Incarto n.
17.2020.230+251

Locarno

1 luglio 2021/sm

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

 

segretario:

Camilla Robotti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 giugno 2020 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 giugno 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 luglio 2020)

 

richiamata la dichiarazione di appello 6 agosto 2020;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto che

 

 

                                  A.   Decretata la riunione dei procedimenti e trattando, in un unico giudizio, i decreti d’accusa:

- no. 2855/2019 del 12 giugno 2019;

- no. 357/2020 del 22 gennaio 2020;

con sentenza 9 giugno 2020 (intimata il 16 luglio 2020), il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol, oggetto del DA 2855/2019, mentre l’ha dichiarato autore colpevole di:

 

                               “2.1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 6 luglio 2019 in territorio di __________ (Comune di __________), su Via __________, in direzione di __________, circolando con la vettura marca __________, targata __________ (di proprietà di __________), alla velocità da lui dichiarata di 40 km/h, perso negligentemente la padronanza di guida, urtando, con la fiancata destra del veicolo, una ringhiera di protezione di proprietà del Comune di __________, danneggiando sia quest’ultima, sia il veicolo di cui era alla guida.

 

                                 2.2   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 2.1, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue.

 

                                2.3.   inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per aver abbandonato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1, il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al Comune di __________ o avvertire senza indugio la polizia.”

 

per i fatti oggetto del DA 357/2020.

Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.- (per un totale di fr. 3'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della multa di fr. 600.-, nonché della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie. Visto il parziale proscioglimento, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, gli ha assegnato l’importo omnicomprensivo di fr. 1'000.-.

 

                                  B.   La pronuncia pretorile è stata tempestivamente impugnata da AP 1 che, con dichiarazione d’appello 6 agosto 2020, ha chiesto il suo integrale proscioglimento, la messa a carico dello Stato degli oneri processuali, l’accoglimento integrale delle istanze di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado, nonché un’indennità per le spese legali relative alla procedura di appello.

 

                                  C.   In assenza d’impugnazione, il dispositivo no. 1 della sentenza impugnata (proscioglimento dal reato di guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol), è passato in giudicato.

 

                                  D.   Il pubblico dibattimento si è tenuto il 14 giugno 2021.

A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha ribadito quanto già postulato con la dichiarazione d’appello.

Il PP non ha né partecipato al dibattimento né ha fatto pervenire richieste di giudizio.

 

Considerando

in fatto e in diritto

 

                                   1.   Alle ore 19.00 del 6 luglio 2019 veniva richiesto l’intervento della polizia a causa di un incidente della circolazione avvenuto poco prima su via __________, in territorio di __________. Gli agenti intervenuti riscontravano il danneggiamento della ringhiera di protezione posta sul lato destro della strada e, sulla carreggiata, tracce di pneumatico per una lunghezza di 18 metri nonché alcuni residui del veicolo accidentato. Sul luogo non c’era, invece, né il veicolo accidentato né il conducente (cfr. rapporto d’incidente AI 8).

Il veicolo accidentato è stato ritrovato dagli agenti poco lontano, nel parcheggio sterrato del vicino campo di calcio, su di un rimorchio. L’autovettura era danneggiata nella parte posteriore e anteriore della fiancata destra e sul tetto (cfr. fotografie all. ad AI 8).

Identificato il detentore della vettura, la polizia ha cercato di contattarlo telefonicamente, riuscendoci solo il giorno seguente.

 

                                   2.   AP 1, sentito dagli inquirenti il 23 luglio 2019, ha confermato di essere stato alla guida del veicolo marca __________ modello __________ di colore __________ nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate e di essere incappato in un incidente. Pur riconoscendo di aver urtato con la propria vettura la ringhiera di protezione ha, sin da subito, negato ogni sua responsabilità attribuendo la causa dell’incidente allo scoppio improvviso del pneumatico posteriore destro:

 

Scendendo dai monti in zona __________ mi trovavo a percorrere Via __________ __________ in direzione di __________. Svoltavo alla mia destra imboccando Via __________. Percorrevo tale via ad una velocità dichiarata di circa 40 km/h. Ho udito un forte botto provenire dalla parte posteriore destra riconducibile ad uno scoppio di un pneumatico. A causa di tale [ndr: scoppio] la parte posteriore della mia automobile scivolava urtando la ringhiera posta alla parte destra della carreggiata” (AI 1, pag. 4).

