Incarto n.
17.2019.307

Locarno

19 luglio 2021/sm

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

 

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

 

 

per statuire nella procedura di appello avviata con annuncio datato 12 febbraio 2018 da

 

 

IM1

 

rappr. dall'avv. DI1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 febbraio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 novembre 2019)

 

richiamata la dichiarazione di appello del 3 dicembre 2019;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto:

 

                                  A.   Il 29 maggio 2014 alle ore 15:01 l’automobile di marca Mercedes-Benz targata _____ appartenente a R è stata fotografata dall’apparecchio radar (fisso) situato sull’autostrada A2 a Bellinzona/Carasso, mentre circolava in direzione nord, alla velocità di 167 km/h (già dedotto il margine di tolleranza, la velocità constatata dal radar essendo stata di 174 km/h). Il limite consentito in quel tratto era di 120 km/h.

 

                                  B.   Il 28 ottobre 2014 la polizia cantonale ticinese, evidenziando di non ottenere risposte da R circa l’identità del conducente “nonostante le diverse richieste” (AI 1), si è rivolta a quella del cantone di Berna, in cui R è domiciliato, affinché lo interrogasse circa la persona alla guida al momento del ricordato rilIM1mento radar.

 

Con una breve nota scritta del 1° dicembre 2014 la polizia cantonale bernese ha informato quella ticinese di essere riuscita a contattare R, il quale ha riferito che quel giorno alla guida della Mercedes-Benz vi era la cugina di sua moglie, di nome I, domiciliata nella Repubblica Ceca. La conducente – si legge ancora nella nota in cui vengono riferite le parole di R – si è anche resa conto di essere stata presa dal radar. Letteralmente sul punto:

 

                                         “Herr R konnte kontaktiert werden und gab an, dass die Cousine seiner Frau an diesem Tag gefahren sei. Diese sei sich auch bewusst, dass sie vom Radargerät erfasst wurde.”

 

La nota della polizia cantonale bernese riferisce altresì che R si è detto disposto a pagare la multa, recuperandone poi l’importo per l’appunto dalla cugina della moglie.

 

                                  C.   Il 7 gennaio 2015 la polizia cantonale ticinese si è nuovamente rivolta a quella bernese. Evidenziando che dalle fotografie scattate dal radar risulterebbe chiaramente che alla guida vi sarebbe stato un uomo, la polizia ticinese ha chiesto a quella bernese di convocare R e di allestire un verbale del suo interrogatorio, tanto più che alla domanda circa l’identità del conducente rivoltagli dalla polizia ticinese, R avIM1 nel frattempo risposto il 22 dicembre 2014, indicando che i conducenti del veicolo al momento dell’infrazione potIM1no essere o I o la moglie IM1.

 

                                  D.   R è stato interrogato dalla polizia cantonale bernese il 12 febbraio 2015. Ha inizialmente dichiarato di non ricordarsi più la data precisa dell’infrazione, dando comunque atto che la Mercedes-Benz è di sua proprietà e che è lui la persona che guida più di frequente quel veicolo. R ha nuovamente affermato di non essere stato alla guida quel giorno siccome si trovava nella sua casa di vacanza in Val di Blenio, intento a preparare la sua festa di compleanno. Ha soggiunto che la mattina del 29 maggio 2014 sua moglie ha portato il veicolo da _____ (dove si trova la casa di vacanza) ad Acquarossa, per poi consegnarla a I. Richiesto di indicare il percorso effettuato dalla cugina della moglie, ha risposto che è andata a Lugano ma di non sapere più l’esatto percorso. Circa il compito di I quel giorno (“Welche Aufgabe hatte Frau I an diesem Tag?”), R ha indicato che lei e la propria figlia S si occupavano dell’acquisto del regalo per il compleanno dello stesso R. Confrontato con le fotografie scattate dal radar, R ha indicato che a suo avviso non sono chiare e di sapere semplicemente che quel giorno l’automobile è stata guidata o da sua moglie IM1 o dalla cugina di quest’ultima. Quanto al motivo del superamento del limite di velocità, R ha evidenziato che il veicolo dispone di un motore potente.

 

                                  E.   Il 27 aprile 2015 (AI 3) il procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di R per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, imputandogli di essere stato lui alla guida del veicolo Mercedes-Benz e proponendone la condanna alla pena di 45 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna, per complessivi fr. 6'300.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'000.-.

