Incarto n.
17.2017.188

Locarno

24 novembre 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

 

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 maggio 2017 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 aprile 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 26 luglio 2017)

 

richiamata la dichiarazione di appello 17 agosto 2017;

 

esaminati gli atti;

 

preso atto che

 

                                  A.   Con decreto d’accusa 5 aprile 2016, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:

 

                                         riciclaggio di denaro,

                                         per avere, in data 3 luglio 20’14 a Castione e a Bellinzona, in correità con __________, (…)

                                         preso in consegna da __________ fr. 5'550.- in contanti ed averli successivamente versati sul proprio conto risparmio UBS nr. __________ , sapendo o dovendo presumere, date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

 

                                         Per questo reato, il PP ha proposto la condanna di AP 1

                                         - alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

                                         - alla multa di fr. 300.- da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 3 giorni;

                                         - al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 182.-.

 

                                         La PP ha, poi, ordinato la confisca di fr. 5'552.15 (sequestrati il 30 settembre 2014) e il dissequestro a favore di AP 1 della carta SIM Sunrise (nr.).

 

                                  B.   Contro il decreto d’accusa la prevenuta ha sollevato tempestiva opposizione.

 

                                  C.   Con sentenza 26 aprile 2017, il giudice della pretura penale ha confermato la condanna di AP 1 per riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CP) ma ha ridotto, rispetto alla proposta della pubblica accusa, la pena a suo carico a 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna cui ha aggiunto la multa di fr. 120.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con 4 giorni di pena detentiva).

                                         Il giudice ha, pure, ordinato la confisca della somma di fr. 5'552.15 e confermato il dissequestro della citata carta SIM.

                                         Le spese di giustizia messe a carico della condannata sono lievitate a complessivi fr. 1'132.- ( parzialmente compensati dal primo giudice con la somma di fr. 582.- versata quale cauzione).

                                         Infine, il pretore ha posto a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP, l’importo di fr. 2'352.-. quale retribuzione del difensore d’ufficio, avv. DI 1.

 

                                  D.   AP 1, con dichiarazione d’appello del 17 agosto 2017 (CARP III), ha impugnato i dispositivi no. 1, 2 e 5 della sentenza di primo grado.

                                         Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.

                                         Nella motivazione scritta dell’appello (presentata in data 11 settembre 2017), AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento affermando, in estrema sintesi, di non avere saputo nulla delle attività illecite del fratello e di non avere avuto alcun motivo per ritenere che i soldi che questi le aveva consegnato e che lei ha, poi, versato sul suo conto bancario non fossero di provenienza lecita.

 

                                         Con scritto 20 settembre 2017, il giudice della pretura penale ha indicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio della Corte (CARP XII).

                                         Dal canto suo, la procuratrice pubblica PP 1, con scritto del 2 ottobre 2017 (CARP XIII), ha chiesto la conferma della sentenza appellata con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

In fatto e in diritto

 

                                   1.   In concreto, è certo che i fr. 5’550.- depositati sul conto di AP 1 erano provento di reato, e meglio erano parte del provento conseguito dal fratello della qui appellante con il traffico di stupefacenti.

                                         Al riguardo, si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il seguente passaggio della sentenza impugnata:

 

Nel caso concreto non vi è dubbio - e nemmeno contestazione - in punto alle componenti oggettive del reato di riciclaggio di denaro configurate dal comportamento di AP 1.

I controversi CHF 5'550.- rappresentavano, innanzitutto, il provento di un’attività illegale compiuta - in particolare - da __________ (cfr. il suo verbale d’interrogatorio 13 marzo 2015, pag. 9), la quale segnatamente a fronte del suo taglio professionale, della struttura - semplice ma organizzata - alla sua base e del sensibile quantitativo di stupefacente trafficato desumibile tanto dall’importo stesso quanto dalla durata del commercio illecito (tre anni al momento del fermo del fratello dell’imputata), assurge a crimine giusta l’art. 19 cpv. 2 LStup.” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9)

 

                                   2.   Contestata è, invece, come visto, la consapevolezza di AP 1 dell’origine dei soldi depositati sul suo conto.

 

                                   a.   Ricordato come il fratello di AP 1 abbia detto di non pensare che la sorella sapesse dei suoi traffici e come dalle dichiarazioni della madre emerga chiaramente la volontà di tutta la famiglia di tenere la ragazza all’oscuro dei traffici di droga, il patrocinatore dell’appellante afferma che in atti non vi è, al riguardo, nessun elemento probatorio atto a sostanziare la tesi accusatoria e sostiene, quindi, che, in applicazione del principio in dubio pro reo, va accertato che la sua patrocinata non sapeva dell’origine delittuosa dei soldi del fratello.

