Incarto n.
17.2017.232 +255

 

Locarno

1. marzo 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Francesca Lepori Colombo e Marco Frigerio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 luglio 2017 e confermata con dichiarazione d’appello 19 ottobre 2017 da

 

 

AP 1

residente a 

 

rappr. dall'DI 1 

 

e con appello incidentale 25 ottobre 2017 presentato dal

 

 

PP 1 

 

contro la sentenza emanata il 20 luglio 2017 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 2 ottobre 2017)

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

ritenuto che           A.   Con atto di accusa 88/2017 del 31 maggio 2017 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei confronti di AP 1 (di seguito solo AP 1) ritenendolo autore colpevole di:

 

                                  “1.   Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

 

e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo novembre 2015 - 23 febbraio 2017, a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, alienato, procurato in altro modo e trasportato complessivamente 251.77 grammi di cocaina,

 

segnatamente,

 

                                 1.1   nel periodo novembre 2015 – 23 febbraio 2017, a __________, procurato gratuitamente a __________, __________ e __________ complessivamente circa 1 grammo di cocaina, nonché procurato offrendogliela a __________ 30 grammi di cocaina a parziale copertura di un debito che aveva nei suoi confronti, stupefacente che quest’ultimo non ha accettato;

 

                                 1.2   nel periodo novembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, alienato a __________, __________, __________ e a una non meglio identificata terza persona, complessivamente 34 grammi di cocaina, stupefacente confezionato in involucri da 4 grammi a CHF 300.00, da 3/3.5 grammi a CHF 250.00/300.00 e da 1 grammo a CHF 80.00/100.00;

 

                                 1.3   il 23 febbraio 2017, sulla tratta stradale __________, in correità con __________ e __________, trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà, condotto da __________, 186.77 grammi di cocaina (di cui 10.97 grammi con grado di purezza del 75.9% e 175.8 grammi con grado di purezza del 52.8%), stupefacente previamente mostratogli da __________ a __________ e destinato a essere alienato a terze persone;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. b, c (n.d.r. LStup);

 

                                   2.   guida senza autorizzazione

per avere, il 9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a motore __________ targato __________ di sua proprietà, nonostante la licenza di condurre gli sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa a partire dal 29.1.2017;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

 

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 - 23 febbraio 2017, a __________, consumato intenzionalmente un imprecisato seppur minimo quantitativo di cocaina;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LStup.

 

                                         Al prevenuto sono stati sequestrati tre telefoni cellulari, tre schede SIM, una bilancia digitale e varia plastica trasparente.

 

                                         Va qui precisato che precedentemente, il procuratore pubblico, con decisione 19 aprile 2017 (AI 138), in considerazione del diverso comportamento processuale, aveva disgiunto il procedimento penale a carico di AP 1 da quello nei confronti di __________ (di seguito solo __________) e di __________ __________ (di seguito solo __________), entrambi poi condannati in via definitiva con rito abbreviato alla pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, con espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni (cfr. AA 82/2017 e 83/2017 del 24 maggio 2017 in doc. TPC 15). 

 

                                  B.   Con sentenza del 20 luglio 2017 (inc. 72.2017.105) nel procedimento a carico di AP 1, la Corte delle assise correzionali, dopo aver modificato, con l’accordo delle parti, la formulazione del pto. 1.1 dell’AA, ha confermato nella sostanza le proposte dell’accusa, dichiarando il prevenuto autore colpevole dei reati imputatigli, con l’eccezione del proscioglimento dall’imputazione di “aver detenuto e procurato a __________ 30 grammi di cocaina.

 

                                         AP 1 è stato, pertanto, giudicato autore colpevole di:

 

                               “1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

e meglio per avere,

senza essere autorizzato,

 

                              1.1.1.   nel periodo novembre 2015 – 23 febbraio 2017, a __________, procurato gratuitamente a terzi complessivamente circa 1 grammo di cocaina;

 

                              1.1.2.   nel periodo novembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, alienato a terzi complessivi 34 grammi di cocaina;

 

                              1.1.3.   il 23 febbraio 2017, sulla tratta stradale __________, in correità con __________ e __________, trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà, condotto da __________, 186.77 grammi netti di cocaina (di cui 10.97 grammi con grado di purezza del 75.9% e 175.80 grammi con grado di purezza del 52.8%), stupefacente destinato all’alienazione a terzi e sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;

 

                                1.2.   guida senza autorizzazione

per avere,

il 9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a motore __________ targato __________ di sua proprietà, nonostante la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre pronunciata nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa a far tempo dal 29.1.2017;

 

                                1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, consumato intenzionalmente un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa 88/2017 del 31 maggio 2017”.

 

                                         AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con DA dell’8 agosto 2016. È, inoltre, stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con DA del 9 dicembre 2014, mentre non si è fatto luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con DA dell’8 agosto 2016, tuttavia il relativo periodo di prova è stato prolungato di un anno.

                                         Nei confronti di AP 1 è stata ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 9 anni giusta l’art. 66a CP.