Il 4 maggio 2015 (AI 4) R si è opposto al decreto di accusa, che il procuratore pubblico ha confermato il 5 maggio 2015 (AI 5), trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il dibattimento che si è tenuto il 26 luglio 2016.

 

                                  F.   Statuendo quello stesso giorno, l’istanza precedente ha prosciolto R dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti del 29 maggio 2014 di cui al decreto di accusa del 27 aprile 2015. Il giudizio è passato in giudicato.

 

Durante l’interrogatorio dibattimentale in Pretura del 26 luglio 2016, R ha affermato che, quando gli era stato chiesto di indicare chi fosse stato alla guida del suo veicolo il 29 maggio 2014, avIM1 subito risposto indicando sia il nome della propria moglie sia quello della cugina di quest’ultima.

Con riferimento al periodo di fine maggio 2014, così si è poi espresso:

 

                                         “In quei giorni, non ricordo bene esattamente quando, un giorno mia moglie e un altro giorno sua cugina I, hanno preso la mia macchina e sono andate al Fox Town, se non sbaglio, per comprarmi un regalo.

                                         Ricordo che hanno dovuto tornare la seconda volta, perché c’era qualcosa che mancava, o qualcosa del genere. Penso che in entrambe le occasioni ci fosse anche S. A dir la verità, io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando ho guardato bene le foto del radar. Non ricordo se le due donne sono andate una la prima volta e l’altra la seconda volta, o se sono andate insieme. Io sono rimasto a _____ a preparare per la festa per il mio compleanno, che come detto ho festeggiato con un altro amico. In quel periodo nella mia famiglia abbiamo comunque tanti compleanni. Non ricordo più cos’era il regalo che avIM1no comperato per me al Fox Town.”

 

In precedenza, nella fase di preparazione al dibattimento pretorile, e meglio quando si è trattato di presentare istanze probatorie, R avIM1 fra l’altro prodotto (il 30 novembre 2015) una fotografia di sua moglie e una di I, evidenziando quanto segue:

 

                                         “Queste due donne sono le possibili Conducenti della mia Auto. Prima ha fatto IM1 il Tratto e il giorno dopo I”

 

specificando altresì:

 

                                         “Altre persone NON si sono messe al Volante di quest Auto”.

 

S, figlia di R, è stata sentita come testimone in Pretura penale il 26 luglio 2016, nell’ambito del dibattimento in cui imputato era il papà. Questa è stata la sua deposizione:

 

                                         “Mi ricordo che circa due anni fa, in occasione del compleanno del papà, eravamo a _____. Ricordo che c’erano i nonni del Ticino e altre persone non mi ricordo. Mi ricordo che in quei giorni sono andata una volta al Fox Town ed ero con IM1 e con mia sorella ______. Non ricordo esattamente da dove siamo partiti. Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. Abbiamo comprato il regalo del papà, ma anche cose per noi. Gli avevamo regalato un portachiavi. ______, la mia sorellastra, era seduta sul sedile posteriore. Mio papà non è venuto con noi al Fox Town. Non ricordo se in quei giorni con il papà siamo andati in un altro posto con l’auto. Non mi ricordo se in quei giorni c’era anche la cugina di IM1, ovvero I. Lei comunque la conosco perché l’ho vista una volta. Mi viene ostensa la foto del doc. C, confermo che si tratta di I. Non sono mai andata in auto con I. Sono sicura che quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà.”

 

Dal canto suo, IM1, durante il dibattimento che ha riguardato suo marito, così si è fra l’altro espressa davanti al primo giudice, sentita in qualità di persona informata sui fatti:

 

                                         “Può darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox Town. Devo dire che prendo spesso l’auto di mio marito, però non sono l’unica e anche gli ospiti a volte prendono quest’auto. Abbiamo in effetti sempre numerosi ospiti da noi.

                                         []

                                         Non ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town. Ricordo che dovevamo andare a comperare il regalo per R, comunque c’era anche mia cugina, alla quale avevo pure prestato la mia auto, perché insomma il Fox Town è pur sempre il Fox Town. Potrebbe darsi che c’era pure anche S con mia cugina, ma potrebbe pure non essere.

                                         Non ricordo, per finire, cos’era il regalo che avevamo comprato. Posso dire che quando devo comperare dei regali, vado quasi sempre al Fox Town, ecco perché non mi ricordo esattamente quando e cosa fosse. In ogni caso sono sempre magliette o camicie.

                                         []

                                         Tutte le volte che sono andata al Fox Town, non ho mai notato la presenza di un radar. Con mia cugina ne abbiamo parlato quando abbiamo ricevuto la comunicazione della multa, ma non abbiamo approfondito”.

