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Incarto n.
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Locarno 29 aprile 2019/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati |
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segretaria: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
sedente per statuire sugli appelli presentati
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AP 1
il 25 maggio 2018 da
PC 1., (AP) rappr. dall’avv. PR 1, |
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contro la sentenza emanata il 17 maggio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 5 giugno 2018) nei confronti di
IM 1, rappr. dall’avv. DI 2, |
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n. __________ dell’11 gennaio 2017, la PP ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, in data 13.05.2015 a __________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui e meglio, circolando in via __________, alla guida del veicolo __________, targato __________, a una velocità di 23-25 Km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione all’avvicinarsi all’intersezione con __________ (prioritaria), pur avendo già incrociato dei ciclisti, e pur notando dei veicoli parcheggiati che ne ostruivano la visibilità, e quindi di adattare la velocità alle circostanze con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del ciclista PC 1 (__________), urtandolo con la conseguenza che quest’ultimo riportò le lesioni attestate nella cartella medica agli atti.
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna - pena sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni - alla multa di fr. 1'000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento colpevole, con la pena detentiva di 10 giorni), al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 7'870.-.
L’ AP è stato rinviato al competente foro per le pretese di natura civile.
B. Preso atto dell’opposizione presentata il 16 gennaio 2017 dal prevenuto, il PP ha confermato ex art 356 cpv. 1 CPP il DA e, il 18 gennaio successivo, ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Dopo il dibattimento, con giudizio 17 maggio 2018, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1, gli ha assegnato un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 2'000.- ed ha posto a carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia (complessivi fr. 8'620.-).
D. Con scritti 23 e 25 maggio 2018, la PP e l’AP hanno annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale 17 maggio 2018.
Tale annuncio è stato tempestivamente confermato con dichiarazioni d’appello 6 e 25 giugno 2018, con cui la PP e l’AP hanno chiesto la conferma del DA, con conseguente annullamento dell’indennità ex art 429 CPP assegnata a IM 1.
E. Con l’accordo delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta. Nel suo allegato 15 ottobre 2018, l’AP ha ribadito le richieste già avanzate con la dichiarazione ed ha, nel contempo, postulato un indennizzo per spese e onorari (art. 433 CPP) pari a fr. 3'481.15.
La PP ha presentato il suo allegato il 24 ottobre 2018. In esso ha ribadito e ampiamente motivato – con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito – la sua richiesta di conferma del DA.
Il 26 ottobre 2018 la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di codesta Corte.
F. Il 13 novembre 2018 IM 1 ha presentato le sue osservazioni agli appelli, postulando, con la conferma della sentenza impugnata, la sua assoluzione.
Alle sue osservazoni nessuno ha replicato.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. I fatti alla base di questo procedimento sono stati ricostruiti come segue dal pretore:
“ I fatti di cui alla presente vertenza si sono realizzati all’incrocio tra via __________ e via __________ a __________ alle ore 20.20 del 13 maggio 2015.
Si tratta di una zona residenziale contraddistinta da strade bidirezionali senza la possibilità d’incrocio.
IM 1, al volante della sua autovettura, stava percorrendo la via __________ quando, giunto all’incrocio con via __________, ha urtato un bambino che, in sella alla sua bicicletta, stava immettendosi su via __________. Il ragazzo viaggiava sulla parte sinistra della sua strada, così che una volta superato l’angolo con l’incrocio, si è trovato davanti il veicolo dell’imputato (posizione AI 18 foto 2, 3, 4)”
(sentenza impugnata, consid. 1., pag 2).
In un’altra parte della sentenza, il pretore ha, poi, ancora precisato che il ciclista “proveniva in contromano” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 4).
a. I fatti così come indicati non sono contestati dal PP.
