AP 1

 

 

Incarto n.
17.2019.194+208

Locarno

26 aprile 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

 

segretaria:

Camilla Robotti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 maggio 2019 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 maggio 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29 luglio 2019)

 

richiamata la dichiarazione di appello 16 agosto 2019;

 

Esaminati gli atti,

ritenuto in fatto che:

 

                                  A.   Il 25 ottobre 2017 __________, madre dell’AP ed ex moglie dell’imputato, ha sporto querela - in nome e per conto della figlia, PC 1(8 febbraio 2001) - nei confronti di AP 1 affermando che, il 15 luglio 2017, questi aveva aggredito fisicamente la figlia “strattonandola al gomito sx e trascinandola di peso presso il suo domicilio a __________”.

 

                                   a.   Sentita dalla polizia, dopo avere precisato che il padre “sino a quest’anno non mi aveva mai messo le mani addosso” ma che era solito aggredirla verbalmente con epiteti del tipo “sei una fallita, sei una puttana, sei una drogata, non farai mai niente nella tua vita” (cfr. VI AP allegato ad AI 4, pag. 2), PC 1 ha confermato che, a seguito di un’accesa discussione, lui l’aveva aggredita fisicamente come indicato nella querela. Ha, poi, riferito di un precedente episodio di violenza, situato nel mese di gennaio 2017, quando, al termine di un diverbio, il padre le aveva afferrato entrambi i polsi e bloccato le braccia contro il muro.

 

                                  b.   Sentito dagli inquirenti il 9 febbraio 2018, l’imputato ha, sin da subito, negato ogni addebito specificando che:

 

“Mi sembra di essere un padre normale che per quattordici anni si è preoccupato di accudire la propria figlia regolarmente per più giorni la settimana insegnandole molte cose e dandogli il mio affetto. Non escludo che in determinate circostanze, come penso tutti i genitori, sia stato necessario utilizzare metodi più energici ma che non hanno mai leso mia figlia. Il tono di voce forse l’ho alzato, ma mai le mani nemmeno una sculacciata o una sberla” (cfr. verbale interrogatorio imputato allegato ad AI 4).

 

                                  B.   Senza procedere ad ulteriori atti di inchiesta, il PP ha emanato, il 16 maggio 2018, il DA1867/2018 con cui ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

 

                                   1.   vie di fatto, ripetute

 

                                 1.1   per avere, nel mese di gennaio 2017, a __________, presso il proprio domicilio, afferrandola per i polsi e costringendola contro il muro, commesso vie di fatto nei confronti della figlia PC 1;

 

                                 1.2   per avere, il 15 luglio 2017, a __________, all’interno della propria autovettura, afferrandola per il collo della maglietta, strattonandola con forza, facendola così urtare con il busto contro il volante e afferrandola nuovamente per il braccio sinistro, una volta usciti dal veicolo, sollevandola dal suolo e spingendola in avanti, commesso vie di fatto nei confronti della figlia PC 1;

 

                                   2.   ingiuria, ripetuta

 

                                 2.1   per avere, nel mese di gennaio 2017, a __________, presso il proprio domicilio, offeso l’onore della figlia PC 1, tacciandola di “puttana” e “drogata”;

 

                                 2.2   per avere, il 15 luglio 2017, a __________, offeso l’onore della figlia PC 1, tacciandola di “puttana”

 

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 270.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.- nonché al pagamento di tassa e spese giudiziarie.

 

                                  C.   Svolto il dibattimento e stralciata l’imputazione di ingiuria ripetuta per intempestività della querela, con sentenza 14 maggio 2019, il pretore ha, invece, dichiarato AP 1 autore colpevole di vie di fatto ripetute per i due episodi di cui al DA citato e l’ha condannato, oltre che al pagamento di tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 1’400, alla multa di fr. 300.-.

 

                                  D.   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia pretorile, ha precisato, con dichiarazione d’appello 16 agosto 2019, di impugnare l’intera sentenza chiedendo:

-  il suo proscioglimento;

-  l’attribuzione degli oneri processuali allo Stato;

-  il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv.1 lett. a CPP per le spese di patrocinio sostenute.

 

                                  E.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, con decisione 13 gennaio 2021, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta.