 

                                  G.   Sulla scorta delle risultanze del dibattimento del 26 luglio 2016, a seguito del quale – come detto – R è stato prosciolto dal reato imputatogli, il procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa il 26 agosto 2016 nei confronti di IM1 ritenendola autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il summenzionato superamento di velocità del 29 maggio 2014 (AI 10). Contro il decreto l’imputata ha sollevato opposizione il 1°/5 settembre 2016 (AI 11).

Il 6 settembre 2016 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa (Pr. pen. 1) e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

 

                                  H.   Davanti all’istanza precedente il dibattimento nei confronti di IM1 si è tenuto il 5 febbraio 2018. Al termine del dibattimento la prima giudice ha ritenuto l’imputata autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il noto superamento della velocità consentita e l’ha di conseguenza condannata alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna per un totale di fr. 2'000.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 400.-, accollandole altresì il pagamento delle spese giudiziarie. La motivazione della sentenza è stata intimata il 25 novembre 2019.

 

                                    I.   Con scritto datato 12 (e spedito il 13) febbraio 2018 l’imputata ha annunciato appello. Ricevuta la motivazione della sentenza, IM1 ha confermato la sua volontà di appellare con dichiarazione del 3 dicembre 2019 (doc. CARP III), formulando “richiesta di assoluzione con formula dubitativa” e postulando l’assunzione quali testimoni del marito e della figlia di quest’ultimo, S.

Il 2 luglio 2020 la presidente della CARP ha ammesso le due audizioni testimoniali e ha indetto il dibattimento per il 17 settembre 2020. Con scritto del 14 luglio 2020 il difensore dell’imputata ha comunicato che il marito di quest’ultima “da inizio settembre 2020 a aprile 2021 è impegnato nella sua attività di commercio di castagne”. Il dibattimento è allora stato posticipato e, dopo un breve ulteriore rinvio chiesto dal difensore, si è tenuto il 22 giugno 2021.

 

Al termine del dibattimento l’imputata ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento, rinunciando a un’indennità. Il procuratore pubblico non ha partecipato al dibattimento né ha avanzato richieste.

 

ritenuto in fatto

e considerato

in diritto:                 1.   Nel caso concreto le fotografie scattate dal radar non sono prive di significato nell’ambito della valutazione delle prove (si veda anche STF 6B_515/2014 del 26 agosto 2014 consid. 5.2). Esse permettono infatti di stabilire innanzitutto che il veicolo Mercedes-Benz targato BE ____ ha superato di 47 km/h il limite di velocità prescritto in quel tratto di autostrada. Il marito dell’imputata ha inoltre sempre riferito durante l’inchiesta che il veicolo in questione è il suo (si veda segnatamente l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale bernese: “Das Fahrzeug welches erfasst wurde, gehört jedoch mir”, AI 1) e del resto nel formulario “Dichiarazione di stato civile e patrimoniale” R ha indicato fra i propri attivi un veicolo Mercedes. Il veicolo è anche intestato a suo nome (“Auf wen ist der betroffene Personenwagen eingelöst? Auf mich persönlich. Dies geschah aus technischen, respektive geschäftlichen Gründen”), potendosi così ritenere accertata anche la sua qualità di detentore.

Si può ancora aggiungere che nello scritto del 1° dicembre 2014 della polizia cantonale bernese e anche in quelli successivi (contenuti nell’AI 1), a fronte della vettura in questione (Mercedes-Benz, targata BE ____) R viene indicato come danneggiato (“Geschädigter”), siccome a suo dire alla guida vi era la cugina della moglie o la moglie stessa.

Queste risultanze concernenti la proprietà del veicolo in capo a R appaiono ben più convincenti dell’affermazione fatta dall’imputata per la prima volta al dibattimento di appello secondo cui “la vettura Mercedes in questione era intestata alla ditta di mio marito. Lo è tuttora”.

 

                                   2.   L’esame delle fotografie scattate dal radar unite alle altre risultanze istruttorie permettono un ulteriore accertamento.