 

AP 1 ha aggiunto:

-  di essersi subito fermato e, accertato che nessuno era rimasto ferito ma che c’erano solo danni materiali, di essersi allontanato dal luogo dell’incidente (posteggiando il veicolo nei pressi del vicino campo di calcio) con il solo obiettivo di liberare la carreggiata;

-  di aver chiesto ad un amico di venirli a prendere per far rientro al domicilio;

-  di avere organizzato il rimorchio per spostare l’automobile accidentata;

-  di avere, appena giunto a casa - “una quindicina di minuti dopo i fatti” (interrogatorio imputato, in verb. dib. di primo grado, pag 1) - contattato __________, presidente del Patriziato di __________ (proprietario del bene danneggiato), per informarlo di quanto successo;

-  di non avere consumato alcolici;

-  di non avere voluto rendersi irreperibile ma, semplicemente, di non essersi accorto delle chiamate della polizia (effettuate con numero sconosciuto).

 

                                   3.   Questa versione è stata integralmente confermata dall’imputato al dibattimento d’appello dove AP 1 ha, anche, precisato la dinamica dell’incidente nonché l’estensione dei danni riportati dalla vettura a seguito dell’urto:

 

Dopo il botto la macchina ha cominciato a scivolare proprio dietro. La ringhiera è un po’ alta e la macchina ha picchiato tutta la parte destra: è proprio scivolata dietro (fa il gesto con la mano), ha picchiato la parte posteriore contro la ringhiera e poi automaticamente si è girata un pelino ed ha picchiato anche la parte anteriore nella parte destra(cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

Ha, altresì, specificato che la macchina non era rovesciata su un fianco ma era semplicemente “in bilico” a causa della pendenza del terreno a lato della strada (“vicino alla ringhiera c’è una piccola discesa e, appoggiandosi alla ringhiera, una ruota non appoggiava per terra. È per quello che il mio amico mi aiutava a schiacciare giù la macchina per far toccare la ruota sul manto stradale”, verb. dib. d’appello, pag. 2) e che l’avvallamento sul tetto era dovuto all’impatto del tubo della ringhiera che si era staccato a seguito dell’urto.

                                   4.   Di sostanziale identico tenore sono le dichiarazioni rese alla polizia il 14 ottobre 2019 dalla fidanzata di AP 1, __________: la ragazza ha, infatti, detto di avere, dapprima, udito un forte rumore provenire dal veicolo che è, poi, andato a sbattere contro la ringhiera di protezione posta a lato della carreggiata rimanendo un po’ in bilico (“probabilmente eravamo in bilico”) e che, poi, è stato spostato e condotto al parcheggio del vicino campo di calcio per liberare la carreggiata (cfr. VI __________, all. ad AI 8).

 

                                   5.   Sui fatti va poi precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, la barriera di protezione posta a lato della carreggiata e danneggiata da AP 1 è di proprietà del Patriziato di __________ (cfr. dichiarazione 8 maggio 2021; doc. dib. 1, all. a verb. dib. d’appello).

 

appello

 

                                   6.   Chiedendo di essere assolto dall’imputazione di infrazione alla LCStr, AP 1 sostiene la tesi, già sviluppata in primo grado, secondo cui lo sbandamento del veicolo – e la conseguente collisione con la barriera – sono dovute unicamente allo scoppio improvviso ed imprevedibile del pneumatico e non a una sua negligenza.

