, egli ha fatto uso della denominazione "medico FMH in medicina generale" solo per un breve periodo, lontano, e solo a seguito della risoluzione del Consiglio di Stato, fidandosi, quindi, della comunicazione di un'autorità cantonale.

La stessa cosa vale per le denominazioni "medicina manuale" e "medicina estetica", usate basandosi sui diritti acquisiti e su quanto riportato nell'attestazione della Federazione dei medici svizzeri e dall'Accordo di libera circolazione delle persone.

Egli ha sempre quindi agito in buona fede; buona fede confermata dal fatto che ha potuto continuare ad usare tali titoli comunicando con le autorità che, a loro volta, hanno utilizzato gli stessi titoli rivolgendosi a lui.

In merito al profilo pubblicato su       eccepisce di non aver alcun legame con lo stesso.

Sull'accusa di contravvenzione alla LF sulle professioni psicologiche, ribadisce che le denominazioni sono attribuibili al titolare dello studio medico, non a lui.

Contesta infine la condanna per contravvenzione alla LSan, non essendo lui il titolare dello studio medico e non essendo i fatti assolutamente provati. Egli non ha mai esercitato nello studio medico in questione, né prima del 13 dicembre 2014 e nemmeno in seguito.

In definitiva, quindi, egli postula l'annullamento della sentenza di primo grado, il suo proscioglimento da ogni accusa, l'accollamento di tasse e spese di giustizia allo Stato ed il riconoscimento di fr. 2'000.- a titolo di indennità (art. 429 CPP) di primo grado e fr. 1'000.- per le indennità di appello.

 

                                  E.   In data 25 luglio 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (art 390 cpv 2 CPP).

 

                                  F.   Il giudice della Pretura penale, con scritto 31 luglio 2017, ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 14 agosto 2017 CT 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Inoltre ha prodotto un estratto da un sito internet dal quale si evincerebbe la renitenza assoluta dell’imputato.

 

                                         L’allegato alle osservazioni non può che essere estromesso dagli atti, non essendo possibile, in procedura d’appello contravvenzionale, produrre nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).

 

 

Considerando

 

in fatto e in diritto:

 

                                         L’imputato

 

                                   1.   Sulla vita dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ci si limita a riportare quanto scritto nella sentenza impugnata:

 

                                          “1. AP 1 è nato il __________ 1948 in Italia. Il 26 marzo 1984 ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano, ottenendo il 14 gennaio 1987 l’abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia. Il 19 marzo 1991 ha inoltre conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria (dentista). I suddetti diplomi sono stati riconosciuti dall’autorità federale competente il 10 aprile 2003 (cfr. estratto del Registro delle professioni mediche [MedReg] dell’Ufficio federale della sanità pubblica; AI 4).

 

                                        Il 5 novembre 2003 egli ha conseguito a Roma una formazione specifica in medicina generale, per la quale l’autorità italiana ha rilasciato il titolo: “Attestato / Diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale”.

                                        Tale titolo di perfezionamento è stato riconosciuto in data 13 agosto 2004 dal Comitato di perfezionamento per le professioni mediche, Berna (sostituito dalla Commissione delle professioni mediche, MEBEKO, a partire dall’entrata in vigore della LPMed, il 1° settembre 2007), con la precisazione che:

                                        “Questa formazione specifica in medicina generale è riconosciuta in Svizzera e ha gli stessi effetti di un titolo di perfezionamento federale come medico generico (la messa in grassetto e la sottolineatura sono del redattore, ndr). Esso conferisce alla/al titolare il diritto di esercitare a titolo indipendente la professione di medico in tutta la Svizzera.

                                        La presente conferma non costituisce un’autorizzazione all’esercizio della professione. La competenza di tale autorizzazione è dei cantoni”

                                        (cfr. Certificato di riconoscimento prodotto al dibattimento; sub AI 37).

 

                                          1.1. Con risoluzione 18 agosto 2004, l’Ufficio di sanità – sulla scorta del diploma e del titolo di specializzazione conseguiti, dei relativi certificati di riconoscimento, come pure dell’estratto del casellario, del certificato medico di idoneità e del permesso per stranieri – ha ammesso AP 1 al libero esercizio nel Cantone Ticino quale medico (cfr. AI 1).

 

                                         1.2. Con risoluzione 20 dicembre 2005, il Consiglio di Stato ha inoltre accolto un’istanza presentata dal dr. AP 1 il 21 giugno 2005 tendente a ottenere l’autorizzazione per esercitare quale medico a carico della LAMal e a riprendere lo studio medico di cui era titolare il defunto dr. __________, specialista in medicina generale (cfr. AI 2 e 37).

                                        La concessione era vincolata all’impegno a continuare l’attività medica nella stessa specializzazione del precedente titolare, ovvero quella di “medico, specializzato in medicina generale”, a Lugano.

 

                                        1.3. Una seconda istanza presentata dal dr. AP 1 il 6 giugno 2008 intesa a ottenere l’autorizzazione per esercitare a carico della LAMal è stata accolta dal Consiglio di Stato il 18 agosto 2009 (cfr. allegati AI 20).

                                        Detta risoluzione – che annullava e sostituiva quella rilasciata il 20 dicembre 2005, alla quale il dr. AP 1 aveva rinunciato nell’ottica di riprendere lo studio medico del dr. __________ a Cabbio – differiva dalla precedente nella misura in cui nel dispositivo n. 1 designava, a torto, il dr. AP 1 quale “medico FMH in medicina generale”, sebbene la documentazione prodotta con l’istanza fosse la medesima di quella presentata nel giugno 2005. Per il resto, oltre a riconoscere all’istante una presunta cittadinanza svizzera (riprendendo invero una svista contenuta nelle precedente risoluzione), la decisione in questione lo autorizzava, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, a esercitare quale medico a carico della LAMal, con l’obbligo di esercitare “l’attività di medico, specializzato in medicina generale” in uno studio medico ubicato in Valle di Muggio (cfr. dispositivo n. 2).”

