Incarto n.
17.2018.48

Locarno

31 agosto 2018/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo

 

segretario:

Mattia Cogliati, vicecancelliere

 

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata il 20 gennaio 2018 da

 

 

 AP 1

 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 dicembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 7 febbraio 2018)

 

 

e ora chiamata a decidere in merito alla tempestività dell’avvio della procedura

 

esaminati gli atti;     

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con DA 4308/2016, del 19 settembre 2016, il PP PP 1 ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di ripetuta diffamazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (pena questa sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni), al pagamento della multa di fr. 200.- nonché delle tasse e spese giudiziarie.

                                         Dopo l’opposizione presentata dall’accusata il 26 settembre 2016, il DA è stato confermato dal PP (art 356 cpv. 1 CPP) e gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale dove si è tenuto, il 18 dicembre 2017, il pubblico dibattimento.

                                         Al termine della discussione, il giudice ha comunicato di non poter deliberare immediatamente. Le parti - cui il giudice aveva prospettato una nuova convocazione - hanno rinunciato alla comunicazione in pubblico dibattimento del dispositivo della sentenza.

                                         Il giudice li ha, quindi, informati che il dispositivo sarebbe stato loro notificato per iscritto dopo la deliberazione (verb. dib. di primo grado, pag. 4).

 

                                  B.   Il 21 dicembre 2017, __________, coniuge dell’appellante, ha presentato a questa Corte uno scritto in cui contestava la modalità di comunicazione del dispositivo della sentenza non ancora emesso, intitolando tale scritto con: “Oggetto: appello all’incarto 81.2016.538 (…)”.

 

                                  C.   Il dispositivo del giudizio di primo grado - con cui AP 1 è stata dichiarata autrice colpevole di ripetuta diffamazione e condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della multa di fr. 300.- nonché delle tasse e spese giudiziarie - è stato intimato alle parti il 29 dicembre 2017 (sentenza impugnata, dispositivo punti 1 e 2, pag. 3).

 

                                  D.   Con scritto 20 gennaio 2018, AP 1 ha comunicato a questa Corte la sua intenzione di impugnare il giudizio pretorile (CARP, doc. I).

 

                                  E.   La sentenza motivata è stata intimata alle parti il 7 febbraio 2018 e notificata a AP 1 il 10 febbraio 2018 (Pretura penale, doc. 36).

 

                                  F.   Il 26 febbraio 2018, la Pretura penale ha trasmesso a questa Corte l’incarto completo.

 

                                  G.   Il 19 aprile 2018, questa Corte, in applicazione dell’art. 403 cpv. 2 CPP, ha intimato lo scritto 20 gennaio 2018 al PP, agli accusatori privati e alla Pretura penale, fissando loro un termine per esprimersi sulla tempestività dell’avvio della procedura d’appello e, quindi, sull’entrata nel merito dell’impugnativa (CARP, doc. III).

 

                                  H.   Con scritti del 23 aprile 2018, il PP, il Pretore e un AP hanno, in sostanza, sostenuto l’intempestività dell’avvio della procedura d’appello e chiesto che il gravame venga dichiarato irricevibile (CARP, doc. IV-VI).

 

                                    I.   Le prese di posizione di cui sopra sono state intimate, per eventuali osservazioni, a AP 1 che, dopo avere chiesto e ottenuto una proroga del termine che le era stato impartito, ha reagito con lo scritto 20 luglio 2018 che, come si vedrà, non ha il pregio della chiarezza (CARP, doc. VIII e XI).

 

Considerando

 

in diritto:                    

                                   1.   L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza (e meglio, del suo dispositivo), per scritto oppure oralmente con immediata registrazione di tale volontà nel verbale del dibattimento, nel caso in cui chi intende ricorrere lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP; Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., 2014, ad art. 399, n. 1, nota 2 a piè di pagina, pag. 3007; Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 1° ed., 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini, in: Commentario CPP, 1° ed., 2010, ad art. 399 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2° ed., 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).

                                         La parte che ha annunciato l’appello deve, poi, confermare e precisare tale sua volontà con una dichiarazione scritta di appello che deve giungere al tribunale di secondo grado entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cpv. 3).

                                         Il Tribunale federale, in DTF 138 IV 157 (che ha confermato la decisione 6B_444/2011 del 20.10.2011), ha, poi, precisato che, qualora il giudice proceda direttamente alla notificazione della sentenza motivata – ovvero, rinunci a comunicare precedentemente, oralmente o per scritto, il suo dispositivo - l'annuncio di appello giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP diventa superfluo. In questo caso, è sufficiente presentare dichiarazione di appello davanti alla giurisdizione di appello entro il termine di venti giorni (e non di dieci come all'art. 399 cpv. 1 CPP; DTF 138 IV 157 consid. 2.2.) dalla notifica della sentenza.

 

                                   2.   Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa (art. 84 cpv. 1 CPP). Il cpv. 3 di detto disposto precisa che, se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica il suo giudizio in un nuovo dibattimento. Tuttavia, le parti possono rinunciare alla comunicazione pubblica del dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 3 CPP): in questo caso, la notifica del dispositivo alle parti avviene nelle modalità indicate all’art. 85 CPP (Schmid, op. cit., 2° ed. 2013, ad art. 84 n. 4, pag. 146; Macaluso/Toffel, Commentaire romand, op. cit., 1°ed. 2011, ad. art. 84 n. 12 segg. pag. 307 seg.).