 

A tal proposito l’imputato censura la conclusione del pretore secondo cui:

 

“Agli atti non vi è però alcun elemento a comprova che lo pneumatico, che è risultato essere sgonfio quando la polizia ha rinvenuto il veicolo (cfr. foto 11, documentazione fotografica; AI 8, inc. 81.2020.48), fosse in questo stato perché scoppiato poco prima di scontrarsi con la ringhiera. È difficilmente ipotizzabile che questo sia avvenuto senza che vi sia stata un’azione meccanica di una certa importanza, come può (invece) esserlo quando una ruota si scontra con qualcosa. Corpi estranei, come sassi o chiodi, avrebbero afflosciato lo pneumatico, più che farlo scoppiare improvvisamente. Per di più, nel caso concreto, se questo fosse avvenuto prima dello scontro con la ringhiera, il veicolo che circolava – a detta dell’imputato – a 40 km/h avrebbe potuto essere padroneggiato, e non (addirittura) sbandare rovesciandosi”

 

sostenendo che essa non è sorretta da alcun elemento probatorio, in particolare non lo è da perizie tecniche che sconfessino la tesi difensiva, invece sorretta dagli articoli prodotti al dibattimento d’appello (cfr. doc. dib. 2, 3 e 4 all. a verb. dib. d’appello).

 

                                   7.   In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2; 6P.218/2006 del 20 marzo 2007, consid. 3.9).

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi esposti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

 

                                   8.   In concreto, agli atti non vi sono elementi idonei a sconfessare la tesi difensiva secondo cui l’incidente è stato causato dallo scoppio improvviso e inatteso di uno pneumatico.

E questo, non soltanto perché il racconto dei fatti dell’imputato (cfr. fra l’altro, VI all. ad AI 8, pag. 4 e verb. dib. d’appello, pag. 3) trova piena conferma nelle dichiarazioni di __________ che era, con lui, a bordo della vettura (VI __________, all. ad AI 8, pag. 2/7). Ma anche perché non è possibile – senza una perizia tecnica – ritenere che i danni alla carrozzeria (localizzati sull’intera lunghezza della fiancata destra e lato destro del tetto) siano incompatibili con la sua versione. In effetti, per quel poco che si può desumere dalle foto in atti, i danni patiti dalla vettura possono benissimo essere attribuiti ad una prima collisione fra la ringhiera e la parte posteriore destra del veicolo, seguita da un secondo impatto sempre sul lato destro ma sulla parte anteriore e, infine, all’impatto del tetto con la parte superiore della ringhiera in parte divelta, così come precisato durante il dibattimento di appello. E’ pur vero che l’avvallamento del tetto e la crepatura del parabrezza della vettura sarebbero eventualmente compatibili anche con un’ulteriore collisione avvenuta poco distante, in via __________, e che ha causato la caduta di un lampione: ma la questione non merita approfondimenti poiché, per tali fatti, il PP, richiamati una serie di elementi che andavano in senso contrario, ha emanato, a favore del qui imputato, un decreto di abbandono.

Infine, va detto che a sconfessare la tesi difensiva non basta certo la testimonianza della signora __________: l’inattendibilità delle sue dichiarazioni è provata dal fatto che la teste si è sbagliata già sul numero degli occupanti della vettura (ha più volte parlato di quattro ragazzi e non di tre, come in realtà era). Ritenuto come si sia sbagliata su un aspetto di così facile percezione, è evidente che la signora non può essere seguita quando afferma di ricordare di avere sentito prima “un grande stridore di freni, un fracasso enorme” e poi, ma soltanto “dopo qualche secondo” un botto (allegato ad AI8, pag. 2). Non ha, peraltro, da essere spiegato come sia, per tutti, particolarmente arduo, se non impossibile, ricordare – a maggior ragione se interrogati dopo quasi due mesi dai fatti - con cognizione di causa la sequenza temporale di due diversi rumori che si susseguono in un intervallo di tempo brevissimo.

Inoltre, in assenza di un accertamento peritale, non è possibile escludere la tesi dello scoppio improvviso e inatteso dello pneumatico. Infatti, come sostanziato dalla difesa durante il dibattimento di appello (cfr. doc. dib. 2, 3 e 4, all. a verb. dib. d’appello), le cause dello scoppio di uno pneumatico possono essere molteplici: in particolare, per provocarne lo scoppio, non è necessario che lo pneumatico impatti con elemento esterno (come, invece, ritenuto in prima istanza).