 

 

                                         I fatti

 

                                   2.   La procedura in oggetto trae origine da una segnalazione trasmessa a titolo personale il 4 marzo 2013 dalla signora __________, attiva come segretaria per l’Ente Ospedaliero (Ospedale Civico di Lugano), all’CT 1, con la quale ha comunicato che, dopo aver acquistato su Groupon un buono per dei massaggi di linfodrenaggio, si è recata, il 2 marzo 2013, presso lo studio del dr. AP 1 a Chiasso ed ha trovato una situazione talmente anomala da indurla ad informare le autorità:

 

                                          “Mi è subito apparso qualcosa di strano: lo studio si trova in un appartamento molto rovinato, non in norma ad uno studio medico, mi ha fatto accomodare in uno stanzino con tanti cartoni e degli apparecchi, poiché il signore si spaccia come medico, ma vende su Groupon sedute estetiche, cavitazione, massaggi, cura bellezza per il viso, ho chiesto al Signore di farmi vedere i diplomi, mi ha detto che era un medico-dentista ed io ero polemica.” (inc. dell'CT 1, doc. 5).

 

                                         Un paio di settimane dopo, il 20 marzo 2013, l’ispettore dell’CT 1 __________, ha quindi effettuato un sopralluogo in per accertarsi dello stato di fatto ed ha potuto rilevare e fotografare quanto segue:

 

                                         “All’esterno dello stabile sulla facciata rivolta verso la strada (via) (foto 1 e 2), all’entrata principale dello stabile (foto 3) e sulla porta d’entrata dell’appartamento ubicato al piano rialzato (foto 4) è chiaramente identificabile lo “Studio medico AP 1 – FMH Medicina Interna Generale, Medicina Manuale e Medicina Estetica”.

 

                                         Durante il sopralluogo ho potuto accertare la presenza di alcune persone all’interno dell’appartamento (premesso che non sono entrato nell’appartamento), il dr. AP 1 mi ha comunicato verbalmente e confermato nell’e-mail del 21 marzo 2013 che ha svolto e svolge ancora all’interno della sua abitazione visite mediche.” (rapporto 27 marzo 2013, in inc. dell’CT 1, doc. 8, con allegati fotografici).

                                   

                                          Nel rapporto del 27 marzo 2013 all’indirizzo dell’Ufficio Sanità, __________ ha comunicato di aver indagato presso l’Ufficio tecnico di Chiasso, ottenendo la conferma che, per l’appartamento in questione, non era stata inoltrata alcuna richiesta di cambiamento di destinazione da abitazione in studio medico. Pertanto, mancavano i presupposti per l’esercizio dell’attività medica nei locali in oggetto, di modo che si imponevano l’emanazione di un divieto formale di esercizio con effetto immediato e l’apertura di un procedimento contravvenzionale (inc. dell’CT 1, doc. 8).

 

                                        Dalle foto allegate al rapporto è possibile rilevare che sulle targhe in questione figurava, quale recapito di posta elettronica, l’indirizzo e-mail: __________ " (inc. dell'CT 1, doc. 8). Si tratta, come si vedrà, di un particolare di non poco conto nel contesto della fattispecie qui in discussione.

 

                                   3.   In precedenza, lo stesso imputato, rispondendo ad uno scritto proprio dell'ispettore __________ del 4 marzo 2013, con il quale gli era stato comunicato ufficialmente, in qualità di presidente dell'__________, che all'associazione veniva proibito di proseguire qualsiasi attività sanitaria e di utilizzare la dicitura "centro diurno terapeutico", egli ha scritto: "(...) confermo di essere presidente dell'associazione __________ con sede a Chiasso in via e che l'associazione non svolge la sua attività in quella sede e il centro diurno terapeutico __________ inizierà la sua attività solo dopo l'autorizzazione del vostro ufficio competente e comunque in una sede diversa non ancora trovata. Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio privato e il mio studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso e comunicato all'Ufficio Sanità" (e-mail stampato e firmato del 6 marzo 2013 in inc. dell'CT 1, doc. 6 e 7).

 

                                         Il 21 marzo 2013, questa volta nell’ambito della procedura aperta nei suoi confronti, il prevenuto ha comunicato all'ispettore __________: "(...) ho sbagliato a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia residenza, pertanto ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico (...) di avere stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ __________ in via 6900 Lugano. (...) Mentre a Chiasso, in vi è la mia residenza dove ricevo per le visite di emergenza e le richieste delle visite domiciliari." (inc. dell'CT 1, doc. 9).

 

                                   4.   Dando seguito al rapporto summenzionato, con lettera raccomandata del 17 aprile 2013, l’CT 1 ha diffidato il prevenuto dall’esercitare qualsivoglia attività sanitaria nei locali di a Chiasso, chiedendogli di togliere immediatamente le targhe presenti sia all’esterno che all’interno dell’immobile. AP 1 è stato pure informato dell’apertura di un procedimento contravvenzionale e amministrativo nei suo confronti (inc. dell'CT 1, doc. 10).

 

                                         Il 24 aprile 2013, l’imputato ha inviato all’avv. __________, dell’CT 1, una e-mail con cui ha ribadito i concetti espressi all’ispettore __________ il 21 marzo 2013, e meglio che effettivamente nella sua residenza vi era la sede del suo studio medico, ma che, dal punto di vista operativo, eseguiva le sue visite mediche a domicilio (dei pazienti) e nel suo studio di Lugano (inc. dell’CT 1, doc. 11). Precisando che in egli si limitava “a dare consulenze, oltre che ricevere chiamate per le visite a domicilio” e contestando la presenza di pazienti in occasione del sopralluogo dell’ispettore __________, l’imputato ha sostenuto di aver tolto le due targhe poste sulle porte interne, mentre per quella sulla parete esterna, lato strada, ha chiarito che, essendo di piccole dimensioni, non chiaramente leggibile ed essendo la scritta FMH riferita alla medicina interna generale, l’avrebbe lasciata dove era, attendendosi di ricevere dall’Ufficio una conferma della sua legittimità.

 

                                         Il 28 maggio 2013, AP 1 ha ancora scritto all'Ufficio Sanità (avv. __________), annunciando di aver inoltrato una richiesta all'Ufficio tecnico di Chiasso per ottenere l'autorizzazione a trasformare in studio medico parte del suo appartamento di ed asserendo: "Lo studio medico è utilizzato con i seguenti fini: consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e psicosomatica, come previsto dal mio attestato FMH dell'anno in corso, inviato qui in allegato. Eseguo anche le consultazioni e le visite mediche a persone portatrici di handicap." (inc. dell'CT 1, doc. 12).

