Incarto n.
17.2017.82

Locarno

21 aprile 2017/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 ottobre 2015 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1    

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 maggio 2016)

 

 

richiamata la sentenza 23 febbraio 2017 del Tribunale federale

 

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto                     A.   Con decreto d’accusa del 18 marzo 2014, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP), per avere dichiarato nel verbale di polizia che __________, il 21 ottobre 2012, lo aveva investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali gravi, subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare intenzionalmente il veicolo.

 

                                  B.   AP 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.

 

                                  C.   Nel corso del dibattimento di primo grado, con dichiarazione resa a verbale, l’avv. dott. DI 1, difensore dell’imputato, dopo averne chiesto l’assoluzione, ha dichiarato di rinunciare all’attribuzione di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP.

 

                                  D.   Con sentenza 30 settembre 2015, il Giudice della pretura penale lo ha riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per i fatti addebitatigli dal procuratore pubblico e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 300.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni, e al pagamento degli oneri processuali.

 

                                  E.   Nella dichiarazione d’appello inoltrata contro tale sentenza, AP 1 – che chiedeva il suo proscioglimento – è tornato sui suoi passi relativamente all’indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP postulando il riconoscimento di un’indennità di fr. 38'691.- per spese di patrocinio (per la prima e la seconda istanza) e fr. 4’641.- per i costi della perizia da lui fatta allestire.

 

                                  F.   Con sentenza 24 ottobre 2016, la scrivente Corte ha confermato il giudizio di primo grado, ha respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP ed ha posto a carico del condannato gli oneri processuali di primo e secondo grado.

 

                                  G.   Accogliendo il ricorso inoltrato da AP 1, il TF, con sentenza 23 febbraio 2017, lo ha prosciolto dall’imputazione di denuncia mendace e, dopo avergli assegnato fr. 3'000.- per ripetibili di sede federale, ha rinviato gli atti a questa sede per il giudizio sull’indennità ex art. 429 CPP.

 

 

Considerato           

 

In diritto                   1.   Conformemente all’art. 429 cpv. 1 lett. a, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali ( vedi, sulla natura causale della responsabilità dello Stato, fra gli altri, Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2° edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 ad art. 429 CPP; GRIESSER in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori) Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG /FRANK in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), basler Kommentar , Schweizerische Strafprozessordnung, 2° edizione Basilea 2014, n. 6 ad art. 429 CPP; MINI IN: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP; JOE PITTELOUD, Code de procèdure penale suisse, Dike Verlag AG, 2012, pag. 885, nota 1340).

 

                                   2.   Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il diritto processuale penale svizzero lo Stato assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessitâ del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 5;Grieser, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3)

 

                                   3.   Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all’art. 15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.

 

                                         Sulla scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la particolaritâ del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

                                         La remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007

 

                                   4.   Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP) per analogia i principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo cui, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti importi:

 

                                         a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto

                                         b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per         l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il

                                              metodo di riproduzione;

                                         c)   fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile.

 

(cfr., fra gli altri, sentenza della Corte di appello e revisione penale, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).

 

                                   5.   L’imputato assolto può rinunciare all’indennizzo. La rinuncia deve, tuttavia, essere chiara e comprensibile. Inoltre, essa deve essere il frutto di una decisione consapevole (cioè, presa con cognizione di causa) e libera, e meglio manifestamente priva di inammissibili pressioni (cfr. Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand,2011, n. 29 ad art. 429 CPP, STF 5.6.2012 in 1b_635/2011).

Secondo la dottrina più autorevole, un’indennità alla quale si è rinunciato non può più essere fatta valere in uno stadio ulteriore della procedura (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage ad art. 429, pag. 3227 nota 31b). Dello stesso avviso la nostra massima Corte secondo la quale far valere il proprio diritto all’indennità in una fase successiva ad una rinuncia validamente espressa non è compatibile con il divieto di “venire contra factum proprium” e quello dell’abuso di diritto (cfr. STF in 1B_635/2011 consid. 3.3 e 3.4, cfr. anche CRP 60.2011.285 del 7 ottobre 2011 e dottrina ivi citata).