 

Dalle fotografie emerge innanzitutto, senza alcun dubbio, la presenza di una persona sul sedile del passeggero anteriore. Inoltre, dall’esame degli ingrandimenti di tali fotografie risulta trattarsi di una persona di genere femminile. R, sempre durante il suo primo interrogatorio davanti agli agenti della polizia bernese, ha dichiarato di presumere trattarsi di sua figlia S: “Ich vermute, dass es sich um meine Tochter S handelte”. Al dibattimento davanti alla Pretura penale nel procedimento in cui era imputato, R ha indicato trattarsi effettivamente di S: “A dir la verità, io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando ho guardato bene le foto del radar”. Un’ulteriore conferma risulta anche dalle dichiarazioni di IM1 nel corso del proprio interrogatorio in Pretura penale durante il dibattimento a carico del marito, in cui ha dichiarato:

 

                                         “La figlia di R [S, come dirà l’imputata poco più avanti, ndr], che si vede nella foto del radar agli atti, attualmente si trova in Inghilterra per motivi di studio. I miei rapporti con lei sono tutt’ora ottimi”.

 

La stessa S durante il dibattimento in Pretura nel procedimento a carico del papà ha dichiarato:

 

                                         “Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. […] Sono sicura quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà”.

 

                                   3.   Dall’ultima affermazione di S, riportata qui sopra al consid. 2, si deduce con chiarezza che alla guida quel giorno vi era l’imputata.

 

                               3.1.   La difesa di IM1 ha sostenuto che se la deposizione della figlia del marito era a quel tempo (ossia al momento del dibattimento nei confronti di R) valida, oggigiorno la sua validità costituirebbe un punto di domanda. Tanto più che in appello S ha molto spesso risposto di non più ricordare. La testimonianza della ragazza in Pretura penale era inoltre influenzata, sempre secondo la difesa dell’imputata, dalla madre: S sarebbe stata in difficoltà a dovere rendere conto alla mamma del fatto di essere andata in auto con I, siccome questa circostanza era contraria alle raccomandazioni del genitore che le permettevano di salire in auto soltanto se alla guida vi era il papà oppure la moglie di quest’ultimo.

 

                               3.2.   È vero che durante la sua audizione in appello, confrontata man mano con i passaggi delle sue dichiarazioni rilasciate davanti all’istanza precedente nel procedimento contro il papà, S ha spesso risposto di non essere più in grado di ricordare. Alla domanda se sia mai stata in automobile con I, la cugina della moglie del papà, la testimone ha nondimeno risposto che ciò può essere capitato durante un viaggio che S aveva fatto con il papà in Cechia quando aveva all’incirca 8-9 anni. Soggiungendo che può essere, ma di non esserne sicura:

 

                                         “Alla domanda se io sia mai stata in macchina con I alla guida, può essere che ciò sia avvenuto quando eravamo in Cechia con mio papà e di cui ho riferito prima: può essere ma non ne sono sicura.”

 

Nessuna indicazione circa eventuali spostamenti effettuati in Ticino, con I alla guida e S seduta come passeggera.

 

E, a dirla tutta, della presenza tout court di I in quei giorni di maggio in Valle di Blenio non vi è alcuna prova. Certo, i coniugi Strazzini hanno parlato della sua presenza. Ma, stranamente, sebbene vi fosse la festa di compleanno di R – evento che sembra essere stato preparato e, per l’appunto, festeggiato – non vi è nemmeno una fotografia che attesti la presenza di I. “Della mia festa a _____ non ho trovato nessuna foto”, ha dichiarato R durante l’interrogatorio nel procedimento che lo ha visto imputato. E dire che, come indicato dallo stesso R durante l’interrogatorio in appello, “siamo soliti fare delle fotografie durate la mia festa di compleanno” e che “ciò è avvenuto anche durante la mia festa di compleanno del 2014”.

 

                               3.3.   Per ciò che attiene a eventuali influenze negative da parte della mamma di S, suscettibili di avere pilotato le dichiarazioni della figlia durante l’interrogatorio in Pretura penale, la Corte non ha elementi che possano farle condividere questa tesi avanzata dalla difesa dell’imputata.

S durante l’audizione in appello ha dichiarato:

 

                                         “Dell’audizione in Pretura del 26 luglio 2016 ricordo che la Giudice era incinta, ricordo che c’era mia mamma e ricordo che sì, penso di essere stata tranquilla”.

 

Nessuna indicazione su eventuali pressioni o suggerimenti contenutistici da parte della mamma. Del resto, dagli atti emerge che quest’ultima si era lamentata con la prima giudice in uno scambio di scritti per il fatto che la figlia, a quel tempo quindicenne, dovesse comparire in tribunale; la mamma si doleva del fatto che al loro indirizzo non era pervenuta alcuna citazione (ancorché la figlia vivesse con lei), sottolineando altresì la circostanza che S in quei frangenti si trovava in una fase decisiva del proprio percorso scolastico, dovendosi valutare la sua entrata al liceo, di modo che non poteva assentarsi dalla scuola per partecipare al dibattimento.