 

 

                                         A AP 1 è stato confiscato, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali, tutto quanto in sequestro elencato nell’AA, ed eccezione del Samsung __________ dissequestrato previa cancellazione di tutti i dati in memoria escluse le fotografie. Della cocaina sequestrata era stata ordinata la confisca e la distruzione già nell’ambito del procedimento (disgiunto) a carico di __________.

 

                                         La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono state poste a carico del condannato.

 

                                         È, infine, stata tassata la nota del difensore d’ufficio diAP 1, avv. DI 1, relativa al procedimento di primo grado.

 

                                  C.   Il 27 luglio 2017 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali (CARP 17.2017.232 doc. I).

                                         Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 19 ottobre 2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento dall’accusa d’infrazione aggravata alla LStup (disp. n. 1.1.) e la condanna per infrazione semplice alla LStup ex art. 19 cpv. 1, oltre per quelle, incontestate, di guida senza autorizzazione (disp. n. 1.2.) e contravvenzione alla LStup (disp. n. 1.3). L’appellante ha conseguentemente chiesto la riduzione della pena detentiva a suo carico (disp. n. 3.1.) e la sospensione condizionale della sua esecuzione. Ha, infine, domandato  l’annullamento della sua espulsione dal territorio svizzero ordinata dai primi giudici.

 

L’insorgente non ha presentato istanze probatorie (CARP 17.2017.232 doc. III).

 

                                  D.   Con allegato 25 ottobre 2017, la PP ha formulato dichiarazione di appello incidentale, specificando di appellare il dispositivo n. 3.1. della sentenza 26 ottobre 2017, chiedendo che AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 23 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                         Neppure la pubblica accusa ha formulato istanze probatorie    (CARP 17.2017.255 doc. I).

 

                                  E.   Il 5 febbraio 2018 è stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:

 

-     il difensore dell’imputato ha preliminarmente dichiarato di   ritirare parzialmente l’appello (verb. dib. appello pag. 1),             precisando di non contestare più i dispositivi 1.1. e meglio           1.1.3 (relativo al trasporto di 186.77 grammi netti di cocaina)                                      e 3. (relativo alla pena detentiva di 22 mesi e alla multa).

      Sono, pertanto, passati in giudicato, oltre al dispositivo 1.2.             (guida senza autorizzazione) e al dispositivo 1.3.      (contravvenzione alla LStup), mai impugnati, anche il disp.                                     1.1. (infrazione aggravata alla LStup riferita a complessivi   221.77 grammi di cocaina e non solo ai 35 grammi       incontestati in appello). Quanto alla pena, sono passati in giudicato, oltre ai dispositivi 3.2. (multa), 4. (revoca della             sospensione condizionale della pena di cui al decreto                                          d’accusa 09.12.2014) e 5. (non revoca della sospensione                                   condizionale della pena di cui al decreto d’accusa         08.08.2016), non appellati, anche il dispositivo 3.1.       (condanna alla pena detentiva di 22 mesi).

      L’appello è, pertanto, stato circoscritto alla sola espulsione di         AP 1 dalla Svizzera (disp. 6).

     La difesa, nella sua arringa, ha, in via principale, chiesto che,        tenuto conto della situazione familiare dell’imputato, sia    annullata l’espulsione a suo carico: essa costituisce un grave                                   caso di rigore personale e l’interesse pubblico non prevale                       sull’interesse privato di AP 1 a rimanere nel territorio elvetico.

      In via subordinata, ha postulato che il periodo di espulsione          sia ridotto al minimo legale di 5 anni (verb. dib. appello pag.    3).

 

-     la PP, nella sua requisitoria, ha chiesto la conferma             dell’espulsione dalla Svizzera pronunciata dai primi giudici   (disp. 6) nei confronti di AP 1, rimettendosi al giudizio della                             Corte sulla durata di tale misura (verb. dib. appello pag. 3).

      Limitandosi a queste richieste, la Pubblica accusa ha          circoscritto il suo ruolo in appello a quello di mero resistente:   il suo appello incidentale (avente per oggetto il disp. 3.1 del                                   giudizio impugnato e volto ad ottenere un aumento della pena                       detentiva a 23 mesi) è, quindi, stato de facto ritirato.

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto                        in fatto e in diritto

 

L’accusato

 

                                   1.   AP 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________ (__________) dove ha frequentato le scuole obbligatorie e, a suo dire, “il corrispettivo del liceo” e, poi, “per tre mesi” un corso universitario “di amministrazione di impresa”. Sempre secondo le sue dichiarazioni, a Santo Domingo egli avrebbe, in seguito, svolto un apprendistato di “meccanico di precisione (tornitore, fresatore e riparatore di macchine industriali)”, conseguendo quattro diplomi, uno per ciascun modulo frequentato (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

                                        

                                         Il __________ 2010 (AI 107) AP 1 si è trasferito in Ticino ed ha raggiunto a __________ la  fidanzata (pure cittadina __________) che era arrivata nel nostro paese il __________ 2002 (AI 107).

                                         Un mese dopo, il __________ 2010, i due si sono sposati (AI 107) e dalla loro unione sono nati due figli, il primo nel __________ e la seconda nel __________ (AI 8).

 

                                         AP 1 è titolare di un permesso di dimora “B” (AI 107).

