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Incarto n. |
Locarno 26 marzo 2018/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 dicembre 2017 da
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AP 1,
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 dicembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 15 dicembre 2017) |
richiamata la dichiarazione di appello 22 dicembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto che: a. con DA 21 aprile 2017, la Sezione della circolazione ha imputato a AP 1 di avere infranto, in particolare, gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr per avere posteggiato, il 21 dicembre 2016 a Lugano, il veicolo TI __________ senza mettere in marcia il parchimetro.
b. Ricevuta l’opposizione di AP 1 – che, fra l’altro, sosteneva di non avere mai ricevuto alcun rapporto di contravvenzione – l’Ufficio ha chiesto osservazioni alla polizia comunale di Lugano.
Per essa ha risposto, in data 10 maggio 2017, l’ausiliario __________ che ha precisato:
- di avere, il 21 dicembre 2016, applicato l’avviso di contravvenzione (con allegata polizza di versamento) sul parabrezza della vettura TI __________ che era “stazionata” sul parcheggio n. 4 di via __________;
- il rapporto di contravvenzione è stato spedito a AP 1 per posta semplice (A) dai servizi amministrativi della polizia il 21 febbraio 2017.
c. Il 22 maggio 2017, l’Ufficio della circolazione ha inviato tutti gli atti dell’incarto (in copia) a AP 1 avvisandolo della sua facoltà di ritirare, entro 10 giorni, l’opposizione e rendendolo attento al fatto che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe provveduto alla conferma del DA con trasmissione dell’incarto alla Pretura penale.
d. Ciò è avvenuto il 14.6.2017 con l’emanazione/conferma del DA con cui AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver posteggiato, il 21 dicembre 2016 a Lugano, il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
e. Dopo due rinvii chiesti ed ottenuti dall’imputato, il dibattimento si è svolto il 7 dicembre 2017. Ad esso ha partecipato il difensore dell’imputato. Non quest’ultimo che non si è presentato.
A conclusione del dibattimento – nel corso del quale è stato sentito come teste __________ (che ha, pure, prodotto copia dell’avviso di contravvenzione) – il pretore ha confermato imputazione e multa.
Il difensore del condannato ha annunciato, seduta stante, l’intenzione di appellare.
f. L’appello è stato tempestivamente presentato e motivato.
La Pretura penale e l’Ufficio circolazione non hanno svolto particolari osservazioni.
considerato
1. L’appellante ha, dapprima, sostenuto che il pretore lo ha condannato sulla base di elementi estranei all’incarto ritenuto come la contravvenzione non gli sia mai stata notificata.
La censura non ha pregio: agli atti vi è sia l’avviso che il rapporto di contravvenzione.
Il fatto che non vi sia la prova della loro intimazione all’imputato è questione diversa.
2. AP 1 lamenta, poi, una violazione del diritto di essere sentito: non essendogli stato intimato il rapporto di contravvenzione – sostiene – egli non ha potuto presentare le sue osservazioni.
L’argomentazione non soccorre l’appellante nella misura in cui il diritto di esprimersi sulle risultanze degli atti gli è stato dato sia dall’Ufficio circolazione sia dalla Pretura penale, cioè da un giudice con piena cognizione. Ciò basta ampiamente a ritenere salvaguardato il diritto di essere sentito (DTF 126 I 7 consid. 2b; 116 Ia 289 consid. 3a).
3. AP 1 continua sostenendo che il DA è nullo poiché non indica “dove, quando, come e con quali effetti sarebbe stato commesso il fatto contestato”: mancherebbero il luogo (l’indirizzo) e l’ora della presunta violazione, ciò che gli ha impedito di esercitare appieno il suo diritto alla difesa.
Se è vero che il DA avrebbe dovuto essere più preciso (con l’indicazione almeno della via in cui il veicolo era parcheggiato), è anche e soprattutto vero che tale indicazione è stata data al qui appellante in ogni caso il 27 aprile 2017, quando l’Ufficio della circolazione gli ha inviato copia dell’incarto completo. Egli non può, pertanto, più lamentare una violazione del suo diritto ad un’efficace difesa (diritto protetto, fra l’altro, dagli art. 325 e 353 CPP).
