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Incarto n. |
Locarno 20 maggio 2021/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Angelo Olgiati, giudice presidente, Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante |
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assessori giurati: |
AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 [supplente I] AS 6 [supplente II] |
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segretario: |
Gabriele Monopoli, vicecancelliere, |
per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 settembre 2020 da
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AP1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 settembre 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 14 dicembre 2020) |
richiamata la dichiarazione di appello 30 dicembre 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con atto d’accusa n. 121/2020 del 18 giugno 2020 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendolo autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro, infrazione alla LStrl (soggiorno illegale) e ripetuta contravvenzione alla LStup.
B. Il pubblico dibattimento si è svolto il 15 e il 16 settembre 2020. In apertura, con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa (in seguito AA) è stato parzialmente modificato: il periodo e il quantitativo relativi alla contravvenzione alla LStup (punto 4 dell’AA) sono stati ridotti in ragione dell’intervenuta prescrizione parziale, mentre per l’imputazione di infrazione alla LStrl (punto 3 dell’AA) è stato ridotto il periodo (sempre in ragione dell’intervenuta prescrizione parziale) e l’accusa è stata estesa anche all’esercizio di attività lucrativa senza permesso. Esperito il dibattimento, con sentenza del 16 settembre 2020 (motivazione scritta intimata il 14 dicembre 2020), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP1 autore colpevole di:
“1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo febbraio 2014 – 21 marzo 2019, a Lugano, _______, Paradiso e altre località del Cantone Ticino, venduto complessivi 2'747.75 grammi lordi di cocaina, nonché detenuto, ai fini dell’alienazione, nel novembre 2017 complessivi 350 grammi lordi di cocaina e il 21 marzo 2019 16.16 grammi netti di cocaina;
1.2. riciclaggio di denaro, ripetuto
per avere, nel periodo 13 febbraio 2014 - 4 marzo 2019, a Lugano, inviato complessivi fr. 185'663.24, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;
1.3. infrazione alla LF sugli stranieri
per avere, tra il 15.9.2013 e il 21 marzo 2019, a Lugano e _______, soggiornato illegalmente in Svizzera, nonché, tra il gennaio 2016 e il dicembre 2018, a Lugano e Lamone nonché in altre imprecisate località del Canton Ticino, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo tra il 15.9.2017 e il 19.3.2019, a Lugano e _______, intenzionalmente consumato un quantitativo di 125 grammi lordi di cocaina, nonché detenuto, il 21 marzo 2019, a _______, 16.16 grammi netti di cocaina destinata al consumo personale.”,
mentre lo ha invece prosciolto dalle imputazioni di:
“2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo 2012 – gennaio 2014 e al quantitativo di 433.75 grammi lordi di cocaina;
2.2. riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa limitatamente all’importo di fr. 12'320.11;
2.3. infrazione alla LF sugli stranieri di cui al punto 3 dell’atto d’accusa per quanto concerne il reato di attività lucrativa senza autorizzazione, limitatamente al periodo 15 settembre 2013 - 31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2019 - 21 marzo 2019.”.
Di conseguenza, AP1 è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni (da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata) e al pagamento della multa di fr. 200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva di 2 giorni). È stata inoltre ordinata la sua espulsione dalla Svizzera per 8 anni (art. 66a CP) e - deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, della multa e dei disborsi per la retribuzione dei suoi difensori d’ufficio, nonché previa distruzione dello stupefacente - la confisca di tutto quanto sequestrato, ad eccezione degli oggetti elencati al dispositivo n. 5 del giudizio impugnato (con la precisazione che i dispositivi elettronici saranno da restituire previa cancellazione dei dati in memoria e delle schede, con anticipo dei costi da parte dell’imputato). Tasse e spese di giustizia gli sono state addossate in ragione di 9/10, mentre le spese per la sua difesa d’ufficio sono state anticipate dallo Stato, con l’obbligo per l’imputato di rifonderle in ragione di 9/10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
C. Contro il giudizio AP1 ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con dichiarazione del 30 dicembre 2020, precisando di impugnare i seguenti punti del dispositivo:
- 1.1 (infrazione aggravata alla LStup) limitatamente al periodo complessivo, al quantitativo alienato a S. e a quello alienato ad ignoti acquirenti;
- 1.2 (ripetuto riciclaggio di denaro) limitatamente al periodo e all’ammontare complessivi;
- 1.3 (infrazione alla LStrl) limitatamente al periodo in cui ha esercitato illegalmente un’attività lucrativa in Svizzera;
- 3.1 (pena detentiva);
- 4 (espulsione) limitatamente alla durata;
- 7 (tasse e spese).
D. Incontestati, i punti n. 1.4 (ripetuta contravvenzione alla LStup), 2, 2.1, 2.2, 2.3 (proscioglimenti), 3.2 (multa), 5 (confische e dissequestri), 6 (indennità) e 9.1 (tassazione note professionali) del dispositivo del giudizio impugnato sono passati in giudicato.
E. In appello AP1 ha chiesto l’audizione testimoniale di E., ex dipendente di A., intesa a precisare la frequenza con cui aveva lavorato per quest’ultimo. Con decisione del 24 marzo 2021, la direzione del procedimento ha accolto l’istanza probatoria.
F. Il pubblico dibattimento d’appello si è tenuto il 27 aprile 2021. In entrata, la difesa ha precisato la dichiarazione di appello, sostenendo che, rifacendo il calcolo dei quantitativi e tenendo conto dei parziali proscioglimenti, il quantitativo di stupefacente che l’imputato ammette di avere venduto è di 747.8 grammi lordi di cocaina.
A conclusione dei loro interventi,
- il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale del primo giudizio;
- l’avv. DI1, difensore dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento integrale dell’appello con conseguente pena detentiva massima di 36 mesi, da sospendere nella misura necessaria a permettere l’immediata scarcerazione del suo assistito. Ha chiesto inoltre che la durata dell’espulsione sia ridotta a 5 anni.
Considerato,
in fatto:
vita, situazione finanziaria e precedenti penali di AP1
1. Sulla vita, la situazione finanziaria e i precedenti penali di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1 (pp. 52-54) della sentenza impugnata, al cui proposito durante il dibattimento d’appello l’imputato non ha apportato particolari aggiunte. Basti qui dire che egli si è trasferito in Italia dalla Repubblica Dominicana nel 2010, andando a vivere a Lavena Ponte Tresa. Successivamente, e come si dirà meglio in seguito, ha iniziato a frequentare e poi a stabilirsi in Ticino, dove nel 2015 ha conosciuto D., con la quale ha avuto un figlio l’anno seguente, intensificando vieppiù la sua presenza a _______, fino a trasferirvisi all’inizio del 2018. Egli è incensurato (AI 16).
avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto
2. Sull’avvio dell’inchiesta e le circostanze dell’arresto si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 2 e 3 della sentenza impugnata (pp. 54-55).
infrazione aggravata alla LStup
3. L’atto d’accusa, che è stato quasi integralmente confermato dall’istanza precedente, rimprovera all’imputato di avere venduto circa un chilogrammo di cocaina a 30 determinate persone e di averne venduti ulteriori (circa) due chilogrammi a ignoti acquirenti.
Per quanto riguarda gli acquirenti identificati, in appello è contestato solo il quantitativo alienato a S., mentre le altre vendite, incontestate, sono passate in giudicato così come ritenute nel giudizio impugnato. Sono invece quasi interamente contestati i circa due chilogrammi alienati a ignoti acquirenti.
il quantitativo alienato a S. (punto 1.1.20 dell’AA)
4. L’AA imputa ad AP1 di avere alienato a S., tra settembre 2018 e marzo 2019, complessivi 72,6 – 84,6 grammi lordi di cocaina. L’accusa si fonda sulle dichiarazioni di S., che ha affermato di conoscere l’imputato da 6-7 mesi e di avergli comprato in media almeno 3 grammi di cocaina a settimana (AI 46, p. 5), ricevendo anche, in due o tre occasioni, dei “regali” consistenti in 0.2 grammi di cocaina l’uno, in aggiunta a quanto acquistato (AI 46, p. 7 e all. doc. F e G).
L’imputato ha inizialmente dichiarato di conoscerla da 3-4 mesi e di averle alienato complessivamente 9-15 grammi di cocaina (AI 59, p. 5). Al dibattimento di primo grado ha invece sostenuto che con S. si stavano “frequentando da 6 mesi nel periodo 2018 / 2019”, e ha dichiarato di averle alienato circa 10-15 grammi di cocaina (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 2). L’istanza precedente, esaminando le censure che l’imputato ha riproposto in appello, ha così argomentato:
“ Se si calcola i 72 grammi indicati nell’atto d’accusa per il costo di fr. 100.- al grammo, si ha che S. ha speso, in 6 mesi, fr. 7'200.-. Al mese equivale a un dispendio pari a fr. 1'200.-. La difesa ha sollevato dubbi sul fatto che tale dispendio sia possibile, sostenendo che non è pensabile che S. faccia veramente la escort. La Corte ha tuttavia ritenuto credibili le dichiarazioni di S., costanti durante l’interrogatorio (per inciso l’acquirente fa perfino riferimento a un suo annuncio a TESEU), e confortate dall’importante numero di chiamate effettuate (all’incirca 600). L’imputato ha dichiarato, al dibattimento, che S. lo chiamava più volte per ogni singola vendita, anche per nulla. Tale dichiarazione, tuttavia, semmai si concilia con i quantitativi indicati dall’acquirente, siccome equivale, per ogni vendita (ricordiamoci che S. ha dichiarato di fare piccoli acquisti alla volta), ad almeno circa 8 chiamate. Facendo il medesimo calcolo sulla base del quantitativo affermato da AP1 di 10/15 grammi, si hanno invece, di regola, tra i 40 e 60 contatti telefonici, un numero non credibile poiché decisamente oltremodo difficile da gestire per una persona dedita allo spaccio e che deve forzatamente dare riscontro anche ad altri acquirenti (AI 46, p. 4).