 

                                  F.   Con scritto 29 gennaio 2021, l’AP ha chiesto la sospensione della querela e del relativo procedimento penale.

 

                                  G.   Con motivazione scritta 22 febbraio 2021, l’appellante si è limitato a ribadire le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello ed ha quantificato l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali di secondo grado in fr. 300.-.

Con scritti 26 febbraio, rispettivamente 3 marzo 2021, il PP e il pretore hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.

L’AP ha, invece, lasciato scorrere infruttuoso il termine impartito.

 

                                  H.   Con scritto 30 marzo 2021 l’appellante si è associato all’AP nella richiesta di sospensione del procedimento.

 

Considerato

in diritto che:

 

                                   1.   Per l’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

Per il cpv. 2 lett a di detto disposto, tuttavia, il perseguimento dell’autore avviene d’ufficio quando egli ha agito reiteratamente contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura.

 

                                   a.   Perché il reato di vie di fatto sia perseguibile d’ufficio ex art. 126 cpv. 2 lett a è, dunque, necessario, non solo che l’autore abbia agito contro una persona di cui aveva la custodia o doveva avere cura, ma anche che egli abbia agito reiteratamente (art. 126 cpv. 2 lett. a CP).

L’autore agisce in modo reiterato quando egli allunga le mani più volte sulla stessa vittima, dimostrando una certa abitudine a commettere in suo danno delle vie di fatto (cfr FF 1985 II 1021 e seg, in part. pag. 1045 ss. in cui si spiega che con l’introduzione di questa norma il legislatore ha voluto proibire i metodi educativi fondati sulla violenza).

 

                                   2.   In concreto, il DA imputa a AP 1 due episodi di vie di fatto: uno avvenuto nel gennaio 2017 e l’altro il 15 luglio dello stesso anno.

 

                                   a.   Il pretore ha ritenuto che vi è reiterazione ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 lett. a CP sulla scorta delle seguenti considerazioni:

 

“ (…) ripetuto” può essere considerato l’agire dell’autore già a partire da due casi indipendenti uno dall’altro (Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3a ed. ad art. 126, N. 8), nella misura in cui i due avvenimenti avvengano entro breve termine.

Nel caso concreto si tratta di due episodi ripetutisi nel giro di pochi mesi uno dall’altro, nei confronti di una figlia adolescente che non viveva stabilmente con il padre, salvo per l’esercizio dei diritti di visita (quello di luglio 2017 sarebbe stato il secondo soggiorno prolungato di PC 1 presso l’imputato, dopo quello di inizio anno), ciò che è sufficiente, richiamata la suddetta dottrina, a ritenere l’applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. a CP, ritenuto come tali episodi denotino una certa propensione dell’imputato di passare all’atto in caso di conflitto. Non sembra infatti essere un caso che PC 1 abbia poi intrapreso un percorso di presa a carico psicologica principalmente a causa delle difficoltà relazionali con il padre, acutizzatesi nel luglio 2017 (cfr. scritto 26.3.2019 della psicologa e psicoterapeuta __________), e di cui si ha pure qualche traccia nelle dichiarazioni scritte di alcuni ex docenti di PC 1 (doc. dib. 19, 20 e 21). E ciò indipendentemente dal fatto che dalle fotografie (doc. dib. 18) e agli occhi di (alcuni) terzi egli appaia come un padre giusto e premuroso e come persona tranquilla, seria e affidabile (cfr. dichiarazioni scritte di cui ai doc. dib. 4, 6 e 17 prodotte dall’imputato, le quali, confrontate con il doc. dib. 3, sembrano invero tutte scaturite dalla medesima penna o, meglio, stampante).” (sentenza impugnata, consid 13, pag. 10)

 

                                  b.   Va, innanzitutto, osservato che, oltre a Trechsel, altri autori si sono pronunciati sul tema: per alcuni numerosi colpi, sistematici, sono sufficienti se inferti in poche ore o giorni (DONATSCH, Strafrecht III, 10a ed. 2013, no. 58 ad art. 126 CP, ROTH/KESHELAV, Basler Kommentar, 4 ed. 2018, no. 9 ad art. 126 CP); per altri l’art. 126 cpv. 2 lett. a CP è applicabile quando le vie di fatto inferte più volte sulla stessa vittima, non solo denotano una certa abitudine dell’autore alla violenza, ma sono anche suscettibili di arrecare un danno alla salute del bambino (HURTADO POZO, Droit Pénal, Partie spéciale I, 2009, no. 551 e ss. ad art. 126 CP); per altri, è necessario, invece, che l’autore agisca spesso ritenuto che, in quest’ottica, due episodi non sono sufficienti (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a ed., 2010, no. 22 ad art. 126 CP; Petit commentaire, Code pénal, Helbling Lichtenhahm, 2012, no. 13 ad art. 126 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7a ed. 2010, no. 53 ad art. 126 CP).