                                         La moglie e i due figli sono, invece, al beneficio di un permesso di domicilio “C” (AI 107).  

 

                                         Nel 2010, al suo arrivo in Svizzera, AP 1 ha svolto alcuni stage come meccanico di produzione, senza tuttavia riuscire a trovare un posto di lavoro nel settore poiché, a suo dire, il diploma conseguito a __________ non è riconosciuto in Svizzera.

                                         Dal 2011, egli ha alternato per anni lavori stagionali (da marzo/aprile a ottobre/novembre) come magazziniere/aiuto magazziniere per la __________ a periodi di disoccupazione in cui ha svolto “alcuni stages presso varie ditte del locarnese”.

                                         Nell’ottobre 2016 è stato assunto come aiuto magazziniere presso la __________ a __________ ma, il primo giorno di lavoro, si è fratturato un braccio cadendo, per cui è stato “in infortunio al 50%” con la prospettiva di tornare dall’01.06.2017 “abile al lavoro al 100%” (AI 177, verbale PP 22.05.2017, pag. 9; verb. dib. appello pag. 2-3).

 

                                         La moglie di AP 1 lavora presso la casa anziani “__________” di __________ come assistente di cura.

                                         Il figlio maggiore frequenta la prima elementare. La minore frequenta, invece, la scuola dell’infanzia (AI 177, verbale PP 22.05.2017, pag. 9).

 

                                   2.   Nonostante nei periodi di lavoro il suo stipendio mensile variasse “tra i CHF 2'800.- e 3'200.- / 3'300.-” e nonostante ad esso si aggiungesse quello della moglie di fr. 4'500.-/4'400.- e un’entrata mensile di fr. 600.- da un’attività di “acquisto/rivendita telefonini e videogiochi” (AI 175, verbale PS 28.03.2017, pag. 9 in all. 4 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.05.2017, all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3), la situazione finanziaria di AP 1 era problematica: infatti, dall’estratto del registro delle esecuzioni (al 23.05.2017) risultano a suo carico 64 attestati di carenza beni per complessivi fr. 36'618.70 e 7 domande d’esecuzione per un totale di fr. 6'952.60 (cfr. AI 180).

 

                                   3.   Al momento dell’arresto, AP 1 viveva separato dalla moglie che aveva abbandonato, a dicembre 2016, per un’altra donna.

 

                                         La moglie, a seguito dell’abbandono, ha inoltrato domanda di separazione. Dopo l’arresto di AP 1 vi è, però, stato un riavvicinamento: la moglie gli rende regolarmente visita in carcere insieme ai due figli (con cui l’imputato ha un ottimo rapporto) ed è intenzione dei due coniugi – che hanno anche regolari contatti telefonici - di riprendere la vita insieme appena possibile. In particolare, AP 1 ha dichiarato di avere gradualmente preso coscienza, in carcere, dei veri valori della vita e che, fra questi, mette la famiglia. Ha, perciò, chiesto perdono alla moglie che, preso atto del suo cambiamento, ha esaudito la sua richiesta e, quale atto concreto, ha chiesto e ottenuto la sospensione dell’azione di separazione (verb. dib. appello pag. 2; doc. dib. appello 1 e 3).    

 

                                   4.   Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto di avere seguito presso __________ sia un corso di parrucchiere (8 lezioni), sia un corso base d’inglese (verb. dib. appello pag. 3).

 

                                         Sulle prospettive di lavoro una volta riottenuta la libertà, egli ha prodotto a questa Corte un contratto di lavoro datato 8 dicembre 2017 presso la __________ / Atelier di __________ (doc. dib. appello 2) di cui, per quanto di utilità ai fini del presente giudizio, si dirà in seguito ed ha dichiarato quanto segue:

 

  Visto che ho una possibilità di lavoro a __________, dovessi potere rimanere in Svizzera, una volta uscito dal carcere penso che, almeno per i primi tempi, vivrei a __________ durante la settimana e tornerei dalla mia famiglia in Ticino durante il week end. Dovesse consolidarsi l’attività lavorativa di __________, vorrei trasferire o far trasferire tutta la mia famiglia nella Svizzera interna così da poter vivere vicini. Di questo ho già parlato con mia moglie che si è detta d’accordo. Mi ha anche detto di voler cercare lavoro in Svizzera interna.

Non parlo né il tedesco né il francese. Ritengo però di non aver particolari problemi per il lavoro. Un mio amico che lavora lì mi ha detto che lui si è inserito senza problemi e che la lingua si impara. Del resto quando ho iniziato a lavorare alla __________ non sapevo l’italiano.” (verb. dib. appello pag. 3)

 

                                   5.   AP 1 ha due precedenti penali in Svizzera e meglio (AI 3 e doc. TPC 13):

 

                                         -     una condanna del 9 dicembre 2014 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed alla multa di fr. 600.-, inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per guida in stato di inattitudine (alcolemia: min. 1.44 – max 1.88 grammi per mille);

                                         -     una condanna dell’8 agosto 2016 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla multa di fr. 400.-, inflittagli dal Ministero pubblico cantonale per infrazione alla LStup (alienato 66 grammi di cocaina) e contravvenzione alla LStup (consumato 6 grammi di cocaina), a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella del 9 dicembre 2014. La sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 70.- decretata il 9 dicembre 2014 non è stata revocata, ma il condannato è stato ammonito. 