Se ne ha che i quantitativi indicati al punto 1.1.20 dell’atto d’accusa sono confermati.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 60-61).
Al dibattimento d’appello, il procuratore pubblico ha prodotto una lettera del 23 aprile 2021 della Polizia cantonale nella quale si attesta che S. è regolarmente annunciata per l’esercizio della prostituzione alla sezione TESEU a far tempo dal 3 novembre 2014 (doc. dib. d’appello, p. 1).
Le dichiarazioni di S. (AI 46) sono state lineari e non si vede perché avrebbe dovuto addossare ad AP1 quantitativi maggiori di quelli effettivi, dato che ne rispondeva anch’ella penalmente. Stando alle sue dichiarazioni, l’imputato le ha alienato una media di 3 grammi a settimana sull’arco – prendendo l’ipotesi a lui più favorevole – di 6 mesi, ciò che porta ad un quantitativo complessivo di 77.4 grammi (3 grammi x per 4.3 settimane al mese x 6 mesi), cui vanno aggiunti 0.4 grammi di “regali”, per complessivi 77.8 grammi lordi di cocaina.
Come si vedrà, le dichiarazioni dell’imputato non sono, invece, credibili.
Innanzitutto, perché dagli SMS tra l’imputato e S. si evince che quest’ultima acquistava anche 6 grammi in 2 giorni (AI 46, doc. D, ricordato che S. pagava fr. 100.- la busta dose da 1 grammo di cocaina, cfr. AI 46, p. 5) o circa 10 grammi in una sola settimana (AI 46 pag. 7 e all. doc. G). Il quantitativo dichiarato da AP1 appare pertanto, già solo per questo motivo, totalmente inverosimile. A ciò si aggiunge che dai tabulati retroattivi sono emersi 692 contatti telefonici tra i due nel periodo settembre 2018 – gennaio 2019 (AI 46, p. 6) che, come dichiarato da S. (AI 46, p. 5) e ammesso dall’imputato stesso (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 2), erano sempre finalizzati alle compravendite di stupefacente. Anche ammettendo che, come sostenuto dall’imputato, vi siano state numerose comunicazioni andate a vuoto (poiché S. si presentava spesso senza soldi ed egli, dunque, non le dava lo stupefacente), una tale frequenza di contatti poco si confà al quantitativo complessivo di 10-15 grammi che egli ha dichiarato.
La censura che la difesa ha sollevato al dibattimento d’appello, per cui S. avrebbe dichiarato di aver comprato 2 palline da 0,7 grammi a settimana (e quindi il quantitativo da imputare sarebbe in ogni caso di massimo 36.4 grammi), cade nel vuoto nella misura in cui non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni di S., che ha chiaramente parlato di una media di 3 grammi a settimana e di confezioni da 1 grammo di sostanza.
Nemmeno si può convenire, siccome questa sarebbe stata l’unica modalità con cui AP1 avrebbe venduto la cocaina (ovverosia in dosi da 0,7 grammi), che – all’insaputa di S. – le palline fossero in realtà da 0.7 grammi: l’imputato stesso ha infatti riconosciuto di aver venduto confezioni dal peso variabile ai suoi acquirenti (AI 310, p. 4-6), finanche dal contenuto di 1.5 grammi l’una (AI 310, p. 4, con riferimento a ____________), e le palline da un grammo erano tutto fuorché l’eccezione, risultando la modalità usuale di vendita (che egli stesso ha riconosciuto) ad almeno 10 dei suoi acquirenti identificati (AI 310, p. 4-6).
Per questi motivi, è la versione di S. che viene ritenuta e in ossequio al divieto di reformatio in peius si conferma il punto 1.1.20 dell’AA in ragione di 72.6 grammi lordi di cocaina.
il quantitativo alienato a ignoti acquirenti (punto 1.1.32 dell’AA)
5. L’atto d’accusa imputa al AP1 l’alienazione a ignoti acquirenti di ulteriori 2'011.8 - 2'121.7 grammi lordi di cocaina. La prima Corte ha ridotto il quantitativo a 1'987.35 grammi lordi, motivando come segue:
“ Per quanto concerne il punto 1.1.32 dell’atto d’accusa, la Corte ha calcolato il relativo quantitativo basandosi sulla disponibilità finanziaria, così come emerge dagli atti, dell’imputato.
Tenendo conto di un minimo vitale di fr. 1'200.- al mese dal febbraio 2014 al 21 marzo 2019, dal quale non si può ragionevolmente scostarsi essendo il medesimo finanche favorevole all’imputato, in considerazione sia delle usuali spese di vita corrente sia del suo tenore di vita, così come riferito dalla compagna D. , che denotava una certa agiatezza (AI 278, all. 1, VI 21 marzo 2019, p. 4, 6 e 13; AI 70, p. 10), tenuto altresì conto del denaro sequestrato, pari a fr. 7‘623.30, del saldo sul conto della Repubblica dominicana (foto schermo 31 gennaio 2019: AI 233A, p. 4), pari a fr. 18'000.-, nonché dei trasferimenti all’estero provento di droga, di complessivi fr. 185'663.24 (v. consid. 15), si ha una disponibilità pari a fr. 285'326.54. Togliendo le entrate da lavoro di traslocatore (A.), di complessivi fr. 2’700.-, si ha che gli introiti dal traffico di droga equivalgono a fr. 282'626.54. Usando il coefficiente di guadagno più favorevole all’imputato, ottenuto tenendo conto di un prezzo di acquisto di fr. 40.- al grammo, vale a dire di fr. 28.- per 0.7 grammi di cocaina e un prezzo di vendita di fr. 100.- per 0.7 grammi (VI dib.: prezzo acquisto di regola 40.-/45.- al grammo; vendita fr. 100.- per 0.7/0.8), si ha che il guadagno unitario era pari a fr. 72.-.
Suddividendo il guadagno totale per quello unitario e moltiplicando il numero di confezioni così ottenuto x 0.7 grammi, si ha un quantitativo totale di 2'747.75 grammi.
In considerazione dei proscioglimenti di cui si è detto sopra, parziali per quanto concerne _______ e ___ e quello pieno per l’ignoto della cabina telefonica, si ha che per il punto 1.1.32 dell’atto d’accusa il quantitativo ascritto all’imputato è pari a 1'987.35 grammi, con conseguente proscioglimento complessivo in relazione al punto 1.1 dell’AA di 433.75 grammi.” (sentenza impugnata, consid. 12, p. 61-62).
L’imputato con il suo appello contesta il quantitativo finale, ritenendolo eccessivo e chiede che venga ridotto a 50 grammi. La sua difesa, nell’arringa dinanzi a questa Corte, oltre a precisare che AP1 ha iniziato a vendere cocaina solo nel novembre 2015 (con la prima alienazione a ______________), ha sostenuto che egli aveva entrate lecite per circa fr. 3'000.- al mese, provenienti, in ragione di fr. 2'000.- dal lavoro per A., di fr. 500.- dalla madre e di circa altri fr. 500.- da lavoretti vari.
Il metodo come tale utilizzato dagli inquirenti e dalla prima Corte per giungere al quantitativo complessivo di cocaina alienata deve essere esaminato con attenzione nel senso di vagliare la correttezza dei parametri di calcolo, ritenuto in questo contesto che occorre innanzitutto stabilire a partire da quando gli atti permettono di ritenere che l’imputato abbia iniziato a vendere cocaina.
il periodo del traffico di cocaina
6. L’AA imputa ad AP1 di aver venduto cocaina a partire dal 2012.
La prima Corte ha invece ritenuto che egli abbia venduto cocaina solo dal febbraio 2014, che è il mese in cui ha iniziato a inviare denaro nella Repubblica Dominicana.
In appello, AP1 chiede che l’inizio dell’imputazione venga stabilito nel novembre 2015, con la prima alienazione a R. (punto 1.1.15 dell’AA). Questa prima alienazione a R., già solo in virtù del divieto di reformatio in peius, viene collocata a dicembre 2015, poiché così ha ritenuto l’istanza precedente (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 59).
Per il periodo febbraio 2014 – novembre 2015 (compreso) non vi sono acquirenti identificati né transazioni comprovate. Nessuno dei consumatori interrogati ha riferito di avere comprato cocaina da AP1 prima di dicembre 2015 (ad eccezione di R. che, su questo punto, non è stato ritenuto credibile dall’istanza precedente, che ha collocato temporalmente la prima alienazione a R. appunto a dicembre 2015) e agli atti non vi sono prove che dimostrino una siffatta attività criminale prima di tale data.
Ciò posto, per quanto sia possibile che la disponibilità finanziaria di AP1 fosse, già dal 2014, alimentata almeno parzialmente dalla vendita di cocaina, non essendoci elementi agli atti che permettano di ritenerlo con sufficiente certezza, va presa l’ipotesi più favorevole all’imputato, ovvero che egli abbia iniziato la sua attività di spaccio con la prima alienazione per la quale è stato condannato dalla prima Corte, e meglio quella a R. nel dicembre 2015. Ne deve discendere che vanno estromessi dal calcolo gli importi a disposizione di AP1 che precedono tale data e l’imputazione va circoscritta al periodo 1° dicembre 2015 - 21 marzo 2019 (data dell’arresto).
il lavoro in nero
7. In appello, AP1 sostiene di aver fatto dei lavoretti in proprio e di avere lavorato per due datori di lavoro: RA e A..
il lavoro per A.
7.1.
7.1.1. Inizialmente, AP1 aveva dichiarato di essere senza attività da circa due anni e di essersi limitato, nell’ultimo anno, a fare qualche lavoro su chiamata in Svizzera, guadagnando complessivamente qualche migliaia di franchi (all. 1 a AI 13, p. 5). Nel verbale seguente ha dichiarato che faceva dei traslochi in nero circa 3-4 volte al mese (AI 17, p. 5). In quello successivo, invece, che lavorava come “tuttofare” guadagnando fr. 2’000-2'500.- al mese (AI 40, p. 9). In tutte queste occasioni si è sempre rifiutato di dire per chi lavorava.
