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Incarto n. |
Locarno 10 aprile 2018/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Giovanna Chiesi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 22 settembre 2017 da
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IS 1 |
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contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 28 aprile 2014 |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 01.11.2009 - 30.04.2014, nel Canton Friborgo, omesso, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ (__________), e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5 marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato per complessivi CHF 14'280.00;
e ne ha proposto la condanna:
- alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni;
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.- (I).
B. Tale decreto è passato, incontestato, in giudicato.
Con scritto del 20 settembre 2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare (I).
C. IS 1, con l’istanza in oggetto, postula la revisione del decreto d’accusa che lo concerne, e meglio ne chiede l’annullamento, domandando altresì di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria. In particolare, chiede che la sua condanna sia riesaminata, alla luce del fatto che, ormai da tempo, è (totalmente) inabile al lavoro, poiché affetto da borelliosi (malattia di Lyme) (I).
D. Con osservazioni del 2 ottobre 2017 il procuratore pubblico ha sostanzialmente chiesto di respingere l’istanza di revisione (III).
Nel frattempo il magistrato inquirente, su domanda dell’istante, ha emesso una (separata) decisione giudiziaria indipendente successiva che ha (in parte) riformato il decreto d’accusa in oggetto, fissando la pena pecuniaria in 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 900.- (DIS.2017.106, inc. 17.2017.285).
In seguito, in accoglimento del reclamo interposto da IS 1 contro la decisione giudiziaria indipendente successiva appena citata, questa Corte ha fissato l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto d’accusa in oggetto (n. 1966/2014) in fr. 10.- (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.285).
E. Questa Corte, con scritto del 2 marzo 2018, ha chiesto all’istante di meglio precisare l’inizio della sua incapacità lavorativa (VI). IS 1 ha risposto il 21 marzo 2018, allegando al suo scritto (tra l’altro) la decisione del 26 febbraio 2018 del Tribunal civil de la Sarine, secondo cui egli non è più tenuto a versare il contributo alimentare nei confronti di sua figlia __________ a partire dal 13 luglio 2016 (VII).
considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.
In sede di revisione non trovano applicazione né il principio inquisitorio (art. 6 CPP) né quello della presunzione di innocenza (art. 10 CPP): l'onere di illustrare in quale misura i fatti o le prove addotte siano nuovi e rilevanti incombe, pertanto, all'istante (Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, ad art. 412, n. 1 seg.).
Per fondare una revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti (vedi, anche, art. 385 CP; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.2). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio CPP del 21 dicembre 2005, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio CPP, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
I nuovi fatti devono essere anteriori alla decisione ed essere emersi, quindi, solo in seguito. Non è così, invece, per i nuovi mezzi di prova (nonostante il tenore impreciso della versione italiana dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, che sembra sottoporre alla condizione dell’anteriorità rispetto alla decisione sia i nuovi fatti che i nuovi mezzi di prova, e della versione francese, che nemmeno menziona tale condizione), che possono essere, ovviamente, anche posteriori alla decisione oggetto dell’istanza di revisione, come emerge chiaramente dal testo tedesco del citato disposto:“[…] wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen […]” (cfr. anche STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3, nonché Depeursinge, CPP annoté, ed. 2015, Al. 1 let. a, pag. 499 ad art. 410 CPP, con rif. alla STF citata).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando sono idonei a comportare una significativa modifica della dichiarazione di colpevolezza o dell'entità della pena (Messaggio CPP, pag. 1222), ossia sono suscettibili di modificare gli accertamenti alla base della prima sentenza e, di conseguenza, imporre un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a, pag. 511; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 385, n. 109, pag. 3289).
