Incarto n.
17.2017.260

17.2018.66

Locarno

25 marzo 2018/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente,

Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 settembre 2017 da

 

 

AP 1

e domiciliat a   

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 settembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 26 ottobre 2017)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 15 novembre 2017;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                       

                                  A.   Nel 2016 AP 1, animalista attivista, ha pubblicato vari post sulla pagina Facebook da lui creata e gestita “__________” e sul suo sito __________, con i quali ha voluto esprimere tutto il suo dissenso nei confronti dei cacciatori e della loro associazione mantello. In modo particolare, per quanto ci concerne, ha pubblicato una fotografia del cacciatore __________ accostandola a quella di un combattente del sedicente Stato Islamico (ISIS) ed alcuni commenti negativi sull’associazione __________ (__________), che riunisce sotto il suo cappello le varie sezioni cantonali e le sottosezioni regionali, e sui suoi aderenti: i cacciatori.

 

L’8 febbraio 2016, __________, appassionato di arte venatoria, dopo aver visto l’inserzione, si è recato presso la polizia cantonale del Canton __________, nel quale risiede, posto di __________, per sporgere querela nei confronti di AP 1 per il reato di calunnia (inc. 81.2016.438, AI 1).

 

Qualche mese dopo, con scritto del 29 novembre 2016, __________ venuta a conoscenza degli articoli l’11 settembre 2016 grazie ad una segnalazione di __________, ritenendone dati gli estremi, ha a sua volta querelato AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione, in relazione alle summenzionate pubblicazioni (inc. 81.2017.300, AI 1).

 

                                  B.   Parallelamente, la società __________ si è pure attivata civilmente, chiedendo al Pretore di Locarno Campagna di ordinare la cancellazione degli articoli contestati. Con decisione del 23 dicembre 2016, l’istanza supercautelare è stata accolta ed il giudice ha imposto a AP 1 di rimuovere immediatamente questi post dal proprio profilo Facebook “AP 1” e dal sito internet __________. L’ordine è stato impartito con la comminatoria dell’azione penale a norma dell’art. 292 CP (inc. 2016.10303, AI 4, all. 6).

 

                                  C.   Le inchieste avviate dal Ministero pubblico del Canton Ticino hanno condotto all’emanazione di due decreti d’accusa a carico del qui appellante.

 

Il primo, n. 3565/2016 del 2 agosto 2016, lo ha ritenuto autore colpevole di

 

                                         “calunnia

                                         per avere, nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione”

 

 

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-, corrispondenti a fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie. L’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

 

Con il secondo, n. 2403/2017 del 9 maggio 2017, tenuto conto anche del fatto che non aveva dato seguito all’ordine pretorile, egli è stato ritenuto autore colpevole di

 

                                          “1. calunnia (ripetuta)

                                          per avere, nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________ ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________ come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

                                          1.1.     nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”, nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

                                          1.2.     nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 1.1., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

                                          1.3.                                  nel corso del 2016, pubblicando sulla sua pagina facebook il volantino “__________” nel quale è indicato come i membri dell’associazione di caccia svizzera sono coinvolti, anno dopo anno in migliaia di infrazioni alla legge;

                                          1.4.                                  in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________””, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”;

 

                                          2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

                                          per non avere ottemperato, nel periodo 24.12.2016 - 26.01.2017, ad __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, alla decisione supercautelare del Pretore di Locarno-Campagna 23.12.2016 con la quale gli veniva ordinato di rimuovere immediatamente dal sito internet __________ e dal proprio profilo facebook gli articoli di cui al punto 1.1, 1.2. e 1.3”

 

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-, corrispondenti a fr. 1’200.-, oltre al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Non viene revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena del precedente decreto, ma ne propone il prolungamento del periodo di prova di un anno.

 

                                         Contro i due decreti, l’imputato ha tempestivamente interposto opposizione.