 

                                   5.   In una nota del 9 dicembre 2013, l’ispettore __________ ha prodotto nuove fotografie delle targhe appese alle pareti dello stabile di (inc. dell'CT 1, doc. 14), dalle quali si nota come quella sul muro che dà sulla strada fosse ancora al suo posto, intatta, mentre quella all'entrata era stata cancellata in maniera rudimentale e quella sulla porta dell'appartamento era stata sostituita con una nuova, rosa, recante la scritta "AP 1, FMH dr. med. generale. Consultazioni terapie psicoanalisi e psicoterapia / medicina psicosomatica e psicosociale / medicina manuale". L'indirizzo e-mail di riferimento indicato sui cartelli era rimasto quello __________. Le immagini prodotte mostrano pure come l'appartamento fosse predisposto, almeno in parte, per visite mediche, con lettini ed apparecchi appositi. Il tutto in una situazione di palese disordine e carenza d'igiene.

                                         Carenza igienica che, a detta del funzionario, avrebbe manifestato anche il AP 1 stesso, presentandosi a lui con un abbigliamento sporco e rivelando una evidente mancanza di pulizia personale, al punto da indurlo a scrivere: “mi chiedo se un medico in questo stato possa ancora esercitare la professione medica.” (inc. dell'CT 1, doc. 14).

 

                                   6.   Il 13 dicembre 2013 l'CT 1 cantonale ha accordato l'agibilità dei locali di, limitatamente allo studio medico (inc. dell'CT 1, doc. 15).

 

                                   7.   Il 4 marzo 2014 l’Ufficio di Sanità ha scritto nuovamente all’appellante diffidandolo formalmente, con effetto immediato, dall’utilizzare titoli professionali dei quali non disponeva, sollecitandolo a cessare subito qualsivoglia attività pubblicitaria in tal senso, rispettivamente a stralciare e cancellare dalle targhe le diciture di tali titoli (inc. dell’CT 1, doc. 18).

 

                                         Nella lettera raccomandata, oltre a fare riferimento agli accertamenti dell’ispettore __________ del 2 dicembre 2013, è stato evidenziato che, da informazioni giunte, il 24 febbraio 2014 ed il 3 marzo 2014, sul quotidiano “20 minuti” sono apparse delle inserzioni pubblicitarie che, sotto l’intestazione “, medico di famiglia” reclamizzavano la prestazione in via a Chiasso di attività di medicina psicosomatica, medicina manuale e psicoterapia antistress (inc. dell’CT 1, doc. 16, 17 e 19).

 

                                         A scanso d’equivoci, il capo dell’CT 1 ha riportato i contenuti dell’art. 58 lett. a e lett. b della LF sulle professioni mediche universitarie relativo al divieto di fregiarsi di titoli che non si possiedono, e dell’art. 40 lett. d LPMed che impone di far capo esclusivamente ad una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole, né invadente, spiegando come quese norme fossero state manifestamente violate con l’affissione delle targhe e con le inserzioni pubblicitarie.

 

Il 14 marzo 2014, la Polizia cantonale ha trasmesso all’CT 1 un rapporto di segnalazione sulla scorta di alcuni rilevamenti fatti per la consegna di atti giudiziari al prevenuto, con il seguente contenuto:

 

“(…) è emerso che il dr. AP 1, che risulta dimorante ed avere lo studio in via a Chiasso, non è mai presente all’indirizzo citato. (…) l’appartamento non sembra abitato e che da tempo non vi sono movimenti di pazienti.

Per poterlo contattare sono state fatte delle ricerche su internet dove risulta che il medico effettua vari trattamenti che variano dai massaggi, allo sbiancamento dei denti alla liposuzione alla psicoterapia.

E’ stato contattato l’Ordine dei medici ticinesi ed è emerso che AP 1 è stato espulso in quanto non ha mai presentato dei documenti ed ha svariate fatture scoperte. Inoltre vi sarebbero numerosi pazienti che hanno sporto reclamo presso l’Ordine dei medici.” (inc. dell’CT 1, doc. 19).

 

Allo scritto sono state allegate le fotografie di tre targhe, due già note e la terza con la scritta “. AP 1 FMH-medicina interna generale” e l’indicazione del solito indirizzo e-mail __________.

                                        

                                   8.   Il 17 marzo 2014 il prevenuto ha inviato una e-mail all'CT 1 (inc. dell’CT 1, doc. 20) prendendo posizione in merito alla diffida del 4 marzo 2014, rilevando d’aver provveduto a togliere le targhe controverse già prima dell’apertura dello studio medico, ad eccezione di quelle recanti la dicitura “AP 1 FMH medicina interna generale” sulla facciata esterna verso via e sulla porta d’entrata, che egli considerava legittime.

                                         A sostegno della regolarità della sua posizione ha richiamato e riprodotto nei contenuti la risoluzione del Consiglio di Stato ticinese del 18 agosto 2009, con cui l’esecutivo gli avrebbe a suo dire riconosciuto il titolo FMH in medicina interna generale, e l’attestazione di valore intrinseco rilasciatagli dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

                                         Con riferimento alle inserzioni pubblicitarie, ha contestato la violazione delle disposizioni di legge, poiché le attività mediche ivi pubblicizzate non erano riferite alla sua persona.

 

                                   9.   Il 16 maggio 2014 l’appellante è stato convocato dall’CT 1 per discutere delle infrazioni attribuitegli (inc. dell’CT 1, doc. 22). All’incontro erano presenti il capo dell’CT 1, la sua sostituta ed il medico cantonale. In tale occasione i responsabili cantonali hanno illustrato in maniera semplice ma completa al medico che negli ultimi anni le cose erano cambiate per quanto concerne la designazione dei titoli e che per fare capo all’acronimo FMH bisognava essere membro della FMH, qualità che lui non aveva. Inoltre gli è stato spiegato che dai documenti in suo possesso non risultava assolutamente che era affiliato all’FMH, poiché essi si limitavano ad attestare che egli aveva aderito al TARMED. Il medico cantonale ha pure chiarito che il fatto che egli potesse fatturare una prestazione riconosciuta TARMED non gli conferiva il diritto di usare un titolo di specialità che non aveva conseguito, anche considerato che alcune prestazioni di per sé “specialistiche” possono essere in realtà erogate e fatturate da tutti i medici generici.