Gli inquirenti hanno in seguito identificato A., titolare della ditta ___________, come possibile datore di lavoro in nero di AP1, e lo hanno interrogato in veste d’imputato (per infrazione, subordinatamente contravvenzione, alla LStrl). Nel primo verbale, A. ha dichiarato di non averlo mai impiegato (AI 73, p. 4). Risentito in un secondo verbale, ha invece ammesso di averlo impiegato su chiamata per circa 10-15 giornate lavorative di 9 ore tra il 2016 ed il 2018, corrispondendogli fr. 20.- l’ora, per un totale di fr. 1'800.- / 2'700.- (AI 210, p. 3). Confrontato con queste ultime dichiarazioni di A., AP1 ha dichiarato di avere iniziato a lavorare in Svizzera nel 2012 per una ditta di traslochi di cui non ha voluto fare il nome, per 6-7 mesi, al 100%, guadagnando circa fr. 1'800.- mensili. In seguito, tra il 2012 e il 2013, di aver conosciuto A., iniziando a lavorare per lui dapprima saltuariamente e poi in maniera regolare, fino a settembre-ottobre 2018. Richiesto di definire cosa intendesse con “regolare”, ha dichiarato di non aver mai lavorato al 100%, ma “non è neanche vero che lavoravo su chiamata”. Ha quindi specificato di aver iniziato lavorando 3-4 volte a settimana dall’autunno 2012 al 2016-2017 e, successivamente, di aver lavorato in maniera più saltuaria, su chiamata, 2-3 volte a settimana. Sui guadagni, ha dichiarato che percepiva mensilmente da A. fr. 2’400-2'600.- dall’autunno 2012 al 2016-2017, poi, fino a settembre-ottobre 2018, circa fr. 1’200-1'300.- (AI 211, p. 13-14).
A confronto con l’imputato (AI 288, p. 3-5), A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni (se non per la durata della giornata lavorativa, ridotta da 9 ore a 8-8.5 ore), mentre AP1 ha sostenuto:
- di aver lavorato per lui dal 2013 fino a settembre-ottobre 2018, quantificando la sua attività in “3/4 volte al mese per traslochi di uno o due giorni”, guadagnando circa fr. 1’500-1'800.- al mese;
- di aver fatto anche altri lavori “tipo giardinaggio, imbianchino, ecc.” per fr. 25.- l’ora, 2-3 volte al mese, guadagnando fr. 200-300.- mensili.
Nel primo verbale finale (AI 310, p. 2), la versione di AP1 è stata ancora diversa:
- dal 2012 ha lavorato per RA come traslocatore, in nero, fino a metà 2013;
- per A. ha iniziato a lavorare nel 2013, e per un anno ha lavorato sia per lui sia per RA, guadagnando complessivamente fr. 2'500.- mensili;
- in seguito ha lavorato solo per A., guadagnando fr. 2'500.- mensili fino a fine luglio 2017, e poi, fino a ottobre 2018, fr. 1’500-1'800.- mensili;
- da ottobre 2018 all’arresto ha fatto lavoretti di giardinaggio per una persona di cui non ha voluto fare il nome, guadagnando complessivamente fr. 1’600-1'800.-.
Nel secondo verbale finale (AI 328, p. 2), ha fornito ancora un’ennesima versione, sostenendo che per RA ha iniziato a lavorare a metà 2011, fino a metà 2013, ed in seguito ha iniziato a lavorare per A.. Infine, al dibattimento di primo grado, ha dichiarato che per A. - tranne quando c’era poco lavoro, come nel 2018 - “praticamente lavoravo ogni giorno” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 5). Al dibattimento di appello, ha infine sostenuto che “Capitava che io lavorassi 3,4,5,6 giorni a settimana. Ciò non avveniva tutte le settimane, a volta capitava anche che lavorassi solo un paio di giorni a settimana” (verb. dib. d’appello, p. 2).
La compagna di AP1, D., ha riferito di averlo conosciuto e iniziato a frequentare a fine estate 2015 e che “Di lui sapevo ben poco se non che lavorava di tanto in tanto per una ditta di traslochi di Massagno, presso il signor A..” (VI D. 21.3.2019, all. a AI 13, p. 5). Sulla frequenza con cui AP1 lavorava, ha riferito di “al massimo una decina di giornate al mese” (AI 64, p. 4), due-tre volte a settimana (all. 1 a AI 278, p. 7), fondandosi tuttavia su ciò che l’imputato le diceva. La madre di AP1 ha riferito di un’attività saltuaria (AI 60, p. 4), così come R., che ha dichiarato di sapere che AP1 si è prestato a fare dei “traslochi puntuali” con A. (AI 188, p. 5). Che AP1 avesse fatto dei lavori per A. già nel 2016 è confermato da _____________, acquirente di cocaina dell’imputato dal gennaio 2016, che ha riferito di averlo conosciuto in quell’anno proprio in quel contesto lavorativo (AI 197, p. 3). Vi è inoltre ____________, un altro acquirente di cocaina di AP1, che ha riferito di avere parlato con lui verso fine 2015 / inizio 2016, dichiarando che in quell’occasione AP1 gli aveva detto che vendeva cocaina e lavorava per una ditta di traslochi (AI 58, p. 4).
Al dibattimento di appello, in accoglimento all’istanza probatoria formulata dall’imputato, è stato sentito come testimone E., che è stato suo collega presso la ditta di A. dall’agosto 2017 alla fine del 2018 (quando l’imputato ha smesso di lavorarvi). Durante la sua audizione, il teste ha riferito (verb. dib. d’appello, p. 4-5) di avere lavorato per A. su chiamata circa 10 giorni al mese in quel periodo, dietro compenso di fr. 17.50 l’ora, guadagnando così mensilmente circa fr. 1’400-1'700.-. Per i primi 3 mesi di impiego, siccome all’inizio non conosceva bene la lingua italiana, ha dichiarato che l’imputato lo affiancava circa 7 giorni su 10, se non tutti e 10 i giorni. Dopo questo periodo iniziale, ha dichiarato di aver lavorato con l’imputato solo un paio di giorni al mese in media, ma che la frequenza lavorativa di AP1 non era comunque diminuita (ciò di cui ha potuto riferire poiché all’interno della ditta “si sapeva che cosa facesse l’altra squadra di colleghi”). In seguito, il difensore dell’imputato gli ha contestato che, considerando un salario di fr. 1’600-1'700.- mensili a fr. 17.50 l’ora, risultano 12 giornate lavorative al mese di 8 ore l’una (n.d.r.: precisamente, queste corrispondono al salario di fr. 1'680.- mensili): il testimone ha quindi risposto che questa era sostanzialmente la sua frequenza lavorativa in quel periodo.
Agli atti, vi è inoltre un elemento oggettivo che permette – almeno per un determinato periodo – di avere indicazioni attendibili sull’effettiva portata dell’attività lavorativa svolta dall’imputato per A.: il traffico telefonico tra i due di messaggi e messaggi vocali WhatsApp dal 21.9.2018 al 21.2.2019 (AI 240), tramite i quali A. gli assegnava i lavori e i due ne discutevano i dettagli. Da questo, emerge un’attività lavorativa di 8 giornate sull’arco di poco più di due mesi (dal 21 settembre fino a fine novembre 2018, quando il rapporto lavorativo con A. si è incrinato a causa di un mobile costoso danneggiato durante un trasloco).
accertamento: durata e frequenza dell’attività lavorativa per A.
7.1.2. AP1, da quando ha riconosciuto di aver lavorato per A., è stato sostanzialmente costante nel riferire di avere iniziato nel 2012-2013, mentre – come già detto – ha fornito versioni contrastanti sulla frequenza della sua attività e sui relativi guadagni. A., dal canto suo, ha con tutta probabilità mentito nel primo interrogatorio e ha un interesse personale a minimizzare l’impiego in nero dell’imputato (in quanto commetteva anch’egli reato).
L’imputazione di infrazione aggravata alla LStup oggetto del presente accertamento viene esaminata da questa Corte – come accennato in precedenza (consid. 6) – solo a partire da dicembre 2015, ragione per cui è solo da questo momento che è necessario accertare l’attività lavorativa dell’imputato. Con gli elementi agli atti, si può ritenere che egli, nel dicembre 2015, lavorasse già per A. (cfr. in proposito le dichiarazioni di D. e Spinelli di cui si è detto sopra, che confortano quelle dell’imputato). Sulla frequenza con cui lavorava, e dunque sui suoi guadagni, non sono credibili né l’imputato né A., già solo per le diverse versioni contrastanti tra loro che hanno fornito. I riferimenti su cui fondarsi risultano pertanto essere le dichiarazioni di D., la testimonianza di E. (che è parso sostanzialmente credibile) e il traffico telefonico WhatsApp di cui s’è detto. A titolo riassuntivo, ed in estrema sintesi:
- D. ha riferito di 10 giornate lavorative al mese;
- E. ha riferito di aver lavorato in media 10 giornate al mese, ricevendo un salario medio di fr. 1'550.- mensili e che AP1, nella più generosa delle ipotesi, lavorava quanto lui;
- dagli scambi WhatsApp, per il periodo 21 settembre 2018 - fine novembre 2018, risulta un’attività lavorativa di AP1 di 4 giorni al mese (anno in cui, del resto, AP1 stesso ha dichiarato esserci stato meno lavoro rispetto a quelli precedenti).