 

                                  b.   Il primo giudice non ha condiviso l’opinione della Difesa ed ha accertato la consapevolezza di AP 1 sulla scorta delle seguenti considerazioni:

 

12. Se dall’incarto non risulta effettivamente che __________ abbia reso edotta in modo chiaro la sorella circa l’origine del denaro da versare sul suo conto bancario, sussistono per contro numerose circostanze che portano a ritenere come l’imputata ne fosse ugualmente consapevole o perlomeno, nella forma del dolo eventuale, l’avesse presa in considerazione. Trattasi di circostanze rapportate sia alla particolare richiesta di __________, sia, a monte, all’attività criminosa dalla quale traeva i propri guadagni, di cui AP 1 - salvo ammetterne un’ingenuità francamente inverosimile (e di grado ben superiore a quella sottintesa dal difensore) - doveva essere a conoscenza.

 

12.1. Vi è la durata del commercio di stupefacenti messo in piedi da __________ di concerto (in un secondo tempo) con __________, protrattosi per circa tre anni (dal 2012 al 2014; cfr. verbale d’interrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pagg. 2-3). Un lasso di tempo decisamente lungo, oltretutto iniziato quando la famiglia - genitori e figli - viveva in modo ufficiale, tutta, stabilmente nello stesso appartamento, quello precedente di Arbedo (cfr. verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 4: “È dal marzo 2013 che io e la mia famiglia abitiamo in questo appartamento”).

 

Vi è che all’interno della famiglia __________ tutti, a parte la sola imputata (seguendo la sua tesi), sapevano del traffico di droga di __________; ovviamente lui stesso e il padre, ma anche la madre (cfr. verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 4: “Posso però dire che ero a conoscenza, o meglio avevo il dubbio, che mio figlio __________ fosse coinvolto in un traffico di droga”).

 

Vi è quel tenore di vita di __________ su cui il Procuratore pubblico ha insistito nel suo decreto d’abbandono (pag. 5: “Chi scrive non può credere alla versione dei fatti dell’imputata. A fronte delle circostanze, delle ammissioni della madre __________, del fatto che __________ avesse a disposizione grandi disponibilità finanziarie (si pensi per esempio ai CHF 5'550.- consegnati in una sola occasione all’imputata), al fatto che egli possedesse addirittura due automobili (di cui una sportiva, n.d.r.) e un telefonino di ultima generazione, pur non avendo un lavoro stabile, risultava pressoché impossibile non accorgersi che qualcosa non quadrava in quel di Castione”), poco compatibile con l’assenza di lunga data di un impiego fisso e, perfino, delle indennità di disoccupazione (verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pagg. 3 e 4. Cfr. anche il verbale d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pag. 5: “ADR che mio figlio paga CHF 69.00 al mese di telefono, paga l’assicurazione CHF 700.00 al mese. Come detto non contribuisce alle spese di famiglia, riceveva poi abbastanza regolarmente delle multe, vi sono poi tutte le spese correnti come ad esempio la benzina. Lui inoltre esce tutte le sere, anche fino alle 03:00-04:00, posso dire che era più il tempo che stava in giro che quello che stava a casa”).