 

                                  D.   Con decreto del 18 luglio 2017 il Presidente della pretura penale ha riunito i due procedimenti.

Con sentenza 22 settembre 2017 (motivazione intimata il 26 ottobre 2017), il giudice di prime cure ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta calunnia

 

                                          “2.1.  per avere, nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione;

 

                                        2.2.    per avere, nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

                                               2.2.1.    nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”, nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

                                               2.2.2.    nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “____________________”, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

                                               2.2.3.    in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________.com l’articolo “__________”, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”.

 

Per contro, lo ha scagionato dal reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità e per la calunnia relativa al punto n. 1.3 del DA 2403/2017, pur non inserendo nel dispositivo il relativo proscioglimento (DTF 142 IV 378).

 

AP 1 è stato quindi condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr. 1'500.- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per totali fr. 1'350.-

 

                                         Il condannato ha annunciato, subito dopo la lettura, la sua intenzione di ricorrere in appello, verbalizzata dal Presidente della pretura penale.

 

                                  E.   Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, il 15 novembre 2017, l’imputato ha, mediante dichiarazione d’appello, confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado. Essendo tale allegato stato redatto in lingua tedesca, la Presidente della CARP gli ha, con decreto del 21 novembre 2017, fissato un termine di 30 giorni per produrne una traduzione in lingua italiana, pena la dichiarazione di inammissibilità della stessa.

 

Il 4 dicembre 2017 è così giunta a questa Corte la versione italiana del testo.

 

In particolare, l’appellante postula l’annullamento della sentenza della Pretura penale ed il suo proscioglimento da ogni accusa.

A suo modo di vedere, la decisione è contraddittoria, poiché da un lato egli è stato assolto da parte delle accuse, mentre dall’altro è stato ritenuto autore colpevole di calunnia per i restanti fatti, del tutto simili agli altri.

Con riferimento al punto 2.2.2 del DA, egli sostiene di essersi limitato a riportare la notizia di una denuncia penale in sospeso presso l’ufficio del procuratore distrettuale, esattamente come fanno altri media. Questo suo agire dovrebbe essere protetto dalla libertà di stampa e non venire condannato. Inoltre i contenuti del testo corrispondono alla verità.

La tabella relativa al punto n. 2.2.3 del DA riporta unicamente un confronto tra le caratteristiche condivise tra cacciatori e mafiosi. La sua veridicità è indubbia e non ha effetti diffamatori. Come riconosciuto in maniera parziale dal primo giudice, questa tabella è stata realizzata nel contesto del processo penale con scopi esplicativi. Inoltre “Entrambi i gruppi, cacciatori e mafiosi, infrangono le leggi e rientrano quindi nella criminalità; entrambi i gruppi utilizzano armi, entrambi uccidono vite innocenti e producono vittime; entrambi i gruppi hanno l’omertà, ecc.” (dichiarazione d’appello, pag. 5).

 

Con riferimento ai fatti concernenti __________, rileva come il collage non sia rilevante: la domanda scritta nel testo è centrale, mentre lo sfondo con le figure non è importante. L’accostamento delle due fotografie è pura coincidenza. La correlazione con un terrorista islamico è stata erroneamente inventata dal tribunale. Lui nemmeno ha mai usato la parola “terrorista” nel suo testo.

 

esperito                         il pubblico dibattimento in data 21 marzo 2018, al quale gli accusatori privati hanno preannunciato di non partecipare, così come fatto dal procuratore pubblico. L’imputato ha dal canto suo ribadito le richieste già esposte con l’allegato della dichiarazione di appello, illustrando ed approfondendo le motivazioni ivi contenute.

 

 

Ritenuto                         in fatto e in diritto

 

                                         L’imputato

 

                                   1.   AP 1 è nato a __________ di __________ il __________ ed è cittadino svizzero, attinente di __________ (Canton __________). Abita nel __________, ad __________, è celibe ed ha una formazione come venditore. La sua unica fonte di reddito è la rendita d’invalidità di fr. 1'780.- al mese. Possiede proprietà immobiliari per un valore di stima di circa fr. 50'000.- (RPG, AI 1 inc. 81.2014.438). Non ha precedenti penali.

