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Incarto n. |
Locarno 30 luglio 2019/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati |
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segretario: |
Gabriele Monopoli, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 dicembre 2018, confermato con dichiarazione di appello 6 marzo 2019 da
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 dicembre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio (motivazione scritta intimata il 14 febbraio 2019) |
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con sentenza 12 dicembre 2018 (intimata il 14 febbraio 2019), la Corte delle assise correzionali ha prosciolto AP1 dal reato di riciclaggio di denaro in relazione ai fatti del 5 novembre 2016 “nella misura in cui gli accertamenti agli atti non hanno per nulla dimostrato che il sequestrato importo di € 20'000.- fosse realmente provento da un traffico internazionale di stupefacenti” (consid. 7, pag. 7 della sentenza impugnata). Secondo la Corte, infatti, l’ipotesi accusatoria è rimasta tale:
“Trattasi semplicemente di una supposizione del Procuratore generale che come tale (…) non può assolutamente giustificare una condanna di AP1 per siffatta ipotesi di reato.”.
Ciò detto, la Corte ha, comunque, ordinato la confisca del sequestrato importo di € 20'000.-, poiché “quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza 6B_220/2018 del 12.4.2018 (doc. TPC 13) non può che avere per conseguenza la confisca del sequestrato importo di € 20'000.- pari a fr. 20'893.-” (consid. 9, pag. 8 della sentenza impugnata).
Per la prima Corte, siffatta conclusione s’imponeva
“non solo a fronte della forte contaminazione delle banconote (consid. 5.6) ma anche, in evidente aggiunta, dalle negazioni dell’imputato e di suo nipote alle guardie di confine in merito al loro possesso delle sequestrate banconote (consid. 5.2 e 5.3), dalla scelta di un perlomeno non usuale valico doganale d’uscita / entrata in Svizzera (consid. 5.4), dalla presenza di tracce di cocaina sulle sue mani e sulla fronte (consid. 5.7) oltre al fatto, assolutamente non secondario, che AP1 non è riuscito minimamente a comprovare l’asserita lecita provenienza degli € 20'000.- (consid. 5.5.).”
B. La citata sentenza è stata tempestivamente impugnata da AP1 con annuncio d’appello del 17 dicembre 2018 e relativa dichiarazione d’appello del 6 marzo 2019, con cui l’appellante ha precisato di impugnare unicamente il dispositivo 2. (confisca) postulando:
- che l’importo di € 20'000.- gli venga restituito,
- un’indennità per i costi di patrocinio in appello,
- l’accollo allo Stato di tasse e spese di giudizio.
C. In assenza d’impugnazione, i dispositivi 1. (proscioglimento dall’imputazione di riciclaggio di denaro), 3. e 3.1. (indennizzo) e 4. (tassa e spese di giustizia), sono passati in giudicato.
D. Con il consenso delle parti, l’appello si è svolto in procedura scritta.
Nel suo allegato 30 giugno 2019, AP1, per il tramite del suo patrocinatore, ha, in sintesi, affermato che non vi può essere confisca poiché non vi è prova dell’origine illecita del denaro:
“pur considerato che la confisca di valori patrimoniali è possibile senza che una persona determinata sia punibile la confisca presuppone nondimeno che siano dati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato, ciò che la stessa Corte di primo grado ha escluso pronunciando conseguentemente il proscioglimento dell’imputato (per altro sulla base degli stessi accertamenti poi ritenuti nell’ambito della valutazione circa la confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP). Ne deriva, a mente di chi scrive, che la confisca di EURO 20'000.- ex art. 70 cpv. 1 CP non poteva essere ordinata non essendo dimostrata la provenienza illecita del denaro contante sequestrato.” (allegato 30.6.2019, pag. 5).
E. Sulla motivazione scritta dell’imputato, il Giudice di primo grado e la pubblica accusa hanno avuto modo di esprimersi compiutamente.
considerando
in fatto e in diritto
1. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico. La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b).
La confisca presuppone pertanto l’esistenza di un atto illecito che riunisca sia gli elementi oggettivi che quelli soggettivi di un reato (TF, 6S.79/2006; TF, 6S.357/2002). Inoltre, i valori da confiscare devono provenire dal reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere tra il reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.; 1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Altrimenti detto, i valori devono essere in relazione diretta ed immediata con il reato stesso (sentenza TPF SK.2017.71 del 27.03.2018 consid. v.1.1 ).
Nonostante il disposto non lo dica espressamente, anche la confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP può essere ordinata indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona: ciò avviene tipicamente nei casi di autore ignoto o deceduto, di assenza di querela o di colpa. In altri termini, l’adozione di tale misura presuppone, comunque, l’accertamento che il denaro da confiscare provenga da un atto che adempie dal profilo oggettivo e soggettivo una fattispecie di reato e che sia illecito (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, vor art. 69, n. 11 e riferimenti; cfr., anche, Baumann, Basler Kommentar, ad art. 70/71, n. 18 e riferimenti).