                                         Con riferimento all’uso dei titoli di psichiatra e psicoterapeuta, i presenti hanno indicato a AP 1 che per poterli usare, avrebbe dovuto dapprima farsi riconoscere il titolo di psichiatra in Italia e poi farlo riconoscere in svizzera.

                                         All’interrogato è stata consegnata una copia dell’Ordinanza federale che regola l’uso dei titoli medici e gli è pure stato reso noto che l’indirizzo e-mail __________ non è conforme alle norme legali, per cui avrebbe dovuto essere cancellato entro tre giorni.

                                         Nonostante vari solleciti, con comunicazione del 20 dicembre 2014, AP 1 si è rifiutato di sottoscrivere il verbale dell’incontro, paventando querele nei confronti dell’Ordine dei medici e dell’CT 1 per diffamazione nei suoi confronti, commessa, addirittura, anche con la stesura del verbale in questione (inc. dell’CT 1, doc. 22 e 27).

 

                                10.   Il 29 luglio 2015 l’CT 1 ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di AP 1 per contravvenzione alla LF sulle professioni mediche (LPMed) e alla LF sulle professioni psicologiche, per l’uso sulle targhe del suo studio, sulle insegne e nelle comunicazioni scritte, così come nelle inserzioni pubblicitarie, di titoli di cui non era in possesso. Inoltre, sempre con lo stesso atto, egli è stato ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla Legge sanitaria (LSan) per avere esercitato la professione medica ed erogato trattamenti medico-estetici in uno studio medico per il quale non aveva ancora ottenuto l’agibilità, né l’autorizzazione al cambio di destinazione. In applicazione della pena, è stata proposta una multa di fr. 5'000.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese di fr. 2'000.- (inc. dell’CT 1, doc. 30).

 

                                         Il 3 agosto 2015, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione (inc. dell’CT 1, doc. 31).

 

                                         Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 14 gennaio 2016, il Presidente della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle professioni mediche, contravvenzione alla Legge federale sulle professioni psicologiche e contravvenzione alla Legge sanitaria e lo ha condannato alla multa di fr. 5'000.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 2'000.-.

 

                                         Avendo il condannato formulato tempestivi annuncio e dichiarazione di appello, con sentenza del 15 settembre 2016, la CARP ha accolto l’impugnativa dopo aver accertato una grave lacuna formale presentata dal decreto d’accusa (inc. 17.2016.51): esso non descriveva, in effetti, in maniera completa e precisa, ma al tempo stesso succinta, i fatti contestati all’imputato, ma, al contrario, li esponeva in maniera prolissa, disordinata ed incompleta. Al punto che il Presidente della Pretura penale era stato costretto, per ovviare alla mancanza, a formulare un DA completamente diverso, sia nella forma che nei contenuti, andando oltre quanto consentito dalla procedura penale.

                                         La scrivente Corte non ha avuto, dunque, altra alternativa che rinviare gli atti al primo giudice affinché rinviasse a sua volta la causa all’CT 1 per procedere all’emanazione di un DA conforme ai dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.

 

                                11.   Il 30 gennaio 2017 l’CT 1 ha riformulato il decreto d’accusa C295/2013, come indicato al consid. A della presente decisione, proponendo, come sanzione, una multa di fr. 5'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr. 2'000.- a copertura delle spese.

 

                                         Con la sentenza impugnata, come detto, le richieste dell’autorità inquirente sono state integralmente accolte.

 

                                         L’appello

 

                                12.   Come anticipato (consid. D della presente sentenza), il prevenuto chiede il proscioglimento da ogni accusa, sostenendo d’aver deciso di utilizzare la denominazione “medico FMH in medicina generale” solo a seguito della risoluzione del Consiglio di Stato del 28 agosto 2009. Per i titoli “medicina manuale” e “medicina estetica” vale un discorso analogo, essendosi egli basato sui diritti acquisiti e su quanto riportato dall’attestazione di valore intrinseco emessa dalla Federazione dei medici svizzeri e sull’Accordo di libera circolazione delle persone.

                                         Stesso discorso vale per la contestata infrazione alla LF sulle professioni psicologiche.

                                         Le targhe esterne sono state apposte dall’architetto, ma senza che vi fosse un effettivo esercizio della professione e senza che l’appellante avesse un interesse diretto. Egli, anzi, aveva autorizzato l’apposizione delle insegne solo dopo il rilascio dell’autorizzazione nel mese di dicembre 2014.

                                         In merito al profilo pubblicato sul sito, AP 1 rileva con non vi sia alcun collegamento tra questo e lui e come non vi sia prova del contrario.

 

                                         L’esercizio contrario alla LSan nell’appartamento di via nel periodo indicato dal decreto non sarebbe, infine, provato.

 

 

                                         Contravvenzione alla LPMed per uso indebito dei titoli professionali

 

                                13.   L’art. 58 della LF sulle professioni mediche universitarie (LPMed) stabilisce che debba essere punito con una multa chiunque si fregia di un diploma o di un titolo di perfezionamento di protetti dalla LPMed senza averlo ottenuto regolarmente (lett. a) rispettivamente chi utilizza una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia concluso una formazione o un ciclo di perfezionamento previsti dalla LPMed.

 

                                         Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPMed, quella di medico, tra le altre, è considerata professione medica universitaria. L’art. 5 cpv. 2 LPMed, prevede che il Consiglio federale possa definire altre professioni del settore sanitario quali professioni e sottoporle alla LPMed.

 

                                         L’art. 5 cpv. 1 LPMed stabilisce che per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale. Il secondo paragrafo di questa norma dà al Consiglio Federale la competenza di determinare i titoli federali di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie il cui libero esercizio è subordinato a un perfezionamento conformemente alla LPMed.

 

                                         Per l’art. 15 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i diplomi medici la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua nazionale della Svizzera. Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche.

                                         Giusta l’art. 21 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i titoli di perfezionamento estero la cui equivalenza con un titolo federale di perezionamento è prevista in un accordo con lo Stato interessato. Il titolo di perfezionamento estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di perfezionamento (cpv. 2). Anche il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche (cpv. 3).

