|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Locarno 3 luglio 2017/cv |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
|
|
segretario: |
|
|
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 dicembre 2016 da
|
|
AP 1,
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 dicembre 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 gennaio 2017) |
|
richiamata la dichiarazione di appello del 30 gennaio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 febbraio 2015 AC 1ha sporto denuncia penale nei confronti di AP 1 per titolo di appropriazione indebita. La denuncia è sfociata nel decreto d’accusa DA 5428/2015 del 10 dicembre 2015, con cui il procuratore pubblico ha messo AP 1 in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale per titolo di
appropriazione indebita
“per essersi,
a Lugano, nel corso del mese di marzo 2014,
in qualità di socia e gerente della società __________,
agenzia di viaggio,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lei
affidati, per complessivi fr. 6'820.00,
cagionando a AC 1 un danno parti a fr. 8'180.00, costituito
dall’importo di fr. 6'820.00 di cui l’imputata si è appropriata e dalla
differenza di fr. 1'360.00 tra l’importo versato e il costo dei nuovi
biglietti acquistati
e meglio per avere,
nel mese di marzo 2014, utilizzato a proprio profitto l’importo di CHF 6'820.00 ricevuto da AC 1 destinato al pagamento di biglietti aerei per due persone, destinazione Giacarta, con andata 26 dicembre 2014 e ritorno 6 gennaio 2014, biglietti prenotati dal menzionato cliente tramite l’agenzia __________, cagionando pertanto un danno a AC 1 pari a CHF 8'180.00,
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo dianzi indicate
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”.
E ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2’100.–, come pure alla multa di fr. 400.- (da trasformarsi in pena sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–, rinviando AC 1 al competente foro civile per fare valere le pretese di corrispondente natura.
Al suddetto decreto d’accusaAP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
B. Statuendo previo dibattimento il 6 dicembre 2016, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione e le proposte di pena contenute nel decreto d’accusa e condannato pertanto AP 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2’100.–, come pure alla multa di fr. 400.–, da trasformarsi in pena sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento (dispositivi 2.1 e 2.2). La tassa e le spese giudiziarie, di complessivi fr. 950.– (comprensivi della tassa di motivazione del giudizio) sono state poste a suo carico (dispositivo 2.3), unitamente all’obbligo di rifondere all’accusatore privato AC 1 l’importo di fr. 5'800.– per titolo di indennità ex art. 433 cpv. 1 CPP (dispositivo 3).
La sentenza prevede, infine, il rinvio dell’accusatore privato al foro civile per fare valere le sue pretese civili, che il primo giudice ha comunque riconosciuto nel principio (art. 126 cpv. 3 CPP) (dispositivo 4).
C. Contro la sentenza della Pretura penale, il 12 dicembre 2016 l’imputata ha tempestivamente annunciato appello (CARP I). Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, ha poi confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 30 gennaio 2017 (CARP III).
Invero, la dichiarazione d’appello in rassegna non soddisfa puntualmente i requisiti formali posti dall’art. 399 CPP. Nondimeno, nell’esporre i fatti AP 1 contrappone in termini chiari la sua posizione a quella dell’accusatore privato, integralmente protetta dal primo giudice e lascia inferire la volontà di impugnare l’intera sentenza, rendendo così superflua una richiesta di precisazioni, da parte della Corte, nel senso dell’art. 400 cpv. 1 CPP. Del resto, nelle fasi predibattimentali, il patrocinatore dell’accusatore privato nemmeno ha invocato vizi formali dell’impugnativa, né richiesto la non entrata in materia, rimettendosi semplicemente al prudente giudizio della Corte e postulando la reiezione del gravame (lettera 24 febbraio 2017DI 1, CARP V).