 

                                   6.   Con decisione 6 maggio 2016, l’Ufficio della migrazione, considerata la definitiva condanna penale 9 dicembre 2014 nonché la sua grave situazione debitoria (allora aveva 57 attestati di carenza beni per complessivi fr. 31'676.10 più 4 esecuzioni per fr. 6'705.60), ha ammonito  AP 1 avvertendolo che, in caso di reieterazione, il permesso di dimora avrebbe potuto essergli revocato.

                                         Analogo ammonimento è stato dato alla moglie di AP 1, pure molto indebitata.

 

                                         Preso atto della sua seconda condanna penale (passata in giudicato) e del fatto che la sua situazione debitoria non era migliorata, l’Ufficio della migrazione ha nuovamente ammonito AP 1 (decisione 4 novembre 2016) che riprendeva il precedente avviso, e meglio che l’autorità amministrativa si riservava:

 

  in caso di reiterazione di reati lesivi dell’ordine pubblico o di peggioramento della sua situazione debitoria, di prendere in considerazione l’eventualità di emanare la revoca del suo permesso di dimora “B” (AI 107).

 

                                         Va, infine, annotato che AP 1 è stato in due occasioni multato dall’Ufficio della migrazione per avere contravvenuto alla LStr (decisioni 11.11.2011 e 01.03.2013). Le due multe non sono mai state pagate e sono, perciò, state commutate in una pena detentiva di due giorni (decisioni 11.03.2014 e 11.05.2014,  AI 107).

 

                                         Inchiesta e ammissioni predibattimentali e dibattimentali di AP 1

                                        

                                   7.   Le circostanze che hanno dato avvio all’inchiesta, non contestate dalle parti nella misura in cui sono state accertate dai primi giudici, possono essere ripercorse rinviando, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alla decisione impugnata, consid. n. 2, pag. 10-13:

 

                                “2.1   La presente inchiesta trae origine da un controllo della circolazione eseguito il 23 febbraio 2017 alle ore 13.35, presso gli svincoli dell’autostrada A2 a Bellinzona Nord, in territorio di __________, allorché veniva fermata l’autovettura __________ targata TI__________ che circolava sulla A2 proveniente da nord con a bordo tre uomini; alla guida vi era __________ (__________), quale passeggero anteriore AP 1 (__________) detentore dell’autovettura ed in revoca della licenza di condurre e __________ quale passeggero posteriore, tutti e tre cittadini dominicani. Mentre la Polizia effettuava un controllo del veicolo e degli occupanti, gli agenti notavano che il passeggero posteriore, __________ “si liberava di un involucro di colore nero” che da “un primo controllo sembrava essere sostanza stupefacente”. I tre fermati venivano quindi tradotti presso il SAD di __________ per essere controllati in modo più approfondito ed interrogati.

 

AP 1 acconsentiva alla perquisizione del suo domicilio di __________, nell’ambito della quale la Polizia aveva modo di sequestrare, tra l’altro, oltre a tre telefoni cellulari con relative SIM inserite, una “pellicola di cellophan tagliata sulla sua lunghezza”, dei “sacchetti di plastica trasparente fine” e in garage un “bilancino di precisione” (cfr. verbale di sequestro allegato al Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).

Mentre era in corso la perquisizione al domicilio di AP 1 venivano interrogati gli altri due fermati, __________ (in seguito solo __________) e __________ (in seguito solo __________), (cfr. Rapp. di arresto provvisorio del 23.02.2017, AI 1).

 

                                 2.2   __________ interrogato “ammetteva da subito che durante il controllo, in un momento secondo lui propizio, si è liberato della confezione di colore nero contenente cocaina e che teneva celato nei suoi pantaloni. Questa calza di colore nero conteneva della cocaina per un peso netto di 188 grammi”, stupefacente che la Polizia sequestrava. Riferiva di trovarsi in Svizzera da circa due settimane in qualità di turista. Una settimana prima di partire dalla __________, luogo in cui vive, aveva conosciuto in un bar che frequenta __________ al quale, parlando, riferiva che sarebbe andato in Svizzera; __________ gli diceva la stessa cosa, motivo per cui si erano scambiati i numeri di telefono. Nei giorni precedenti il fermo si erano sentiti via WhatsApp ed era “uscito il discorso della cocaina”; lui aveva detto a __________ che, se serviva, sapeva dove procurarsela. __________ gli rispondeva che lui conosceva una persona in TicinoAP 1, che era interessata ad avere cocaina per “fare qualcosa” in questo Cantone; __________ spiegava alla Polizia che questa persona “è l’altro ragazzo che era con noi oggi in auto e del quale non conosco il nome”. Riconosceva sulla foto che gli veniva mostrata la persona di cui aveva appena parlato e prendeva atto chiamarsi AP 1. La sera precedente il fermo, lui e __________ si erano nuovamente sentiti. __________ aveva infatti ricevuto a credito da un africano, 188 grammi di cocaina suddivisi in due pacchetti che aveva poi messo in una calza e si erano accordati con __________ affinché andasse a __________ a ritirare la sostanza.

