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Incarto n. |
Locarno 2 ottobre 2018/ms |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo |
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segretaria: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 giugno 2018 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 (recte: 15) giugno 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 luglio 2018) |
richiamata la dichiarazione di appello trasmessa il 28 agosto 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto, che:
- con decreto d’accusa (in seguito: DA) n. 459/2017 del 23 gennaio 2017, AP 1 (recte: AP 1) è stata dichiarata autrice colpevole di ripetuta diffamazione e coazione e ne è stata proposta la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-), nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 200.-;
- dopo l’opposizione presentata dall’accusata il 1° febbraio 2017, il DA è stato confermato dal MP e gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale dove si è tenuto, il 15 giugno 2018, il pubblico dibattimento;
- in data 15 giugno 2018 il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 (recte: AP 1) dall’imputazione di coazione, mentre l’ha riconosciuta colpevole di ripetuta diffamazione, le ha inflitto la pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 30.- (per totali fr. 750.-) e l’ha condannata al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1'100.- (con motivazione scritta);
- con scritto del 25 giugno 2018 AP 1 (recte: AP 1) ha tramesso alla Pretura penale il proprio annuncio d’appello avverso la citata pronuncia pretorile (CARP I) e, con scritto di ugual data, indirizzato al Centro Posta di __________, ha chiesto che agli invii a lei destinati venisse immediatamente applicato il fermo postale fino a nuovo avviso (doc. B allegato alla dichiarazione d’appello);
- la sentenza motivata è stata intimata alle parti il 17 luglio 2018 e ritirata da AP 1 (recte: AP 1) il 6 agosto 2018, come risulta dal track and trace dell’invio n. _________;
- il 17 luglio 2018 la Pretura penale ha trasmesso a questa Corte l’incarto 81.2017.62 completo, unitamente alla sentenza di prime cure motivata;
- AP 1 (recte: AP 1) ha tramesso a questa Corte la sua dichiarazione di appello in data 28 agosto 2018, unitamente ad uno scritto, eventualmente interpretabile, come meglio si dirà nel prosieguo, come una richiesta di restituzione del termine. In tale comunicazione, l’appellante, dopo avere annotato di essere stata ricoverata in ospedale dal 18 giugno 2018 (pag. 3), ha sostenuto di non aver potuto procedere all’invio della dichiarazione il giorno prima, vale a dire il 27 agosto 2018, non riuscendo a stampare il documento a causa di un malfunzionamento della stampante prodottosi per cause estranee alla sua volontà, con il che l’invio della dichiarazione d’appello sarebbe comunque da considerarsi tempestivo;
Considerando
in
diritto, che:
- l’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza (e meglio, del suo dispositivo), per scritto oppure oralmente con immediata registrazione di tale volontà nel verbale del dibattimento, nel caso in cui chi intende ricorrere lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP; Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., 2014, ad art. 399, n. 1, nota 2 a piè di pagina, pag. 3007; Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 1° ed., 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini, in: Commentario CPP, 1° ed., 2010, ad art. 399 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2° ed., 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927);
- la parte che ha annunciato l’appello deve, poi, confermare e precisare tale sua volontà con una dichiarazione scritta di appello che deve giungere al tribunale di secondo grado entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);
- ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta;
- la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP);
- ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP – disposizione che ha codificato la giurisprudenza precedente (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.2.) – la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
- il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo (per esempio, a seguito di una richiesta da parte del destinatario), non potendo gli accordi tra il cliente e la Posta derogare all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP;
- conseguentemente, nel caso in cui il destinatario chieda all’ufficio postale di conservare la lettera oltre il termine usuale dei sette giorni, l’invio raccomandato è reputato notificato non al momento del ritiro effettivo (quando questo avviene dopo i canonici 7 giorni) ma all’ultimo giorno del normale termine di giacenza (STF 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1; STF 6B_2398/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.5, Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32; Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, TREX 20025, p. 78);