In proposito, ancora può essere soggiunto che l’imputata ha invano richiesto il beneficio del “gratuito patrocinio”, dapprima al procuratore pubblico (dopo l’emanazione del decreto d’accusa), poi al primo giudice, che le ha negato la nomina di un patrocinatore d’ufficio, diniego confermato dalla CRP e dal Tribunale federale, infine davanti alla CARP che, dopo averle richiesto un aggiornamento della situazione finanziaria, si è vista costretta a comunicarle che le condizioni per una difesa d’ufficio non si trovavano realizzate (CARP XVIII).
D. Al dibattimento di appello, svoltosi il 28 giugno 2017, l’accusatore privato ha postulato la conferma del primo giudizio, in particolare dei dispositivi 3 e 4, formulando una richiesta di adeguato indennizzo ex art. 433 CPP per le spese d’appello, che ha quantificato in fr. 1'619.25.
Dal canto suo, AP 1 ha chiesto di essere integralmente prosciolta dall’accusa di appropriazione indebita, postulando al contempo la reiezione delle richieste dell’accusatore privato.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
L’imputata
2. L’imputata è nubile e madre di un figlio quindicenne. Risiede a Paradiso con il figlio in un appartamento di sua proprietà, gravato da ipoteche per fr. 152'000.–.
Il 6 luglio 2009 AP 1 è divenuta socia e gerente della __________, con sede a Lugano, società avente come scopo sociale, in particolare, l’intermediazione e la promozione di viaggi o vacanze e la gestione di agenzie specializzate nell’organizzazione di viaggi e vacanze, così come la “vendita biglietteria aerea e business travel”.
L’imputata è titolare dell’intero capitale sociale, consistente in 200 quote di fr. 100.– .
Il 9 luglio 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della __________. Impugnata in via di reclamo la dichiarazione di fallimento, con decreto del 30 luglio 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha revocato il fallimento, dando atto che l’imputata aveva frattanto proceduto al pagamento di fr. 7'614.20 a saldo dell’esecuzione sfociata, appunto, nella dichiarazione di fallimento.
Il 14 dicembre 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato lo scioglimento della __________ e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO). Invero, al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di avere personalmente messo in liquidazione la __________, dopo essersi resa conto che la sua salute non le consentiva più di dare continuità alla ditta. Sia come sia, il 27 febbraio 2017 il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo della procedura di fallimento.
A far tempo dal mese di novembre 2016 l’imputata è stata assunta da __________, società che gestisce un negozio all’interno del centro commerciale FoxTown, con un salario mensile lordo di fr. 4'500.–, attività che ha dovuto interrompere a gennaio del corrente anno, causa malattia. Persistendo i problemi di salute, ella ha inoltrato una richiesta di indennità AI. Attualmente è in attesa dell’esito di tale richiesta e percepisce le indennità di malattia (verbale dib. d’appello, pag. 2-3).
Denuncia penale e inchiesta
3. Il 18 febbraio 2015 AC 1 inoltrava al Ministero pubblico una denuncia penale per titolo di appropriazione indebita, giusta l’art. 138 CP, nei confronti di AP 1, da estendere a eventuali altri reati o persone che potessero entrare in considerazione. Egli dichiarava, inoltre, di costituirsi accusatore privato, intenzionato a fare valere sia l’azione penale che quella civile.
Nella denuncia è esposto il seguente complesso di fatti.
AC 1, da anni cliente della __________, nel febbraio 2014 si era rivolto all’imputata, intenzionato ad acquistare due biglietti per un volo di andata e ritorno in business class da Milano Malpensa a Giacarta, con partenza prevista il 26 dicembre 2014 e rientro il 6 gennaio 2015 (AI 1, pag. 2, punto 2).