Visto che la cocaina era stata ottenuta a credito, doveva al suo fornitore fr. 6'150.-; l’accordo era che lui sarebbe sceso in Ticino con __________ e AP 1 ed avrebbe alloggiato a casa di quest’ultimo. Solo dopo che la cocaina fosse stata venduta, lui sarebbe rientrato a __________ per pagare il suo fornitore, trattenendo per sé fr. 900.- quale suo guadagno (VI PG 23.02.2017, all. Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

 

                                 2.3   __________ interrogato dichiarava di essere giunto in Ticino sabato 18.02.2017 per far visita al suo amico di gioventù AP 1; era sua intenzione fermarsi in Ticino per una settimana, come turista. Quella mattina (23.02.2017) mentre si trovava insieme AP 1 a __________ per rendere visita ad una sua amica, era stato contattato da un non meglio identificato suo amico che venuto a conoscenza del fatto che si trovava in Ticino, gli chiedeva di recarsi a __________ a prendere un loro connazionale per dargli un passaggio; riceveva via WhatsApp l’indirizzo e con AP 1 si recavano a __________. Qui giunti prendevano a bordo __________ e ripartivano per il Ticino. __________ negava ogni suo coinvolgimento con la cocaina dichiarando che non era vero quanto dichiarato da __________ circa la loro richiesta di cocaina da piazzare in Ticino e di non essere mai stato al corrente che __________ fosse in possesso di cocaina (VI PG 23.02.2017, all. Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

 

                                 2.4   AP 1, interrogato, negava ogni suo coinvolgimento affermando di non sapere nulla della cocaina sequestrata dalla Polizia al momento del fermo; confermava che __________, suo amico di gioventù, era venuto in Ticino a fargli visita, per una breve vacanza ed era suo ospite dal sabato precedente. Sul viaggio in Svizzera interna raccontava che __________, la sera prima, gli aveva detto di voler rendere visita ad un suo amico di __________ per cui quella mattina (23.02.2017) erano partiti per tale destinazione. Giunti a Berna, l’amico di __________, identificato in __________, era, a suo dire già in strada che li attendeva; era la prima volta che vedeva questa persona. __________ era sceso dall’auto, aveva incontrato __________ con il quale aveva parlato per qualche minuto mentre lui era rimasto in auto ad aspettare. Dopo un po’, i due erano ritornati all’auto e __________ gli diceva che il connazionale sarebbe sceso in Ticino con loro; pertanto, dopo 15 minuti di permanenza a __________, erano ripartiti per il Ticino (verbale PG 23.02.2017, all. Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

 

                                 2.5   Al termine del verbale, AP 1 veniva arrestato unitamente a __________ e __________ Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).

 

                                 2.6   Il GPC con decisione del 25 febbraio 2017 poneva AP 1 in carcerazione preventiva (AI 19). Analoga decisione veniva emessa dal GPC nei confronti di __________ e di __________

La carcerazione preventiva diAP 1 veniva successivamente prorogata con decisione del GPC del 26 aprile 2017, fino al 1 giugno 2017 (AI 150);AP 1 dal 2 giugno 2017 è stato posto in anticipata espiazione della pena per cui è comparso al dibattimento in stato di detenzione (doc. TPC 6).

 

(decisione impugnata, consid. n. 2, pag. 10-13)

                                     

                                   8.   Nel prosieguo dell’inchiesta, oltre a __________ (AI 11, verbale PS 24.02.2017, pag. 2 seg.; AI 84, verbale PS 22.03.2017, pag. 6-10; AI 175, verbale PP confronto 08.04.2017, pag. 5-6 in all. 6 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.05.2017; AI 165, verbale PP finale 11.05.2017, pag. 3), pure __________ (AI 86, verbale PS 24.03.2017 pag. 9.; AI 123, verbale PP 07.04.2017 pag. 2-3; AI 125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag. 4-6, AI 166, verbale PP 12.05.2017, pag. 2) si è dimostrato collaborativo ammettendo le proprie responsabilità, ed entrambi hanno chiamato in correità AP 1 in modo credibile e concordante.

 

                                   9.   AP 1, dal canto suo, in una prima fase dell’inchiesta ha respinto ogni addebito (AI 1, all. 1, verbale PS 23.02.2017, pag. 4 seg;  AI 8 verbale PP 24.02.2017, pag. 2-6; AI 96: verbale PS 28.03.2017, pag. 2-3). Solo dopo essere stato smentito oltre che dai correi anche da riscontri oggettivi (cfr. Laboratorio di diagnostica molecolare: rapporti di analisi 20.03.2017 [AI 95], 03.04.2017 [AI 122A, AI 133]; verbale PS 28.03.2017, pag. 3 [AI 96]), ha ammesso di avere trasportato con la sua automobile da __________ verso __________ 10.97 grammi di cocaina (involucro piccolo), continuando tuttavia a negare di sapere della presenza nel veicolo di ulteriori 175.8 grammi di cocaina (involucro grande) (AI 96: verbale PS 28.03.2017, pag. 4; AI 124 verbale PP 07.04 2017 pag. 2-4; AI 125: verbale PP confronto 08.04.2017 pag. 5-6; AI 125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag. 4-6).