 

                                   c.   Il TF non ha ancora avuto modo di precisare se il cpv. 2 dell’art. 126 CP è applicabile soltanto a partire da un certo numero di episodi. In DTF 129 IV 216 (consid. 3.2), ne ha protetto l’applicazione in un caso in cui l’autore aveva colpito i bambini (anche con dei calci) una decina di volte nell’arco di 3 anni e, in più, aveva l’abitudine di tirare loro le orecchie: in queste condizioni – ha specificato l’Alta Corte – non si può più parlare di atti occasionali ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CP ma si è, invece, confrontati con un sistema educativo fondato sulla violenza fisica che impone l’applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett a CP. In un’altra sentenza, il TF ha ritenuto integrata la forma qualificata del reato di vie di fatto poiché, nonostante il numero delle vie di fatto non fosse stato accertato e nemmeno fosse stata precisata la loro contestualizzazione temporale, era chiaro che non si trattava di atti occasionali ma di punizioni corporali regolari e che l’autore era “un uomo rigido, il cui metodo educativo si basa sulla violenza” (STF 6S.273/2004 del 24 settembre 2004, consid. 2.2). In estrema sintesi, dunque, dalla giurisprudenza federale si evince che l'azione penale va esercitata d’ufficio quando le circostanze indicano che le vie di fatto non sono episodi occasionali ma, al contrario, che l’autore fa della violenza fisica un metodo educativo o quando la punizione corporale è umiliante (ad es. calci, pugni o tirate regolari delle orecchie; cfr DTF 129 IV 216; ROTH/KESHELAV, Basler Kommentar, 4 ed. 2018, no. 9 ad art. 126 CP).

 

                                   3.   In concreto, agli atti non vi sono elementi che permettano di considerare che AP 1 abbia, con la figlia, applicato un metodo educativo basato sulla violenza poiché a ciò non possono bastare, quand’anche fossero ammessi o accertati, i due episodi descritti nel DA. Non soltanto perché fra essi vi è, comunque, un lasso di tempo di 6/7 mesi, ma piuttosto perché, per ammissione della stessa figlia (che conferma le dichiarazioni del padre), in precedenza, cioè prima del gennaio 2017, l’appellante non aveva mai alzato le mani su di lei e perché, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, anche dopo gennaio 2017, i rapporti fra padre e figlia sembrano essere rimasti moderatamente buoni (avuto riguardo, in particolare, alla generale conflittualità dei rapporti fra genitori e figli adolescenti) tanto è vero che, sempre nel 2017, la figlia ha vissuto con il padre per alcuni mesi e in seguito, anche dopo il rientro a casa dalla madre, ha continuato a vedere il padre “con una certa frequenza” (cfr verbale di audizione AP 1 14 maggio 2019 dib. PrPen pag. 1 e 2; verbale di audizione PC 1 14 maggio 2019 dib. PrPen. pag. 2; doc. PrPen 12 in cui la psicologa, pur parlando di un rapporto conflittuale fra padre e figlia, dice che, nel gennaio 2017, la ragazza ha lasciato la casa della madre per andare a vivere con il padre “per poter frequentare più liberamente il suo ragazzo di allora”).

Quel che si desume dagli atti è, invece, che quel che, per ipotesi accusatoria, è accaduto (si ricorda che l’appellante ammette solo di avere trattenuto per la manica la figlia ma nega recisamente di avere alzato le mani su di lei) è consistito in due episodi isolati, in cui il padre ha perso le staffe nel corso di accese discussioni con la figlia adolescente e che vanno, perciò, considerati come eventi occasionali.