All’inizio del mese di marzo 2014 AP 1 invitava il cliente a “provvedere al pagamento dei biglietti per evitare il rischio di una lievitazione dei prezzi e per poter emettere i biglietti, previo pagamento alla compagnia aerea” (AI 1, pag. 2, punto 3). AC 1 dichiara di aver eseguito il pagamento di fr. 6'820.– in contanti nel corso del mese di aprile 2014 e che “con comunicazione e-mail 13 maggio 2014 (doc. 1) AP 1 ha quindi trasmesso al denunciante gli estratti della prenotazione con l’indicazione del numero dei biglietti elettronici da lei personalmente emessi” (ibidem). Dopo aver invano tentato di accedere al sito della Emirates inoltrando il numero di prenotazione rivenuto dall’imputata, AC 1 si è rivolto direttamente alla compagnia nel mese di maggio 2014, scoprendo che non risultava alcun biglietto emesso a suo nome (AI 1, pag. 2, punto 4). Comunicato il fatto all’accusata, questa prendeva posizione con e-mail del 13 giugno 2014, ove lo tranquillizzava, affermando che avendo acquistato il biglietto presso la sua agenzia e non direttamente tramite la Emirates il titolo di viaggio valido era solo quello da lei indicatogli. Le difficoltà di ottenere informazioni sulle prenotazioni direttamente dal sito internet delle compagnie aree veniva da lei attribuita al blocco di accesso operato da alcune compagnie per i biglietti prenotati tramite agenzie di viaggi (AI 1, pag. 3, punto 4).
Nel mese di settembre 2014 AC 1 iniziava a preoccuparsi, sia perché la data della partenza si stava avvicinando, sia, in particolare, a fronte delle “risposte evasive e incoerenti” che gli venivano date dall’imputata. Contattata la Emirates, veniva così informato che per il volo in questione vi erano state ben sette prenotazioni, effettuate ma poi lasciate scadere. Non vedendo altre soluzioni e non trovando altro modo per regolare la questione con la denunciata, egli acquistava pertanto due nuovi biglietti direttamente presso la Emirates al prezzo – frattanto aumentato – di fr. 8'180.–.
Il denunciante fa osservare, altresì, che il fallimento (ancorché revocato) della __________ nel mese di luglio 2014 attesta il difficile momento della ditta dell’imputata, che si traduceva in una mancanza di liquidità, ciò che sta ad indiziare le intenzioni di AP 1 di appropriarsi dell’importo di fr. 6'820.– (AI 1, pag. 4, punto 7). Da qui la denuncia penale.
4. Il 10 marzo 2015 AC 1 è stato sentito dalla segretaria giudiziaria del Ministero pubblico. Dopo aver ribadito di essere da anni cliente (sia lui che la sua società) della __________, e come tale di aver sempre trattato con AP 1, essendo l’agenzia a lei riconducibile, a conferma e integrazione della denuncia egli ha dichiarato:
“Con e-mail di data 11 aprile 2014, che prendo atto viene allegato al presente verbale quale DOC. 1, la signora AP 1 mi ha comunicato che intendeva emettere i biglietti quel giorno o l’indomani siccome vi sarebbero stati degli aumenti. Ho quindi proceduto lo stesso giorno o l’indomani, con il pagamento in contanti di CHF 6'820.00, prezzo che AP 1 mi aveva indicato per l’emissione dei biglietti compresa la sua commissione. ADR che mi ricordo di aver pagato in contanti ma non ricordo se sono andato io in agenzia viaggi a consegnare il denaro oppure se è arrivata da me in ufficio la signora AP 1. ADR che ho cercato la ricevuta di pagamento ma purtroppo non l’ho trovata. Tuttavia l’avvenuto pagamento risulta dal dall’e-mail del 10 settembre 2014, che prendo atto viene allegato al presente verbale quale DOC. 2, nel quale la signora scrive “… ti riaccredito i soldi”, come anche dal doc. 3 di denuncia nel quale è indicato “avendo acquistato il biglietto da noi…”. ADR che l’importo di CHF 6'820.00 mi era stato indicato per e-mail. Mi impegno, tramite il mio legale a trasmettere al MP il documento dal quale risulta tale importo.