                                         Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezionamento nella designazione della professione (art. 39 LPMed).

                                          

                                14.   L’art. 12 OPMed precisa che per la professione di medico il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (cpv. 1). I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nell’allegato 1 (cpv. 2).

                                         Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine (cpv. 2bis).

 

                                         La Commissione edlle professioni mediche (MEBEKO) tiene una banca dati, consultabile anche online, nella quale sono registrati i diplomi, i titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e gli attestati di equivalenza (art. 5 OPMed, e sito internet pubblico www.medregom.admin.ch).

 

                                         In base all’art. 2 cpv. 1 lett. a e b OPMed, tra gli altri, sono rilasciati i titoli di perfezionamento come medico generico ai sensi dell’allegato 1 e medico specialista in uno dei settori di cui all’allegato 1.

                                         Giusta l’allegato 1 dell’OPMed, relativo al perfezionamento dei medici, la specializzazione come medico generico dura 3 anni, quella in medicina interna generale è di 5 anni, mentre quella in psichiatria e psicoterapia si protrae per 6 anni.

                                        

                                         Come rilevato dal giudice di prime cure, va poi precisato che già al momento in cui il prevenuto aveva chiesto il riconoscimento dei suoi titoli di studio e professionali, quanto si era quindi ancora sotto l’egida dell’Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (abrogata il 1° settembre 2007 dall’OPMed), le specializzazioni secondo l’articolo 5 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, prevedevano una durata di 5 anni per il titolo di perfezionamento di medicina interna e per quello di medicina generale, rispettivamente una durata di 3 anni per il titolo di medico generico. Nulla, dal punto di vista materiale, è cambiato con il 1° gennaio 2011, quando le due specializzazioni in medicina interna e medicina generale (entrambe della durata di 5 anni) sono state sostituite dal nuovo programma di formazione modulare di medicina interna generale, rimasto della durata di 5 anni (cfr. Bollettino dei medici svizzeri n. 49/2010).

 

                                15.   E’ incontestato che AP 1 si sia fregiato di specializzazioni che non gli erano state riconosciute nel nostro Paese quali quelle di medico FMH in medicina interna generale, medicina manuale e medicina estetica. In effetti egli, avendo studiato in Italia e in base alla sua formazione poteva esibire in Svizzera unicamente il titolo di medico generico (“médecin practicien” o “Praktischer Arzt”).

                                         In effetti egli non è mai neppure stato iscritto all’FMH e dal sito www.medregom.admin.ch risulta unicamente essere un medico generico, senza ulteriori specializzazioni riconosciute in Svizzera.

 

                                16.   Con riferimento alle targhe apposte all’esterno ed all’interno dell’edificio di via a Chiasso, l’imputato sostiene trattarsi di un atto imputabile all’architetto, ma ammette subito dopo di averne autorizzato l’apposizione, seppur con delle tempistiche differenti da quelle attuate (motivazione d’appello del 10 luglio 2017, doc. CARP III, pag. 5). Così facendo, egli stesso riconosce che l’obiezione timidamente avanzata è infondata: è evidente che la responsabilità per i contenuti delle scritte sulle targhe è di AP 1. Solo lui poteva stabilire cosa indicare, poiché solo lui ne avrebbe tratto beneficio.

 

                                         In relazione al profilo pubblicato sul sito e alle relative insegne pubblicitarie, l’appellante ha evidenziato come non vi sia alcun collegamento tra queste e la sua persona. L’infrazione sarebbe da addebitare a terze persone, cioè ai responsabili del sito e dell’associazione, e non certamente a lui.

                                         Neppure questa tesi può essere seguita. In primo luogo perché nessuno aveva interesse a far pubblicare le inserzioni, se non l’accusato stesso. In secondo luogo perché agli atti non vi è alcuna prova che egli si sia in qualche modo lamentato con i curatori delle pagine web in questione per i titoli di studio indicati. E’ indubbio che egli ha suggerito e poi accettato che il suo nome venisse associato a specializzazioni FMH che non ha mai posseduto. Prova ne è che una semplice verifica del sito permette di accertare che, a tutt’oggi, il suo profilo contiene le indicazioni: “FMH medicina Interna/ Specializzazione in medicina manuale/ Visite a domicilio/ Medicospitex” ( /switzerland): nonostante tutto quanto avvenuto, egli non ha neppure tentato di chiedere una rettifica.

                                         Infine, il fatto che i titoli indicati sul sito coincidano con quelli di cui si è fregiato sulle insegne è indizio pesante del coinvolgimento diretto, e quindi della paternità, di AP 1 nella stesura del testo per l’inserzione. Alla stessa stregua, cioè come indizio a carico, va interpretato il fatto che tra il prevenuto e l’ODM vi era (e vi è?) un legame molto stretto, tant’è che egli stesso, il 21 marzo 2013 ha comunicato all’ispettore __________ di “avere stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ o__________ in via a 6900 Lugano” , così come il fatto che l’e-mail in questione è firmato proprio “dr. med. AP 1, FMH medicina interna generale. Medicina manuale. Studio medico presso ODM (…)” (inc. CT 1, doc. 9).

 

                                         L’adempimento oggettivo della fattispecie, pertanto, è indubbio.

 

                                         Nemmeno per i presupposti soggettivi si pongono grossi problemi. Egli ha agito sapendo cosa stava facendo, quindi intenzionalmente.

                                         Resta riservato l’esame dell’ipotesi avanzata dal ricorrente dell’esistenza di un errore sui fatti commesso in buona fede, che verrà esperito in seguito.

 

                                         Contravvenzione alla LF sulle professioni psicologiche

 

                                17.   Per l’art. 2 LPPsi sono riconosciuti i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.

                                        

                                         Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla LPPsi è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale, oppure è dimostrata nel singolo caso (art. 3 cpv. 1 LPPsi). Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche (art. 3 cpv. 3 LPPsi).

 

                                         A norma dell’art. 4 LPPsi, chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla stessa legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa.

 

                                         Tra i titoli di perfezionamento previsti dalla legge, vi è quello in psicoterapia (art. 8 cpv. 1 lett. a LPPsi). Il riconoscimento di titoli di perfezionamento ottenuti all’estero soggiace alle stesse condizioni di quello per il titolo di psicologo (art. 9 PPPsi).