Lo sono invece dall’AP che sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, mentre si immetteva da via __________ in via __________, egli circolava sul lato destro della carreggiata e, quindi, non ha assolutamente né tagliato la curva, né viaggiato in contromano:
“ La perizia tecnica in atti (…) snatura i fatti quando pretende che il ciclista avrebbe tagliato la curva, immettendosi cioè su via __________ circolando completamente alla sua sinistra: anche le fotografie allegate alla perizia mostrano senza ombra di dubbio che una simile traiettoria era resa impraticabile dalla già ricordata presenza di due autovetture posteggiate sul lato sinistro di via __________ nel senso di marcia del ciclista: questi ha materialmente potuto utilizzare solo e soltanto l’ideale carreggiata destra della via __________” (CARP XIV, pag. 3).
Questa versione dell’AP è contestata dall’imputato che sostiene che, mentre stava transitando “più che lentamente” su via __________, “improvvisamente si vedeva dinnanzi il ciclista PC 1 che transitava tutto a sinistra della sua corsia e non sulla destra come doveva” (CARP XVIII pag. 3).
b. Per le motivazioni di cui si dirà in seguito, questo giudizio potrebbe far astrazione dall’accertamento della porzione di carreggiata (destra o sinistra) su cui il ciclista viaggiava.
Le considerazioni che seguono sono, dunque, fatte a titolo abbondanziale.
c. Va, dapprima, osservato che la precisazione secondo cui il bambino “transitava tutto a sinistra della sua corsia e non sulla destra come doveva” non compare né nel primo né nel secondo interrogatorio dell’imputato. Ciò sorprende, visto come la questione non fosse di poco conto. O, comunque, non lo fosse per lui visto che essa è il punto focale della tesi difensiva.
La tesi fa la sua apparizione soltanto al dibattimento di primo grado dove IM 1 ha detto di non essere riuscito a fermarsi in tempo perché il ragazzo “è sbucato dietro una __________ posteggiata abusivamente”, vettura cui “era proprio attaccato” tanto che “ha tagliato la curva” (verbale di interrogatorio dell’imputato, pretura penale, pag. 2).
In queste condizioni, le dichiarazioni dell’imputato non possono bastare a sorreggere l’accertamento secondo cui, davvero, il ciclista ha “tagliato la curva” poiché viaggiava spostato a sinistra.
Questo a maggior ragione se si considera anche che l’affermazione dell’imputato secondo cui l’impatto con il ciclista è avvenuto quando già la sua macchina era ferma (allegato ad AI 6, IM 1 13.05.2015, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputato, pretura penale, pag. 2) è categoricamente smentita dal perito (cfr. all. ad AI 20, pag. 36). Circostanza, questa, che non può non porre una pesantissima ipoteca sulla credibilità delle sue dichiarazioni nella misura in cui, insieme alla loro evoluzione di cui s’è appena detto, essa dimostra come IM 1 abbia dato ai fatti una lettura troppo autobenevola.
d. Nemmeno la perizia basta a sorreggere l’accertamento secondo cui il ragazzo viaggiava completamente spostato sulla sinistra, quindi in contromano.
In effetti, __________ si è limitato a dire che:
“ la bicicletta è passata dal piccolo varco rimasto aperto tra lo sbarramento ed il bordo della strada alla sua sinistra. Questo ha con ogni verosimiglianza influito sulla traiettoria tenuta dal ciclista nell’immettersi nell’intersezione” (all. ad AI 20, pag. 57).
Da quest’affermazione, non si può certamente dedurre l’accertamento secondo cui il ragazzino viaggiava completamente sulla sua sinistra.
A ciò si aggiunge quanto segue.