2. In concreto, il tribunale di primo grado ha prosciolto AP1 dall’imputazione di riciclaggio di denaro, l’unica a suo carico, per le seguenti ragioni:
“gli accertamenti agli atti non hanno per nulla dimostrato che il sequestrato importo di € 20'000.- fosse realmente provento da un traffico internazionale di stupefacenti (considerando 5.1, di seguito solo consid., della presente sentenza). Trattasi semplicemente di una supposizione del Procuratore generale che come tale e indipendentemente da alcune contraddizioni nel dire di AP1 con quello di __________ [ad esempio sul fatto che a Torino fossero stati sempre insieme (VI PS AP131.1.2017 a pag. 6 poi corretto a pag. 9 vs. __________ 31.1.2017 a pag. 8) o il fatto che a __________ la busta coi soldi sia già stata data a Bruxelles (VI PS _________ 31.1.2017 a pag. 9) e non, dopo, a Torino (VI PS AP131.1.2017 a pag. 9) rispettivamente che entrambi sono andati a casa di __________ (VI PS AP131.1.2017 a pag. 6 vs. __________ 31.1.2017 a pag. 13)] non può assolutamente giustificare una condanna di AP1 per siffatta ipotesi di reato.” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7).
Dunque, la prima Corte ha assolto AP1 - non per assenza del presupposto soggettivo del reato - ma già per la non realizzazione del presupposto oggettivo dell’imputazione che gli era rivolta. Gli elementi probatori raccolti dall’accusa, in estrema sintesi, non bastavano, secondo la Corte di primo grado, a provare che i soldi di cui lui era stato trovato in possesso erano il frutto, il provento di un reato.
Dunque ancora, l’ha assolto poiché non vi era nessuna prova del reato a monte. Cioè, non vi era prova del traffico illecito di stupefacenti che, secondo il PP, aveva generato quei soldi.
2.1. Al difetto della prima condizione d’applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP (provenienza illecita del denaro), la prima Corte ha ritenuto di ovviare in forza di una sentenza del TF (6B_220/2018 del 12.4.2018) che imporrebbe, comunque, anche in questi casi, la confisca del denaro (cfr. consid. 9, pag. 8 della sentenza impugnata).
A torto.
Dapprima, perché non si tratta di una sentenza di principio (neppure, peraltro, ha fatto oggetto di pubblicazione). In particolare, non stabilisce alcun principio sull’art. 70 cpv. 1 CP (e nemmeno sull’art. 69 citato dalla Corte di primo grado ma non applicabile poiché non si tratta, qui, di oggetti).
In quel caso, infatti, il TF si era espresso sul ricorso di un terzo che si pretendeva in buona fede e che chiedeva la restituzione del denaro sulla base dell’art. 70 cpv. 2 CP concludendo che il ricorrente non poteva avvalersi di tale disposto poiché, in sostanza, non aveva reso plausibile la sua posizione di terzo in buona fede.
Poi, perché da tale giudizio nulla di generale può essere desunto a sostegno della confisca ordinata nella sentenza impugnata nella misura in cui nulla si sa del motivo che ha portato, in sede cantonale, all’assoluzione degli imputati dal reato di riciclaggio (tema su cui il TF non si è pronunciato poiché non era chiamato a farlo).
Non così in concreto.
L’assoluzione dell’imputato a causa del mancato accertamento del reato a monte vizia di irrimediabile difetto logico il giudizio che ora ci è sottoposto nella misura in cui, contestualmente, decide la confisca del denaro poiché frutto di reato: se gli elementi probatori raccolti dalla pubblica accusa (e meglio, la forte contaminazione delle banconote, la scelta di un non usuale valico doganale d’uscita/entrata in Svizzera, la presenza di tracce di cocaina sulle mani e sulla fronte dell’imputato e la sua incapacità di provare la provenienza lecita del denaro ricordate nel consid. 9 della sentenza di primo grado) non sono stati ritenuti sufficienti per l’accertamento del reato a monte, cioè del reato che, per l’ipotesi accusatoria, ha dato origine a quei soldi, non si capisce come, per la confisca, si possa, invece, sostenerne l’origine illecita e, quindi, il contrario. Delle due l’una: o ci sono elementi sufficienti per l’accertamento del reato generatore di profitti o questi elementi non ci sono. Non possono essere assenti in un ambito, e presenti nell’altro.
Certo, ci si potrebbe chiedere come mai tutti gli elementi citati non sono stati considerati sufficienti all’accertamento del reato a monte (come, invece, per esempio, è stato nel caso risolto con sentenza CARP 17.2018.25, confermata dal Tribunale federale). Ma la questione non può trovare soluzione in questa sede pena la violazione dell’art. 404 cpv. 1 CPP.
Ne deriva che l’appello va accolto e l’importo di cui trattasi va dissequestrato.
3. Visto l’esito del giudizio, anche gli oneri processuali di secondo grado vanno posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).
L’accoglimento dell’appello impone l’assegnazione a AP1 - che ne ha fatto richiesta - di un’indennità ex artt. 436 e 429 cpv. 1 lett. a CPP. L’appellante non l’ha quantificata. Ci si esime dal richiedere una completazione delle richieste di giudizio poiché, per il lavoro svolto, appare adeguato un importo complessivo di fr. 800.-.
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 10, 80, 84, 139, 379 segg., 398 segg., 428 e 429 CPP,
70 e 305bis CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP1 è accolto.
Di conseguenza, ricordato che i punti 1, 3, 3.1 e 4 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,
1.1. è ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante di Euro 20'000.-, pari a fr. 20'893.-.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP1
fr. 800.- a titolo di indennità ex artt. 436 e 429 cpv. 1 lett. a CPP.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.