Ne consegue che, in applicazione dei principi indicati ai considerandi precedenti, mancando il presupposto della reiterazione, l’art. 126 cpv. 2 lett. a CP è inapplicabile.

 

                                   4.   Le vie di fatto imputate all’appellante, se accertate così come descritte nel DA, rileverebbero, perciò, dall’art. 126 cpv. 1 CP e sarebbero, quindi, perseguibili soltanto a querela di parte.

 

                                   a.   L’art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque è stato leso può chiedere, nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’identità dell’autore del reato (art. 31 CP), che l’autore sia punito. La legittimazione a sporgere querela appartiene alla parte lesa e, se quest’ultima non ha l’esercizio dei diritti civili, al suo rappresentante legale (art. 30 cpv. 2 CP). Il cpv. 3 del medesimo articolo precisa che la persona lesa minorenne può presentare querela personalmente solo se è capace di discernimento.

 

                                  b.   In concreto, per l’episodio di gennaio 2017 l’AP non ha sporto querela nei confronti dell’appellante entro il termine perentorio di legge mentre la querela sporta il 25 ottobre 2017 per l’episodio del 15 luglio 2017 è tardiva poiché il termine di 3 mesi previsto dall’art. 31 CP è venuto a scadere il 15 ottobre 2017.

 

                                   c.   Per i reati perseguibili a querela di parte, una querela valida costituisce un presupposto processuale dell’azione penale (art. 303 cpv. 1 CPP per la procedura preliminare) che deve essere verificato d’ufficio in ogni stadio del procedimento (art. 329 cpv. 1 lett. c CPP per il procedimento dibattimentale di primo grado e art. 403 cpv. 1 lett. c CPP per la procedura d’appello; DTF 129 IV 305, consid. 4.2.3; STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP del 22 febbraio 2010, inc. 17.2009.30; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra Zurigo Basilea 2006, § 999, pag. 641; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 2. ed 2013 § 318, pag. 119; EUGSTER, in Basler Kommentar, Scheweizerische Strafprozessordung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).

 

                                   d.   Accertata l’assenza del presupposto processuale della querela – e considerato, peraltro, che, essendo ampiamente decorso il termine ex art. 31 CP, a tale assenza non potrebbe, comunque, più essere posto rimedio - in applicazione del combinato disposto degli art. 403 cpv. 1 lett. c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, la sentenza di primo grado deve essere annullata ed il procedimento nei confronti dell’appellante abbandonato, ciò che, ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, comporta il suo proscioglimento (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 ed. 2017, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 667-669; STEPHENSON/ ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 329 CPP, n. 13, pag. 2271).

 

                                   5.   Ciò ritenuto, la richiesta di sospensione formulata dall’AP e, poi, condivisa dall’imputato risulta essere priva di oggetto. Infatti, accertata la tardività della querela e la conseguente mancanza dell’indispensabile presupposto processuale, non vi è – concretamente - un procedimento che possa essere sospeso.

 

Indennità e spese

 

                                   6.   Sui presupposti applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013.

 

                                   a.   Per il procedimento di primo grado l’appellante ha prodotto la nota d’onorario del 2 aprile 2019 in cui il suo difensore di fiducia espone complessivi fr. 2'667.75 (composti da fr. 2'418.40 di onorario, fr. 58.60 di spese e fr. 190.75 di IVA). L’importo appare adeguato alla natura del caso ed al lavoro svolto e viene pertanto integralmente approvato.

 

                                  b.   Più che adeguata appare la richiesta formulata a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali per la procedura d’appello: essa è, quindi, approvata.

 

                                   7.   Gli oneri processuali di primo e di secondo grado sono posti integralmente a carico dello Stato.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art.                      31, 126 CP; 80 segg, 84, 329, 379 segg, 398 segg., 403, 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello è accolto.

Di conseguenza,

 

                                   1.   Il procedimento nei confronti di AP 1 è abbandonato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di primo grado per complessivi fr. 1'400.- sono posti integralmente a carico dello Stato.

 

                                   3.   A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado lo Stato della Repubblica e Canton Ticino verserà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 2'667.75.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'200.-

 

sono posti integralmente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 300.- quale indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il procedimento d’appello.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

 

 

Per la Corte d’appello e revisione penale

 

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.