Tutto ciò ritenuto, forza è concludere che i pochi elementi raccolti dagli inquirenti non bastano a togliere credibilità alla tesi difensiva. L’imputato deve, quindi, già solo in applicazione del principio in dubio pro reo, essere prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione.

L’appello è dunque, sul punto, accolto.

 

                                   9.   L’appellante chiede, inoltre, di essere assolto dal reato d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente sostenendo che ne difettano i presupposti: da un lato, perché egli si è immediatamente fermato, si è assicurato che vi fossero solo danni materiali ed ha subito liberato la carreggiata per garantire la sicurezza della circolazione e, dall’altro, perché ha contattato personalmente, “una quindicina di minuti dopo i fatti”, il Patriziato di __________ (e, meglio, il presidente __________), proprietario del bene danneggiato, per segnalare l’accaduto e fornire i suoi dati (cfr. verb. dib. primo grado, pag. 1).

 

                                10.   Ai sensi dell’art. 92 cpv.1 LCStr chiunque, in caso d’incidente, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa. L’art. 51 LCStr stabilisce – per tutte le persone coinvolte in un incidente – l’obbligo generale di fermarsi subito e di provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se ci sono solo danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3).

L’art. 51 LCStr sanziona dunque:

a.  la violazione del dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv. 1), che s’impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi;

b.  la violazione del dovere di avviso immediato al danneggiato, che s’impone all’autore di soli danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n 111, pag. 178). È autore del danno materiale ogni persona all’origine di una delle cause dell’incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg. 175-176; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la comunicazione immediata e diretta al danneggiato non è possibile, ad esempio per l’assenza dello stesso sul luogo dell’incidente, allora l’autore del danno deve avvisare la polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179).

La nozione d’immediatezza ex art. 51 cpv. 3 LCStr deve essere interpretata in maniera restrittiva: l’annuncio deve avvenire non appena le circostanze lo consentono, e ciò sia per il caso di avviso al danneggiato che per quello alla polizia (Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4 ed, ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Non è, infatti, ammissibile differire l’annuncio se, un tale avviso è possibile (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.3 ad art. 51 LCStr). L’autore deve avvertire la polizia quando non può avvisare il danneggiato subito dopo l’incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, no. 106). L’avviso deve essere immediato: per la dottrina, non lo è – e l’infrazione è, comunque, data – quando viene fatto un’ora dopo che l’autore è rientrato a casa propria, rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure, ancora, a mezzogiorno per i danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCStr., consid. 3.3).

c.  Dal profilo soggettivo, l’inosservanza dei doveri in caso di infortunio può essere commessa sia intenzionalmente, e il dolo eventuale è sufficiente, che per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

 

                                11.   Si pone, ora, la questione a sapere se AP 1, ha adempiuto a tutti gli obblighi impostigli dalla legge, in particolare – posto che è già stato accertato che l’appellante ha provveduto a liberare la carreggiata – a quello di avviso immediato di cui all’art. 51 cpv. 3 LCStr, oppure no.

 

                                   a.   AP 1 ha, sin da subito, dichiarato di sapere di aver danneggiato un bene del Patriziato e di avere, per questa ragione, immediatamente contattato telefonicamente – e meglio “una quindicina di minuti dopo di fatti” (VI all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1) – il presidente __________ che, stando alle dichiarazioni rese dall’imputato, ha confermato la proprietà del bene danneggiato (“Il signor __________ mi ha confermato che la ringhiera era di loro proprietà” cfr. VI all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1).

 

                                  b.   Agli atti non figurano elementi atti a sconfessare le dichiarazioni di AP 1 in merito alla tempistica della telefonata. Al contrario. La versione dell’imputato trova conferma nella dichiarazione del 3 giugno 2020 rilasciata dal Patriziato di __________, dalla quale emerge che:

 

“ancora in serata, ha avvisato il presidente del Patriziato __________ di quanto avvenuto, concordando la riparazione dei danni” (dichiarazione del 3 giugno 2020, all. verb. dib. di primo grado).