 

 

L’imputato ha improntato da tempo il suo stile di vita al veganesimo. Egli è allo stesso momento animalista convinto ed ha creato, nel 2015, il sito web __________, che amministra tutt’ora, per mezzo del quale divulga i principi della sua filosofia a favore del mondo animale e combatte una battaglia ideale contro la pratica della caccia come hobby, aspirando ad introdurre in tutta la Svizzera una regolamentazione come quella del Canton Ginevra, dove la caccia in quanto tale è vietata e dove 12 guardiacaccia si occupano di controllare e, se necessario, regolare il numero di animali selvatici presenti sul territorio.

 

Con gli stessi scopi e attraverso le stesse modalità, ha pure aperto un profilo Facebook sotto il nome __________ e ne ha uno a suo nome.

                                                                                

                                         I fatti

 

                                   2.   I fatti, in quanto tali, non sono contestati. Pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riprende qui di seguito il testo della sentenza impugnata:

 

2.  Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo, affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________” (cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

 

                                          3.   Il 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300).

                                               Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.

 

                                               A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

 

                                        5.   In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

 

                                   3.   In particolare, le pubblicazioni contestate e prodotte in copia agli atti, hanno i seguenti contenuti:

 

                                         -     per quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?" (non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunga la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" (“lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten" (“i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).

                                              A tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto". Per questi motivi ritengo che non vi sia differenza fra i cacciatori e i terroristi dell'ISIS" (PG del 3 giugno 2016, pag. 4).  

 

                                         -     sul sito __________ è stato pubblicato un articolo, lungo dal titolo „__________“ („__________“), che tra le altre cose contiene il passaggio: “In der Schweiz gibt es keinen Verein, dessen Mitglieder nachweislich Jahr pro Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________. Die sizilianische Mafia ist im Vergleich dazu eine Sonntagsschule im Land.“, cioè „In Svizzera non esiste alcuna associazione, come l’associazione __________ i cui membri sono coinvolti in modo dimostrabile, anno dopo anno, in migliaia di infrazioni alla legge quali violazioni di diritto di caccia, bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali, infrazioni alla protezione degli animali, infrazioni alle norme della circolazione, corruzione e molte altre attività criminali. In confronto la mafia siciliana è una scuola domenicale di paese.” (RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. B a PG AP 1del 24 marzo 2017).

 

                                         -     sempre sul sito in questione, è stato pubblicato un altro articolo dal titolo “ __________wirft dem Verband __________ verschiedene Straftaten vor und erstattet Strafanzeige” („__________rimprovera all’associazione __________ la commissione di vari reati e sporge denuncia“) dal contenuto: “In der Schweiz gibt es kein Verein, dessen Mitglieder laut Medienberichten nachweislich Jahr um Jahr im vierstelligen Bereich in Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei, Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte, Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der Verband __________. Das gleicht schon einer Organisation, die als Strippenzieher den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern (art. 260ter Ziff. 1 StGB)”, la cui ultima frase, che diverge dalla pubblicazione precedente, è traducibile come „Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).” (RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. C a PG AP 1 del 24 marzo 2017).

 

                                         -     il 16 gennaio 2017 il prevenuto ha pubblicato sul sito __________ un articolo dal titolo "__________" (“__________”), nel quale ha paragonato il comportamento dei cacciatori a quello della mafia, inserendovi le fotografie e i nomi dei membri del comitato di __________ e commentando tra le altre cose: "Ein typisches Kennzeichen krimineller Organisationen ist, dass sie Verband, gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen verwenden. Weiter bedienen sie sic hunter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel um Einfluss auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.Genau das machen Anhänger des militanten Vereins "__________". (...) Dieser gemeingefährliche Verein "__________ " ist eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung." cioè „Una caratteristica tipica delle organizzazioni criminali è che le loro associazioni utilizzano delle strutture commerciali o simili d’affari. Inoltre si avvalgono, per poter esercitare influsso su politica, media, amministrazioni pubbliche, giustizia e economia, dell’impiego di violenza o altri mezzi adatti all’intimidazione. Esattamente questo fanno anche i sostenitori della società militante “__________”! (…) Questa associazione __________ che costituisce un pericolo pubblico è un pericolo considerevole per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico” (RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. F a PG AP 1 del 24 marzo 2017).