In applicazione del principio in dubio pro reo (e dunque, prendendo, nel dubbio, l’ipotesi più favorevole all’imputato) si seguono sul punto le dichiarazioni di D. e del testimone E. (i messaggi WhatsApp potendo anche non essere i soli scambi avvenuti in quel periodo), e si riterrà di conseguenza che AP1 effettuava 10 giornate lavorative al mese.
Posto che A. ha dichiarato che lo pagava fr. 20.- l’ora (AI 210, p. 3; AI 288, p. 4) e AP1, a confronto con lui, non ha contestato questa retribuzione (AI 288, p. 5), e considerata una giornata piena tipo di 8 ore e mezza, si ha che egli percepiva un salario mensile di fr. 1’700.- (20 x 8.5 x 10) dal dicembre 2015 (data d’inizio dell’imputazione in esame) a fine novembre 2018 (momento in cui, come l’imputato stesso ha dichiarato, il rapporto lavorativo con A. è terminato). Ne discende, per il periodo dicembre 2015 – 21 marzo 2019 (data dell’arresto), un’entrata complessiva dal lavoro per A. di fr. 61'200.- (fr. 1'700.- x 36 mesi, ovverosia – come accennato – da dicembre 2015 a novembre 2018).
il lavoro per RA
7.2. RA, sentito in qualità di testimone, ha dichiarato di non avere mai impiegato l’imputato per qualsivoglia lavoro (AI 316). AP1, invece, ha dichiarato di avere lavorato per lui tra il 2011 e il 2013 (AI 310, p. 2; AI 211, p. 14; AI 328, p. 2; all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 5). Esulando in ogni caso dal periodo considerato per l’imputazione in esame, l’eventualità di quest’attività non deve essere approfondita, in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
gli altri “lavoretti”
7.3. AP1, per la prima volta nel verbale del 13 settembre 2019 (AI 211, p. 22-23), ha dichiarato di aver fatto “un lavoro di pittura ad una casa a Molino Nuovo”, e che gli euro (2'570.-) e i dollari (1'600.-) sequestrati a casa sua provenivano da questo lavoro, soggiungendo poi che “Inoltre una parte dei soldi proviene da un lavoro di giardinaggio di quasi un mese fatto con un amico presso una villa di _________. I nomi preferisco non dirli. I CHF sono invece tutti provento di spaccio di cocaina”. In seguito, nel verbale di confronto con A., non ha più riferito di questi specifici lavori, ma ha parlato di un’attività regolare, dichiarando di aver fatto, di solito nel fine settimana, lavori “tipo giardinaggio, imbianchino, ecc.” per fr. 25.- l’ora, circa 2-3 volte al mese, guadagnando circa fr. 200-300.- mensili (AI 288, p. 5). Quindi, nel verbale seguente, ha riferito di aver fatto, da ottobre 2018 al momento del suo arresto, “qualche lavoretto di tipo giardinaggio presso una persona di cui non voglio dire il nome”, guadagnando complessivamente circa fr. 1’600-1'800.- (AI 310, p. 2).
L’imputato ha menzionato questi specifici lavori da imbianchino e/o di giardinaggio solo sul finire della procedura, mentre in diversi verbali precedenti, richiesto sulle sue entrate, non ne ha mai fatto menzione (all. 1 a AI 13, p. 5; AI 17, p. 5; AI 40, p. 9; AI 185, p. 7). A ciò si aggiunga che non è stato né lineare né costante nelle sue dichiarazioni, riferendo dapprima di due specifici lavori puntuali, poi, invece, di un’attività regolare che svolgeva nel fine settimana, e infine, di uno specifico incarico “di tipo giardinaggio” per una determinata persona, che gli ha fruttato “circa fr. 1’600-1'800.-”. Il tutto, senza mai volere fornire alcun nome o indicazione verificabile. Per questi motivi, e in assenza di elementi che supportino le sue dichiarazioni, queste attività non possono essere accertate e ritenute credibili.
altre entrate
7.4. Per la prima volta nel suo verbale finale, AP1 ha dichiarato che sua madre gli dava ogni mese fr. 500-600.- in contanti, e che il marito della madre è una persona generosa che gli dava, al bisogno, fr. 100-200.- (AI 310, p. 3). Nel secondo verbale finale ha invece ridimensionato la portata dell’aiuto economico della madre, affermando che gli pagava il telefonino e che “ogni tanto mi dava anche dei soldi extra” (AI 328, p.4), versione poi mantenuta - e tempestivamente corretta - anche al primo dibattimento: “mi dava i soldi quando avevo bisogno. Mi correggo, me li dava spesso” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 6). La madre, interrogata dagli inquirenti, ha dichiarato che gli pagava l’abbonamento del telefonino e, quando l’imputato aveva bisogno, gli dava del denaro, senza poter essere più precisa (AI 60, p. 2).
Che sua madre gli desse regolarmente fr. 500-600.- al mese non è credibile per più motivi. Il primo è che se così fosse stato, AP1 non avrebbe atteso il suo verbale finale per dichiararlo, essendogli stato chiesto innumerevoli volte, durante l’inchiesta, di specificare le sue entrate. Il secondo è che se vi fosse stato questo importo fisso e regolare, peraltro di una certa entità, la madre sarebbe stata più precisa nelle sue dichiarazioni, e non avrebbe riferito che “ho già dato dei soldi a mio figlio, non posso essere precisa sulla cifra che ho dato a lui, ma quando aveva bisogno io gli davo del denaro senza alcun problema” (AI 60, p. 2). Il terzo è che le dichiarazioni dell’imputato non sono costanti: dopo aver riferito di un’entrata regolare mensile di fr. 500-600.-, negli interrogatori seguenti ha parlato solo di “soldi extra” che riceveva “quando avevo bisogno”. Infine, dalla trascrizione di una conversazione telefonica tra lui e la madre (VI D., all. a AI 13, p. 14 e all. doc. 1), emerge che quest’ultima gli diceva spesso che se non si fosse comportato meglio con la signora che gli forniva l’indirizzo italiano a Lavena Ponte Tresa (dove risultava la residenza), avrebbe smesso di pagargli il telefonino: se fosse vero che lei gli versava regolarmente fr. 500-600.- al mese, sarebbe stata la continuazione del versamento di questi importi a essere messa in discussione, non il pagamento dell’abbonamento del telefonino.
Tutto ciò considerato, va ritenuto che sua madre dava all’imputato dei contributi puntuali, non considerevoli, su richiesta. Con gli elementi agli atti e considerando anche il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, si può ragionevolmente stimare che gli desse mediamente tra i fr. 100.- e i fr. 200.- al mese. Prendendo l’ipotesi più favorevole all’imputato, si riterrà che gli dava mediamente fr. 200.- al mese. Quindi, per il periodo 1° dicembre 2015 – 20 marzo 2019, va ritenuta un’entrata di complessivi fr. 8'000.- (fr. 200.- x 40 mesi).
spese accertate
8. Dalle dichiarazioni di D., compagna di AP1, emerge che quest’ultimo si è trasferito a vivere a casa sua a _______ nel marzo del 2018 (VI D. , all. a AI 13, p. 6). In precedenza, e meglio a far tempo dai mesi successivi all’inizio del 2015, l’imputato ha vissuto nel monolocale di suo cugino in via _____________, come dichiarato dall’imputato stesso: “Fino ad inizio 2015 stavo a Ponte Tresa. In seguito mi sono stabilito nell’appartamento in _____________.” (AI 310 p. 15; si veda anche AI 188, p. 4 e il VI di D. all. ad AI 13, pag. 5), dichiarazioni che l’imputato ha espressamente confermato durante il dibattimento davanti all’istanza precedente (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 10-11). Si giustifica pertanto di suddividere i due periodi.
periodo in cui AP1 viveva da solo nel monolocale del cugino (12.2015-02.2018)
8.1. AP1, nel suo secondo verbale finale, ha sostenuto che per sé spendeva in tutto fr. 200.- al mese (AI 328, p. 4). Non ha da essere argomentato molto per concludere che tale cifra è non solo inverosimile ma anche irrealistica, soprattutto se si considera che in quel periodo aveva uno stile di vita non privo di divertimenti (che hanno, notoriamente, il loro costo):
“ I miei consumi avvenivano più o meno ogni fine settimana quando uscivo in discoteca o a fare serata. Posso quantificare di aver consumato regolarmente 1 grammo di cocaina ogni fine settimana. A volte capitava che se uscivo anche al venerdì sera i grammi potevano diventare 2. Solitamente uscivo nelle discoteche del luganese, è capitato a volte che uscivo pure in Italia a fare serata e consumavo anche lì della cocaina” (AI 59, p. 3).
Egli non può pertanto essere creduto.
Gli inquirenti e la prima Corte, per determinare le spese dell’imputato, hanno fatto riferimento al minimo vitale LEF per una persona che vive da sola, di fr. 1'200.- mensili (CEF, Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo ex art. 93 LEF, 1. settembre 2009, FU 68/2009).
A questo proposito, se da un lato un’acritica ripresa integrale, tout-court, delle tabelle LEF risulta difficile nel caso concreto per il fatto che alcune voci di spesa ivi contenute, come la manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, le assicurazioni private, la cultura e le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina difficilmente si sono verificate, dall’altro è emerso dall’incarto che l’imputato aveva uno stile di vita in cui non mancavano i divertimenti (si è ricordato poc’anzi che egli stesso ha dichiarato che andava in discoteca una quando non due volte alla settimana, abitudine di cui – per il periodo successivo – ha peraltro riferito anche la sua compagna: “AP1 era spesso in giro a fare serate in discoteca”. VI del 21.03.2019 pag. 6), per tacere del fatto che a questi divertimenti si è ben presto aggiunto il proprio consumo di cocaina.