 

                                         L’art. 45 cpv. 1 lett. c LPPsi prevede che colui che nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato conformemente alla LPPsi, debba essere punito con una multa.

 

                                18.   Nuovamente, è incontestato ed incontestabile che fare uso dei termini “Psyche & Soma”, “Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale” sulle targhe collocate fuori dalla porta dello studio e sulle pareti esterne dello stabile di Via a Chiasso, rispettivamente impiegarle per le inserzioni pubblicitarie, adempia la fattispecie dell’art. 45 cpv. 1 lett. c LPPsi.

                                         In effetti, fatto pure indiscusso, AP 1 non dispone di nessun titolo riconosciuto nel nostro Paese nel ramo delle professioni psicologiche. Tantomeno di un titolo di perfezionamento come psicoterapeuta. Ciononostante, facendo abilmente capo a queste diciture, egli ha indotto il pubblico di potenziali utenti a pensare che possedesse (e possegga) una formazione di quel genere parificata a quella elvetica e fosse pertanto autorizzato ad esercitare la professione di psicologo/psicoterapeuta su territorio elvetico.

 

                                         I presupposti oggettivi del reato sono quindi realizzati.

 

                                19.   AP 1, con riferimento alle inserzioni pubblicitarie, sostiene di non esserne l’autore.

                                         L’eccezione è, innanzitutto, generica e non supportata da alcuna prova.

 

                                         A prescindere da ciò, non si può mancare di osservare come il nome dello studio “Psiche & Soma” sia esattamente lo stesso di quello indicato sulle targhe poste fuori dal suo studio di Chiasso, così come che l’indirizzo indicato negli inserti sia proprio quello di Via e così come che il recapito e-mail sia quel __________ che egli ha ammesso essere il suo indirizzo di posta elettronica (es: inc. CT 1, doc. 16 e 17).

                                         Questi elementi, assommati al fatto che nessun altro, se non lui, poteva avere un interesse a pubblicare simili inserzioni, permette di accertare senza dubbio alcuno che AP 1 è l’autore delle inserzioni pubblicitarie in oggetto, per lo meno nel senso di colui che le ha commissionate.

                                        

                                         Per l’apposizione delle targhe vale quanto scritto in precedenza per quelle relative allo studio di medicina generale.

 

                                20.   Anche per questa contravvenzione, l’adempimento oggettivo della fattispecie è assodato.

 

                                         Soggettivamente, ancora una volta, si deve accertare che AP 1 ha agito sapendo cosa stava facendo, quindi intenzionalmente.

                                         Come per l’infrazione alla LPMed, essendo stata sollevata l’eccezione, resta riservata la valutazione dell’esistenza di un asserito errore sui fatti commesso in buona fede, trattata nei prossimi considerandi.

                                        

                                         Errore sui fatti/principio della buona fede

 

                                21.   A più riprese, AP 1 ha sostenuto d’aver agito in completa buona fede, fidandosi delle comunicazioni ufficiali delle autorità. Dal suo punto di vista, egli è stato dunque vittima di un errore sui fatti, avendo infranto la legge a seguito di una supposizione erronea delle circostanze di fatto (art. 13 cpv. 1 CP), inevitabile poiché indotto dal comportamento e dalle prese di posizione delle autorità cantonali e federali.

                                        

                                         Il principio della buona fede tutela la legittima fiducia del cittadino nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza, di regola, un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 121 V 65 consid. 2a e sentenze ivi citate; STF 1C_342/2014 del 23 marzo 2015 consid. 2.1).

 

                                22.   AP 1 richiama, a favore della sua buona fede, lo scritto della federazione dei medici svizzeri FMH del 26 aprile 2013, al cui punto n. C2 vengono riconosciute come da diritti acquisiti le prestazioni TARMED in psicoterapia, terapia psicosociale e psicosomatica, medicina manuale (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1), e la decisione 18 agosto 2009 del Consiglio di Stato, con la quale egli è stato autorizzato ad esercitare come medico a carico della LAMal a partire dal 1. gennaio 2009, con obbligo di esercizio in uno studio medico ubicato in Valle di Muggio, e nella quale egli viene definito "medico FMH in medicina generale" (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1).

 

                                23.   Per affrontare la questione bisogna partire da lontano.

 

                                         In una decisione di contravvenzione del 26 novembre 2004 trasmessa a AP 1, l’allora Sezione sanitaria aveva già chiarito in maniera inequivocabile all’appellante: “Nel suo caso rileviamo che non dispone di un titolo FMH ma di un titolo equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica che può essere menzionato come: “specialista in medicina generale o medico pratico”.” (AI 10 prodotto dallo stesso procedente). A scanso d’equivoci, le frasi più importanti di questa comunicazione erano state addirittura scritte in grassetto e sottolineate.

                                        

                                         Con la decisione di contravvenzione del 25 novembre 2005 (inc. CT 1 doc. 3), per una violazione delle disposizioni della LSan sulla pubblicità, AP 1 era stato diffidato dalla Sezione Sanitaria a fregiarsi di titoli che non aveva: “E’ confermata la diffida dall’utilizzare titoli nonché ogni qualsiasi altra denominazione o dicitura che possa trarre in inganno il pubblico”.

 

                                         Questi due soli scritti hanno sin dal primo momento messo in chiaro al prevenuto entro quali limiti poteva muoversi nell’uso di titoli di studio e professionali. I testi sono inequivocabili, ma anche se non lo fossero stati, la diffida avrebbe dovuto indurlo ad approfondire la questione qualora avesse avuto dei dubbi.

 

                                         Questi concetti sono stati espressi nuovamente a AP 1 dall’CT 1 con la diffida del 17 aprile 2013 (inc. CT 1, doc. 10), dunque oltre due anni prima della conclusione del periodo contemplato dal decreto d’accusa. Ciononostante il prevenuto ha persistito nel fare uso dei titoli, senza voler sentire ragione.

 

                                         Già questi fatti, da soli, sono sufficienti a confermare l’intenzionalità dell’infrazione e ad escludere qualsiasi errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

 

                                24.   A questo va poi aggiunto che nessuno dei due atti richiamati dall’appellante a sostegno della sua tesi può essere considerato adeguato a giustificare un agire in buona fede.

