Incarto n.
17.2017.285

Locarno

10 aprile 2018/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Giovanna Chiesi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 ottobre 2017 da

 

 

 IS 1 

 

 

contro la decisione indipendente successiva emessa il 2 ottobre 2017 dal procuratore pubblico PP 1

 

 

ritenuto

 

in fatto che:              -   con decreto d’accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014, passato incontestato in giudicato, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, e lo ha condannato, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia per un totale di fr. 150.-, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per complessivi fr. 1'500.-), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni;

 

-   con scritto del 20 settembre 2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare;

 

                                     -   con istanza del 22 settembre 2017, redatta in lingua francese (“Remise avec effet suspensif”), il condannato ha chiesto sostanzialmente la remissione totale della pena inflittagli alla luce del fatto che, ormai da tempo, egli è (totalmente) inabile al lavoro, poiché affetto da borelliosi (malattia di Lyme);

                                     -   statuendo con decisione giudiziaria indipendente successiva del 2 ottobre 2017 (DIS.2017.106), il procuratore pubblico ha parzialmente accolto la richiesta dell’istante, riducendo l’importo dell’aliquota giornaliera a fr. 30.-, fissando così la pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 900.-;

 

-   con reclamo del 7 ottobre 2017, IS 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo, nuovamente, la remissione totale della pena inflittagli (I);

 

-   il procuratore pubblico, a seguito del reclamo, con scritto del 20 novembre 2017 ha confermato la propria decisione di riduzione dell’aliquota, trasmettendo gli atti a questa Corte (II);

 

-   con osservazioni del 30 novembre 2017, il reclamante ha ribadito di essere impossibilitato, vista la sua precaria situazione finanziaria, a corrispondere quanto dovuto e – contestando i motivi, a suo parere erronei, che hanno portato il procuratore pubblico a ridurre e non ad azzerare l’aliquota giornaliera – ha ribadito la sua richiesta (IV);

 

 

considerato

 

 

in diritto che:            -    quando il procedimento penale si è concluso con un decreto

d’accusa, competente per emanare le decisioni indipendenti successive è il Ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);

 

-    avverso la decisione del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810; DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4) a questa Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM; CRP 60.2017.136 del 21 luglio 2017, consid. 2.2);

 

-    giusta l’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP – in vigore al momento dell’emanazione della DIS qui impugnata – se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre, in sua vece (tra le altre cose), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera;

 

-    questo sistema tutelava il condannato nel caso in cui subiva – in una fase posteriore alla pronuncia della sentenza (art. 34 cpv. 2 vCP) – un aggravamento (notevole e) involontario della sua capacità economica, causato ad esempio da una malattia, un incidente, un licenziamento oppure un divorzio (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 2 n. 23; Jeanneret in Roth/Moreillon (curatori), CR CP-I, Basilea 2009, art. 36 n. 15)

 

-    nel caso in esame, nella sua decisione del 2 ottobre 2017, il procuratore pubblico ha considerato che le condizioni finanziarie del reclamante si sono “ulteriormente deteriorate dopo l’emissione della sentenza di condanna”: il reddito imponibile indicato nell’avviso di tassazione del 2015 (fr. 4'380.-), a detta del procuratore, non rendeva più attuale l’importo dell’aliquota fissata con il decreto d’accusa del 2014. Motivo per cui, in applicazione dell’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP, egli ha ritenuto opportuno abbassarlo da fr. 50.- a fr. 30.- (decisione impugnata, pag.1);

 

-    con il reclamo in oggetto, il procedente considera erronea la valutazione del procuratore pubblico, sostenendo che nell’avviso di tassazione 2015 l’unica cifra esposta è un importo iscritto al negativo (- 4'380.- fr, cioè l’importo della deduzione dei costi dell’assicurazione malattia, reclamo, pag. 3): egli infatti, a causa della malattia di Lyme che lo affligge ormai da tempo, è durevolmente inabile al lavoro e non è beneficiario di alcun aiuto sociale né (altra) entrata. Non essendo, quindi, in grado di pagare alcunché, egli postula nuovamente che la pena pecuniaria gli venga del tutto “condonata” (reclamo, pag. 3-4);

 

                                     -   il reclamante ha effettivamente provato, non solo che, poco dopo l’emissione del decreto d’accusa, gli è stata diagnosticata una borelliosi allo stadio avanzato che lo ha reso e lo rende a tutt’oggi, inabile al lavoro, ma ha pure comprovato, attraverso varia documentazione, di vivere una disastrata situazione finanziaria (istanza, allegato 3-5) tanto che persino il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia è stato annullato dal giudice competente con sentenza del 26 febbraio 2018 del Tribunal civil de la Sarine (VII, allegato 6 inc. 17.2017.227);

 

-    il grave deterioramento delle sue condizioni economiche – dovuto al suo stato di salute e, quindi, non colpevole – giustifica, in applicazione della norma vigente al momento dell’inoltro della sua richiesta e della decisione qui impugnata (art. 36 cpv. 3 lett. b vCP), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza (DTF 135 IV 180, consid. 1.4) e (ora) codificato nell’eccezione proposta all’art. 34 cpv. 2 CP (FF 2012 4181, pag. 4203-4204), ossia a fr. 10.-;

 

-    il condono totale della pena non può entrare in considerazione, non riconoscendo il CP tale possibilità così come una riduzione maggiore rispetto a quella indicata non può essere pronunciata poiché, al di sotto di tale cifra, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria diverrebbe soltanto simbolica e, perciò, priva d’effetto punitivo e preventivo (DTF 135 IV 180, consid. 1.4);

 

                                     -   tenuto conto dell’esito dell’istanza di revisione presentata da IS 1 contro il citato decreto d’accusa (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.227), la decisione indipendente successiva è modificata nel senso che il reclamante è condannato al pagamento della pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, per complessivi fr. 270.-;

 

-    non si assegnano indennità ex art. 429 CPP: il reclamante ha agito da solo e non ha comprovato alcun altro danno;

 

 -   si prescinde, anche in questa sede, in applicazione dell’art. 425 CPP, dal prelievo di tasse e spese;

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      34 cpv. 2, 36 cpv. 3 lett. b vCP;

                                         363 segg., 393 segg., 425 e 429 CPP;

                                         10, 12 cpv. 1 lett. a LEPEM;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto di accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014 riformato con DIS.2017.106 del 2 ottobre 2017 è fissato in fr. 10.-.

                                   2.   Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-      

-      

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

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