 

Considerate, d’un lato, l’ora dell’incidente (ore 18:00) e, d’altro lato, la vicinanza geografica tra i differenti luoghi in cui l’imputato ha dichiarato di essersi recato dopo il sinistro (Via __________ ed il Comune di __________) prima di provvedere a contattare il danneggiato, è, inoltre, del tutto plausibile che la telefonata in questione sia stata fatta poco dopo il sinistro e quindi, come riferito dal Patriziato, “ancora in serata”.

 

                                   c.   Va, dunque, concluso che l’appellante ha adempiuto tutti i doveri impostigli dalla legge in caso di incidente provvedendo, dapprima, a liberare la carreggiata e, successivamente, avvisando il danneggiato, ovvero il Patriziato di __________ (cfr. dichiarazione 8 maggio 2021, doc. dib. 1 all. a verb. dib. d’appello). AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dall’imputazione d’inosservanza dei doveri in caso di incidente ai sensi del combinato disposto degli art. 92 cpv. 1 e 51 cpv. 1 e 3 LCStr.

 

                                12.   L’appellante contesta, infine, la realizzazione dei presupposti del reato di elusione dei provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida sostenendo, da un lato, che egli non aveva nessun obbligo di avvisare la polizia, avendo adempiuto tutti i doveri imposti in caso di incidente e, dall’altro, che nella situazione concreta, non vi erano elementi che gli imponevano di ritenere che, se avvertita, la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare la sua inattitudine alla guida.

 

                                   a.   Ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr, il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il bene giuridico protetto dall’art. 91a LCStr è l’amministrazione della giustizia penale ed amministrativa. La disposizione penale punisce colui che si sottrae ad un esame per accertare l’inettitudine alla guida che doveva supporre sarebbe stato, con alta verosimiglianza, ordinato dall’autorità. Trattandosi di una forma di commissione per omissione, il TF richiede – sotto il profilo oggettivo - che per la realizzazione della fattispecie vi sia l’esistenza di un dovere di avviso della polizia e/o un dovere di contribuire all’accertamento dei fatti (Jeannert, op. cit., ad art. 91a LCStr, N 22 e 23).

In caso di incidente con soli danni materiali, l’avviso alla polizia è sussidiario e deve essere effettuato solo quando il danneggiante è impossibilitato a contattare il danneggiato. Di conseguenza, laddove il danneggiato è stato immediatamente avvisato e non ha espresso la necessità – garantitagli dall’art. 56 cpv. 2 ONC – di chiamare la polizia per procedere all’accertamento dei fatti, l’autore dell’incidente può allontanarsi dal luogo dell’incidente senza che possa essergli rimproverato il reato di elusione di cui all’art. 91a LCStr. E questo anche se doveva oggettivamente attendersi che un provvedimento per accertare l’inettitudine alla guida sarebbe stato ordinato dalla polizia (STF 6S.431/2004 del 4 luglio 2005, consid. 2.3.1 e 2.3.2; DTF 114 IV 154).

Sempre in questo contesto, l’Alta Corte ha avuto modo di stabilire che l’informazione immediata al danneggiato libera altresì l’autore dell’incidente dall’obbligo di tenersi a disposizione della polizia. L’insussistenza di un tale obbligo ha, quale conseguenza, l’impossibilità per l’autorità di perseguimento penale di imputare all’autore il reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF 124 I 175 consid. 4a in fine).

 

                                  b.   In concreto, a AP 1 è imputato il reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr per essersi allontanato dal luogo dell’incidente e per essersi, nelle ore successive, reso irreperibile.

Trattandosi, però - come visto - di un incidente con soli danni materiali ed avendo egli provveduto all’avviso immediato al danneggiato, non sussisteva in capo all’imputato né l’obbligo di chiamare la polizia, né quello di rimanere sul luogo, né – tantomeno - un dovere di tenersi a disposizione di quest’ultima.