4. AP 1 sostiene, poi, che il pretore ha violato l’art. 366 cpv. 1 CPP celebrando il dibattimento nonostante la sua assenza.
Dagli atti risulta che il pretore ha citato l’imputato (e il suo difensore) per il dibattimento una prima volta il 31 agosto 2017 per il 21 settembre successivo. Su richiesta dell’opponente, il dibattimento è stato rinviato al 27 ottobre 2017. Sempre su richiesta di AP 1, il pretore ha nuovamente rinviato il dibattimento al 7 dicembre 2017. A questo dibattimento si è presentato, come visto sopra, soltanto il difensore dell’imputato che non si è opposto alla celebrazione del processo e che vi ha attivamente partecipato.
Considerato l’art. 336 cpv. 1 CPP, ci si potrebbe chiedere se, vista la presenza del patrocinatore dell’imputato, si sia trattato di una vera e propria procedura contumaciale. Ma, quand’anche si dovesse rispondere affermativamente a questa domanda, la censura cadrebbe nel vuoto in applicazione del principio della buona fede processuale che, fra l’altro, vieta ad una parte di lasciar proseguire una procedura che reputa viziata, per poi impugnare e far valere il vizio procedurale nella sede superiore quando il giudizio di primo grado non l’ha soddisfatta (cfr. DTF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 et rif; STF 1C_461/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2; 6B_61/2010 del 27 luglio 2010 consid. 1.2; 6B_118/2009, 6B_12/2011 del 20 novembre 2011, consid. 4.1.5.).
5. L’appellante sostiene, poi, che il pretore ha violato l’art. 368 CPP non intimandogli personalmente la sentenza e non avvisandolo della sua facoltà di richiedere un nuovo giudizio.
La censura non è ricevibile in questa sede, attenendo essa ad una procedura diversa da quella dell’appello.
A titolo abbondanziale, si rileva come la censura abbia un sapore di pretesto nella misura in cui AP 1 – evidentemente in possesso del giudizio di primo grado – non ha o non aveva che da far valere la facoltà di cui all’art. 368 CPP, di cui dimostra di essere perfettamente a conoscenza.
6. L’appellante continua sostenendo che il pretore ha citato il teste in modo proceduralmente scorretto, avendo indirizzato la citazione allo studio del suo (dell’appellante) patrocinatore.
Ancora una volta la censura è proposta in palese violazione del principio della buona fede processuale nella misura in cui è stato lo stesso patrocinatore di AP 1 a chiedere che la citazione dei testimoni venisse indirizzata al suo studio legale (scritto 13 settembre 2017 alla Pretura).
7. AP 1 lamenta, poi, che il pretore ha deciso di procedere al giudizio senza sentire il teste ammesso (che non si è presentato al dibattimento).
Ancora una volta la censura non ha pregio. Da un lato, non risulta dagli atti che il patrocinatore di AP 1 si sia opposto alla decisione del pretore di rinunciare a sentire il teste. D’altro lato, il pretore, così facendo, ha operato una legittima valutazione anticipata delle prove – verosimilmente, anche in funzione della documentazione prodotta dal patrocinatore di AP 1 e dell’audizione del teste __________ – e ha, in modo peraltro condivisibile, ritenuto che gli atti bastassero al giudizio.
8. In conclusione, sulla scorta degli atti e, in particolare, della più che convincente testimonianza dell’ausiliario di polizia, è con un giudizio, non solo senza arbitrio, ma condivisibile che il pretore ha ritenuto accertati i fatti di cui al DA e ha condannato AP 1 per infrazione alla LCStr.
Ritenuto, infine, che l’ammontare della multa inflitta (fr. 40.-) non presta il fianco a critica alcuna, l’appello è integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;
3, 27 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr;
48 cpv. 6 OSStr;
Allegato 1 all’OMD;
106 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alla LCStr per avere, il 21 dicembre 2016, in via __________ a Lugano, parcheggiato il veicolo TI __________ senza mettere in marcia il parchimetro.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 40.- (quaranta) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di un giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Le tasse e spese del giudizio di primo grado, per complessivi fr. 540.-, sono a carico del condannato.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.