In termini numerici, risulta ragionevole quantificare la spesa per le serate in discoteca in (almeno) fr. 200.- mensili, ovvero fr. 45-50.- alla settimana, considerando – per una frequenza di una quando non due volte alla settimana – il prezzo d’entrata e/o la consumazione. Quanto alla spesa derivante dal proprio consumo di cocaina, ammesso dall’imputato, di uno o due grammi alla settimana, prendendo già solo il quantitativo di 125 grammi da lui consumato tra il 15.09.2017 e il 19.03.2019 (punto 1.4 del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte precedente che, non appellato, è passato in giudicato), ovverosia sull’arco di circa 18 mesi, risulta un quantitativo medio mensile di circa 6.9 grammi al mese (125 : 18 = 6.94). Considerando un prezzo di costo al grammo di fr. 40.-, risulta una spesa media mensile per il consumo proprio di cocaina di circa fr. 270.- (6.9 g x fr. 40 al g = fr. 276.-).
In definitiva, quindi, il risparmio su determinate spese a cui l’imputato non doveva fare fronte veniva compensato da altre uscite (già solo tra discoteca e consumo proprio di cocaina non si arriva lontani dal mezzo migliaio di franchi al mese), di modo che una spesa mensile di fr. 1'200.- (che comprende in particolare anche il sostentamento, l’abbigliamento, la biancheria, l’igiene e la cura del corpo) costituisce un importo conforme al caso concreto.
L’imputato ha ammesso di avere iniziato a consumare cocaina “a fine 2016” (AI 59). Pertanto, per un anno, dal dicembre 2015 al dicembre 2016, le sue spese mensili non possono essere quantificate in fr. 1'200.- bensì in circa fr. 930.- (fr. 1'200.- ./. fr. 270.-).
Sia all’importo di fr. 930.- (per il periodo compreso tra dicembre 2015 e dicembre 2016) sia all’importo di fr. 1’200.- (per il periodo che va dall’inizio del 2017 al mese di febbraio 2018) vanno infine aggiunte le spese per l’alloggio, ritenute comprensive anche di elettricità, luce ecc., che, come dichiarato inizialmente da AP1, ammontavano a fr. 200.- mensili per l’uso del monolocale del cugino: “io pagavo CHF 200.00 a mio cugino per poter usare il monolocale in questione” (AI 17, p. 9), essendo questo importo più credibile e verosimile rispetto a quello dichiarato, ritrattando al ribasso sul finire dell’inchiesta, di fr. 50-100.- al mese (AI 328, p. 4).
Ne consegue pertanto che, per il periodo dicembre 2015 - febbraio 2018, AP1 per vivere in Svizzera ha speso:
- fr. 1'130.- (fr. 930.- + fr. 200.-) per il periodo compreso tra dicembre 2015 e dicembre 2016 (13 mesi), ossia fr. 14'690.-;
- fr. 1'400.- (fr. 1'200 + fr. 200.-) per il periodo compreso tra gennaio 2017 e febbraio 2018 (14 mesi), ossia fr. 19'600.-,
per una spesa di complessivi fr. 34'290.- (fr. 14'690.- + fr. 19'600.-).
periodo in cui AP1 viveva con D. a _______ (03.2018-03.2019)
8.2. Da marzo 2018, AP1 si è trasferito a _______ nella casa della sua compagna D., con cui aveva avuto un figlio nel 2016. Per questo periodo vi è un elemento concreto sulle spese di AP1, ovvero le prime dichiarazioni della sua compagna, secondo le quali egli le dava in contanti fr. 400-500.- al mese per contribuire all’economia domestica (VI D. , all. a AI 13, p. 4). In seguito, dopo che le è stato comunicato dagli agenti interroganti che AP1 aveva dichiarato che le dava solo fr. 200-300.- al mese, D. è andata al ribasso cercando di accodarsi alle dichiarazioni del compagno, rispondendo che è vero che le dava tra i fr. 200.- e i fr. 400.- mensili (VI D., all. a AI 13, p. 13; AI 64, p. 4). È la sua prima dichiarazione che viene ritenuta, in quanto, oltre che più genuina (poiché non influenzata dalle dichiarazioni del compagno), più verosimile, comprendendo tale contributo sia la pigione (come si deduce anche dal messaggio vocale inviato da AP1 ad A.: “[…] quando mi puoi… perché li devo dare i soldi alla Deni per pagare l’affitto e queste cose qua… […]”, AI 240, WA0041) sia l’economia domestica, e considerate anche le ingenti somme di denaro di cui disponeva l’imputato, deducibili dagli oltre fr. 180'000.- che ha inviato all’estero “per le vacanze” (verb. dib. d’appello, p. 6).
Per questo periodo viene pertanto ritenuto l’importo di fr. 400.- mensili, a dir poco favorevole all’imputato, ove appena si consideri che non mancavano comunque i divertimenti (“AP1 era spesso in giro a fare serate in discoteca”. VI D. del 21.03.2019 all. a AI 13, p. 6), le cene al ristorante con la compagna offerte da lui (VI D. all. a AI 13, p. 7) e altre spese, come la vacanza a ________ nel maggio 2018, costata circa € 1'800 e pagata per metà dall’imputato (VI D. all. a AI 13, p. 7-8).
Alla spesa di fr. 400.- mensili dati alla compagna si aggiunge la spesa derivante dal consumo proprio di cocaina da parte dell’imputato, che – sulla base del dispositivo n. 1.4 del giudizio della prima Corte (non oggetto di appello) – comporta un dispendio medio di fr. 270.- mensili (come indicato al consid. 8.1 della presente sentenza). Ne discende una spesa di complessivi fr. 8'576.- per il periodo in esame (fr. 400.- mensili per 12 mesi e 20 giorni oltre a fr. 270.- al mese per il proprio consumo di cocaina in tale periodo).
denaro sequestrato a casa di AP1
9.1. Anche il denaro sequestrato all’imputato presso l’appartamento di _______ - eccezion fatta per quello di pertinenza della compagna, già estromesso dagli inquirenti -, ammontante a complessivi fr. 7‘623.30 (AA, p. 7), va ritenuto nel calcolo della sua disponibilità economica.
denaro depositato presso il Banco Popular
9.2. Diversamente ne va, invece, per i circa fr. 18'000.- presenti sul suo conto n. __________ del Banco Popular in Repubblica Dominicana (all. a AI 233), che questa Corte non riterrà nel totale, in quanto vi sarebbe il rischio di imputare due volte ad AP1 lo stesso importo, dato che questo conto potrebbe essere stato alimentato con gli invii di denaro all’estero di cui all’AA, che verranno già considerati nel calcolo della sua disponibilità. Ciò si evince per esempio dal fatto che l’unico deposito significativo visibile dal printscreen del conto agli atti (trovato sul suo telefono), che riporta una parte dei movimenti intercorsi tra il 31.12.2018 e il 31.1.2019 (all. a AI 233), data del 3 gennaio 2019 ed ammonta a circa fr. 5'300.-, e per quello stesso giorno vi sono due invii di denaro verso la Repubblica Dominicana per complessivi fr. 7'000.- (punti 2.112 e 2.114 dell’AA).
denaro inviato all’estero
10. Vanno, infine, considerati gli importi inviati all’estero a partire dal 1° dicembre 2015, elencati al punto 2 dell’AA. Da questi, per il divieto di reformatio in peius, va estromesso quello di cui al punto 2.84 dell’AA, per il quale la prima Corte ha prosciolto l’imputato, ritenendo che potesse essere stato fatto per conto della madre (sentenza impugnata, consid. 15). Restano, pertanto, per il periodo considerato da questa Corte, gli invii di cui ai punti 2.36-2.83, 2.85-2.92, 2.99-2.115 dell’AA, per complessivi fr. 164'945.88.
calcolo del quantitativo alienato di cocaina
11.1. In conclusione, per il periodo 1° dicembre 2015 – 20 marzo 2019, la disponibilità finanziaria (nel senso del dispendio a cui si aggiunge quanto spedito all’estero e quanto sequestrato all’imputato al momento dell’arresto) è stata di fr. 215'435.-, importo a cui si giunge sommando quanto ha speso per vivere quando abitava nel monolocale in ____________ (fr. 34'290.-) e quando viveva con D. (fr. 8'576.-), il denaro che teneva a casa sua e che gli è stato sequestrato (fr. 7‘623.30) e quanto ha inviato (o fatto inviare per suo conto) all’estero (fr. 164'945.88).
Come visto (consid. 7.1.2 e 7.4), fr. 61'200.- provengono dalla sua attività di traslocatore e fr. 8'000.- dalla madre, per complessivi fr. 69'200.-. Si deduce pertanto che la rimanenza, ovvero fr. 146'235.-, va ricondotta al suo traffico di cocaina (fr. 215'435.- meno fr. 69'200.-).
Per determinare il quantitativo alienato ad ignoti acquirenti, va dedotto dal guadagno complessivo il provento di quanto alienato agli acquirenti identificati (punti 1.1.1. a 1.1.30 dell’AA). I quantitativi alienati e il loro prezzo di vendita, così come ritenuti dalla prima Corte, sono incontestati (ad eccezione del quantitativo alienato a S., posizione per la quale le conclusioni dell’istanza precedente sono state confermate in questa sede) e sono dunque passati in giudicato: possono pertanto essere integralmente ripresi. Laddove l’AA nulla specifica, nel cappello dell’imputazione (punto 1.1 dell’AA) si ha che AP1 vendeva a fr. 100.- la busta dose da 0.7 grammi, ciò che corrisponde alle sue ultime dichiarazioni in proposito (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 6), in cui ha affermato che normalmente vendeva la cocaina a fr. 100.- per busta dose da 0.7/0.8 grammi. Tra i due quantitativi, va ritenuto quello di 0.7 grammi, poiché è l’ipotesi a lui più favorevole, ovvero quella che implica un maggiore guadagno al grammo: così, infatti, i quantitativi imputati di cocaina risulteranno minori. Analogo ragionamento vale per il prezzo a cui la acquistava: come giudicato dall’istanza precedente, questo va ritenuto essere di fr. 40.- al grammo. AP1 ha infatti dichiarato (sempre prendendo le sue ultime dichiarazioni), di acquistarla a fr. 40.-/45.- (a volte anche fr. 50.-) al grammo (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 6). L’ipotesi a lui più favorevole - e dunque, quella da ritenere - è che egli la comprasse a fr. 40.- al grammo (poiché così egli guadagnava di più dal singolo grammo venduto, ed il quantitativo finale di cocaina alienata risulterà inferiore).