                                         Sia sul finire dell’inchiesta (AI 177, verbale PP finale 22.05.2017,  pag. 5-7), sia al dibattimento di primo grado (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4), egli si è limitato ad ammettere di avere trattato complessivamente soltanto 45.97 grammi (10.97 trasportati con grado di purezza del 75.9% più 35 grammi con grado di purezza indeterminato da lui dati a terzi).

                                         Come visto, è solo al dibattimento di appello che ha rinunciato a impugnare l’infrazione aggravata alla LStup riferita a complessivi 221.77 grammi di cocaina (verb. dib. appello pag. 1).

 

                                         Appello di AP 1 contro la condanna alla sua espulsione dalla Svizzera

 

                                10.   AP 1 chiede, in via principale, l’annullamento del dispositivo 6 della sentenza impugnata che ne ordina, giusta l’art. 66a CP, l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di nove anni.

                                         Invocando l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP in quanto l’interesse pubblico al suo rientro nel Paese d’origine non supera quello suo privato a restare in Svizzera (CARP 17.2017.232 doc. III; verb. dib appello, pag. 1 e 3), egli chiede, in sostanza, di non essere allontanato dai suoi due figli, facendo valere, in particolare, il rispetto della sua vita famigliare (art. 8 CEDU) e il diritto di questi ultimi ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo).

 

                             10.1.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

                                         Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

 

                                         Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12.09.2017 consid. 4.3., ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall’art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell’Alta Corte.

 

                                         Secondo la dottrina, nell’esaminare la proporzionalità  dell’espulsione rispetto ai diritti di cui all’art. 8 CEDU (e dell’art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

 

-   la gravità del reato e la colpa dell’autore nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1 e rinvii); 

                                         - la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggior è la       durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

                                         - il tempo trascorso dal compimento del reato e il             comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

                                         -  i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

                                         -  la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

                                         -  l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;

                                         -  lo stato di salute del prevenuto;

                                         -  i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine.

 

                                         (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017,          L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6                              litt. a e rinvii)

 

                             10.2.   Essendo stato riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup (e non solo), AP 1, dovrebbe essere espulso dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.

                                         Occorre, tuttavia, pure esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP. 

 

                                         In concreto, da valutare sono i seguenti elementi:

 

-      AP 1 ha iniziato a delinquere a soli due anni dal suo arrivo in Svizzera (il 26 luglio 2010);

-      si è reso autore colpevole, nel breve volgere di un quinquennio, non solo di due infrazioni alla LCStr, ma di due infrazioni (e una contravvenzione) alla LStup;

-      tutti i reati per cui è stato condannato sono stati da lui compiuti in età adulta (meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2);

-      la pena detentiva inflitta a AP 1 nell’ambito del presente procedimento è di 22 mesi, ciò che corrisponde ad una colpa non trascurabile (STF 2C_4/2011 del 15.12.2011 in cui il l’Alta Corte ha confermato la revoca di un permesso di soggiorno ad uno straniero condannato ad una pena di 20 mesi sospesi condizionalmente);  

-      per AP 1 è formulata una prognosi negativa. 

 

                                         Sul concorso di elementi che hanno imposto la posa della prognosi negativa, basti qui precisare che la pregressa condanna per droga (precedente specifico) di AP 1 era stata pronunciata di recente (l’08.08.2016) e che in relazione ad essa egli era stato in carcere per 50 giorni, senza che ciò l’abbia dissuaso dal commettere nuovi reati.

                                         Questa propensione dell’imputato a disattendere le regole, egli l’ha più volte manifestata anche in ambito amministrativo verso le autorità competenti in materia di stranieri.

                                        

                                         Si aggiunga che il comportamento poco collaborativo di AP 1, consistito, per gran parte dell’inchiesta, nel respingere ogni addebito in vicende di droga e, poi, circoscritto, sul finire delle indagini e al dibattimento di primo grado, a parziali ammissioni - alquanto irrilevanti per rapporto alle sue effettive responsabilità - è eloquente di un solo limitato ravvedimento (STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un interesse pubblico all’espulsione).

                                         Giova poco all’imputato l’aver riconosciuto al dibattimento d’appello ogni addebito. Questa piena assunzione di responsabilità (verb. dib. appello, pag. 1, 3), giunge quando oramai le sue versioni erano già state da tempo sconfessate da risultanze istruttorie inequivocabili e scaturisce da un mero calcolo di strategia difensiva (STF B_1060/2013 del 28.04.2014 consid. 2.2 e rinvii).

                                         Da relativizzare è, poi, anche il pentimento manifestato da AP 1 durante i dibattimenti di primo (verb. dib. primo grado, pag. 5) e secondo grado (verb. dib. appello, pag. 4). Si tratta di parole che non bastano a tranquillizzare questa Corte dal momento che, come visto, l’imputato ha delinquito poco dopo essere uscito dal carcere e lo ha fatto nonostante le autorità amministrative lo avessero già ammonito per ben due volte (avvertendolo che “in caso di reiterazione di reati lesivi dell’ordine pubblico” gli avrebbero potuto revocare il permesso di dimora “B” - cfr. AI 107) e dal momento che la vicinanza dei suoi familiari non è bastata a dissuaderlo dal compiere i reati per cui è qui condannato (su quest’ultimo fattore cfr. STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.3.).