 

Vi sono le regolari, misteriose trasferte del fratello (all’occorrenza accompagnato dal padre) dell’imputata, il quale nei fine settimana partiva spesso alla volta della Svizzera tedesca per procurarsi lo stupefacente da mettere in commercio, non senza - prima - mostrare il contante e - dopo - discutere circa la ripartizione dei ricavi (verbale d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pagg. 6-7; cfr. anche verbale d’interrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pag. 7):

(…)

 

Vi sono le dichiarazioni del medesimo __________, il quale ha espresso la sua opinione - comunque contestata dalla sorella - in merito alla conoscenza della signora __________ circa i suoi affari illegali (verbale d’interrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 4): “L’interrogante continua a non credere alle mie parole e mi dice che __________, nel corso del suo verbale di interrogatorio del 19 settembre 2014, ha dichiarato: “Non penso che mia sorella lo sapesse, anche se non ho la certezza. Anzi, dopo averci riflettuto, penso che mia sorella sapesse che io vendevo droga”(…) “ADR che forse lei avrà visto che stavo molto in bagno e può darsi che sospettasse che io confezionavo la droga in quel luogo”(pag. 8)”.

 

Vi è la richiesta stessa di __________, sospetta (e così doveva apparire pure agli occhi di AP 1) per il suo carattere particolare conferitole da almeno due ragioni.

La prima, perché è difficile credere che una persona - tanto più se in passato lavoratore dipendente - non disponga di un conto bancario dove versare i propri averi, soluzione peraltro di gran lunga preferibile al cassetto ubicato nella stanza della sorella (verbale di interrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 6).

La seconda, perché non si comprende il senso per cui, in luogo di aprire personalmente un conto in banca (qualora ne fosse davvero stato sprovvisto), __________ ne dovesse utilizzare uno intestato alla sorella, salvo assicurarsi - a detta di quest’ultima (verbale di interrogatorio 26 aprile 2017 di AP 1, pag. 2) - un diritto di firma sul medesimo.

 

Vi è la condotta che la signora AP 1 ha tenuto, davanti alle autorità inquirenti, rispetto al conto di risparmio n.. Dapprima, a differenza del conto privato n., ha omesso di segnalarne l’esistenza nella comunicazione 26 settembre 2014 (AI 212; eppure in tale data, successiva ai primi interrogatori di polizia, l’imputata conosceva le accuse a carico del fratello, che aveva alimentato il conto di risparmio con una somma di oltre 40 volte superiore al saldo al 31 luglio 2014 del conto privato), invece notificata una volta emesso - ma non ancora eseguito - l’ordine di perquisizione e sequestro che l’avrebbe fatta in ogni caso emergere (cfr. AI 243, 301 e 312).

 

Vi è l’apertura di un nuovo, apposito conto bancario - avvenuta il 3 luglio 2014 (AI 312) - per depositare il denaro di __________, tanto più singolare se si considera che all’epoca AP 1 già disponeva di un secondo conto, vuoto, dove avrebbe potuto versare i CHF 5'550.- senza correre il rischio di confonderli con i propri risparmi (il conto di risparmio gioventù UBS CHF n. AI 312). Trattasi, di transenna, di una circostanza su cui l’imputata non ha inizialmente riferito, affermando invece il 7 dicembre 2015 (verbale di interrogatorio, pag. 6): “Lui mi ha dato una busta, era aperta. Io comunque non ho contato questi soldi, li ho portati in banca e li ho accreditati sul mio conto”.

 

Vi è il continuo consumo di eroina, alle volte assunta fra le mura di casa (nello stesso bagno dove __________ preparava le dosi da vendere; verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 5; verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 8) da parte di __________, che la figlia accompagnava in farmacia a prendere il metadone (verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di AP 1, pag. 3).

Circa quest’ultimo punto AP 1 ha invero affermato la convinzione che il metadone veniva assunto in sostituzione della droga. A prescindere però da come, di nuovo, l’imputata sarebbe stata la sola della famiglia a non conoscere una circostanza importante (e duratura nel tempo), la stessa imputata ha riconosciuto come fosse spaventata dal “poter sentire da lui che non fosse così” (verbale d’interrogatorio 26 aprile 2017, pag. 2).