2. L’istante lamenta, anzitutto, che in occasione dell’interrogatorio svoltosi il 14 febbraio 2014 presso il Ministero pubblico non gli sia stata data la possibilità di avvalersi di un traduttore di lingua francese, non comprendendo lui l’italiano (I, pag. 3). Il segretario giudiziario che ha diretto il verbale, continua l’istante, si sarebbe limitato a designare un interprete “fittizio” nella persona del rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale (vale a dire il denunciante nella procedura penale che lo vedeva coinvolto quale imputato). Egli avrebbe, dunque, firmato il verbale senza poter né leggere né capire quanto vi era scritto (ibidem, pag. 3).
L’argomento è di natura appellatoria ed è quindi irricevibile in questa sede. Detto ciò, si rileva, comunque, che dal verbale di interrogatorio (V, doc. 8) risulta che un interprete è stato designato: le sue iniziale “G. O.” non corrispondono a quelle di __________, rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale.
3. IS 1 sostiene, poi, che la sua inabilità al lavoro (certificata dal 6 giugno 2014) e, quindi, la disastrata situazione finanziaria (“sans revenus d’aucune sorte ni fortune”) che gli ha impedito di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento sono dovuti alla malattia di Lyme (borelliosi) di cui soffre da tempo – in ogni caso, da prima dell’emanazione del decreto d’accusa – ma che gli è stata diagnosticata soltanto dopo l’emissione di tale decreto (I, pag. 3).
Allega, a sostegno della sua domanda di revisione, il rapporto medico 8 settembre 2016 della dott.ssa __________, da cui emerge che è soltanto durante un’ospedalizzazione del maggio 2014 che gli è stata prospettata la diagnosi di borelliosi (dovuta a punture di zecche subite nell’autunno 2013) ma che, a quel momento, la malattia era ormai già ad uno stadio avanzato:
“Le patient consulte en urgence le 01.05.2014 et est hospitalisé pendant 2 jours dans le Service de Médecine du HIB Payerne, à cause de suspicion d’un AVC ou d’AIT. Il présente alors qu’il conduit la voiture une sensation de lourdeurs du membre supérieur et inférieur gauche avec paresthésie et troubles de l’élocution et une vision floue. […] C’est durant cette hospitalisation que la sérologie pour «Borrélia burgdorferi» a été effectuée pour la première fois et les résultats obtenus ont été interprété comme une borréliose ancienne” (I, allegato 1 pag. 2 e 8).
L’istante precisa, poi, che la diagnosi di borreliosi è stata confermata nei mesi successivi all’ospedalizzazione di maggio 2014. Puntualizza però che i (primi) sintomi della malattia erano già presenti a partire da settembre 2013, laddove numerosi malesseri e dolori lo affliggevano quotidianamente. Si trattava, ad esempio, di paralisi (temporanee) degli arti, vampate di calore, attacchi di panico, dolori alle ginocchia tali da non riuscire più a piegare le gambe, dolori alle articolazioni delle mani, formicolio nelle mani, crampi nelle gambe, dolori agli occhi, dolori alla schiena, fischio ininterrotto nella testa, intolleranza dei rumori, degli odori forti e di alcuni gusti, perdite di memoria, disorientamento, vertigini (VII pag. 2 e I, allegato 1 pag. 4). Ciò nonostante, egli non si è fatto visitare da alcun medico: durante tutto quel periodo, precisa però, ha cercato di continuare a lavorare ancorché i sintomi peggiorassero continuamente (“IS 1 n’arrivait pratiquement plus à travailler mais a continué à essayer, mais la maladie de Lyme a empiré chaque jour un peu plus […]”, VII, pag. 2). È solo a seguito delle varie ospedalizzazioni che gli è, infine, stata certificata un’inabilità lavorativa totale (I, allegato 2).
4. Determinante nella fattispecie è (dunque) capire se l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia di Lyme che ha colpito il postulante e che ne ha compromesso irrimediabilmente la situazione economica – a tal punto che dal 13 luglio 2016 è stato azzerato il contributo alimentare dovuto alla figlia – possa assurgere, nell’esame di una revisione, a fatto nuovo e rilevante (secondo l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP), suscettibile di modificare la dichiarazione di colpevolezza o la pena.