 

                                         Nel caso che ci occupa, è evidente che il Consiglio di Stato non era l'autorità preposta al riconoscimento dei titoli di studio del prevenuto. Nella decisione 18 agosto 2009 (inc. CT 1, doc. 20) impugnata l'Esecutivo cantonale si è semplicemente chinato sulla questione dell'autorizzazione a fatturare le prestazioni mediche a carico della LAMal.

                                         Emanata da un’autorità che egli sapeva non competente per la valutazione dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero e non trattando la questione in nessun considerando, AP 1 non poteva in alcun modo contare su questo scritto per fondare la sua buona fede.

                                         Inoltre l'inaffidabilità della decisione non poteva sfuggire al prevenuto, già solo perché contenente un altro errore grossolano quale quello sulla sua nazionalità, definita svizzera laddove egli è italiano.

 

                                         Infine, va pure sottolineato che il termine di specializzazione in “medicina interna”, generale o meno, non compare da nessuna parte nel testo.

 

                                         Il prevenuto ha seguito degli studi universitari e possiede quindi una formazione ed una cultura, almeno basilari, che gli consentono di comprendere come l'esercizio della sua professione in uno stato estero soggiaccia a disposizioni e limitazioni ben precise, che non può pretendere di non conoscere. Sfruttare un errore palese per fregiarsi di titoli medici che non possiede è chiaro indice di malafede. Non certamente di errore.

 

                                25.   Lo scritto dell’FMH del 26 aprile 2013 (inc . CT 1, doc. 20) attesta innanzitutto, in maniera inequivocabile, che il titolo riconosciuto all’imputato è quello di medico generico (“Titre de formation postgraduée: Médecin practicien”, pag. 1).

 

                                         Il punto C, poi, fornisce semplicemente un elenco di prestazioni fatturabili secondo il TARMED. Nulla più. Le prestazioni ivi indicate, comprese quelle apparentemente specialistiche (psicologia) sono fatturabili da tutti i medici generici e sono indicate nel formulario TARMED che ogni medico deve riempire al momento della richiesta di rimborso. La possibilità di fatturare secondo il TARMED non conferisce dunque certamente alcun diritto di fregiarsi del titolo di specialista.

 

                                         Inoltre, fatto molto importante, al temine della tabella, nella quale sono inserite anche le consultazioni di psicoterapia o psicolsociale, rispettivamente psicosomatiche, si trova una nota che precisa come tutti i dati si fondino sull’autocertificazione del medico: “Les données introduites à la rubrique C. droits acquis reposent sur une auto-déclaration du médecin. En cas d’indications sciemment inexactes celui-ci ou celle-ci encourt le risque de plainte pénale pour faux dans les titres.”.

 

                                         In simili circostanze, è alquanto azzardato sostenere la buona fede.

 

                                         Anche per questa fattispecie, va detto, AP 1, pur avendo una formazione estera, aveva tutte le capacità cognitive per comprendere il quadro legislativo elvetico ed interpretare nella dovuta maniera lo scritto della FMH. Egli ha ottenuto l’ammissione al libero esercizio della professione medica in Ticino nel 2004 (inc. dell’CT 1, doc. 1), quindi ben 9 anni prima dello stesso). 9 anni durante i quali ha lavorato e vissuto in Svizzera e, quindi, ha avuto a che fare quotidianamente con le norme e le regole che reggono l’attività medica. Non è credibile che egli abbia realmente travisato i contenuti e la valenza del tariffario TARMED al punto da sentirsi seriamente legittimato a fregiarsi di titoli di studio mai ottenuti e mai riconosciutigli.

 

                                         A maggior ragione se si tiene conto che aveva già dovuto affrontare l’accusa di aver abusato del titolo FMH, fatto che avrebbe dovuto indurlo a muoversi con estrema prudenza.

 

                                         In conclusione, quindi, l’eccezione di errore sui fatti deve essere respinta e la buona fede negata. AP 1 ha agito volontariamente.

 

                                         L’appello contro le condanne per i due primi capi d’imputazione deve essere di conseguenza respinto e la sentenza di primo grado confermata.

 

 

 

                                        

                                         Contravvenzione alla LSan

 

                              26.     Dall’incarto risulta che:

                                        -    il 4 marzo 2013 CT 1 ha diffidato l’associazione __________, della quale AP 1 era presidente, dal svolgere qualsiasi attività sanitaria nell’appartamento di Via a Chiasso (inc. CT 1, doc. 6);

                                        -    il 17 aprile 2013 l’imputato è stato diffidato una seconda volta, ma a titolo personale ed individuale, dall’esercitare qualsiasi attività sanitaria nei locali di Via (inc. CT 1, doc. 10);

                                        -    il 13 dicembre 2013, l’CT 1 ha accordato l’agibilità dei locali in questione, limitatamente allo studio medico (inc. CT 1, doc. 15).

 

                              27.     E’ indubbio e confermato da vari indizi convergenti che AP 1 abbia esercitato la professione medica in Via durante il periodo contemplato dal decreto d’accusa.

 

                                         In primo luogo vi è la segnalazione del 4 marzo 2013 di __________ (inc. CT 1, doc. 5) e dall’allegata pubblicità su Groupon come “Centro medico estetico dr. AP 1”.

                                       

                                        A questo si aggiungono:

                                        -    lo scritto email dell’appellante di data 6 marzo 2013, che si conclude con un chiaro: “Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio privato e il mio studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso e comunicato all’CT 1” ed è firmato “Studio medico AP 1, FMH Medicina interna generale, Medicina Manuale, Via. A. -6830 Chiasso” (inc. CT 1, doc. 7);

                                        -                                        il rapporto 27 marzo 2013 dell’ispettore __________, che ha accertato, pur senza essere entrato, la presenza di alcune persone all’interno dell’appartamento, oltre che la presenza delle più volte menzionate targhe (inc. CT 1, doc. 8). Certo, il funzionario non ha effettuato una verifica diretta dei motivi per i quali le persone che egli ha sentito essere presenti nei locali, per cui il rapporto è solo indizio della presenza di più persone. Letto nel contesto della procedura, ad ogni buon conto, questo dato fornisce un elemento, seppur tenue, a favore della tesi accusatoria;