Nel mese di maggio 2014, siccome c’era la possibilità che anche mia figlia facesse il viaggio con noi, ho contattato per e-mail la signora AP 1 chiedendole il prezzo di un viaggio in economy nonché le ho chiesto i biglietti emessi per me e mia moglie (DOC. 3). La signora AP 1 mi trasmette pertanto allegati a un e-mail i biglietti (DOC. 4 e DOC. 5). Io ho pertanto provato a inserire il numero indicato sui biglietti nel sito internet della Emirates ma senza riuscire ad accedere alla prenotazione. Ho pertanto chiamato il call center della Emirates che mi ha comunicato che a mio nome vi era una prenotazione ma con un altro numero. Sono pertanto entrato nel sito Emirates con questo numero e con sorpresa ho appreso che i biglietti erano prenotati ma non emessi (DOC. 6, doc. 2 di denuncia). Io ho subito spedito la schermata della prenotazione senza biglietto a AP 1 che mi ha risposto tramite e-mail del 13 giugno 2014 (doc. 3 di denuncia). AP 1 in quello scritto mi ha comunicato che avendo acquistato il biglietto da lei e non in internet fa fede solo quello da lei inviato.
In quel momento mi erano venuti i primi dubbi ma confidavo ancora nella professionalità dell’agenzia di viaggi. Ho quindi lasciato passare un po’ di mesi. Nel mese di luglio e agosto 2014 ho ancora sollecitato la signora AP 1 (doc. 4 di denuncia) ricevendo risposte evasive. Nel settembre 2014 ho iniziato a preoccuparmi. Ho iniziato a scrivere messaggi sul cellulare della signora ricevendo l’e-mail del 10 settembre 2014 (DOC. 2). In data 12 settembre 2014 la signora AP 1 mi scrive un ulteriore e-mail nel quale evidentemente accampa scuse (DOC. 7). In data 7 ottobre 2014 la signora AP 1 (DOC. 8) mi rassicura nuovamente dicendomi di avere avuto conferma da Emirates circa l’emissione del biglietto. ADR che io ho provato anche a contattare telefonicamente la signora AP 1 ma non ha mai risposto al telefono.
Sempre nel mese di ottobre sono stato contattato personalmente da Emirates. L’operatore mi ha informato del fatto che hanno ricevuto tutta una serie di prenotazioni da parte della __________ a nome mio e di mia moglie. Sostanzialmente le prenotazioni venivano ciclicamente cancellate e rimesse per un nuovo periodo. Con scritto e-mail del 16 ottobre 2014 Emirates mi trasmette le ultime prenotazioni a mio nome comunicandomi che il prezzo in quel momento ammontava a CHF 4'470.00 ciascuno (DOC. 9). Trasmetterò, tramite il mio legale, la conferma di questo pagamento al MP.
Con e-mail del 21 ottobre 2014 (DOC. 10), Emirates mi ha confermato di avere contattato più volte la signora AP 1 ma senza risposta. Nella medesima e-mail la mia prenotazione viene confermata”
(verbale MP 10 marzo 2015, interrogatorio di AC 1, AI 3, pag. 2-4).
AC 1 ha ripreso e dettagliato i fatti di denuncia, confermando il versamento, in contanti, l’11 o il 12 aprile 2014 a AP 1 dell’importo di fr. 6'820.–, corrispondente al prezzo dei due biglietti aerei, comprensivo della commissione d’agenzia (AI 3).
5. Nel suo interrogatorio del 10 giugno 2015 davanti alla segretaria giudiziaria del Ministero Pubblico e alla presenza del suo patrocinatore avv. __________, dopo aver dichiarato di ricordarsi della prenotazione da parte di AC 1 dei due biglietti in questione, AP 1 si è così espressa:
“ADR che AC 1 mi ha pagato i biglietti d’aereo in contanti. ADR che non mi ricordo l’importo ma confermo il pagamento. Nel caso del signor AC 1, siccome il pagamento del biglietto è stato fatto in contanti, mi sono appoggiata ad un’agenzia che disponeva del sistema di biglietteria IATA e meglio del sistema che permette la stampa del biglietto aereo. Ora non mi ricordo in questo caso a quale agenzia mi sono rivolta (…). ADR che AC 1 mi ha successivamente pagato i biglietti in contanti. Io ho consegnato a AC 1, probabilmente per e-mail, i biglietti aerei e-ticket.