Ciò posto (ossia: vendita di 0.7 grammi di cocaina a fr. 100.-), si deduce un margine di guadagno al grammo di fr. 102.85 (corrispondente al prezzo di vendita di fr. 142.85 al grammo meno il prezzo d’acquisto di fr. 40.- al grammo).
Al dibattimento d’appello, la difesa ha sostenuto che AP1 tagliava sempre la cocaina, ciò che sarebbe comprovato dal fatto che quella sequestrata a casa sua era tagliata. Tuttavia, ciò non risulta dagli atti, già solo poiché è l’imputato stesso ad avere dichiarato che “di regola non ho mai tagliato la cocaina. È capitato solo con l’ultima fornitura, quella che avete sequestrato a casa mia” (AI 59, p. 4), ciò che ha poi ribadito a più riprese ancora dinanzi all’istanza precedente (all. 1 a verb. dib. di primo grado, p. 6-7).
Procedendo, quindi, come descritto poc’anzi, per i punti 1.1.1-1.1.4, 1.1.6-1.1.7, 1.1.10-1.1.15, 1.1.18-1.1.20, 1.1.26 e 1.1.29 dell’AA (vendite al prezzo di fr. 100.- per busta dose da 0.7 grammi), si ha un guadagno netto di fr. 48'030.95, mentre per le vendite a prezzi diversi (punti 1.1.5, 1.1.8-1.1.9, 1.1.16-1.1.17, 1.1.21-1.1.25, 1.1.27-1.1.28 e 1.1.30 dell’AA), prendendo sempre, per ogni elemento, quello più favorevole all’imputato, si ha un guadagno netto di fr. 24'606.17. Ne deriva che AP1 ha guadagnato complessivamente fr. 72'637.12 alienando 760.4 grammi lordi di cocaina ai consumatori di cui ai punti 1.1.1-1.1.30 dell’AA.
Posto che, come visto sopra, è stata accertato che dal traffico di cocaina egli ha guadagnato complessivamente fr. 146'235.18, se si deduce la somma di fr. 72'637.12 guadagnata alienando cocaina agli acquirenti identificati, si ha che egli ha guadagnato fr. 73'598.06 alienando cocaina a ignoti acquirenti. Come visto, il prezzo di vendita da ritenere in assenza di altri elementi è quello di fr. 100.- per la busta dose da 0.7 grammi, e il prezzo d’acquisto è di fr. 40.- al grammo. Ne deriva che, applicando il margine di guadagno sopra calcolato di fr. 102.85 al grammo, per guadagnare tale importo, AP1 ha alienato a ignoti acquirenti complessivi 715.58 grammi lordi di cocaina (73'598.06 ÷ 102.85).
totale delle alienazioni (punto 1.1 dell’AA)
11.2. Stante quanto sopra, è accertato che AP1, nel periodo 1° dicembre 2015 – 21 marzo 2019, ha alienato a persone determinate 760.4 grammi e ad acquirenti non identificati 715.58 grammi per complessivi 1'475.98 grammi lordi di cocaina (con un grado di purezza indeterminato).
riciclaggio di denaro - periodo e ammontare complessivo (punto 2 dell’AA)
12.1. L’atto d’accusa imputa ad AP1 di avere, tra il 13 febbraio 2014 e il 4 marzo 2019, tramite 115 invii di denaro all’estero, riciclato fr. 197'983.35 provenienti dal suo traffico di cocaina. La prima Corte lo ha condannato per complessivi fr. 185'663.24, prosciogliendolo per gli invii che potrebbero essere stati effettuati per conto della madre.
Con il suo appello l’imputato chiede di essere condannato solo per gli importi che ha fatto inviare dai propri acquirenti di cocaina, sostenendo quindi che quelli che ha effettuato personalmente e che ha commissionato a D. sono il provento del suo lavoro in nero. Chiede pertanto che venga considerato solo il periodo 21 marzo 2016 – 4 marzo 2019, per complessivi fr. 86’713.48.
12.2. Questa Corte, come visto sopra, non reputa di avere gli elementi necessari per ritenere con sufficiente certezza che AP1 abbia venduto cocaina prima del dicembre 2015. La conseguenza è che anche l’imputazione di riciclaggio di denaro va esaminata solo a partire da questo momento, non potendosi stabilire la provenienza criminale del denaro inviato in precedenza.
Dagli atti emerge che tra il 14 dicembre 2015 e il 4 marzo 2019 l’imputato ha inviato (o fatto inviare) all’estero complessivi fr. 164'945.88 (tramite gli invii di cui ai punti 2.36-2.83, 2.85-2.92, 2.99-2.115 dell’AA). L’imputato, sostenendo che, dei soldi inviati, solo fr. 86’713.48 erano provento del suo traffico, mentre il resto derivava a suo dire dal proprio lavoro, indirettamente sostiene di avere guadagnato col suo lavoro in nero almeno fr. 78'232.40 (fr. 164'945.88 ./. fr. 86’713.48). Come visto sopra, è stato invece accertato che, col suo lavoro in nero, l’imputato ha guadagnato complessivamente fr. 61’200.-. Ciò posto, non potendosi stabilire con sufficiente precisione quanto del provento del suo lavoro in nero sia stato inviato all’estero e quanto, invece, sia stato speso in Svizzera, questa Corte determina – e ciò benché l’imputato stesso abbia dichiarato che una parte di quel denaro la usava per vivere in Svizzera (AI 211, p. 13) – che tutto il denaro guadagnato lavorando sia stato spedito. Applicando questa finzione, favorevole all’imputato, deriva che egli ha inviato all’estero complessivi fr. 103'745.88 provenienti dal suo traffico di cocaina (fr. 164'945.88 meno fr. 61'200).
All’argomentazione secondo cui solo gli invii commissionati ai suoi acquirenti di cocaina sarebbero stati alimentati col denaro provento dello spaccio non può essere dato seguito, già solo perché l’imputato stesso ha dichiarato, più volte, di avere commissionato invii di denaro proveniente dal suo traffico di cocaina alla sua compagna D. , sottacendogliene l’origine criminosa (AI 185, p. 10; all. 1 a AI 13, p. 11; AI 17, p. 8), così come ha ammesso che non riusciva a differenziare il denaro di provenienza lecita da quello di provenienza illecita e che “non sono in grado di fare questa distinzione neanche ricollegandomi a chi ha inviato denaro” (AI 211, p. 23).
Non potendosi distinguere la provenienza del denaro per i singoli invii elencati dall’AA, si riterrà complessivamente, per il punto 2 dell’AA, che, tra il 14 dicembre 2015 e il 4 marzo 2019, AP1 ha inviato (o fatto inviare) all’estero complessivi fr. 103'745.88 provenienti dal suo traffico di cocaina.
infrazione alla LStrl – durata dell’attività lucrativa senza permesso (punto 3 dell’AA)
13.1. I primi giudici, confermando parzialmente l’AA (così come modificato in entrata al dibattimento di primo grado), hanno condannato AP1 per avere, tra il 15 settembre 2013 e il 21 marzo 2019, soggiornato illegalmente in Svizzera, nonché, tra il gennaio 2016 e il dicembre 2018, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera.
Con il suo appello, AP1 contesta solo il periodo ritenuto per l’esercizio dell’attività lucrativa senza permesso, chiedendo che, invece che dal gennaio 2016, questo venga ritenuto già a partire dal 2014, per coerenza con quanto sostenuto a difesa di un minore quantitativo imputabile di cocaina (ovvero, che lavorava in nero in Svizzera già da prima del 2016). Egli chiede dunque un giudizio più sfavorevole per quest’imputazione.
13.2. Questo punto del dispositivo è tuttavia stato impugnato solo dall’imputato e sottostà pertanto al divieto di reformatio in peius, ragione per cui il periodo non può essere esteso ma solo confermato o ridotto (ritenuto che, in ogni caso, ciò non influenza l’accertamento relativo all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup). Nel caso concreto, viene tolto il mese di dicembre 2018, poiché nel presente giudizio è stato ritenuto accertato che l’ultima attività lavorativa svolta in Svizzera dall’imputato è il lavoro in nero per A. , che è terminato alla fine del mese di novembre 2018.
in fatto e in diritto:
infrazione aggravata alla LStup
14. Il comportamento dell’appellante adempie senza alcun dubbio i presupposti oggettivi dell’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, da ritenere a partire da 18 grammi di cocaina pura (DTF 145 IV 312 consid. 2; 138 IV 100 consid. 3.2). Soglia che è, nel caso di specie, largamente superata (per la stima del grado di purezza della parte non sequestrata di cocaina, come indicato in STF 6B_965/2018 del 15 novembre 2018, consid. 1.5, 6B_971/2017 del 23 luglio 2018, consid. 6.3 e 6.4 e in Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 2016, ad art. 19 n. 189, si può fare riferimento alle statistiche – suddivise anno per anno – relative alla cocaina confiscata in Svizzera pubblicate annualmente dalla Società svizzera di medicina legale: www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine/). La realizzazione del reato imputatogli è, peraltro, incontestata, così come il fatto che abbia agito intenzionalmente. Posto l’accertamento dei fatti di cui sopra (giusta il quale egli ha venduto 760.4 grammi lordi di cocaina ad acquirenti identificati e 715.58 grammi lordi ad acquirenti non identificati) e quanto passato in giudicato del disp. n. 1.1 del giudizio impugnato (detenzione di 366.16 grammi lordi di cocaina), egli ne risponde in ragione di complessivi 1'842.14 grammi lordi di cocaina (760.4 + 715.58 + 366.16), mentre è prosciolto dal punto 1 dell’AA in ragione di 1'721.68 grammi lordi di cocaina (3'563.82 – 1'842.14) e per il periodo 2012 - 30 novembre 2015.
ripetuto riciclaggio di denaro
15.1. Giusta l'art. 305bis cifra 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’infrazione aggravata alla LStup è un crimine (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e art. 10 cpv. 2 CP; vedasi anche Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, ad art. 19 LStup n. 72, pag. 914).