                                        -                                        e-mail del 21 marzo 2013 (inc. CT 1, doc. 9), ove il prevenuto ha scritto: “a integrazione di quanto ci siamo detti ieri, intendo precisare che ho sbagliato a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia residenza, pertanto ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico presso l’CT 1 di avere stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ __________ in via 6900 Lugano tel.. Mentre a Chiasso in vi è la mia residenza dove ricevo per le visite di emergenze e le richieste delle visite domiciliari (…)”;

                                        -                                        e-mail del 24 aprile 2013, nel quale si legge: “lei avrà preso atto (…)  che nella mia residenza vi è la sede del mio studio medico, mentre operativamente eseguo le mie visite nel domicilio dei pazienti, oltre che presso il mio studio di Lugano (…). Da quanto detto, acclarato che non esercito la professione medica all’interno dell’appartamento (…) ritengo non serva l’agibilità dei locali per svolgere attività sanitarie, tanto meno non serve il cambio di destinazione.”, salvo poi formulare un’istanza per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività medica proprio in quei locali con e-mail del 28 maggio 2013, nel quale ha esplicitamente scritto: “Lo studio medico è utilizzato con i seguenti fini: consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e psicosomatica come previsto dal mio attestato FMH dell’anno scorso, inviato qui in allegato. Eseguo anche le consultazioni e le visite a domicilio a persone portatrici di handicap.” (inc. CT 1, doc. 12);

                                        -                                        fotografie prese il 21 novembre 2013, dalle quali si nota come i locali siano forniti di letti e strumenti per visite mediche (inc. CT 1, doc. 14);

                                        -                                        lo scritto dell’FMH relativo alla fatturazione TARMED è stato inviato all’indirizzo di Via (inc. CT 1, doc. 10), così come tutta la corrispondenza relativa alla procedura dell’CT 1;

                                        -                                        presenza delle targhe indicanti l’esistenza dello studio medico già molto tempo prima dell’ottenimento dell’abitabilità e della relativa autorizzazione.

                                       

                                         Sconfessare questi indizi, se realmente erronei, sarebbe stato estremamente semplice per l’appellante: sarebbe bastato portare le testimonianze dei suoi pazienti. Egli, per contro, si è limitato a negare, per poi contraddirsi, e ad accampare scuse talmente poco credibili da avvalorare la tesi accusatoria. Ne è espressione lampante il verbale d’interrogatorio di fronte alla Pretura penale del 12 gennaio 2016, in occasione del quale ha, comunque sia, dichiarato che nel marzo 2014 era ormai stato screditato, per cui la gente non andava più da lui e che l’unica persona che aveva visitato prima dell’ottenimento del permesso era un inquilino del palazzo in situazione d’urgenza. Addirittura, AP 1 ha sostenuto che le targhe erano state apposte alle pareti dello stabile molto prima dell’inizio dell’attività, non perché lui vi esercitasse, ma “quasi come un souvenir” (VI dib. di primo grado del 12 gennaio 2016, pag. 1). Anche a proposito della signora __________, che ha dapprima sostenuto non ricordare, ha asserito che, se anche fosse andata in Via, non era per sottoporsi alle cure ma solo per intrattenersi con lui, ritenuto che per le cure l’avrebbe poi invitata a presentarsi al suo studio di Campione: tesi illogica poiché nulla giustifica ricevere il paziente in un luogo e poi deviarlo su un altro, anche perché la scelta del medico spesso avviene in base alla località ed alla vicinanza.

                                         Il prevenuto ha pure mentito laddove ha dichiarato, sempre al presidente della Pretura penale di non aver potuto contattare nessuno del sito ___________ perché in esso non è contenuto alcun riferimento: prescindendo dal fatto che sul sito vi sono in realtà tutti i recapiti, egli, avendo lavorato per __________, avrebbe anche solo potuto contattare uno dei corresponsabili del sedicente ordine.

 

                                28.   Tenuto conto delle diffide summenzionate e dell’accertamento di un’attività medica costante, seppur non quantificabile (ma bastano pochissimi clienti per commettere l’infrazione), nel periodo indicato nel decreto d’accusa, si possono considerare adempiti sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi della contravvenzione alla LSan.

 

                                         Anche questa condanna pronunciata in primo grado è di conseguenza confermata.

                                         Nel complesso, pertanto, la sentenza impugnata regge ad ogni critica.

                                        

                                         Pena

 

                                29.   La pena, non espressamente contestata dall’appellante, appare adeguata e viene confermata.

 

                                         Tasse e spese

 

                                30.   Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’600.- e delle spese procedurali di fr. 400.-.

 

                                         Gli oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr. 200.- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

                                         13, 47, 49, 103 segg. CP;

                                         2, 5, 15, 21 LPMed, 2, 12 OPMed

                                         3, 4, 8, 9, 45 LPPSI,

                                         37, 38a LSan

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428 cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di

 

                          1.1.1.     contravvenzione alle Legge federale sulle professioni mediche,

                                        per avere fatto uso a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio 2015, a Chiasso e in altre imprecisate località, segnatamente sulle targhe esterne dell’appartamento in via a Chiasso, in diverse e-mail con l’autorità e sul sito     , di titoli di formazione di cui non è in possesso, fra i quali il titolo di perfezionamento in “medicina interna generale”, e di altre denominazioni inappropriate.

 

                 1.1.2.     contravvenzione alle Legge federale sulle professioni psicologiche,

 

                               per avere fatto uso a far tempo almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma almeno fino al 29 luglio 2015, a Chiasso, segnatamente sulle targhe esterne dell’appartamento in via a Chiasso e in svariate comunicazioni scritte, di diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di specializzazione in psicoterapia e psicoterapia antistress.

 

                 1.1.3.     contravvenzione alla Legge sanitaria

 

                               per avere a Chiasso, nell’appartamento in via, a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e sino al 13 dicembre 2013, esercitato la professione medica ed erogato trattamenti medico-estetici in locali ai quali non era stata conferita l’agibilità come studio medico.

 

                       1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila);

 

                         1.2.1.1.   in caso di mancato pagamento, la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni (art.106 cpv.2 CP).

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi fr. 2’000.-.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        2’000.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.-          

                                                     fr.        2'200.-          

 

sono posti a carico dell’imputato.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-  

-  

                                       

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.