 

                               2.1.   In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta.

                                         La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP - disposizione che ha codificato la giurisprudenza precedente (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.2.) - la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

 

                               2.3.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo (per esempio, a seguito di una richiesta da parte del destinatario): gli accordi tra il cliente e la Posta non possono, quindi, derogare all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP.

                                         Conseguentemente, nel caso in cui il destinatario chieda all’ufficio postale di conservare la lettera oltre il termine usuale dei 7 giorni, l’invio raccomandato è reputato notificato non al momento del ritiro effettivo ma all’ultimo giorno del normale termine di giacenza (STF 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; STF 6B_2398/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Una persona deve inoltre attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne: questa circostanza impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che esse devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate. Questo dovere procedurale sorge con l’apertura del procedimento penale e perdura durante tutto il suo svolgimento (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.3.1.; Schmid, StPO Praxiskommentar, 2° ed., 2013, ad art. 85 CPP, n. 9, pag. 148; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 6, pag. 423).

 

                               2.5.   Infine, l’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (STF 6B_465/2012 del 12.9.2012, consid. 5.3.). Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (STF 6B_463/2014 del 18.09.2014, consid. 2.2, STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.4.1.; Arquint, in: Basler Kommentar, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 11, pag. 577; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 7, pag. 424).

 

                                   3.   Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

                                         L’art. 91 cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno.

                                         Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (Riedo, in: Basler Kommentar, op. cit. ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, in: Commentario CPP, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 206).

 

                                         nel caso concreto

 

                                   4.   Lo scritto del 21 dicembre 2017 di __________ (coniuge dell’appellante) non è stato considerato da questa Corte quale annuncio d’appello, sia (e principalmente) perché prematuro – posto che il giudice di prime cure non aveva ancora deliberato - sia perché __________ – in assenza di una valida procura - non poteva validamente rappresentare la moglie.

 

                                   5.   Come visto, il 29 dicembre 2017 la Pretura penale ha intimato alle parti il (solo) dispositivo della sentenza (senza le motivazioni).

                                         Ritenuto come si possa prescindere dall’annuncio d’appello solo ed unicamente nel caso in cui il giudice di prime cure intimi direttamente la sentenza già motivata (DTF 138 IV 157, consid. 2) e che ciò non è avvenuto in concreto, lo scritto del 20 gennaio deve essere interpretato quale annuncio di appello (benché indirizzato all’autorità sbagliata).

                                         Esso può, dunque, essere ritenuto tempestivo unicamente se presentato entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza.

 

                                   6.   Secondo il www.posta.ch/trackandtrace informazioni inerenti al recapito n. 98.41.902926.00319241 R Svizzera, il dispositivo del giudizio di primo grado è stato spedito venerdì 29 dicembre 2017. Martedì 2 gennaio 2018, l’ufficio postale ha avvisato AP 1 della raccomandata con scadenza al 9 gennaio 2018. Nonostante lunedì 8 gennaio 2018 l’insorgente abbia chiesto e ottenuto il prolungamento del termine di ritiro fino al 3 marzo 2018, la raccomandata è stata ritirata sabato 13 gennaio 2018.

 

                                   7.   Considerata la giurisprudenza sopra indicata (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa) il termine di dieci giorni per presentare l’annuncio di appello contro il giudizio 29 dicembre 2017 ha iniziato a decorrere il 9 gennaio 2018, cioè l’ultimo giorno di giacenza utile della raccomandata. Il termine è, pertanto, scaduto il 19 gennaio 2018.

 

                                   8.   Che l’annuncio di appello sia stato consegnato alla posta il 20 gennaio 2018 è confermato sia dalla stessa insorgente sia dal tracciamento www.posta.ch/trackandtrace (informazioni inerenti al recapito n. 98.00.991701.00360189 R Svizzera) che documenta la consegna della raccomandata all’ufficio postale di __________ il sabato 20 gennaio 2018. L’annuncio di appello è, pertanto, tardivo.

 

                                   9.   Nello scritto 18 giugno 2018 e, poi, nelle osservazioni del 20 luglio 2018, __________ ha, fra l’altro, citato l’art. 94 CPP. Quand’anche si volesse ritenere che, con il riferimento a tale disposto, ella volesse presentare un’istanza di restituzione dei termini (ex art 94 CPP), essa andrebbe, comunque, dichiarata irricevibile nella misura in cui, pur applicando la massima diligenza nella lettura, non si riesce a scorgere, nelle confuse argomentazioni sviluppate dalla scrivente, quale sia il motivo che le avrebbe impedito di rispettare il termine per l’annuncio d’appello (sull’obbligo di motivazione come condizione formale per l’entrata in materia dellistanza: STF 6B_1074/2015 del 19 novembre 2015, consid. 3.1.1; STF 6B_722/2014 del 17 dicembre 2014, consid. 2.1; Riedo, in: Basler Kommentar, op.cit., 2° ed. 2014, ad art. 94 CPP, n. 68, pag. 639; Stoll, in: Commentaire romand, op. cit., 1° ed., 2011, ad art. 94, n. 12, pag. 345).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      82, 84 cpv. 3, 85, 87, 89 segg., 90 cpv. 1, 91 cpv. 1, 93, 94, 399, 351 cpv. 3, 403 cpv. 2 e 3 CPP;

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   L’appello di AP 1 del 20 gennaio 2018 è inammissibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           300.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.           500.-

 

sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.