 

                                         L’appello

 

                                   4.   Con il suo appello, come detto in precedenza, il prevenuto, che non contesta di essere l’autore delle pubblicazioni, sottolinea come sia ampiamente dimostrato che i membri di __________, cioè i cacciatori svizzeri, sono stati implicati, anno dopo anno, in migliaia di violazioni della legge come contrabbando di armi, bracconaggio, minacce, violazioni della legge sulla caccia, fatti ampiamente documentati e provati.

Egli sostiene che l’articolo “____________________ rappresenta una mera informazione del pubblico circa una procedura pendente presso il Ministero pubblico, per cui il suo agire deve essere protetto dalla libertà di stampa. Inoltre, va pure considerato che i contenuti del testo riportano solo la verità e che l’accostamento alla mafia è solo un’analogia, figura retorica utilizzata spesso nel giornalismo.

 

La tabella di cui all’articolo “__________” contiene solo un confronto tra le caratteristiche condivise tra cacciatori e mafiosi. Quanto scrittovi corrisponde alla realtà e non ha nulla di diffamatorio. Inoltre la tabella è stata allestita in vista del presente processo.

 

La pubblicazione con le foto di __________ è pure da considerare legale. Il collage di immagini ha solo una funzione di sfondo e non è importante. E’ il testo che conta. Inoltre è pura coincidenza che le due fotografie siano simili. __________, poi, non è citato per nome e la correlazione con un terrorista è pura invenzione del tribunale: egli nemmeno ha usato il termine “terrorista” nel suo testo. Inoltre, le due affermazioni contenute nei testi posti sopra le fotografie sono vere.

 

Infine, a suo avviso, comunità di persone o esponenti di una professione particolare come quella del cacciatore non sono immuni da una diffamazione.

 

                                   5.   Sul reato di calunnia, art. 174 CP, e sui principi fondamentali sviluppati in merito dalla giurisprudenza, la sentenza impugnata contiene un’esposizione esauriente che si riprende qui in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

 

“Commette calunnia (art. 174 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

La calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l’autore sa di dire cosa non vera. L’adempimento del reato di calunnia presuppone, oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente la conoscenza certa di tale falsità, il dolo eventuale non essendo sufficiente (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3 ad art. 174 CP). Considerato che l’autore sa che il fatto che allega è falso, le prove liberatorie previste per la diffamazione non avrebbero senso e sono quindi d’acchito escluse (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, n. 2 ad art. 174 CP).

Secondo la dottrina, la norma di cui sopra si applica, evidentemente, anche a blog e, in genere, alle pubblicazioni su internet (cfr. Ciola-Dutoit, Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, Medialex 2008, pag. 72).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona, è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì procedendo a un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore medio e non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a; 119 IV 47 consid. 2a).

Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese isolatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (STF 6B_410/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2; DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3; 128 IV 53 consid. 1a e rif.).

Per poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile (DTF 100 IV 43 consid. 2 pag. 46). Non è necessario che la persona presa di mira venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile identificarla (DTF 117 IV 27 consid. 2c).

La vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica (DTF 100 IV 43 consid. 1) - così come una persona defunta o scomparsa (art. 175 CP) - oppure una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in giudizio (DTF 114 IV 1 consid. 2a con rinvii), non invece un'autorità o una collettività pubblica (cfr. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 173 CP e n. 6 ad art. 174 CP). Un oltraggio rivolto ad un insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si tratta. Non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (DTF 100 IV 43 consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).”