L’Alta Corte ha stabilito che in caso di trasferimento di denaro all'estero, il reato di riciclaggio è realizzato se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all'estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2, confermata in STF 6B_829/2019 del 21 ottobre 2019 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale il reato di riciclaggio può essere commesso anche da chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso commesso (DTF 144 IV 172 consid. 7.2 pag. 174; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; STF 6S.691/1999 del 29 novembre 2000 consid. 3a; sulle diverse posizioni degli autori: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 305bis n. 7).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (STF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 e i numerosi riferimenti ivi indicati).
15.2. Anche l’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP è, oltre che pacifica, incontestata. Infatti, accertato che il denaro proveniva da un crimine, l’invio dello stesso all’estero a contanti tramite agenzie di spedizione è un esempio classico di atto vanificatorio, posto che questo sarebbe stato prelevato a contanti dai destinatari, interrompendo così il paper trail e vanificando le possibilità di confisca sia in Svizzera sia all’estero. Che l’appellante abbia agito intenzionalmente, non ha da essere spiegato. Posto l’accertamento di cui sopra, si ha che AP1 è autore colpevole di riciclaggio di denaro per complessivi fr. 103'745.88. Egli è invece prosciolto dall’imputazione di cui al punto 2 dell’AA per complessivi fr. 94'237.47 e per il periodo 13 febbraio 2014 - 13 dicembre 2015.
infrazione alla LStrl
16. Incontestata, se non per la data d’inizio dell’attività lucrativa senza permesso ritenuta dalla prima Corte che, come visto, è invece forzatamente condivisa, l’imputazione di infrazione alla LStrl (art. 115 cpv. 1 lett. b e lett. c LStrl) trova piena conferma così come ritenuta al disp. n. 1.3 del giudizio impugnato, essendone adempiuti tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, con l’eccezione che, posto l’accertamento dei fatti operato da questa Corte, l’attività lucrativa senza permesso risulta terminata a fine novembre 2018, e va pertanto escluso il mese di dicembre 2018, da cui l’imputato deve essere prosciolto.
commisurazione della pena
17. L’istanza precedente ha condannato AP1 alla pena detentiva di 5 anni e al pagamento di una multa di fr. 200.-. Al dibattimento d’appello la difesa, considerata la buona collaborazione dell’imputato, le conseguenze che accompagneranno la sua condanna (espulsione e situazione famigliare) e la carcerazione più restrittiva del normale a causa della pandemia di covid-19, ha chiesto una pena detentiva massima di 36 mesi.
17.1. AP1 risponde complessivamente di:
- infrazione aggravata alla LStup per complessivi 1'842.14 grammi lordi di cocaina, di cui 1'475.98 alienati (punto 1.1 dell’AA) e 366.16 detenuti (punti 1.2 e 1.3 dell’AA);
- ripetuto riciclaggio di denaro per avere inviato (o fatto inviare) all’estero fr. 103'745.88 provenienti dal suo traffico di cocaina (punto 2 dell’AA);
- infrazione alla LStrl per aver soggiornato illegalmente in Svizzera ed avervi esercitato senza permesso un’attività lucrativa (punto 3 dell’AA);
- ripetuta contravvenzione alla LStup per aver consumato 125 grammi di cocaina ed averne detenuti, al fine di consumarli, 16.16 (punto 4 dell’AA).
La condanna per ripetuta contravvenzione alla LStup e la relativa multa, incontestate, sono passate in giudicato.
17.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
17.3. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
17.4. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
17.5. Il Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF 6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
17.6. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
infrazione aggravata alla LStup
18.1. Dal profilo oggettivo, a qualificare di almeno medio-grave la colpa di AP1 sono il quantitativo complessivo di sostanza alienata (DTF 121 IV 202 consid. 2), l’elevato numero di transazioni effettuate (STF 6B_189/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.1; 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3) e il fatto che abbia delinquito autodeterminandosi, per oltre 3 anni, creandosi una rete di almeno 30 acquirenti. Negativamente incide inoltre il fatto che solo l’arresto ha permesso di fermare la sua attività delittuosa, come si deve dedurre dal quantitativo di cocaina pronta alla vendita che è stata ritrovata a casa sua.
Dal profilo soggettivo, AP1 non è un tossicodipendente e ha agito per lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b/2c), e ciò benché fosse giovane, in salute, avesse la cittadinanza italiana, l’appoggio della madre e della compagna (che vivevano qui da molti anni) e conoscesse la lingua. Con il dovuto impegno, egli avrebbe senz’altro potuto trovare un lavoro onesto che gli desse di che vivere: tuttavia, ha preferito incrementare i suoi guadagni vendendo cocaina, non esitando a mettere in pericolo la vita e la salute di oltre 30 persone. Complessivamente, la sua colpa soggettiva è medio-grave.
Ricordato che AP1 risponde di infrazione aggravata alla LStup - che è l’infrazione astrattamente più grave - per 1'842.14 grammi lordi di cocaina, per la quale solo una pena detentiva di almeno 1 anno entra in linea di conto (art. 19 cpv. 2 LStup), in funzione delle circostanze oggettive e soggettive del reato e della conseguente colpa, tenuto conto del quadro edittale, la pena ipotetica di base nel caso concreto si aggira sui 4 anni di pena detentiva (posto che, come già accennato, paragoni con altri casi sono solo indicativi – così DTF 135 IV 191 c. 3.1 e 124 IV 44 c. 2 –, a mero titolo di esempio si può ricordare che questa Corte ha pronunciato una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per infrazione aggravata alla LStup per 760 grammi lordi di cocaina e riciclaggio di fr. 2'827.18 [CARP 17.2011.30+31], una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi per infrazione aggravata alla LStup per 910 grammi lordi di cocaina, riciclaggio di fr. 14'365.86 e soggiorno illegale [CARP 17.2013.97+115] e una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi per infrazione aggravata alla LStup per 1'619.80 grammi lordi di cocaina e riciclaggio di fr. 17'621.10 e euro 48'200 [CARP 17.2016.242]).
ripetuto riciclaggio di denaro
18.2. A qualificare la colpa oggettiva di AP1 sono l’importo complessivo di denaro riciclato (di fr. 103'745.88), il periodo di oltre 3 anni in cui ha agito e l’elevato numero di spedizioni. Sempre negativamente incide il fatto che in parte commissionava gli invii a terze persone, alle quali offriva dosi di cocaina in cambio di questo servizio, approfittando della loro dipendenza e dimostrando così una particolare assenza di scrupoli. La sua colpa oggettiva è pertanto grave.
Dal profilo soggettivo, va ritenuto che egli ha agito esclusivamente per arricchirsi, inviando sistematicamente all’estero la gran parte dei suoi guadagni e, da quando si è trasferito nell’appartamento della compagna D. (ovverosia da marzo 2018), contribuendo all’economia domestica e al mantenimento del figlio in comune con lei in ragione di complessivi fr. 400-500.- mensili (laddove la sola pigione ammontava a fr. 970.-, come dichiarato da D. nel suo verbale del 21.3.2019, all. a AI 13, p. 4). La sua colpa soggettiva va pertanto ritenuta complessivamente grave.
Ricordato che AP1 risponde di ripetuto riciclaggio di denaro in ragione di complessivi fr. 103'745.88, reato per cui è prevista una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria (305bis cifra 1 CP), considerato che in funzione delle circostanze oggettive e soggettive del reato e della colpa entra in considerazione solo la pena detentiva, si applica l’art. 49 cpv. 1 CP e, di conseguenza, la pena ipotetica per il reato di infrazione aggravata alla LStup (di 4 anni) va aumentata di almeno 8 mesi.
infrazione alla LStrl - soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione
18.3. La colpa di AP1 è qualificata dalla durata delle infrazioni: quasi 6 anni di soggiorno illegale e almeno circa 3 anni di attività lucrativa senza permesso. A mitigare la sua colpa, vi è solamente il fatto che egli cercasse di regolarizzare la sua posizione, chiedendo al suo datore di lavoro in nero di fargli un regolare contratto con cui potere poi richiedere un permesso di soggiorno. Tale aspetto attenuante va tuttavia ridimensionato in considerazione del fatto che, avendo la cittadinanza italiana, con il dovuto impegno avrebbe potuto trovare un altro lavoro – non in nero – e regolarizzare così la sua posizione. La sua colpa è globalmente medio-grave.
Il reato di infrazione alla LStrl (art. 115 cpv. 1 lett. b e lett. c LStrl) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Ritenuto come anche per questo reato, considerate tutte le circostanze oggettive e soggettive del reato ed in particolare la durata delle infrazioni, adeguata alla sua colpa è solo una pena detentiva, e pertanto, in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 CP, la pena detentiva ipotetica sinora commisurata (di complessivi 4 anni e 8 mesi) va aumentata di 2 mesi.