E’ vero che, come si evince anche dalla foto no. 6 a pag. 11 della perizia __________, il giovane ciclista è sicuramente passato, per percorrere la prima parte di via __________ in direzione di via __________, dal piccolo passaggio lasciato dallo sbarramento posato in via __________ e, quindi, forzatamente, transitando sul lato sinistro della carreggiata di quest’ultima via. Tuttavia, dalle foto no. 54 e 55 (pag. 39 e 40 della perizia __________) si evince anche che, a causa delle due vetture posteggiate, uscendo dalla strettoia, il bambino ha dovuto necessariamente spostarsi sulla sua destra. Appare, così, impossibile che lui abbia affrontato la curva per immettersi su via __________ praticamente addossato ad una di tali vetture come ha raccontato, al pretore, l’imputato. Del resto, questa ipotesi è sconfessata dalla posizione di collisione accertata dal perito (cfr immagine n. 55, pag 40) da cui si deduce che, in realtà, il ragazzino ha affrontato l’incrocio senza “tagliare la curva”: pur se non si può dire che egli viaggiasse nella zona centrale dello slargo (ben visibile sulle diverse foto in atti), ben si può accertare che egli era piuttosto lontano dalle vetture posteggiate.
2. Per il resto, sui fatti va ricordato che:
- la via __________ è una strada ubicata in un quartiere residenziale, bidirezionale senza possibilità di incrocio (è larga ca 3,50 metri) su cui vige il divieto d’accesso nelle due direzioni, con l’eccezione per servizio a domicilio, velocipedi e ciclomotori;
- la via __________, a un certo punto, interseca con via __________ cui deve precedenza;
- l’imputato (che non abita in quella via) vi circolava la sera del 13 maggio 2015 per far visita a un’amica che – stando alle sue prime dichiarazioni (all. ad AI 6, IM 1 13.05.2015, pag. 2) – abita al numero __________ di via __________ (anche se, va detto, che, al dibattimento di primo grado, ha modificato tale sua dichiarazione affermando che stava “andando a prendere una collega” che abita “oltre il luogo dell’incidente e sempre sulla via __________” [verbale di interrogatorio dell’imputato, pretura penale, pag. 1]);
- la visibilità era buona e le condizioni stradali ideali (fondo asciutto e strada pianeggiante);
- IM 1 viaggiava alla velocità compresa fra i 23/25 km/h “sia negli ultimi istanti della fase di avvicinamento che al momento della collisione” (all. ad AI 20, pag. 58);
- l’AP, nella fase di avvicinamento al punto d’urto e fino alla collisione, viaggiava alla velocità di 13-15 km/h (cfr. all. ad AI 20, pagg. 56 e 58);
- prima della collisione – avvenuta alle ore 20:20 - IM 1 aveva già incrociato dei ciclisti;
- all’imbocco di Via __________ erano posteggiate due vetture che ostacolavano la visuale di IM 1 (cfr. all. ad AI 6, IM 1 13.05.2015, pag. 3) impedendogli qualsiasi visione su Via __________, in particolare impedendogli di scorgere se un qualsiasi utente della strada (automobile, ciclista o pedone) stava per immettersi, in provenienza da tale via, su Via __________ (come detto, debitrice della precedenza).
3. Va ancora precisato che il fatto che, a causa di un cantiere (che, tuttavia, IM 1 non vedeva), parte di via __________ fosse chiusa al traffico non toglie il diritto di priorità a chi la percorreva. Il cantiere – arretrato rispetto all’inizio di via __________ - non impediva né l’accesso alla prima parte di tale via né l’uscita da via __________ su Via __________ (si veda, a questo proposito, l’immagine no. 4 a pag. 10 della perizia __________).
Ci si trova, dunque, sempre alla presenza di un incrocio, con precedenza da destra: la via __________ rimaneva creditrice della precedenza per rapporto alla via __________.
4. Va, poi, ricordata la dinamica del sinistro così come ricostruita dal perito:
“ Considerando che negli ultimi 1-2 secondi prima della collisione i protagonisti viaggiassero a velocità costante (23-25 km/h per l’automobile, rispettivamente 13/15 km/h per la bicicletta), circa 1,5 secondi prima dell’urto la vettura si trovava a 9-10 metri dal punto d’urto mentre la bicicletta distava circa 5-6 metri dallo stesso luogo.