 

A questo va aggiunto che le norme penali degli art. 173 segg. CP tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute (STF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). L'onore protetto dal diritto penale è concepito in modo generale come un diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di essere umano onesto e rispettabile (DTF 132 IV 112 consid. 2.1), rispettivamente di persona giuridica. Determinante per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (DTF 128 IV 53 consid. 1a).

   In altri termini, viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58; 105 IV 194 consid. 2a; 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, artistica, sportiva, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé stesso (Rieben/Mazou, Commentaire Romand, Code Penal II, n. 2 ad. art. 174).

 

                                          Nella discussione politica, la lesione dell'onore deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattito politico accettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualità politiche che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.4 e riferimenti; STF 6B_870/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 4.1).

 

                                          Non è necessario che la persona presa di mira sia nominata direttamente, ma è sufficiente che sia riconoscibile (STF 6B_506/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.1.2).

 

                                   6.   Nella fattispecie, non è contestato che __________ e l’associazione __________, con personalità giuridica propria, godano della protezione del loro onore.

 

__________ non è stato esplicitamente nominato, ma è facilmente riconoscibile dalla foto pubblicata (anche da quella con gli occhi coperti). Le argomentazioni addotte dall’appellante per tentare di confutare questo fatto, apodittico, sono inconsistenti.

                                         Calunnia in relazione alla fotografia di __________

 

                                   7.   La fotografia che ritrae da un lato una persona armata di fucile mitragliatore con l’aspetto tipico di un militante dell’ISIS e, dall’altra, __________ ha indubbiamente un carattere diffamatorio. Questo a prescindere dal contenuto del testo.

In effetti, per il cittadino medio occidentale, un appartenente all’ISIS, soprattutto se armato, è assimilato ad un terrorista islamico e quindi ad un individuo che uccide indiscriminatamente, anche persone innocenti. Tacciare qualcuno di terrorista dell’ISIS ne lede senz'altro l’onore di persona onesta, leale e di indubbia morale.

Come già riconosciuto dal Tribunale federale, nell’esame dell’offesa all’onore di una persona non ci si deve unicamente fondare sul contenuto di un testo, ma possono anche assumere un ruolo determinante l’impaginazione e la veste grafica (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005 consid. 3.3.3).

 

Già solo l’accostamento delle due foto, molto simili tra loro, adempie i presupposti oggettivi del reato.

 

Questo risultato è poi rafforzato dal testo posto in sovraimpressione e dal titolo “Gibt es keinen Unterschied?”, che accomunano chiaramente la vittima al militante islamico e che chiariscono, qualora ve ne fosse bisogno, che quello ritratto non è un comune soldato islamico, ma un seguace del sedicente Stato Islamico, quindi dell’ISIS.

 

Dal punto di vista della consapevolezza, appare evidente che l’imputato sapeva che __________, quale cacciatore, non era paragonabile ad un assassino che non si fa scrupoli ad uccidere persone innocenti. Il fatto che egli riconosca alla vita animale una dignità ed un valore paragonabile alla vita umana (fatto di per sé sostenibile e finanche condivisibile, fatte le debite proporzioni) non lo pone in una situazione di buona fede, poiché è a tutti evidente che togliere la vita a delle persone, oltre che essere un crimine - a differenza dell’uccisione di un animale selvatico, che è legale, se rispettosa dei disposti delle leggi sulla caccia - è moralmente e socialmente un atto gravissimo e inaccettabile.

 

 

 

 

 

                                         Calunnia nei confronti di __________ (__________)

 

                                   8.   L’appellante, in merito almeno ad uno degli articoli apparsi, si appella alla libertà di stampa ed/o alla libertà d’espressione, diritti garantiti dagli art. 16 cpv. 2 Cost e 17 Cost, nonché dall’art. 10 CEDU.