Ed è proprio in considerazione dell’inesistenza degli obblighi appena citati che non si può rimproverare a AP 1 di essersi sottratto ai provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida allontanandosi dal luogo dell’incidente e rendendosi irreperibile.

Il fatto che l’imputato non abbia risposto alle chiamate della polizia, tra l’altro effettuate con numero nascosto (“posso dire di aver ricevuto due chiamate da un numero sconosciuto che non ho potuto ricondurre alla polizia”, VI, AI 1, pag. 7), è del tutto irrilevante e non può essere utilizzato come punto di ancoraggio per l’imputazione del reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr.

 

                                   c.   Visto quanto precede, AP 1 deve essere prosciolto anche dall’imputazione di elusione di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida.

 

indennità

 

                                13.   Visto l’esito dell’appello, conformemente all’art. 429 cpv.1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati (sentenza CARP del 21 aprile 2017, inc. n. 17.2017.82, consid. 2). Per stabilire l’importo dell’indennità a copertura delle spese sostenute dall’imputato ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, viene verificata la congruità della nota d’onorario presentata secondo il principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv. Questa Corte ammette quindi onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la particolarità del caso (sentenze CRP del 10 novembre 2010, inc. 60.2010.119 e del 12 novembre 2010, 60.2010.189). La remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- per l’avvocato (art. 12 RtarRip). Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale (sentenza CARP del 26 ottobre 2017, inc. n. 17.2017.175, consid. 7B).

 

                                   a.   Con il gravame, AP 1 ha contestato la decisione del pretore di indennizzarlo, per i costi legali riferiti ai fatti da cui è stato assolto in quella sede (quelli di cui al DA n. 2855/2019) con soli 1’000.- fr ed ha chiesto, invece, l’assegnazione dell’intero importo di cui alla nota d’onorario 12 giugno 2020 in cui il suo difensore (di fiducia) espone complessivi fr. 4'501.43 (di cui fr. 4’044.- di onorario legale per 13 ore e 35 minuti di lavoro ad una tariffa oraria di fr. 300.-, fr. 135.60 di spese e 321.83 di IVA).

Ora, considerato che la fattispecie non presenta particolari difficoltà né in fatto né in diritto, che il difensore è intervenuto – in relazione al procedimento penale - solo dopo l’emanazione del DA (12 giugno 2019) e che nella nota d’onorario sono state indicate prestazioni riguardanti la procedura amministrativa pendente presso la Sezione della circolazione (per un totale di 2 ore e 55 minuti), questa Corte ritiene che le prestazioni esposte vadano riconosciute limitatamente a 6 ore e 40 minuti alla tariffa oraria di fr. 280.- (ex art. 12 RtarRip), per un totale complessivo di fr. 2'076.05 (composti da fr. 1’792.- di onorario, fr. 135.60 di spese e fr. 148.45 di IVA). In questo importo sono considerati - indipendentemente dalle prestazioni concretamente effettuate – 2 ore e 40 minuti per colloqui e corrispondenza con cliente e autorità e 4 ore per la preparazione al dibattimento.

 

                                  b.   AP 1 ha, poi, chiesto il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la totalità delle spese legali sostenute, per il primo grado, in relazione ai fatti oggetto del DA 357/2020 (da cui è stato assolto in appello): trattasi della nota d’onorario 9 giugno 2020 in cui il suo difensore di fiducia espone un dispendio orario di 40 ore e 15 minuti – sempre ad una tariffa oraria di fr. 300 – per complessivi fr. 11'988 di onorario, più spese (fr. 345.30) ed IVA (fr. 962.37) per un totale complessivo di fr. 13'282.96.