A detta del
protagonista IM 1, egli stava circolando particolarmente spostato sulla propria
destra – e a velocità ridotta – in quanto aveva appena incrociato un altro
ciclista.
Il reciproco avvistamento in tale frangente era impedito dalla presenza dei
veicoli posteggiati. Tale turbativa permane anche quando manca un secondo alla
collisione.
La visuale reciprca tra i due protagonisti si manifesta indicativamente 0.7/0.8 secondi prima dell’urto. (…)
Quando mancano 3 secondi alla collisione, la bicicletta ha da poco superato la strettoia dovuta alla chiusura di via __________ e si sta avvicinando alla __________ posteggiata alla sua sinistra, accingendosi a girarle attorno. La sua distanza dal punto d’urto è di circa 11-12 metri ed avanza a circa 13-15 km/h.
__________ si trova nel frattempo ad una ventina di metri dal punto d’urto con un’andatura di circa 23-25 km/h.
Un secondo più tardi il ciclista si trova appaiato al fianco della __________ posteggiata e prosegue a 13-15 km/h, indicativamente a 7-8 metri dal punto d’urto.
L’automobilista nello stesso frangente si trova a 13-14 m dal punto d’urto ed avanza ancora a 23-25 km/h.
Tra i due protagonisti non sussiste visuale reciproca.
Quando manca un secondo alla collisione, la bicicletta è a 3-4 m dal punto d’urto, e si trova tra la __________ e la __________ posteggiate.
__________, nel medesimo momento, è a 6-7 m dal punto d’urto: tra i due protagnisti non c’è possibilità di reciproco avvistamento.
La possibilità di reciproco avvistamento tra i protagonisti si manifesta quando mancano 0.7-0.8 secondi alla collisione.
Il protagonista IM 1 riconosce la situazione di pericolo e reagisce. Il breve intervallo non permette all’automobilista di attivare i freni prima della collisione.
L’urto ha quindi luogo con la vettura che circola ancora a 23-25 km/h mentre la bicicletta avanza a 13-15 km/h.
L’automobilista attiva concretamente i freni solo qualche decimo di secondo dopo l’impatto, fermandosi poco più avanti (…)
Considerando un tempo di un secondo per riconoscere il pericolo e reagire, il protagonista IM 1 avrebbe potuto arrestare completamente la sua vettura prima del punto di collisione unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 13-14 km/h (…) “(all. ad AI 20 pagg. 46, 48, 50, 51, 53, 55; cfr. anche, le conclusioni peritali a pag. 58).
5. a. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Per l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. In questo contesto, l’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) precisa che il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.
Questa disposizione obbliga il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). La norma dispone anche che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CS CR, 4° ed., Basilea, 2015, ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b.).
Il disposto qui in discussione risulta infranto ove l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste ne impongono un’ulteriore riduzione (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009, consid. 3.3).
b. Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali o ordini della polizia.
La precedenza da destra costituisce una regola generale ed elementare della circolazione stradale (cfr. S. Medauer, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar ad art. 36 LCStr, nota 2, pag. 660 e DTF 102 IV 259, consid. 2). La norma viene concretizzata dall’art. 14 cpv. 1 ONC giusta la quale chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.
Dottrina e giurisprudenza hanno cristallizzato alcuni principi relativi alla precedenza da destra.
Tra questi, quello secondo cui chi è titolare del diritto di precedenza da destra lo ha in linea di principio sull’intersezione completa delle strade intersecanti (“Dem Berechtigten steht das Vortrittsrecht grundsätzlich auf der ganzen Verweigungsfläche”). In altre parole, il titolare dispone di un diritto di precedenza che si estende su tutta la carreggiata, rispettivamente larghezza, della strada con diritto di precedenza (“nicht nur auf seiner Fahrspur, sondern auf der ganzen Fahrbahn bzw. Breite der vortrittsberechtigten Strasse”) (cfr. P. Weissenberger, Art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Dike Verlag 2015, note da 32 a 35 e giurisprudenza ivi citata).