In appello, su domanda del difensore dell’imputata, S ha riferito che la mamma si era lamentata anche il giorno dell’interrogatorio in Pretura, dicendo che era alquanto inopportuno che una ragazza di quindici anni fosse sentita come testimone.

 

Pur dando per accertata questa avversione della mamma di S all’audizione della figlia, ciò ancora non basta a ritenere non credibili le dichiarazioni di quest’ultima. Sebbene non si possa di certo condividere l’atteggiamento di __________ (perché contrario al principio dell’obbligo di testimoniare previsto dall’art. 163 CPP, fatti salvi i diritti di non deporre), la scocciatura di una mamma per il fatto che la figlia quindicenne dovesse assentarsi in una fase importante del percorso scolastico per andare a deporre a oltre duecento chilometri dal proprio domicilio (mamma e figlia abitavano a quel tempo a ___________, nel Canton Soletta) non comporta affatto l’automatismo per cui le dichiarazioni della testimone non corrispondano al vero. Tanto più che __________ non ha mostrato nei propri scritti – né risulta dalle dichiarazioni di S e neppure da quelle rilasciate dal papà in appello e riferite all’atteggiamento della mamma in Pretura penale – alcuna avversione nei confronti del papà di S e/o di sua moglie. Lo stesso R, nel corso del suo interrogatorio in Pretura penale nell’ambito del procedimento che lo ha riguardato (pag. 2), ha riferito che la problematica sussisteva “a causa della sua citazione come testimone, perché oltretutto avrebbe dovuto saltare la scuola”. Una preoccupazione che se non condivisibile può dirsi quantomeno comprensibile.

 

Né questa Corte si è convinta del fondamento della tesi (sostenuta per la prima volta in appello) secondo cui S avrebbe dichiarato che alla guida della Mercedes-Benz quel giorno ci fosse IM1 per non dovere dichiarare di essere andata in auto con I, contravvenendo alle raccomandazioni della mamma: come già detto, infatti, S ha dichiarato in appello di non essere mai andata in auto con I se non – ma non ne è sicura – una volta in Cechia, quando la testimone aveva 8-9 anni.

 

                                   4.   Sintetizzando, quindi, le dichiarazioni di S (in Pretura penale e in appello) risultano credibili. La testimone ha dichiarato che quel 29 maggio 2014 si è recata al Fox Town con la moglie del papà, la quale era alla guida. S ha altresì riferito di non essere mai stata in auto con I alla guida, a parte forse (ma non ne è nemmeno sicura) una volta in Cechia, quando aveva 8-9 anni.

Le foto dell’apparecchio radar, inoltre, non escludono che la persona ritratta sia IM1. Si può al proposito anche aggiungere, ancorché non sia necessario, che la maggiore rotondità del viso della persona ritratta nelle foto radar coincide piuttosto con il volto dell’imputata che con quello di I (si vedano segnatamente le fotografie allegate allo scritto del 30 novembre 2015 alla Pretura penale, allegato all’AI 6). E, sempre in via abbondanziale, si può ancora rilevare che la stessa IM1 non ha escluso di essersi recata al Fox Town con l’auto del marito:

 

                                         “Può darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox Town. Devo dire che prendo spesso l’auto di mio marito […].

 

                                         Non ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town”.

 

Quanto all’affermazione dell’imputata, secondo cui – in sostanza – non andrebbe mai velocemente in auto qualora vi siano dei bambini a bordo con lei, resta il fatto che lo stesso marito dell’imputata ha evidenziato che la vettura dispone di un motore potente (“Man muss die Geschwindigkeit von diesem Auto kennen, da es über eine starke Motorisierung verfügt”), di modo che a giudizio di questa Corte la potenza del motore in questione permette facilmente di raggiungere velocità elevate.

 

                                   5.   L’art. 90 cpv. 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr).

 

                               5.1.   L’art. 90 cpv. 2 LCStr è una cosiddetta norma penale in bianco (Blankettstrafnorm: Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, 2015, ad art. 90 n. 2). Per trovare applicazione essa abbisogna del completamento mediante concrete disposizioni sulla circolazione che sono state violate. Una condanna basata esclusivamente sull’art. 90 LCStr, senza indicazione di quali concrete norme sono state violate, è pertanto esclusa (Philippe Weissenberger, ibidem).