 

                                         La rinuncia del 30 settembre 2015

 

                                   6.   La rinuncia in questione appare conforme alla giurisprudenza (STF 5.6.2012 in 1B_635/2011) essendo senz’altro frutto di una decisione libera e consapevole. L’imputato era, già allora, patrocinato da un avvocato – che, lo si ricorda, è chiamato unicamente a tutelare gli interessi dell'imputato (cfr. art. 128 CPP) - navigato e di lunga esperienza, anche in ambito penale. Nemmeno può essere sostenuto che si trattasse di rinuncia condizionata e, quindi, non valida: l’assoluzione dell’imputato (richiamata nel testo registrato a verbale) altro non è, infatti, che il presupposto del diritto all’indennità ex art 429 CPP (senza di essa, non poteva esserci un’indennità cui rinunciare).

 

                                         Richiamate sempre la dottrina e la giurisprudenza citate, una rinuncia, validamente espressa così come lo è stato dinanzi al giudice di prime cure (cfr. verbale del dibattimento del 30 settembre 2015), non può più essere rimessa in discussione in ulteriori stadi (secondo o terzo grado) della procedura. Ne deriva, quindi, che per la procedura di primo grado AP 1 non ha diritto ad indennità ex art. 429 CPP.

 

                                         Gli onorari nei differenti gradi di giudizio

 

                                   7.   Con motivazione di appello del 29 settembre 2016 AP 1 chiedeva un indennizzo, per spese di procedura di I e II grado, pari a fr. 43'332.-, ossia fr. 38'691.- ai sensi del doc. AA (onorario avv. dott DI 1) + fr. 4'641.- ai sensi del doc. BB (onorario studio d’ingegneria __________________). La pretesa per onorario del difensore (prestazioni d’appello incluse) è stata, poi, ridotta a fr. 35'000.- con nota manoscritta del medesimo (doc. AA). 

 

                                         Nell’ambito del ricorso in materia penale al Tribunale Federale del 1. dicembre 2016, AP1 ha chiesto, a titolo di pretese ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 43'332.-.

                                         Ritenuto come egli abbia richiamato a titolo di prova per questa sua pretesa il già menzionato doc. AA (cf. ricorso in materia penale 1. dicembre 2016, pag. 44), è ovvio che il ritorno, per le due procedure cantonali, alla cifra originaria è frutto di una svista: è, infatti, proprio il documento chiamato a sostanziare la richiesta che prova che essa ammonta a fr. 35.000.- e non a fr. 38'691.-.

 

Il dispendio orario per il primo e il secondo grado di giudizio

 

                                   8.   Dalla nota di onorario prodotta (doc. AA) non risulta il numero di ore che il difensore ha consacrato alla difesa dell’imputato. Dividendo l’importo esposto per il primo e il secondo grado per la tariffa oraria usuale (fr. 280.-), risulta che il patrocinatore ha, in concreto, fatturato 114 ore di lavoro. Si tratta di un numero di ore che questa corte ritiene eccessivo, tenuto conto del fatto che il caso non presentava particolari difficoltà né in fatto né in diritto. Le imputazioni formulate nel decreto d’accusa non richiedevano, infatti, né l’approfondimento di complesse questioni giuridiche, né l’analisi di voluminosi atti d’inchiesta. Il legale, intervenuto dopo l’emanazione del decreto d’accusa, non ha nemmeno dovuto assistere il proprio cliente durante interrogatori di polizia o dinanzi al procuratore pubblico.

                                         Tenuto conto di questi limiti, ricordato che il dibattimento di primo grado è durato 3 ore e 10 minuti, e considerata una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato il dispendio orario complessivo necessario ad una ragionevole difesa va ridotto da 114 ore a 40 ore. Ore queste che, ripartite sulle due procedure cantonali (Pretura penale e Corte di appello), permettono, in ragione di 20 ore per grado di giudizio, di garantire, da parte di un avvocato sperimentato, una più che corretta, regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato.