 

                                         D’altro canto, va considerato che gli elementi della vita privata che legano AP 1 al territorio elvetico sono alquanto deboli. Infatti, basta qui ricordare che:

- egli ha vissuto fino a 23 anni (ovvero la maggior parte della sua vita) a __________ e la sua presenza in Svizzera risale a __________ del 2010;

-  il legame coniugale che si vuole salvaguardare  - oltre a non essere propriamente di lunga durata (ciò che va pure considerato, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.4) - non può dirsi, nonostante la sospensione della procedura di separazione, particolarmente solido: si sa, infatti, che è facile, nei momenti di difficoltà, appellarsi (come fa AP 1) ai “veri valori della vita” e che difficile è rimanere ad essi fedeli quando le difficoltà si sono appianate;

                                         - nemmeno può essere considerata l’asserita incapacità di AP 1 di restar lontano dai figli nella misura in cui, quando ha delinquito, egli era ben conscio, visti anche gli ammonimenti ricevuti (cfr. consid. 6), del rischio di perdere la possibilità di continuare a vivere nel nostro paese;

                                         - i lavori leciti svolti dal prevenuto in Svizzera sono stati sporadici e per lo più limitati nel tempo e AP 1 non ha saputo trarre da essi un’occasione di reale inserimento nel nostro contesto sociale;

                                         -  i due figli, in tenera età (del __________ e del __________), potranno contare in Svizzera sul sostegno economico della madre che rappresenta la fonte di reddito principale della famiglia;

                                         - non esistono, né l’appellante li fa valere, particolari elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico allorché, a seguito dell’espulsione, giungerà nel suo paese di origine.

 

                                         Il documento prodotto da AP 1 al dibattimento (doc. dib. appello 2) non basta a sostanziare un suo particolare legame con il nostro paese già soltanto perché esso non è atto a comprovare l’asserita prospettiva professionale. Infatti, la fedefacenza del documento che si sostiene essere contratto di lavoro con la ditta __________ di __________ (per giunta prodotto solo in copia) è più che dubbia già soltanto perché in calce ad esso, alla voce “__________”, è apposta una firma illeggibile: non si può, dunque, né capire chi sia l’autore di tale firma, né, di riflesso e a maggior ragione, determinare se il firmatario sia legittimato a vincolare la società.

                                         Ma non solo. Anche qualora si dovesse ammettere che il documento emana effettivamente dalla __________ di __________, il contratto non sarebbe più attuale nella misura in cui esso prevede, al § 2, l’inizio del rapporto lavorativo per l’11 dicembre 2017.

 

                                         L’integrazione di AP 1 nel nostro Paese va, poi, relativizzata in considerazione della preoccupante situazione economica in cui versa (in AI 180 risultano decine di attestati di carenza beni a suo carico per complessivi fr. 36'618.70, e 7 le domande d’esecuzione per ulteriori fr. 6'952.60) e del fatto che non si è mai inserito stabilmente nel mondo del lavoro.

 

                                         Gli effetti dell’espulsione a discapito dell’unione familiare, con particolare riguardo all’interesse della prole ad avere un rapporto con il padre, vanno, poi, ridimensionati alla luce del fatto che la moglie e i figli di AP 1 sono di nazionalità dominicana e, all’occorrenza, potrebbero ricongiungersi con l’imputato nel comune Paese d’origine. Paese che, è ragionevole ritenere, non è affatto estraneo alla consorte, dal momento che la donna vi ha vissuto pur sempre i primi quattordici anni della sua vita e di cui, come il marito (STF 2C_568/2017 del 26.01.2018 consid. 7.5.2.; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016, consid. 5.3), conosce la lingua locale, e in cui i figli, vista la loro tenera età e conseguente adattabilità, potrebbero inserirsi senza grosse difficoltà (AI 107; cfr. STF 2C_963/2016 del 17.03.2017, consid. 2.2.; DTF 139 I 145 consid. 2.4).  

 

                                         Tutto ciò ponderato, l’interesse pubblico all’espulsione di AP 1 prevale su quello privato - alquanto limitato - dello straniero a rimanere in Svizzera.

 

                                         La richiesta avanzata, in via principale, dall’appellante di annullamento della misura di espulsione è respinta.

 

 

 

 

 

                                         Periodo di espulsione dalla Svizzera

 

                                11.   AP 1 ha chiesto, in via subordinata, che, in applicazione del principio di proporzionalità, la sua espulsione dalla Svizzera sia ridotta alla durata minima prevista dall’art. 66a cpv. 1 CP (verb. dib appello, pag. 3).

 

                             11.1.   La prima Corte ha fissato in 9 anni la durata dell’espulsione.

 

                                         Si tratta di un periodo eccessivo, ritenuto come, in applicazione del principio di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).

                                         Pena che, in concreto, si colloca nella fascia bassa del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2 LStup (a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art. 49 CP col reato di guida senza autorizzazione).