Il dispendio orario esposto non appare adeguato: se il caso non è di facile approccio e soluzione per un profano, non così è per un avvocato mediamente esperto (CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

Se l’onorario esposto per gli interrogatori, le trasferte e la partecipazione al dibattimento di primo grado (complessivamente 9 ore) va certamente integralmente riconosciuto, lo stesso non si può dire, in applicazione dei principi succitati, con riferimento ad altre voci elencate nella nota d’onorario e, meglio:

-  le prestazioni e le spese concernenti il procedimento amministrativo (per 1 ora complessiva) non possono essere riconosciute in quanto estranee al procedimento penale;

-  il tempo esposto (7 ore e 45 minuti) per la corrispondenza con le diverse autorità (polizia, MP e Pretura penale) e per la redazione dei necessari allegati (opposizione al DA e istanza di indennizzo ex art. 429 CPP) è, avuto riguardo ai criteri applicabili, eccessivo: esso va ridotto a 3 ore;

-  avuto riguardo all’esigenza di una conduzione del mandato ragionevolmente proporzionata alla natura del caso, il tempo esposto per la corrispondenza con il cliente (quella con la di lui madre non è indennizzabile) per un totale complessivo di 4 ore e 30 minuti, così come il tempo esposto per la preparazione al dibattimento (18 ore complessive), appaiono eccessivi: essi vengono approvati limitatamente a 1 ora (per la corrispondenza) e a 4 ore per la preparazione del dibattimento.

Ne consegue che le prestazioni esposte vengono riconosciute limitatamente a 17 ore. Anche in questo caso la tariffa oraria (di fr. 300.-) applicata dal difensore di fiducia dev’essere ridotta a fr. 280.-.

Di conseguenza, ritenuto l’esito del giudizio, in relazione alla nota d’onorario del 9 giugno 2020, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato dovrà rifondere a AP 1 complessivi fr. 5'508.10 (composti da fr. 4'760.- di onorario, fr. 354.30 di spese e fr. 393.80 di IVA).

 

                                   c.   Per la procedura d’appello, il difensore di fiducia dell’appellante ha esposto – nella nota professionale 14 giugno 2021 - un dispendio orario di 14 ore e 40 minuti per un onorario di fr. 4'359.-,oltre a spese (fr. 158.-) e IVA (fr. 342.42). Ora, tenuto conto della natura della fattispecie in esame, nonché delle necessarie attività predibattimentali svolte dall’avvocato DI 1 (segnatamente: annuncio e dichiarazione d’appello, l’allestimento dell’istanza probatoria (mezza pagina) e l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, così come la preparazione al dibattimento), il dispendio orario esposto appare eccessivo. Per l’insieme delle attività elencate, questa Corte ritiene adeguato riconoscere 5 ore di lavoro, a cui si aggiungono 1 ora e 30 minuti del dibattimento di appello e 1 ora per la trasferta, per un totale di 7 ore e 30 minuti, alla tariffa di 280.- (fr. 2'100.-), oltre spese (fr. 158.-) ed IVA (173.85, 7.7% sul totale), pari a fr. 2'431.85.

 

oneri processuali

 

                                14.   A fronte dell’integrale proscioglimento, le spese procedurali di primo grado (per complessivi fr. 1'450.-) - così come quelle relative al procedimento d’appello (per complessivi fr. 1'200.-) - sono poste integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

 

Per questi motivi,

visti gli art.                      art. 90 cpv 1 in relazione con gli art. 26 cpv. 1 e 31 cpv. 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 ONC; art. 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP, la LTG.

 

pronuncia e decide:  

 

                                   1.   L’appello è accolto

 

Di conseguenza, ricordato che il dispositivo no. 1 della sentenza impugnata è passato in giudicato,

 

                                1.1   AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

 

                                1.2   Gli oneri processuali per il procedimento di primo grado per complessivi fr. 1'450.- sono posti a carico dello Stato.

 

                                1.3   A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado, lo Stato verserà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 7'584.15.

 

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia      fr.          1'000.-

-  altri disborsi               fr.          200.-

                                        fr.          1'200.-

 

sono posti integralmente a carico dello Stato.

 

                                   3.   A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di secondo grado lo Stato riconoscerà a AP 1 l’importo di fr. 2'431.85.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.