- l’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (STF 6B_465/2012 del 12.9.2012, consid. 5.3.). Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (STF 6B_463/2014 del 18.09.2014, consid. 2.2; 6B_314/2012 del 18.02.2013, consid. 1.4.1.; Arquint, in: Basler Kommentar, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 11, pag. 577; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 7, pag. 424);
- una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne. Questa circostanza impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che esse devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate. Tale dovere procedurale sorge con l’apertura del procedimento penale e perdura durante tutto il suo svolgimento (STF 6B_463/2014 del 18.09.2014, consid. 1.1.; 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.3.1.; Schmid, StPO Praxiskommentar, 2° ed., 2013, ad art. 85 CPP, n. 9, pag. 148; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 6, pag. 423);
- giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo;
- l’art. 91 cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno. Ai sensi dell’art. 91 cpv. 2, le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Il timbro postale fonda la presunzione, confutabile, secondo cui l'invio è avvenuto quel giorno (BSK StPO I – C. Riedo, op. cit., art. 91 CPP n. 24 s.);
- ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (Riedo, in: Basler Kommentar, op. cit. ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, in: Commentario CPP, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 206);
- l'art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. L'istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).
- la possibilità della restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BSK StPO I – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 32 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 94 CPP n. 2; decisioni TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.; 1B_741/2012 del 14.1.2013 consid. 3.). La restituzione del termine è concessa quando sussistono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 94 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 2);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno stato di malattia costituisce un impedimento atto a concedere la restituzione di un termine se – e fintanto che – rende impossibile qualsiasi azione volta al rispetto di un termine (sentenza TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.; DTF 119 II 86 consid. 2.; 112 V 255 consid. 2a). La malattia dev'essere tale da impedire all'interessato di agire entro il termine in questione di persona e, pure, di delegare tale azione ad una terza persona. Di conseguenza, l'impedimento dura solamente finché l'interessato, a causa del suo stato di salute fisica o psichica, non è in grado di compiere l'atto giuridico né di persona, né di delegarlo ad un terzo (sentenza TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.);
nel caso concreto, considerato che:
- secondo i principi enunciati in precedenza (in particolare, per l’irrilevanza di accordi particolari fra il destinatario e La Posta, vedi STF 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; DTF 134 V 49, consid. 4; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1; STF 6B_2398/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.5, Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32; Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, TREX 20025, p. 78), il termine di venti giorni per presentare a questa Corte la dichiarazione di appello contro il giudizio 18 (recte:15) giugno 2018 ha iniziato a decorrere il 25 luglio 2018 (cioè, 7 giorni dopo, vale a dire l’ultimo giorno di giacenza utile della raccomandata) ed è venuto a scadenza il 14 agosto successivo.
- la dichiarazione di appello è stata consegnata alla posta il 28 agosto 2018 (cfr. tracciamento track and trace dell’invio n. ____________ R Svizzera, che documenta l’avvenuta consegna della raccomandata all’ufficio postale di __________ in tale data): pertanto, essa è stata presentata tardivamente;
- volendo considerare quella indicata alle pagine 3 della dichiarazione di appello 24/28 agosto 2018 come una richiesta di restituzione del termine, essa andrebbe, comunque, respinta, ritenuto, da un lato, che AP 1 (recte: AP 1) non ha prodotto alcun documento atto a sostanziare, non tanto (o non solo) la pretesa ospedalizzazione e la sua durata, quanto la gravità del suo stato di salute e considerato, dall’altro, che il malfunzionamento della stampante non è, all’evidenza, circostanza atta a costituire valido impedimento ai sensi dell’art 94 CPP;
Per questi motivi,
visti gli art. 82, 84 cpv. 3, 85, 87, 89 segg., 90 cpv. 1, 91 cpv. 1, 93, 94, 399, 351 cpv. 3, 403 cpv. 2 e 3 CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 500.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.