 

Le divulgazioni tramite internet, siano esse su blog, su siti internet pubblici o tramite social networks, soggiacciono alla tutela di questi due diritti fondamentali (Meili/Galfano, Medienrechtliche und medienethische Schranken für Online-Leserkommentare, in Medialex 2016, pag. 38 segg, pag. 39). Tuttavia, la censura non può essere accolta, poiché la libertà di espressione e quella di stampa non hanno valore assoluto ma trovano i loro limiti negli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU, tra i quali figurano quello della dignità umana (art. 7 Cost) e, più genericamente, quello della reputazione altrui (quindi anche delle persone giuridiche), art. 10 n. 2 CEDU (per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cfr. le sentenze: Cumpãnã c. Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara c. Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna c. Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V p. 303, n. 39; Feldek c. Slovacchia del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 117, n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell'informazione e protezione dall'informazione: Rolf H. Weber, Informations- und Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, pag. 26).

 

Chi fa capo ai media elettronici per divulgare informazioni ad un vasto pubblico, così come un giornalista, non beneficia quindi di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo delle sue pubblicazioni (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005 consid. 3.3.1.).

 

                                          Giustificare poi una lesione dell’onore con il fatto che si tratta semplicemente di un’analogia o una similitudine, una questione stilistica, è un’argomentazione che non può essere seguita, poiché diffamazioni e calunnie avvengono spesso attraverso l’uso di figure retoriche, che sono proprio parte costitutiva del reato.

 

                                   9.   La prima delle pubblicazioni ritenute lesive dell’onore dell’associazione __________ , dal titolo “__________” parla di __________ come di un’associazione i cui membri (nel loro complesso, quindi genericamente) sono coinvolti in innumerevoli reati che vanno da quelli connessi strettamente alla caccia al contrabbando di armi ed alla corruzione, passando per i reati della circolazione stradale e terminando con un generico “und andere kriminelle Aktivitäten”, che lascia spazio a qualsiasi cosa.

Già queste affermazioni, da sole, inducono il lettore medio a pensare che sotto il cappello e la protezione dell’associazione vengano commessi, sistematicamente, dei reati, anche gravi, e quindi a concludere che __________ tolleri e, addirittura, favorisca le attività criminali. In altre parole, a pensare che essa sia un’associazione criminale a tutti gli effetti.

Per evitare qualsiasi possibilità di fraintendimento, poi, l’appellante ha aggiunto la chiosa “Die sizilianische Mafia ist im Vergleich eine Sonntagsschule im Land” a voler significare che __________ è un’associazione che delinque, tramite i suoi aderenti, talmente tanto potente da far apparire la mafia una scuola per educande.

 

Simili affermazioni vanno ben oltre quanto tollerato dalla giurisprudenza, anche nell’ambito di un dibattito politico dai toni forti come quello tra i sostenitori della caccia e gli animalisti. Parallelamente, non sono protette né dalla libertà dei media, né da quella di espressione.

 

Definire __________ un’organizzazione criminale di persone che sistematicamente commettono dei reati, costituisce senza ombra di dubbio un’affermazione che lede l’onore della persona giuridica, degradandola dal punto di vista morale.

 

Spingendosi fino a questo punto nel suo attacco contro l’accusatrice privata, il prevenuto ha consapevolmente voluto disonorarla.

 

                                10.   La pubblicazione “__________” riprende i contenuti di quella appena discussa e chiarisce ulteriormente che „Ciò assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”.

 

Il tenore dell’art. 260ter cifra 1 CP illumina su quali siano le accuse mosse da AP 1 nei confronti dell’accusatrice privata e meglio di essere un’organizzazione criminale a tutti gli effetti: “Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali (…)”.

 

Vale, qui, esattamente quanto detto in precedenza. I presupposti della calunnia sono adempiti sotto tutti gli aspetti e non sussistono attenuanti o scusanti.

                                         Riferire di una denuncia, presunta o vera che sia, per poter denigrare pubblicamente una persona o un’associazione non è fare dell’informazione. Soprattutto laddove l’autore parla di una querela che egli stesso ha sporto per un reato e che non può non sapere essere tutt’altra cosa rispetto all’attività di una associazione che raggruppa dei cacciatori.