4.1. Ora, malgrado il primo certificato medico attesti un periodo di inabilità lavorativa dell’istante che ha avuto inizio posteriormente all’emissione del decreto d’accusa a suo carico – non rivestendo di per sé, quindi, carattere di fatto nuovo nel senso dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP – il postulante riferisce di uno stato di malessere antecedente dovuto al decorso della malattia, i cui sintomi – non curati – via via andavano ad aggravare la sua situazione fisica. Sintomatologia, da lui ben descritta nella sua anamnesi, che le analisi hanno confermato essere compatibile con la malattia di Lyme. Nel rapporto medico viene, infatti, illustrato che:
“Le patient a toujours vécu dans la nature et a eu beaucoup de piqûres de tique dans sa vie. Entre 2013 et 2014 il en a eu 4, dont deux avec érythème migrant. Apparition 4 à 8 semaines après la piqûre de l’automne 2013 d’une arthrite des genoux et des douleurs articulaires migrantes et fluctuantes des membres inférieures et supérieures, des fourmillements des mains et des avant bras, une hypersensibilité aux bruits et aux odeurs ainsi qu’un sifflement dans la tête. Le patient présentait aussi des malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne que l’on peut aussi voir lors de l’inflammation ou des infections à la base du cerveau, y inclus la maladie de Lyme. Une atteinte de la région temporale interne, particulièrement de l’uncus et des régions corticales adjacentes du cortex entorhinal et du gyrus parahippocampalis entraînent souvent une exacerbation du sens de l’odorat et des émotions comme la peur ou crise de panique, et des phénomènes de la mémoire comme une illusion de déjà vu ou de jamais vu que le patient a spontanément communiqué dans son anamnèse. L’examen neurologique montre une anisocorie avec une pupille plus large à G qu’à D. Les examens neurocognitifs révèlent des légers troubles de la concentration et de la mémoire à courte terme. Ces symptômes cliniques sont compatibles avec une neuroborréliose de Lyme” (I, allegato 1 pag. 6).
I sintomi descritti – riconosciuti essere conseguenza diretta dello sviluppo e dell’avanzamento della borelliosi - compromettevano (a detta dell’istante) già allora la sua situazione lavorativa, rendendo sempre più incerte e precarie le sue entrate.
Ora, è ben verosimile – poiché conforme alla comune esperienza della vita – che dolori come quelli descritti invalidino notevolmente le capacità psicofisiche di qualsiasi soggetto. Tenuto, poi, conto che IS 1 in quel periodo era socio gerente della “__________” – dedita al commercio, la fabbricazione, la riparazione di barche a vela – è parimenti del tutto verosimile che i suoi malesseri pregiudicassero in modo significativo la sua capacità lavorativa. Durante la prima ospedalizzazione viene, infatti, riportato che:
“Il a aussi eu des pertes de repaire, même dans des endroits qu’il connait bien. On doit le ramener sur le bon chemin. Dans le bateau il n’a plus les mêmes réflexes qu’avant” (I, allegato 1 pag. 4).
Non può d’altra parte essere letta a suo discapito la notifica di tassazione per il 2014 (in cui viene indicato un reddito imponibile di fr. 33'620.-), operata d’ufficio, che con molta verosimiglianza si è basata su dati relativi agli anni precedenti, non più corrispondenti alla mutata situazione finanziaria dell’istante. Non per nulla, nella notifica di tassazione ordinaria del 2015, il reddito imponibile è pari a 0 e il documento riporta solo cifre negative (- 4'380.- in relazione a premi CM nonché debiti per fr. 2'404'045.-) (I, allegato 3 e 4).
