|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Locarno 10 marzo 2021/sm |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati |
|
segretaria: |
Camilla Robotti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 maggio 2020 da
|
|
AP 1 |
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 maggio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 28 maggio 2020) |
richiamata la dichiarazione di appello 19 giugno 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con DA 1138046/1 del 6 dicembre 2019, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“infrazione alle norme della circolazione
per essersi inoltrato, l’8 settembre 2019 alle ore 17:35 in territorio di __________, con il veicolo TI __________, in un’intersezione – dopo essersi fermato ad un “dare precedenza” – e aver colliso con un ciclista sopraggiungente dalla sua sinistra”
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- oltre che al pagamento della tassa di giustizia e spese per un totale di fr.180.-.
B. Preso atto dell’opposizione presentata il 18 dicembre 2019 dall’imputato, la Sezione della circolazione ha confermato il DA ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Acquisita la perizia di parte (doc. 11 PrPen) e respinta la richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria (doc. 12 PrPen), con giudizio 5 maggio 2020 (intimato il 28 maggio 2020) il presidente della Pretura penale ha confermato il DA e ha dichiarato AP 1 autore dell’infrazione ascrittagli, condannandolo alla multa di fr. 400.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
D. La pronuncia pretorile è stata tempestivamente impugnata da AP 1 che, con dichiarazione d’appello 19 giugno 2020, ha chiesto il suo proscioglimento, la messa a carico dello Stato degli oneri processuali nonché un’indennità di fr. 7'382.05 per le spese legali e peritali sostenute (ex art. 429 cpv. 1 CPP).
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
a. Con motivazione 14 luglio 2020, l’imputato contesta la conclusione del pretore secondo cui la manovra d’immissione da lui compiuta sarebbe illecita, invocando l’applicazione del principio dell’affidamento ritenuto che il coprotagonista sarebbe incorso in un abuso del diritto di precedenza.
b. Nè la Pretura penale né la Sezione della circolazione hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad
art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,
pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che
si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha
misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha
negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.
4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze
ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre
2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).
2. La dinamica dei fatti è – nella sostanza – incontestata e può essere così riassunta.
Verso le ore 17.35 dell’8 settembre 2019 AP 1 circolava, alla guida del proprio autoveicolo, sulla strada secondaria di via __________, in territorio di __________. Giunto all’intersezione con via __________, dopo essersi fermato al segnale “dare precedenza”, si immetteva sulla strada principale andando a collidere con __________ che, in quel frangente, sopraggiungeva in sella al suo velocipede da sinistra. L’urto avveniva tra la parte anteriore sinistra della vettura e la parte frontale della bicicletta. A seguito dell’incidente __________ riportava un trauma cranico commotivo, oltre ad alcune contusioni alle caviglie, al femore destro e al polso destro (cfr. rapporto incidente stradale, informazioni complementari, pag.2; AI 1).
3. Via __________ interseca via __________ cui deve precedenza. È dunque pacifico che __________, percorrendo la strada principale, godeva della precedenza e che, di contro, provenendo da strada secondaria l’imputato era debitore della precedenza.
4. L’imputato, interrogato il 17 ottobre 2019, ha precisato che:
- la sua “visuale sulla sinistra era buona grazie alla presenza di uno specchio parabolico installato a lato della strada” (cfr. verb. imputato all. ad AI 1, pag. 2);
- ha, prima di immettersi, “guardato a destra e poi a sinistra e non vedevo nessuno sopraggiungere dalle due direzioni”; cfr. verb. imputato all. ad AI 1, pag. 3);
- si è immesso su via __________ a passo d’uomo, con la prima marcia inserita.
5. Sui fatti va, poi, precisato che sebbene l’appellante abbia – in un primo momento – dichiarato di avere una visuale perfetta (“grazie allo specchio parabolico riuscivo a vedere anche alla mia sinistra nonostante la presenza di un muro di delimitazione della strada” cfr. verb. imputato allegato ad AI 1, pag. 3), dagli atti emerge invece come, per chi circola su via __________, la visuale lato sinistro all’incrocio non è ottimale poiché compromessa dalla presenza del muro di cinta a delimitazione della carreggiata.