 

Vi sono, infine, le discussioni, in casa, sul tema della droga - sia per il suo consumo, sia per il suo commercio - tra __________ e __________ (“Voglio anche dire al verbalizzante che ancora tre giorni fa io dissi a mio figlio di smettere di trafficare con l’eroina, ma lui mi rispondeva cose del tipo: “la mia vita è questa”, “pensa per te”. Io gli dicevo di andare a cercarsi un lavoro”. Verbale d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pag. 5), tra __________ e __________ (“Mio papà si è accorto che io trafficavo con l’eroina per cui abbiamo, all’inizio, litigato. Però, visto che papà è consumatore di eroina da lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi data un po’ lui l’avrebbe accettata volentieri”. Verbale d’interrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pag. 7) e tra __________ e __________ (“Io gli dicevo di smettere, ma lui non ne voleva sentir parlare. Che cosa potevo fare? Io poi non stavo tanto bene, avevo i miei problemi. Soffro di ansia e di depressione e non potevo stargli troppo dietro. Io comunque ho fatto di tutto, l’ho pregato ho pianto, non so quanto ho pianto ma lui proprio non ne voleva sapere.”. Verbale d’interrogatorio 4 dicembre 2015 di __________, pag. 5. “ADR che solo in un’occasione ho trovato dei residui di eroina, ma credo che fossero i residui di una sniffata di mio marito. Io gli avevo detto di non lasciare mai più in giro niente prima di tutto per via di AP 1 e secondariamente perché se fosse arrivato qualcuno in casa non avrei saputo cosa dire. Tra l’altro mi dava pure fastidio, poiché io non mi drogo”. Verbale d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pag. 7).

 

12.2. Davanti a questo quadro si ribadisce come risulti difficile credere che AP 1 non si sia resa conto (o perlomeno non abbia preso in considerazione) che accettando di dare seguito alla richiesta di __________ lo stava aiutando nel tentativo di dissimulare dei guadagni ottenuti dalla sua attività illecita, legata all’eroina (sostanza che come visto ombreggiava di continuo sulla famiglia __________). Ciò anche volendo considerare un’ingenuità giovanile dell’imputata, i suoi rapporti non proprio ideali con il fratello e i lavori che, alle volte (sebbene assai meno di frequente rispetto a quanto AP 1 ha lasciato intendere), quest’ultimo svolgeva.

Ne discende che la sussistenza del reato di riciclaggio di denaro va confermata pure dal profilo soggettivo, allo stesso modo della colpevolezza della signora AP 1.” (consid 12 della sentenza impugnata, pag. 10-14).

 

                                   3.   Richiamati, sulla valutazione delle prove, gli art. 139 cpv. 1 e 10 cpv. 2 CPP e la giurisprudenza federale elaborata su questo tema (fra le tante, STF 6B_2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; &B_1029/2009 del 23 aprile 2010; 6P-218/2006 del 30 marzo 2007) e ricordato che un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004, n. 51, pag. 253; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2), questa Corte non può che condividere e, quindi, fare proprio l’accertamento operato dal primo giudice: esso diparte, infatti, da una valutazione più che corretta di un insieme di elementi univoci, lineari e concordanti fra cui spiccano – come rivelatori della consapevolezza dell’origine illecita dei soldi del fratello - il suo tenore di vita manifestamente incompatibile con le risorse di un disoccupato, le discussioni familiari di cui ha riferito la madre e l’apertura di un nuovo conto bancario nelle circostanze descritte dal primo giudice. A fronte di questo fascio di indizi, concludere come voluto dalla Difesa significherebbe optare per la tesi più inverosimile.

 

                                         Si ricorda, ancora, che il principio della presunzione d’innocenza garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP – da cui discende il principio in dubio pro reo invocato dal difensore - non impone che l’assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento e che, pertanto, semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto è collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporne l’applicazione ritenuto come tale principio sia disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2°; 124 IV 86, consid. 2°; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3). Ciò che, come visto, non è il caso in concreto ritenuto come i numerosi elementi elencati dal primo giudice impongano, se valutati nel loro insieme, come unico accertamento ragionevolmente sostenibile, di concludere per la consapevolezza dell’appellante - perlomeno nella forma del dolo eventuale (DTF 6B_141/2007, 24.9.2007 consid. C.3.3.3; 6P_23/2000,31.7.2000, consid. C. 9c e 9d) – dell’origine illecita dei soldi consegnatile dal fratello.