Questo principio ha, secondo la nostra massima Corte, il sopravvento su quello dell’affidamento (cfr. STF 6B_299/2011 del 1° settembre 2011, consid. 3.3).
Un altro principio, sostenuto da una lunga e costante giurisprudenza della nostra massima Corte, è quello secondo cui, negli incroci privi di visuale, chi è debitore della precedenza deve avanzare a tentoni (langsamen Hineintasten). Questa regola si applica sempre, anche nei casi in cui la visibilità di chi deve concedere la priorità è ostacolata o annullata da muri, piante, automobili, neve, ecc..: in simili casi, bisogna avanzare a tentoni, fintanto che si possa acquisire una vista chiara e libera su tutto quanto può sopraggiungere da destra. E’ in questi casi assolutamente proibito avanzare alla cieca ma occorre, in sostanza, avanzare pianissimo, a spizzichi e bocconi sino a quando si possa scorgere (e farsi scorgere da) veicoli prioritari, anticipare quanto sta per succedere e reagire di conseguenza (cfr. P. Weissenberger, Art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Dike Verlag 2015, note 40 e segg. e giurisprudenza ivi citata; STF 6B_746/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1.; 6S_457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3 e la giurisprudenza ivi citata).
6. Avuto riguardo a quest’ultimo principio, la soluzione del caso è evidente.
L’automobilista era debitore della precedenza a chi giungeva da via __________. Visto che la sua visuale su tale strada – come detto, prioritaria – era impedita, fra l’altro, dalle due vetture posteggiate, egli avrebbe dovuto, prima dell’incrocio, diminuire al massimo la sua velocità e procedere a tentoni sino al punto che gli avrebbe garantito di vedere quel che succedeva su quella via.
Il fatto che, su via __________, la velocità massima consentita era di 50 km/h è del tutto irrilevante per i motivi indicati al punto a. del considerando precedente: ritenuto la totale assenza di visuale sulla strada cui doveva la precedenza, la velocità di 23-25 km/h tenuta da IM 1 era totalmente inadeguata alle circostanze concrete.
Si fosse comportato ossequiando l’art. 36 cpv. 2 LCStr – avesse cioè adottato un avanzamento a tentoni (con una velocità massima indicata dal perito in 13/14 km/h [all. ad AI 20, pag. 58]) – IM 1 avrebbe potuto evitare di investire il giovane ciclista.
Altrettanto irrilevante è, per le ragioni indicate al punto b. del considerando precedente, la posizione del ciclista: non soltanto perché chi è creditore del diritto di precedenza lo è su tutta l’ampiezza della carreggiata e non soltanto perché il TF ha già avuto modo di precisare che, in ogni caso, questo principio è prioritario rispetto a quello dell’affidamento, ma anche perché solo chi si è comportato secondo le regole può invocare tale principio (DTF 120 IV 252, consid. 2d; 100 IV 186, consid. 3). E IM 1 non lo ha fatto, avendo egli violato crassamente il suo obbligo di procedere a tentoni, adattando di conseguenza la sua velocità.
7. Essendo chiaro che la norma che stabilisce, in caso di incrocio di due strade secondarie, la priorità da destra è una norma elementare e fondamentale della LCStr (cfr. S. Medauer, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar ad art. 36 LCStr, nota 2, pag. 660 e DTF 102 IV 259, consid. 2) e che l’altro presupposto applicativo è certamente dato (lo dimostra l’avvenuta collisione e le sue conseguenze), forza è concludere che, violandola, IM 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr) secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (sul tema, cfr Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4° edizione, Basilea 2015, ad art. 90 LCStr, no. 41; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19; DTF 119 V 241, consid. 3.d.aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a; DTF 142 IV 93 consid. 3.1; DTF 131 IV 133, consid. 3.2 e rinvii; STF dell’8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, no. 37 segg; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit. ad art. 90 LCStr, no. 4.1 e 4.3)
8. Non ne andrebbe diversamente nemmeno se si volesse valutare la fattispecie facendo astrazione dalle regole sulla precedenza nel caso di incrocio di due srade secondarie.