La ridotta visibilità sull’incrocio aumenta la difficoltà dell’immissione e la necessità, per il debitore dalla precedenza, di effettuare una manovra graduale e prudente.
6. Con il suo appello l’imputato censura l’operato del primo giudice che ha concluso che “la manovra non è stata graduale e prudente, come per contro gli si imponeva in quell’incrocio con scarsa visibilità” (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.1) sostenendo di non aver contravvenuto a nessuna disposizione di legge considerata l’equivalenza tra l’andatura a passo d’uomo e l’avanzamento a tentoni e lamentando, quantomeno, la concolpa del ciclista che, avendo tenuto una velocità eccessiva ed inadeguata alle circostanze, ha abusato del proprio diritto di precedenza.
7. L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.
8. Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. L’esercizio del diritto di precedenza è specificato all’art. 14 cpv. 1 ONC, secondo cui, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. A causa dell'attuale densità di traffico, e in particolare quando ci si immette in una strada dove le auto viaggiano ad alta velocità, non è sufficiente controllare se la strada è libera al momento dell'immissione, ma è necessario continuare ad osservare il traffico durante la manovra per potersi fermare davanti ad un utente prioritario inatteso o per permettergli, con una rapida accelerazione, di continuare il suo viaggio senza essere ostacolato (STF 6B_457/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1; 6S_457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3).
9. In ragione del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna, no. 3.1.1. e 3.6.6 ad art. 36 LCStr). Il diritto di precedenza è violato quando chi ne è beneficiario, a causa del comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare o a schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere dal verificarsi di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).
10. Dottrina e giurisprudenza hanno cristallizzato un ulteriore principio relativo alla precedenza secondo cui, negli incroci privi di visuale, chi è debitore della precedenza deve avanzare a tentoni (langsames Hineintasten). Questa regola si applica sempre, anche nei casi in cui la visibilità di chi deve concedere la priorità è ostacolata o annullata da muri, piante, automobili, neve, o altro: in simili casi, bisogna avanzare a tentoni, fintanto che si possa acquisire una vista chiara e libera su tutto quanto può sopraggiungere. È in questi casi assolutamente proibito avanzare alla cieca ma occorre, in sostanza, avanzare a spizzichi e bocconi sino a quando si possa scorgere (e farsi scorgere da) veicoli prioritari, anticipare quanto sta per succedere e reagire di conseguenza (cfr. P. Weissenberger, art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, note 40 e segg. e giurisprudenza ivi citata; STF 6B_1300/2016 del 5 dicembre 2017, consid. 1.2.2; 6B_746/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1; 6S.457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3; DTF 143 IV 500, consid. 1.2.2; 122 IV 133 consid. 2a).
Se, in ragione di una scarsa visibilità, il beneficiario della precedenza ha potuto rendersi conto dell’improvvisa immissione solo una volta giunto all’altezza dell’intersezione e non è più in grado di evitare lo scontro, la responsabilità totale spetta a colui che è tenuto a dare la precedenza (DTF 93 IV 32; BUSSY/RUSCONI, op.cit, n. 3.5.4 ad art. 36 LCStr). Le accresciute precauzioni imposte da una visibilità ridotta gravano sul conducente tenuto a dare la precedenza (STF 6B_573/2010 del 5 novembre 2010, consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93 IV 32, consid. 2; Bussy/Rusconi, op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr). Una severa applicazione della regola della precedenza è nell’interesse della sicurezza del traffico (DTF 93 IV 32, consid. 2).