                                         Ciò detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni, si impone, in concreto, di ridurre la durata dell’espulsione dalla Svizzera di AP 1 a 5 anni.

 

                                         Su questo punto, l’appello va accolto.

 

Tassazione della nota d’onorario

 

                                12.   Richiamata la normativa applicabile (cfr., fra le altre, CARP 17.2016.241 del 18.10.2017, consid. 27), la nota professionale del difensore d’ufficio di AP 1 relativa al procedimento d’appello va tassata come segue.

 

                                         Nella nota d’onorario prodotta al dibattimento, l’avv. DI 1 espone le seguenti voci:
                                       

Onorari

 

fr. 3'045.00

Spese

 

fr.    183.60

Iva 8% (fino al 31.12.2017)

 

fr.    133.41

Iva 7.7% (dall’01.01.2018)

 

fr.    120.20

Totale (arrotondato verso l’alto)

 

fr.  3'482.30

 

L’importo richiesto per onorari corrisponde, alla tariffa oraria di fr. 180.-, a un dispendio orario di 16 ore e 55 minuti.

                                     

                                   a.   A questo dispendio di tempo - ritenuto adeguato corrispondendo ad una ragionevole conduzione del mandato - va aggiunto quello, non conosciuto dal legale al momento della redazione della nota, concernente il dibattimento d’appello durato 1 ora (la relativa trasferta è, di contro, già stata inclusa nella nota professionale).

 

                                         La durata complessiva delle prestazioni riconosciute è, pertanto, di 17 ore e 55 minuti, tassate a fr. 180.- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’225.-.

                                         Le spese esposte (fr. 183.60) sono interamente approvate.

 

                                         L’IVA, calcolata nella misura dell’8% (su fr. 1'667.60) fino al 31.12.2017 pari a fr. 133.41, e nella misura del 7.7% (su fr. 1'741.-) dall’01.01.2018 pari a fr. 134.06, assomma complessivamente a fr. 267.50.

 

                                         La nota professionale dell’avv. DI 1 è, pertanto, approvata per complessivi fr. 3'676.10 (IVA inclusa) (fr. 3’225.- + fr. 183.60 + fr. 267.50).

 

                                  b.   Vista la condanna che conferma nella sostanza quella di primo grado (salvo per la riduzione da 9 a 5 anni del periodo di espulsione) e considerato che, giusta l’art. 429 cpv. 1 seconda frase CPP, è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato l’appello, AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna, dovrà risarcire allo Stato 9/10 dell’importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                         I costi di patrocinio riconosciuti e tassati con la sentenza di primo grado per complessivi fr. 17'357.20, andranno invece, come stabilito al suo dispositivo n. 9.2., in caso di ritorno a miglior fortuna, integralmente rimborsati.

 

Tassa di giustizia e spese

 

                                13.   In base all’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato.

 

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste per 9/10 a carico dell’imputato per quanto concerne il suo appello, tenuto conto della sua soccombenza pressoché totale, e per intero a carico dello Stato per quanto concerne l’appello incidentale qui stralciato dai ruoli.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 147, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426 CPP;

40, 46, 47, 49, 51, 66a CP;

19 cpv. 1 lett. b - c - d, 19 cpv. 2 lett. a LStup;

95 cpv. 1 lett. b LCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                              1. a.   L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

 

                                  b.   L’appello incidentale del Procuratore pubblico è stralciato dai ruoli.

 

                                         Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1  (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3 (3.1, 3.2), 4, 5, 7, 9.1 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

 

1.1.AP 1,

 

                                         autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, guida senza autorizzazione e contravvenzione alla LStup,

 

                                         è condannato,

 

                                         oltre che alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 08.08.2016 del MP del Canton Ticino,

 

                                         nonché alla multa di fr. 100.- (che in caso di mancato pagamento, sarà commutata nella pena detentiva di un giorno):

 

                            1.1.1.   all’ espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni.

 

 

 

 

 

                               1.2.   Si ricorda che:

 

                            1.2.1.   è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del 9 dicembre 2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino;

 

                            1.2.2.   non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa dell’8 agosto 2016 del Ministero pubblico del Canton Ticino, ma il periodo di prova è prolungato di un anno.

                                        

                               1.3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali di cui alla distinta della sentenza impugnata sono poste a carico del condannato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

 

                                         - tassa di giustizia        fr.          2'000.-           

                                         - altri disborsi                fr.            200.-

                                                                                fr.          2'200.-

 

                                         sono posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il restante 1/10 a carico dello Stato.

 

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

 

                                         - tassa di giustizia        fr.          2'000.-           

                                         - altri disborsi                fr.             200.-

                                                                                fr.          2'200.-

 

                                         sono posti a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   La nota professionale 05.02.2018 dell’ avv. DI 1 è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.       3'225.-

-  spese                                       fr.           183.60
-  IVA                                           fr.          267.50

Totale                                          fr.        3'676.10

 

e posta a carico dello Stato.

 

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio concernente la procedura di primo grado e 9/10 di quello anticipato per la procedura di secondo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                               4.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               4.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

           

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.