Il teatro dell’incidente è una zona residenziale, nella periferia di __________. Le strade percorse dai due protagonisti dell’incidente sono tipicamente strade di quartiere, che servono unicamente gli abitanti di quelle vie (vedi il divieto di accesso su via __________ di cui s’è detto e le foto in atti) e che diventano, in quel periodo dell’anno e a quell’ora, spazi di aggregazione e di gioco. Fra i giochi più praticati in quei momenti vi è la bicicletta.
Ora, quand’anche si volesse considerare (come ha fatto il pretore) che il ragazzo non ha rispettato una o più norme della circolazione, la responsabilità della collisione andrebbe, comunque, addebitata all’imputato che non ha adattato la velocità alla totale assenza di visuale sulla via che stava per incrociare, ritenuto come, nelle circostanze descritte, l’eventualità dell’uscita improvvisa di un bambino in bicicletta (o di un pedone o di bambini che corrono) non poteva dirsi imprevedibile e come, perciò, egli non potesse avvalersi del principio dell’affidamento (che, notoriamente, non può, salvo casi eccezionali, essere invocato per quanto attiene al comportamento adottato dai bambini e dalle persone anziane; cfr DTF 115 IV 239, consid. 2.; 129 IV 282 consid. 2.2 e 3.).
Ne deriva che IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole del reato che gli è stato imputato.
9. Chi commette una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La pena proposta con il DA appare pienamente rispettosa dei criteri di cui all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55, consid. 5.4) ritenuto come la colpa di IM 1 appaia, sia dal profilo oggettivo che soggettivo, come mediamente grave (cfr. STF 1C_218/2009 del 26 novembre 2009). Essa viene, perciò, confermata.
Altrettanto confermata è la sua sospensione condizionale.
Pure confermata – in applicazione del divieto di reformatio in pejus – è la determinazione del periodo di prova in due anni anche se il fatto che IM 1 ha già subito altre condanne in materia di LCStr avrebbe potuto giustificare la determinazione di un periodo di prova più lungo.
Tasse spese e indennità
10. Visto l’esito dell’appello gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 9'120.-, come pure quelli di appello per complessivi fr. 1'200.-, sono posti a carico di IM 1.
11. PC 1 ha chiesto un indennizzo per spese legali per la prima e la seconda istanza pari a fr. 3'481.15. L’importo è adeguato alle difficoltà del caso e all’impegno lavorativo profuso dal suo patrocinatore: esso viene, perciò, posto a carico (art. 433 CPP) di IM 1.
Per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 47 CPS, 82 cpv. 4, 398 e segg, 429, 433 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Gli appelli sono accolti.
Di conseguenza
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, in data 13 maggio 2015 a __________, circolando su via __________ alla guida del veicolo __________, targato __________, a una velocitâ di 23-25 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione nell’avvicinarsi all’intersezione con via __________ (prioritaria), pur avendo già incrociato dei ciclisti e nonostante la presenza di veicoli parcheggiati che ne ostruivano la visibilità, e quindi di adattare la velocità alle circostanze con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del ciclista PC 1 (__________), urtandolo e con la conseguenza che quest’ultimo riportò le lesioni attestate nella cartella medica agli atti;
1.2. IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 7'700.- (settemilasettecento);
1.2.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni;
1.3. alla multa di fr. 1'000.- (mille), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con la pena detentiva di giorni 10 (dieci).
2. La tassa e le spese di giustizia di primo grado, per complessivi fr. 9'120.- (novemilacentoventi), sono a carico di IM 1.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di IM 1.
4. IM 1 rifonderà a PC 1., quale indennizzo per le spese di patrocinio per la prima e la seconda istanza, l’importo di
fr. 3'481.15.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.