11. Ora, avuto riguardo ai principi appena citati, la soluzione del caso appare evidente.
a. AP 1 era debitore della precedenza a chi giungeva da via __________. Giunto all’intersezione con la strada principale, la sua visuale verso sinistra non era ottimale a causa del muro di delimitazione della carreggiata. In un contesto di visibilità ridotta, come era quello al momento dell’incidente, gravava dunque sull’appellante, tenuto a dare la precedenza, prendere accresciute precauzioni. Egli avrebbe dovuto, in conformità con gli obblighi di legge, procedere a tentoni, con prudenza e gradualmente, continuando a prestare attenzione al traffico durante la manovra sino al punto che gli avrebbe garantito di vedere quel che succedeva sulla via principale. Ciò che non è stato fatto poiché, per sua stessa ammissione, l’imputato ha dichiarato di non aver scorto il ciclista sopraggiungere alla sua sinistra e di aver cominciato la manovra di immissione a passo d’uomo, ovvero a velocità ridotta ma costante, non adottando – dunque - le cautele accresciute che gli erano invece imposte.
b. Non giovano all’imputato nemmeno le risultanze del rapporto peritale di parte in merito alla difficoltà di scorgere il ciclista nello specchio, nella misura in cui, proprio perché uno specchio destinato a rimediare alla scarsa visibilità di un’intersezione può facilmente “ingannare” il guidatore nello stimare le distanze e la velocità e percepire i veicoli a due ruote visto il campo visivo concentrato su una piccola area e con immagine invertita, l’imputato non poteva unicamente fidarsi di quanto percepibile nell’immagine riflessa nello specchio, che costituiva semplicemente un mezzo di fortuna (DTF 143 IV 500, consid. 1.2.3; www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents/circulation-routière/infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route, consulté le 14 novembre 20). Ancora una volta, nelle circostanze concrete, l’appellante avrebbe dovuto avanzare a tentoni controllando costantemente lo specchio e la visione diretta della strada sino al punto che gli avrebbe permesso di avere una visuale maggiore e di percepire utenti prioritari inattesi.
12. Non soccorre l’appellante nemmeno invocare l’applicazione del principio dell’affidamento lamentando la concolpa del ciclista. Preliminarmente, perché ciò non sgrava l’imputato dalle proprie responsabilità non esistendo, in diritto penale, il concetto di compensazione delle colpe (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157). Secondariamente, poiché, in concreto, __________ non ha abusato del proprio diritto di precedenza, visto che – circolando su una bicicletta - non poteva di certo raggiungere una velocità tale da risultare imprevedibile ad un utente accorto a cui è imposta una diligenza accresciuta (cfr. DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b in cui il TF ha ritenuto configurarsi una violazione del diritto di precedenza a fronte del superamento di oltre 65 km/h della velocità massima consentita; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Non sarebbe stato il caso nemmeno nell’ipotesi in cui, davvero, il ciclista avesse circolato alla velocità stabilita dal perito di parte (che l’ha ritenuta superiore ai 50 km/h): infatti, non ci sarebbe nulla di particolarmente inusuale nel fatto che un utente circoli a quella velocità su un tratto di strada in cui il limite posto è di 80 km/h.
Ed in ultimo, perché comunque può invocare il principio dell’affidamento solo chi si è comportato secondo le regole (DTF 120 IV 252, consid. 2d; 100 IV 186, consid. 3). E AP 1 non lo ha fatto, avendo egli violato il suo obbligo di procedere a tentoni con una manovra graduale e prudente.
Ne discende che AP 1 si è reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cvp. 1 LCStr.
Commisurazione della pena
13. Nessun appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 400.-) inflitta dal primo giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Tasse, spese e indennità
14. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 700.- (di cui fr. 500.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a carico dell’appellante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
15. Non vengono assegnate indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 36 cpv. 2 e 90 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 398 segg., 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è respinto.
Di conseguenza:
1.1 AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi inoltrato, l’8 settembre 2019 alle ore 17:35 in territorio di __________, con il veicolo TI __________, in un’intersezione – dopo essersi fermato ad un “dare precedenza” – e aver colliso con un ciclista sopraggiungente dalla sua sinistra.
1.2 AP 1 è condannato alla multa di fr. 400.- (quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.2.1 Gli oneri processuali del procedimento di primo grado per complessivi fr. 780.- rimangono a carico di AP 1.
2. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti integralmente a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
|
|
|
5. Comunicazione a:
|
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.