18.4. La pena ipotetica globale per AP1 è pertanto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi.
circostanze personali
19. A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1).
Dalla sua vita anteriore, AP1 non può trarre sconti di pena. La sua incensuratezza ha effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4) e di attenuanti specifiche non se ne ravvisano. Valutando la sua condotta processuale, non si può parlare né di pentimento né di collaborazione spontanea. Egli si è sostanzialmente limitato ad ammettere quanto emergeva dalle risultanze istruttorie, e ben si è guardato dal fare i nomi dei suoi fornitori (ad eccezione dell’unico già individuato dagli inquirenti). A suo favore, può solo essere ritenuto che ha subito fornito il codice del suo telefono e ha parzialmente collaborato su questioni puntuali, segnatamente in relazione ai quantitativi alienati agli acquirenti identificati. A ciò si possono aggiungere anche le condizioni di detenzione più restrittive del normale a causa della pandemia di covid-19. Per quanto attiene all’effetto che la pena avrà sulla sua vita, questo criterio permette soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2). Nemmeno il fatto che egli sia padre può valergli sconti di pena; il rapporto con un figlio rientra nell’ambito del criterio dell’“effetto che la pena avrà sulla vita dell’autore”, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP (STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii). Al proposito la giurisprudenza dell’Alta Corte ha stabilito che una tale situazione va considerata solo in presenza di circostanze straordinarie e tendenzialmente non entra in considerazione quando, ancorché – come nel caso concreto – si sia a conoscenza della situazione, nondimeno si delinque: in tali casi, infatti, l’autore prende in considerazione di doversi staccare dai propri figli (STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii; DTF 146 IV 267 ss. relativa alla medesima fattispecie), ovvero dal proprio figlio nella concreta fattispecie.
Tenuto pertanto conto di tutte le circostanze, la pena ipotetica può essere solo leggermente attenuata dall’esame delle sue circostanze personali, e l’imputato va pertanto condannato alla pena detentiva di 4 anni e 7 mesi.
20. La pena è interamente da espiare: essendo superiore ai 3 anni, la sospensione condizionale - totale o parziale - è infatti a priori esclusa (artt. 42 e 43 CP).
espulsione
21.1. AP1, essendo persona straniera e avendo commesso uno dei reati per cui il Codice penale prevede l’espulsione obbligatoria (art. 66a cpv. 1 CP), deve di principio essere espulso dalla Svizzera - a prescindere dall’entità della pena inflitta - per un periodo minimo di 5 anni fino ad un massimo di 15 anni. La prima Corte lo ha espulso per 8 anni.
AP1, col suo appello, non contesta la pronuncia dell’espulsione in quanto tale, ma solo la sua durata. Egli chiede - considerati gli importanti legami che ha in Svizzera e i proscioglimenti postulati - che la durata sia ridotta al periodo minimo di 5 anni.
21.2. L’art. 66a CP è entrato in vigore il 1° ottobre 2016. In ossequio al principio del divieto della retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), il giudice penale può pronunciare un’espulsione solo se l’autore ha commesso un reato che giustifica questa misura dopo l’entrata in vigore del disposto, ovverosia dopo il 1° ottobre 2016 (STF 6B_1043/2017 del 14 agosto 2018 consid. 3.1.2).
21.3. La durata concreta dell’espulsione, compresa tra i 5 e i 15 anni, rientra nel margine d’apprezzamento del giudice, che deve basarsi sul principio della proporzionalità (Messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare: Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati, FF 2013 5206).
21.4. Nel caso concreto, AP1 ha commesso il reato di infrazione aggravata alla LStup nel periodo dicembre 2015 – 21 marzo 2019: l’infrazione è, pertanto, stata in larga misura commessa dopo l’entrata in vigore dell’art. 66a CP (ovvero dopo il 1° ottobre 2016). L’art. 66a CP è pertanto applicabile, e l’espulsione di AP1 è obbligatoria. Come detto, egli non la contesta, ma chiede solo che questa venga ridotta al periodo minimo di 5 anni. Resta pertanto solo da esaminare quale sia la durata adeguata da pronunciare alla luce del principio della proporzionalità.
21.5. Il reato di infrazione aggravata alla LStup commesso dall’imputato è – già di per sé stesso – grave, come rilevato dal Tribunale federale che ha al proposito ricordato come anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, in considerazione degli effetti devastanti che la droga produce nella popolazione, ha ritenuto che “le autorità sono giustificate a dar prova di grande fermezza nei confronti di coloro che contribuiscono alla propagazione di questo flagello” (STF 6B_50/2020 del 3 marzo 2020 consid. 1.4.2; 6B_131/2019 del 27 settembre 2019 consid. 2.6; 6B_661/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.6; 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2.3; CEDU K. M. c. Svizzera del 2 giugno 2015 [richiesta n° 6009/10] § 55; Dalia c. Francia del 19 febbraio 1998, Raccolta CEDU 1998-I 76 § 54). Inoltre, considerate tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare, i quantitativi complessivi di cocaina alienata, il numero di persone a cui è stata venduta, il lungo periodo di traffico, il fatto che solo l’arresto ha permesso di porvi fine e l’assenza di un concreto pentimento, si impone di ritenere che, già solo per questo reato, AP1 rappresenti un serio e concreto pericolo per la sicurezza, l’ordine e la salute pubblici, e vi sia per lui un tangibile rischio di recidiva.
Oltre a questo, vanno considerati anche gli altri reati commessi (poiché, a questo stadio, non si tratta più di applicare o meno l’art. 66a CP, bensì, di valutare il rischio di recidiva dell’imputato in relazione all’insieme dei suoi comportamenti, cfr. STF 6B_1043/2017 del 14 agosto 2018 consid. 3.2.2). Questi reati non giovano alla sua causa, in particolare va rilevato che il ripetuto di riciclaggio di denaro è stato commesso sistematicamente, per oltre 3 anni e per un importo superiore a fr. 100'000.-, e anch’esso ha avuto fine solo grazie al suo arresto.
Anche la pena inflitta ad AP1 in questa sede non è certo trascurabile, ed è di gran lunga superiore a 1 anno, ciò che avrebbe comunque, se del caso, potuto giustificare la revoca di un permesso di soggiorno (se l’avesse avuto) in base all’art. 62 cpv. 1 lett. b LStrl (cfr. DTF 139 I 145 consid. 2.1, secondo cui ogni pena superiore a un anno di detenzione costituisce una "pena detentiva di lunga durata" ai sensi del citato disposto).
21.6. A fronte di tutti questi elementi, il periodo di espulsione pronunciato dall’istanza precedente, di 8 anni (che si situa nella fascia medio-bassa del quadro previsto dall’art. 66a CP, di 5-15 anni), risulta proporzionato e non si giustifica una durata inferiore. In virtù del divieto di reformatio in peius, invece, ci si esime dal valutare se si giustificherebbe un periodo finanche superiore. L’appello su questo punto è, pertanto, respinto.
tasse e spese di primo grado
22. Visto l’esito del procedimento, le tasse e le spese di primo grado sono poste a carico di AP1 in ragione di 3/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP). Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), AP1 dovrà risarcire allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (cfr. disp. 9.2 del giudizio impugnato).
tasse e spese d’appello
23.1. Visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all’appello di AP1, parzialmente accolto, sono poste a suo carico in ragione di 3/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.
tassazione della nota d’onorario per la procedura d’appello
23.2. La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto e viene pertanto integralmente accolta per complessivi fr. 5'666.-, di cui fr. 4'965.- di onorario, fr. 296.- di spese e fr. 405.- di IVA (7.7%). Visto l’esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 3/5 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 e segg. e 422 e segg. CPP,
10 e segg., 40, 42 e segg., 47 e segg., 66a e 305bis cpv. 1 CP,
19 cpv. 1 lett. c e d, 19 cpv. 2 lett. a e 19a cifra 1 LStup,
115 cpv. 1 lett. b e c LStrl,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello di AP1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.4, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 5, 6 e 9.1 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
2. AP1, oltre che di ripetuta contravvenzione alla LStup, è dichiarato anche autore colpevole di:
2.1. infrazione aggravata alla LStup
siccome riferita ad un quantitativo complessivo di cocaina di 1'842.14 grammi lordi, che sapeva o doveva presumere potere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2015 – 21 marzo 2019, a Lugano, _______, Paradiso e altre località del Cantone Ticino, alienato 1'475.98 grammi lordi di cocaina e detenuto ulteriori 366.16 grammi lordi di cocaina;
2.2. ripetuto riciclaggio di denaro
per avere, nel periodo 14 dicembre 2015 – 4 marzo 2019, a Lugano, inviato all’estero, personalmente o tramite dei prestanome, complessivi fr. 103'745.88 provenienti dal suo traffico di stupefacenti;
2.3. infrazione alla LStrl
per avere, tra il 15 settembre 2013 e il 21 marzo 2019, a Lugano e _______, soggiornato illegalmente in Svizzera, nonché, tra il gennaio 2016 e fine novembre 2018, a Lugano e Lamone nonché in altre imprecisate località del Cantone Ticino, esercitato senza permesso un’attività lucrativa.
3. AP1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup (punto 1 dell’AA) in ragione di 1'721.68 grammi lordi di cocaina e per il periodo 2012 - 30 novembre 2015, dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro (punto 2 dell’AA) in ragione di complessivi fr. 94'237.47 e per il periodo 13 febbraio 2014 - 13 dicembre 2015, e, per quanto concerne l’attività lucrativa senza autorizzazione, dall’imputazione di infrazione alla LStrl (punto 3 dell’AA) limitatamente al periodo 15 settembre 2013 - 31 dicembre 2015 e 1° dicembre 2018 - 21 marzo 2019.
4. AP1, oltre che al pagamento della multa di fr. 200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva di 2 giorni), è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.
5. È ordinata l’espulsione di AP1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.
6.1. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 20'365.25, sono posti a carico di AP1 in ragione di 3/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
6.2. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP1 dovrà risarcire allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).
7. Gli oneri processuali dell’appello di AP1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono posti a suo carico in ragione di 3/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.
8.1. La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, è integralmente accolta per:
onorario fr. 4'965.-
spese fr. 296.-
IVA (7,7%) fr. 405.-
totale fr. 5'666.-
8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
8.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
8.4. Visto l’esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino 3/5 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9. Intimazione a:
10. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.