Incarto n.
17.2017.282

Locarno

21 febbraio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Giovanna Chiesi, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 ottobre 2017 da

 

 

AP 1

 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 ottobre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 novembre 2017)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello del 27 novembre 2017;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto che:              -   con decreto d’accusa n. 12368/506 del 24 marzo 2017, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio, per avere, a __________, il 19 dicembre 2016, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e ne ha pertanto proposto la condanna alla multa di fr. 50.- e al pagamento di tassa e spese di giustizia per un totale di fr. 40.-;

                                     -   a seguito dell’opposizione interposta dall’imputato, il 31 agosto 2017 in occasione del (primo) dibattimento, il giudice della Pretura penale ha sospeso il procedimento affinché la Sezione della circolazione, e per essa l’accusatore privato AC 1, effettuasse un complemento istruttorio, in particolare accertando quando era stata scattata la fotografia posta a fondamento probatorio dell’infrazione;

 

                                     -   dopo aver tenuto il (secondo) dibattimento, il giudice di prime cure, con sentenza 13 ottobre 2017, ha confermato l’imputazione – precisata nel suo orario di commissione in base alla nuova prova prodotta dall’accusatore privato – e la pena proposte con il citato decreto d’accusa, ponendo a carico di AP 1 fr. 540.- di spese;

 

                                     -   AP 1 ha tempestivamente impugnato il giudizio di primo grado chiedendo la sua assoluzione (II);

 

                                     -   l’autorità inquirente non ha presentato osservazioni (V) che, per contro, sono state fatte dal giudice di prime cure con scritto del 30 novembre 2017 (IV) e dall’accusatore privato l’11 dicembre 2017 (VI);

 

                                     -   il 18 dicembre 2017 l’imputato ha inoltrato un allegato di replica (VIII);

 

 

considerato

 

in diritto che:            -   giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto e non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove;

 

                                     -   in questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.) mentre l’esame dei fatti è limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779);

 

                                     -   l’arbitrio è dato se, nel suo accertamento, il primo giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011);

 

                                     -   per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

 

                                     -   il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale – non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF 6B_275/2015 del 22 giugno 2016, consid. 2.1; 6B_563/2014 del 10 luglio 2015, consid. 1.1);

                                           

                                     -   ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata e va motivata in modo preciso (STF 6B_933/2017 del 17 gennaio 2018, consid. 2.1; 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1);

 

                                     -   per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1). È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

                                         In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

 

                                     -   il primo giudice – rilevato che l’opponente negava di trovarsi il 19 dicembre 2016 alle ore 11:40 in Via __________ a Bellinzona come da denuncia e contestava altresì l’attendibilità dell’intera documentazione fotografica prodotta dall’accusatore privato – ha accertato i fatti e le prove nel seguente modo:

 

·      il veicolo ritratto nella “prima” fotografia allegata al rapporto di contravvenzione è quello in uso e di proprietà dell’opponente, (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 4);

·      tale fotografia non prova nulla quanto all’elemento temporale della pretesa infrazione (indicato nella denuncia nel 19 dicembre 2016 alle ore 11:40) e visto che, l’imputato sosteneva di trovarsi al domicilio a quell’ora mentre invece quella mattina alle ore 9:00 egli era dal fisioterapista presso il Centro salute e benessere (sito proprio in via ), è stato chiesto un complemento istruttorio (ibidem, consid. 4-5 pag. 3);

·      la (seconda) documentazione fotografica prodotta dall’accusatore privato consiste in un’istantanea dello schermo del dispositivo utilizzato per inviare la fotografia allegata al verbale di contravvenzione: in essa vi è l’immagine originaria corredata questa volta dall’orario d’invio (ore 9:03) della fotografia del veicolo dell’insorgente (ibidem, consid. 7.1 pag. 4);

·      l’orario d’invio della fotografia viene aggiunto automaticamente dall’applicazione “WhatsApp” (ibidem, consid. 7.1 pag. 4);