(verbale MP 10 giugno 2015, interrogatorio di AP 1, pag. 2, AI 15).
6. Oltre a queste dichiarazioni, vi è un-email del 10 settembre 2014 ove l’imputata così si esprime, rivolgendosi a AC 1:
“(…) Mi hai detto nella tua e-mail che non vuoi più ricevere il mio biglietto ma quello di __. (…) Se sei più sereno comprando i biglietti tramite il sito internet me lo fai sapere e domani mattina ti riaccredito i soldi sul tuo conto incluse anche le fee. Sicuramente anche se i biglietti non sono rimborsabili ___ mi concederà il rimborso viste le problematiche. (…) Se vuoi il riaccredito fammi avere il numero di conto” (doc. 2 annesso al verbale MP 10 marzo 2015 d’interrogatorio di AC 1, AI 3).
Infine, nella lettera del 28 novembre 2014 trasmessa al legale dell’accusatore privato, l’imputata scrive:
“quando riceverò il rimborso provvederò ad inviarvi Fr. 6520 (Fr. 6820 dedotti Fr. 300 di fee”
(All. 12 ad AI 1).
7. Al dibattimento in Pretura penale l’imputata ha invertito la rotta, negando, per la prima volta, di aver ricevuto da AC 1 l’importo di fr. 6'820.– (“se lui non mi dà una ricevuta in questo senso dico di no”, verbale 6 dicembre 2015, pag. 1).
Al dibattimento d’appello non si è scostata da questa linea (“io non ho mai detto che ho ricevuto l’importo di fr. 6'820.– da AC 1 per questi biglietti. Nego assolutamente di aver ricevuto l’importo di fr. 6'820.– con riferimento ai voli Malpensa Giacarta in discussione” (verbale dib. d’appello, pag. 3).
8. Quanto sopra attiene alle emergenze processuali.
Dal profilo giuridico, tuttavia, al fine di stabilire se AP 1 sia imputabile di appropriazione indebita, non è determinante accertare se lei abbia, o meno, ricevuto da AC 1 l’importo di fr. 6'820.–, tantomeno conoscere, nell’affermativa, la destinazione poi data a quei soldi.
a) Giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli”.
Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo.
Elemento soggettivo è l’intenzionalità, ovvero la volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito.
Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori per una finalità specifica rientrante nell’interesse della vittima, in particolare per conservarli, amministrarli o consegnarli ad altra persona (sentenza del Tribunale federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.2; DTF 133 IV 21 consid. 6.2 con riferimenti dottrinali; 120 IV 278 consid.2, 118 IV 34 consid. 2b; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., pag. 138; Trechsel/Crameri, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., ad art. 138 CP, n. 4). L’appropriazione indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid. 2.2.1; sentenza CARP inc. 17.2015.132 del 25 maggio 2016 consid. 4).
b) Nella disamina degli elementi costitutivi del reato, il concetto di cosa affidata, cioè l’esistenza o meno di una situazione di affidamento, assume un’importanza centrale.
Per costante giurisprudenza, non vi è affidamento nel senso
dell’art. 138 cpv. 1 CP laddove il versamento di una somma di
denaro costituisce una “datio in solutum”, nel senso che l’autore
riceve questa somma di denaro per sé, in contropartita di una
prestazione da lui effettuata o da effettuare (sentenza del
Tribunale federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid.
2.3; DTF 133 IV 21 consid. 7.2; sentenza CCRP inc. 17.2009.11
del 19 agosto 2009, consid. 4).