 

Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l’autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Quest'ultima presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo, l’infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l’autore ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 1303/2019 del 7 maggio 2020 consid. 3.3; DTF 142 IV 93 consid. 3.1).

 

L’obbligo per l’utente della strada di osservare (fra l’altro) i segnali stradali è ancorato all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Sul tratto in questione la velocità massima consentita era di 120 km/h, conformemente a quanto prescritto dall’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC che si fonda sull’art. 32 cpv. 2 LCStr. La velocità massima non deve essere superata dai veicoli anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr).

 

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sono da considerare adempiuti i presupposti oggettivi e fondamentalmente anche quelli soggettivi di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete, allorquando la velocità massima consentita sull’autostrada è superata di 35 km/h o più (si veda ad esempio STF 6B_765/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 3 con rinvii; STF 6B_292/2013 del 15 luglio 2013 consid. 2.4 con rinvii).

 

                               5.2.   Nel caso concreto il superamento della velocità consentita è stato di ben 47 km/h. Non è necessario dilungarsi per ricordare – dal profilo oggettivo – che la grave inosservanza delle norme ricordate al consid. 5.1 ha creato (quantomeno) una messa in pericolo astratta accresciuta, se appena si considera che l’imputata circolava a oltre un terzo in più della velocità massima consentita, in pieno pomeriggio di un giorno infrasettimanale (il 29 maggio 2014 era infatti un giovedì), in una situazione di traffico definita “normale” nel rapporto di polizia (AI 1) e non quindi priva di altri veicoli, per di più con due passeggeri a bordo, oltretutto minorenni (S e _______, come riferito da S stessa in Pretura). Anche dal profilo soggettivo, il comportamento è stato gravemente contrario alle norme della circolazione, concretizzando un’assenza di riguardi qualificabile (quantomeno) alla stregua di una negligenza grave, la conducente essendo stata senz’altro cosciente del carattere generalmente pericoloso del suo comportamento contrario alle regole della circolazione (Bussy/Rusconi, CS CR commenté, 2015, ad art. 90 n. 4.1 pag. 898). Tanto più in quanto conosceva perfettamente la potenza della vettura che guidava.

 

                                   6.   L’appello di IM1 viene pertanto respinto e l’imputata viene riconosciuta autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto d’accusa.

 

Per ciò che attiene alla commisurazione della pena (che, come tale, non è invero oggetto di critica), si richiamano i criteri illustrati segnatamente nella DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59. La pena pronunciata dall’istanza precedente è conforme a tali criteri, riferiti alle componenti oggettive e soggettive del reato e a quelle riguardanti l’autrice. Tiene conto anche del lungo tempo trascorso dal momento del compimento del reato. Del precedente specifico di IM1 (infrazione grave alle norme della circolazione con conseguente condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a una multa di fr. 800.-: AI 9) questa Corte non tiene conto, la condanna risalendo ormai al 2008.

Anche la multa viene confermata: l’art. 42 cpv. 4 CP prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’articolo 106 CP. A questo proposito il Tribunale federale ha stabilito che per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto rispettivamente al 20% delle pene di base. L’ammontare della multa stabilito dalla prima giudice (fr. 400.-) rientra in tali criteri e viene confermato, la pena pecuniaria complessiva, la cui esecuzione è sospesa per un periodo di prova di due anni, ammontando come detto a fr. 2'000.-, e meglio a 40 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna.

 

Visto l’esito, le spese del procedimento di primo grado e quelle del procedimento di appello sono poste a carico di IM1.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli artt.                     27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 CP, 80 e ss., 84, 398 e ss., 422 e ss. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello di IM1 è respinto.

 

Di conseguenza:

 

                                   2.   IM1 è dichiarata autrice colpevole di:

 

                                         infrazione grave alle norme della circolazione

 

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura Mercedes targata BE ____ alla velocità di 167 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h. Fatti avvenuti a Bellinzona, sull’autostrada A2, il 29 maggio 2014.

 

                                2.1   IM1 è condannata:

 

                             2.1.1   alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un totale complessivo di fr. 2'000.- (duemila);

 

                             2.1.2   l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                             2.1.3   alla multa di fr. 400.- (quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 8 (otto) giorni.

 

                                   3.   Le spese procedurali del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'150.-, restano a carico di IM1.

 

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia      fr.          1'500.-

-  altri disborsi               fr.             200.-

                                        fr.          1'700.-

 

sono posti a suo carico.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.