·      le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione sono, peraltro, compatibili con le dichiarazioni dell’imputato che ha detto trovarsi quella mattina alle ore 9:00 presso lo studio di fisioterapia sito su quella stessa via (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

·      il primo orario (ore 11:40) riportato “in modo poco accorto” sul verbale di contravvenzione corrisponde verosimilmente all’orario di redazione del documento stesso (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

·      vista l’ora di commissione dell’infrazione, la documentazione prodotta dall’imputato al primo e al secondo dibattimento a comprova del fatto che alle ore 11:40 lui si trovava presso il suo domicilio è ininfluente per il giudizio (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

 

                                     -   queste considerazioni hanno portato il primo giudice a concludere, dunque, che la documentazione fotografica (ri)prodotta dall’accusatore privato non ha “ragione di essere ritenuta inattendibile o antecedente all’asserita infrazione, tanto più che l’imputato non ha prodotto alcun elemento probatorio in tal senso” (ibidem, consid. 7.2 pag. 4) e, infine, a dichiararlo autore colpevole dell’infrazione ascrittagli;

 

                                     -   con l’appello, AP 1, ribadendo che egli non si trovava nel luogo e all’ora indicati sul rapporto di contravvenzione steso dal denunciante, nega (nuovamente) qualsiasi valore probante alle foto in atti riproponendo, in questa sede, le argomentazioni già svolte davanti al primo giudice: da un lato, la “prima” foto prodotta dall’accusatore privato non prova nulla poiché non “indica n[é] il luogo, n[é] la data, e tantomeno l’orario dello scatto” e, dall’altro, la “seconda” è inutilizzabile poiché è stata creata ad arte (modificata) dall’accusatore privato appositamente per “dar valore all’accusa […](II, pag. 1-2);

 

                                     -   egli, in particolare, mette in dubbio l’autenticità della “seconda” foto (verbale del dibattimento del 31 agosto/13 ottobre 2017, pag. 3) sostenendo che quanto riportato in una schermata “Whatsapp” può essere facilmente modificato (II, pag. 2) e rilevando come si possa facilmente cambiare l’immagine riprodotta e come si possa immettere a posteriori, allegandola in una discussione in chat, una qualsivoglia fotografia (II, pag. 2);

 

                                     -   ora – pur se stupisce il fatto che il primo giudice, a fronte della censura di falso proposta dall’imputato, si sia limitato ad osservare che questi non ha prodotto alcun elemento probatorio a sostegno di tale tesi quando dagli atti non emerge che gli sia stata data la possibilità, o meglio il tempo per farlo – la tesi difensiva secondo cui la seconda foto prodotta dall’AP è un falso appare, alla luce della banalità della fattispecie (e anche del fatto che la multa non è incassata dall’AP), eccessivamente macchinosa. Per ammetterla, infatti, bisognerebbe ritenere che l’AP – senza apparenti motivi e in tempi non sospetti – ha fotografato l’auto dell’imputato e, successivamente, ha strumentalmente inserito tale fotografia in una chat “Whatsapp” in cui due interlocutori parlano di un posteggio abusivamente occupato: non ha da essere argomentato per spiegare che si tratta di una tesi inverosimile poiché essa sottintende e presuppone un astio dell’AP per l’imputato non supportato da nessun elemento indiziante;

 

                                     -   ciò detto, si rileva che la valutazione degli elementi probanti fatta dal primo giudice (e riassunta sopra) appare del tutto sostenibile e, financo, condivisibile nella misura in cui tutti gli elementi indizianti sono stati messi in relazione in modo armonioso e, perciò, convincente;

 

                                     -   il gravame va, perciò, respinto e la sentenza di primo grado confermata;

 

                                     -   visto l’esito del gravame, non si assegnano indennità e le tasse e spese seguono la soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 379 segg., 398 segg., 406, 429 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG ,

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza, è integralmente confermata la sentenza di primo grado.

 

                                   2.   Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           600.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.           800.-

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.