 

                                   4.   Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

 

                                         Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

 

                                         Gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 305bis cifra 1 CPS sono a) l’esistenza di un valore patrimoniale, b) l’esistenza di un reato precedente, c) un legame di provenienza tra il valore patrimoniale e il reato precedente e d) un atto suscettibile di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale. (CF. Nicolas C. Herren, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des Tribunaux federaux, aktuelle juristische praxis, Dike Verlag AG, pag. 1112-1124, DTF 6S.122/2003 dell’8 settembre 2003, consid. C.1.1.2; 6B/2009, del 29 ottobre 2009, consid. C.4.1).

                                         Dal profilo soggettivo il reato è di natura intenzionale. Il dolo eventuale è comunque ritenuto sufficiente (DTF 4A_653/2010 del 24 giugno 2011, consid. C.3.2.3).

 

                                         Sono stati riconosciuti come atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305 bis CP, tra i tanti, il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto, come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV 33, consid. 5.1, 6b_649/2015, 04.05.2016, consid. 1.4) il cambio del taglio dei biglietti , la conversione in moneta straniera (DTF 122 iv 211 consid. C. 2c), l’apertura di conti bancari in vista della ripartizione del bottino di un crimine (DTF 136 IV 188, consid. C. 6.1, DTF 120 IV 323, CONSID. 4), il posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in questione non appartenga all’autore del crimine (DTF 127 IV 20 consid. 3b, DTF 124 IV 274 consid. 4, DTF 119 IV 242 consid. 2d)

                                         Per un’ ulteriore casistica cf. Nicolas C. Herren, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des Tribunaux federaux, aktuelle juristische praxis, Dike Verlag AG, pag. 1112-1124)

 

                                         Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305 bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La giurisprudenza ha precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le circostanze particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua qualificazione giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.)

 

                                   5.   Data l’accertata consapevolezza dell’origine illecita dei

                                         fr. 5’500.-, deve essere ritenuto anche che l’imputata, versando i soldi su un conto a suo nome, abbia, perlomeno per dolo eventuale, voluto sottrarre quei soldi alle autorità. Ritenuto, poi, che il versamento dei fr. 5’500.- su un conto bancario  aperto per l’occasione (e, in più, a nome di un terzo quale è l’imputata per rapporto al fratello) costituisce, senza ombra di dubbio, un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP, la condanna di AP 1 per riciclaggio va confermata.

 

                                   6.   Confermata, poiché ossequiosa dei principi applicabili (art. 47 CP), la pena pecuniaria stabilita dal primo giudice sia nell’entità che nella sua sospensione condizionale.

                                         Altrettanto da confermare è la multa di fr. 120.- che, in applicazione dell’art 42 cpv. 4 CP, il primo giudice ha ritenuto di dover affiancare alla pena pecuniaria sospesa (DTF 135 IV 188 (6B_91/2008 del 21 agosto 2009).

 

                                   7.   Gli oneri processuali di prima e seconda sede seguono la soccombenza e sono posti, quindi, a carico dell’appellante (art. 426 cpv. 1 CPP e art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi

 

Visti gli art.                     305bis cifra 1, 34, 42, 47, 84, 106 cpv. 2 CPS, 348 e segg., 379 e segg. , 398 e segg, 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP,

                                         nonché sulle spese la LTG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello di AP 1 è respinto

                                     

                                         Di conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi no. 3, 4 e 6 della sentenza della Pretura penale del 26 aprile 2017 sono passati in giudicato,

 

                               1.2.   AP 1 è dichiarata autrice colpevole di

                                         riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CPS)

                                         per avere in data 3 luglio 2014 a Castione e a Bellinzona, versato sul proprio conto risparmio UBS nr. fr. 5'550.- in contanti, sapendo o  dovendo presumere, date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

 

                               1.3.   AP 1 è condannata

 

                            1.3.1.   alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 600.- , da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 giorni.

                                         L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                     

                            1.3.2.   alla multa di fr. 120.- che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.

 

                               1.4.   La tassa di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 1'132.- sono poste a carico di AP 1. Dall’importo indicato va dedotta la somma di fr. 582.- da lei già versati quale cauzione.

 

                                1.5   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.      1'000.-

-  altri disborsi                            fr          200.-

                                                     fr.       1'200.-

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Intimazione a:

 

-     

                                        

 

 

                                   3.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.