Ne consegue che, alla luce di quanto precede e in applicazione del principio in dubio pro reo – concretizzato dall’art. 10 cpv. 3 CPP, che impone al giudice, quando vi sono dubbi insormontabili sull’adempimento degli elementi di fatto, di ritenere la versione più favorevole all’imputato – questa Corte deve accertare che, nel periodo antecedente il primo certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa (e, quindi, già nel periodo di cui al decreto d’accusa), IS 1 non riusciva (senza sua colpa) ad avere un reddito che gli permettesse di far fronte ai suoi obblighi alimentari (v. art. 217 cpv. 1 CP).
In queste condizioni, ben si può ritenere che l’istante ha comprovato, con la documentazione prodotta, un fatto nuovo (l’esistenza di un’incapacità lavorativa) ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP che, se fosse stato portato a conoscenza del procuratore pubblico, avrebbe comportato un giudizio a lui più favorevole, e meglio una diminuzione del periodo di realizzazione del reato e, pertanto una diminuzione della pena.
4.2. Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, si può, come accennato, ritenere che la capacità lavorativa dell’istante fosse compromessa a causa dell’insorgere dei primi sintomi della malattia.
IS 1, chiamato a determinarsi su questo punto, ha dichiarato di aver iniziato già nel mese di settembre 2013 a percepire tutti i suoi dolori (VII, pag. 2). Il rapporto medico, invece, riporta che le punture di zecche sono avvenute nell’autunno 2013 e che, 4-8 settimane dopo, all’incirca a fine anno 2013, si sono presentati i (primi) malesseri nella loro intensità e gravità (“C’est depuis fin 2013 qu’il a eu des malaises, parfois 15 par jour, parfois même pendant la nuit”; I, allegato 1 pag. 3 e pag. 6). Ciò che trova conferma nel rapporto medico laddove viene indicato che i sintomi neurologici generalmente iniziano a manifestarsi 4-6 settimane dopo le punture di zecca (I, allegato 1 pag. 7).
Si può, quindi, concludere che i sintomi della malattia hanno iniziato a incidere sulla sua capacità lavorativa (e lucrativa), con una certa rilevanza e gravità, a partire dal mese di dicembre 2013. Ne segue che, a partire da quel momento, il mancato ossequio degli obblighi alimentari non era dovuto a colpa dell’obbligato e, pertanto, il reato non era, da allora, più consumato.
4.3. In conclusione, l’istanza di revisione va parzialmente accolta e il decreto impugnato riformato come segue:
- il periodo di commissione del reato è ridotto dal 1° novembre 2009 al 30 novembre 2013;
- l’arretrato nei confronti della figlia __________ (indicato nel DA) va ridotto, adattandolo al ridimensionato periodo di colpevolezza, a fr. 11'655.- (dai fr. 14'280.- indicati in querela [V, doc. 16], vanno tolti i corrispettivi per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014);
- la pena pecuniaria inflitta va, pure, corretta riducendo il numero delle aliquote giornaliere a 27.
5. Non sono dovute indennità ex art. 429 CPP, già solo perché l’istante ha agito da solo e non ha comprovato di avere subito, a causa di questo procedimento, altri danni.
6. Data la particolarità del caso, e nello specifico la durevole precaria situazione finanziaria dell’istante, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia per la procedura di revisione.
Per gli stessi motivi, gli oneri del DA – che sarebbero da porre a suo carico – gli vengono condonati in applicazione dell’art. 425 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 217 CP,
6, 10, 81, 410 segg., 425, 429 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza, IS 1 è dichiarato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 1° novembre 2009 – 30 novembre 2013, omesso, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ __________), e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5 marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato per complessivi fr. 11'655.-.
1.2. IS 1 è condannato alla pena pecuniaria di 27 (ventisette) aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 270.-), pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministère Public du Canton de Fribourg il 26 settembre 2013.
1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena pecuniaria sarà sostituita con una pena detentiva di 27 giorni.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di primo grado sono condonate.
3. Non si assegnano indennità.
4. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di revisione.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.