                                         Certo, alcuni cacciatori, percentualmente pochi nonostante il numero complessivo possa anche apparire importante, commettono delle infrazioni a varie leggi. Ma questo avviene in tutti gli ambiti della società (professionali, sportivi, di automobilisti, altri), senza che nessuno possa essere legittimato a generalizzare, proclamando pubblicamente che tutti gli aderenti ad un certo gruppo sono dei criminali, rispettivamente senza che nessuno possa oggettivamente pensare che le relative associazioni di settore abbiano lo scopo di stimolare o coprire i reati che alcuni, pochi, loro aderenti commettono, a titolo personale ed assumendosene le responsabilità.

 

                                         L’autore non ha portato nessun esempio concreto che provi che l’associazione in questione abbia protetto e sostenuto dei suoi affiliati che hanno delinquito. Anzi, da un semplice controllo in internet (__________) appare piuttosto che __________ condanni ogni tipo di infrazione alla legge commesso da cacciatori.

                                         Per il resto, fintanto che la caccia è e sarà un’attività legale, riconosciuta dallo Stato come di pubblica utilità, come si può leggere nella Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (SR 922.0), e fintanto che i cacciatori non commettono dei reati ben precisi, non vi è alcuna giustificazione per definirli dei criminali.

                                         Ritenere che l’uccisione per hobby di un animale sia un atto grave, inammissibile e indegno è del tutto legittimo nel contesto di una sana e corretta dialettica ideologica, ma questo non giustifica l’uso di termini e espressioni che infamano coloro che la pensano diversamente.

 

                                11.   Con l’ultima delle tre pubblicazioni: „__________ “, AP 1 si spinge addirittura oltre, asserendo che __________ costituisce un pericolo pubblico che mette a repentaglio la sicurezza e l’ordine pubblico e che si avvale della violenza e di mezzi intimidatori per esercitare influsso sulla politica, sui media, sull’amministrazione, sulla giustizia e sull’economia.

 

Oltretutto, in questo caso, sono state pure pubblicate le fotografie dei membri del comitato di __________, che sono stati quindi coinvolti direttamente nella calunnia, a titolo personale.

 

Le affermazioni che si trovano nel testo di questo articolo sono gravi a tal punto da non essere necessaria alcuna spiegazione. Grave è pure il fatto che il dibattito sia passato da un livello, almeno all’apparenza, ideologico, nel quale ad essere presa di mira è l’associazione, a quello di attacco personale nei confronti dei suoi dirigenti. Gravi sono pure le affermazioni che, completamente sconnesse con il senso ed il fine del dibattito sulla caccia, arrivano a parlare, senza alcun riferimento concreto alla realtà, di uso della violenza per influenzare la politica e gli altri ambiti della società.

 

Il reato di calunnia ai danni dell’accusatrice privata è sicuramente realizzato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. AP 1 non poteva che essere cosciente di aver esagerato a tal punto con le accuse da essere sconfinato nella menzogna con il mero scopo di ledere l’onore degli accusatori privati.

Pur con qualche riserva, al dibattimento di appello, egli stesso ha ammesso di “andare un po’ oltre” a volte, precisando che non è sua intenzione oltrepassare i limiti posti dalla legge (verbale dib. d’appello, pag. 3).

 

                                         La pena

 

                                12.   L’art. 174 CP punisce la commissione del reato di calunnia con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

La sanzione decisa in primo grado, in quanto tale, non è stata oggetto di critiche specifiche da parte del ricorrente.

 

Richiamati i principi della commisurazione della pena di cui all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle considerazioni del primo giudice in merito (sentenza impugnata consid. 9.2 pag. 9), tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e del fatto che, come rettamente evidenziato, vi è stata un’escalation delle offese proferite e che l’imputato, ancora al processo d’appello, ha dimostrato di non riconoscere i suoi errori, si giustifica confermare la pena pecuniaria inflitta dalla Pretura penale a 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- per complessivi fr. 1'500.-.

 

                                13.   In primo grado, a fronte dell’atteggiamento del prevenuto, il giudice ha reputato che la prognosi non possa che essere negativa, sicché non ha riconosciuto la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP.