 

                                         Per singolo grado di giudizio l’onorario ammonta, quindi, a fr. 5'600.- (fr. 280.- x 20 ore)

 

                                         prestazioni legali

 

                                         onorario

 

                                   9.   Considerata la rinuncia all’indennità per la procedura di primo grado (cfr. consid. 5 e 6), gli onorari nei singoli gradi di giudizio (cfr. consid. 7) e il dispendio orario riconosciuto (cfr. consid. 8), l’onorario (spese e IVA escluse) che questa Corte riconosce a Hirad Houshmand ex art. 429 cpv. 1 lett a CPP ammonta a fr. 5'600.-.

 

                                         Spese

 

                                10.   Le spese esposte dal patrocinatore di AP 1 (cf. doc. AA) vengono riconosciute con la sola eccezione dell’importo fatturato per l’apertura dell’incarto che va ridotto dai fr. 100.- esposti a fr. 50.-. Ne deriva che, a questo titolo, all’appellante vengono riconosciuti fr. 775.50.

 

                                         IVA

 

                                11.   L’IVA , da calcolarsi all’8% sulle prestazioni riconosciute, ammonta a fr. 510,04 (8% di 6'375.50 fr. [5'600.- + 775.50]) 

 

                                         interessi moratori

 

                                12.   Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione, in data 29 settembre 2016, dell’istanza ex art 429 cpv 1 lett a CPP (cfr. motivazione ex art. 406 cpv. 3 CPP del 29.09.2016)

 

                                         prestazioni dello studio d’ingegneria __________ SA

 

                                13.   Accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti ai fini del giudizio (Grieser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP, Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

 

                                         L’appellante ha postulato il versamento di fr. 4'641.- (Doc. BB.) per lo studio d’ingegneria __________ SA che si è occupato di rilevazioni di natura tecnica in relazione con l’incidente della circolazione all’origine del presente procedimento penale. In modo particolare, si tratta del disegno dei tracciati dei protagonisti, del cronometraggio dei percorsi, del calcolo delle distanze e della documentazione fotografica.

 

                                         Trattandosi di una perizia di parte, l’onorario della nota in esame può essere riconosciuto solo nella misura in cui il lavoro svolto dal perito sia stato rilevante ai fini del giudizio.

                                         Valutate le considerazioni che hanno portato il TF ad accogliere il ricorso e pronunciare l’assoluzione di Houshmand, questa Corte non ritiene che le prestazioni svolte dallo studio d’ingegneria __________ abbiano svolto un ruolo rilevante. Fondamentalmente, l’alta Corte ha assolto Houshmand con un ragionamento scevro da qualsivoglia constatazione di natura tecnica come quelle che lo studio d’ingegneria __________ ha potuto fornire e che risultano dalla nota di onorario del  24 settembre 2015 (cf. doc. BB). Ne segue che l’onorario del perito non può essere riconosciuto.

 

                                         conclusione

 

                                14.   In conclusione, le pretese d’indennizzo formulate da AP 1 ai sensi dell’art. 429 CPP sono ammesse, IVA inclusa, limitatamente a fr. 6'885.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 29 settembre 2016

 

                                         tasse e spese di giustizia

 

                                15.   La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 200.-. (per complessivi  fr. 800.-) sono poste a carico del qui appellante, parzialmente soccombente, in ragione di 5/6 e per il resto a carico dello Stato.

 

 

Per questi motivi

 

visti gli art.                      398 e segg, 429 e segg CPP

                                         nonché, sulle spese e ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'885.-, oltre interessi al 5% su fr. 6'885.- a partire dal 29 settembre 2016

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           600.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.           800.-

 

sono poste a carico di AP 1 in ragione di 5/6 e per il rimanente a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

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-  

                                        

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.