Per citare alcuni esempi, non è stata ammessa l’appropriazione indebita, in assenza di affidamento, nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV 355). Non affidati – poiché ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli acconti che il locatore riceve dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; per una casistica più completa: Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad 138 n. 50 e segg.).
La casistica proposta da Niggli/Riedo annovera la già citata sentenza 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3 (ad art. 138 CP, n. 62), ove il Tribunale federale ha negato, per assenza valori patrimoniali affidati, l’esistenza di un’appropriazione indebita, in un caso del tutto simile a quello di specie. Imputato era, in quel caso, l’amministratore di una società anonima che gestiva un’agenzia di viaggi in difficoltà finanziarie. Egli aveva proposto ai suoi clienti una gita sul Lago di Garda con viaggio e pernottamenti. Non aveva però fatto fronte alle prestazioni promesse, ma utilizzato i soldi dei pagamenti anticipati dei clienti per coprire i debiti della società in decozione.
Analoga situazione era approdata sui tavoli della CCRP, che parimenti aveva escluso l’affidamento nel caso di un socio gerente di una Sagl, attiva nel settore della carpenteria metallica, che aveva ricevuto un acconto per la costruzione di una tettoia, da lui utilizzato per pagare i debiti della sua Sagl, poi fallita (sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009).
c) In concreto, l’importo che AP 1 è accusata di essersi appropriata costituiva il prezzo per l’acquisto dei due biglietti d’aereo, comprensivi della commissione d’agenzia (ovvero la parte di suo guadagno), null’altro. Siamo dunque nell’ambito di un contratto di compravendita, ove AC 1 era tenuto a pagare il prezzo pattuito, mentre che AP 1 si era impegnata a procurargli, in contropartita, la proprietà dei due biglietti aerei (art. 184 e segg. CO).
Anche nella contestata ipotesi in cui AP 1 avesse effettivamente ricevuto l’importo del prezzo, gli atti non fanno stato di disposizioni per un suo diverso utilizzo, ovvero che tra i due stipulanti sia venuto in essere un accordo che prevedesse, da parte di AP 1, l’obbligo di conservare, investire, amministrare o consegnare a terze persone questa somma. Secondo questa ipotesi, l’importo in questione è quindi diventato di proprietà dell’imputata, che poteva pertanto disporne liberamente.
Per quanto precede, che AC 1 abbia o non abbia eseguito il contestato pagamento è quindi indifferente, sicché AP 1 dev’essere prosciolta dall’accusa di appropriazione indebita.
9. L’accoglimento dell’appello implica la modifica del giudizio impugnato relativamente all’indennità accordata dal primo giudice a AC 1 (dispositivo n. 3), come pure quanto al riconoscimento, nel principio, delle pretese civili (dispositivo n. 4).
Spese e indennità
10. Dato l’esito del procedimento, le richieste d’indennizzo dell’accusatore privato vanno respinte.
Ancorché invitata a determinarsi al riguardo, l’appellante non ha avanzato e documentato specifiche richieste d’indennità.
Conseguentemente, un’indennità ex art. 429 CPP non le è dovuta.
11. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80, 325 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP;
138 cifra 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, annullata la sentenza di primo grado, AP 1 è prosciolta dall’accusa di appropriazione indebita di cui al decreto d’accusa DA 5428/2015 del 10 dicembre 2015.
2. Le spese processuali relative al procedimento di primo grado, di complessivi fr. 950.–, sono poste a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato.
4. Non sono assegnate indennità ex art. 429 CPP in favore di AP 1.
5. Non sono assegnate indennità ex art. 433 CPP in favore di AC 1, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
6. Intimazione a:
|
|
- AP 1, , 6900 Paradiso - procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano - avv. DI 1, , 6901 Lugano (rappr. AP AC 1) |
7. Comunicazione a:
|
|
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i mot
ivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.