 

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, di principio, il giudice sospende l’esecuzione di una pecuniaria o di una pena privativa della libertà della durata compresa tra 6 mesi e due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o nuovi delitti.

Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)

Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale degli elementi già sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008; FF 1999 1730): vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata) così come eventuali condanne precedenti (per reati della stessa natura e non) con la precisazione che questi ultimi costituiscono soltanto indizi sfavorevoli che, di per sé e da soli, non escludono la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). La sospensione può, infatti, essere negata solo se gli elementi considerati, valutati nel loro insieme, escludono una prognosi favorevole (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1.; 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107 consid. 4; 118 IV 97 consid. 2c; 117 IV 3 consid. 2b; 116 IV 279 consid. 2a; 115 IV 85 consid. 3c; 105 IV 291 consid. 2a; 102 IV 62 consid. 3b; STF 13.5.2008 in 6B_541/2007 consid. 2; STF 18.1.2008 in 6B_664/2007, consid. 3.1.1.; STF 12.11.2007 in 6B_103/2007, consid. 4.2.1.).

 

Nella fattispecie, non si può asserire con certezza che la prognosi sia negativa. L’imputato, sentito in appello, ha in effetti dichiarato che ora fa più attenzione a come esprime i propri concetti nei suoi articoli contro la caccia e i cacciatori, e chiede a qualcuno di rileggerne il testo prima di pubblicarlo (verb. dib. d’appello, pag. 3). Questo è confermato da una rapida lettura dei siti da lui gestiti, nei quali non compaiono più articoli con il tenore di quelli incriminati.

Inoltre, non va dimenticato che quella qui in discussione è la prima sentenza di condanna a suo carico, sicché non è possibile sostenere che egli non abbia tratto lezione da quanto avvenuto. In effetti, è solo a fronte di una decisione di colpevolezza passata in giudicato che si può valutare l’atteggiamento del prevenuto. Il fatto di cercare delle giustificazioni per convincere la corte che il reato non è realizzato costituisce semplicemente l’esercizio del diritto alla difesa.

 

Di conseguenza, si impone qui di concedere la sospensione condizionale, ma con un periodo di prova più lungo del minimo di due anni, fissato in 4 anni.

 

Tenuto conto delle peculiarità del caso, si impone di irrogare una multa di fr. 300.- a fianco della pena pecuniaria sospesa in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4.).

 

                                         Tassa di giustizia e spese

 

                                14.   Visto l’esito dell’appello, nel quale de facto il ricorrente è risultato soccombente, l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado deve essere confermata.

 

Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti a carico del condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                                         Indennità ex 429 CPP

 

                                15.   Al prevenuto non vanno riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, essendo stata integralmente confermata la sua condanna per calunnia sancita dalla Pretura penale.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426, 429 CPP;

40, 47, 51, 174 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

 

Di conseguenza, ritenuto che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (proscioglimento dal reato di disobbedienza alle decisioni dell’autorità, art. 291 CP) è passato in giudicato, così come lo è il suo proscioglimento dall’accusa di calunnia per i fatti indicati al punto n. 1.3 del DA 2403/2017 del 9 maggio 2017:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                                         ripetuta calunnia, per avere

 

                            1.1.1.   nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione;

 

                            1.1.2.   nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

 

                         1.1.2.1.   nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet ____________________, l’articolo “__________”, nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi, delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

                         1.1.2.2.   nel corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________, nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter CP;

 

                         1.1.2.3.   in data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________”, corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”.

 

                                   2.   AP 1 è condannato

 

                               2.1.   alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento);

 

                            2.1.1.   L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni;

 

                                   3.   La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi fr. 1'500.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 1’350.-, mentre i restanti fr. 150.- sono posti a carico dello Stato.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.         1000.-   

-  altri disborsi                            fr.           200.-   

                                                     fr.        1'200.-   

 

sono posti a carico dell’imputato.

 

                                   5.   All’imputato non sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

                                   6.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   7.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.